N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 agosto 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° agosto  2024  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Salute (Tutela della) - Istruzione - Norme  della  Regione  Puglia  -
  Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano  -  Previsione
  che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia  di
  eta' 11-25 anni, compreso  quello  universitario,  e'  subordinata,
  salvo  formale  rifiuto  di   chi   esercita   la   responsabilita'
  genitoriale oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto  la
  maggiore eta', alla presentazione di  documentazione  in  grado  di
  certificare  l'avvenuta  vaccinazione  anti-HPV,   oppure   di   un
  certificato,  rilasciato  dai  centri   vaccinali   delle   Aziende
  sanitarie   locali   (ASL)   di    riferimento,    attestante    la
  somministrazione, l'avvio del programma di somministrazione  oppure
  il rifiuto alla  somministrazione  del  vaccino  -  Previsione  che
  l'attestazione  rilasciata  dai   centri   vaccinali   puo'   anche
  limitarsi, su istanza degli esercenti la  potesta'  genitoriale  o,
  ricorrendone i presupposti di legge,  degli  interessati,  al  mero
  riferimento sull'avvenuto espletamento  del  colloquio  informativo
  sui benefici della vaccinazione - Disciplina e protezione dei  dati
  raccolti, rientranti nella gamma dei dati sensibili in  materia  di
  salute. 
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n.  22  ("Modifica  alla
  legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma  di  eliminazione
  del  carcinoma  del  collo  dell'utero  e  delle  altre   patologie
  HPV-correlate)  e  misure  per  l'aumento  della  copertura   della
  vaccinazione anti Papilloma virus  umano  (HPV)  e  misure  per  la
  prevenzione delle infezioni da Virus  respiratorio  sinciziale  nel
  neonato (VRS - bronchiolite)"), art. 1. 
(GU n.36 del 4-9-2024 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in
Roma, Via  dei  Portoghesi,  12  (fax:  06/96514000;  indirizzo  PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), 
    nei confronti della Regione Puglia (c.f. 80017210727) in  persona
del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede a Bari  -
Lungomare N. Sauro n. 33 - e con domicilio digitale presso i seguenti
indirizzi PEC tratti dal registro «IPA»: 
    presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
    segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it 
      avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it 
    per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
1 della legge regionale 30 maggio 2024, n. 22 della  Regione  Puglia,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del  3
giugno 2024, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta
nella seduta del giorno 22 luglio 2024. 
    Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3  giugno
2024 e' stata pubblicata la legge regionale n. 22 del 30 maggio 2024,
intitolata «Modifica alla legge regionale  16  febbraio  2024,  n.  1
(Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle
altre patologie HPV-correlate) e misure per l'aumento della copertura
della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure  per  la
prevenzione delle infezioni  da  virus  respiratorio  sinciziale  del
neonato (VRS - bronchiolite)». 
    In particolare, l'art. 1 della legge regionale in esame  modifica
la legge regionale 16 febbraio 2024,  n.  1,  recante  «Programma  di
eliminazione  del  carcinoma  del  collo  dell'utero  e  delle  altre
patologie  HPV-correlate»,  aggiungendo   l'art.   4-bis,   rubricato
«Programma di vaccinazione  antipapilloma  virus  umano»,  che  cosi'
dispone: 
        «1. Per rendere capillare il dovere di informazione a  carico
delle  autorita'  sanitarie   e   scolastiche   sull'utilita'   della
vaccinazione anti  papilloma  virus  umano,  cosi'  da  debellare  le
infezioni   e   prevenire   le   relative   conseguenze    cancerose,
nell'esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione
quanto  piu'  libera  e  affidabile,  l'iscrizione  ai  percorsi   di
istruzione previsti nella fascia di eta' 11-25 anni, compreso  quello
universitario, e' subordinata, salvo formale rifiuto di chi  esercita
la  patria  potesta'  oppure  dei  soggetti  interessati  che   hanno
raggiunto la maggiore eta',  alla  presentazione  di  documentazione,
gia'  in  possesso  degli  interessati,  in  grado   di   certificare
l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato rilasciato
dai  centri  vaccinali  delle  Aziende  sanitarie  locali  (ASL)   di
riferimento attestante la somministrazione, l'avvio del programma  di
somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino.
L'attestazione rilasciata dai centri vaccinali puo' anche  limitarsi,
su formale richiesta degli esercenti la  responsabilita'  genitoriale
o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati,  al
mero riferimento sull'avvenuto espletamento del colloquio informativo
sui benefici della vaccinazione. 
        2. i dati raccolti nell'applicazione  della  disposizione  di
cui al comma 1 rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di
salute e per questo sono protetti con le garanzie e  tutele  previste
dalla legge». 
    La   legge   regionale   presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale, con riferimento all'art. 1, per violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera m) e lettera n) della  Costituzione,  che
riconosce la competenza esclusiva statale rispettivamente in  materia
di determinazione dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e  in
materia di norme  generali  sull'istruzione,  in  relazione  all'art.
3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito con modifiche  con
legge n. 119 del 2017, quale norma  interposta;  per  violazione  del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione  e  del
diritto allo studio di cui all'art. 34  della  Costituzione;  nonche'
per violazione dell'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 9  del  regolamento  UE  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, quale  norma  interposta.
Pertanto, le disposizioni dell'art. 1 della legge  regionale  vengono
impugnate con il presente ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione
affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne  sia
pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1.  Violazione  della  competenza  esclusiva   statale   in   materia
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e in  materia
di norme generali sull'istruzione ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m) e lettera n) della Costituzione. 
    La legge regionale in  esame,  intitolata  «Modifica  alla  legge
regionale 16 febbraio 2024,  n.  1  (Programma  di  eliminazione  del
carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate)
e misure  per  l'aumento  della  copertura  della  vaccinazione  anti
Papilloma virus  umano  (HPV)  e  misure  per  la  prevenzione  delle
infezioni  da  virus  respiratorio  sinciziale  del  neonato   (VRS -
bronchiolite)», consta di due articoli. 
    In particolare, l'art. 1, rubricato «Modifica alla l.r.  1/2024»,
modifica la legge regionale 16 febbraio 2024 n. 1, recante «Programma
di eliminazione del carcinoma del  collo  dell'utero  e  delle  altre
patologie  HPV-correlate»,  aggiungendo   l'art.   4-bis,   rubricato
«Programma di vaccinazione antipapilloma virus umano». 
    La legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1, nel  cui  impianto  la
norma impugnata ha dunque inserito l'art. 4-bis, consta a  sua  volta
di sei articoli e prevede, tra le finalita' indicate all'art.  1,  in
particolare che la regione individua la vaccinazione quale «strumento
indispensabile di prevenzione primaria, complementare alle  attivita'
di screening  ai  fini  dell'eliminazione  del  carcinoma  del  collo
dell'utero e della altre patologie HPV-correlate» (art. 1, comma 1) e
che   «in   ottemperanza   a   quanto    previsto    dai    programmi
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) di salute globale  e
per la piena realizzazione  del  Piano  nazionale  della  prevenzione
vaccinale  2023-2025  e  del  nuovo  calendario  nazionale  vaccinale
approvati con l'intesa tra il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 2 agosto 2023, la regione  si
impegna a mettere in campo su  tutto  il  territorio  regionale  ogni
azione utile a  raggiungere  gli  obiettivi  di  copertura  vaccinale
contro il Papillomavirus in tutti i gruppi di popolazione che abbiano
acquisito il diritto alla  vaccinazione,  nell'interesse  prioritario
della salute collettiva» (art. 1, comma 2). 
    Per dette finalita', all'art. 2 della legge regionale 16 febbraio
2024, n.  1  e'  previsto  che  la  regione  «garantisce  e  promuove
l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV,  sviluppando
un programma di chiamata individuale, a tutti i soggetti che ne hanno
acquisito  il  diritto»  (art.  2,  comma  1)  e  «sviluppa  percorsi
integrati e  coordinati  di  prevenzione  e  presa  in  carico  della
malattia nel suo complesso,  che  vanno  dalla  prevenzione  primaria
(...), alla prevenzione secondaria (...), fino alla  riduzione  delle
perdite al follow up e al miglioramento  della  qualita'  della  vita
delle pazienti  colpite  dalla  neoplasia»,  precisandosi  che  «Tale
intervento e' garantito  nel  rispetto  delle  prestazioni  sanitarie
ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)» (art. 2, comma
2). 
    Ai sensi dell'art. 3 della  stessa  legge,  la  regione  promuove
interventi di informazione e sensibilizzazione, in  modo  particolare
all'interno delle scuole secondarie di  primo  e  secondo  grado;  il
successivo  art.  4  demanda  al  Consiglio  regionale  il  controllo
sull'attuazione della legge e la valutazione dei  risultati  ottenuti
in merito al raggiungimento degli obiettivi  previsti,  nonche'  alla
Giunta  regionale  di  trasmettere  annualmente  una  relazione  alla
Commissione regionale competente. 
    L'art. 5 della stessa legge disciplina, nell'ambito della azienda
sanitaria     territorialmente     competente,     le      competenze
dell'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi di  screening  e
le conseguenze del loro mancato raggiungimento. 
    L'art. 6, infine, contiene la clausola di neutralita' finanziaria
in  forza  della  quale  e'  stabilito  che  la  legge  non  comporta
variazione  in  aumento  o  in  diminuzione  a  carico  del  bilancio
regionale. 
    Nel richiamato contesto normativo della legge regionale n. 1  del
2024,  la  norma  impugnata  ha  aggiunto  l'art.  4-bis,   rubricato
«Programma di vaccinazione anti-papilloma  virus  umano»,  che  cosi'
dispone: 
        «1. Per rendere capillare il dovere di informazione a  carico
delle  autorita'  sanitarie   e   scolastiche   sull'utilita'   della
vaccinazione anti  papilloma  virus  umano,  cosi'  da  debellare  le
infezioni   e   prevenire   le   relative   conseguenze    cancerose,
nell'esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione
quanto  piu'  libera  e  affidabile,  l'iscrizione  ai  percorsi   di
istruzione previsti nella fascia di eta' 11-25 anni, compreso  quello
universitario, e' subordinata, salvo formale rifiuto di chi  esercita
la  patria  potesta'  oppure  dei  soggetti  interessati  che   hanno
raggiunto la maggiore eta',  alla  presentazione  di  documentazione,
gia'  in  possesso  degli  interessati,  in  grado   di   certificare
l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato rilasciato
dai  centri  vaccinali  delle  Aziende  sanitarie  locali  (ASL)   di
riferimento attestante la somministrazione, l'avvio del programma  di
somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino.
L'attestazione rilasciata dai centri vaccinali puo' anche  limitarsi,
su formale richiesta degli esercenti la  responsabilita'  genitoriale
o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati,  al
mero riferimento sull'avvenuto espletamento del colloquio informativo
sui benefici della vaccinazione. 
        2. I dati raccolti nell'applicazione  della  disposizione  di
cui al comma 1 rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di
salute e per questo sono protetti con le garanzie e  tutele  previste
dalla legge». 
    La normativa in  materia  di  obblighi  vaccinali  coinvolge  una
pluralita' di materie riconducibili alle competenze legislative dello
Stato, fra le quali rilevano la determinazione dei livelli essenziali
delle  prestazioni  (art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione) e le norme generali sull'istruzione (art. 117,  secondo
comma, lettera n), della Costituzione) (Corte costituzionale sentenza
n. 5 del 2018). 
    §. In particolare, le disposizioni della legislazione statale che
riguardano   l'adempimento   degli   obblighi   vaccinali   ai   fini
dell'iscrizione e dell'accesso ai servizi scolastici, si  configurano
come «norme generali sull'istruzione», di  competenza  esclusiva  del
legislatore statale. 
    Ora, il denunciato art. 1  della  legge  regionale  in  esame  va
ricondotto nell'ambito della  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
quanto regola il rapporto fra l'assolvimento degli obblighi vaccinali
e  gli  adempimenti  necessari  per  l'iscrizione  ai   percorsi   di
istruzione previsti nella fascia di eta' 11-25 anni. 
    Con la norma  impugnata,  dunque,  il  legislatore  regionale  e'
intervenuto  nella  materia  delle  norme  generali   sull'istruzione
riservata alla competenza esclusiva dello Stato,  violando  cosi'  la
ripartizione della potesta' legislativa tra Stato e regioni  disposta
dall'art. 117, comma secondo, lettera n) della Costituzione. 
    La  disposizione  citata,  inoltre,  e'  incompatibile   con   la
disciplina dettata dal decreto-legge 7 giugno 2017,  n.  73,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di
malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione
di farmaci», convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma  1,  legge   31   luglio   2017,   n.   119,   che   disciplina
dettagliatamente, in  particolare  all'art.  3-bis,  gli  adempimenti
vaccinali necessari per l'iscrizione e la  frequenza  scolastica  con
riferimento alle vaccinazioni obbligatorie. 
    Invero,  il  richiamato  art.   3-bis   (rubricato   «Misure   di
semplificazione degli adempimenti  vaccinali  per  l'iscrizione  alle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi
per l'infanzia, ai centri di  formazione  professionale  regionale  e
alle scuole private  non  paritarie,  a  decorrere  dall'anno  2019»)
dispone che: 
        «1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2019/2020   nonche'
dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei
corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i
dirigenti scolastici  delle  istituzioni  del  sistema  nazionale  di
istruzione ed i responsabili dei servizi  educativi  per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private  non  paritarie  sono  tenuti  a  trasmettere  alle   aziende
sanitarie locali territorialmente  competenti,  entro  il  10  marzo,
l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico  o  per  il  calendario
successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri
non accompagnati. 
        2. Le aziende sanitarie  locali  territorialmente  competenti
provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi  di  cui  al
comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti  che  risultano
non in regola con gli obblighi  vaccinali,  che  non  ricadono  nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in
relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi  2  e  3,  e  che  non
abbiano presentato  formale  richiesta  di  vaccinazione  all'azienda
sanitaria locale competente. 
        3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi
di cui  al  comma  2,  i  dirigenti  delle  istituzioni  del  sistema
nazionale di istruzione e i responsabili dei  servizi  educativi  per
l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e  delle
scuole  private  non  paritarie  invitano  i  genitori  esercenti  la
responsabilita' genitoriale, i tutori o  i  soggetti  affidatari  dei
minori indicati nei  suddetti  elenchi  a  depositare,  entro  il  10
luglio,   la   documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle
vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento  delle
stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, o la
presentazione della formale  richiesta  di  vaccinazione  all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente. 
        4.  Entro  il  20  luglio  i   dirigenti   scolastici   delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili  dei
servizi  educativi  per  l'infanzia,   dei   centri   di   formazione
professionale  regionale  e  delle  scuole  private   non   paritarie
trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero  ne
comunicano  l'eventuale  mancato  deposito,  alla  azienda  sanitaria
locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si  sia
gia'  attivata  in  ordine  alla  violazione  del  medesimo   obbligo
vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone  i
presupposti, a quello di cui all'art. 1, comma 4. 
        5. Per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  le  scuole
dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,  la  mancata
presentazione della documentazione di cui  al  comma  3  nei  termini
previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli  altri  gradi
di istruzione e per i centri di formazione  professionale  regionale,
la mancata presentazione della documentazione di cui al comma  3  nei
termini previsti  non  determina  la  decadenza  dall'iscrizione  ne'
impedisce la partecipazione agli esami.». 
    Nel giudizio di legittimita'  costituzionale  avente  ad  oggetto
proprio  il  citato  decreto-legge  n.  73/2017,  con  la  richiamata
sentenza n. 5 del 2018 codesta Ecc.ma Corte  ha  affermato  che  tali
norme «mirano a garantire che  la  frequenza  scolastica  avvenga  in
condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per
quanto riguarda i  servizi  educativi  per  l'infanzia)  non  avvenga
affatto in assenza della prescritta documentazione. Pertanto,  queste
norme  vengono  a  definire  caratteristiche  basilari   dell'assetto
ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico (sentenze n. 284
del 2016, n. 62 del 2013, n. 279 del 2012) e ricadono nella  potesta'
del legislatore statale». 
    Ha poi aggiunto che «in materia di obblighi di  vaccinazione,  le
regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione  contenuta  nella
normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto  specifico
e dettagliato, per la finalita' perseguita, si pongono in rapporto di
coessenzialita' e necessaria integrazione con i principi di  settore»
(sentenza del 5 del 2018). 
    Con la disposizione regionale  in  esame,  pertanto,  la  Regione
Puglia non solo ha  legiferato  su  di  una  materia  riservata  alla
potesta'  esclusiva  statale  in  violazione  dell'art.  117,   comma
secondo, lettera n) della Costituzione, ma ha  introdotto,  altresi',
ulteriori  adempimenti   a   carico   dei   cittadini,   subordinando
l'iscrizione   degli   alunni/studenti   «alla    presentazione    di
documentazione, gia' in  possesso  degli  interessati,  in  grado  di
certificare l'avvenuta vaccinazione anti-HPV  oppure  un  certificato
rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali  (ASL)
di riferimento, attestante la somministrazione, l'avvio del programma
di somministrazione  oppure  il  rifiuto  alla  somministrazione  del
vaccino». 
    Nella  riaffermazione  dei  principi  di  cui   alla   richiamata
pronuncia n. 5 del 2018, codesta Ecc.ma Corte costituzionale  con  la
sentenza  n.  186  del  2019  -  nel  dichiarare   costituzionalmente
illegittimi gli articoli 1, commi 3  e  4,  e  2  della  legge  della
Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8,  in  forza  della  quale  era
previsto che i responsabili delle strutture scolastiche non dovessero
procedere all'iscrizione di minori di eta'  non  in  regola  con  gli
obblighi vaccinali e, in via transitoria, che fosse  sufficiente,  ai
fini dell'iscrizione, aver avviato il percorso per l'assolvimento dei
citati obblighi - ha affermato come il  legislatore  regionale  fosse
intervenuto «in un settore riservato alla competenza esclusiva  dello
Stato, quello delle «norme generali sull'istruzione», di cui all'art.
117, secondo comma, lettera n) della Costituzione,  determinando  una
interferenza  di  per  se'  stessa  costituzionalmente  illegittima.»
(Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2019 citata). 
    E'  stato  inoltre  precisato  come  le  disposizioni   impugnate
apparissero  «viziate  da  illegittimita'  costituzionale,   per   il
contenuto delle stesse», in quanto  «le  previsioni  del  legislatore
regionale seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla
inderogabile disciplina statale» di cui al decreto-legge 73 del 2017,
convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 2017. 
    Anche nella specie, con la norma denunciata la Regione Puglia  e'
intervenuta a legiferare in  un  settore  riservato  alla  competenza
esclusiva dello Stato, quello delle «norme generali sull'istruzione»,
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  n)  della  Costituzione,
determinando una interferenza di per  se'  stessa  costituzionalmente
illegittima; e' comunque  intervenuta  con  disposizioni  viziate  da
illegittimita' costituzionale  per  il  contenuto  delle  stesse,  in
quanto le  previsioni  del  legislatore  regionale  seguono  percorsi
divergenti rispetto a quelli fissati  dalla  inderogabile  disciplina
statale di cui all'art. 3-bis  del  decreto-legge  n.  73  del  2017,
convertito con modifiche in  legge  n.  119  del  2017,  quale  norma
interposta, introducendo, altresi', ulteriori  adempimenti  a  carico
dei cittadini. 
    §§. Le disposizioni dell'art. 1 della legge  regionale  in  esame
violano,  inoltre,  l'art.  117,  comma  secondo,  lettera  m)  della
Costituzione  rilevando  anche  nella  determinazione   dei   livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 
    Invero,  i  vaccini  sono  inclusi  negli   atti   nazionali   di
programmazione  sanitaria,  nonche'   nei   livelli   essenziali   di
assistenza (LEA). 
    In particolare, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione  e  aggiornamento  dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», all'art. 2,  rubricato
«Aree di attivita' della prevenzione collettiva e sanita'  pubblica»,
e' previsto che il Servizio sanitario nazionale  garantisca,  tra  le
altre, l'attivita' di «sorveglianza, prevenzione  e  controllo  delle
malattie infettive e parassitarie,  inclusi  i  programmi  vaccinali»
(art.  2,  comma  1,  lettera  a));  ancora,  all'art.  4,  rubricato
«Assistenza sanitaria di base», e' previsto che il Servizio sanitario
nazionale  garantisca,  tra  le  altre,  «le  seguenti  attivita'   e
prestazioni: (...) o) le vaccinazioni obbligatorie e le  vaccinazioni
raccomandate alla popolazione a rischio» (art. 4,  comma  2,  lettera
o)). 
    Il piano di prevenzione vaccinale e' redatto a livello  nazionale
ed e' oggetto di intesa in Conferenza Stato-regioni. 
    Attualmente e' vigente il Piano nazionale  prevenzione  vaccinale
(PNPV) 2023-2025, con il  relativo  calendario  nazionale  vaccinale,
approvato con intesa del 2 agosto 2023 e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  il  21  agosto  2023  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 194 del  21
agosto 2023). 
    Il  PNPV  integra  il  Piano  nazionale  di   prevenzione   (PNP)
2020-2025, che rappresenta uno degli strumenti per dare attuazione al
Livello essenziale di  assistenza  (LEA)  «Prevenzione  collettiva  e
sanita' pubblica» sopra  ricordato,  anche  attraverso  le  strategie
vaccinali da applicare in maniera uniforme nel Paese. 
    Il PNPV e il relativo calendario  nazionale  vaccinale  hanno  lo
scopo primario di armonizzare le strategie vaccinali  messe  in  atto
nel Paese per garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo
di residenza, reddito, livello socioculturale e status  giuridico,  i
pieni benefici derivanti  dalla  vaccinazione.  Questa,  infatti,  va
intesa come strumento di protezione sia individuale sia collettiva da
realizzarsi attraverso l'equita' nell'accesso a  vaccini  di  elevata
qualita', sotto il profilo di efficacia e  sicurezza,  e  disponibili
nel tempo (prevenendo, il piu' possibile, situazioni di carenza), e a
servizi di immunizzazione di livello eccellente. 
    Una delle principali novita' introdotte con il  nuovo  Piano,  su
indicazione   del   gruppo   tecnico   consultivo   nazionale   sulle
vaccinazioni (NITAG), e' la predisposizione del calendario  vaccinale
come documento distinto e, quindi, facilmente aggiornabile in base  a
futuri scenari epidemiologici,  alle  evidenze  scientifiche  e  alle
innovazioni in campo biomedico, ad esempio  l'introduzione  di  nuovi
prodotti vaccinali. 
    Il  nuovo   Calendario,   insieme   alle   vaccinazioni   offerte
attivamente  e  gratuitamente  per  fasce  d'eta',  indica  anche  le
vaccinazioni raccomandate a  particolari  categorie  a  rischio  (per
condizione medica,  esposizione  professionale,  eventi  occasionali,
vulnerabilita' sociali ed economiche). 
    Tra gli obiettivi e strategie del PNPV 2023-2025 vi e' quello  di
«Rafforzare la prevenzione del cancro della cervice uterina  e  delle
altre malattie HPV correlate», in  linea  con  la  strategia  globale
dell'OMS per accelerare l'eliminazione del carcinoma  cervicale  come
problema di sanita' pubblica, strategia adottata gia' nel 2020 ma  la
cui copertura vaccinale e' stata ridotta a causa  del  forte  impatto
della pandemia sulle attivita' vaccinali. 
    Si  legge  ancora  nel  PNPV  come  per   tali   ragioni   appaia
«fondamentale la necessita', nei prossimi anni, di  mettere  in  atto
tutte  le  azioni   possibili   per   rilanciare   efficacemente   la
vaccinazione contro HPV, puntando al raggiungimento dell'obiettivo di
copertura  vaccinale  per  HPV  =  95%  negli  adolescenti   e   alla
progressiva  riduzione  dell'incidenza  del  tumore   della   cervice
uterina». A tal fine, il  PNPV  indica  quali  principali  azioni  da
intraprendere quelle  di:  -  rilanciare  e  rafforzare  la  campagna
nazionale di vaccinazione contro  HPV;  -  favorire  la  vaccinazione
attraverso   l'ampliamento   dell'accesso   ai   servizi   vaccinali,
l'organizzazione di open day e attivita' di  catch  up,  l'estensione
dell'offerta  attiva  e  gratuita  del  vaccino;   -   analizzare   i
determinanti dell'esitazione vaccinale,  intervenire  su  di  essi  e
sviluppare  un  estesa  campagna  comunicativa   e   informativa;   -
sviluppare percorsi integrati e coordinati di presa in  carico  della
malattia nel suo complesso. 
    Nel descritto contesto, le disposizioni  della  norma  impugnata,
prevedendo che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione  previsti  nella
fascia di eta' 11-25  anni  sia  subordinata  alla  presentazione  di
documentazione, gia' in  possesso  degli  interessati,  in  grado  di
certificare  l'avvenuta   vaccinazione   anti-HPV,   oppure   di   un
certificato rilasciato dai centri vaccinali delle  aziende  sanitarie
locali di riferimento, attestante la  somministrazione,  l'avvio  del
programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione
del vaccino, violano la competenza statale  esclusiva  nella  materia
della  determinazione  dei  livelli  essenziali   delle   prestazioni
altresi'  interferendo  negli  atti   nazionali   di   programmazione
sanitaria nei quali i vaccini sono inclusi. 
2. Violazione del principio di uguaglianza e del diritto allo  studio
in relazione agli articoli 3 e 34 della Costituzione. 
    La previsione degli adempimenti richiesti dalla  norma  regionale
in  esame,  ai  fini  dell'iscrizione  agli  istituti  scolastici   e
universitari della Regione Puglia, nel violare la disciplina  statale
di cui al richiamato art. 3-bis del decreto-legge  n.  73  del  2017,
convertito in legge n. 119 del 2017, che funge da  norma  interposta,
crea una disparita'  di  trattamento  rispetto  agli  alunni  e  agli
studenti frequentanti scuole e universita' di altri territori e  puo'
costituire un elemento di criticita'  in  caso  di  trasferimenti  di
alunni e studenti provenienti da altre regioni, rendendo disomogenea,
sul territorio  nazionale,  la  disciplina  riguardante  l'iscrizione
scolastica e universitaria, con possibili riflessi sul  rispetto  del
principio di uguaglianza,  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,
ribadito altresi' che il PNPV  e  il  relativo  calendario  nazionale
vaccinale  hanno  lo  scopo  primario  di  armonizzare  le  strategie
vaccinali messe in atto nel Paese  per  garantire  alla  popolazione,
indipendentemente dal luogo di residenza, (oltre che dal reddito, dal
livello socioculturale e dallo status giuridico),  i  pieni  benefici
derivanti dalla vaccinazione. 
    La norma denunciata interferisce anche sul diritto allo studio ex
art. 34 della  Costituzione.  Sotto  quest'ultimo  profilo,  infatti,
l'introduzione di una precisa condizione, inerente  la  presentazione
di  documentazione  sulla  situazione   relativa   agli   adempimenti
vaccinali degli  alunni  e  studenti  per  l'iscrizione  ai  percorsi
d'istruzione previsti nella fascia di eta' 11-25 anni, ancorche'  con
la salvezza di un formale rifiuto, si pone  come  limite  alla  piena
fruizione del diritto allo studio riconosciuto incondizionatamente  a
tutti,  vieppiu'  involgendo  anche   taluni   anni   dell'istruzione
obbligatoria. 
3. Violazione dei vincoli alla  potesta'  legislativa  delle  regioni
derivanti dall'ordinamento comunitario con riferimento all'art.  117,
primo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  9   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016. 
    La norma regionale impugnata si pone anche  in  contrasto  con  i
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   con   riferimento
all'art. 117, primo comma,  della  Costituzione,  segnatamente  nella
materia della protezione della privacy. 
    Per quanto concerne la possibilita' di acquisire dati  sensibili,
tra i quali  quelli  sanitari  rientrano,  la  normativa  vigente  e'
costituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE. 
    L'art. 9 del regolamento,  rubricato  «Trattamento  di  categorie
particolari di dati personali», impone al comma 1 un divieto generale
al trattamento dei dati  personali,  tra  cui  sono  compresi  quelli
relativi alla salute, e cosi' testualmente: «1. E'  vietato  trattare
dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le  opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche,  o  l'appartenenza
sindacale, nonche' trattare dati genetici, dati biometrici  intesi  a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati  relativi  alla
salute  o  alla  vita  sessuale  o  all'orientamento  sessuale  della
persona». 
    Nel  comma  successivo  sono  stabilite  le  eccezioni  previste,
secondo un elenco da considerarsi tassativo. Al comma 4  e'  previsto
che  gli  Stati  membri  possono  mantenere  o  introdurre  ulteriori
condizioni, comprese limitazioni, con  riguardo  al  trattamento  dei
dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. 
    In applicazione e nel rispetto della norma europea, la  normativa
nazionale di settore circoscrive la richiesta, da parte del personale
scolastico, di  avvenuta  vaccinazione,  esclusivamente  ai  casi  di
vaccinazioni obbligatorie e non facoltative come nel caso  di  specie
(art. 3-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 73/2017). Pertanto,
l'acquisizione ed il trattamento  di  dati  personali  relativi  alla
salute ed acquisiti con le modalita' di cui al  comma  1,  nonostante
l'affermazione di principio  contenuta  nella  norma,  relativa  alla
protezione dei dati raccolti «con le garanzie e  le  tutele  previste
dalla legge», si pone in contrasto con l'art. 9  del  Regolamento  UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale sancisce un
generale divieto di trattamento dei dati sulla salute, a meno che non
ricorrano specifiche esenzioni, che non ricorrono nel caso in  esame,
trattandosi  di  vaccinazioni  non  obbligatorie.  In  quanto   norma
interposta, la violazione dell'art. 9  del  Regolamento  UE  2016/679
comporta,  quindi,  anche  il  contrasto  dell'art.  1  della   legge
regionale in esame con l'art. 117, comma 1, della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 22 del 30  maggio
2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.  45
del 3 giugno 2024, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio
2024, n.  1  (Programma  di  eliminazione  del  carcinoma  del  collo
dell'utero e  delle  altre  patologie  HPV-correlate)  e  misure  per
l'aumento della copertura della  vaccinazione  anti  Papilloma  virus
umano (HPV) e misure per la  prevenzione  delle  infezioni  da  virus
respiratorio  sinciziale  del  neonato  (VRS  -  bronchiolite)»,  per
violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  m)  e  lettera  n)
della Costituzione, degli  articoli  3  e  34  della  Costituzione  e
dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, anche  in  riferimento  ai
parametri interposti sopra citati. 
    Si allega l'estratto in originale della  delibera  del  Consiglio
dei ministri del 22 luglio 2024. 
        Roma, 31 luglio 2024. 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Fiduccia