N. 158 ORDINANZA 18 giugno - 2 agosto 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Promozione  del
  riuso e della riqualificazione del patrimonio edilizio - Interventi
  in deroga  alla  legislazione  urbanistica  -  Applicabilita'  agli
  immobili oggetto di sanatoria, senza specificazione di un termine -
  Possibili interventi di demolizione e ricostruzione con aumento  di
  volumetria in deroga al Piano paesaggistico territoriale  regionale
  (PPTR)  -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata   violazione   della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente  e
  del paesaggio, della  competenza  esclusiva  nella  materia  tutela
  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,  dei  principi
  fondamentali nella materia  governo  del  territorio,  nonche'  dei
  principi di ragionevolezza  e  leale  collaborazione  -  Successiva
  rinuncia accettata  dalla  controparte  costituita  in  giudizio  -
  Estinzione del processo.  
- Legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, art. 6, comma  1,
  lettere a) e g). 
- Costituzione, artt. 3, 9, 117, commi secondo, lettera s), e terzo. 
(GU n.32 del 7-8-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici :Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca  ANTONINI,   Stefano   PETITTI,   Angelo   BUSCEMA,   Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco  D'ALBERTI,   Giovanni   PITRUZZELLA,   Antonella   SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1,
lettere a) e g), della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022,  n.
20, recante «Norme per il riuso  e  la  riqualificazione  edilizia  e
modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007,  n.  33  (Recupero
dei sottotetti, dei porticati, di locali  seminterrati  e  interventi
esistenti  e  di  aree  pubbliche  non  autorizzate)»,  promosso  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso  notificato  e
depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n.  80  del
registro ricorsi 2022 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udita nella camera di consiglio del 18  giugno  2024  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  depositato  il  18  ottobre  2022  e
iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso,  tra  le  altre,  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettere a)  e  g),  della  legge
della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20,  recante  «Norme  per  il
riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale
[15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di
locali seminterrati e interventi esistenti e di  aree  pubbliche  non
autorizzate)»; 
    che, ad avviso dell'Avvocatura generale dello  Stato,  l'art.  6,
comma 1, lettera a),  si  porrebbe  in  contrasto  con  il  principio
fondamentale  nella  materia  «governo  del   territorio»,   espresso
dall'art. 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», poiche', nella  misura
in cui consente l'applicabilita' delle norme della legge reg.  Puglia
n. 20 del 2022 agli immobili oggetto di  sanatoria,  «avrebbe  dovuto
necessariamente precisare il termine entro il quale deve essere stato
rilasciato il titolo in sanatoria»; 
    che l'omessa previsione  di  tale  indicazione  comporterebbe  la
violazione  del  principio  fondamentale  individuato   dalla   norma
interposta,  che  recherebbe,  «con  ogni  evidenza,   una   puntuale
disciplina in tema di stato legittimo degli immobili»; 
    che, percio', la norma regionale  violerebbe  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio»; 
    che, quanto  all'impugnato  art.  6,  comma  1,  lettera  g),  la
disposizione   consentirebbe   interventi   di   ampliamento   e   di
demolizione/ricostruzione con aumento di  volumetria  anche  in  aree
sottoposte a vincoli diversi da quelli di cui all'art.  136,  lettere
a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137), con cio'  derogando  al  Piano  paesaggistico
territoriale regionale (PPTR) della Regione Puglia il  quale  avrebbe
vietato tutti gli interventi che nel 2015  erano  qualificabili  alla
stregua      di      "nuova      costruzione",      comprese      «le
demolizioni/ricostruzioni  con  modifica  dei  parametri  edilizi  ed
eventuale incremento di volumetria su immobili  ricadenti  in  ambiti
vincolati»; 
    che, pertanto, l'impugnato art. 6, comma 1, lettera g), creerebbe
un vulnus alla funzione della pianificazione urbanistica, consistente
nella fissazione di «regole basate  sulla  situazione  specifica  dei
luoghi» e comporterebbe un potenziale sacrificio  delle  esigenze  di
tutela paesaggistica, poiche' in deroga al Piano  elaborato  d'intesa
con  lo   Stato   stabilirebbe   unilateralmente   una   «sostanziale
"liberalizzazione"  degli  interventi  di  demolizione/ricostruzione,
anche negli ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio»; 
    che, per tale ragione, l'art. 6, comma 1, lettera g), si porrebbe
in contrasto con l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  in  relazione  al
principio  fondamentale  nella  materia  «governo   del   territorio»
espresso dall'art. 7 della  legge  17  agosto  1942  n.  1150  (Legge
urbanistica), «in base al quale tutto  il  territorio  comunale  deve
essere pianificato, dettando -  sulla  base  del  quadro  conoscitivo
dello stato dei luoghi - la disciplina delle varie porzioni»; 
    che  la  stessa  norma  violerebbe,   altresi',   la   competenza
legislativa  dello  Stato  nella   materia   «tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art.  117,  secondo
comma,  lettera  s),  Cost.  e,  in  particolare,  il  principio   di
prevalenza del piano  paesaggistico  e  quello  di  co-pianificazione
obbligatoria recati dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali; 
    che, infine, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,
la norma impugnata violerebbe anche gli artt. 3 e 9 Cost., nonche' il
principio di leale collaborazione, «stante la scelta della Regione di
assumere un'iniziativa unilaterale,  al  di  fuori  del  percorso  di
collaborazione gia' proficuamente  concluso  con  lo  Stato  mediante
l'approvazione del Piano paesaggistico del 2015»; 
    che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si e' costituita in
giudizio la Regione Puglia, eccependo  l'inammissibilita'  e  la  non
fondatezza delle questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.
6, comma 1, lettere a) e g), della legge reg. Puglia n. 20 del 2022; 
    che, con memoria depositata il 27  maggio  2024,  in  prossimita'
dell'udienza fissata per il 18 giugno 2024,  la  resistente  ha  dato
conto della adozione della legge della  Regione  Puglia  19  dicembre
2023, n.  36,  recante  «Disciplina  regionale  degli  interventi  di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha
disposto che «[i]l capo I [in cui e' ricompreso l'impugnato  art.  6,
comma 1, lettere a) e  g)]  e  gli  articoli  11  e  14  della  legge
regionale 12 agosto 2022, n. 20 [...], sono abrogati»; 
    che, a seguito di tale ultimo intervento normativo,  su  conforme
deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  29  maggio  2024,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, in  data  5  giugno  2024,  ha
depositato atto di rinuncia all'intero ricorso, «essendo venuto  meno
l'interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di  tutte  le
disposizioni impugnate e non  risultando  che  medio  tempore  queste
«abbiano trovato applicazione»; 
    che, il 12 giugno 2024, su conforme  deliberazione  della  Giunta
adottata in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto
di accettazione della predetta rinuncia al ricorso; 
    che, in seguito alla rinuncia del ricorrente,  il  Presidente  di
questa  Corte,  con  decreto  del  12  giugno  2024,  ha  fissato  la
trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione  del
Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Puglia; 
    che  la  rinuncia  al  ricorso,   accettata   dalla   controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 25 delle Norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA