IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla
legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che
«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli
animali»;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione
in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20,
comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 recante
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi»;
Visti gli articoli 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674
del codice penale;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del
Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul
mercato e all'uso dei biocidi;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i)
e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante
disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di
commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica
ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali,
anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale
di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b),
n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012,
recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata
dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2014, n. 51,
e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2015, n. 50;
Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16
luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 13 luglio 2018, n. 161;
Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22
agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 9 agosto 2023,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25
agosto 2023, n. 198;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10
novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato
nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del
10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e'
stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in
materia di sanita' animale;
Considerati gli elementi emersi a seguito degli studi effettuati
dal centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria
e dall'Istituto zooprofilattico Lazio e Toscana (IZSLT), e in
particolare visti i dati contenuti nel Report 2023- Avvelenamenti
dolosi degli animali- realizzato attraverso l'analisi dei contributi
forniti da tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali per mezzo
della geolocalizzazione e della mappatura degli episodi di
avvelenamento, dai quali risulta la perdurante emergenza e quindi il
serio rischio per la popolazione umana, per gli animali e per
l'ambiente;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la
popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' anche causa di
contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche
abbandonati nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico,
ivi comprese le specie in via d'estinzione;
Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso
possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa
riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con
individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi
delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per
il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;
Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da
approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e
uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi
avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati
nell'ambiente;
Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessita' e
l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai
fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;
Ordina:
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute
12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 9 agosto 2023,
e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 26 agosto
2024.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 agosto 2024
Il Sottosegretario di Stato: Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2291