N. 158 ORDINANZA 18 giugno - 2 agosto 2024
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione del riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi in deroga alla legislazione urbanistica - Applicabilita' agli immobili oggetto di sanatoria, senza specificazione di un termine - Possibili interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria in deroga al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, della competenza esclusiva nella materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, dei principi fondamentali nella materia governo del territorio, nonche' dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo. - Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, art. 6, comma 1, lettere a) e g). - Costituzione, artt. 3, 9, 117, commi secondo, lettera s), e terzo.(GU n.32 del 7-8-2024 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Augusto Antonio BARBERA;
Giudici :Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE
ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1,
lettere a) e g), della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n.
20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e
modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero
dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi
esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e
depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del
registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udita nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 la Giudice
relatrice Emanuela Navarretta;
deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 e
iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere a) e g), della legge
della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il
riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale
[15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di
locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate)»;
che, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 6,
comma 1, lettera a), si porrebbe in contrasto con il principio
fondamentale nella materia «governo del territorio», espresso
dall'art. 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», poiche', nella misura
in cui consente l'applicabilita' delle norme della legge reg. Puglia
n. 20 del 2022 agli immobili oggetto di sanatoria, «avrebbe dovuto
necessariamente precisare il termine entro il quale deve essere stato
rilasciato il titolo in sanatoria»;
che l'omessa previsione di tale indicazione comporterebbe la
violazione del principio fondamentale individuato dalla norma
interposta, che recherebbe, «con ogni evidenza, una puntuale
disciplina in tema di stato legittimo degli immobili»;
che, percio', la norma regionale violerebbe l'art. 117, terzo
comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio»;
che, quanto all'impugnato art. 6, comma 1, lettera g), la
disposizione consentirebbe interventi di ampliamento e di
demolizione/ricostruzione con aumento di volumetria anche in aree
sottoposte a vincoli diversi da quelli di cui all'art. 136, lettere
a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137), con cio' derogando al Piano paesaggistico
territoriale regionale (PPTR) della Regione Puglia il quale avrebbe
vietato tutti gli interventi che nel 2015 erano qualificabili alla
stregua di "nuova costruzione", comprese «le
demolizioni/ricostruzioni con modifica dei parametri edilizi ed
eventuale incremento di volumetria su immobili ricadenti in ambiti
vincolati»;
che, pertanto, l'impugnato art. 6, comma 1, lettera g), creerebbe
un vulnus alla funzione della pianificazione urbanistica, consistente
nella fissazione di «regole basate sulla situazione specifica dei
luoghi» e comporterebbe un potenziale sacrificio delle esigenze di
tutela paesaggistica, poiche' in deroga al Piano elaborato d'intesa
con lo Stato stabilirebbe unilateralmente una «sostanziale
"liberalizzazione" degli interventi di demolizione/ricostruzione,
anche negli ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio»;
che, per tale ragione, l'art. 6, comma 1, lettera g), si porrebbe
in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al
principio fondamentale nella materia «governo del territorio»
espresso dall'art. 7 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge
urbanistica), «in base al quale tutto il territorio comunale deve
essere pianificato, dettando - sulla base del quadro conoscitivo
dello stato dei luoghi - la disciplina delle varie porzioni»;
che la stessa norma violerebbe, altresi', la competenza
legislativa dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost. e, in particolare, il principio di
prevalenza del piano paesaggistico e quello di co-pianificazione
obbligatoria recati dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali;
che, infine, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,
la norma impugnata violerebbe anche gli artt. 3 e 9 Cost., nonche' il
principio di leale collaborazione, «stante la scelta della Regione di
assumere un'iniziativa unilaterale, al di fuori del percorso di
collaborazione gia' proficuamente concluso con lo Stato mediante
l'approvazione del Piano paesaggistico del 2015»;
che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si e' costituita in
giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilita' e la non
fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
6, comma 1, lettere a) e g), della legge reg. Puglia n. 20 del 2022;
che, con memoria depositata il 27 maggio 2024, in prossimita'
dell'udienza fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha dato
conto della adozione della legge della Regione Puglia 19 dicembre
2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha
disposto che «[i]l capo I [in cui e' ricompreso l'impugnato art. 6,
comma 1, lettere a) e g)] e gli articoli 11 e 14 della legge
regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»;
che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il
Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha
depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto meno
l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le
disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste
«abbiano trovato applicazione»;
che, il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta
adottata in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto
di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;
che, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di
questa Corte, con decreto del 12 giugno 2024, ha fissato la
trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri;
che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Puglia;
che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA