N. 155 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2024

Ordinanza dell'11 marzo 2024 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Sicilia sul ricorso proposto da Assemblea territoriale  idrica
di Enna contro Presidenza della Regione Siciliana e altri . 
 
Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione  Siciliana  -
  Servizio  correlato  alle  opere   di   approvvigionamento   idrico
  regionale di livello sovrambito  di  cui  all'art.  9  della  legge
  regionale n. 11 del 2002 - Prevista determinazione da  parte  della
  Giunta regionale della relativa tariffa e dello schema regolatorio,
  previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione di cui al
  comma 1-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2015. 
Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione  Siciliana  -
  Prevista istituzione, per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1-bis
  dell'art.  2  della  legge  regionale  n.  19  del   2015,   presso
  l'Assessorato regionale dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica
  utilita', della Commissione idrica regionale (CIR) - Previsione che
  l'Assessorato regionale dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica
  utilita' trasmette la proposta tariffaria e lo  schema  regolatorio
  ai componenti della CIR per il prescritto parere -  Previsione  che
  il parere si intende favorevolmente  acquisito  ove  non  pervenuto
  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  trasmissione   della
  proposta. 
Acque - Servizio idrico integrato - Norme della Regione  Siciliana  -
  Previsione che la partecipazione alla Commissione idrica  regionale
  e' a titolo gratuito e ai componenti della  medesima  non  spettano
  indennita', gettoni di presenza o rimborsi spese. 
- Legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina  in
  materia di risorse idriche), art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e
  1-quinquies. 
(GU n.36 del 4-9-2024 )
 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 
                           (Sezione Prima) 
 
ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso numero
di  registro  generale  1451  del   2023,   proposto   dall'Assemblea
territoriale idrica di Enna, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  Antonietta  Sartorio,  con
domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia; 
    Contro: 
        la Presidenza della Regione Siciliana; la Giunta di  Governo;
l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica  utilita'  della
Regione Siciliana;  la  Commissione  idrica  regionale  (C.I.R.),  in
persona   dei   rispettivi   legali   rappresentanti   pro   tempore,
rappresentati e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
presso i cui uffici, siti in Palermo, via  Mariano  Stabile  n.  184,
sono per legge domiciliati; 
    Nei confronti: 
        di Siciliacque S.p.a., in persona del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mauro Todero
e Fabio Elefante, con domicilio digitale come da pec da  Registri  di
giustizia; 
        di Acquaenna S.c.p.a., in persona del  legale  rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Barretta,
Giovanni Mania e Adriana Cassar, con domicilio digitale come  da  pec
da Registri di giustizia; 
        dell'Assemblea territoriale idrica  dell'Ambito  territoriale
ottimale Siracusa, di cui alla l.r. 11 agosto 2015, n. 19, in persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avv. Nicolo' D'Alessandro, con domicilio digitale come da pec da
Registri di giustizia; 
        di: Assemblea territoriale  idrica  dell'Ambito  territoriale
ottimale   Palermo;   Assemblea   territoriale   idrica   dell'Ambito
territoriale  ottimale   Messina;   Assemblea   territoriale   idrica
dell'Ambito territoriale  ottimale  Trapani;  Assemblea  territoriale
idrica dell'Ambito  territoriale  ottimale  Caltanissetta;  Assemblea
territoriale  idrica  dell'Ambito  territoriale  ottimale  Agrigento;
Assemblea  territoriale  idrica  dell'Ambito  territoriale   ottimale
Ragusa;  Assemblea  territoriale  idrica   dell'Ambito   territoriale
ottimale Catania; tutti non costituiti in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        1- della delibera n. 287  del  6  luglio  2023  della  Giunta
Regione Sicilia, avente ad oggetto «Adempimenti di  cui  all'art.  11
della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16. Tariffa idrica  relativa
al periodo 2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a
livello di sovrambito del  gestore  Siciliacque  S.p.a.  Approvazione
tariffa per il periodo regolatorio 2016-2019 e aggiornamento biennale
2018-2019» con la quale e' stata approvata: 
          l'articolazione tariffaria del gestore  Siciliacque  S.p.a.
per il  periodo  regolatorio  2016-2019  per  la  vendita  dell'acqua
all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano  economico  e
finanziario ed al programma  degli  interventi  2016-201,  secondo  i
valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 13
luglio 2018; 
          l'articolazione tariffaria del gestore  Siciliacque  S.p.a.
per l'aggiornamento biennale  2018-2019  per  la  vendita  dell'acqua
all'ingrosso a scala di sovrambito, unitamente al piano  economico  e
finanziario ed al programma degli  interventi  2018-2019,  secondo  i
valori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 138 del  4
aprile 2019, in conformita' alla nota prot. n. 2572/GAB del 31 maggio
2023, come integrata con nota prot. n. 2972/GAB del  15  giugno  2023
dell'Assessore regionale  per  l'energia  e  i  servizi  di  pubblica
utilita', costituenti allegato alla presente deliberazione; 
        2- del parere favorevole della Commissione idrica regionale -
C.I.R., ex art. 1-ter dell'art. 11 della l.r. n. 16/2022; 
        3-  della  nota  prot.  n.  2972/GAB  del  15   giugno   2023
dell'Assessorato regionale per l'energia  e  i  servizi  di  pubblica
utilita', avente ad oggetto «Adempimento di  cui  all'art.  11  della
l.r. n. 16 del 10 agosto 1922. Tariffa  idrica  relativa  al  periodo
2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di
sovrambito del gestore Siciliaque SpA. Approvazione  tariffa  per  il
periodo regolatorio 2016-2019 ed  aggiornamento  biennale  2018-2019,
riscontro nota n. 1551 del 5 giugno 2023»; 
        4-  della  nota  prot.  n.  2572/GAB  del  31  maggio   2023,
dell'Assessorato regionale per l'energia  e  i  servizi  di  pubblica
utilita', avente ad oggetto: «Adempimento di cui  all'art.  11  della
l.r. n. 16 del 10 agosto 1922. Tariffa  idrica  relativa  al  periodo
2016-2019 ed aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 a livello di
sovrambito del gestore Siciliaque SpA. Approvazione  tariffa  per  il
periodo regolatorio 2016-2019 ed aggiornamento biennale 2018-2019»; 
        5- di ogni ulteriore  atto  o  provvedimento,  antecedente  o
successivo,  comunque   presupposto,   connesso   o   consequenziale,
ancorche' non conosciuto dall'odierna ricorrente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della  Presidenza  della
Regione  Siciliana,  della  Giunta   di   Governo,   dell'Assessorato
dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilita'  della  Regione
Siciliana e della Commissione idrica regionale (C.I.R.); 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Siciliacque S.p.a.; 
    Vista   la    documentazione    depositata    dalle    resistenti
amministrazioni regionali; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di  Acquaenna  S.c.p.A.,
con le relative deduzioni difensive; 
    Vista la memoria depositata da Siciliacque S.p.a.,  dalla  difesa
erariale e dalla ricorrente; 
    Vista la  memoria  di  costituzione  dell'Assemblea  territoriale
idrica di Siracusa; 
    Vista la memoria di replica di Siciliacque S.p.a.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli articoli 36, comma 2, e art. 79, comma  1,  cod.  proc.
amm.; 
    Relatore all'udienza pubblica del 20 febbraio 2024 il consigliere
Maria  Cappellano,  e  uditi  i  difensori  delle  parti  costituite,
presenti come specificato nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    A. - Con il ricorso in esame, notificato  il  5  ottobre  2023  e
depositato il 9 ottobre, l'Assemblea territoriale idrica di  Enna  ha
impugnato gli atti indicati in epigrafe  e,  in  particolare:  a)  la
deliberazione n. 287 del 6 luglio 2023, con la quale la Giunta  della
Regione  Siciliana  -  in  applicazione  dell'art.  11  della   legge
regionale 10 agosto  2022,  n.  16  -  ha  approvato  l'articolazione
tariffaria del gestore Siciliacque S.p.a. per il periodo  regolatorio
2016-2019  per  la  vendita  dell'acqua  all'ingrosso  a   scala   di
sovrambito, secondo i valori di cui alla deliberazione  della  Giunta
regionale n. 249 del 13 luglio 2018; b) la  contestuale  approvazione
dell'articolazione tariffaria  del  gestore  Siciliacque  S.p.a.  per
l'aggiornamento  biennale  2018-2019  per   la   vendita   dell'acqua
all'ingrosso a scala di sovrambito, secondo  i  valori  di  cui  alla
deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 4 aprile 2019; c)  il
parere favorevole del C.I.R. formatosi per silenzio significativo  ai
sensi dell'art. 2,  comma  1-quater,  della  l.r.  n.  19/2015,  come
aggiunto dall'art. 11, comma 1, l.r. 10 agosto 2022, n. 16. 
    Espone in punto di fatto che: 
        con la delibera n. 4 del 14 luglio 2020 e  con  la  determina
commissariale n. 120 del  27  agosto  2020  l'Assemblea  territoriale
idrica di Enna, odierna ricorrente, e' subentrata all'A.T.O n.  5  di
Enna nella gestione del Servizio idrico integrato (S.I.I) affidato, a
seguito  di  gara  a  evidenza  pubblica,  alla  societa'   AcquaEnna
S.c.p.a.; 
        il contesto normativo  nazionale  relativo  alla  regolazione
tariffaria  del  S.I.I.  e'  delineato  dal  decreto  legislativo  n.
152/2006, dall'art. 21, comma  19,  del  decreto-legge  n.  201/2011,
dall'art. 10, comma 14, lettera e), del decreto-legge n. 70/2011, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20  luglio  2012  e
dalle deliberazioni dell'Autorita' di regolazione per energia reti  e
ambiente (ARERA); 
        con la l.r. n. 19/2015 la Regione Siciliana ha attribuito  la
competenza in merito alla determinazione dei  modelli  tariffari  del
SII alla Giunta  regionale,  sottraendola,  dunque,  alla  competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  servizio  idrico
(oggi ARERA) e delineando un  modello  autonomo  nel  settore  idrico
rispetto a quello nazionale; 
        la Corte costituzionale con sentenza n. 93/2017 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della l.r.  n.  19/2015,
di attribuzione alla stessa Giunta della  competenza  in  materia  di
tariffa del SII; 
        nonostante tale quadro normativo, con  deliberazione  n.  249
del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha  approvato  l'articolazione
tariffaria per il periodo regolatorio 2016/2019 per la  fornitura  di
acqua all'ingrosso a scala sovrambito  effettuato  nella  regione  su
proposta di Siciliacque; e, con deliberazione n.  138  del  4  aprile
2019, la Giunta regionale ha approvato l'articolazione tariffaria per
il  periodo  regolatorio  2018/2019  per  la   fornitura   di   acqua
all'ingrosso a  scala  di  sovrambito  effettuate  nella  regione  su
proposta di Siciliacque S.p.a; 
        entrambi  i  provvedimenti  sono  stati  impugnati  dall'AMAP
S.p.a.  per  vizio  di  incompetenza  rispetto  all'ente  di  Governo
dell'ambito, con ricorso accolto da questo  Tribunale  amministrativo
regionale  con  sentenza  n.  328/2020,  confermata  dal  C.G.A.  con
sentenza n. 666/2021, con la quale e' stato ribadito che, non essendo
previsto in Sicilia un  ente  di  gestione  intermedio  ed  ulteriore
rispetto  agli  ATO  aventi   competenza   in   materia   tariffaria,
l'Amministrazione regionale non avrebbe potuto intervenire; 
        con l'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, la
regione  ha  attribuito  alla  Giunta  di  Governo  la  competenza  a
determinare la tariffa  e  lo  schema  regolatorio  per  il  servizio
correlato  alle  opere  di  approvvigionamento  idrico  regionale  di
livello sovrambito; e, in applicazione  di  tale  normativa,  con  la
contestata  delibera  la  Giunta  ha  riapprovato  ora   per   allora
l'articolazione tariffaria del  gestore  Siciliacque  S.p.a.  per  il
periodo regolatorio 2016-2019 per la vendita dell'acqua  all'ingrosso
a scala di sovrambito, unitamente al piano economico e finanziario ed
al programma degli interventi 2016-2019, secondo i valori di cui alla
9 deliberazione della Giunta regionale n. 249  del  13  luglio  2018;
nonche' l'articolazione tariffaria del gestore Siciliacque S.p.a. per
l'aggiornamento biennale 2018-2019  secondo  i  valori  di  cui  alla
deliberazione della Giunta  regionale  n.  138  del  4  aprile  2019,
provvedimenti  entrambi   gia'   annullati,   cosi'   consentendo   a
Siciliacque di continuare ad applicare una tariffa in  attuazione  di
delibere annullate, in violazione del principio  di  irretroattivita'
degli atti amministrativi; con relativa applicazione nei confronti di
AcquaEnna s.c.p.a. della tariffa di euro/mc 0,6960. 
    La ricorrente si duole di tali atti, deducendo le censure di: 
        1)  Violazione  e  falsa  applicazione  dell'art.  11   delle
preleggi del codice civile e  del  principio  della  irretroattivita'
degli  Atti  amministrativi.  Violazione  dell'art.  35  della  legge
regionale n. 16/2022. Violazione giudicato amministrativo; 
        2) Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n.
152/2006. Violazione e falsa applicazione  dell'art.  21,  comma  19,
decreto-legge  n.  201/2011,  convertito  dalla  legge  n.  214/2011.
Violazione  e  falsa  applicazione  della  deliberazione   ARERA   n.
664/2015/R/IDR e deliberazione ARERA  n.  918/2017/R/IDR.  Violazione
dell'art. 11 della l.r. n. 16/2022. Contraddittorieta' manifesta; 
        3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1  della
l.r. n. 16/2022 nella parte in cui introduce all'art. 2 della l.r. n.
19/2015 i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater assegnando  la  competenza  in
materia  di  determinazione  delle  tariffe  alla  Giunta   regionale
piuttosto che all'ARERA - violazione dell'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) e s) della Costituzione. 
    Ha, quindi, chiesto - previa misura  cautelare  -  l'annullamento
degli atti impugnati, con vittoria di spese. 
    B. - Si sono costituiti in giudizio la Presidenza  della  Regione
Siciliana, la Giunta di Governo,  l'Assessorato  dell'energia  e  dei
servizi di pubblica utilita' della Regione Siciliana e la Commissione
idrica regionale (C.I.R.). 
    C. - Si e' costituita in giudizio Siciliacque S.p.a.. 
    Le resistenti amministrazioni hanno depositato documentazione. 
    D. - Si e' costituita in giudizio AcquaEnna  S.c.p.A.,  chiedendo
l'accoglimento del ricorso, previa misura cautelare. 
    E. - Siciliacque S.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso e della
contestuale istanza cautelare. 
    F. - Alla Camera di consiglio  del  giorno  7  novembre  2023  il
difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza
cautelare e la causa e' stata cancellata dal relativo ruolo. 
    G. - In vista della trattazione del merito, la difesa erariale  e
la ricorrente hanno presentato memorie difensive: la prima, chiedendo
il rigetto del ricorso in quanto infondato;  la  seconda,  insistendo
nelle  argomentazioni  e  conclusioni  rassegnate;  con  replica   di
Siciliacque S.p.a.. 
    H. - Si e' costituita in giudizio l'Assemblea territoriale idrica
dell'ambito     territoriale     ottimale     Siracusa,     eccependo
l'inammissibilita' del ricorso per  quanto  attiene  al  profilo  del
contestato parere della C.I.R.. 
    I. - All'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024, presenti i
difensori delle parti costituite, i quali hanno discusso, la causa e'
stata posta in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    A. - Viene in decisione la controversia insorta  tra  l'Assemblea
territoriale idrica di Enna, la Presidenza della  Regione  Siciliana,
la Giunta di Governo e l'Assessorato  regionale  dell'energia  e  dei
servizi di pubblica utilita', e altresi' con il  gestore  Siciliacque
S.p.a., affidatario, a seguito di gara pubblica, della gestione delle
opere idriche regionali di captazione, accumulo,  potabilizzazione  e
adduzione ed il relativo servizio  di  erogazione  (all'ingrosso)  di
acqua per uso idropotabile, giusta convenzione del  20  aprile  2004,
rep. n. 10994. 
    La  controversia  ha  ad   oggetto,   in   particolare:   a)   la
deliberazione n. 287 del 6 luglio 2023, con la quale la Giunta  della
Regione Siciliana ha approvato l'articolazione tariffaria del gestore
per il  periodo  regolatorio  2016-2019  per  la  vendita  dell'acqua
all'ingrosso a scala di sovrambito, secondo  i  valori  di  cui  alla
deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 13 luglio 2018; b) la
contestuale approvazione dell'articolazione  tariffaria  del  gestore
per l'aggiornamento biennale 2018-2019, secondo i valori di cui  alla
deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 4 aprile 2019. 
    Costituisce oggetto di contestazione anche il  parere  favorevole
della Commissione  idrica  regionale  (CIR)  formatosi  per  silenzio
significativo ai sensi dell'art. 2, comma  1-quater,  della  l.r.  n.
19/2015, come aggiunto dall'art. 11, comma 1, della  legge  regionale
10 agosto 2022, n. 16. 
    Il cuore della vicenda contenziosa attiene, quindi,  all'adozione
della tariffa unica di sovrambito relativa al servizio reso  da  tale
gestore quale grossista per quanto attiene  alla  gestione  di  opere
idrauliche di proprieta' della Regione, e  all'erogazione  dell'acqua
idropotabile, in relazione ad un segmento «sovrambito» che si pone su
un piano sovra-provinciale rispetto agli ambiti territoriali ottimali
aventi dimensione provinciale. 
    Va anche precisato che: 
        per tale  servizio  il  suddetto  gestore  -  societa'  mista
pubblico-privata, partecipata per il 25% dalla  Regione  Siciliana  -
percepisce un corrispettivo per la fornitura  di  acqua  all'ingrosso
che rende ai soggetti  gestori  del  servizio  idrico  integrato  nei
singoli ambiti territoriali ottimali; ed applica una tariffa unica ed
uniforme in tutto il territorio; 
        prima  delle  modifiche  normative  a  livello  nazionale  la
tariffa per la  cessione  dell'acqua  all'ingrosso  e  i  criteri  di
variazione erano individuati nella  convenzione  su  citata;  mentre,
dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/2006,  e  del
decreto-legge n. 70/2011 in tema di competenza per la  determinazione
del metodo tariffario e per l'approvazione delle tariffe in  capo  ad
ARERA, si e' imposta l'applicazione del metodo dell'Autorita'. 
    Per  tali  gestioni  idriche  «sovrambito»  -  come   tali,   non
riferibili esclusivamente ad un solo ambito territoriale  ottimale  -
si e' quindi posta la questione del soggetto competente  ad  adottare
le tariffe; questione che questo Tribunale amministrativo regionale e
il C.G.A., ad assetto normativo invariato,  hanno  risolto  ritenendo
che la competenza spettasse agli enti di Governo dell'ambito,  e  non
alla  Regione  Siciliana,  rispettivamente  con  le  gia'  menzionate
sentenze  n.  328/2020  e  n.  666/2021,   con   annullamento   delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 249 del 13 luglio 2018  e  n.
138 del 4 aprile 2019. 
    In tale contesto, e a  seguito  della  definizione  del  suddetto
contenzioso relativo alle delibere  della  Giunta  regionale,  si  e'
inserita la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, il cui art. 11  ha
modificato l'art. 2 della legge regionale  11  agosto  2015,  n.  19,
inserendo all'art. 2 i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies; e,
in applicazione di tale nuovo quadro normativo, la Giunta di  Governo
ha  adottato  la  contestata  deliberazione  n.  287/2023,   che   ha
riapprovato le tariffe gia' approvate con le citate deliberazioni  n.
249/2018 e n. 138/2019. 
    Su tale nuova norma regionale la parte ricorrente, con  il  terzo
motivo, ha chiesto che venga sollevata la questione  di  legittimita'
costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere  e)  ed
s)  della  Costituzione;  e,   inoltre,   ha   dedotto   avverso   la
deliberazione talune censure di violazione di legge. 
    Cio' premesso e chiarito al fine di inquadrare sinteticamente  la
complessa  vicenda  contenziosa,  ritiene  il  Collegio  di   doversi
pronunciare con sentenza non definitiva per quanto attiene  al  primo
motivo, potenzialmente di carattere assorbente;  e,  contestualmente,
sospendere  l'esame  del  secondo  motivo,  rimettendo   alla   Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale in  ordine
all'art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies,  della  legge
regionale 11 agosto 2015, n. 19, inseriti dall'art.  11  della  legge
regionale 10 agosto 2022, n. 16, per violazione dell'art. 117,  comma
2, lettere e) ed s) della Costituzione. 
    Sempre in via preliminare deve precisarsi che: 
        le tariffe in argomento sono immediatamente applicabili anche
prima della formale approvazione di ARERA, il  che  rende  senz'altro
ammissibile il ricorso (v. punto 20.3 della sentenza  del  C.G.A.  n.
666/2021, che richiama l'art. 9 della deliberazione dell'Autorita' n.
664/2015); 
        sussiste un interesse concreto  e  attuale  dell'A.T.I.  Enna
alla decisione,  in  quanto  si  tratta  dell'ente  istituzionalmente
competente  all'approvazione  della  proposta  di  tariffazione   dei
corrispettivi  relativi  alla  fornitura  del  servizio  idrico   per
l'Ambito territoriale di riferimento, anche in base all'art. 3, comma
3, lettera c), della l.r. n. 19/2015; e la ricorrente, con il secondo
motivo, contesta la quantificazione della tariffa anche in  relazione
all'incidenza del canone corrisposto da Sicilacque alla  regione  (v.
anche relazione tecnica in atti). 
    B. - Deve, quindi, essere esaminato il primo motivo, con il quale
la parte  ricorrente  ha  dedotto  la  violazione  del  principio  di
irretroattivita' degli atti amministrativi, oltre che  la  violazione
dello stesso art. 2, comma 1-bis, della l.r. n. 19/2015, in ordine al
quale  poi  ha  dedotto,  con  il  terzo   motivo,   l'illegittimita'
costituzionale. 
    Il carattere  astrattamente  assorbente  della  doglianza  -  che
finirebbe  per  incidere   sulla   rilevanza   della   questione   di
legittimita' costituzionale -  deriva  dalla  circostanza  che,  come
anticipato, in applicazione di tale norma la Giunta regionale con  la
gravata deliberazione n. 287 del 6  luglio  2023  ha  riapprovato  le
tariffe per il periodo  2016/2019,  con  relativo  aggiornamento,  le
quali  erano  state  oggetto  di   annullamento   per   la   rilevata
incompetenza della stessa  Giunta,  con  la  menzionata  sentenza  di
questo Tribunale n. 328/2020, confermata dal C.G.A. con  la  sentenza
n. 666/2021. 
    L'eventuale accoglimento di tale motivo - non a caso posto  quale
prima censura nella graduazione dei motivi di ricorso - comporterebbe
la  caducazione  dell'approvazione   delle   tariffe   per   il   cd.
«sovrambito» limitatamente  al  periodo  temporale  appena  indicato,
rispetto  al  quale,  in  estrema  sintesi,   si   perverrebbe   alla
conclusione per cui l'organo di Governo  regionale,  per  il  periodo
2016/2019,  non  avrebbe  potuto  rideterminare  ora  per  allora  le
tariffe, a prescindere dai profili di incostituzionalita'. 
    Cio' premesso e chiarito, il motivo non e' fondato. 
    Osserva  invero  il  Collegio  che  la  deliberazione   impugnata
costituisce il segmento  procedimentale  successivo  all'annullamento
delle due deliberazioni disposto con la  citata  sentenza  di  questo
Tribunale amministrativo  regionale  n.  328/2020,  e  si  inserisce,
pertanto, anche nella  fase  esecutiva  della  stessa  sentenza  come
confermata dal C.G.A. con la sentenza n. 666/2021. 
    Invero,  sebbene  il  Giudice  siciliano  di  appello  non  abbia
specificamente statuito su tale effetto conformativo - convenendo con
il giudice di prime cure  in  ordine  all'incompetenza  della  Giunta
Regionale a deliberare sulle tariffe del servizio idrico, anche se di
«sovrambito» - la regione,  una  volta  annullati  (per  incompetenza
della Giunta di Governo)  i  provvedimenti  di  determinazione  delle
tariffe per il suddetto  periodo  regolatorio,  aveva  il  potere  di
rideterminarsi. 
    Tanto  e'   avvenuto   con   la   contestata   delibera,   previa
individuazione per legge dell'organo  competente  all'adozione  delle
tariffe (e del relativo  aggiornamento)  per  la  vendita  dell'acqua
all'ingrosso. 
    Pertanto,  ad  avviso  del  Collegio  non  viene  in  rilievo  la
questione dell'asserito carattere  retroattivo  della  determinazione
delle tariffe, quanto la  circostanza  che,  a  rideterminarsi  sulle
tariffe per il periodo 2016/2019 e relativo aggiornamento, sia  stata
nuovamente la Giunta regionale, ma questa volta in  base  alla  nuova
norma regionale che ha dato copertura  legislativa  alla  competenza,
intervenendo  a  «sanare»  la  riscontrata  incompetenza  dell'organo
politico con una norma attributiva del  potere  per  il  segmento  di
sovrambito. 
    Va, a tal fine, rilevato che: 
        una  volta  annullate  le  due  deliberazioni  della   Giunta
regionale  n.  259/2018  e  n.  139/2019  per  ritenuta  incompetenza
dell'organo, sull'istanza del gestore non si era  ancora  provveduto,
trovando   quindi   applicazione   l'art.   9   della   deliberazione
dell'Autorita' n. 664/2015 - richiamato dalla difesa di Siciliacque -
sulle  tariffe  da  applicare  fino  alla  predisposizione  da  parte
dell'ente di Governo; 
        nel  caso  in  esame  non   si   era   neppure   formato   il
silenzio-assenso previsto dal punto 7.6 della su citata  delibera  di
ARERA, come chiaramente statuito dal  C.G.A.  al  punto  21.1)  della
sentenza  n.  666/2021;  e,  pertanto,  non  si  era   consumato   il
potere-dovere di provvedere da parte dell'organo competente; 
        la determinazione tariffaria adottata in una  fase  temporale
successiva, secondo quanto previsto al punto 9.1 della  deliberazione
ARERA n.  664/2015,  comporta,  in  base  al  successivo  punto  9.2,
l'eventuale applicazione di componenti a  conguaglio  successivamente
all'approvazione da parte dell'Autorita'; 
        d'altro canto, non risulta dagli  atti  di  causa  che  siano
state approvate da  ARERA  le  tariffe  per  il  periodo  regolatorio
successivo (MIT-3), approvazione che comporterebbe, eventualmente, la
previsione  del  conguaglio  anche  per  il  periodo  regolatorio  in
interesse (MIT-2). 
    Per quanto  esposto  e  rilevato,  il  primo  motivo,  in  quanto
infondato deve pertanto essere respinto. 
    C. - La reiezione del primo motivo conduce a rendere rilevante la
questione della legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis,
1-ter, 1-quater e 1-quinquies della legge regionale 11  agosto  2015,
n. 19 - posta dalla ricorrente con il terzo motivo di  ricorso  -  in
quanto la doglianza dedotta  con  il  secondo  motivo  presuppone  la
competenza  della  Giunta  regionale  a  determinare  le  tariffe  e,
pertanto, il suo scrutinio presuppone la sussistenza di tale sfera di
attribuzione in capo a tale organo. 
    La questione di  costituzionalita'  ad  avviso  del  Collegio  e'
rilevante e non manifestamente infondata, per le ragioni che seguono. 
    C.1. - Rilevanza della questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies  della  legge
regionale 11 agosto 2015, n. 19, in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettere e) e s) della Costituzione. 
    Il  provvedimento  impugnato  -  la  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 287 del 6 luglio 2023 -  si  presenta  chiaramente  come
provvedimento applicativo delle disposizioni contenute  nell'art.  2,
commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della  l.r.  n.  19/2015,
aggiunti dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2022,
n. 16. 
    Deve, in particolare osservarsi  che  la  competenza  dell'organo
politico a determinare la tariffa e  lo  schema  regolatorio  per  il
servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico  regionale
di livello sovrambito  di  cui  all'art.  9  della  l.r.  n.  11/2002
rinviene  la  sua  base  normativa  nella  su   citata   disposizione
regionale. 
    Di tale norma pertanto questo Tribunale amministrativo  regionale
dovrebbe fare applicazione in sede di scrutinio del secondo motivo, e
il giudizio pendente non potrebbe essere  definito  indipendentemente
dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale che si
va a  sollevare,  il  cui  eventuale  accoglimento  comporterebbe  la
conseguente illegittimita' della deliberazione n. 287/2023, atto  che
di tale norma regionale costituisce diretta ed immediata  espressione
esecutiva. 
    Con tale seconda censura, invero, parte ricorrente ha dedotto  la
violazione dei criteri di determinazione delle tariffe  stabiliti  da
ARERA, con correlativa presunta  illegittima  individuazione  di  una
tariffa superiore ai parametri prescritti. 
    Tanto vale, come gia' anticipato, a rendere  rilevante,  ai  fini
della decisione del ricorso nel merito, la questione di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  2,  comma   1-bis,   1-ter,   1-quater   e
1-quinquies della legge regionale 11  agosto  2015,  n.  19,  che  si
solleva con la presente sentenza non definitiva per le ragioni di non
manifesta infondatezza in prosieguo esposte. 
    C.2.  -  La  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, 1-ter, 1-quater
e 1-quinquies della  legge  regionale  11  agosto  2015,  n.  19,  in
riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettere  e)  e  s)  della
Costituzione. 
    Violazione delle  competenze  legislative  esclusive  statali  in
materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. 
    La norma regionale stabilisce che: 
        «1-bis.  La  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
regionale per  l'energia  e  i  servizi  di  pubblica  utilita',  nel
rispetto della normativa vigente e delle competenze dell'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), determina la tariffa
e lo schema regolatorio per  il  servizio  correlato  alle  opere  di
approvvigionamento idrico regionale  di  livello  sovrambito  di  cui
all'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n.  11  e  successive
modificazioni,  previo  parere  obbligatorio   e   vincolante   della
Commissione di cui al comma 1-ter; 
        1-ter. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1-bis,  presso
l'Assessorato  regionale  dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica
utilita', e' istituita la Commissione idrica regionale (CIR), di  cui
fanno  parte  i  presidenti  delle  assemblee  territoriali   idriche
disciplinate  dalla   presente   legge,   presieduta   dall'Assessore
regionale per l'energia e  i  servizi  di  pubblica  utilita'  o  suo
delegato.  Il  presidente  convoca  la   Commissione,   ne   coordina
l'attivita', stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, dirige  i
lavori  e  vigila  sull'andamento  complessivo  delle  attivita'.  La
Commissione  e'  validamente  costituita  con   la   presenza   della
maggioranza dei suoi  componenti  ed  esprime  il  proprio  parere  a
maggioranza dei presenti; 
        1-quater. L'Assessorato regionale dell'energia e dei  servizi
di pubblica utilita' trasmette la proposta  tariffaria  e  lo  schema
regolatorio ai componenti  della  CIR,  che  e'  convocata  entro  il
quattordicesimo giorno dalla  trasmissione.  Qualora  necessario,  il
presidente della  CIR  puo'  disporre  una  seconda  convocazione  da
tenersi non oltre il quattordicesimo giorno dalla prima convocazione.
Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non pervenuto entro
il termine di trenta giorni dalla  trasmissione  della  proposta  del
profilo tariffario e dello schema  regolatorio  ai  componenti  della
CIR; 
        1-quinquies. La partecipazione alla CIR di  cui  al  presente
articolo e' a titolo gratuito e  ai  componenti  della  medesima  non
spettano indennita', gettoni di presenza o rimborsi spese.». 
    C.2.1. - Sull'art. 2,  comma  1-bis,  della  legge  regionale  11
agosto 2015, n. 19. 
    Al fine di argomentare in ordine alla non manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale, si  rende  necessario
ricostruire il quadro  normativo  di  riferimento,  costituito  dalle
seguenti disposizioni: 
        l'art. 141 del decreto  legislativo  n.  152/2006,  il  quale
stabilisce  che  «1.  Oggetto  delle  disposizioni  contenute   nella
presente sezione  e'  la  disciplina  della  gestione  delle  risorse
idriche e del servizio idrico integrato per i profili che  concernono
la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la  determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato  e
delle relative funzioni fondamentali di  comuni,  province  e  citta'
metropolitane. 
    2. Il servizio idrico integrato e'  costituito  dall'insieme  dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue,  e  deve
essere  gestito  secondo  principi  di   efficienza,   efficacia   ed
economicita', nel rispetto delle norme nazionali  e  comunitarie.  Le
presenti disposizioni si applicano anche agli usi  industriali  delle
acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.»; 
        l'art. 142, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
(Codice dell'ambiente), il quale stabilisce che «3. Gli enti  locali,
attraverso l'ente di Governo dell'ambito di cui all'art.  148,  comma
1,  svolgono  le  funzioni  di  organizzazione  del  servizio  idrico
integrato, di scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  e
modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e
relativo controllo, secondo le disposizioni  della  parte  terza  del
presente decreto»; 
        l'art. 147, comma 1,  dello  stesso  decreto  legislativo  n.
152/2006, a tenore del quale «1. I servizi  idrici  sono  organizzati
sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle  regioni
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Le regioni  che  non
hanno individuato gli enti di  Governo  dell'ambito  provvedono,  con
delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre  2014.  Decorso
inutilmente tale termine si applica l'art. 8  della  legge  5  giugno
2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito  ottimale
partecipano  obbligatoriamente  all'ente  di   Governo   dell'ambito,
individuato dalla competente regione per ciascun ambito  territoriale
ottimale, al quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi
spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi  compresa
la programmazione delle infrastrutture idriche di cui  all'art.  143,
comma 1»; 
        l'art. 154, comma 4, del su  citato  decreto  legislativo  n.
152/2006 (come sostituito dall'art. 34, comma 29,  del  decreto-legge
n. 179/2012, conv. dalla legge n. 221/2012), il quale prevede che «4.
Il  soggetto  competente,  al  fine   della   redazione   del   piano
economico-finanziario di cui  all'art.  149,  comma  1,  lettera  d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffario
di cui all'art. 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e la trasmette  per  l'approvazione  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas»; 
        l'art.  10,  comma  14,  lettera  d),  del  decreto-legge  n.
70/2011, secondo cui  «14.  L'Agenzia  svolge,  con  indipendenza  di
valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni: 
          (...omissis...) 
          d) predispone il metodo tariffario per  la  determinazione,
con riguardo a ciascuna delle quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero
dei costi ed il principio «chi inquina paga»,  e  con  esclusione  di
ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresi',
le   relative   modalita'   di   revisione    periodica,    vigilando
sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile  decorso  dei
termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione
della tariffa da parte delle autorita' al riguardo  competenti,  come
individuate dalla legislazione regionale in conformita' a linee guida
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede  di  Conferenza
unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza
delle amministrazioni  o  delle  parti  interessate,  entro  sessanta
giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere entro il
termine di venti giorni»; 
        l'art. 3 della legge della Regione Siciliana n.  19/2015,  il
quale, per quanto qui di specifico interesse, stabilisce che  «1.  Al
fine della gestione del servizio  idrico  integrato,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentita
la  competente  commissione  legislativa   dell'Assemblea   regionale
siciliana, l'Assessore regionale per l'energia e  per  i  servizi  di
pubblica utilita' individua in numero di 9  gli  Ambiti  territoriali
ottimali  (ATO)  coincidenti  con  le  zone   omogenee   dei   bacini
idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali. 
    2. In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al  comma  1,  e'
costituita un'Assemblea territoriale idrica, dotata  di  personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  e  di   autonomia   amministrativa,
contabile e tecnica. L'Assemblea e' composta dai sindaci  dei  comuni
ricompresi nell'ATO che eleggono  il  Presidente  dell'Assemblea  che
esercita  le  funzioni  gia'  attribuite  dalle  Autorita'   d'ambito
territoriale ottimale di cui all'art. 148 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. L'Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni: 
        (omissis); 
        c) approva la  proposta  di  tariffazione  dei  corrispettivi
relativi alla fornitura del servizio idrico»; 
        l'art.  13-bis  (Norma  transitoria)  della  stessa  l.r.  n.
19/2015, introdotto dall'art. 38 della l.r. n.  3/2016,  secondo  cui
«1. Nelle more della definizione e del  concreto  avvio  del  modello
tariffario regionale di cui alle disposizioni della presente legge, e
comunque non oltre il 31 dicembre  2016,  i  provvedimenti  tariffari
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
(AEEGSI)  di  cui  all'Allegato  A  alla  deliberazione  n.  474/2015
dell'Autorita' medesima, conservano efficacia nella regione. 
    2. Fino  alla  definizione  ed  al  concreto  avvio  del  modello
tariffario regionale di cui alla presente legge,  trova  applicazione
ogni altro  eventuale  successivo  provvedimento  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). 
    3. Fino  alla  definizione  ed  al  concreto  avvio  del  modello
tariffario regionale di cui  alla  presente  legge,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) continua  ad
esercitare,  anche  con  riferimento  alle  gestioni   operanti   nel
territorio siciliano, i poteri di cui all'art. 21, commi 13 e 19, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con  modificazioni
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214  e  successive  modifiche  ed
integrazioni nonche' di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 20 luglio 2012 e successive modifiche ed integrazioni.». 
    In ordine al delineato quadro normativo,  deve  rammentarsi  che,
per la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale: 
        lo Stato  ha  fatto  ricorso  a  competenze  esclusive  nelle
materie  della  concorrenza,  della  tutela  dell'ambiente  e   della
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni   (Corte
costituzionale, sentenza 20 novembre 2009, n. 307); 
        poiche' la disciplina della tariffa del SII e' da  ricondurre
«...ai titoli di competenza  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettere e) e s), Cost. (sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n.  29  del
2010, n. 246 del 2009), l'uniforme  metodologia  tariffaria  adottata
dalla legislazione statale garantisce, in primo luogo, un trattamento
uniforme  alle  varie  imprese  operanti  in  concorrenza  tra  loro,
evitando che si producano arbitrarie disparita'  di  trattamento  sui
costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo  differenziato
sul territorio nazionale. Il nesso della  previsione  con  la  tutela
della  concorrenza  si  spiega  anche  proprio   in   ragione   della
circostanza   che   la   regolazione   tariffaria   deve   assicurare
l'equilibrio economico-finanziario della gestione  e  l'efficienza  e
affidabilita' del servizio art. 151, comma 2,  lettere  c),  d),  e),
decreto legislativo n. 152 del 2006 attraverso un  metodo  tariffario
(articoli 151 e 154,  comma  1,  del  codice  dell'ambiente)  teso  a
garantire la copertura dei costi e, al contempo, «diretto ad  evitare
che il concessionario recte: gestore unico abusi della sua  posizione
dominante» (sentenza n. 246 del 2009, che richiama anche le  sentenze
n. 335 e n. 51 del 2008)...» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26  maggio
2017, n. 2481); 
        «...tutte le menzionate norme statali sono  ascrivibili  alla
"tutela della concorrenza" in base a un indirizzo costante di  questa
Corte secondo cui "devono essere ricondotte" ai titoli di  competenza
di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e s),  Cost.,  sia  la
disciplina della tariffa del servizio idrico integrato  (sentenze  n.
67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009), sia le  forme
di gestione  e  le  modalita'  di  affidamento  al  soggetto  gestore
(sentenze n. 117 e n. 32 del 2015, n. 228 del 2013, n. 62  del  2012,
n. 187 e n. 128 del 2011, n. 325  del  2010),  con  la  precisazione,
operata sempre con riguardo al settore idrico, che le regioni possono
dettare norme che tutelino piu' intensamente la concorrenza  rispetto
a quelle poste dallo Stato (sentenza n. 307 del 2009)"  (sentenza  n.
93 del 2017)» (sentenza n. 65 del 2019),  spettando  allo  Stato  «la
disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili
che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi
alla gestione unitaria del servizio» (sentenza n. 173 del 2017; nello
stesso senso, sentenze n. 65 del 2019 e n. 160  del  2016)...»  (cfr.
Corte costituzionale,  6  novembre  2020,  n.  231;  v.  anche  Corte
costituzionale, 4 febbraio 2010,  n.  29;  Corte  costituzionale,  24
luglio 2009, n. 246). 
    Deve quindi rilevarsi che: 
        il Servizio idrico integrato - consistente  nell'insieme  dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
usi civili di fognatura e di depurazione  delle  acque  reflue  (cfr.
art. 141, comma 1) - e' un  servizio  pubblico  locale  di  rilevanza
economica,  che  attiene  pertanto   alla   materia   «tutela   della
concorrenza» di esclusiva competenza dello Stato ex art.  117,  comma
2, lettere e), Cost. (Corte costituzionale, 17 novembre 2010, n. 325;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2024, n.  1115;  Sez.  II,  7
dicembre 2022, n. 10729), che deve essere svolto secondo il  criterio
della copertura dei costi medianti i ricavi; 
        il profilo  della  competenza  a  predisporre  la  tariffa  -
definita dall'art. 154 del decreto  legislativo  n.  152/2006,  e  da
predisporre in base al metodo tariffario di cui al  citato  art.  10,
comma 14,  del  decreto-legge  n.  70/2011  -  ha  una  sua  compiuta
disciplina, che attribuisce la competenza alla  determinazione  delle
tariffe all'ente di Governo dell'ambito,  cui  partecipano  gli  enti
locali; 
        anche in Sicilia la competenza all'approvazione delle tariffe
e' devoluta all'ente di Governo dell'ambito, come si  evince  dal  su
riportato art. 3, comma 3, della l.r. n. 19/2015; 
        e' stato precisato che «...ai sensi dell'art. 154 del decreto
legislativo n. 152  del  2006,  la  tariffa  base  viene  predisposta
dall'ente  di  Governo  dell'ambito,   nell'osservanza   del   metodo
tariffario   regolato   dall'AEEGSI   cui   viene    trasmessa    per
l'approvazione...» (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenza  4  maggio
2017, n. 93). 
    In tale materia, pertanto,  l'aspetto  della  individuazione  del
soggetto competente per la determinazione delle tariffe e'  sottratto
alle  regioni,  a  meno  che  non  abbiano   competenza   legislativa
esclusiva;  e,  nel  caso   della   Regione   Siciliana,   la   Corte
costituzionale ha  gia'  chiarito  che  la  potesta'  legislativa  e'
residuale, sicche' le materie di competenza esclusiva e «trasversali»
dello  Stato,  come  la  tutela  della  concorrenza   e   la   tutela
dell'ambiente di cui all'art. 117, comma 2, lettere e) ed s),  Cost.,
possono  influire  su  altre  materie  attribuite   alla   competenza
legislativa concorrente o residuale delle regioni, come accade per la
disciplina del servizio idrico integrato (v. Corte costituzionale  n.
93/2017 cit.). 
    Anche  il  Giudice  siciliano  di  appello  -  pur   dando   atto
dell'aspetto sostanziale relativo alle esigenze di uniformita'  delle
determinazioni coinvolgenti piu' ambiti territoriali  ottimali  -  ha
tuttavia rilevato che «il profilo della competenza a  predisporre  la
tariffa trova una compiuta regolamentazione  normativa»  (cfr.  punto
23.5 della sentenza del C.G.A. n. 666/2021); osservando - quanto alle
esigenze di coordinamento sovra-provinciali - che le  stesse  possono
trovare  «opportuna  risoluzione  in  sede  organizzativa,  con   uno
maggiore sforzo  nella  programmazione  degli  investimenti  e  delle
manutenzioni e  nella  ripartizione  dei  relativi  costi  nel  piano
finanziario» (v. punto 23.6). 
    Rileva ulteriormente il Collegio che, come evincibile dalle norme
regionali su riportate, l'attuale  modello  organizzatorio  delineato
dalla Regione Siciliana e' costituito  da  nove  ambiti  territoriali
ottimali,  senza  alcuna  eccezione  per  il  segmento  relativo   al
grossista e, pertanto, senza distinguere tra la tariffa all'utenza  e
quella del grossista, al quale (grossista che serve piu' ATO) fa  del
resto riferimento anche l'ARERA. 
    Come  osservato  anche  dal  C.G.A.,  «...la  piu'  volte  citata
deliberazione del 28 dicembre 2015 (MIT-2) contempla espressamente la
possibilita' di soggetti che svolgono una o piu' delle  attivita'  di
cui all'art. 1 (tra cui viene citata la vendita all'ingrosso) per una
pluralita' di ATO (v. ad esempio, oltre al medesimo  art.  1,  l'art.
7.7),  fattispecie  quindi  non  eccentrica   rispetto   al   modello
normativo». 
    Ed invero, proprio  tale  deliberazione  ARERA  (n.  664  del  28
dicembre  2015),  relativa  all'approvazione  del  metodo  tariffario
idrico per il secondo periodo regolatorio MIT-2 (in atti), prevede: 
        all'art. 1.1 (Ambito  di  applicazione)  include,  quanto  al
servizio di Acquedotto,  «la  vendita  all'ingrosso»,  precisando  al
punto 1.2 che il provvedimento «si  applica  integralmente  anche  ai
soggetti che, a qualunque titolo, anche per una  pluralita'  di  ATO,
svolgono uno o piu' servizi tra quelli di cui al comma 1.1, e operino
sul territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome  di
Trento e Bolzano e nelle regioni  a  statuto  speciale  che  avessero
eventualmente legiferato in materia.»; 
        al  punto  7.7  stabilisce  che   «Laddove   a   seguito   di
accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una  pluralita'  di
ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita
in sezioni, e' trasmessa, per quanto di competenza, ai  diversi  enti
di Governo dell'ambito; si  applica  quanto  previsto  al  precedente
comma 7.6» (deliberazione reperibile  sul  sito  ARERA  www.arera.it,
sezione Atti e documenti, delibere). 
    Non puo' giovare, ai fini di negare la non manifesta infondatezza
della questione, la dimensione di «sovrambito» di tale competenza, in
quanto - oltre a quanto gia' sopra rilevato in ordine alla  chiarezza
del quadro normativo statale, anche quale parametro interposto  -  va
ribadito che la tutela dell'ambiente e del  paesaggio  e'  competenza
spettante allo Stato, in base all'art.  117,  comma  2,  lettera  s),
Cost.,  venendo  in  rilievo  norme   qualificabili   come   «riforme
economico-sociali» che si impongono anche  al  legislatore  regionale
(Corte costituzionale, sentenza 27 gennaio 2022, n. 21). 
    Il modello di organizzazione  basato  sugli  ambiti  territoriali
ottimali si sostanzia, infatti, in un modello che fa leva non solo su
un parametro geografico, ma anche sulle risorse idrologiche naturali,
secondo parametri anche tecnici ed economici, in quanto la dimensione
«ottimale» mira anche alla realizzazione di economie di scala;  oltre
che,  naturalmente,  ad   una   gestione   integrata   del   servizio
caratterizzata dalla unicita'  della  gestione  all'interno  di  ogni
singolo ATO: sotto tale profilo, viene in  rilievo  anche  la  tutela
ambientale, in quanto l'attribuzione  delle  competenze  all'ente  di
Governo   di   ciascun   ambito   e'   altresi'   strumentale    alla
razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche. 
    Non e' del resto casuale che la competenza  alla  predisposizione
della tariffa sia stata assegnata dal legislatore nazionale  all'ente
di  Governo  d'ambito,  in  quanto  la  disciplina  statale  mira   a
preservare anche il bene giuridico «ambiente» dai rischi derivanti da
una tutela non uniforme ed a garantire  uno  sviluppo  concorrenziale
del settore. 
    In definitiva, la chiara scelta del legislatore statale  -  nelle
materie trasversali della concorrenza e della tutela dell'ambiente  -
si caratterizza per l'aggregazione in ambiti  di  servizio  ottimali,
espressione dell'esigenza di razionalizzazione dei servizi e  di  una
migliore organizzazione  sia  dal  punto  di  vista  qualitativo  che
quantitativo; nonche', di una esigenza di assegnare agli enti  locali
- per il tramite delle Assemblee  territoriali  idriche,  alle  quali
tali enti partecipano obbligatoriamente - le relative valutazioni per
la migliore cura dell'interesse pubblico. 
    Ritiene,  d'altro  canto,  il  Collegio  di  non  potere  neppure
percorrere l'opzione, indicata dalla difesa del gestore  Siciliacque,
nella parte in cui,  nel  sostenere  la  legittimita'  costituzionale
della norma regionale,  pone  l'accento  sul  potere  (asseritamente)
co-decisorio conferito alle Assemblee  territoriali  idriche  con  il
parere obbligatorio e vincolante di pertinenza  della  CIR  ai  sensi
dell'art. 2, commi 1-ter e 1-quater. 
    Deve, invero, osservarsi che  la  norma  regionale  incide  sulla
competenza legislativa esclusiva statale in materia di concorrenza  e
tutela  dell'ambiente,  e   sull'assetto   delle   competenze   quale
chiaramente delineato e  stabilito  a  livello  statale  dal  decreto
legislativo n. 152/2006; assetto, rispetto al quale  la  disposizione
regionale assegna all'organo  regionale  il  potere  di  adottare  il
provvedimento  di  determinazione  delle  tariffe,   previsto   dalla
normativa statale vigente esclusivamente in capo agli enti di Governo
in ragione dello  stretto  collegamento  tra  tali  enti  e  l'Ambito
territoriale ottimale di riferimento. 
    Tale  elemento  si  pone,  ad  avviso  del  Collegio  quale  dato
troncante. 
    Ne consegue che - in assenza dell'art. 2, comma 1-bis, della l.r.
n. 19/2015 - la competenza delle Assemblee  territoriali  idriche  si
estenderebbe all'approvazione  della  proposta  di  tariffazione  dei
corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico  anche  per
il sovrambito, in conformita' al modello nazionale e  per  come  gia'
affermato nelle sentenze gia' rese da questo Tribunale amministrativo
regionale e dal CGA nel precedente segmento contenzioso. 
    Non pare superare tale contrasto neppure la previsione del parere
obbligatorio e vincolante della Commissione idrica  regionale,  e  si
approda  a  questo  punto  alla  non  manifesta  infondatezza   della
questione anche in relazione ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 2. 
    C.2.2. -  Sull'art.  2,  commi  1-ter  e  1-quater,  della  legge
regionale 11 agosto 2015, n. 19. 
    Con  riferimento  al  meccanismo  delineato  -  e  alla  prevista
formazione del silenzio assenso con il decorso del termine di  trenta
giorni dalla trasmissione della proposta  del  profilo  tariffario  e
dello schema regolatorio ai componenti della CIR  -  deve  osservarsi
che: 
        viene in rilievo un'attivita' consultiva da espletarsi in  un
ristrettissimo  termine  per  provvedere  (trenta  giorni),  ed   una
decisione assunta da un  organo  diverso  da  quello  previsto  dalla
normativa nazionale  quale  soggetto  competente  all'adozione  delle
tariffe da sottoporre all'approvazione dell'Autorita'; 
        tale parere, nel modello delineato dal legislatore regionale,
viene reso da una commissione composta dai Presidenti delle Assemblee
territoriali  idriche,  senza  che  risulti  che  ciascuna  Assemblea
territoriale idrica - ente individuato dal legislatore statale  quale
organo competente a determinare le tariffe per il  rispettivo  Ambito
territoriale - si sia formalmente espressa; 
        sicche' solo  apparentemente,  ad  avviso  del  Collegio,  si
configura una fase «codecisoria» in virtu' del parere vincolante,  in
quanto la formale partecipazione alla  determinazione  del  contenuto
dell'atto finale si scontra -  peraltro,  in  un  contesto  normativo
caratterizzato anche dalla tutela dell'ambiente - con il  termine  di
appena trenta giorni, senza previsione di alcun  evento  interruttivo
e/o  sospensivo;   delineandosi   piuttosto   quale   meccanismo   di
sostituzione dell'organo regionale rispetto agli enti di Governo. 
    Sotto tale  ulteriore  profilo  appena  accennato,  non  vale  ad
escludere la non manifesta  infondatezza  neppure  la  circostanza  -
evidenziata dalla difesa di Siciliacque - per cui la norma  regionale
delineerebbe, appunto, un potere sostitutivo della  regione  rispetto
ad una possibile inerzia delle Assemblee territoriali idriche. 
    Deve sul punto osservarsi che: 
        l'attribuzione di un potere  sostitutivo  in  tale  specifico
ambito attiene comunque ad una funzione che, per quanto attiene  alle
tariffe, non compete alla regione e che si pone  in  contrasto  anche
con  l'art.  10,  comma  14,  del  decreto-legge  n.   70/2011,   che
attribuisce  espressamente  tale  potere  sostitutivo   all'Autorita'
statale (in tal senso, Corte costituzionale, 12 aprile 2013, n. 67); 
        in  attuazione  di  tale   disposizione,   le   deliberazioni
dell'Autorita' - e, in particolare, per  il  periodo  regolatorio  in
interesse, la deliberazione n. 664/2015 - disciplinano un  meccanismo
che consente di superare l'eventuale inerzia dei  soggetti  coinvolti
nella determinazione della tariffa,  prevedendo  che  il  gestore,  a
fronte dell'inerzia dell'organo competente, possa presentare  a  tale
organo l'istanza dandone comunicazione all'Autorita', la quale ha  il
potere di diffidare l'ente di Governo ad adempiere entro i successivi
trenta giorni; termine, decorso il quale, l'istanza  del  gestore  si
intende accolta dall'ente di Governo e viene trasmessa  all'Autorita'
ai fini dell'approvazione  entro  i  successivi  novanta  giorni  (v.
memoria di Siciliacque depositata il 3 novembre 2023). 
    Non puo' condurre ad una lettura  costituzionalmente  compatibile
della norma  regionale  neppure  l'assunto  -  sempre  sostenuto  dal
gestore - secondo cui la  norma  regionale  avrebbe  disciplinato  la
riperimetrazione degli ambiti territoriali  ottimali,  prevedendo  un
«unico    ambito    sovraprovinciale»     per     quanto     riguarda
l'approvvigionamento «all'ingrosso». 
    Osserva sul punto il Collegio che: 
        dall'esame della norma non  risulta  che  sia  stato  normato
alcun  «ulteriore  ambito  unico»  con   una   possibile   forma   di
coordinamento tra  le  ATI,  in  quanto  nessuna  modifica  e'  stata
apportata all'art. 3 della legge della Regione Siciliana n.  19/2015,
avente  ad  oggetto  la  «individuazione  degli  Ambiti  territoriali
ottimali»;  la  lettera  della  norma,  pertanto,  non  consente   di
affermare l'intervenuta creazione di un ente  intermedio  di  livello
«sovraprovinciale»; 
        come gia' rilevato al  superiore  punto  C.2.1.,  l'ATO  deve
essere  organizzato  secondo  criteri   di   efficienza,   efficacia,
economicita', trasparenza e  sostenibilita'  ambientale,  dovendo  il
relativo dimensionamento avvenire in base alle dimensioni gestionali,
ai parametri fisici demografici e tecnici; 
        l'opzione interpretativa della norma  regionale  offerta  dal
gestore  per  altro  incorrerebbe   nella   medesima   questione   di
costituzionalita',  in   quanto   non   compatibile   con   il   dato
costituzionale. 
    Va a tal fine rammentato che: 
        a norma dell'art. 147, comma 1, del  decreto  legislativo  n.
152/2006, «1. I servizi idrici  sono  organizzati  sulla  base  degli
ambiti territoriali ottimali definiti  dalle  regioni  in  attuazione
della legge  5  gennaio  1994,  n.  36.  Le  regioni  che  non  hanno
individuato gli enti di Governo dell'ambito provvedono, con delibera,
entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente
tale termine si applica l'art. 8 della legge 5 giugno 2003,  n.  131.
Gli enti locali ricadenti nel medesimo  ambito  ottimale  partecipano
obbligatoriamente all'ente di Governo dell'ambito, individuato  dalla
competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale
e' trasferito l'esercizio  delle  competenze  ad  essi  spettanti  in
materia  di  gestione  delle  risorse  idriche,   ivi   compresa   la
programmazione delle infrastrutture  idriche  di  cui  all'art.  143,
comma 1»; 
        come previsto dall'art. 154, comma 1, del decreto legislativo
n. 152/2006, la tariffa,  quale  corrispettivo  del  servizio  idrico
integrato, e' determinata «tenendo conto della qualita' della risorsa
idrica e del  servizio  fornito,  delle  opere  e  degli  adeguamenti
necessari, dell'entita' dei costi di  gestione  delle  opere,  e  dei
costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche'  di  una  quota
parte dei costi di funzionamento dell'ente di Governo dell'ambito, in
modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi   di
investimento e di esercizio secondo il  principio  del  recupero  dei
costi e secondo il principio "chi inquina paga"». 
    Dal punto di vista della tariffa, cio' significa che  il  gestore
del  SII  deve,  per  ciascun  ambito  territoriale,  necessariamente
applicare all'utenza finale una tariffa  idrica  che  copra  tutti  i
costi e, quindi, anche il prezzo dell'acqua fornita  dal  gestore  di
sovrambito;  ne  consegue  che  l'eventuale  sovraprezzo  finisce  in
definitiva  per  ribaltarsi  sugli  utenti  finali,  soprattutto   in
territori in cui  la  risorsa  e'  molto  scarsa  e  maggiore  e'  la
necessita' di approvvigionamento di acqua con vendita all'ingrosso. 
    Ad avviso del Collegio, non pare infine dirimente - quale dato  a
favore dell'asserita competenza regionale per il  «sovrambito»  -  la
previsione, e il  relativo  computo  nella  tariffa,  del  canone  di
concessione previsto a suo tempo dal bando di gara per la scelta  del
partner privato  di  Siciliacque  che  il  gestore  corrisponde  alla
regione (ente che partecipa per il 25%),  in  quanto  e'  stata  piu'
volte statuita la prevalenza delle regole di ARERA pur in presenza di
convenzioni preesistenti, rilevando che «...il gestore  del  servizio
idrico integrato non gode di una posizione di  legittimo  affidamento
al mantenimento delle condizioni assicurate dalla convenzione,  anche
attraverso forme di compensazione... (omissis)... Inoltre rientra nei
poteri  dell'Autorita'   dettare   prescrizioni   che   sostituiscono
previsioni contrattuali, poiche',  seppure  l'art.  1339  del  codice
civile  si  riferisca  alle  clausole  imposte  dalla   legge,   esso
ricomprende  non  soltanto  l'ipotesi  in  cui  la  legge   individui
direttamente la clausola da inserirsi nel contratto, bensi' anche  ai
casi in cui la legge preveda che l'individuazione della clausola  sia
effettuata da  una  fonte  normativa  di  rango  secondario  da  essa
autorizzata (cfr. Corte di cassazione, sezione III  civile,  sentenza
27 luglio 2011, n. 16401); il che, in relazione ai poteri dell'Arera,
e'  rinvenibile  nell'art.  10,  comma  14,  lettere  d)  e  f),  del
decreto-legge n. 70/2011 convertito in legge  n.  106/2011...»  (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2022, n.  5428;  nello  stesso
senso, Consiglio di Stato, Sez. II, 7 dicembre 2022, n. 10727). 
    Deve anche aggiungersi - esaminando il diritto  vivente  su  tale
specifico punto - che tale eventuale percorso e' stato indicato  come
alquanto dubbio dallo stesso C.G.A., il quale ha chiarito che: 
        «...Non si  ravvisano  elementi  di  incostituzionalita'  nel
quadro  normativo  cosi'  delineato,  ben  potendo  le  esigenze   di
coordinamento sovra-provinciali trovare opportuna risoluzione in sede
organizzativa, con uno maggiore  sforzo  nella  programmazione  degli
investimenti e delle manutenzioni e nella ripartizione  dei  relativi
costi nel piano finanziario. D'altra  parte,  la  piu'  volte  citata
deliberazione del 28 dicembre 2015 (MIT-2) contempla espressamente la
possibilita' di soggetti che svolgono una o piu' delle  attivita'  di
cui all'art. 1 (tra cui viene citata la vendita all'ingrosso) per una
pluralita' di ATO (v. ad esempio, oltre al medesimo  art.  1,  l'art.
7.7),  fattispecie  quindi  non  eccentrica   rispetto   al   modello
normativo. 
    23.7. Peraltro, la stessa possibilita' che la normativa regionale
individui un  soggetto  gestore  sovracomunale  presenterebbe  alcune
criticita', come si evince  dall'esame  della  giurisprudenza»  (cfr.
punti 23.6 e 23.7. della sentenza n. 666/2021); 
        pertanto, quanto alla possibilita' che la normativa regionale
individui un soggetto  gestore  sovracomunale,  anche  il  C.G.A.  ha
indicato  possibili  profili  di  criticita',  richiamando   sia   la
giurisprudenza della Corte costituzionale, sia quella  del  Consiglio
di Stato con specifico riferimento alla dimensione ottimale dell'ATO,
al  principio  di  divisione  in  Ambiti  territoriali   ottimali   e
all'unicita' di gestione all'interno di ciascuno di  essi  (v.  punto
23.7 della sentenza). 
    Ritiene pertanto il Collegio che il  meccanismo  delineato  dalla
norma regionale, di adozione da parte della Giunta regionale  di  una
tariffa unica per una porzione del servizio di  acquedotto  (inserito
all'interno del SII) - senza che emerga la peculiarita'  dei  singoli
ambiti territoriali ottimali e  con  l'obliterazione  delle  connesse
competenze delle Assemblee territoriali idriche, sostanzialmente  non
coinvolte nel procedimento di determinazione tariffaria  -  si  ponga
anche per tali ragioni in contrasto con l'art. 117, comma 2,  lettere
e) ed s), della Costituzione e con gli interposti parametri normativi
su riportati. 
    Deve ulteriormente osservarsi che - sebbene la  competenza  della
Giunta regionale afferisca alla determinazione della tariffa  per  il
servizio «correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale
di livello sovrambito di cui  all'art.  9  della  legge  regionale  9
agosto 2002, n. 11» - quindi, su opere di  approvvigionamento  idrico
suscettibili di alimentare uno o piu'  ambiti  territoriali  ottimali
(v. art. 9 della l.r. n. 11/2002), la competenza della regione  quale
ente proprietario su tali opere, se implica il  correlato  potere  di
gestione delle stesse opere, non si traduce  per  cio'  stesso  nella
competenza a determinare le tariffe, aspetto che si inserisce  in  un
contesto normativo statale chiaramente delineato. 
    Sotto tale profilo, non e' superfluo rilevare che il grossista e'
comunque un operatore che gestisce un segmento di  attivita'  che  si
inserisce nella gestione  dello  stesso  Servizio  idrico  integrato,
soggetto pertanto a tutte le disposizioni normative e regolatorie del
settore; e che,  come  gia'  rilevato  «...gli  atti  di  regolazione
tariffaria delle  autorita'  indipendenti  non  regolano  un  mercato
libero, ma un servizio pubblico - per quanto qui interessa,  il  SII,
ossia l'intera filiera idrica, ivi compreso l'approvvigionamento  del
gestore (nella specie, Acam) dal grossista (nella specie, S.A.T.)  -,
al fine di individuare i  criteri  di  determinazione  della  tariffa
applicabile  come  controprestazione  della  fornitura  del  servizio
medesimo...» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI,  25  marzo  2019,  n.
1958). 
    Non puo', quindi, aderirsi  alla  difesa  di  Siciliacque  quando
sostiene che la legge regionale non disciplinerebbe la materia  della
tariffa   del   SII,   ma   solo   del   servizio   (correlato)    di
approvvigionamento idrico sovrambito, in quanto la  stessa  Autorita'
di regolazione include nella «porzione»  di  tale  servizio  pubblico
definita  come   «acquedotto»,   la   captazione,   l'adduzione,   la
potabilizzazione e «la vendita all'ingrosso del medesimo servizio». 
    Pertanto, si ritiene che dall'esame anche del  «diritto  vivente»
emerga l'impossibilita' di  fornire  una  lettura  costituzionalmente
orientata della norma regionale, la quale, nell'assegnare  all'organo
politico regionale la competenza a determinare la tariffa e lo schema
regolatorio, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettere e)
ed s) della Costituzione, come interpretate costantemente dalla Corte
costituzionale. 
    C.2.3. - Sull'art. 2, comma 1-quinquies, della legge regionale 11
agosto 2015, n. 19. 
    La non manifesta infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, si estende
al  comma  1-quinquies,  il  quale   prevede   la   gratuita'   della
partecipazione  alla  CIR,  venendo  in  rilievo   una   disposizione
intimamente collegata ai commi 1-ter e 1-quater che  disciplinano  il
funzionamento di tale commissione. 
    D. - Per  quanto  attiene,  infine,  all'adombrata  questione  di
costituzionalita' dell'attuale assetto della normativa nazionale  per
possibile lesione degli articoli 3, 97 e  118  Cost.  (v.  difese  di
Siciliacque del 3 novembre 2023 e del 30 gennaio 2024) - al  fine  di
rilevarne la manifesta infondatezza e' sufficiente rinviare a  quanto
osservato dal Giudice  di  appello  con  la  menzionata  sentenza  n.
666/2021,   osservando   che   «Non   si   ravvisano   elementi    di
incostituzionalita' nel quadro normativo cosi' delineato, ben potendo
le  esigenze  di  coordinamento  sovraprovinciali  trovare  opportuna
risoluzione in sede organizzativa,  con  uno  maggiore  sforzo  nella
programmazione  degli  investimenti  e  delle  manutenzioni  e  nella
ripartizione dei relativi costi nel piano finanziario. D'altra parte,
la piu' volte citata  deliberazione  del  28  dicembre  2015  (MIT-2)
contempla espressamente la possibilita' di soggetti che svolgono  una
o piu' delle attivita' di cui all'art. 1 (tra  cui  viene  citata  la
vendita all'ingrosso) per una pluralita' di ATO (v. ad esempio, oltre
al medesimo art. 1, l'art. 7.7), fattispecie  quindi  non  eccentrica
rispetto al modello normativo». 
    E. -  In  conclusione,  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  che,  con  la
presente  sentenza  non  definitiva,   viene   rimessa   alla   Corte
costituzionale in ordine all'art. 2, commi 1-bis, 1-ter,  1-quater  e
1-quinquies  della  legge  regionale  11  agosto  2015,  n.  19,  per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.. 
    Il processo deve,  pertanto,  essere  sospeso,  con  trasmissione
degli  atti  alla  Corte   costituzionale,   per   ogni   conseguente
statuizione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale  per  la  Sicilia,  Sezione
Prima, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: 
        a) respinge il primo motivo di ricorso; 
        b) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,  commi  1-bis,
1-ter, 1-quater e 1-quinquies della legge regionale 11  agosto  2015,
n. 19, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) e  s),
Cost.; 
        c) sospende il presente giudizio ai sensi dell'art. 79, primo
comma, cod. proc. amm.; 
        d) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, per il competente  controllo  di  legittimita'  sulle
questioni sollevate; 
        e) rinvia ogni definitiva statuizione in rito  e  nel  merito
del ricorso in epigrafe, nonche' sulle spese di lite,  all'esito  del
promosso giudizio di  legittimita'  costituzionale,  ai  sensi  degli
articoli 79 e 80 cod. proc. amm.; 
        f) ordina che, a cura  della  segreteria  della  Sezione,  la
presente sentenza non definitiva: a) sia notificata a tutte le  parti
in  causa,  ivi  comprese  espressamente  quelle   intimate   e   non
costituite, al Presidente del Consiglio dei ministri,  al  Presidente
della Regione Siciliana nonche';  b)  sia  comunicata  al  Presidente
dell'Assemblea regionale Siciliana. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Palermo nella Camera di consiglio del  giorno  20
febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Salvatore Veneziano, Presidente; 
        Maria Cappellano, Consigliere, estensore; 
        Luca Girardi, referendario. 
 
                      Il Presidente: Veneziano 
 
 
                                              L'estensore: Cappellano