N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 luglio 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 luglio  2024  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) -  Norme  della
  Regione Puglia - Previsione della istituzione del Centro  regionale
  di  riabilitazione  pubblica  ospedaliera   di   Ceglie   Messapica
  (CRRiPOCeM)  di  proprieta'  e   gestione   interamente   pubblica,
  incardinato nell'organizzazione funzionale della Azienda  sanitaria
  locale  (ASL)  di  Brindisi  -  Previsione  che  agli   oneri   per
  l'attuazione si provvede nei limiti dello stanziamento previsto per
  remunerare  l'incaricato  di  pubblico   servizio   per   l'attuale
  gestione, calcolata sui dati storici riscontrati negli ultimi  anni
  e in particolare per il 2022 per 9.591.860,72 euro - Previsione che
  il  personale  in  servizio  transita   nell'organico   della   ASL
  competente ai sensi dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge
  n. 234 del 2021 e comunque nel rispetto della normativa  vigente  o
  con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il
  profilo  professionale,  e   comunque   valorizzando   l'esperienza
  lavorativa svolta per la stessa tipologia di servizio. 
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 21 ("Istituzione  del
  Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera  di  Ceglie
  Messapica (CRRiPOCeM)") e, in particolare, artt. 1, 3 e 4, comma 2. 
(GU n.35 del 28-8-2024 )
    Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri   (codice   fiscale   n.
80188230587), in persona del Presidente del  Consiglio  pro  tempore,
rappresentato e difeso in virtu' di  legge  dall'Avvocatura  generale
dello         Stato          (FAX:          06/96514000          PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 
    contro la Regione Puglia, in persona del Presidente  pro  tempore
della Giunta regionale, nella sua sede in Bari, al Lungomare  Nazario
Sauro, n. 33, 
    per   la   declaratoria   della   illegittimita'   costituzionale
dell'intera legge regionale 30.5.2024, n. 21, e in particolare  degli
articoli 1, 3 e 4, comma 2, giusta deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri assunta nella seduta del giorno 22 luglio 2024. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    1. Sul Bollettino ufficiale della Regione  Puglia  n.  45  del  3
giugno 2024, e' stata pubblicata la legge  regionale  n.  21  del  30
maggio  2024,  intitolata  «Istituzione  del  Centro   regionale   di
riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)». 
    2. Tale legge ed in particolare gli articoli 1, 3 e 4,  comma  2,
sono  costituzionalmente  illegittimi,  in  quanto  si   pongono   in
contrasto: 
      a) con l'art. 97 della Costituzione, laddove prevede  -  da  un
lato  -  che:  «Le  pubbliche  amministrazioni,   in   coerenza   con
l'ordinamento  dell'Unione  europea,  assicurano   l'equilibrio   dei
bilanci e la sostenibilita'  del  debito  pubblico»  (comma  1)  e  -
dall'altro - che: «Agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni  si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»  (comma
4); 
      b) nonche', con l'art. 117, comma 3, della Costituzione,  nella
parte in cui  riserva  allo  Stato  la  determinazione  dei  principi
fondamentali in materia di «coordinamento della finanza  pubblica»  e
«tutela della salute». 
    3. Pertanto, la suddetta legge viene impugnata  con  il  presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    4. La legge  regionale  30  maggio  2024,  n.  21,  istituisce  -
nell'ambito  della  Regione  Puglia  -   il   Centro   regionale   di
riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM). 
    5.  In  particolare,  l'art.  1 -  intitolato  «Istituzione   del
CRRiPOCeM» - dispone  che:  «1.  E'  istituito  il  Centro  regionale
pubblico  di   riabilitazione   ospedaliera   di   Ceglie   Messapica
(CRRiPOCeM),  di  proprieta'   e   gestione   interamente   pubblica,
incardinato nell'organizzazione funzionale  della  Azienda  sanitaria
locale (ASL) di Brindisi, corredato da  tutte  le  unita'  operative,
relativi day hospital e per tutti i  livelli,  regimi  e  fasi  delle
attivita' riabilitative. 
    2. La ASL di  cui  al  comma  1  puo'  avvalersi  nella  gestione
sanitaria  del  CRRiPOCeM  e  previa  sottoscrizione  di   protocollo
d'intesa, di altre Aziende  ospedaliere  universitarie  o  ASL  della
Regione. 
    3. Nell'ambito della programmazione regionale sul  fabbisogno  di
posti  letto   riabilitativi,   oppure   nell'ambito   di   qualsiasi
rimodulazione  pure  funzionale  ad  assicurare  il   livello   delle
prestazioni previste dal comma  1,  al  CRRiPOCeM  e'  assicurata  la
priorita' nell'assegnazione, al pari di altre  strutture  interamente
pubbliche, sino alla copertura  di  tutti  gli  spazi  disponibili  e
idonei. 
    4. La  gestione  interamente  pubblica  di  cui  al  comma  1  e'
riferita, inderogabilmente, ai servizi e alle attivita' sanitarie». 
    - L'art. 2 prosegue con l'individuazione dei principi,  ai  quali
la suddetta struttura ospedaliera e' tenuta ad improntare la  propria
attivita'; mentre, l'art. 3 - rubricato «Norma finanziaria» - precisa
che: «1. Agli oneri per l'attuazione della presente legge si provvede
nei limiti dello stanziamento previsto per remunerare l'incaricato di
pubblico servizio per l'attuale gestione, calcolata sui dati  storici
riscontrati negli ultimi anni  e  in  particolare  per  il  2022  per
9.591.860,72 euro». 
    Infine, l'art. 4 - dedicato alle «norme transitorie e  finali»  -
stabilisce che: «1. Il passaggio alla gestione  interamente  pubblica
del  CRRiPOCeM  avviene  alla  scadenza  dei  contratti  di  gestione
attualmente in corso o in regime di proroga. Qualora anche il periodo
di proroga risulti scaduto alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il subentro nella gestione pubblica diretta della ASL
competente avviene entro e non oltre quaranta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, oppure cinquanta giorni se le
ragioni  risultino  opportunamente  motivate  e  sotto   il   profilo
oggettivo. E' nullo ogni nuovo e ulteriore provvedimento di proroga. 
    2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore  della
presente legge, transita nell'organico della ASL competente ai  sensi
dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge 30 dicembre 2021,  n.
234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale  per  il  triennio  2022-2024)  e  comunque  nel
rispetto della normativa vigente o con  procedure  di  selezione  per
soli  titoli,  dove  compatibili  con  il  profilo  professionale,  e
comunque valorizzando l'esperienza lavorativa svolta  per  la  stessa
tipologia di servizio. 
    3. Entro e non oltre trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, la Regione provvede alla rimodulazione e
relativa assegnazione dei posti letto prevista dall'art. 1, comma  3,
con le regole di priorita' ivi previste. 
    4. La ASL di Brindisi assicura il raggiungimento degli  obiettivi
previsti  dall'art.  2  adottando  un   puntuale   provvedimento   di
programmazione entro  e  non  oltre  centottanta  giorni  dalla  data
dell'entrata  in  vigore   della   presente   legge,   con   relativo
cronoprogramma. 
    5. Entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e nel tempo occorrente  alla  piena  funzionalita'  di
quanto previsto dal comma 4, la ASL  di  Brindisi  assicura,  per  il
raggiungimento di parte degli  obiettivi  previsti  dall'art.  2,  la
piena funzionalita', in tutto o in parte, delle apparecchiature  rese
disponibili da progetti gia' realizzati di telemedicina». 
    Dall'esame delle norme sopra ritrascritte, si evince - in estrema
sintesi, come l'intervento normativo oggetto di censura disciplini il
«passaggio» del Centro  riabilitativo  di  Ceglie  Messapica  da  una
gestione privata convenzionata ad una gestione interamente  pubblica,
in violazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, al  quale
la Regione Puglia e' sottoposta sin dal 2010. 
    6. Tale intervento normativo, infatti, non e'  stato  previamente
comunicato al Ministero della Salute e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, cosi' come prescritto dall'Accordo sottoscritto  dalla
Regione Puglia in data 29 novembre 2010. 
    Ed invero, il passaggio alla gestione  interamente  pubblica  del
CRRiPOCeM, dando luogo ad  una  rilevante  modifica  della  pregressa
«programmazione sanitaria», doveva senz'altro essere  tempestivamente
comunicato   ai   suddetti   Ministeri    affiancanti,    nell'ambito
dell'attivita' di monitoraggio sull'attuazione del Piano  di  rientro
dal deficit sanitario, ai fini di una  preventiva  valutazione  della
sua compatibilita' finanziaria con il quadro economico  programmatico
relativo al triennio 2022-2024. 
    7. Ed invero, per le Regioni sottoposte al Piano di  rientro  dal
deficit sanitario, l'art. 2, commi 80 e 95, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, stabilisce che gli  interventi  individuati  nel  Piano
sono vincolanti e che gli Enti regionali sono obbligati a rimuovere i
provvedimenti, anche legislativi, e a non  adottarne  di  nuovi,  che
siano di ostacolo alla piena attuazione degli interventi programmati. 
    Inoltre, il comma 81  dispone  espressamente  che:  «La  verifica
dell'attuazione  del  piano  di  rientro  avviene  con   periodicita'
trimestrale e annuale, ferma restando la possibilita' di procedere  a
verifiche ulteriori previste dal piano  stesso  o  straordinarie  ove
ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali  di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque  tutti  i  provvedimenti
aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in
apposito paragrafo dello  stesso,  sono  trasmessi  alla  piattaforma
informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere  tutti
i componenti degli organismi di cui all'art. 3  della  citata  intesa
Stato-regioni in materia sanitaria  per  il  triennio  2010-2012.  Il
Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, nell'ambito dell'attivita' di affiancamento di propria
competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro
dai  disavanzi,  esprime  un  parere  preventivo  esclusivamente  sui
provvedimenti indicati nel piano di rientro» (enfasi aggiunte). 
    8.  Del  resto,  in  attuazione   delle   suddette   disposizioni
legislative, la stessa Regione  Puglia,  con  l'art.  1  della  legge
regionale 9 febbraio 2011,  n.  2,  ha  approvato  l'Accordo  del  29
novembre 2010 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'economia
e delle finanze ed il Presidente della Giunta regionale, stipulato ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311  del  2004,  con  il
quale si e' impegnata ad attuare le  misure  previste  dal  Programma
operativo allegato al Piano di rientro e a sottoporre preventivamente
i provvedimenti suscettibili di  incidere  sulla  sua  attuazione  ai
Ministeri affiancanti. 
    Ebbene,  non  vi  e'  dubbio  che -  sulla  base  delle  suddette
disposizioni normative -  anche  l'intervento  normativo  oggetto  di
censura  dovesse  essere  sottoposto  alla  verifica  preventiva  dei
Ministeri competenti, al fine di verificarne la compatibilita' con la
progressiva attuazione del Piano di rientro. 
    9. Al riguardo, in effetti,  giova  precisare  come  il  presidio
ospedaliero in esame  sia  stato  gestito  -  sino  ad  ora  -  dalla
Fondazione «San Raffaele»: ossia, da una persona giuridica di diritto
privato non annoverabile tra le amministrazioni pubbliche individuate
dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3  della  legge  21  dicembre
2009, n. 196. Per contro, in virtu' di quanto  disposto  dall'art.  1
della legge regionale oggetto di impugnazione, la suddetta  struttura
ospedaliera «transita» tra i soggetti di diritto pubblico del sistema
sanitario regionale, incidendo significativamente sui relativi  saldi
di finanza pubblica. 
    In altri termini,  il  «transito»  del  Centro  da  una  gestione
privata ad una gestione interamente pubblica genera un  significativo
incremento dei costi a carico del  sistema  sanitario  della  Regione
Puglia,  che  si  pone  in  evidente  contrasto  con  gli  interventi
programmati nel gia' menzionato Piano di rientro. 
    10. Tanto piu' che  l'art.  3  della  legge  regionale  in  esame
attesta una copertura economica dell'operazione pari  a  circa  9,592
milioni di euro - a valere su Fondo sanitario  assegnato  annualmente
alla ASL di Brindisi - determinata esclusivamente in  relazione  alla
spesa sostenuta  dalla  medesima  ASL  nel  2022  per  l'acquisto  di
prestazioni sanitarie dalla Fondazione «San Raffaele». 
    Tale importo - dunque - e' stato individuato senza  tenere  conto
di  tutti  i  costi  che  effettivamente  la  gestione   del   Centro
comportera'  per  la  ASL  di  Brindisi:  ad  esempio,  a  titolo  di
incremento delle spese di personale conseguenti all'applicazione  del
CCNL del comparto «sanita' pubblica», nonche' per l'acquisto di tutti
i beni materiali necessari per il funzionamento del Centro. 
    Di conseguenza, le stime contenute nell'art. 3 non  rappresentano
la spesa reale che  il  sistema  pubblico  dovra'  sostenere  per  la
gestione diretta del presidio ospedaliero in esame e che - in assenza
di un Business Plan - non appare neppure suscettibile - allo stato  -
di un'effettiva e attendibile quantificazione economica. 
    11. In definitiva, l'intervento normativo censurato - non essendo
stato  preceduto  dalla  comunicazione  ai  Ministeri  affiancanti  e
determinando  un  sensibile  incremento  della  spesa  sanitaria   in
contrasto con gli impegni assunti  nel  Piano  di  rientro  approvato
l'Accordo del 2010 - viola: 
      a) l'art. 97 della Costituzione,  secondo  cui:  «Le  pubbliche
amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento  dell'Unione  europea,
assicurano l'equilibrio dei bilanci e la  sostenibilita'  del  debito
pubblico» (comma 1); nonche', 
      b) per il tramite della normativa interposta cui si  e'  appena
fatto riferimento, l'art.  117,  comma  3,  della  Costituzione,  che
riserva allo Stato la determinazione  dei  principi  fondamentali  in
materia di «coordinamento della finanza  pubblica»  e  «tutela  della
salute». 
    12. Codesta Ecc.ma Corte - invero - ha chiarito  ormai  da  tempo
come la disciplina del Piano di rientro  dal  deficit  sanitario  sia
riconducibile  «a  un  duplice   ambito   di   potesta'   legislativa
concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione:
tutela della salute e coordinamento  della  finanza  pubblica»  (cfr.
sentenze n. 163 del 2011 e n. 193 del 2007). 
    Difatti, «con la legge n. 311 del 2004 e con la successiva intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 sono stati previsti degli adempimenti
per le Regioni che presentino un bilancio sanitario  deficitario.  In
particolare, l'art. 1, comma  174,  della  legge  n.  311  del  2004,
modificato da successivi interventi normativi - art.  1,  comma  277,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge
finanziaria 2006)»; art. 1, comma 796, lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
art. 2, comma 76, della legge n. 191 del 2009 - ha stabilito che,  in
caso di disavanzo di gestione del Servizio sanitario  regionale,  che
persista nel quarto trimestre di un  dato  esercizio  finanziario  (a
partire dal 2005), a fronte del quale non  siano  stati  adottati  in
corso di esercizio i necessari provvedimenti di copertura,  ovvero  i
medesimi non siano risultati sufficienti, il Presidente del Consiglio
dei ministri diffida la Regione ad adottare i provvedimenti necessari
(art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004) entro il  30  aprile
dell'anno successivo;  qualora  la  Regione  persista  nella  propria
inerzia, entro i successivi trenta giorni il Presidente della  Giunta
regionale, in qualita' di commissario ad acta, determina il disavanzo
di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il ripianamento. 
    Nel caso  di  disavanzo  sanitario  strutturale,  la  Regione  e'
obbligata a presentare un piano di rientro di durata non superiore al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana  del  farmaco
(AIFA) e dell'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali
(AGENAS), sempre ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n.  311
del 2004. 
    Attraverso i piani di rientro le Regioni e lo  Stato  raggiungono
un accordo per il miglioramento nell'erogazione dei servizi  sanitari
e per il contenimento della spesa pubblica  sanitaria;  il  piano  di
rientro deve comprendere, sia le misure di riequilibrio  del  profilo
erogativo  dei  LEA,  per  renderli  conformi   alla   programmazione
nazionale e al vigente  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  che  li  fissa,  sia  le  misure  finalizzate  a  garantire
l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni contemplati
nel piano stesso. 
    La previsione contenuta nell'art. 1, comma 796, lettera b), della
legge n. 296 del 2006 - in cui  viene  stabilito:  «[g]li  interventi
individuati   dai   programmi    operativi    di    riorganizzazione,
qualificazione o  potenziamento  del  servizio  sanitario  regionale,
necessari  per  il  perseguimento  dell'equilibrio   economico,   nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli  accordi
di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive  modificazioni,  come  integrati  dagli  accordi  di   cui
all'art. 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
sono vincolanti per la regione che ha  sottoscritto  l'accordo  e  le
determinazioni  in  esso  previste  possono  comportare  effetti   di
variazione  dei  provvedimenti  normativi  ed   amministrativi   gia'
adottati  dalla  medesima  regione  in  materia   di   programmazione
sanitaria» - ha la finalita' di garantire il rispetto degli  obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
competenza attribuita allo Stato dall'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Analoga valenza riveste l'art.  20  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,   recante   «Disposizioni   in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge  5  maggio  2009,  n.  42»  (ex  plurimis,
sentenze n.  62  del  2020  e  n.  197  del  2019),  che  prevede  la
separazione contabile  delle  risorse  destinate  ai  LEA  da  quelle
destinate ai livelli di assistenza superiori ai LEA. 
    Dal combinato di dette  disposizioni  deriva  che  nelle  Regioni
soggette ai piani  di  rientro  non  possono  essere  previste  spese
ulteriori rispetto a quelle  inerenti  ai  livelli  essenziali  (cfr.
sentenza n. 142 del 2021, enfasi aggiunte). 
    13. Ebbene,  nel  caso  di  specie,  le  disposizioni  censurate,
prevedendo l'acquisizione alla «mano pubblica» di un  nuovo  presidio
ospedaliero, vengono evidentemente a confliggere con  tali  norme  di
principio e a pregiudicare - in concreto -  il  raggiungimento  degli
obiettivi assunti con l'Accordo del 2010, il quale prevede - invece -
il riordino della rete ospedaliera mediante la riduzione dei ricoveri
e  dei  posti  letto,  nonche'   con   la   trasformazione   e/o   la
disattivazione degli stabilimenti ospedalieri (cfr. punto A del Piano
di rientro). 
    14. Di qui, la violazione delle citate disposizioni di principio,
che - al fine di assicurare il «percorso di  risanamento  finanziario
della sanita' regionale» e, quindi, gli  stessi  «livelli  essenziali
delle prestazioni» (cfr. sentenza n. 62 del 2020) -  precludono  alle
Regioni, in fase di rientro dal  deficit,  di  deliberare  spese  per
l'erogazione  di  prestazioni  sanitarie  superiori  a  tali  livelli
essenziali (cfr. sentenza n. 142 del 2021). 
    15. Sotto altro profilo, si impugna la legge regionale menzionata
in epigrafe anche nella parte in cui - all'art. 4  -  statuisce  che:
«Il personale in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, transita nell'organico della ASL competente ai  sensi
dell'art. 1, comma 268, lettera c), della legge 30 dicembre 2021,  n.
234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale  per  il  triennio  2022-2024)  e  comunque  nel
rispetto della normativa vigente o con  procedure  di  selezione  per
soli  titoli,  dove  compatibili  con  il  profilo  professionale,  e
comunque valorizzando l'esperienza lavorativa svolta  per  la  stessa
tipologia di servizio» (comma 2, enfasi aggiunte). 
    16. Appare evidente come  la  disposizione  in  esame  attraverso
l'utilizzo della congiunzione «o»  consenta  alla  ASL  di  acquisire
ulteriori unita' di personale anche in deroga alla normativa  statale
richiamata nella  stessa  disposizione  censurata;  e  quindi,  senza
osservare le procedure concorsuali ed i limiti di spesa ivi previsti,
in violazione, quindi, dei gia' menzionati articoli 97, commi 1 e  4,
e 117, comma 3, della Costituzione. 
    17. Come noto, infatti, il titolo I,  capo  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,  n.  483,  emanato  in
attuazione dell'art. 18  del  decreto-legislativo  n.  502/1992,  nel
disciplinare  le  procedure  concorsuali  per  il  reclutamento   del
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale, non consente
di  prescindere  da  una  previa  selezione  del  suddetto  personale
mediante specifici «esami» (art. 7). 
    Analogamente, per il personale non dirigenziale, il  decreto  del
Presidente della Repubblica  27  marzo  2001,  n.  220,  adottato  in
attuazione  dell'art.  15  del  gia'  citato  decreto-legislativo  n.
502/1992, prevede - nel titolo I,  capo  2  -  che  l'assunzione  sia
preceduta anche in questo caso da una prova per «esami» (art. 7). 
    18.  Di  conseguenza,  la  previsione   di   una   procedura   di
reclutamento per soli titoli si pone in  evidente  contrasto  con  la
suddetta disciplina statale; e dunque, per il tramite  di  essa,  non
solo con l'art. 97, comma 4, della Costituzione, ma anche con  l'art.
117, comma 3, nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione
dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute»  (cfr.,
ex multis, sentenze n. 155 del 2022 e n. 179 del 2021). 
    19. La norma impugnata - infine - si pone  in  contrasto  con  le
menzionate disposizioni costituzionali anche nella parte in  cui,  da
un lato, prevedono che: «Le pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza
con l'ordinamento dell'Unione europea,  assicurano  l'equilibrio  dei
bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico» (art. 97,  comma  1)
e, dall'altro, riservano allo Stato la  determinazione  dei  principi
fondamentali in materia di  «coordinamento  della  finanza  pubblica»
(art. 117, comma 3). 
    20. Come s'e' detto, infatti, la Regione Puglia ha stipulato,  in
data 29 novembre 2010, l'Accordo con il Ministro della salute  e  con
il Ministro dell'economia avente ad oggetto «l'approvazione del Piano
di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione
degli interventi per il perseguimento  dell'equilibrio  economico  ai
sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311». 
    21. In particolare, con il Piano di rientro e di riqualificazione
del sistema sanitario regionale, approvato  con  il  citato  Accordo,
nonche' con i successivi programmi operativi, la  Regione  Puglia  ha
assunto l'impegno ad  attuare  azioni  specifiche  per  garantire  la
riduzione della complessiva spesa di  personale,  anche  mediante  la
«razionalizzazione organizzativa» e la «riduzione degli incarichi  di
direzione di struttura  complessa,  semplice,  dipartimentale,  e  di
posizioni organizzative e di coordinamento» (cfr. punto B3 del  Piano
di rientro). 
    22. Pertanto, la norma regionale censurata - nella misura in  cui
pregiudica il raggiungimento di tale obiettivo - si pone in contrasto
con quanto previsto dal gia' citato art. 2,  commi  80  e  95,  della
legge  23  dicembre  2019,  n.  191,  secondo  cui  «gli   interventi
individuati  dal  piano  sono  vincolanti  per  la  Regione,  che  e'
obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche  legislativi,  e  a  non
adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla  piena  attuazione  del
piano di rientro». 
    23. Ebbene, come chiarito da codesta  Ecc.ma  Corte,  l'anzidetta
disciplina  statale  costituisce   «espressione   di   un   principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
e, dunque, espressione di un  correlato  principio  di  coordinamento
della finanza pubblica» (cfr. sentenze n. 91 del 2012, n.  163  e  n.
123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). 
    Tali norme, infatti, hanno «reso vincolanti per le Regioni che li
abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui
all'art.  1,  comma  180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2005),  finalizzati  a  realizzare  il
contenimento della spesa sanitaria ed  a  ripianare  i  debiti  anche
mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato»
(cfr. sentenza n. 79 del 2013). 
    24. Dunque, la norma impugnata -  prevedendo  il  «transito»  del
personale del Centro nell'organico  della  ASL  competente  -  con  i
relativi oneri finanziari - si  pone  contrasto  con  l'obiettivo  di
rientro   nell'equilibrio   economico-finanziario   perseguito    con
l'Accordo del 29.11.2010, in  palese  violazione,  anche  sotto  tale
profilo,  degli  articoli  97,  comma  1,  e  117,  comma  3,   della
Costituzione. 
 
                              P. T. M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
Ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia  dichiarare  costituzionalmente
illegittima,  e  conseguentemente  annullare,  per  i  motivi   sopra
indicati ed illustrati, la legge regionale 30 maggio 2024, n. 21,  ed
in particolare gli articoli 1, 3 e 4, comma 2,  giusta  deliberazione
del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 22  luglio
2024. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. l'attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione  del  giorno  22  luglio  2024,
della determinazione di impugnare la legge della  Regione  Puglia  30
maggio 2024, n. 21, secondo i termini e per  le  motivazioni  di  cui
alla allegata relazione del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie; 
      2. la copia della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3 giugno 2024. 
        Roma, 23 luglio 2024 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Feola