N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 agosto 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° agosto 2024 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Salute (Tutela della) - Istruzione - Norme della Regione Puglia -
Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano - Previsione
che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella fascia di
eta' 11-25 anni, compreso quello universitario, e' subordinata,
salvo formale rifiuto di chi esercita la responsabilita'
genitoriale oppure dei soggetti interessati che hanno raggiunto la
maggiore eta', alla presentazione di documentazione in grado di
certificare l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un
certificato, rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende
sanitarie locali (ASL) di riferimento, attestante la
somministrazione, l'avvio del programma di somministrazione oppure
il rifiuto alla somministrazione del vaccino - Previsione che
l'attestazione rilasciata dai centri vaccinali puo' anche
limitarsi, su istanza degli esercenti la potesta' genitoriale o,
ricorrendone i presupposti di legge, degli interessati, al mero
riferimento sull'avvenuto espletamento del colloquio informativo
sui benefici della vaccinazione - Disciplina e protezione dei dati
raccolti, rientranti nella gamma dei dati sensibili in materia di
salute.
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2024, n. 22 ("Modifica alla
legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione
del carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie
HPV-correlate) e misure per l'aumento della copertura della
vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la
prevenzione delle infezioni da Virus respiratorio sinciziale nel
neonato (VRS - bronchiolite)"), art. 1.
(GU n.36 del 4-9-2024 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 (fax: 06/96514000; indirizzo PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
nei confronti della Regione Puglia (c.f. 80017210727) in persona
del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede a Bari -
Lungomare N. Sauro n. 33 - e con domicilio digitale presso i seguenti
indirizzi PEC tratti dal registro «IPA»:
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
segreteriageneralepresidente@pec.rupar.puglia.it
avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
1 della legge regionale 30 maggio 2024, n. 22 della Regione Puglia,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3
giugno 2024, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta
nella seduta del giorno 22 luglio 2024.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 3 giugno
2024 e' stata pubblicata la legge regionale n. 22 del 30 maggio 2024,
intitolata «Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1
(Programma di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle
altre patologie HPV-correlate) e misure per l'aumento della copertura
della vaccinazione anti Papilloma virus umano (HPV) e misure per la
prevenzione delle infezioni da virus respiratorio sinciziale del
neonato (VRS - bronchiolite)».
In particolare, l'art. 1 della legge regionale in esame modifica
la legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1, recante «Programma di
eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre
patologie HPV-correlate», aggiungendo l'art. 4-bis, rubricato
«Programma di vaccinazione antipapilloma virus umano», che cosi'
dispone:
«1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico
delle autorita' sanitarie e scolastiche sull'utilita' della
vaccinazione anti papilloma virus umano, cosi' da debellare le
infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose,
nell'esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione
quanto piu' libera e affidabile, l'iscrizione ai percorsi di
istruzione previsti nella fascia di eta' 11-25 anni, compreso quello
universitario, e' subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita
la patria potesta' oppure dei soggetti interessati che hanno
raggiunto la maggiore eta', alla presentazione di documentazione,
gia' in possesso degli interessati, in grado di certificare
l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato rilasciato
dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di
riferimento attestante la somministrazione, l'avvio del programma di
somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino.
L'attestazione rilasciata dai centri vaccinali puo' anche limitarsi,
su formale richiesta degli esercenti la responsabilita' genitoriale
o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al
mero riferimento sull'avvenuto espletamento del colloquio informativo
sui benefici della vaccinazione.
2. i dati raccolti nell'applicazione della disposizione di
cui al comma 1 rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di
salute e per questo sono protetti con le garanzie e tutele previste
dalla legge».
La legge regionale presenta profili di illegittimita'
costituzionale, con riferimento all'art. 1, per violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera m) e lettera n) della Costituzione, che
riconosce la competenza esclusiva statale rispettivamente in materia
di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e in
materia di norme generali sull'istruzione, in relazione all'art.
3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito con modifiche con
legge n. 119 del 2017, quale norma interposta; per violazione del
principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e del
diritto allo studio di cui all'art. 34 della Costituzione; nonche'
per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione all'art. 9 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, quale norma interposta.
Pertanto, le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale vengono
impugnate con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione
affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia
pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti
Motivi
1. Violazione della competenza esclusiva statale in materia
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e in materia
di norme generali sull'istruzione ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m) e lettera n) della Costituzione.
La legge regionale in esame, intitolata «Modifica alla legge
regionale 16 febbraio 2024, n. 1 (Programma di eliminazione del
carcinoma del collo dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate)
e misure per l'aumento della copertura della vaccinazione anti
Papilloma virus umano (HPV) e misure per la prevenzione delle
infezioni da virus respiratorio sinciziale del neonato (VRS -
bronchiolite)», consta di due articoli.
In particolare, l'art. 1, rubricato «Modifica alla l.r. 1/2024»,
modifica la legge regionale 16 febbraio 2024 n. 1, recante «Programma
di eliminazione del carcinoma del collo dell'utero e delle altre
patologie HPV-correlate», aggiungendo l'art. 4-bis, rubricato
«Programma di vaccinazione antipapilloma virus umano».
La legge regionale 16 febbraio 2024, n. 1, nel cui impianto la
norma impugnata ha dunque inserito l'art. 4-bis, consta a sua volta
di sei articoli e prevede, tra le finalita' indicate all'art. 1, in
particolare che la regione individua la vaccinazione quale «strumento
indispensabile di prevenzione primaria, complementare alle attivita'
di screening ai fini dell'eliminazione del carcinoma del collo
dell'utero e della altre patologie HPV-correlate» (art. 1, comma 1) e
che «in ottemperanza a quanto previsto dai programmi
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) di salute globale e
per la piena realizzazione del Piano nazionale della prevenzione
vaccinale 2023-2025 e del nuovo calendario nazionale vaccinale
approvati con l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 2 agosto 2023, la regione si
impegna a mettere in campo su tutto il territorio regionale ogni
azione utile a raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale
contro il Papillomavirus in tutti i gruppi di popolazione che abbiano
acquisito il diritto alla vaccinazione, nell'interesse prioritario
della salute collettiva» (art. 1, comma 2).
Per dette finalita', all'art. 2 della legge regionale 16 febbraio
2024, n. 1 e' previsto che la regione «garantisce e promuove
l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-HPV, sviluppando
un programma di chiamata individuale, a tutti i soggetti che ne hanno
acquisito il diritto» (art. 2, comma 1) e «sviluppa percorsi
integrati e coordinati di prevenzione e presa in carico della
malattia nel suo complesso, che vanno dalla prevenzione primaria
(...), alla prevenzione secondaria (...), fino alla riduzione delle
perdite al follow up e al miglioramento della qualita' della vita
delle pazienti colpite dalla neoplasia», precisandosi che «Tale
intervento e' garantito nel rispetto delle prestazioni sanitarie
ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza (LEA)» (art. 2, comma
2).
Ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la regione promuove
interventi di informazione e sensibilizzazione, in modo particolare
all'interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado; il
successivo art. 4 demanda al Consiglio regionale il controllo
sull'attuazione della legge e la valutazione dei risultati ottenuti
in merito al raggiungimento degli obiettivi previsti, nonche' alla
Giunta regionale di trasmettere annualmente una relazione alla
Commissione regionale competente.
L'art. 5 della stessa legge disciplina, nell'ambito della azienda
sanitaria territorialmente competente, le competenze
dell'accertamento sul raggiungimento degli obiettivi di screening e
le conseguenze del loro mancato raggiungimento.
L'art. 6, infine, contiene la clausola di neutralita' finanziaria
in forza della quale e' stabilito che la legge non comporta
variazione in aumento o in diminuzione a carico del bilancio
regionale.
Nel richiamato contesto normativo della legge regionale n. 1 del
2024, la norma impugnata ha aggiunto l'art. 4-bis, rubricato
«Programma di vaccinazione anti-papilloma virus umano», che cosi'
dispone:
«1. Per rendere capillare il dovere di informazione a carico
delle autorita' sanitarie e scolastiche sull'utilita' della
vaccinazione anti papilloma virus umano, cosi' da debellare le
infezioni e prevenire le relative conseguenze cancerose,
nell'esclusivo interesse dei giovani pugliesi a una vita di relazione
quanto piu' libera e affidabile, l'iscrizione ai percorsi di
istruzione previsti nella fascia di eta' 11-25 anni, compreso quello
universitario, e' subordinata, salvo formale rifiuto di chi esercita
la patria potesta' oppure dei soggetti interessati che hanno
raggiunto la maggiore eta', alla presentazione di documentazione,
gia' in possesso degli interessati, in grado di certificare
l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un certificato rilasciato
dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL) di
riferimento attestante la somministrazione, l'avvio del programma di
somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del vaccino.
L'attestazione rilasciata dai centri vaccinali puo' anche limitarsi,
su formale richiesta degli esercenti la responsabilita' genitoriale
o, ricorrendone i presupposti di legge, dagli stessi interessati, al
mero riferimento sull'avvenuto espletamento del colloquio informativo
sui benefici della vaccinazione.
2. I dati raccolti nell'applicazione della disposizione di
cui al comma 1 rientrano nella gamma dei dati sensibili in materia di
salute e per questo sono protetti con le garanzie e tutele previste
dalla legge».
La normativa in materia di obblighi vaccinali coinvolge una
pluralita' di materie riconducibili alle competenze legislative dello
Stato, fra le quali rilevano la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione) e le norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo
comma, lettera n), della Costituzione) (Corte costituzionale sentenza
n. 5 del 2018).
§. In particolare, le disposizioni della legislazione statale che
riguardano l'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini
dell'iscrizione e dell'accesso ai servizi scolastici, si configurano
come «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva del
legislatore statale.
Ora, il denunciato art. 1 della legge regionale in esame va
ricondotto nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in
quanto regola il rapporto fra l'assolvimento degli obblighi vaccinali
e gli adempimenti necessari per l'iscrizione ai percorsi di
istruzione previsti nella fascia di eta' 11-25 anni.
Con la norma impugnata, dunque, il legislatore regionale e'
intervenuto nella materia delle norme generali sull'istruzione
riservata alla competenza esclusiva dello Stato, violando cosi' la
ripartizione della potesta' legislativa tra Stato e regioni disposta
dall'art. 117, comma secondo, lettera n) della Costituzione.
La disposizione citata, inoltre, e' incompatibile con la
disciplina dettata dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, legge 31 luglio 2017, n. 119, che disciplina
dettagliatamente, in particolare all'art. 3-bis, gli adempimenti
vaccinali necessari per l'iscrizione e la frequenza scolastica con
riferimento alle vaccinazioni obbligatorie.
Invero, il richiamato art. 3-bis (rubricato «Misure di
semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi
per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e
alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019»)
dispone che:
«1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonche'
dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei
corsi per i centri di formazione professionale regionale 2019/2020, i
dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di
istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia,
dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo,
l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario
successivi di eta' compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri
non accompagnati.
2. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti
provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al
comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano
non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in
relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, e che non
abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda
sanitaria locale competente.
3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi
di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per
l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle
scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei
minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10
luglio, la documentazione comprovante l'effettuazione delle
vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle
stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, o la
presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente.
4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei
servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione
professionale regionale e delle scuole private non paritarie
trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne
comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria
locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia
gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo
vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i
presupposti, a quello di cui all'art. 1, comma 4.
5. Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata
presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini
previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli altri gradi
di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale,
la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei
termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione ne'
impedisce la partecipazione agli esami.».
Nel giudizio di legittimita' costituzionale avente ad oggetto
proprio il citato decreto-legge n. 73/2017, con la richiamata
sentenza n. 5 del 2018 codesta Ecc.ma Corte ha affermato che tali
norme «mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in
condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per
quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga
affatto in assenza della prescritta documentazione. Pertanto, queste
norme vengono a definire caratteristiche basilari dell'assetto
ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico (sentenze n. 284
del 2016, n. 62 del 2013, n. 279 del 2012) e ricadono nella potesta'
del legislatore statale».
Ha poi aggiunto che «in materia di obblighi di vaccinazione, le
regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella
normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico
e dettagliato, per la finalita' perseguita, si pongono in rapporto di
coessenzialita' e necessaria integrazione con i principi di settore»
(sentenza del 5 del 2018).
Con la disposizione regionale in esame, pertanto, la Regione
Puglia non solo ha legiferato su di una materia riservata alla
potesta' esclusiva statale in violazione dell'art. 117, comma
secondo, lettera n) della Costituzione, ma ha introdotto, altresi',
ulteriori adempimenti a carico dei cittadini, subordinando
l'iscrizione degli alunni/studenti «alla presentazione di
documentazione, gia' in possesso degli interessati, in grado di
certificare l'avvenuta vaccinazione anti-HPV oppure un certificato
rilasciato dai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (ASL)
di riferimento, attestante la somministrazione, l'avvio del programma
di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione del
vaccino».
Nella riaffermazione dei principi di cui alla richiamata
pronuncia n. 5 del 2018, codesta Ecc.ma Corte costituzionale con la
sentenza n. 186 del 2019 - nel dichiarare costituzionalmente
illegittimi gli articoli 1, commi 3 e 4, e 2 della legge della
Regione Molise 12 settembre 2018, n. 8, in forza della quale era
previsto che i responsabili delle strutture scolastiche non dovessero
procedere all'iscrizione di minori di eta' non in regola con gli
obblighi vaccinali e, in via transitoria, che fosse sufficiente, ai
fini dell'iscrizione, aver avviato il percorso per l'assolvimento dei
citati obblighi - ha affermato come il legislatore regionale fosse
intervenuto «in un settore riservato alla competenza esclusiva dello
Stato, quello delle «norme generali sull'istruzione», di cui all'art.
117, secondo comma, lettera n) della Costituzione, determinando una
interferenza di per se' stessa costituzionalmente illegittima.»
(Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2019 citata).
E' stato inoltre precisato come le disposizioni impugnate
apparissero «viziate da illegittimita' costituzionale, per il
contenuto delle stesse», in quanto «le previsioni del legislatore
regionale seguono percorsi divergenti rispetto a quelli fissati dalla
inderogabile disciplina statale» di cui al decreto-legge 73 del 2017,
convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 2017.
Anche nella specie, con la norma denunciata la Regione Puglia e'
intervenuta a legiferare in un settore riservato alla competenza
esclusiva dello Stato, quello delle «norme generali sull'istruzione»,
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione,
determinando una interferenza di per se' stessa costituzionalmente
illegittima; e' comunque intervenuta con disposizioni viziate da
illegittimita' costituzionale per il contenuto delle stesse, in
quanto le previsioni del legislatore regionale seguono percorsi
divergenti rispetto a quelli fissati dalla inderogabile disciplina
statale di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017,
convertito con modifiche in legge n. 119 del 2017, quale norma
interposta, introducendo, altresi', ulteriori adempimenti a carico
dei cittadini.
§§. Le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale in esame
violano, inoltre, l'art. 117, comma secondo, lettera m) della
Costituzione rilevando anche nella determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Invero, i vaccini sono inclusi negli atti nazionali di
programmazione sanitaria, nonche' nei livelli essenziali di
assistenza (LEA).
In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», all'art. 2, rubricato
«Aree di attivita' della prevenzione collettiva e sanita' pubblica»,
e' previsto che il Servizio sanitario nazionale garantisca, tra le
altre, l'attivita' di «sorveglianza, prevenzione e controllo delle
malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali»
(art. 2, comma 1, lettera a)); ancora, all'art. 4, rubricato
«Assistenza sanitaria di base», e' previsto che il Servizio sanitario
nazionale garantisca, tra le altre, «le seguenti attivita' e
prestazioni: (...) o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni
raccomandate alla popolazione a rischio» (art. 4, comma 2, lettera
o)).
Il piano di prevenzione vaccinale e' redatto a livello nazionale
ed e' oggetto di intesa in Conferenza Stato-regioni.
Attualmente e' vigente il Piano nazionale prevenzione vaccinale
(PNPV) 2023-2025, con il relativo calendario nazionale vaccinale,
approvato con intesa del 2 agosto 2023 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il 21 agosto 2023 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 194 del 21
agosto 2023).
Il PNPV integra il Piano nazionale di prevenzione (PNP)
2020-2025, che rappresenta uno degli strumenti per dare attuazione al
Livello essenziale di assistenza (LEA) «Prevenzione collettiva e
sanita' pubblica» sopra ricordato, anche attraverso le strategie
vaccinali da applicare in maniera uniforme nel Paese.
Il PNPV e il relativo calendario nazionale vaccinale hanno lo
scopo primario di armonizzare le strategie vaccinali messe in atto
nel Paese per garantire alla popolazione, indipendentemente dal luogo
di residenza, reddito, livello socioculturale e status giuridico, i
pieni benefici derivanti dalla vaccinazione. Questa, infatti, va
intesa come strumento di protezione sia individuale sia collettiva da
realizzarsi attraverso l'equita' nell'accesso a vaccini di elevata
qualita', sotto il profilo di efficacia e sicurezza, e disponibili
nel tempo (prevenendo, il piu' possibile, situazioni di carenza), e a
servizi di immunizzazione di livello eccellente.
Una delle principali novita' introdotte con il nuovo Piano, su
indicazione del gruppo tecnico consultivo nazionale sulle
vaccinazioni (NITAG), e' la predisposizione del calendario vaccinale
come documento distinto e, quindi, facilmente aggiornabile in base a
futuri scenari epidemiologici, alle evidenze scientifiche e alle
innovazioni in campo biomedico, ad esempio l'introduzione di nuovi
prodotti vaccinali.
Il nuovo Calendario, insieme alle vaccinazioni offerte
attivamente e gratuitamente per fasce d'eta', indica anche le
vaccinazioni raccomandate a particolari categorie a rischio (per
condizione medica, esposizione professionale, eventi occasionali,
vulnerabilita' sociali ed economiche).
Tra gli obiettivi e strategie del PNPV 2023-2025 vi e' quello di
«Rafforzare la prevenzione del cancro della cervice uterina e delle
altre malattie HPV correlate», in linea con la strategia globale
dell'OMS per accelerare l'eliminazione del carcinoma cervicale come
problema di sanita' pubblica, strategia adottata gia' nel 2020 ma la
cui copertura vaccinale e' stata ridotta a causa del forte impatto
della pandemia sulle attivita' vaccinali.
Si legge ancora nel PNPV come per tali ragioni appaia
«fondamentale la necessita', nei prossimi anni, di mettere in atto
tutte le azioni possibili per rilanciare efficacemente la
vaccinazione contro HPV, puntando al raggiungimento dell'obiettivo di
copertura vaccinale per HPV = 95% negli adolescenti e alla
progressiva riduzione dell'incidenza del tumore della cervice
uterina». A tal fine, il PNPV indica quali principali azioni da
intraprendere quelle di: - rilanciare e rafforzare la campagna
nazionale di vaccinazione contro HPV; - favorire la vaccinazione
attraverso l'ampliamento dell'accesso ai servizi vaccinali,
l'organizzazione di open day e attivita' di catch up, l'estensione
dell'offerta attiva e gratuita del vaccino; - analizzare i
determinanti dell'esitazione vaccinale, intervenire su di essi e
sviluppare un estesa campagna comunicativa e informativa; -
sviluppare percorsi integrati e coordinati di presa in carico della
malattia nel suo complesso.
Nel descritto contesto, le disposizioni della norma impugnata,
prevedendo che l'iscrizione ai percorsi d'istruzione previsti nella
fascia di eta' 11-25 anni sia subordinata alla presentazione di
documentazione, gia' in possesso degli interessati, in grado di
certificare l'avvenuta vaccinazione anti-HPV, oppure di un
certificato rilasciato dai centri vaccinali delle aziende sanitarie
locali di riferimento, attestante la somministrazione, l'avvio del
programma di somministrazione oppure il rifiuto alla somministrazione
del vaccino, violano la competenza statale esclusiva nella materia
della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
altresi' interferendo negli atti nazionali di programmazione
sanitaria nei quali i vaccini sono inclusi.
2. Violazione del principio di uguaglianza e del diritto allo studio
in relazione agli articoli 3 e 34 della Costituzione.
La previsione degli adempimenti richiesti dalla norma regionale
in esame, ai fini dell'iscrizione agli istituti scolastici e
universitari della Regione Puglia, nel violare la disciplina statale
di cui al richiamato art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017,
convertito in legge n. 119 del 2017, che funge da norma interposta,
crea una disparita' di trattamento rispetto agli alunni e agli
studenti frequentanti scuole e universita' di altri territori e puo'
costituire un elemento di criticita' in caso di trasferimenti di
alunni e studenti provenienti da altre regioni, rendendo disomogenea,
sul territorio nazionale, la disciplina riguardante l'iscrizione
scolastica e universitaria, con possibili riflessi sul rispetto del
principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione,
ribadito altresi' che il PNPV e il relativo calendario nazionale
vaccinale hanno lo scopo primario di armonizzare le strategie
vaccinali messe in atto nel Paese per garantire alla popolazione,
indipendentemente dal luogo di residenza, (oltre che dal reddito, dal
livello socioculturale e dallo status giuridico), i pieni benefici
derivanti dalla vaccinazione.
La norma denunciata interferisce anche sul diritto allo studio ex
art. 34 della Costituzione. Sotto quest'ultimo profilo, infatti,
l'introduzione di una precisa condizione, inerente la presentazione
di documentazione sulla situazione relativa agli adempimenti
vaccinali degli alunni e studenti per l'iscrizione ai percorsi
d'istruzione previsti nella fascia di eta' 11-25 anni, ancorche' con
la salvezza di un formale rifiuto, si pone come limite alla piena
fruizione del diritto allo studio riconosciuto incondizionatamente a
tutti, vieppiu' involgendo anche taluni anni dell'istruzione
obbligatoria.
3. Violazione dei vincoli alla potesta' legislativa delle regioni
derivanti dall'ordinamento comunitario con riferimento all'art. 117,
primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 9 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016.
La norma regionale impugnata si pone anche in contrasto con i
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, segnatamente nella
materia della protezione della privacy.
Per quanto concerne la possibilita' di acquisire dati sensibili,
tra i quali quelli sanitari rientrano, la normativa vigente e'
costituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE.
L'art. 9 del regolamento, rubricato «Trattamento di categorie
particolari di dati personali», impone al comma 1 un divieto generale
al trattamento dei dati personali, tra cui sono compresi quelli
relativi alla salute, e cosi' testualmente: «1. E' vietato trattare
dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonche' trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della
persona».
Nel comma successivo sono stabilite le eccezioni previste,
secondo un elenco da considerarsi tassativo. Al comma 4 e' previsto
che gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori
condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento dei
dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.
In applicazione e nel rispetto della norma europea, la normativa
nazionale di settore circoscrive la richiesta, da parte del personale
scolastico, di avvenuta vaccinazione, esclusivamente ai casi di
vaccinazioni obbligatorie e non facoltative come nel caso di specie
(art. 3-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 73/2017). Pertanto,
l'acquisizione ed il trattamento di dati personali relativi alla
salute ed acquisiti con le modalita' di cui al comma 1, nonostante
l'affermazione di principio contenuta nella norma, relativa alla
protezione dei dati raccolti «con le garanzie e le tutele previste
dalla legge», si pone in contrasto con l'art. 9 del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale sancisce un
generale divieto di trattamento dei dati sulla salute, a meno che non
ricorrano specifiche esenzioni, che non ricorrono nel caso in esame,
trattandosi di vaccinazioni non obbligatorie. In quanto norma
interposta, la violazione dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679
comporta, quindi, anche il contrasto dell'art. 1 della legge
regionale in esame con l'art. 117, comma 1, della Costituzione.
P.Q.M.
Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 22 del 30 maggio
2024, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45
del 3 giugno 2024, recante «Modifica alla legge regionale 16 febbraio
2024, n. 1 (Programma di eliminazione del carcinoma del collo
dell'utero e delle altre patologie HPV-correlate) e misure per
l'aumento della copertura della vaccinazione anti Papilloma virus
umano (HPV) e misure per la prevenzione delle infezioni da virus
respiratorio sinciziale del neonato (VRS - bronchiolite)», per
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m) e lettera n)
della Costituzione, degli articoli 3 e 34 della Costituzione e
dell'art. 117, comma 1 della Costituzione, anche in riferimento ai
parametri interposti sopra citati.
Si allega l'estratto in originale della delibera del Consiglio
dei ministri del 22 luglio 2024.
Roma, 31 luglio 2024.
L'Avvocato dello Stato: Fiduccia