N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 luglio 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 luglio 2024 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della
Regione Puglia - Previsione della istituzione del Centro regionale
di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica
(CRRiPOCeM) di proprieta' e gestione interamente pubblica,
incardinato nell'organizzazione funzionale della Azienda sanitaria
locale (ASL) di Brindisi - Previsione che agli oneri per
l'attuazione si provvede nei limiti dello stanziamento previsto per
remunerare l'incaricato di pubblico servizio per l'attuale
gestione, calcolata sui dati storici riscontrati negli ultimi anni
e in particolare per il 2022 per 9.591.860,72 euro - Previsione che
il personale in servizio transita nell'organico della ASL
competente ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge
n. 234 del 2021 e comunque nel rispetto della normativa vigente o
con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il
profilo professionale, e comunque valorizzando l'esperienza
lavorativa svolta per la stessa tipologia di servizio.
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21 ("Istituzione del
Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie
Messapica (CRRiPOCeM)") e, in particolare, artt. 1, 3 e 4, comma 2.
(GU n.35 del 28-8-2024 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il
Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale n.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,
rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale
dello Stato (FAX: 06/96514000 PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore
della Giunta regionale, nella sua sede in Bari, al Lungomare Nazario
Sauro, n. 33,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale
dell'intera legge regionale 30.5.2024, n. 21, e in particolare degli
articoli 1, 3 e 4, comma 2, giusta deliberazione del Consiglio dei
ministri assunta nella seduta del giorno 22 luglio 2024.
Premesse di fatto
1. Sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3
giugno 2024, e' stata pubblicata la legge regionale n. 21 del 30
maggio 2024, intitolata «Istituzione del Centro regionale di
riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)».
2. Tale legge ed in particolare gli articoli 1, 3 e 4, comma 2,
sono costituzionalmente illegittimi, in quanto si pongono in
contrasto:
a) con l'art. 97 della Costituzione, laddove prevede - da un
lato - che: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico» (comma 1) e -
dall'altro - che: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» (comma
4);
b) nonche', con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, nella
parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e
«tutela della salute».
3. Pertanto, la suddetta legge viene impugnata con il presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente
annullamento per i seguenti
Motivi di diritto
4. La legge regionale 30 maggio 2024, n. 21, istituisce -
nell'ambito della Regione Puglia - il Centro regionale di
riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM).
5. In particolare, l'art. 1 - intitolato «Istituzione del
CRRiPOCeM» - dispone che: «1. E' istituito il Centro regionale
pubblico di riabilitazione ospedaliera di Ceglie Messapica
(CRRiPOCeM), di proprieta' e gestione interamente pubblica,
incardinato nell'organizzazione funzionale della Azienda sanitaria
locale (ASL) di Brindisi, corredato da tutte le unita' operative,
relativi day hospital e per tutti i livelli, regimi e fasi delle
attivita' riabilitative.
2. La ASL di cui al comma 1 puo' avvalersi nella gestione
sanitaria del CRRiPOCeM e previa sottoscrizione di protocollo
d'intesa, di altre Aziende ospedaliere universitarie o ASL della
Regione.
3. Nell'ambito della programmazione regionale sul fabbisogno di
posti letto riabilitativi, oppure nell'ambito di qualsiasi
rimodulazione pure funzionale ad assicurare il livello delle
prestazioni previste dal comma 1, al CRRiPOCeM e' assicurata la
priorita' nell'assegnazione, al pari di altre strutture interamente
pubbliche, sino alla copertura di tutti gli spazi disponibili e
idonei.
4. La gestione interamente pubblica di cui al comma 1 e'
riferita, inderogabilmente, ai servizi e alle attivita' sanitarie».
- L'art. 2 prosegue con l'individuazione dei principi, ai quali
la suddetta struttura ospedaliera e' tenuta ad improntare la propria
attivita'; mentre, l'art. 3 - rubricato «Norma finanziaria» - precisa
che: «1. Agli oneri per l'attuazione della presente legge si provvede
nei limiti dello stanziamento previsto per remunerare l'incaricato di
pubblico servizio per l'attuale gestione, calcolata sui dati storici
riscontrati negli ultimi anni e in particolare per il 2022 per
9.591.860,72 euro».
Infine, l'art. 4 - dedicato alle «norme transitorie e finali» -
stabilisce che: «1. Il passaggio alla gestione interamente pubblica
del CRRiPOCeM avviene alla scadenza dei contratti di gestione
attualmente in corso o in regime di proroga. Qualora anche il periodo
di proroga risulti scaduto alla data di entrata in vigore della
presente legge, il subentro nella gestione pubblica diretta della ASL
competente avviene entro e non oltre quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, oppure cinquanta giorni se le
ragioni risultino opportunamente motivate e sotto il profilo
oggettivo. E' nullo ogni nuovo e ulteriore provvedimento di proroga.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, transita nell'organico della ASL competente ai sensi
dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e comunque nel
rispetto della normativa vigente o con procedure di selezione per
soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale, e
comunque valorizzando l'esperienza lavorativa svolta per la stessa
tipologia di servizio.
3. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Regione provvede alla rimodulazione e
relativa assegnazione dei posti letto prevista dall'art. 1, comma 3,
con le regole di priorita' ivi previste.
4. La ASL di Brindisi assicura il raggiungimento degli obiettivi
previsti dall'art. 2 adottando un puntuale provvedimento di
programmazione entro e non oltre centottanta giorni dalla data
dell'entrata in vigore della presente legge, con relativo
cronoprogramma.
5. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e nel tempo occorrente alla piena funzionalita' di
quanto previsto dal comma 4, la ASL di Brindisi assicura, per il
raggiungimento di parte degli obiettivi previsti dall'art. 2, la
piena funzionalita', in tutto o in parte, delle apparecchiature rese
disponibili da progetti gia' realizzati di telemedicina».
Dall'esame delle norme sopra ritrascritte, si evince - in estrema
sintesi, come l'intervento normativo oggetto di censura disciplini il
«passaggio» del Centro riabilitativo di Ceglie Messapica da una
gestione privata convenzionata ad una gestione interamente pubblica,
in violazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, al quale
la Regione Puglia e' sottoposta sin dal 2010.
6. Tale intervento normativo, infatti, non e' stato previamente
comunicato al Ministero della Salute e al Ministero dell'economia e
delle finanze, cosi' come prescritto dall'Accordo sottoscritto dalla
Regione Puglia in data 29 novembre 2010.
Ed invero, il passaggio alla gestione interamente pubblica del
CRRiPOCeM, dando luogo ad una rilevante modifica della pregressa
«programmazione sanitaria», doveva senz'altro essere tempestivamente
comunicato ai suddetti Ministeri affiancanti, nell'ambito
dell'attivita' di monitoraggio sull'attuazione del Piano di rientro
dal deficit sanitario, ai fini di una preventiva valutazione della
sua compatibilita' finanziaria con il quadro economico programmatico
relativo al triennio 2022-2024.
7. Ed invero, per le Regioni sottoposte al Piano di rientro dal
deficit sanitario, l'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, stabilisce che gli interventi individuati nel Piano
sono vincolanti e che gli Enti regionali sono obbligati a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi, che
siano di ostacolo alla piena attuazione degli interventi programmati.
Inoltre, il comma 81 dispone espressamente che: «La verifica
dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicita'
trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di procedere a
verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove
ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti
aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in
apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma
informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti
i componenti degli organismi di cui all'art. 3 della citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito dell'attivita' di affiancamento di propria
competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro
dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro» (enfasi aggiunte).
8. Del resto, in attuazione delle suddette disposizioni
legislative, la stessa Regione Puglia, con l'art. 1 della legge
regionale 9 febbraio 2011, n. 2, ha approvato l'Accordo del 29
novembre 2010 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'economia
e delle finanze ed il Presidente della Giunta regionale, stipulato ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, con il
quale si e' impegnata ad attuare le misure previste dal Programma
operativo allegato al Piano di rientro e a sottoporre preventivamente
i provvedimenti suscettibili di incidere sulla sua attuazione ai
Ministeri affiancanti.
Ebbene, non vi e' dubbio che - sulla base delle suddette
disposizioni normative - anche l'intervento normativo oggetto di
censura dovesse essere sottoposto alla verifica preventiva dei
Ministeri competenti, al fine di verificarne la compatibilita' con la
progressiva attuazione del Piano di rientro.
9. Al riguardo, in effetti, giova precisare come il presidio
ospedaliero in esame sia stato gestito - sino ad ora - dalla
Fondazione «San Raffaele»: ossia, da una persona giuridica di diritto
privato non annoverabile tra le amministrazioni pubbliche individuate
dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 21 dicembre
2009, n. 196. Per contro, in virtu' di quanto disposto dall'art. 1
della legge regionale oggetto di impugnazione, la suddetta struttura
ospedaliera «transita» tra i soggetti di diritto pubblico del sistema
sanitario regionale, incidendo significativamente sui relativi saldi
di finanza pubblica.
In altri termini, il «transito» del Centro da una gestione
privata ad una gestione interamente pubblica genera un significativo
incremento dei costi a carico del sistema sanitario della Regione
Puglia, che si pone in evidente contrasto con gli interventi
programmati nel gia' menzionato Piano di rientro.
10. Tanto piu' che l'art. 3 della legge regionale in esame
attesta una copertura economica dell'operazione pari a circa 9,592
milioni di euro - a valere su Fondo sanitario assegnato annualmente
alla ASL di Brindisi - determinata esclusivamente in relazione alla
spesa sostenuta dalla medesima ASL nel 2022 per l'acquisto di
prestazioni sanitarie dalla Fondazione «San Raffaele».
Tale importo - dunque - e' stato individuato senza tenere conto
di tutti i costi che effettivamente la gestione del Centro
comportera' per la ASL di Brindisi: ad esempio, a titolo di
incremento delle spese di personale conseguenti all'applicazione del
CCNL del comparto «sanita' pubblica», nonche' per l'acquisto di tutti
i beni materiali necessari per il funzionamento del Centro.
Di conseguenza, le stime contenute nell'art. 3 non rappresentano
la spesa reale che il sistema pubblico dovra' sostenere per la
gestione diretta del presidio ospedaliero in esame e che - in assenza
di un Business Plan - non appare neppure suscettibile - allo stato -
di un'effettiva e attendibile quantificazione economica.
11. In definitiva, l'intervento normativo censurato - non essendo
stato preceduto dalla comunicazione ai Ministeri affiancanti e
determinando un sensibile incremento della spesa sanitaria in
contrasto con gli impegni assunti nel Piano di rientro approvato
l'Accordo del 2010 - viola:
a) l'art. 97 della Costituzione, secondo cui: «Le pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,
assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito
pubblico» (comma 1); nonche',
b) per il tramite della normativa interposta cui si e' appena
fatto riferimento, l'art. 117, comma 3, della Costituzione, che
riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in
materia di «coordinamento della finanza pubblica» e «tutela della
salute».
12. Codesta Ecc.ma Corte - invero - ha chiarito ormai da tempo
come la disciplina del Piano di rientro dal deficit sanitario sia
riconducibile «a un duplice ambito di potesta' legislativa
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione:
tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica» (cfr.
sentenze n. 163 del 2011 e n. 193 del 2007).
Difatti, «con la legge n. 311 del 2004 e con la successiva intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati previsti degli adempimenti
per le Regioni che presentino un bilancio sanitario deficitario. In
particolare, l'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004,
modificato da successivi interventi normativi - art. 1, comma 277,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2006)»; art. 1, comma 796, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
art. 2, comma 76, della legge n. 191 del 2009 - ha stabilito che, in
caso di disavanzo di gestione del Servizio sanitario regionale, che
persista nel quarto trimestre di un dato esercizio finanziario (a
partire dal 2005), a fronte del quale non siano stati adottati in
corso di esercizio i necessari provvedimenti di copertura, ovvero i
medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio
dei ministri diffida la Regione ad adottare i provvedimenti necessari
(art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004) entro il 30 aprile
dell'anno successivo; qualora la Regione persista nella propria
inerzia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della Giunta
regionale, in qualita' di commissario ad acta, determina il disavanzo
di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il ripianamento.
Nel caso di disavanzo sanitario strutturale, la Regione e'
obbligata a presentare un piano di rientro di durata non superiore al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS), sempre ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311
del 2004.
Attraverso i piani di rientro le Regioni e lo Stato raggiungono
un accordo per il miglioramento nell'erogazione dei servizi sanitari
e per il contenimento della spesa pubblica sanitaria; il piano di
rientro deve comprendere, sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei LEA, per renderli conformi alla programmazione
nazionale e al vigente decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che li fissa, sia le misure finalizzate a garantire
l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni contemplati
nel piano stesso.
La previsione contenuta nell'art. 1, comma 796, lettera b), della
legge n. 296 del 2006 - in cui viene stabilito: «[g]li interventi
individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale,
necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi
di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui
all'art. 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti di
variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia'
adottati dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria» - ha la finalita' di garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
competenza attribuita allo Stato dall'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Analoga valenza riveste l'art. 20 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (ex plurimis,
sentenze n. 62 del 2020 e n. 197 del 2019), che prevede la
separazione contabile delle risorse destinate ai LEA da quelle
destinate ai livelli di assistenza superiori ai LEA.
Dal combinato di dette disposizioni deriva che nelle Regioni
soggette ai piani di rientro non possono essere previste spese
ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali (cfr.
sentenza n. 142 del 2021, enfasi aggiunte).
13. Ebbene, nel caso di specie, le disposizioni censurate,
prevedendo l'acquisizione alla «mano pubblica» di un nuovo presidio
ospedaliero, vengono evidentemente a confliggere con tali norme di
principio e a pregiudicare - in concreto - il raggiungimento degli
obiettivi assunti con l'Accordo del 2010, il quale prevede - invece -
il riordino della rete ospedaliera mediante la riduzione dei ricoveri
e dei posti letto, nonche' con la trasformazione e/o la
disattivazione degli stabilimenti ospedalieri (cfr. punto A del Piano
di rientro).
14. Di qui, la violazione delle citate disposizioni di principio,
che - al fine di assicurare il «percorso di risanamento finanziario
della sanita' regionale» e, quindi, gli stessi «livelli essenziali
delle prestazioni» (cfr. sentenza n. 62 del 2020) - precludono alle
Regioni, in fase di rientro dal deficit, di deliberare spese per
l'erogazione di prestazioni sanitarie superiori a tali livelli
essenziali (cfr. sentenza n. 142 del 2021).
15. Sotto altro profilo, si impugna la legge regionale menzionata
in epigrafe anche nella parte in cui - all'art. 4 - statuisce che:
«Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, transita nell'organico della ASL competente ai sensi
dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e comunque nel
rispetto della normativa vigente o con procedure di selezione per
soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale, e
comunque valorizzando l'esperienza lavorativa svolta per la stessa
tipologia di servizio» (comma 2, enfasi aggiunte).
16. Appare evidente come la disposizione in esame attraverso
l'utilizzo della congiunzione «o» consenta alla ASL di acquisire
ulteriori unita' di personale anche in deroga alla normativa statale
richiamata nella stessa disposizione censurata; e quindi, senza
osservare le procedure concorsuali ed i limiti di spesa ivi previsti,
in violazione, quindi, dei gia' menzionati articoli 97, commi 1 e 4,
e 117, comma 3, della Costituzione.
17. Come noto, infatti, il titolo I, capo 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, emanato in
attuazione dell'art. 18 del decreto-legislativo n. 502/1992, nel
disciplinare le procedure concorsuali per il reclutamento del
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, non consente
di prescindere da una previa selezione del suddetto personale
mediante specifici «esami» (art. 7).
Analogamente, per il personale non dirigenziale, il decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, adottato in
attuazione dell'art. 15 del gia' citato decreto-legislativo n.
502/1992, prevede - nel titolo I, capo 2 - che l'assunzione sia
preceduta anche in questo caso da una prova per «esami» (art. 7).
18. Di conseguenza, la previsione di una procedura di
reclutamento per soli titoli si pone in evidente contrasto con la
suddetta disciplina statale; e dunque, per il tramite di essa, non
solo con l'art. 97, comma 4, della Costituzione, ma anche con l'art.
117, comma 3, nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione
dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute» (cfr.,
ex multis, sentenze n. 155 del 2022 e n. 179 del 2021).
19. La norma impugnata - infine - si pone in contrasto con le
menzionate disposizioni costituzionali anche nella parte in cui, da
un lato, prevedono che: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico» (art. 97, comma 1)
e, dall'altro, riservano allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica»
(art. 117, comma 3).
20. Come s'e' detto, infatti, la Regione Puglia ha stipulato, in
data 29 novembre 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e con
il Ministro dell'economia avente ad oggetto «l'approvazione del Piano
di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione
degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai
sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
21. In particolare, con il Piano di rientro e di riqualificazione
del sistema sanitario regionale, approvato con il citato Accordo,
nonche' con i successivi programmi operativi, la Regione Puglia ha
assunto l'impegno ad attuare azioni specifiche per garantire la
riduzione della complessiva spesa di personale, anche mediante la
«razionalizzazione organizzativa» e la «riduzione degli incarichi di
direzione di struttura complessa, semplice, dipartimentale, e di
posizioni organizzative e di coordinamento» (cfr. punto B3 del Piano
di rientro).
22. Pertanto, la norma regionale censurata - nella misura in cui
pregiudica il raggiungimento di tale obiettivo - si pone in contrasto
con quanto previsto dal gia' citato art. 2, commi 80 e 95, della
legge 23 dicembre 2019, n. 191, secondo cui «gli interventi
individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del
piano di rientro».
23. Ebbene, come chiarito da codesta Ecc.ma Corte, l'anzidetta
disciplina statale costituisce «espressione di un principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria
e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento
della finanza pubblica» (cfr. sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n.
123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010).
Tali norme, infatti, hanno «reso vincolanti per le Regioni che li
abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui
all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il
contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche
mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato»
(cfr. sentenza n. 79 del 2013).
24. Dunque, la norma impugnata - prevedendo il «transito» del
personale del Centro nell'organico della ASL competente - con i
relativi oneri finanziari - si pone contrasto con l'obiettivo di
rientro nell'equilibrio economico-finanziario perseguito con
l'Accordo del 29.11.2010, in palese violazione, anche sotto tale
profilo, degli articoli 97, comma 1, e 117, comma 3, della
Costituzione.
P. T. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta
Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente
illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra
indicati ed illustrati, la legge regionale 30 maggio 2024, n. 21, ed
in particolare gli articoli 1, 3 e 4, comma 2, giusta deliberazione
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22 luglio
2024.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. l'attestazione relativa alla approvazione, da parte del
Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 22 luglio 2024,
della determinazione di impugnare la legge della Regione Puglia 30
maggio 2024, n. 21, secondo i termini e per le motivazioni di cui
alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie;
2. la copia della legge regionale impugnata pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3 giugno 2024.
Roma, 23 luglio 2024
L'Avvocato dello Stato: Feola