N. 156 ORDINANZA 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione  del
  riuso  e  della  riqualificazione   del   patrimonio   edilizio   -
  Interventi,   in   deroga   alla   legislazione   urbanistica,   di
  ristrutturazione, ampliamento e  demolizione  e  con  facolta'  del
  cambio di destinazione d'uso - Condizioni  -  Possibilita'  per  il
  proprietario,  di  proporre  l'intervento  edilizio   con   perizia
  asseverata da un professionista, previa deliberazione del consiglio
  comunale - Possibilita' di realizzare  incrementi  volumetrici  nei
  contesti rurali, entro determinate percentuali, senza  tener  conto
  delle  dimensioni  del  fondo  nonche'  in  deroga  agli  strumenti
  urbanistici -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione  dei
  livelli,  anche  internazionali,  di  tutela  dell'ambiente  e  del
  paesaggio,  della  competenza  esclusiva  in  materia   di   tutela
  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali,  nonche'  dei
  principi fondamentali nella materia del governo  del  territorio  -
  Successiva  rinuncia  accettata  dalla  controparte  costituita  in
  giudizio - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, art. 2, commi  1,
  2, 3, 5, 6 e 8. 
- Costituzione, artt. 9, 117, commi primo,  secondo,  lettera  s),  e
  terzo; Convenzione europea del paesaggio. 
(GU n.32 del 7-8-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici :Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca  ANTONINI,   Stefano   PETITTI,   Angelo   BUSCEMA,   Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco  D'ALBERTI,   Giovanni   PITRUZZELLA,   Antonella   SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1,
2, 3, 5, 6 e 8, della legge della Regione Puglia 12 agosto  2022,  n.
20, recante «Norme per il riuso  e  la  riqualificazione  edilizia  e
modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007,  n.  33  (Recupero
dei sottotetti, dei porticati, di locali  seminterrati  e  interventi
esistenti  e  di  aree  pubbliche  non  autorizzate)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso  notificato  e
depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n.  80  del
registro ricorsi 2022 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nella camera di consiglio del 18  giugno  2024  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  depositato  il  18  ottobre  2022  e
iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso,  tra  le  altre,  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 5,  6  e  8,  della  legge
della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20,  recante  «Norme  per  il
riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale
[15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di
locali seminterrati e interventi esistenti e di  aree  pubbliche  non
autorizzate)»; 
    che il Capo I di tale legge regionale, al fine di  promuovere  il
riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio,  disciplina  gli
interventi di ristrutturazione  degli  immobili  esistenti  con  loro
ampliamento  o  demolizione  e  ricostruzione,  recanti  o  meno   il
mutamento della destinazione d'uso; 
    che l'art. 2  affida  ai  comuni  l'individuazione  degli  ambiti
edificati dove consentire le suddette opere e, nel farlo, regolamenta
il procedimento di adozione di un'apposita deliberazione  consiliare,
dettando altresi' talune norme sul contenuto e sui  limiti  dell'atto
deliberativo, nonche' una previsione di chiusura per l'ipotesi in cui
questo non sia assunto; 
    che di tale quadro normativo  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri prospetta plurimi profili di illegittimita' costituzionale; 
    che, in primo luogo, il comma 1 - nella parte in cui ritiene  che
i programmi di fabbricazione, oltre agli strumenti urbanistici, siano
idonei a identificare le zone omogenee B e C, nel  cui  perimetro  il
predetto atto comunale puo' consentire  gli  interventi  de  quibus-,
violerebbe l'art. 117, terzo comma, della Costituzione nella  materia
«governo del territorio», in relazione ai principi fondamentali posti
dall'art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.  380,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia. (Testo A)»; 
    che,  in  secondo  luogo,  il  comma  2  -  nella  parte  in  cui
esonererebbe  la  suddetta  delibera  comunale  dalla   verifica   di
compatibilita' rispetto al piano paesaggistico -  contrasterebbe  con
gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,  in  relazione
agli artt. 143, comma 9, e 145, commi 4 e 5, del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); 
    che, in terzo luogo, il comma 3 - nella parte in cui prevede  che
l'atto  consiliare  in  parola  possa   consentire,   a   determinate
condizioni,  rilevanti  ampliamenti  volumetrici  per   gli   edifici
residenziali ubicati nei contesti rurali - sarebbe  lesivo  dell'art.
117, terzo comma, Cost. nella materia «governo  del  territorio»,  in
relazione al principio fondamentale della inderogabilita' dei  limiti
della  densita'  edilizia  stabilito  dall'art.  41-quinquies,  commi
ottavo  e  nono,  della  legge  17  agosto  1942,  n.   1150   (Legge
urbanistica) e dal  decreto  ministeriale  2  aprile  1968,  n.  1444
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza
fra  i  fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita'  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti,  ai  sensi  dell'art.  17  della
legge 6 agosto 1967, n. 765); 
    che, in quarto luogo, il combinato disposto dei commi  5  e  6  -
nella parte  in  cui  statuisce  che  le  percentuali  massime  degli
incrementi volumetrici consentiti dalla stessa legge reg.  Puglia  n.
20 del 2022, siano calcolate sulla volumetria complessiva  esistente,
comprensiva anche dei volumi oggetto di condono edilizio, nonche'  di
quelli «effettivamente esistenti per cui sia  riconosciuto  lo  stato
legittimo ai  sensi  dell'articolo  9  bis  del  d.p.r.  380/2001»  -
vulnererebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., nella  materia  «governo
del territorio», per contrasto con i principi fondamentali desumibili
dall'art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150  del
1942 e dagli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia; 
    che, infine, il comma 8 - il quale stabilisce che, in difetto  di
adozione dell'atto generale di individuazione  degli  ambiti  di  cui
all'art. 2, comma 2, l'intervento edilizio puo' «essere proposto  dal
singolo proprietario con  perizia  asseverata  da  un  professionista
previa deliberazione del consiglio comunale» e, dunque,  con  singolo
assenso, al di  fuori  di  un  quadro  pianificatorio  urbanistico  e
paesaggistico relativo al contesto territoriale - sarebbe dissonante,
per diversi profili, con gli artt.  9  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt.
135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonche' con il principio di leale
collaborazione e, ancora, con l'art. 117, terzo comma,  Cost.,  nella
materia «governo del territorio»,  in  relazione  ai  principi  della
pianificazione urbanistica e all'eccezionalita'  delle  sue  deroghe,
recati dall'art. 41-quinquies, ottavo e nono comma,  della  legge  n.
1150 del 1942, dall'intesa tra Stato e regioni  del  1°  aprile  2009
(Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno
2003, n. 131,  tra  Stato,  regioni  e  gli  enti  locali,  sull'atto
concernente  misure  per   il   rilancio   dell'economia   attraverso
l'attivita' edilizia), dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria),    convertito,    con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art.  5  del
decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70  (Semestre  Europeo  -  Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con  modificazioni,
nella legge 12 luglio 2011, n. 106; 
    che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si e' costituita in
giudizio la Regione Puglia, eccependo  l'inammissibilita'  e  la  non
fondatezza delle questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.
2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge reg. Puglia n. 20 del 2022; 
    che, con memoria depositata il 27  maggio  2024,  in  prossimita'
dell'udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha
dato conto  della  adozione  della  legge  della  Regione  Puglia  19
dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli  interventi
di ristrutturazione edilizia  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera d), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001,  n.  380  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia) e disposizioni  diverse»,  il  cui
art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I [in cui  e'  ricompreso
l'impugnato art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8] e gli articoli 11  e  14
della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»; 
    che, a seguito di tale ultimo intervento normativo,  su  conforme
deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  29  maggio  2024,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, in  data  5  giugno  2024,  ha
depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto  meno
l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di  tutte  le
disposizioni impugnate e non  risultando  che  medio  tempore  queste
«abbiano trovato applicazione»; 
    che, il 12 giugno 2024, su conforme  deliberazione  della  Giunta
resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto  di
accettazione della predetta rinuncia al ricorso; 
    che, in seguito alla rinuncia del ricorrente,  il  Presidente  di
questa Corte, con decreto 12 giugno 2024, ha fissato  la  trattazione
del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato  all'intero   ricorso   indicato   in   epigrafe,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Puglia; 
    che  la  rinuncia  al  ricorso,   accettata   dalla   controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA