N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 agosto 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 agosto 2024 (della Regione Campania). 
 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione - Definizione di  principi  generali  per
  l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori  forme
  e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art.  116,
  terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle
  stesse,   nonche'   delle   relative   modalita'   procedurali   di
  approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione - Richiesta di
  attribuzione  di  ulteriori  forme  e  condizioni  particolari   di
  autonomia - Trasferimento delle funzioni. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione  -  Procedimento  di  approvazione  delle
  intese fra Stato e Regione - Richiesta di attribuzione di ulteriori
  forme e condizioni particolari di autonomia. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione  -  Attribuzione  di  ulteriori  forme  e
  condizioni particolari di autonomia  subordinata  alla  definizione
  dei livelli essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti
  civili e sociali (LEP) che devono  essere  garantiti  equamente  su
  tutto il territorio nazionale  -  Individuazione  delle  materie  o
  degli ambiti di materie in cui i LEP sono determinati. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione - Individuazione delle  materie  o  degli
  ambiti di materie in cui i LEP  sono  determinati  -  Trasferimento
  delle funzioni alle Regioni richiedenti. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della  Costituzione  -  Principi  relativi  all'attribuzione
  delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti  alle
  funzioni oggetto di conferimento  -  Previsione  che  l'intesa  tra
  Stato e Regione  individua  le  modalita'  di  finanziamento  delle
  funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di  uno
  o piu' tributi  erariali  maturato  nel  territorio  regionale  nel
  rispetto dell'art. 17 della legge  n.  196  del  2009,  nonche'  di
  quanto previsto dall'art. 119, quarto comma, della  Costituzione  -
  Aggiornamento dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio  dei
  ministri   -   Previsione    che    la    Commissione    paritetica
  Stato-Regione-Autonomie locali  disciplinata  dall'intesa  provvede
  annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di
  spesa  gia'  definiti  e  l'andamento  del  gettito   dei   tributi
  compartecipati per  il  finanziamento  delle  medesime  funzioni  -
  Clausola di invarianza finanziaria. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione - Previsione che  l'intesa  individua  le
  modalita' di finanziamento  delle  funzioni  attribuite  attraverso
  compartecipazioni  al  gettito  di  uno  o  piu'  tributi  erariali
  maturato nel territorio regionale nel rispetto dell'art.  17  della
  legge n. 196 del 2009, nonche' di quanto  previsto  dall'art.  119,
  quarto comma, della Costituzione - Previsione  che  la  Commissione
  paritetica Stato-Regione-Autonomie locali disciplinata  dall'intesa
  provvede annualmente  alla  ricognizione  dell'allineamento  tra  i
  fabbisogni di spesa gia' definiti e  l'andamento  del  gettito  dei
  tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni
  - Previsione che e' fatto salvo l'esercizio del potere  sostitutivo
  del Governo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione -  Misure  perequative  e  di  promozione
  dello sviluppo  economico,  della  coesione  e  della  solidarieta'
  sociale - Rinvio all'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione - Delega al Governo per  l'individuazione
  dei LEP - Rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1,
  commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione - Delega al Governo per  l'individuazione
  dei LEP - Aggiornamento dei LEP  con  decreti  del  Presidente  del
  Consiglio dei ministri. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione - Definizione di  principi  generali  per
  l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori  forme
  e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art.  116,
  terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle
  stesse,   nonche'   delle   relative   modalita'   procedurali   di
  approvazione  delle  intese  fra  lo  Stato   e   una   Regione   -
  Aggiornamento  dei  LEP,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie
  disponibili, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione  -  Procedimento  di  approvazione  delle
  intese fra Stato e Regione - Previsione che il disegno di legge  al
  quale e' allegata l'intesa e' immediatamente trasmesso alle  Camere
  per la deliberazione. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione  -  Procedimento  di  approvazione  delle
  intese fra Stato e Regione - Atto di iniziativa - Disegno di  legge
  di approvazione dell'intesa. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione  -  Procedimento  di  approvazione  delle
  intese  fra  Stato  e  Regione  -  Delega   al   Governo   per   la
  determinazione dei LEP - Procedimento per  l'adozione  dei  decreti
  legislativi e per l'aggiornamento dei LEP - Acquisizione del parere
  della Conferenza unificata. 
Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia  differenziata
  delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi  dell'art.  116,  terzo
  comma, della Costituzione - Disposizioni  transitorie  e  finali  -
  Previsione che gli atti di iniziativa delle Regioni gia' presentati
  al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra  il
  Governo e la Regione interessata prima dell'entrata in vigore della
  legge n. 86 del 2024, sono esaminati secondo quanto previsto  dalla
  medesima legge. 
- Legge  26  giugno  2024,  n.  86  (Disposizioni  per   l'attuazione
  dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto  ordinario  ai
  sensi dell'articolo 116, terzo comma, della  Costituzione),  intero
  testo e, in particolare, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 3, 4,
  5, 6 e 8; 3; 4; 5, comma 2; 8, comma 2; 9, commi 1, 2 e 4; 10;  11,
  commi 1 e 3. 
(GU n.38 del 18-9-2024 )
     Ricorso ex art.  127  della  Costituzione  nell'interesse  della
Regione Campania (codice fiscale  n.  80011990639),  in  persona  del
Presidente pro tempore della Giunta regionale, on. Vincenzo De  Luca,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al
presente atto e in forza della delibera della Giunta regionale  della
Regione Campania n. 403 del 25 luglio 2024, dagli  avvocati  Almerina
Bove             (c.f.:             BVOLRN70C46I262Z,             pec
almerinabove@pec.regione.campania.it)  dell'Avvocatura  regionale   e
prof.    Francesco     Marone     (c.f.     MRNFNC75A07F839O,     pec
francesco.marone@legalmail.it) con i  quali  elettivamente  domicilia
presso gli anzidetti  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata,
nonche', per quanto possa occorrere, presso  la  sede  della  Regione
Campania in Roma, alla via Poli n. 29; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; 
    Per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale  dell'intera
legge 26 giugno 2024, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
giugno 2024, n. 150) per violazione degli articoli 1, 2,  3,  5,  23,
70, 72, 76, 81, 97, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 138 e 139
della  Costituzione;  nonche',  comunque,  in  particolare,  per   la
dichiarazione d'illegittimita'  costituzionale,  degli  articoli:  1,
commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; 3;  4;  5,  comma  2;  8,
comma 2; 9, commi 1, 2 e 4; 10; 11, commi 1 e 3. 
 
                               INDICE 
 
Fatto 
Motivi 
I. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26  giugno  2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1,
2 e 4, per violazione dell'art. 116, comma 3, anche in  relazione  al
primo comma, nonche' degli articoli 3, 5, 97, 118, 119,  120,  138  e
139 della costituzione. 
II. [Segue]. Illegittimita'  costituzionale  della  intera  legge  26
giugno 2024, n. 86, nonche', in particolare, degli articoli 1,  commi
1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, per violazione degli articoli 117,  comma
3 e 138 della Costituzione. 
III. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno 2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, 3, 4,
comma 2, della legge 24 giugno 2024, n. 86  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, nonche'  per  violazione
degli articoli 116, comma 3,  della  Costituzione  e  117,  comma  2,
lettera m) della Costituzione. 
IV. [Segue]. Illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 2,
2, comma 1, 3, 4, commi 1 e 2, 9, comma 2, della legge 24 giugno 2024
della legge n. 86/2024, per violazione degli  articoli  2,  3,  anche
sotto il profilo della ragionevolezza, 5,  81,  116,  comma  3,  117,
comma 2, lettera m), 119 e 120 della costituzione. 
V. [segue] Illegittimita' costituzionale dell'intera legge 26  giugno
2024, n. 86, e, in particolare, degli articoli 3, comma 7,  5,  comma
2, 8, comma 2, e 9,  commi  1  e  2,  della  legge  n.  86/2024,  per
violazione degli articoli 3, 5, 81, 116, comma 3,  117  e  119  della
Costituzione. 
VI.  [Segue].  Illegittimita'  costituzionale  dell'intera  legge  26
giugno 2024, n. 86 e, in particolare, degli articoli 3, comma  7,  5,
comma 2, 8, comma 2, 9, comma 4, e 11, comma 3, per violazione  degli
articoli 1, 3, 81, 116, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
VII. Segue. Illegittimita' dell'art. 10 della legge 26  giugno  2024,
n. 86 per contrasto con gli articoli 3, 116,  comma  3  e  119  della
costituzione. 
VIII. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge
26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli 76, 116, comma 3,
e 119, commi 1, 2 e 4, della Costituzione. 
IX. [Segue]. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 7 e  9,
della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli  117,
comma 2, lettera m), 116, comma 3, della Costituzione e del principio
di legalita' ex articoli 3, 23, 97 e 113 della Costituzione. 
X. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26  giugno  2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, commi 2 e 4, 3,  comma  7,
per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e degli
obblighi  comunitari  di  cui  al  Regolamento  (UE)   2021/241   del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza e alla decisione di esecuzione n. 2021/168
del Consiglio  dell'Unione  europea  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  che  prevedono  misure  per  la  coesione  sociale   e
territoriale. 
XI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1,  3,  5  e  8,
della legge 26 giugno 2025, n. 86 per violazione degli articoli 2, 3,
5, 97, 81, 114, 116, comma  3,  e  120  della  Costituzione,  nonche'
dell'art. 5 e degli articoli 70 e 72 della Costituzione. 
XII. [Segue]. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma  8,
della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione dell'art. 116, comma
3, nonche' degli articoli 5 e 120, della Costituzione. 
XIII. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e  6,  della
legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione dell'art. 116, comma 3,  e
121, comma 2, della Costituzione. 
XIV. Illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 3, commi 2 e  7,
della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli 2, 3,
5 e 120, 81, 97, 114 della Costituzione. 
XV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della  legge
26  giugno  2024,  n.  86,  per   violazione   dell'art.   3,   della
Costituzione. 
P.Q.M. 
  
 
                                Fatto 
 
    1. Con il presente ricorso si impugna la legge 26 giugno 2024, n.
86,  recante  le  «Disposizioni   per   l'attuazione   dell'autonomia
differenziata delle Regioni a statuto ordinario  ai  sensi  dell'art.
116, terzo comma,  della  Costituzione»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024. 
    La legge e' stata approvata in  dichiarata  attuazione  dell'art.
116, comma 3, della Costituzione, che  prevede  la  possibilita'  che
vengano  attribuite  alle  Regioni  ulteriori  forme   e   condizioni
particolari  di   autonomia   in   determinate   materie;   e,   piu'
precisamente, nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione e nelle materie indicate dal secondo comma del  medesimo
articolo alle  lettere  l),  limitatamente  all'organizzazione  della
giustizia di pace, n) e s),  e  nel  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 119 della Costituzione, sulla base di: 
      (i) iniziativa della Regione interessata, la quale  prima  deve
sentire gli enti locali; 
      (ii) intesa tra Stato e Regione; 
      (iii) legge adottata  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti
delle due Camere, sulla base della sopracitata intesa. 
    2. L'art. 1 della legge n. 86/2024 definisce le  finalita'  della
legge, affermando che: «[l]'attribuzione di  funzioni  relative  alle
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]  relative
a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e  sociali
che  devono  essere  garantiti  equamente  su  tutto  il   territorio
nazionale,[...] e' consentita subordinatamente  alla  determinazione,
nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge o sulla base della procedura di cui all'art.  3,  dei  relativi
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali [...] che devono  essere  garantiti  equamente  su  tutto  il
territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettera
m),  e  nel  rispetto  dei  principi  sanciti  dall'art.  119   della
Costituzione». 
    3. L'art. 2 della legge n. 86/2024 disciplina il procedimento  di
approvazione dell'intesa fra lo Stato e la Regione interessata,  alla
quale  spetta,  nell'ambito  della  propria   autonomia   statutaria,
l'iniziativa  volta  a  richiedere  ulteriori  forme   e   condizioni
particolari di autonomia, sentiti gli enti locali. 
    Si prevede che la richiesta venga  trasmessa  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie, il quale avvia il  negoziato,  dopo  l'acquisizione  della
valutazione dei  Ministri  competenti  per  materia  e  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'individuazione
delle risorse necessarie da assegnare ai  sensi  dell'art.  14  della
legge  n.  42/2009.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla  richiesta   di
valutazione, il negoziato viene comunque avviato. 
    Per quanto concerne materie o ambiti  di  materie  riferibili  ai
livelli essenziali delle prestazioni (i c.d. «LEP»), il negoziato  e'
svolto  per  ciascuna  singola  materia,  tenuto  conto  «del  quadro
finanziario della Regione». 
    Seguono, poi, alcune disposizioni strettamente procedurali.  Piu'
nel dettaglio: 
      lo schema di intesa preliminare viene approvato  dal  Consiglio
dei ministri, il quale poi (i) trasmette lo  stesso  alla  Conferenza
unificata per l'espressione del parere, da  rendersi  entro  sessanta
giorni e (ii) una volta ottenuto il parere - ovvero comunque  decorso
il termine - trasmette immediatamente alle Camere il predetto  schema
di intesa per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari,  i
quali si esprimono con atti di indirizzo, «udito il Presidente  della
Giunta regionale interessata»; 
      sulla base dei due  atti  e,  in  ogni  caso,  decorsi  novanta
giorni, 
      il Presidente del Consiglio dei ministri  (ovvero  il  Ministro
per gli affari regionali e le  autonomie)  predispone  lo  schema  di
intesa  definitivo  «al  termine  di  un  ulteriore  negoziato,   ove
necessario». Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga
di non conformarsi in tutto  o  in  parte  agli  atti  di  indirizzo,
riferisce alle Camere con apposita relazione.  Lo  schema  di  intesa
definitivo e' trasmesso alla  Regione  interessata,  che  lo  approva
secondo le modalita' e le forme stabilite nell'ambito  della  propria
autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.
Entro  quarantacinque   giorni   dalla   data   della   comunicazione
dell'approvazione  da  parte  della  Regione,  lo  schema  di  intesa
definitivo, su proposta del Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie, e' deliberato dal Consiglio dei ministri; 
      acquisito lo schema di  intesa  definitivo,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione  dell'intesa.
Alla  seduta  partecipa  il   Presidente   della   Giunta   regionale
interessata, il quale, unitamente al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sottoscrive l'intesa. Il disegno di legge  -  con  allegata
l'intesa - e'  immediatamente  trasmesso  alle  Camere  per  la  loro
deliberazione. 
    4. L'art. 3 delega il Governo  ai  fini  dell'individuazione  dei
LEP, tramite un mero rinvio per relationem  ai  «principi  e  criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197», principi e criteri direttivi  che,  tuttavia,
quelle disposizioni non contengono. 
    Si prevede, poi, che «nelle materie di cui  all'art.  116,  terzo
comma, della Costituzione, i LEP sono  determinati  nelle  materie  o
negli ambiti di materie seguenti: a) norme generali  sull'istruzione;
b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni  culturali;  c)
tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione; e) ricerca  scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; f)
tutela della salute; g) alimentazione; h)  ordinamento  sportivo;  i)
governo del territorio; l) porti e aeroporti civili; m)  grandi  reti
di trasporto e di navigazione; n) ordinamento della comunicazione; o)
produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia;  p)
valorizzazione  dei  beni  culturali  e  ambientali  e  promozione  e
organizzazione di attivita' culturali». 
    I medesimi LEP  possono  essere  aggiornati  periodicamente,  «in
coerenza e nei limiti delle risorse  finanziarie  disponibili  [...],
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri [...]». 
    Come regime transitorio,  ai  commi  9  e  ss.,  si  prevede  che
«[n]elle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi  di  cui
al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP,  continua
ad applicarsi l'art. 1, commi  da  791  a  801-bis,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197. [...]». 
    5. Ai  sensi  del  successivo  art.  4,  il  trasferimento  delle
funzioni con le relative risorse umane,  strumentali  e  finanziarie,
attinenti a materie o ambiti di materie riferibili  ai  LEP,  avviene
«secondo le modalita' e le procedure di  quantificazione  individuate
dalle singole intese, soltanto dopo la  determinazione  dei  medesimi
LEP e dei relativi costi e  fabbisogni  standard,  nei  limiti  delle
risorse rese disponibili nella legge di bilancio». 
    Qualora dalla determinazione dei LEP derivino  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  e'  previsto  che  possa
procedersi al trasferimento delle funzioni soltanto dopo l'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi di  stanziamento  delle  risorse
finanziarie. 
    Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da
quelle riferibili ai LEP, «secondo le modalita',  le  procedure  e  i
tempi  indicati  nelle  singole  intese,  nei  limiti  delle  risorse
previste a legislazione vigente, dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge». 
    6. Segue l'art. 5, recante i Principi  relativi  all'attribuzione
delle risorse finanziarie, umane e  strumentali  corrispondenti  alle
funzioni oggetto di conferimento. 
    Per quanto di interesse, la norma prevede che: 
      (i) e' l'intesa che detta i «criteri per  l'individuazione  dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e  organizzative
necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su
proposta  di  una  Commissione   paritetica   Stato-Regione-Autonomie
locali, disciplinata dall'intesa medesima»; 
      (ii) «[l]'intesa di cui all'art. 2 individua  le  modalita'  di
finanziamento delle funzioni attribuite attraverso  compartecipazioni
al gettito di uno o piu' tributi  erariali  maturato  nel  territorio
regionale, nel rispetto dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  119,  quarto
comma, della Costituzione». 
    7. La legge impugnata  detta,  inoltre,  alcune  disposizioni  in
materia di monitoraggio  (art.  8),  tra  cui  spicca  la  previsione
secondo la quale «[l]  a  Commissione  paritetica  provvede  altresi'
annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i  fabbisogni  di
spesa  gia'  definiti  e  l'andamento   del   gettito   dei   tributi
compartecipati  per  il  finanziamento  delle   medesime   funzioni»,
specificando che qualora si evidenzi uno scostamento, in  ragione  di
una variazione dei fabbisogni o anche alla  luce  dell'andamento  del
gettito,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  adotta,  su
proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle
aliquote di compartecipazione, garantendo  comunque  l'equilibrio  di
bilancio e nei limiti delle risorse disponibili» (comma 2). 
    8. All'art. 9 sono disciplinate le Clausole finanziarie. 
    Piu' precisamente, il comma 1 reca  la  «clausola  di  invarianza
finanziaria» con riferimento all'attuazione della legge e di ciascuna
intesa da essa derivante. 
    Il comma 2 prevede che il finanziamento dei LEP, sulla  base  dei
relativi costi e fabbisogni  standard,  avvenga  nel  rispetto  delle
norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli
equilibri di bilancio. 
    Il comma 3 dispone, anche per le singole  Regioni  che  non  sono
parte delle  intese,  ancora  l'invarianza  finanziaria,  nonche'  il
finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare  le  previsioni
di cui all'art. 119,  commi  3,  5  e  6  della  Costituzione,  ferma
l'ambizione che le intese non vadano a «pregiudicare l'entita'  e  la
proporzionalita' delle risorse da destinare a  ciascuna  delle  altre
Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori  risorse  destinate
all'attuazione dei  LEP  di  cui  all'art.  3»  e  di  garantire  «la
perequazione  per  i  territori  con  minore  capacita'  fiscale  per
abitante». 
    9. Ai sensi dell'art. 10, e sulla base di una mera  petizione  di
principio, lo Stato  si  assume  l'onere  di  promuovere  l'esercizio
effettivo dei diritti civili e sociali nei  territori  delle  Regioni
che non concludono le intese misure perequative e di promozione dello
sviluppo economico, della coesione e della solidarieta' sociale. 
    10. L'art. 11, infine, prevede che: 
      «[g] li atti di iniziativa delle  Regioni  gia'  presentati  al
Governo, di cui sia stato  avviato  il  confronto  congiunto  tra  il
Governo e la Regione interessata  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sono esaminati secondo  quanto  previsto
dalle pertinenti disposizioni della presente legge»; 
      «e' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del  Governo
ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione». 
    Le  disposizioni  della  legge  26  giugno  2024,  n.   86   sono
illegittime e in contrasto con le  prerogative  costituzionali  della
Regione Campania, la quale, dunque, richiede  che  Codesta  Corte  ne
dichiari l'illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Le Regioni, come ben noto, «possono far valere nei giudizi in via
principale il contrasto con norme costituzionali  diverse  da  quelle
contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione  soltanto  se
esso si risolva in una  esclusione  o  limitazione  delle  competenze
legislative regionali» (Corte costituzionale,  21  gennaio  2010,  n.
16). 
    Si tratta del criterio della  c.d.  «ridondanza»,  per  cui  alle
Regioni e' consentito censurare norme che esulano dal Titolo V  della
Parte  II  della  Costituzione  allorquando  vi   sia   una   «chiara
individuazione degli ambiti di  competenza  regionale  indirettamente
incisi  dalla  disciplina  statale   e,   in   secondo   luogo,   una
illustrazione   adeguata   del   vizio    di    ridondanza»    (Corte
costituzionale,  22  febbraio  2022,  n.  40).  Ebbene,   l'eventuale
attuazione della legge n. 86/2024, nonche' delle singole disposizioni
sopra  segnalate,  determinerebbe  gravissimi  danni   alla   Regione
Campania, in termini di lesione delle attribuzioni costituzionali  e,
ancor prima, in termini di mutamento dell'assetto della stessa  forma
di  Stato  nella  quale  la  Regione  esplica  le  sue  funzioni   ed
attribuzioni, determinando un sistema iniquo  che  non  consentirebbe
alle Regioni non differenziate di attendere alle proprie funzioni per
la  residualita'   dei   mezzi   finanziari   previsti,   alla   luce
dell'espressa previsione di invarianza di bilancio, che non  permette
allo Stato di redistribuire la ricchezza; e  determinerebbe  altresi'
gravissime ripercussioni sul tessuto  sociale  e  sui  bilanci  della
Regione Campania, sottraendo risorse ad oggi assegnate  alla  stessa.
L'attuazione  della  legge  minerebbe  alle  fondamenta,  del   tutto
illegittimamente, l'unita' culturale  ed  economica  del  Paese,  con
gravissimi danni per il territorio campano sotto il profilo  sociale,
culturale ed economico, aggravando il divario  attualmente  esistente
con le Regioni piu' ricche, in quanto la legge  altera  la  forma  di
Stato, inclinando il  suo  regionalismo  cooperativo  in  competitivo
senza prima allineare i soggetti territoriali, costretti a  una  gara
economico-istituzionale tra diseguali. 
    Si motivera', in ogni caso, in chiusura di  ogni  singolo  motivo
circa la ridondanza delle censure inerenti a norme non rientranti nel
Titolo V della Parte II della Costituzione. 
  I. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno 2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1,
2 e 4, e 4, per violazione dell'art. 116, comma 3, anche in relazione
al primo comma, nonche' degli articoli 3, 5, 97, 118, 119, 120, 138 e
139 della Costituzione. 
    1. Si e'  gia'  avuto  modo  di  illustrare  il  contenuto  delle
disposizioni richiamate nell'epigrafe del presente motivo. 
    In estrema sintesi, l'art. 1, al comma 1, individua le  finalita'
della legge 26 giugno 2024, n. 86, la quale si propone di definire  i
«principi  generali  per  l'attribuzione  alle  Regioni   a   statuto
ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari  di  autonomia,
in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione». Sempre
l'art. 1, al comma 2, non limita tuttavia in alcun modo la  possibile
attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme  e  condizioni
particolari di autonomia, prevedendo al contrario che, anche nel caso
in cui vengano in gioco diritti civili e sociali  che  devono  essere
garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, la  devoluzione
puo' essere relativa a «materie o ambiti di materie», senza  che  sia
necessaria alcuna motivazione connessa all'attribuzione  di  forme  e
condizioni particolari di autonomia. 
    Ne derivano due corollari: (i) anche nel caso di diritti civili e
sociali da garantire equamente su tutto il territorio  nazionale,  il
trasferimento puo' essere relativo  all'intera  «materia»;  (ii)  nel
caso in cui non vengano in gioco  tali  diritti,  e  dunque  non  sia
necessario determinare i  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in
ossequio all'art. 117, comma 2, lettera m) della  Costituzione  (come
la legge erroneamente assume, e si avra' modo  di  illustrare  questo
aspetto  diffusamente  infra)  il  trasferimento  puo'  avvenire  con
riferimento all'intera  materia  e,  per  di  piu',  in  blocco  (con
riferimento a piu' ambiti materiali, come vedremo infra). 
    Cio' e' ampiamente confermato dal tenore letterale degli articoli
2 e 4 della medesima legge n. 86/2024. 
    - L'art. 2, infatti, al comma 1 si limita a precisare che «l'atto
di iniziativa relativo alla richiesta di  attribuzione  di  ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art.  116,
terzo comma, della Costituzione, e' deliberato dalla Regione»,  senza
richiedere un  minimo  onere  motivazionale  della  delibera  stessa,
connesso  con  le  peculiarita'  della  singola  Regione  richiedente
l'autonomia. 
    Non solo: il negoziato  «con  riguardo  a  materie  o  ambiti  di
materie riferibili ai livelli essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'art. 3, e' svolto  per  ciascuna  singola  materia  o  ambito  di
materia»; sicche', la' dove non vengono in gioco i LEP, il  negoziato
puo' aver ad oggetto tutte le materie complessivamente considerate. 
    La medesima norma, al comma 2, persiste nel non richiedere alcuna
specifica  motivazione,  peraltro   confermando   implicitamente   la
possibilita' del  trasferimento  di  funzioni  relative  a  un'intera
materia. Si prevede, infatti, per quanto di interesse che  «l'atto  o
gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere  una  o
piu' materie o ambiti di materie e le relative funzioni». 
    -  L'art.  4  della  legge  n.  86/2024,  poi,  prevede  che   il
trasferimento delle funzioni concernenti «materie o ambiti di materie
riferibili ai LEP» puo' essere effettuato «nei limiti  delle  risorse
disponibili nella legge di bilancio», per poi affermare, al comma  2,
che «il trasferimento delle funzioni relative a materie o  ambiti  di
materie diversi [da quelli riferibili a materie in cui debbono essere
garantiti i LEP, nell'erronea impostazione della  legge,  ndr]»  puo'
essere effettuato nei limiti delle risorse  previste  a  legislazione
vigente. 
    Ancora una volta, nessun obbligo motivazionale o requisito legato
alla  specificita'  della  singola  Regione.   E,   soprattutto,   il
trasferimento puo' essere esteso all'intera materia, in contrasto con
il testo costituzionale che fa  riferimento  a  «forme  e  condizioni
particolari di autonomia». Tale formulazione  della  disposizione  di
cui all'art. 116 della Costituzione inibisce il ricorso a modelli  di
devoluzione  omnibus  e  automatici,  mentre  la  legge  oggetto  del
presente ricorso consente  il  trasferimento  di  interi  blocchi  di
materie e di fasci chiusi di attribuzioni. 
    2. Le disposizioni richiamate contrastano, in  primo  luogo,  con
l'art.  116,   comma   3,   della   Costituzione,   se   interpretato
conformemente ai principi supremi dell'ordinamento. 
    Come e' noto, quest'ultima disposizione - introdotta con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  -  prevede,  dopo  la  conferma
delle «forme e condizioni particolari di autonomia» per le Regioni  a
statuto speciale (comma 1), la possibilita' di attribuire  «ad  altre
Regioni», «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», in
una serie di materie. La perfetta sovrapposizione tra le  espressioni
utilizzate nel comma 1 e nel comma 3 rende evidente che - nel modello
costituzionale - le condizioni che legittimano l'accesso alle  «forme
e condizioni particolari di autonomia» «ulteriori» (rispetto a quelle
di cui al citato comma  1)  debbano  necessariamente  ricollegarsi  a
peculiarita' assimilabili a quelle  caratteristiche  essenziali  che,
nel  quadro  della   Costituzione   del   1948,   hanno   determinato
l'attribuzione di forme e  condizioni  particolari  di  autonomia  in
conseguenza della specialita' di alcune Regioni. 
    Il dato letterale dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, che
fa riferimento a condizioni «particolari» di autonomia, impedisce  di
prevedere - come  invece  pretende  di  fare  la  legge  oggetto  del
presente ricorso - l'assegnazione  di  funzioni  in  intere  materie.
L'aggettivo  qualificatorio  utilizzato  dalla  norma  costituzionale
impone, in  altri  termini,  alle  singole  Regioni  di  limitare  la
richiesta alle sole materie e  funzioni  strettamente  connesse  alla
propria specificita', sempre che il petitum sia  sostenuto  da  prove
concrete e inerenti alle peculiarita' vantate,  che,  a  loro  volta,
dovranno   corrispondere   biunivocamente   alle   singole    materie
rivendicate. Invece, la legge n. 86/2024 ha  implicitamente  letto  -
nell'art. 116, comma  3,  della  Costituzione  -  un'apertura  tacita
dell'ordinamento alla devoluzione onnicomprensiva, automatica e  sine
causa. 
    All'arbitraria interpretazione operata dalla legge fa,  peraltro,
da    contraltare    la    giurisprudenza    costituzionale    (Corte
costituzionale, 27 luglio 2023, n.  173),  che  ha  chiarito  in  che
misura la limitazione territoriale sia coessenziale  al  concetto  di
autonomia differenziata in quanto e' proprio quell'ambito  geografico
a rappresentare il terreno  naturale  di  nascita  e  sviluppo  della
particolarita' che si vuol qui far valere; ed  ha  altresi'  chiarito
(Corte  costituzionale,  6  luglio  2004,  n.  204),   in   sede   di
interpretazione dell'art. 103  della  Costituzione,  che  l'aggettivo
«particolare» va inteso in accezione di opposizione a «generale»,  se
non addirittura in termini  di  eccezione,  deviazione  dalla  regola
generale, con conseguente illegittimita' costituzionale di una  norma
che  preveda  un'estensione  (in  quel   caso   della   giurisdizione
esclusiva, in quello che ci  occupa  di  devoluzione  di  competenze)
estesa a interi «blocchi di materie». Cosi'  come  l'art.  113  della
Costituzione avrebbe richiesto la puntuale indicazione delle  materie
da  parte  del  legislatore,  anche  l'art.  116,  comma   3,   della
Costituzione impone che il legislatore si muova  entro  un  perimetro
sostanziale  che  ha   come   confine   proprio   la   particolarita'
territoriale rispetto alla specifica materia. 
    Tanto appare confermato anche dal Dossier n. 70 del novembre 2001
predisposto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica («La legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»). 
    Nell'illustrare il testo del novellato art. 116, comma  3,  della
Costituzione, ivi  si  afferma  che  «[l]'articolo  si  occupa  della
questione del "livellamento" tra le preesistenti  autonomie  speciali
ed  altre  autonomie.  In  sostanza  disciplina  la  possibilita'  di
conferire - a determinati limiti e condizioni - anche alle Regioni  a
statuto ordinario forme di autonomia  "speciale"  che  il  precedente
sistema  costituzionale  attribuiva  solo   alle   cinque   autonomie
differenziate [...]  ».  Viene  poi  commentato  il  testo  approvato
definitivamente dalla Camera in  sede  referente  (1)  e  si  afferma
chiaramente che (i) e' stato «circoscritto l'ambito per  materia  nel
quale le Regioni ordinarie  potevano  ottenere  status  di  autonomia
speciale», nonche' che (ii) e' stato «inserito, quale generale limite
alla speciale  autonomia,  quello  dei  principi  di  cui  al  c.  d.
"federalismo fiscale"». 
    La legge costituzionale n. 3/2001, dunque, nel  riformare  l'art.
116 della Costituzione, ha inteso consentire alle Regioni  a  statuto
ordinario di avvicinarsi a quelle  a  statuto  speciale,  consentendo
loro di richiedere forme e condizioni particolari  di  autonomia  la'
dove giustificate dalle proprie peculiarita' sociali, territoriali  e
socio-economiche. 
    E'  quanto  esplicitamente  affermato  nella  Relazione  della  I
Commissione Permanente (Affari costituzionali, della  Presidenza  del
Consiglio e interni) presentata  alla  Presidenza  della  Camera  dei
Deputati il 19 febbraio 2001, in cui si legge  che  «[l]'intento  del
legislatore e', comunque, quello di far accedere  gradualmente  tutte
le  Regioni  a  forme  di  autonomia   differenziata   che   potranno
progressivamente, secondo i percorsi politici,  economici  e  sociali
che ciascuna di esse sviluppera', diventare tra di loro omogenee». Se
l'art. 116, comma 3, della Costituzione, intende dunque perseguire il
«livellamento» tra Regioni a statuto speciale  e  Regioni  a  statuto
ordinario, la ricerca delle condizioni legittimanti l'attribuzione di
ulteriori  forme   e   condizioni   particolari   di   autonomia   va
necessariamente condotta indagando le «ragioni della specialita'». 
    3. Da quanto esposto deriva un primo  profilo  di  contrasto  con
l'art. 116, comma 3, della Costituzione dell'intera legge n.  86/2024
e, in particolare, delle disposizioni  richiamate  nell'epigrafe  del
presente motivo. 
    Nessuna di  esse,  infatti,  prescrive  un  qualsivoglia  obbligo
motivazionale  con  riferimento  all'iniziativa  della  Regione   che
richieda  l'autonomia  particolare,   ne'   alcun   collegamento   di
quest'ultima con le  specificita'  della  singola  Regione,  rendendo
possibile, in ipotesi, un'iniziativa «a forma libera», che tradirebbe
la  ratio  della  Costituzione.  Tanto  piu'   che   nessun   vincolo
all'iniziativa  regionale  e'  previsto  in  materia,  e  lo   stesso
Presidente del Consiglio puo' limitare il negoziato  con  la  singola
Regione  finalizzato  all'ottenimento  delle   forme   e   condizioni
particolari di autonomia non  per  assenza  di  collegamento  con  le
specificita' della singola Regione, ma «al fine di tutelare  l'unita'
giuridica o economica, nonche'  di  indirizzo  rispetto  a  politiche
pubbliche prioritarie», secondo la  vaga  formulazione  dell'art.  2,
comma 2, della stessa legge n. 86/2024. 
    4. Ma nella legge n. 86/2024 non v'e' traccia  d'indicazioni  che
guidino  nell'individuazione  delle  specificita'  territoriali   che
legittimerebbero l'attribuzione delle «ulteriori forme  e  condizioni
particolari di autonomia», in linea con quelle che hanno  legittimato
la concessione delle «forme e condizioni particolari  di  autonomia»,
cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 116, per le Regioni a statuto
speciale. Ragioni giustificative invece non solo  necessarie,  ma  da
sottoporre a scrutinio di stretta ragionevolezza  di  Codesta  Corte,
chiamata a verificare che esse  non  si  risolvano  in  mere  ragioni
politiche di una pretesa distinzione. La  mancata  previsione  di  un
qualsiasi onere motivazionale e di concrete  e  oggettive  ragioni  a
sostegno  della  devoluzione  risulta  dunque  in  violazione   degli
articoli 116, comma 3, e 3 della Costituzione,  in  quanto  idonea  a
determinare l'effetto paradossale per cui una Regione,  governata  da
una Giunta espressione della stessa maggioranza politica che  esprime
il Governo nazionale, potrebbe ricevere forme di autonomia piu' ampie
di  una  diversa   Regione,   governata   da   una   forza   politica
all'opposizione  del  Governo   nazionale.   E   cio'   senza   alcun
collegamento con le specificita' del territorio. 
    5. Quello esposto non  e'  l'unico  profilo  di  contrasto  delle
disposizioni richiamate nell'epigrafe del presente motivo con  l'art.
116, comma 3, della Costituzione. 
    La norma costituzionale prevede infatti che «[u]lteriori forme  e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l),  limitatamente  all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s)». 
    Il tenore letterale della norma  consente  di  affermare  che  le
peculiarita' della singola Regione condizionano anche la  devoluzione
della singola forma di autonomia: non intere materie,  ma  condizioni
particolari di autonomia concernenti la singola materia. 
    - La legge n. 86/2024,  di  contro,  consente  l'attribuzione  di
intere materie (e, nel caso di  materie  in  cui  il  legislatore  ha
ritenuto non  venissero  in  gioco  i  LEP,  anche  di  «blocchi»  di
materie), cosi' ponendosi in contrasto nuovamente  con  il  parametro
costituzionale di riferimento. 
    6. Le disposizioni della legge impugnata, peraltro,  contrastano,
per gli stessi motivi, con il principio di eguaglianza sostanziale  e
di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Solo situazioni diverse debbono essere trattate  dal  legislatore
in modo diverso, secondo il ben noto insegnamento di  Codesta  Corte.
Ma la legge n. 86/2024 parifica tutte le  Regioni  e  le  appiattisce
sullo stesso piano, non prevedendo alcuna differenziazione. 
    D'altra   parte,   «[n]el   modello   delineato   dalla   riforma
costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiarieta',
la valutazione di adeguatezza informa  di  se'  l'individuazione,  ad
opera del legislatore statale o regionale, dell'ente presso il  quale
allocare, in termini di titolarita', la competenza. Infatti, muovendo
dalla preferenza accordata ai comuni, cui  sono  attribuite,  in  via
generale, le funzioni  amministrative,  la  Costituzione  demanda  al
legislatore  statale  e  regionale,  nell'ambito   delle   rispettive
competenze, la facolta' di diversa allocazione di dette funzioni, per
assicurarne  l'esercizio  unitario,  sulla  base  dei   principi   di
sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  (art.  118,  primo
comma, della Costituzione) - (Corte costituzionale, 24  luglio  2023,
n. 160). In questo quadro, la legge n. 86/2024 si pone  in  contrasto
anche  con  i  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza,  dal  momento  che  non  e'   previsto   alcun   vincolo
all'attribuzione  delle  funzioni   (articoli   118   e   119   della
Costituzione). 
    7. Vi e' di  piu'.  Uno  scenario  in  cui  a  tutte  le  Regioni
venissero riconosciute forme e condizioni particolari  di  autonomia,
per  tutte  le  materie  citate  dall'art.  116,   comma   3,   della
Costituzione  -  come  consentito  dalle  disposizioni  indicate   in
epigrafe - snatura uno dei caratteri essenziali della forma di Stato,
con autonomie regionali anche piu' marcate di quelle speciali;  tutto
cio' con il rischio non solo di svuotare  di  significato  la  stessa
idea di regionalismo «differenziato» o  «asimmetrico»,  ma  anche  di
mettere in crisi l'unita' della Repubblica. 
    - La legge n. 86/2024 abilita la formazione di questo scenario, e
percio' le disposizioni indicate nell'epigrafe del presente motivo si
pongono in contrasto anche con l'art. 5 della  Costituzione,  in  uno
con il principio di leale collaborazione che si desume dal  combinato
disposto del citato art. 5 e dell'art. 120 della Costituzione. 
    - La legge impugnata, infatti, non reca nessun presidio  volto  a
scongiurare l'eccessiva segmentazione dell'ordinamento, che  potrebbe
derivare dalla libera iniziativa della singola Regione (e dal  libero
contenuto dell'intesa e della successiva  legge  di  approvazione  di
essa, a mente della legge impugnata). 
    Ed invero, a tal fine non puo' ritenersi  sufficiente  l'art.  2,
comma 2, della legge n. 86/2024. Il Presidente  del  Consiglio,  come
detto, «al fine di tutelare l'unita' giuridica o  economica,  nonche'
di indirizzo rispetto a politiche pubbliche  prioritarie  [...]  puo'
limitare l'oggetto del negoziato [con la  singola  Regione,  ndr]  ad
alcune  materie  o  ambiti  di  materie  individuati  dalla   Regione
nell'atto di iniziativa». Puo', non deve; sennonche'  l'unita'  della
Repubblica,   come   vedremo   infra,   e'   un   principio   supremo
dell'ordinamento (Corte costituzionale, 25 giugno 2015, n. 118),  che
e' sottratto anche al potere di revisione costituzionale. 
    Assicurare l'unita' e' un preciso obbligo, perche' l'art. 5 della
Costituzione e' chiaro nell'affermare l'obbligo della  Repubblica  di
promuovere le autonomie locali, ma la Repubblica rimane sempre «una e
indivisibile». 
    Che   l'irragionevole   omogeneizzazione   del   «diverso»   mini
gravemente l'unita' politica della Repubblica, risulta peraltro  gia'
rilevato  dal  Country  Report  dell'UE  (19  giugno  2024),  ove  si
sottolinea l'assenza nella legge oggetto del presente ricorso  di  un
parametro oggettivo di cernita nel confuso bagaglio delle materie. 
    Permettere l'attribuzione di ulteriori forme di  autonomia  senza
alcun  collegamento  con  effettive  specificita'  e   senza   alcuna
differenziazione si traduce nella definizione di uno scenario in cui,
paradossalmente, al livello centrale si attribuisce  meno  di  quanto
generalmente accade negli ordinamenti federali, in  assenza  peraltro
delle  necessarie   garanzie,   poste   tendenzialmente   in   difesa
dell'unita' statale, e in mancanza dei  meccanismi  di  raccordo  tra
centro e periferia. 
    Sia consentita ancora, sul punto, una riflessione che  sara'  poi
ripresa infra. Il potenziale azzeramento della  competenza  condivisa
riflette una precisa impostazione ideologica,  che  vede  la  Regione
condividere con lo  Stato  gli  attributi  della  sovranita'.  Questa
costruzione, tuttavia, pretende di  assegnare  all'ente  territoriale
caratteristiche incompatibili con la sua identita' derivata  di  ente
dotato di autonomia, ma pur sempre inidoneo rappresentare l'interesse
politico generale. Ne risulta chiara  la  violazione  degli  articoli
114, commi 1 e 2, e 5 della Costituzione, perche' la legge n. 86/2024
toglie allo  Stato  frazioni  in  principio  indivisibili  della  sua
sovranita', privandolo di leve essenziali alle  policy  pubbliche  di
rilevanza nazionale, di cui prevede la cedibilita' alle Regioni; e al
tempo  stesso  rende  la  Regione  sovrana  al  pari   dello   Stato,
concedendole indipendenza e non gia' autonomia. Non si tratta piu' di
differenziazione, dunque, bensi' di un processo  che  rompe  l'unita'
nazionale, erodendo la base della sovranita'. La  ricorrente  Regione
Campania e' favorevole ad un processo di decentramento di funzioni  e
competenze, ma solo condizione che sia  garantita  l'unita'  sociale,
culturale ed economica  del  Paese  e  che  pertanto  sia  preservata
omogeneita' dei servizi ai cittadini in materie  cruciali  quali,  ad
esempio, la sanita', la scuola pubblica, il sistema pensionistico, la
protezione civile. Al contrario,  come  autorevolmente  rilevato,  le
disposizioni   impugnate   disattendono   nella   sostanza   l'unita'
l'indivisibilita' della Repubblica, pur  nel  «costante  richiamo  ai
principi solidali e cooperativi  di  «pluralismo  istituzionale»,  di
«coesione economica e  sociale»,  di  «sussidiarieta'»  e  cosi'  via
dicendo,  come  se  questi  richiami  fossero   davvero   capaci   di
«rassicurare»  chi  teme  che  l'attuazione  di   questa   cosiddetta
«autonomia differenziata» costituisca un enorme pericolo per l'unita'
giuridica e economica dell'Italia, e non si  trattasse  di  richiami,
quali in effetti sono, di pura facciata e  sostanzialmente  privi  di
significato»  (P.  MADDALENA,  L'autonomia  regionale  differenziata,
solidarieta' e territori, in  Elementi  giuridici  per  difendere  la
Costituzione, Il Sole 24 ORE, pag. 12). 
    Come chiarito nella sentenza di Codesta Corte n.  118  del  2015,
«l'ordinamento repubblicano  e'  fondato  altresi'  su  principi  che
includono  il  pluralismo  sociale  e  istituzionale  e   l'autonomia
territoriale, oltre che l'apertura all'integrazione sovranazionale  e
all'ordinamento internazionale»; e tuttavia «detti  principi  debbono
svilupparsi  nella  cornice   dell'unica   Repubblica».   E   ancora:
«pluralismo e autonomia non consentono alle Regioni  di  qualificarsi
in termini di sovranita', ne' permettono che i loro organi di governo
siano  assimilati  a  quelli  dotati  di   rappresentanza   nazionale
(sentenze nn. 106/2002 e 365/2007)» (Corte costituzionale, 25  giugno
2015, n. 118). 
    8. Parimenti  evidente  la  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    Si tratta di un principio indefettibile, derivante dal  combinato
disposto degli articoli 5 e 120 della Costituzione gia'  prima  della
legge costituzionale n. 3 del 2001. Si  e'  affermato,  infatti,  che
tale principio «deve governare i rapporti fra lo Stato e  le  Regioni
nelle materie e in relazione alle  attivita'  in  cui  le  rispettive
competenze concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento
dei  rispettivi  interessi  (...).  Tale  regola,   espressione   del
principio costituzionale fondamentale per cui  la  Repubblica,  nella
salvaguardia della sua unita',  riconosce  e  promuove  le  autonomie
locali, alle cui esigenze adegua i principi  e  i  metodi  della  sua
legislazione (art. 5 della Costituzione),  va  al  di  la'  del  mero
riparto costituzionale delle competenze per materia, e  opera  dunque
su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra  Stato  e  Regioni»
(Corte costituzionale, 18 luglio 1997, n. 242). 
    A seguito della riforma costituzionale  del  2001,  poi,  codesta
Corte  ha  affermato  che  il  principio  in  parola   deve   guidare
l'interazione tra  i  diversi  enti  che  compongono  la  Repubblica,
specialmente in caso di competenze «commiste» (competenze in cui  non
e' agevole individuare il titolo prevalente), precisando che «qualora
una  normativa  interferisca  con  piu'  materie,  attribuite   dalla
Costituzione, da  un  lato,  alla  potesta'  legislativa  statale  e,
dall'altro, a quella concorrente o residuale delle  Regioni,  occorre
individuare l'ambito materiale che possa  considerarsi,  nei  singoli
casi, prevalente (ex plurimis, sentenze n. 118 del 2013, n.  334  del
2010, n. 237 del 2009 e  n.  50  del  2005).  Qualora  cio'  non  sia
possibile, la suddetta  concorrenza  di  competenze,  in  assenza  di
criteri  previsti  in  Costituzione,  giustifica  l'applicazione  del
principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale
deve permeare i rapporti tra lo Stato e il sistema  delle  autonomie,
ovviamente qualora di tale  applicazione  sussistano  i  presupposti»
(Corte costituzionale, 13 marzo 2014, n. 44). 
    Se cosi' e', l'attribuzione delle funzioni  per  intere  materie,
senza alcuna motivazione, e senza un reale coinvolgimento delle altre
Regioni (autonomo vizio procedimentale e sostanziale, di cui si dira'
infra) impedisce in concreto l'operativita' del  principio  di  leale
collaborazione. 
    9.  Quanto  esposto  lede  senza  alcun  dubbio  le   prerogative
costituzionali  della  Regione  ricorrente   e   incide   sulle   sue
competenze. Tralasciando i vizi riferiti a  parametri  costituzionali
ricompresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione: 
      (i) la violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione  si
riferisce al principio  di  leale  collaborazione,  che  presiede  il
rapporto tra Stato e Regioni.  Analogamente  per  quanto  concerne  i
principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione; 
      (ii) la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione  e'
tale da ridondare in lesione delle attribuzioni costituzionali  della
Regione Campania, perche' e' del  tutto  irragionevole  l'assenza  di
qualsivoglia limite alle funzioni  trasferibili.  E,  d'altra  parte,
Codesta Corte ha spesso esaminato nel merito censure con  riferimento
all'art. 3 della Costituzione in giudizi di costituzionalita' in  via
principale (ex multis, Corte costituzionale,  13  febbraio  2014,  n.
23). D'altra parte, la legge impugnata regola proprio i rapporti  tra
Stato e Regione e l'attribuzione di forme e condizioni particolari di
autonomia in un ampio novero di materie,  sicche'  la  ridondanza  e'
quantomai evidente. 
  II. [Segue]. Illegittimita' costituzionale della  intera  legge  26
giugno 2024, n. 86, nonche', in particolare, degli articoli 1,  commi
1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, per violazione degli articoli 117,  comma
3 e 138 della Costituzione. 
    1. La legge impugnata e, in particolare, gli articoli 2, commi 1,
2 e 4, e 4, si pongono in violazione dell'art. 117, comma 3,  nonche'
dell'art. 138 della Costituzione. 
    Come si e' chiarito nel primo  motivo  di  ricorso,  l'art.  116,
comma  3,  della  Costituzione  non  consente  il  trasferimento   di
ulteriori competenze, senza che sia provato un nesso tra  la  materia
oggetto di trasferimento e la peculiarita' territoriale della singola
Regione, a giustificazione del regime differenziato. 
    Al contrario, in base alla  legge  impugnata,  tutte  le  Regioni
potrebbero richiedere l'attribuzione di competenze legislative, senza
che tale  richiesta  debba  fondarsi  su  peculiarita'  del  relativo
territorio; ne deriva  che  sarebbe  possibile  richiedere  ulteriori
competenze in tutte le materie di cui all'art. 117,  comma  3,  della
Costituzione. 
    2. Cosi' disponendo, la  legge  impugnata  apre  la  strada  alla
potenziale sparizione - o comunque al significativo ridimensionamento
- della potesta' legislativa concorrente e, conseguentemente,  a  uno
snaturamento del rapporto tra Stato e Regioni,  di  cui  la  potesta'
legislativa concorrente costituisce uno dei capisaldi. 
    Ammettere una simile possibilita' appellandosi  proprio  all'art.
116, comma 3, e' paradossale, sol che si consideri  che  quest'ultima
norma (come noto e  gia'  illustrato)  e'  stata  introdotta  con  la
riforma costituzionale del 2001, che ha  particolarmente  valorizzato
proprio la potesta' legislativa concorrente. 
    E' proprio per il tramite della potesta' legislativa concorrente,
infatti,  che  il  legislatore  costituzionale  del  2001  ha  inteso
valorizzare il principio  autonomista  (soprattutto  con  riferimento
all'ente regionale),  consentendo  alle  Regioni  di  intervenire  su
numerose materie, tradizionalmente di competenza  statale,  ferma  la
riserva in capo allo Stato di determinare i principi fondamentali,  a
tutela dell'unita' nazionale. 
    Secondo la ben nota giurisprudenza di Codesta Corte, infatti,  in
materie di competenza legislativa concorrente lo Stato deve fissare i
principi fondamentali, e  cosi'  «prescrivere  criteri  e  obiettivi,
mentre all'altra [alla legge regionale, ndr] spetta  l'individuazione
degli  strumenti  concreti  da  utilizzare  per  raggiungere   quegli
obiettivi» (ex multis, Corte costituzionale,  14  novembre  2013,  n.
272). 
    Il legislatore statale ha dunque il compito di definire obiettivi
necessariamente validi per l'intero territorio  nazionale,  mentre  a
quello regionale e' rimessa la scelta del quomodo relativamente  alle
modalita' di attuazione. 
    In questo quadro, il trasferimento di interi blocchi  di  materie
oggetto di competenza concorrente, in base  all'art.  117,  comma  3,
della   Costituzione,   impedisce   l'operativita'   della   potesta'
legislativa  statale  e,  percio',  rimette  a  ciascuna  Regione  la
possibilita' di definire obiettivi anche in  distonia  rispetto  alle
altre. 
    3. In una lettura sistematica delle disposizioni  del  Titolo  V,
l'art.  116,  comma  3,   della   Costituzione   ammette   unicamente
l'attribuzione di competenze legislative alle Regioni  in  materie  o
sub-materie circoscritte, poiche' da ricollegarsi  alla  specificita'
del territorio, del contesto economico e sociale. 
    Viceversa, alla stregua della legge n. 86/2024, e in  particolare
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, si ammette la radicale
soppressione della potesta' legislativa concorrente. 
    Cio' si traduce in  un  illegittimo  intervento  sul  sistema  di
riparto di competenze previsto dalla Costituzione, che non puo' certo
essere posto in essere sulla base di una mera legge  ordinaria,  pena
la violazione dell'art. 138 della Costituzione. 
    Basti rilevare, con valore dirimente, che la proposta di  riforma
costituzionale che voleva eliminare, appunto, la potesta' legislativa
concorrente, ha richiesto l'approvazione di una  legge  di  revisione
costituzionale da  parte  delle  due  Camere  (poi  respinta  con  il
referendum del 4 dicembre 2016). 
    Da cio', la violazione non solo dell'art. 117, comma 3, ma  anche
dell'art. 138. della Costituzione. 
    4. Per pacifica giurisprudenza di Codesta Corte, la  Costituzione
italiana contiene «alcuni principi supremi  che  non  possono  essere
sovvertiti o modificati nel  loro  contenuto  essenziale  neppure  da
leggi di revisione costituzionale o da altre  leggi  costituzionali»;
si  tratta  tanto  dei   «principi   che   la   stessa   Costituzione
esplicitamente prevede come limiti assoluti al  potere  di  revisione
costituzionale»  quanto  di  quei  «principi  che,  pur  non  essendo
espressamente   menzionati   fra   quelli   non   assoggettabili   al
procedimento di revisione  costituzionale,  appartengono  all'essenza
dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». Tali
principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno  «una  valenza
superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango  costituzionale»
(Corte costituzionale, 29 dicembre 1988, n. 1146). 
    5. Orbene, l'interpretazione dell'art. 116, comma  3,  alla  base
della legge impugnata si pone in contrasto con  alcuni  dei  principi
qualificati   come   fondamentali   proprio    da    Codesta    Corte
costituzionale. 
    Tale interpretazione contrasta,  infatti,  con  il  principio  di
unita' della Repubblica - per pacifica giurisprudenza  costituzionale
-  qualificato  come  «uno  di  quegli  elementi   cosi'   essenziali
dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere
di revisione costituzionale» (sentenza n. 118 del  2015),  oltre  che
con il principio solidaristico (art. 2 della  Costituzione),  in  uno
con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5,  114
e 117 della Costituzione. 
    6. Come ha chiarito Codesta Corte - nella  sentenza  n.  173  del
2023  -  alle  «forme  e  condizioni  particolari  di  autonomia»  e'
coessenziale la limitazione  territoriale,  essendo  in  quell'ambito
territoriale che sorge la specificita'. 
    Se, invece, a tutte  le  Regioni  potessero  essere  riconosciute
«forme e condizioni particolari di autonomia», relativamente a  tutte
le materie astrattamente  individuate  dall'art.  116,  comma  3,  si
creerebbero autonomie regionali paradossalmente anche piu'  forti  di
quelle speciali. 
    Non  solo.  Permettere  l'attribuzione  di  ulteriori  forme   di
autonomia senza alcun collegamento con effettive specificita' e senza
alcuna differenziazione (qualora tutte  le  Regioni  vi  accedessero)
realizza uno scenario in cui al livello centrale e'  attribuito  meno
di  quanto  generalmente  avviene  in  ordinamenti  federali,  senza,
tuttavia, una serie di garanzie normalmente  ivi  previste  a  tutela
dell'unita' dello Stato e di  adeguati  meccanismi  di  raccordo  tra
governo centrale ed enti territoriali. 
    Da qui, il contrasto con l'art. 5 della Costituzione. 
    Ma vi e' di piu'.  La  legge  impugnata  apre  la  strada  a  uno
snaturamento  della  forma  di  Stato,  per  come   delineata   dalla
Costituzione.   Infatti,   «[i]ndubbiamente    [...]    l'ordinamento
repubblicano  e'  fondato  altresi'  su  principi  che  includono  il
pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale,  oltre
che  l'apertura  all'integrazione  sovranazionale  e  all'ordinamento
internazionale»; ciononostante «detti  principi  debbono  svilupparsi
nella cornice dell'unica Repubblica». Piu' precisamente:  «pluralismo
e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi in termini di
sovranita', ne'  permettono  che  i  loro  organi  di  governo  siano
assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale  (sentenze  n.
365 del 2007, n. 306 e n. 106 del 2002)»  (Corte  costituzionale,  25
giugno  2015,  n.  118).  La  legge  consente  invece  di  modificare
radicalmente il rapporto tra lo Stato e le Regioni, e tra le  Regioni
stesse, fino a modificare la forma di  stato,  peraltro  introducendo
una  dualita'  dei  sistemi  di  uguaglianza  e   dei   circuiti   di
cittadinanza. Il mutamento voluto dalla legge impugnata  in  presunta
attuazione dell'art. 116, incidendo sulla la forma di  stato  che  e'
senza dubbio materia di revisione costituzionale, viola quindi  anche
l'art. 138 della Costituzione. 
    7.  Non  si  puo'  non  sottolineare,  d'altra  parte,  come   si
arriverebbe,  potenzialmente,   alla   completa   obliterazione   del
principio di leale collaborazione nelle materie trasferite in blocco,
senza motivazione. Cio' sarebbe  illegittimo,  perche'  «se  c'e'  un
principio costituzionale che merita particolare enfasi e  particolare
attenzione e'  proprio  quello  della  "leale  collaborazione"  -  il
risvolto  istituzionale  della  solidarieta'  -  su  cui   anche   la
giurisprudenza della Corte costituzionale non si stanca di ritornare,
perche' l'azione  e  le  energie  di  tutta  la  comunita'  nazionale
convergano  verso  un  unico  condiviso  obiettivo»   (M.   CARTABIA,
L'attivita' della Corte costituzionale nel 2019, 28 aprile 2020). 
    Il principio di leale collaborazione, dunque, e'  strumentale  ad
assicurare l'unita' della Repubblica, che di contro viene  senz'altro
pregiudicata  qualora  si  interpreti  l'art.  116,  comma  3,  della
Costituzione  nel  senso  di  abilitare  trasferimenti  di  tutte  le
funzioni inerenti a una materia, e non soltanto a porzioni  di  essa.
Quelle che adesso sono materie a competenza  legislativa  concorrente
diverrebbero,  in  sostanza,  materie  a  competenza  residuale.  Per
l'effetto, allo Stato sarebbe precluso  di  intervenire,  anche  solo
fissando  principi  fondamentali  o  obiettivi  generali;  e  sarebbe
impedito il suo ruolo unificante, a  piu'  riprese  richiamato  dalla
giurisprudenza di Codesta Corte, come visto in precedenza. 
    8. Risulterebbero parimenti violati il principio solidaristico di
cui all'art. 2 della Costituzione e  il  principio  di  unita'  della
Repubblica di cui  all'art.  5,  proprio  perche'  si  verificherebbe
quella «frammentazione» dell'ordinamento che Codesta Corte ha, a piu'
riprese, stigmatizzato (si veda la piu' volte citata sentenza n.  118
del 2015). 
    D'altra parte, la sperequazione tra i diversi territori, connessa
all'attuazione  della  legge,  potrebbe   determinare   fenomeni   di
significativi  trasferimenti   di   cittadini   dalle   Regioni   non
destinatarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
verso le Regioni che, di contro, le hanno chieste e ottenute,  avendo
stipulato l'intesa, in guisa  da  fruire  di  condizioni  di  maggior
vantaggio. 
    Con l'effetto paradossale che, dal momento che  il  finanziamento
delle funzioni trasferite avviene soltanto mediante compartecipazione
al gettito erariale riferito al  territorio  (cosi'  l'art.  5  della
legge impugnata), le Regioni in  possesso  di  una  minore  capacita'
fiscale    sarebbero    ulteriormente    svantaggiate,    riducendosi
ulteriormente il numero dei residenti (e, dunque, il gettito). 
  III. Illegittimita' costituzionale della  intera  legge  26  giugno
2024, n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, comma 2, 2, comma 1,
3, 4, comma 2, della legge 24 giugno 2024, n.  86  sotto  il  profilo
della ragionevolezza  ex  art.  3  della  Costituzione,  nonche'  per
violazione degli articoli 116, COMMA 3,  della  Costituzione  e  117,
comma 2, lettera m) della Costituzione 
    1. L'art. 117 della Costituzione, com'e'  noto,  distribuisce  la
competenza legislativa tra lo Stato e  le  Regioni,  definendone  tre
differenti tipologie: quella esclusiva, quella concorrente  e  quella
c.d. residuale. 
    Tra le materie rientranti nella  potesta'  legislativa  esclusiva
dello  Stato,  sin  da  subito  Codesta   Corte   costituzionale   ha
individuato materie c.d. trasversali, ovverosia materie  che  per  le
loro caratteristiche di collegamento a  interessi  e  valori  unitari
della Repubblica  impongono  di  configurare  il  potere  legislativo
attribuito allo  Stato  come  potenzialmente  idoneo  a  limitare  la
potesta' legislativa regionale anche di natura residuale. 
    In  particolare,  per  quanto  riguarda  la  «determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali  che  devono  essere  garantiti  su   tutto   il   territorio
nazionale», di cui alla lettera m) del comma 2  dell'art.  117  della
Costituzione, sin dalla  sentenza  282  del  2002  Codesta  Corte  ha
chiarito che «i livelli essenziali delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali non sono una materia in  senso  stretto,  ma
una competenza del legislatore idonea a investire tutte  le  materie,
rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre  le  norme
necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio  nazionale,
il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale  dei
diritti, senza  che  la  legislazione  regionale  possa  limitarle  o
condizionarle». L'azione trasversale «[...] della  normativa  statale
individua, ai sensi del parametro evocato, la prestazione  essenziale
da assicurare su tutto il territorio dello Stato, oltre  tale  limite
si riespande la generale  competenza  della  Regione  sulla  materia,
residuale, oggetto di disciplina (sentenza n. 222 del  2013)»  (Corte
costituzionale, 15 maggio 2020, n. 91). 
    Si e' inoltre affermato che i LEP «indicano la  soglia  di  spesa
costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni  sociali  di
natura fondamentale, nonche'  «il  nucleo  invalicabile  di  garanzie
minime» per rendere effettivi tali diritti (ex  multis,  sentenze  n.
142 del 2021  e  n.  62  del  2020).  In  questa  prospettiva  i  LEP
rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e
trasparente dei rapporti finanziari  fra  lo  Stato  e  le  autonomie
territoriali (ex multis, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018).
Oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il  contenzioso
sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per  consentire
la dimostrazione della lesivita' dei tagli subiti), l'adempimento  di
questo dovere dello Stato appare, peraltro,  particolarmente  urgente
anche in vista di un'equa ed  efficiente  allocazione  delle  risorse
collegate  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   (PNRR),
approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59  (Misure  urgenti
relative al Fondo complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti),  convertito,
con modificazioni, in legge 1° luglio 2021, n. 101. In definitiva, il
ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un  ostacolo  non  solo
alla  piena  attuazione   dell'autonomia   finanziaria   degli   enti
territoriali, ma anche al pieno superamento dei  divari  territoriali
nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti  sociali»  (Corte
costituzionale, 26 novembre 2021, n. 220). 
    2. Risulta, dunque, evidente dalla  interpretazione  che  Codesta
Corte ha dato della disposizione di cui alla lettera m) del  comma  2
dell'art. 117 che i livelli  essenziali  delle  prestazioni  (i  c.d.
«LEPN) riguardano non gia' alcune delle materie elencate (o anche non
elencate, nel caso della  competenza  residuale)  dall'art.  117,  ma
tutte le materie  nelle  quali  potenzialmente  puo'  intervenire  la
potesta' legislativa statale o regionale ovverosia, avendo  la  legge
per definizione competenza generale, qualunque materia. 
    Vuole  dirsi,  piu'  chiaramente,  che  la  trasversalita'  della
materia dei LEP fa si' che la previsione  costituzionale  che  impone
alla legge statale di determinarli non  puo'  essere  limitata  dalla
legge soltanto ad alcune materie, e non ad altre. 
    E cio' e' invece quanto disposto dalla legge n. 86/2024, la' dove
prevede,  nell'interezza  del  suo   articolato   normativo,   e   in
particolare all'art. 3, che i LEP debbano essere determinati soltanto
per alcune materie puntualmente individuate e che  solo  per  queste,
dunque, valga il limite di cui al successivo art. 4, in  ragione  del
quale l'approvazione di diverse forme di  autonomia  per  le  Regioni
richiedenti e il conseguente trasferimento di funzioni puo'  avvenire
soltanto dopo che i LEP siano stati determinati. 
    Ci si riferisce, in particolare, all'art. 3, comma 1, della legge
impugnata, la' dove prevede che «[a] i fini dell'attuazione dell'art.
116,  terzo  comma,  della  Costituzione,  per  l'individuazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio  nazionale
(LEP), il Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri  direttivi  di
cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197», per poi prevedere, al comma  3,  un  elenco  di  materie  (o
ambiti di materie) in cui  i  LEP  sono  determinati;  elenco  meglio
descritto al par. 4 delle premesse in fatto a  cui  per  esigenze  di
sinteticita' si rinvia. 
    Preme altresi' sottolineare  il  tenore  letterale  dell'art.  1,
comma 2, della medesima legge, a mente del quale «[l]'attribuzione di
funzioni relative alle ulteriori forme e  condizioni  particolari  di
autonomia di cui  all'art.  116,  terzo  comma,  della  Costituzione,
relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e
sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il  territorio
nazionale, e' consentita subordinatamente alla determinazione,  nella
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
o sulla base della procedura di cui all'art. 3, dei relativi  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
L'art. 2, comma 1,  della  legge  n.  86/2024,  nella  parte  in  cui
disciplina il procedimento di negoziato, prevede inoltre che esso  e'
svolto «con riguardo a materie o  ambiti  di  materie  riferibili  ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 3, e' svolto per
ciascuna singola materia o ambito di materia»; sicche'  al  di  fuori
delle materie a cui fanno riferimento i LEP,  il  negoziato  potrebbe
essere svolto per blocchi di materie, e  non  soltanto  per  ciascuna
materia  specificamente.  Cio'   determina   un'autonoma   violazione
dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, come esplicitato supra. 
    - L'art. 4 consente, inoltre,  il  trasferimento  delle  funzioni
«concernenti materie o ambiti di materie riferibili  ai  LEP  di  cui
all'art.  3  [...]  secondo  le   modalita'   e   le   procedure   di
quantificazione individuate dalle singole intese,  soltanto  dopo  la
determinazione dei medesimi LEP e dei  relativi  costi  e  fabbisogni
standard, nei limiti delle risorse rese disponibili  nella  legge  di
bilancio», e al comma  2  prevede  che  «[i]  l  trasferimento  delle
funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli  di
cui al  comma  1,  con  le  relative  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie,  puo'  essere  effettuato,  secondo  le  modalita',   le
procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei  limiti  delle
risorse previste a legislazione vigente, dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge». 
    - La legge n. 86/2024 prevede, in estrema  sintesi,  un  sistema,
nel quale: 
      (i) i LEP sarebbero riferibili soltanto ad alcune materie. Cio'
risulta essere chiaramente illegittimo in termini  generali,  perche'
per l'appunto la determinazione dei LEP e' una competenza legislativa
trasversale idonea a lambire tutte le  materie  oggetto  di  potesta'
legislativa, ma e' vieppiu' illegittimo se si considera  l'esclusione
di alcune delle materie menzionate  nell'art.  116,  comma  3,  della
Costituzione; 
      (ii) per le materie in cui, in base alla medesima legge, i  LEP
non devono essere previamente  determinati,  il  trasferimento  delle
funzioni e' possibile immediatamente, non solo in assenza di garanzia
degli stessi LEP (come sarebbe doveroso) ma, per di piu', in  assenza
di determinazione e di finanziamento degli stessi; 
      (iii) per le materie in cui, in base alla medesima legge, i LEP
non  devono   essere   previamente   determinati,   la   negoziazione
finalizzata al trasferimento delle funzioni puo' avvenire per blocchi
e non per singole  materie,  con  la  conseguenza  di  risultare  per
definizione slegata da ogni valutazione e motivazione  relative  alla
specificita' regionale  che  giustifica,  sul  piano  costituzionale,
condizioni particolari di autonomia. 
    3. E' evidente, sotto questo profilo, l'incostituzionalita' della
legge  nella  sua  interezza  e  comunque,  in   particolare,   delle
disposizioni  indicate  nell'epigrafe  del   presente   motivo,   per
contrasto con gli articoli 3, 116, comma 3, e 117, comma  2,  lettera
m), della Costituzione. 
    Quanto al contrasto con l'art. 116, comma 3, della  Costituzione,
valga quanto segue. 
    L'individuazione delle materie adoperata dal legislatore  e'  del
tutto  arbitraria,  e  non   sorretta   da   alcuna   giustificazione
logico-razionale la quale,  di  contro,  avrebbe  imposto  la  previa
determinazione  dei  LEP  almeno  in  tutte  le  materie   richiamate
dall'art. 116, comma 3, della Costituzione [e, dunque, le materie  di
cui al terzo comma dell'art. 117  della  Costituzione  e  le  materie
indicate dal secondo comma del medesimo  articolo  alle  lettere  l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)]. 
    La difficolta' di  giustificare  una  simile  scelta  emerge  con
evidenza dal gia' citato dossier  n.  85/3  del  Servizio  Studi  del
Senato e della Camera del 27 aprile 2024. In esso, infatti, si  legge
«che non tutte le materie  di  legislazione  concorrente  sono  state
incluse, nel comma 3 in esame, tra le materie o gli ambiti di materie
rispetto alle quali deve  procedersi  alla  determinazione  dei  LEP.
Rimangono  infatti  escluse  dall'opera  di  determinazione  dei  LEP
affidata ai decreti legislativi di cui al comma 1, in particolare, le
seguenti materie di legislazione concorrente: rapporti internazionali
e  con  l'Unione  europea;  commercio  con   l'estero;   professioni;
protezione   civile;   previdenza   complementare   e    integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;  casse
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.  Potrebbe
quindi desumersi che la mancata inclusione delle suddette materie tra
quelle richiamate al comma 3 sia dovuta ad una  valutazione  relativa
alla mancanza di necessita' di procedere, con riguardo ad esse,  alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni». 
    Ma di una valutazione di tale segno non v'e' traccia  nei  lavori
preparatori, nei quali manca un'analisi dello stato di fatto relativo
alle materie escluse. 
    Preme altresi'  sottolineare  come  il  Governo,  apparentemente,
fosse consapevole della necessita' di determinare i LEP per tutte  le
materie richiamate nell'art. 116, comma 3, della Costituzione.  Nella
relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 615  d'iniziativa
governativa presentato al Senato,  infatti,  si  legge  che  «saranno
determinati i livelli essenziali delle  prestazioni  e  dei  costi  e
fabbisogni standard nelle materie di  cui  alla  citata  disposizione
costituzionale, sulla base delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard»  (pag.  4),  e  nel
relativo disegno di legge e' assente qualsivoglia limitazione (invece
presente nel testo della legge n. 86/2024). 
    Gia'    queste     preliminari     considerazioni     evidenziano
l'illegittimita'  costituzionale   delle   disposizioni   richiamate.
L'asserita mancanza di necessita' di  procedere  alla  determinazione
dei LEP nelle materie ricomprese nell'art. 3, comma 3, della legge n.
86/2024, altro non e' se non una petizione di principio non  sorretta
da alcuna giustificazione logico-razionale. 
    Appare  sufficiente,  per   dimostrare   il   vizio,   richiamare
l'indebita esclusione, ad esempio, della protezione civile. 
    Si  tratta  di   una   materia   che   ricomprende   «la   tutela
dell'integrita'  della  vita,  dei   beni,   degli   insediamenti   e
dell'ambiente  dai  danni  o  dal  pericolo  di  danni  derivanti  da
calamita' naturali, da catastrofi e da  altri  eventi  calamitosi»  e
che, proprio per la sua centralita', «ha altresi' assunto un ruolo di
competenza  statale  "trasversale",  seppur  concorrente,  idonea   a
condizionare o a limitare  l'esercizio  di  competenze  regionali  in
altri settori» (Corte costituzionale, 2 dicembre 2019, n. 246). 
    L'esclusione della stessa dal novero delle materie per cui,  onde
adoperare il trasferimento, debbono essere garantiti i LEP,  potrebbe
comportare,  in  ipotesi,  una   risposta   all'emergenza   deteriore
all'interno della Regione Campania a fronte dell'eruzione del Vesuvio
rispetto all'esondazione del fiume Po o a un qualunque  altro  evento
che si verifichi in Regioni nelle quali i livelli  delle  prestazioni
sono piu' elevati. 
    E' difficile in altre parole - se non impossibile - negare che la
materia della protezione civile afferisca a diritti civili e  sociali
che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in modo
omogeneo. La mancata inclusione della materia in discorso nel  novero
di quelle per cui i LEP devono essere dettati comporta una  singolare
- e costituzionalmente illegittima - inversione della gerarchia delle
fonti: la legge limita il dettato costituzionale, la'  dove,  invece,
ad essa spetterebbe darne attuazione, quanto meno nel  suo  contenuto
minimo essenziale,  posto  che  «nella  individuazione  delle  misure
necessarie a tutela dei diritti delle persone  [...]  il  legislatore
gode di discrezionalita'», ma  «detto  potere  discrezionale  non  ha
carattere assoluto e trova un  limite  nel  "rispetto  di  un  nucleo
indefettibile  di  garanzie  per  gli  interessati"   [...]»   (Corte
costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80). 
    4. Quanto al contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera m), della
Costituzione, basta richiamare quanto affermato  a  piu'  riprese  da
Codesta Corte costituzionale e riportato nel presente motivo. 
    Se la competenza  in  parola  e'  idonea  a  investire  tutte  le
materie, perche' trasversale, le disposizioni indicate  nell'epigrafe
del  presente  motivo  sono  illegittime,  perche'   impediscono   la
trasversalita' in un nutrito corpo di materie. 
    Cio' ridonda in lesione delle attribuzioni  costituzionali  della
Regione Campania, che si vede privata della possibilita'  di  operare
in un quadro uniforme a livello  statale  nelle  materie  oggetto  di
competenza concorrente e residuale  (specialmente  quelle  richiamate
dall'art. 116, comma 3, della  Costituzione)  e,  per  l'effetto,  e'
significativamente   danneggiata   nell'esercizio    delle    proprie
attribuzioni costituzionali. 
  IV. [Segue]. Illegittimita' costituzionale degli articoli 1,  comma
2, 2, comma 1, 3, 4, commi 1 e 2, 9, comma 2, della legge  24  giugno
2024 della legge n. 86/2024, per  violazione  degli  articoli  2,  3,
anche sotto il profilo della ragionevolezza, 5,  81,  116,  comma  3,
117, comma 2, lettera m), 119 e 120 della Costituzione. 
    1. La disciplina del rapporto tra la determinazione dei LEP e  il
trasferimento delle funzioni alle Regioni richiedenti  ex  art.  116,
comma 3, della Costituzione recata  dagli  articoli  in  epigrafe  e'
incostituzionale. 
    -  L'art.  117,  comma  2,  lettera  m)  della  Costituzione   fa
riferimento a LEP che devono essere garantiti su tutto il  territorio
nazionale, e non soltanto individuati e genericamente finanziati. 
    - La legge impugnata stabilisce - all'art. 1, comma 2, e all'art.
4, comma 1 - che i trasferimenti di funzioni  potranno  concretamente
avvenire soltanto a valle della individuazione dei LEP (e solo  nelle
materie  in  cui  la  legge  n.   86/2024   ha   deciso   del   tutto
arbitrariamente che i LEP debbono essere determinati). 
    La disposizione, tuttavia, irragionevolmente consente di  avviare
i trasferimenti di funzioni in un contesto nel quale potenzialmente i
LEP  non  siano  garantiti  uniformemente  su  tutto  il   territorio
nazionale, laddove la ratio della previsione costituzionale - e  piu'
precisamente del combinato disposto dell'art. 117, comma  2,  lettera
m) e dell'art. 119 della  Costituzione  che  disegna  il  federalismo
fiscale - e' consentire all'interno del  sistema  regionale  italiano
l'introduzione di elementi competitivi tra le Regioni soltanto in  un
contesto di diritto e, soprattutto, di  fatto  nel  quale  i  livelli
essenziali di fruizione dei  diritti  civili  e  sociali  siano  gia'
garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. 
    2. Sotto questo profilo, la  legge  n.  86/2024  (e  comunque  le
disposizioni indicate  nell'epigrafe  del  presente  motivo)  risulta
incostituzionale per irragionevolezza  anche  in  considerazione  del
fatto che manca del tutto il riferimento a un esame  dei  dati  reali
relativi al godimento dei diritti su tutto il territorio nazionale. 
    Vuole  dirsi,  piu'   chiaramente,   che   prima   di   approvare
qualsivoglia provvedimento di  attuazione  dell'art.  116,  comma  3,
della Costituzione, sarebbe stato necessario verificare  in  concreto
quale fosse lo stato dell'arte in materia di  fruizione  dei  diritti
civili e sociali sul territorio della Repubblica. 
    Soltanto dopo, in un contesto di garanzia  di  un  minimo  comune
denominatore di fruizione dei diritti da parte di tutti  i  cittadini
della Repubblica sarebbe compatibile con  il  disegno  costituzionale
introdurre elementi di differenziazione  (rectius,  di  competizione)
tra le diverse Regioni. 
    Si tratta di una verifica che e' del tutto mancata  nel  processo
di approvazione della legge n. 86/2024, tant'e' vero che la Relazione
illustrativa, di accompagnamento al d.d.l. n. 615, afferma che «[p]er
quanto riguarda la determinazione dei LEP nelle materie  che  possono
essere oggetto di autonomia differenziata, la legge di  bilancio  per
l'anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da  791  a
801) ha istituito una Cabina di regia, composta da tutti  i  Ministri
competenti. Questa dovra' provvedere a una  ricognizione  del  quadro
normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa  statale  e
delle Regioni a  statuto  ordinario,  con  successiva  individuazione
delle materie  o  degli  ambiti  di  materie  riferibili  ai  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti in  tutto  il  territorio  nazionale.  La
ricognizione  dovra'  estendersi  alla  spesa  storica  a   carattere
permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio
di  ogni  Regione,  per  ciascuna  propria  funzione  amministrativa.
Successivamente  saranno  determinati  i  livelli  essenziali   delle
prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nelle  materie  di  cui
alla citata disposizione costituzionale,  sulla  base  delle  ipotesi
tecniche  formulate  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard. Al termine di tale iter, entro un anno, la Cabina di  regia
predisporra'  uno  o  piu'  schemi  di  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  recanti,  anche  distintamente  tra  le  23
materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e  fabbisogni
standard». 
    Quindi  la  Cabina  di  Regia  «dovra'»  provvedere,  ma  non  ha
provveduto.  Analogamente,  il  Comitato  tecnico   scientifico   con
funzioni istruttorie  per  l'individuazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni (il CLEP) si e' limitato a predisporre un  rapporto
in cui, per quanto di interesse, si e' preoccupato di ricostruire  il
complesso degli atti che gia' oggi provvedono alla  determinazione  o
alla ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni in  alcune
delle materie o degli ambiti di materie interessati,  fornendo  anche
alcune delucidazioni in merito ai problemi connessi all'attivita'  di
determinazione dei LEP. 
    Non e' stato in alcun modo fissato, in altre  parole,  il  minimo
comune denominatore di cui si diceva poc'anzi. Cio' determina, in uno
con la mancata effettiva garanzia degli stessi  LEP,  un'autonoma  (e
plateale)  violazione  del  dettato  costituzionale.  Codesta  Corte,
infatti, sia pure a proposito dei LEA, ha affermato  che  il  diritto
alla  salute  e'  diritto  di  primaria   importanza,   pertanto   il
«finanziamento  adeguato  [dei  LEA,  ndr]   costituisce   condizione
necessaria ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente
riconducibili al fondamentale diritto alla salute. E' in questo senso
che deve  essere  ribadito  il  principio  secondo  cui,  "una  volta
normativamente  identificato,  il  nucleo  invalicabile  di  garanzie
minime per rendere effettivo [il diritto alla prestazione sociale  di
natura  fondamentale,  esso]   non   puo'   essere   finanziariamente
identificato in termini assoluti e generali"  (sentenza  n.  275  del
2016). E' evidente che  se  un  programmato,  corretto  e  aggiornato
finanziamento costituisce condizione necessaria per il  rispetto  dei
citati parametri costituzionali, la piena realizzazione dei doveri di
solidarieta' e di tutela della dignita' umana deve essere  assicurata
attraverso   la   qualita'   e   l'indefettibilita'   del   servizio,
ogniqualvolta un individuo  dimorante  sul  territorio  regionale  si
trovi in condizioni di bisogno rispetto alla  salute.  E'  in  quanto
riferito alla persona che questo diritto deve essere  garantito,  sia
individualmente, sia nell'ambito della collettivita' di  riferimento»
(Corte costituzionale, 10 aprile 2020, n. 62). 
    Trasponendo queste indicazioni al caso  di  specie,  risulta  che
anzitutto  i  LEP  devono  essere  individuati,  poi  finanziati,  ma
soprattutto garantiti in concreto, perche' e' alla  persona  (e  alle
sue istanze) che si deve prestare attenzione. 
    Quanto  sopra,  evidenzia  la  illegittimita'  del   procedimento
legislativo seguito. Quanto ai  contenuti  della  legge,  ne  risulta
parimenti palese la illegittimita',  la'  dove,  contrariamente  alle
disposizioni costituzionali richiamate in epigrafe, non si  subordina
l'attivazione delle intese alla concreta garanzia dei LEP in tutte le
Regioni, consentendosi viceversa che forme particolari,  nella  ampia
ed illegittima accezione adottata dalla legge, come sopra rilevato  -
di  autonomia  possano  essere  attribuite   all'esito   della   mera
determinazione dei LEP. 
    3. Ne' vale, in questo quadro,  richiamare  la  previsione  della
legge impugnata (i.e.,  l'art.  4,  comma  1)  secondo  la  quale  il
trasferimento puo' avvenire in un contesto nel quale siano entrati in
vigore provvedimento di stanziamento delle risorse  finanziare  volte
ad assicurare i medesimi livelli. 
    Cio' per due ordini di ragioni: 
      da un lato, come detto, il presupposto di fatto  e  di  diritto
perche' si avvii una  dinamica  competitiva  tra  i  territori  della
Repubblica e' che quei livelli siano effettivamente garantiti (e  non
soltanto definiti o anche finanziati); 
      dall'altro, e qui risulta ancor piu' evidente il totale difetto
di una corretta istruttoria da parte del legislatore statale, e'  del
tutto inverosimile - in una  situazione  nella  quale  le  differenze
territoriali nel Paese  sul  piano  del  godimento  dei  diritti  (in
particolare evidentemente dei diritti sociali) sono molto ampie - che
possa  essere  sufficiente  lo  stanziamento  di  fondi  in  un  solo
provvedimento legislativo o in una singola legge di bilancio  perche'
quel divario  possa  immaginarsi  che  sia  superato.  La  previsione
potrebbe al piu'  essere  interpretata  nel  senso  che  l'avvio  dei
trasferimenti possa  iniziare  soltanto  a  valle  del  finanziamento
integrale di tutti i fondi necessari a garantire i LEP  su  tutto  il
territorio nazionale. Si tratta, evidentemente, di una previsione del
tutto aleatoria e, in quanto tale, irragionevole. 
    Le differenze territoriali nel Paese, sul piano del godimento dei
diritti,   emergono   con   particolare   evidenza   dalla   Risposta
dell'Ufficio   parlamentare   di   bilancio   alla    richiesta    di
approfondimenti del 20 giugno 2023, indirizzata alla  Commissione  1ª
del Senato della Repubblica, la' dove si afferma che «i  livelli  dei
servizi effettivamente prestati  sono  caratterizzati  da  una  forte
eterogeneita' che riflette non solo la differenziazione  dei  bisogni
sul  territorio,  ma  anche  profonde  disparita'   nelle   dotazioni
finanziarie, derivanti soprattutto  dal  sovrapporsi  nel  corso  del
tempo   di   interventi   di   finanziamento   non   coordinati.   La
determinazione  dei  LEP  farebbe  pertanto  probabilmente   emergere
significative discrepanze  fra  i  fabbisogni  standard  e  la  spesa
storica  che  andrebbero  colmate  da   interventi   perequativi   ed
eventualmente da maggiori finanziamenti» (pag. 8). 
    4. Le disposizioni indicate nell'epigrafe  del  presente  motivo,
pertanto,  nella  parte  in  cui  accentuano  i  divari   sociali   e
territoriali esistenti nel Paese, contrastano con gli articoli 2 e  5
della   Costituzione,   perche'   favoriscono    la    frammentazione
dell'ordinamento, impedendo un'effettiva  omogeneita'  nel  godimento
dei LEP. 
    Cio' anche considerando l'esclusione di un  significativo  novero
di materie in cui, a detta del  legislatore,  non  dovrebbero  essere
determinati i LEP. Per dirla con le parole dell'Ufficio  parlamentare
di bilancio, «[l]'esclusione di materie potrebbe  tuttavia  implicare
la  rimozione  di  qualunque  fattore  di  unitarieta'   in   settori
potenzialmente oggetto  di  regionalismo  differenziato,  se  non  si
provvede in altro modo a garantire la tutela dell'unita' giuridica ed
economica  della  Repubblica  e  ad  assicurare  il  rispetto   della
normativa internazionale e  sovranazionale»  (Audizione  dell'Ufficio
parlamentare di bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva  sulla
determinazione  e  sull'attuazione  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.  (Intervento  del
Consigliere dell'Ufficio parlamentare di  bilancio  Giampaolo  Arachi
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, 1° febbraio
2024). 
    5.  Preme  inoltre  osservare  come  le   disposizioni   indicate
nell'epigrafe, nella parte in cui subordinano  il  finanziamento  dei
LEP al rispetto degli equilibri di bilancio, sono  costituzionalmente
illegittime per violazione degli articoli 81 e 119 della Costituzione 
    Codesta  Corte  ha  infatti  affermato  che  «[...]   una   volta
normativamente  identificato,  il  nucleo  invalicabile  di  garanzie
minime per rendere effettivo il diritto allo studio e  all'educazione
degli alunni disabili [come qualsiasi diritto fondamentale, ndr]  non
puo' essere  finanziariamente  condizionato  in  termini  assoluti  e
generali [...]. E' la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere
sul bilancio,  e  non  l'equilibrio  di  questo  a  condizionarne  la
doverosa erogazione» (Corte  costituzionale,  16  dicembre  2016,  n.
275). 
    Se cosi' e', sono incostituzionali le disposizioni della legge n.
86/2024 che subordinano il trasferimento delle  funzioni  concernenti
materie o ambiti  di  materie  alle  disponibilita'  della  legge  di
bilancio  e  tuttavia  non  differiscono   la   realizzazione   della
«autonomia differenziata»  all'avvenuto  finanziamento  dei  LEP.  E'
incostituzionale anche l'art. 4,  comma  2,  della  legge  impugnata,
sotto  questo  aspetto,  perche'  prevede  il  limite  delle  risorse
previste  dalla  legislazione  vigente  per  il  trasferimento  delle
funzioni relative a materie o ambiti di  materie  non  riferibili  ai
LEP.  Sennonche'  non  vi  sono  materie  o  ambiti  di  materie  non
riferibili ai LEP, come si e' avuto modo di dimostrare. 
    6. Dalle  notazioni  esposte  emerge  il  contrasto  della  legge
impugnata con i parametri indicati nell'epigrafe del presente motivo.
Piu' nel dettaglio, essi contrastano: 
      (i) con il principio solidaristico  di  cui  all'art.  2  della
Costituzione, in combinato disposto con il principio di unita'  della
Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione, perche'  favoriscono
l'aumento delle differenze esistenti nei territori nel godimento  dei
diritti civili e sociali; 
      (ii) con l'art. 3 della Costituzione  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza  e  anche,  piu'  direttamente,  per   la   intrinseca
disparita' di trattamento tra le Regioni  che  il  sistema  delineato
dalla legge impugnata inequivocabilmente comporta; 
      (iii) con gli articoli 81 e 119 della Costituzione, nella parte
in cui condizionano il trasferimento delle funzioni relative  ai  LEP
agli equilibri di bilancio. Sotto questo aspetto, e' incostituzionale
per i medesimi motivi anche l'art. 4, comma 2, della legge impugnata,
perche' prevede il  limite  delle  risorse  previste  a  legislazione
vigente anche per il finanziamento di materie non riferibili ai  LEP,
che tuttavia non esistono, come si e' avuto modo di dimostrare; 
      (iv) con gli articoli 116, 117, comma  2,  lettera  m),  e  119
della Costituzione, perche' sarebbe stato  necessario  prevedere  che
prima del trasferimento delle funzioni  relative  a  materie  in  cui
vengono in gioco i LEP gli stessi fossero effettivamente garantiti in
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; 
      (v) con l'art. 119 della Costituzione, la cui piena  attuazione
sarebbe stata condizione necessaria per introdurre  nel  sistema  del
regionalismo italiano elementi di competizione. 
    Quanto alla ridondanza dei vizi sulla sfera  di  attribuzioni  ed
interessi della ricorrente Regione Campania, si fa  rilevare  che  la
stessa subisce una situazione di particolare svantaggio nei confronti
delle altre Regioni in quanto gia' fortemente penalizzata, sul  piano
del  trasferimento  di  risorse  per  l'erogazione  dei  servizi   ai
cittadini - ad esempio in materia sanitaria -  e  per  i  vincoli  di
spesa, anche per il personale sanitario, cristallizzatisi  nel  tempo
per effetto del regime di commissariamento e ad oggi non  recuperati.
Tali condizioni rendono,  allo  stato,  impossibile  per  la  Regione
Campania accedere a forme particolari di autonomia in  condizioni  di
eguaglianza  rispetto  alle  altre  regioni;  e  le  disposizioni  in
epigrafe perpetuano ed aggravano tali condizioni. 
  V. [Segue.]  Illegittimita'  costituzionale  dell'intera  legge  26
giugno 2024, n. 86, e, in particolare, degli articoli 3, comma 7,  5,
comma 2, 8, comma 2, e 9, commi 1 e 2, della legge  n.  86/2024,  per
violazione degli articoli 3, 5, 81, 116, comma 3,  117  e  119  della
Costituzione. 
    1.  Prima  di  illustrare  i  vizi  di  incostituzionalita'   che
affliggono le  disposizioni  richiamate  nell'epigrafe  del  presente
motivo, giova brevemente riepilogarne il contenuto: 
      (i) l'art. 5,  comma  2,  della  legge  impugnata  prevede  che
«[l]'intesa di cui all'art. 2 individua le modalita' di finanziamento
delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito  di
uno o piu' tributi erariali maturato nel  territorio  regionale,  nel
rispetto dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  nonche'
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119,  quarto  comma,  della
Costituzione»; 
      (ii) l'art. 3, comma 7,  prevede  che  i  «LEP  possono  essere
aggiornati periodicamente in coerenza  e  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  disponibili,  anche  al  fine  di  tenere  conto   della
necessita' di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto
socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia,  con  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I  decreti  di
cui  al  primo  periodo  sono   adottati   solo   successivamente   o
contestualmente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che stanziano le occorrenti  risorse  finanziarie.  Sugli  schemi  di
decreto e' acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere
entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono
trasmessi  alle  Camere  per  il  relativo  parere  da  parte   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che deve essere espresso nel termine  di  trenta  giorni,
decorso il quale i decreti possono essere adottati»; 
      (iii) l'art. 8, comma 2, prevede che «la Commissione paritetica
provvede altresi' annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra
i fabbisogni di spesa gia' definiti e  l'andamento  del  gettito  dei
tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime  funzioni.
Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla
variazione  dei  fabbisogni  ovvero  all'andamento  del  gettito  dei
medesimi  tributi,  anche  alla  luce  delle  variazioni  del   ciclo
economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta  della  Commissione
paritetica,   le   necessarie   variazioni    delle    aliquote    di
compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'art.  5,  comma
2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e  nei  limiti  delle
risorse disponibili. Sulla base dei dati del  gettito  effettivo  dei
tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno  in
anno,  alle  conseguenti  regolazioni   finanziarie   relative   alle
annualita' decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili»; 
      (iv) l'art. 9, comma 1, che «[d]all'applicazione della presente
legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica». Il comma 2, invece, come si e' gia'
avuto modo  di  illustrare,  prevede  che  «[f]ermo  restando  quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, il finanziamento dei  LEP  sulla  base
dei relativi costi e fabbisogni  standard  e'  attuato  nel  rispetto
dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli  equilibri
di bilancio. 2. La circostanza che le ulteriori forme particolari  di
autonomia vengano finanziate,  cosi'  come  previsto  in  particolare
dall'art.  5,  comma  2,  della  legge  n.   86/2024   esclusivamente
«attraverso compartecipazione  al  gettito  di  uno  o  piu'  tributi
erariali maturato nel territorio regionale» rende ancor piu' evidente
che i divari territoriali non vengono appianati e,  conseguentemente,
i LEP non vengono effettivamente garantiti in modo omogeneo su  tutto
il territorio nazionale. 
    In un contesto nel quale le differenze non sono ancora superate e
assorbite, l'avvio dei trasferimenti attraverso la  compartecipazione
a una quota del gettito di tributi erariali maturati  nel  territorio
regionale fa si' che il quadro economico-finanziario statale si  vada
necessariamente  impoverendo   e   che,   di   conseguenza,   essendo
l'aggiornamento dei LEP ai sensi dell'art. 3,  comma  7,  operato  in
coerenza e nei limiti delle risorse disponibili, i LEP stessi vengano
progressivamente ridotti. 
    Cio' potrebbe produrre, in ipotesi, l'effetto paradossale  di  un
progressivo  abbassamento  dei  LEP  in   ragione   del   progressivo
impoverimento del  quadro  economico-finanziario,  con  l'effetto  di
aumentare le differenze tra i territori anziche' ridurle come  invece
richiede la Costituzione e lo stesso incipit dell'art. 1 della  legge
impugnata, la' dove nel definire le finalita' della stessa  esordisce
con la rimozione di  «discriminazioni  e  disparita'  di  accesso  ai
servizi essenziali sul territorio». 
    Da  qui  una  prima  violazione  degli  articoli  3  e  97  della
Costituzione per la contraddittorieta' intrinseca della  disposizione
di legge e  per  l'evidente  difetto  di  ragionevolezza.  Principio,
quest'ultimo, che «risulta leso quando si accerti l'esistenza di  una
irrazionalita' intra legem, intesa come contraddittorieta' intrinseca
tra  la  complessiva  finalita'  perseguita  dal  legislatore  e   la
disposizione espressa dalla norma censurata»  (Corte  costituzionale,
30 maggio 2024, n. 95). 
    3. La specificazione secondo la  quale  l'aggiornamento  dei  LEP
avviene nei limiti delle risorse disponibili, contenuta  nell'art.  3
della legge impugnata,  e'  incostituzionale  anche  sotto  un  altro
profilo, sempre per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Se i LEP, come a piu' riprese chiarito da Codesta  Corte  e  come
positivizzato dall'art. 1, comma 2, della medesima  legge  impugnata,
sono «la soglia  costituzionalmente  necessaria  e  [...]  il  nucleo
invalicabile  per  rendere  effettivi  tali  diritti  su   tutto   il
territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali  di  natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente  dei
rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie  territoriali  e  per
favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e  il  pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento  delle  prestazioni
inerenti  ai  diritti  civili  e  sociali»,  allora  e'   palesemente
incostituzionale  legare  l'aggiornamento  dei  medesimi   LEP   alla
disponibilita'  delle  risorse,  per  le  ragioni  gia'  esposte   in
precedenza. Delle due l'una: o sono livelli intangibili e intoccabili
di spesa, oppure  sono  prestazioni  che  possono  essere  modificate
(evidentemente anche in peius) in ragione  dell'andamento  del  ciclo
economico. 
    4. In quest'ottica, la violazione dell'art. 3 della  Costituzione
emerge con particolare evidenza nell'art. 9,  comma  1,  della  legge
impugnata,   la'   dove    si    stabilisce    perentoriamente    che
«dall'applicazione della presente legge  e  di  ciascuna  intesa  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
    Tale previsione e' irrazionale, perche' in contrasto con le altre
disposizioni della legge  che,  a  vario  titolo,  prevedono  che  la
stipula dell'intesa preveda il trasferimento delle relative  funzioni
e, per cio' solo, comporti il trasferimento delle risorse. 
    E' inverosimile, infatti, che al trasferimento di funzioni a  una
Regione non si accompagni un incremento dei costi,  non  fosse  altro
per la perdita di possibili economie di scala (si  veda  la  Risposta
dell'Ufficio   parlamentare   di   bilancio   alla    richiesta    di
approfondimenti,  resa  20  giugno  2023  alla   Commissione   affari
costituzionali  del  Senato  della  Repubblica:   «a   fronte   della
devoluzione di specifiche funzioni alle Regioni, andrebbero  valutati
i possibili maggiori costi per la pubblica  Amministrazione  nel  suo
complesso determinati dal minore sfruttamento delle economie di scala
e di integrazione a livello nazionale. In particolare,  le  strutture
dell'Amministrazione centrale non fornirebbero piu' i servizi oggetto
di autonomia rafforzata in una parte del territorio nazionale  mentre
sarebbe necessario attivare nuovi servizi  amministrativi  a  livello
decentrato (i quali, peraltro, potrebbero sfruttare maggiori economie
di integrazione). Vi sarebbe  dunque  una  moltiplicazione  di  costi
fissi nella  gestione  pubblica.  Peraltro,  il  trasferimento  delle
funzioni implica anche  quello  delle  risorse  umane  e  strumentali
necessarie per il loro svolgimento e non  e'  detto  che  con  quelle
rimanenti lo Stato sia  in  grado  di  svolgere  le  stesse  funzioni
attualmente assicurate nelle  Regioni  che  non  richiedono  maggiore
autonomia. A fronte di tali costi andrebbero poi valutati i  benefici
in termini di efficienza e di benessere dei cittadini che  potrebbero
eventualmente determinarsi»). 
    Da qui la violazione anche dell'art. 81 della  Costituzione,  che
emerge  con  ancora  piu'  evidenza   sol   considerando   l'assoluta
«formalita'» della clausola di invarianza finanziaria. 
    Codesta Corte ha osservato, in  piu'  occasioni,  che  l'art.  81
della  Costituzione  «impone  che,  ogniqualvolta  si  introduca  una
previsione legislativa  che  possa,  anche  solo  in  via  ipotetica,
determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per  farvi
fronte» (ex multis, Corte costituzionale, 24 luglio 2020, n. 163). 
    Nel caso di specie, nessuna specifica istruttoria  sul  punto  e'
stata svolta in fase di lavori preparatori e  l'affermazione  secondo
cui non vi saranno nuovi oneri a seguito di un'intesa  e'  del  tutto
irragionevole,    formalistica    e    implausibile,    e     percio'
incostituzionale per violazione dell'art. 81 della Costituzione. 
  VI. [Segue]. illegittimita'  costituzionale  dell'intera  legge  26
giugno 2024, n. 86 e, in particolare, degli articoli 3, comma  7,  5,
comma 2, 8, comma 2, 9, comma 4, e 11, comma 3, per violazione  degli
articoli 1, 3, 81, 116, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione. 
    1.  La  previsione  che  le  risorse  economico-finanziarie   per
l'esercizio delle funzioni trasferite vengano reperite esclusivamente
dal  gettito  erariale  riferito  al  territorio  regionale   risulta
incostituzionale anche sotto diversi ulteriori profili. 
    In primo luogo, risulta evidente una violazione dell'art. 3 della
Costituzione per la disparita' di  trattamento  che  la  disposizione
determina tra le Regioni con maggior capacita' fiscale e quelle, come
la ricorrente, che hanno invece minore gettito pro capite. 
    La violazione dell'art. 3 della Costituzione emerge, inoltre, con
ancor piu' forza ed  evidenza  se  tale  disposizione  costituzionale
viene letta in combinato disposto con  l'art.  116,  comma  3,  della
Costituzione  La  norma  da  ultimo  citata   prevede   infatti   che
«[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le materie di cui al  terzo  comma  dell'art.  117»  possono  «essere
attribuite ad altre Regioni, con legge  dello  Stato,  su  iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto  dei
principi di cui all'art. 119». 
    La Costituzione non prevede che la maggiore  o  minore  capacita'
fiscale  della  singola  Regione  possa  condizionarne  il  grado  di
autonomia.  L'art.  116,  di  contro,  richiama  l'art.   119   della
Costituzione, il quale, al comma 3, obbliga  lo  Stato  a  promuovere
interventi  a  favore  delle  Regioni  e  a  destinare  loro  risorse
aggiuntive «per promuovere lo sviluppo economico, la  coesione  e  la
solidarieta'  sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici   e
sociali,  per  favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti   della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni». 
    E' quindi del tutto illegittimo condizionare l'attribuzione delle
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla maggiore o
minore  capacita'  contributiva  riferibile  alla  singola   Regione,
perche'  una   simile   specificazione   e'   assente   nel   dettato
costituzionale e, anzi, e' ad esso contraria. 
    2. L'art. 116, comma  3,  della  Costituzione,  se  correttamente
interpretato nel senso supra diffusamente  illustrato,  e  cioe'  nel
senso di una clausola di  flessibilita'  del  sistema  regionale  che
consenta - senza necessita' di ulteriori revisioni  costituzionali  -
di far fronte a circostanze specifiche, puntuali e  motivate  di  una
Regione che  abbia  una  esigenza  di  articolazione  delle  funzioni
differente dalle altre, puo' dar luogo all'ipotesi che tale  esigenza
si manifesti in ragioni di fatto e di diritto del tutto  indipendenti
dalle dimensioni e dal livello di ricchezza della singola Regione. 
    Potrebbe darsi cioe' che una Regione anche  piccola  o,  come  la
ricorrente, con una ridotta capacita'  fiscale  per  abitante,  abbia
parimenti necessita' di particolari condizioni di autonomia. 
    In tale circostanza questo comporterebbe una evidente  disparita'
di trattamento rispetto alle Regioni piu'  ricche  e  popolose  -  e,
quindi, con maggior gettito fiscale - non potendosi prevedere diverse
e ulteriori forme di finanziamento se  non  la  compartecipazione  al
gettito erariale riferito al proprio territorio. 
    La differenziazione tra le varie Regioni relativamente ai tributi
erariali riferiti al territorio,  emerge  con  evidenza  dal  grafico
elaborato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella  risposta  alla
richiesta di approfondimenti della Commissione 1ª  del  Senato  della
Repubblica del 20 giugno 2023, che mostra  la  regionalizzazione  dei
principali tributi erariali del 2019: 

              Parte di provvedimento in formato grafico

    3. La previsione che le funzioni  trasferite  vengano  finanziate
soltanto attraverso il  meccanismo  della  compartecipazione  risulta
essere costituzionalmente illegittima anche sotto  diversi  ulteriori
profili. 
    - La legge impugnata -  e  in  particolare  l'art.  8,  comma  2,
prevede un meccanismo di monitoraggio secondo il quale la Commissione
paritetica provvede annualmente alla  ricognizione  dell'allineamento
tra  fabbisogni  di  spesa  e  andamento  del  gettito  dei   tributi
compartecipati per il finanziamento delle medesime  funzioni.  Se  la
ricognizione evidenzia uno scostamento  dovuto  alla  variazione  dei
fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei tributi, il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  per  gli
affari regionali, adotta, su proposta della  Commissione  paritetica,
«le  necessarie  variazioni  delle  aliquote   di   compartecipazione
definite nelle intese ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  garantendo
comunque  l'equilibrio  di  bilancio  e  nei  limiti  delle   risorse
disponibili. Sulla base dei dati del gettito  effettivo  dei  tributi
compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di  anno  in  anno,
alle conseguenti regolazioni  finanziarie  relative  alle  annualita'
decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili». 
    Questo meccanismo e' anzitutto incostituzionale perche' determina
un vantaggio strutturale delle Regioni con maggiore capacita' fiscale
pro  capite,   con   conseguente   violazione   dell'art.   3   della
Costituzione, letto in combinato disposto con l'art.  116,  comma  3,
della  Costituzione  La  ricognizione  (e   l'adeguamento)   per   le
annualita' pregresse avviene infatti sulla base dei dati del  gettito
effettivo dei tributi compartecipati  rilevati  a  consuntivo  e  nei
limiti delle risorse disponibili. Il che significa  che  una  Regione
svantaggiata  non  puo'  in  alcun  modo  «migliorare»   la   propria
condizione. 
    In secondo luogo, l'art.  8,  comma  2,  della  legge  impugnata,
contrasta con l'art. 119, comma 4, della Costituzione, nella parte in
cui vincola il finanziamento dovuto alla  variazione  dei  fabbisogni
alle risorse disponibili. Codesta Corte ha  infatti  a  piu'  riprese
sottolineato la portata  precettiva,  costituzionalmente  vincolante,
del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni trasferite. 
    Infatti: «possono aversi, senza violazione costituzionale,  anche
riduzioni di risorse per la Regione,  purche'  non  tali  da  rendere
impossibile lo svolgimento delle sue funzioni» (Corte costituzionale,
24 luglio 2015, n. 188). 
    Il  dichiarato  mantenimento  delle  funzioni   gia'   conferite,
accompagnato dal taglio delle risorse destinate  a  quelle  funzioni,
equivale  ad  una  sostanziale  espropriazione   delle   stesse,   in
violazione del principio di sussidiarieta'  verticale  ed  anche  del
principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto  sarebbe
del tutto inidoneo a  consentire  di  far  fronte  ai  costi  che  lo
svolgimento di tali funzioni implicherebbe (Corte costituzionale,  29
gennaio 2016, n. 10). E' evidente, sotto questo profilo, il contrasto
con l'art. 118 della Costituzione. 
    In maniera piu' diretta, secondo Codesta  Corte:  «ben  vero  che
l'autonomia  finanziaria  costituzionalmente  garantita   agli   enti
territoriali, come costantemente afferma la giurisprudenza di  questa
Corte, non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse
disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni. Ma
la giurisprudenza costituzionale ha allo  stesso  modo  chiarito  che
tali  riduzioni  non  devono   rendere   difficile,   o   addirittura
impossibile,  lo  svolgimento  delle  funzioni   attribuite   (ancora
sentenza n. 83 del 2019)» (Corte costituzionale, 21 luglio  2020,  n.
155, ma anche nn. 10 del 2016, la gia' citata 188  del  2015,  4  del
2014 e 51 del 2013). 
    4. In terzo e ultimo  luogo,  l'art.  8,  comma  2,  della  legge
impugnata  e'  illegittimo  per  violazione   dell'art.   120   della
Costituzione,  la'  dove  non   consente   l'esercizio   del   potere
sostitutivo del Governo. Sotto questo  aspetto,  e'  incostituzionale
anche l'art. 11, comma 3, della legge impugnata, nella parte  in  cui
prevede che «e' fatto salvo l'esercizio del  potere  sostitutivo  del
Governo ai sensi dell'art. 120, secondo comma,  della  Costituzione»,
perche' intrinsecamente contraddittorio. 
    E', inoltre, vero che l'art. 8, comma 2, prevede la  possibilita'
di un intervento sostitutivo da parte del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, ma questo potere e' esercitabile  «su  proposta  della
Commissione paritetica», cui partecipa la Regione che ha sottoscritto
l'intesa. Sicche', se la proposta non  interviene,  non  puo'  essere
esercitato. Da qui la  violazione  degli  articoli  81  e  120  della
Costituzione, perche' la norma: 
      (i) in assenza di proposta della  Commissione  paritetica,  non
consente allo Stato di disporre delle risorse eventualmente eccedenti
il  fabbisogno  nel  quadro   dell'equilibrio   economico-finanziario
complessivo della Repubblica; 
      (ii) non consente l'intervento  sostitutivo  dello  Stato  «nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali  o  della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita'
giuridica o dell'unita' economica e  in  particolare  la  tutela  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali». 
    Ci si riferisce  alla  mancanza  di  una  supremacy  clause,  che
sarebbe stato costituzionalmente necessario introdurre di pari  passo
con la definizione di un sistema come quello in esame. 
    Potrebbe  darsi,  infatti,  la   circostanza   che   in   ragione
dell'andamento  del  ciclo  economico,  o  anche  solo  di  una  piu'
efficiente   gestione   delle   funzioni   trasferite   per   ragioni
organizzative  o  anche  di   sopravvenienze   tecniche,   il   costo
dell'esercizio della funzione sia inferiore rispetto alle previsioni. 
    In  quest'ipotesi,  la  differenza  tra   quanto   effettivamente
incassato dalla Regione per gestire  la  singola  funzione  e  quanto
speso resterebbe  a  disposizione  della  Regione,  pur  non  essendo
necessario all'esercizio delle funzioni che  a  quella  Regione  sono
attribuite. 
    Inoltre, in capo allo Stato resta comunque l'onere di  finanziare
l'apparato amministrativo che gestisce la funzione per le Regioni per
cui la stessa non e'  stata  trasferita,  oltre  all'onere  che  puo'
oramai  dirsi  pacifico  nella   giurisprudenza   costituzionale   di
continuare a garantire i diritti fondamentali indipendentemente dalla
disponibilita' piu' o meno ampia  di  risorse  economico-finanziarie.
Infatti, come gia' ricordato, «una volta normativamente identificato,
il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere  effettivo  [il
diritto alla prestazione sociale di natura  fondamentale,  esso]  non
puo' essere  finanziariamente  condizionato  in  termini  assoluti  e
generali»  (sentenza  n.  275  del  2016),  ma   anzi   il   relativo
finanziamento deve essere «programmato, corretto e aggiornato» (Corte
costituzionale, 10 aprile 2020, n. 62). Infatti: «E' la garanzia  dei
diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e  non  l'equilibrio
di  questo   a   condizionarne   la   doverosa   erogazione»   (Corte
costituzionale, 16 dicembre, 2016, n. 275). 
    Va da se' che, a  fronte  di  residui  di  bilancio  destinati  a
rimanere in capo alle Regioni senza vincoli di destinazione  relativi
a specifiche funzioni ma liberi ipoteticamente nel loro utilizzo,  vi
sarebbe una condizione nella quale lo  Stato  dovrebbe  reperire  con
nuove tasse o nuovo debito ulteriori risorse per coprire  il  proprio
fabbisogno economico-finanziario. 
    E' evidente, sotto  questo  profilo,  la  irragionevolezza  della
previsione, nonche' la violazione dell'art. 81 della Costituzione. 
    5. Prevenendo possibili eccezioni, si  sottolinea  che  non  puo'
essere considerato come una supremacy clause l'art. 9, comma 4, della
legge n. 86/2024, il quale prevede che «[a]l  fine  di  garantire  il
coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilita'  di
prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le  intese,  ai
sensi dell'art. 2, il concorso agli obiettivi  di  finanza  pubblica,
tenendo conto delle vigenti  regole  di  bilancio  e  delle  relative
procedure, nonche' di quelle conseguenti al processo di  riforma  del
quadro  della  governance   economica   avviato   dalle   istituzioni
dell'Unione europea». Ancora una volta, infatti, la norma delinea  in
termini  di  mera  possibilita'  cio'  che  dovrebbe  costituire  uno
specifico obbligo. D'altra parte, la previsione per cui e'  possibile
prevedere «anche» per le Regioni che hanno sottoscritto le intese  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica  sottintende  che  ci  si
rivolgera'  prioritariamente   alle   altre,   che   quindi   vengono
danneggiate  due  volte:  (i)  una  prima  volta,  nell'accesso  alle
ulteriori forme e condizioni particolari  di  autonomia,  perche'  in
possesso di un minore gettito fiscale riferibile al territorio;  (ii)
una seconda volta, perche' costrette a  concorrere  al  perseguimento
degli obiettivi di bilancio nazionali prioritariamente rispetto  alle
regioni con piu' ampie condizioni di autonomia. 
    6.  Sul  tema  si  ritiene   doveroso   aggiungere   un'ulteriore
considerazione. Il modello di federalismo fiscale disegnato dall'art.
119 della Costituzione risponde al generale canone  della  democrazia
rappresentativa, sintetizzato  nella  nota  espressione  no  taxation
without representation. 
    La corrispondenza tra il reperimento  delle  risorse  e  il  loro
impiego   e',   come   noto,    presupposto    indefettibile    della
responsabilita' politica degli eletti nei confronti degli elettori. 
    Come ha autorevolmente rilevato Codesta Corte: «Il bilancio e' un
"bene pubblico" nel senso che e' funzionale a sintetizzare e  rendere
certe   le   scelte   dell'ente   territoriale,   sia    in    ordine
all'acquisizione  delle  entrate,  sia  alla   individuazione   degli
interventi attuativi delle politiche  pubbliche,  onere  inderogabile
per chi e' chiamato ad amministrare una determinata collettivita'  ed
a sottoporsi  al  giudizio  finale  afferente  al  confronto  tra  il
programmato ed il realizzato» (Corte costituzionale, 20 luglio  2016,
n. 184; negli stessi termini si vedano anche le sentenze 14  febbraio
2019, n. 18 e 23 giugno 2020, n. 115). 
    7. In quest'ottica, l'art.  119  della  Costituzione  disegna  un
meccanismo di finanziamento delle funzioni  regionali  nel  quale  la
compartecipazione del gettito erariale riferibile al loro  territorio
e' soltanto una parte, cosi' come  si  evince  molto  chiaramente  in
particolare al comma 4, la'  dove  si  afferma  che  «[l]  e  risorse
derivanti dalle fonti  di  cui  ai  commi  precedenti  consentono  ai
Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e  alle  Regioni  di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». 
    Ci  si  riferisce  in  particolare  al  fatto  che   le   Regioni
stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie. Il che vuol dire
naturalmente che di quei  tributi  e  di  quelle  entrate  rispondono
politicamente ai cittadini ai quali le risorse sono state  prelevate.
Prescindere da cio', come fa  la  legge  impugnata,  assegnando  alle
Regioni soltanto quote del gettito erariale rompe  il  vincolo  della
responsabilita' politica violando cosi' il principio  rappresentativo
di cui  all'art.  1  della  Costituzione,  nonche'  tutti  gli  altri
parametri indicati nell'epigrafe del presente motivo. 
    Sotto  questo  aspetto,  e  relativamente  all'art.   119   della
Costituzione, la stretta connessione tra il federalismo fiscale e  il
disegno autonomistico di cui  alla  legge  costituzionale  n.  3/2001
traspare in maniera evidente dal gia'  citato  Dossier  del  novembre
2001 del Servizio Studi della Camera dei Deputati, nel quale si legge
che «[d]evono essere rispettati i principi di cui all'art.  119,  che
riguarda il c. d. federalismo fiscale. Cio'  sembra  trovare  ragione
soprattutto nell'esigenza che nel conferimento della  competenza  sia
contestuale alla considerazione delle  conseguenze  sul  piano  delle
risorse finanziarie necessarie [...]. Potrebbe dunque sostenersi  che
il rispetto dei principi di coordinamento e  responsabilita'  fiscale
debba informare tutto  l'iter  della  legge,  a  partire  della  fase
dell'iniziativa   (operando,   in   ipotesi,   come   condizione   di
procedibilita')». 
    8. Inoltre, il  meccanismo  competitivo  introdotto  dalla  legge
impugnata  fa  si'  che,  in  ragione  del  finanziamento   esclusivo
attraverso la compartecipazione al  gettito  erariale,  si  crei  una
«corsa» tra le Regioni  all'accaparramento  delle  risorse;  risorse,
inevitabilmente, limitate. 
    Le indicate disposizioni, in  assenza  di  una  piena  attuazione
dell'art. 119 della Costituzione, e in particolare in assenza di  una
compiuta  disciplina  del   fondo   perequativo   che   la   suddetta
disposizione  costituzionale  destina  al  fine   di   attenuare   le
differenze di ricchezza tra i  diversi  territori  della  Repubblica,
comportano l'innestarsi nel sistema di un meccanismo quasi automatico
e inevitabile di aumento delle disparita'  (e,  quindi,  anche  delle
discriminazioni) su base territoriale. 
    Piu' trasferimenti  «in  blocco»  di  funzioni  alle  Regioni  ad
autonomia ordinaria vi saranno,  piu'  sara'  limitata  la  capacita'
fiscale dello Stato, le  cui  risorse  si  andranno  riducendo.  Cio'
comportera'  una  inevitabile  compressione  della  possibilita'   di
finanziare politiche tese a riequilibrare le differenze  territoriali
che, in ultima analisi, si traducono in differenze  di  fruizione  di
diritti civili e sociali da parte dei cittadini. In quest'ottica,  il
sistema delineato risulta  anche,  con  tutta  evidenza,  viziato  da
irragionevolezza. 
    Tali effetti sono tanto piu'  gravi  in  danno  della  ricorrente
Regione Campania, per le  considerazioni  espresse  in  calce  al  IV
motivo di ricorso, da intendersi qui richiamate. 
  VII. Segue. Illegittimita' dell'art. 10 della legge 26 giugno 2024,
n. 86 per contrasto con gli articoli 3, 116,  comma  3  e  119  della
Costituzione. 
    1. L'art. 10 la legge si propone di dettare Misure perequative  e
di promozione  dello  sviluppo  economico,  della  coesione  e  della
solidarieta' sociale, e prevede, al comma 2, che  «[i]  n  attuazione
dell'art.  119,  terzo  comma,  della  Costituzione,  trova  comunque
applicazione l'art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68,
in conformita' con le disposizioni di cui all'art. 2  della  legge  9
agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone del
Piano nazionale di ripresa e resilienza  relativa  alla  Riforma  del
quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14). 
    2. Occorre svolgere una premessa.  L'art.  116,  comma  3,  della
Costituzione,  come  si  e'  avuto  modo  di  illustrare,  impone  il
pedissequo  rispetto  dell'art.  119  della  Costituzione,  parimenti
riformato nel 2001. Cio'  in  quanto  l'attuazione  delle  previsioni
dell'art. 119 della Costituzione era strettamente connessa al disegno
autonomistico dell'art. 116, come si e'  avuto  modo  di  illustrare.
L'art. 119 della Costituzione risponde a un'esigenza ben precisa.  La
gia'  citata  Relazione  della  I  Commissione   Permanente   (Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), presentata
alla Presidenza della  Camera  dei  Deputati  il  19  febbraio  2001,
afferma che la norma ha stabilito dei principi molto  precisi;  e  in
particolare: (i) «il principio che Regioni ed enti locali si  reggano
con la finanza propria, vale a dire finanziando le proprie  spese  di
funzionamento,  di  intervento  e  di  amministrazione  con  i  mezzi
prelevati dalla propria collettivita', salva naturalmente  l'esigenza
di  perequazione  delle  situazioni  meno  avvantaggiate»;  (ii)   il
principio  di  "territorialita'  dell'imposta",  vale   a   dire   il
«principio  espresso  al   secondo   comma   [dell'art.   119   della
Costituzione,   ndr],   che   contiene   anche   il   principio    di
compartecipazione degli enti  territoriali  al  gettito  dei  tributi
erariali, riferibili al  loro  territorio»;  (iii)  il  principio  di
perequazione a favore dei territori svantaggiati. 
    Codesta Corte, poi, in  sede  interpretativa  ha  fornito  alcune
precisazioni. Si e' anzitutto in presenza di un disegno  secondo  cui
«per il finanziamento delle  normali  funzioni  di  Regioni  ed  Enti
locali, lo Stato puo' erogare solo fondi senza vincoli  specifici  di
destinazione, in particolare tramite  il  fondo  perequativo  di  cui
all'art. 119, terzo comma, della Costituzione» (Corte costituzionale,
23 dicembre 2003, n. 70). 
    Si vuole evitare  che  si  sovrappongano  politiche  e  indirizzi
governati centralmente a quelli degli enti territoriali, piu'  vicini
ai cittadini e, quindi, in linea teorica piu' in grado  di  garantire
che le risorse  rispondano  effettivamente  ai  loro  bisogni  (Corte
costituzionale, 22 febbraio 2022, n. 40). 
    Per tale motivo, Codesta Corte, anche di recente, ha ribadito che
«[a]i sensi dell'art.  119,  quarto  comma,  della  Costituzione,  le
funzioni degli enti territoriali devono essere assicurate in concreto
mediante le risorse menzionate ai primi tre commi del  medesimo  art.
119  della   Costituzione,   attraverso   un   criterio   perequativo
trasparente  e  ostensibile,  in  attuazione  dei  principi   fissati
dall'art. 17, comma 1, lettera  a),  della  legge  n.  42  del  2009»
(sentenza n. 220 del 2021)» (Corte costituzionale, 14 aprile 2023, n.
70). 
    Emerge dunque un  sistema  in  cui  la  perequazione  e'  l'unico
strumento a disposizione dei territori con minore  capacita'  fiscale
per abitante. 
    3.   Cio'   posto,   l'art.   10   della   legge   impugnata   e'
incostituzionale   perche'   non   consente   l'operativita'    della
perequazione, al contrario aumentando la disparita' di trattamento  e
il divario tra le Regioni (con  evidenti  ricadute  sul  piano  della
ridondanza del vizio). 
    La norma, infatti, richiama l'art. 15 del decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, il quale prevede quanto segue al comma  5:  «[e']
istituito, dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove  ricorrano  le
condizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo,   un   fondo
perequativo alimentato dal gettito prodotto da una  compartecipazione
al gettito dell'IVA determinata in modo tale  da  garantire  in  ogni
Regione il finanziamento integrale delle spese di  cui  all'art.  14,
comma 1. Nel primo anno di funzionamento del  fondo  perequativo,  le
suddette spese sono computate in base ai valori di  spesa  storica  e
dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono
gradualmente convergere verso i costi standard.  Le  modalita'  della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  previo  parere  delle
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato  della  Repubblica
competenti per i profili di carattere  finanziario.  Allo  schema  di
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  e'  allegata  una
relazione   tecnica   concernente   le   conseguenze   di   carattere
finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la
spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai
sensi dell'art. 26» Ne deriva un quadro in cui il  fondo  perequativo
sara'  attuato  solo  a  partire  dal  2027,  e  nei  primi  anni  di
operativita' finanziera' le spese delle singole  Regioni  sulla  base
dei costi standard. 
    La perequazione, dunque, e' meramente un obiettivo  di  facciata,
non perseguito realmente, perche' le  Regioni  con  minore  capacita'
fiscale per abitante, come la  ricorrente,  non  potrebbero  accedere
immediatamente all'autonomia,  o  comunque  potrebbero  accedervi  in
misura ridotta,  dal  momento  che  le  funzioni  trasferite  vengono
finanziate esclusivamente tramite compartecipazioni  al  gettito  dei
tributi erariali riferibili al territorio. 
    Dall'altro lato, esse non potrebbero comunque colmare il gap  che
le separa dalle altre, posto che il fondo perequativo non  e'  ancora
operativo e non lo sara' fino al 2027 (salvo ulteriori rinvii). 
    Il  gap  tra  le  singole  Regioni,  peraltro,  e'  destinato  ad
aumentare, sol considerando  che  la  stipulazione  di  intese  medio
tempore ridurra' senz'altro il plateau delle risorse disponibili. 
    Il criterio della spesa storica, peraltro,  operativo  nei  primi
quattro anni di vita del fondo perequativo, riflette  e  consente  il
perdurare di  profonde  differenze  territoriali,  perche'  assume  a
parametro di riferimento quanto si e'  speso  in  precedenza,  e  non
quanto si dovrebbe spendere. 
    4. In questo quadro, risulta  evidente  l'irragionevolezza  e  il
patente contrasto con l'impianto costituzionale di una  legge,  quale
quella impugnata, che consente di trasferire funzioni ulteriori  alle
Regioni senza  garanzia  reale  dei  LEP,  nonche'  senza  una  piena
attuazione del fondo perequativo  e  con  finanziamento  a  esclusivo
carico del gettito erariale. 
    Si tratta, molto  schematicamente,  di  introdurre  un  ulteriore
elemento di  differenziazione  tra  i  territori,  senza  aver  prima
superato le differenze esistenti e senza aver completato  il  disegno
normativo  di  garanzia  della  perequazione  tra  territori   e   di
corrispondenza tra funzioni e reperimento delle  risorse,  ovvero  la
responsabilita' politica del proprio operato. 
    E' evidente, anche  alla  luce  della  citata  giurisprudenza  di
Codesta Corte, che la piena attuazione del federalismo fiscale e, nel
quadro di questo, di un pieno ed efficiente sistema  di  perequazione
territoriale, non puo' che essere  un  presupposto  indefettibile  di
qualsiasi ulteriore differenziazione territoriale nel  nostro  Paese.
In altri termini, nessun elemento competitivo puo' essere  introdotto
nel regionalismo italiano, se non in  un  quadro  di  piena  garanzia
della  perequazione  tra  le  Regioni;  unica  condizione  che  possa
garantire la effettiva fruizione di  quei  livelli  essenziali  delle
prestazioni la cui effettiva  garanzia  la  Costituzione  assegna  al
legislatore statale come un obbligo. 
    A  tal  riguardo  e'  stato  efficacemente  osservato   che   «il
legislatore  di  revisione  del  2001,   [...]   aveva   condizionato
l'operativita' dell'art. 116  alla  preventiva  osservanza  dell'art.
119, sintesi delle azioni perequative. Pertanto, lo Stato e' chiamato
a fare qualcosa prima di avviare la diversificazione  delle  Regioni:
ha un obbligo di attivarsi  in  opposizione  al  dovere  di  rimanere
fermo. Un  esperimento  tratto  dalla  fisica  rende  visivo  il  mio
discorso: quello dei vasi comunicanti. Lo Stato  e'  come  se  avesse
nelle mani le chiavi del rubinetto, che dovra' aprire per  consentire
all'acqua di scorrere dal vaso piu' alto verso il piu' basso  fino  a
quando il livello non sara' lo stesso. Lo  Stato,  quindi,  deve  far
defluire le risorse dalle Regioni piu' ricche  alle  meno  e  solo  a
parita' di risorse avviera'  la  gara  con  l'augurio  che  vinca  il
miglior concorrente. Il level playing field e'  una  regola  basilare
del liberismo economico e aver trasferito questa dinamica sul terreno
del diritto costituzionale presuppone che il 116 abbia  disegnato  in
anticipo le tappe fondamentali del regionalismo competitivo: prima si
equiordinano le Regioni e in un secondo  momento  si  trasferira'  il
surplus  a  chi  dimostra  di  meritarlo.  Ma  il  processo  bifasico
caratterizzato  da  un  preciso  ordine  di  intervento   non   trova
corrispondenza  nel  progetto  governativo,  ...   (omissis)   Questa
inversione del cronoprogramma compone l'incostituzionalita'  del  ddl
1665, del resto non e' la prima volta che disattendere la  dimensione
temporale si risolva in una  violazione  all'assetto  costituzionale»
(Audizione della prof.ssa G. DE MINICO del 12 marzo 2024 sul  disegno
di legge A.C. 1665). 
    Le disposizioni censurate restringono il perimetro delle  risorse
disponibili in favore della Regione Campania e, dal  momento  che  la
perequazione non viene effettivamente garantita prima  della  stipula
di ciascuna intesa, i vizi dedotti riverberano in lesione di tutte le
attribuzioni costituzionali della ricorrente e di su tutti  i  propri
titoli di competenza. Per le medesime ragioni risulta violato  l'art.
119 della Costituzione, in quanto l'aggiornamento e la revisione  dei
LEP in regime di invarianza finanziaria comporta l'impossibilita'  di
un  integrale  finanziamento  delle  funzioni  amministrative   delle
Regioni, ex art. 119, comma 4, della Costituzione. 
  VIII. Illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,  della
legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli  articoli  76,  116,
comma 3, e 119, commi 1, 2 E 4, della Costituzione. 
    1. L'art. 3 della legge impugnata contrasta patentemente  con  le
disposizioni in rubrica, poiche' non individua i principi e i criteri
direttivi che dovrebbero guidare l'attivita'  di  determinazione  dei
LEP. Piu' precisamente, l'art. 3 delega il Governo a adottare,  entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno  o
piu' decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi
di cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della  legge  29  dicembre
2022, n. 197. 
    Senonche', queste ultime disposizioni si limitano a delineare  la
procedura per l'emanazione di d.P.C.M., presentati da una  cabina  di
regia a tale scopo istituita presso la Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, ma non  contengono  certo  principi  e  criteri  direttivi,
idonei a indirizzare l'esercizio della funzione legislativa. 
    2. Si tratta, pertanto, di una vera e propria delega «in bianco»,
in contrasto - come sancito da costante giurisprudenza costituzionale
- con l'art. 76 della Costituzione. 
    Come Codesta Corte ha avuto modo di chiarire, la legge delega  e'
«fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa», sicche',
se e' vero che «puo' essere abbastanza ampia da preservare un margine
di discrezionalita', e un corrispondente spazio  entro  il  quale  il
Governo  possa  agevolmente  svolgere   la   propria   attivita'   di
"riempimento" normativo», e' altrettanto vero che «non deve contenere
enunciazioni troppo generali o comunque non  idonee  ad  indirizzarne
l'attivita'» (Corte costituzionale, 27 luglio 2023, n. 166). 
    - L'art.  76  della  Costituzione,  infatti,  «non  contempla  la
possibilita' di abbandonare alle determinazioni del Governo,  tramite
deleghe  "in  bianco",  le  scelte  legislative  fondamentali  e   di
indirizzo relative alle materie regolate, esigendo al contrario  che,
in proposito, si manifesti la  valutazione  politica  preminente  del
Parlamento» (Corte costituzionale, 21 ottobre 1998, n. 354). 
    Codesta Corte ha infatti chiarito che «Le direttive,  i  principi
ed i criteri servono [...] a circoscrivere il campo della delega, si'
da evitare  che  essa  venga  esercitata  in  modo  divergente  dalle
finalita' che l'hanno determinata» (Corte costituzionale, 10  ottobre
1985, n. 158). 
    Il rimando effettuato dalla legge impugnata non consente  nemmeno
di ricavare i principi  e  criteri  direttivi  per  implicito  (Corte
costituzionale, 12 marzo  1986,  n.  48).  Le  norme  richiamate  per
relationem non riportano, infatti, criteri sufficientemente specifici
e,  pertanto,  sotto  questo  aspetto   sono   incostituzionali   per
violazione dell'art. 76 della Costituzione. 
    Le criticita' di cui al presente motivo  erano  state  segnalate,
peraltro anche dal Comitato per  la  legislazione  della  Camera  dei
deputati, che, nel parere reso sul disegno di legge nella seduta  del
23 aprile 2024,  ha  evidenziato  come  i  commi  da  791  a  801-bis
dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 - da  cui  avrebbero  dovuto
ricavarsi i  principi  e  criteri  per  l'esercizio  della  delega  -
avessero unicamente «un  contenuto  prevalentemente  organizzativo  e
procedurale» e, come tale, non idoneo  a  guidare  l'esercizio  della
funzione legislativa da parte dell'Esecutivo. 
    3.  La  delega  «in  bianco»,  in   palese   contrasto   con   la
giurisprudenza    costituzionale    richiamata,    risulta     essere
particolarmente grave  -  e  la  ridondanza  di  tale  illegittimita'
particolarmente evidente - nel caso che qui ci occupa, proprio per la
centralita' che l'individuazione dei LEP assume nel procedimento  per
l'attribuzione delle  ulteriori  condizioni  e  forme  di  autonomia.
Cosi', l'eccesso  di  delega  comporta  anche  una  violazione  degli
articoli 116 comma 3, e 119, commi 1, 2 e 4, della Costituzione. 
    Se  la  fissazione  dei  LEP  rappresenta  il   presupposto   del
trasferimento di ulteriori  competenze  dallo  Stato  alle  autonomie
territoriali, e'  evidente  che  la  determinazione  dei  LEP  incide
sull'estensione  e  sui  limiti  delle  funzioni  attribuibili   alle
Regioni. Sicche', essendo impedita in concreto la determinazione  dei
LEP, perche' non sono stati fissati principi e  criteri  direttivi  e
non e' rispettata la riserva di legge prevista dall'art.  117,  comma
2, lettera m), della Costituzione. 
    Contestualmente alla  determinazione  dei  LEP,  sono  stabiliti,
peraltro, anche i costi e i  fabbisogni  standard  correlati  a  tali
prestazioni. Tale operazione e' necessaria per quantificare l'entita'
del finanziamento delle funzioni trasferite, con un riflesso  diretto
sulle entrate riconosciute alle Regioni per l'esercizio  delle  nuove
funzioni e, per converso, sulle risorse che rimangono  in  capo  allo
Stato e, in ipotesi, anche per finanziare  trasferimenti  alle  altre
Regioni, che ne facciano richiesta. 
    Percio', e' essenziale che la delega legislativa  sia  esercitata
correttamente, secondo  i  principi  ed  i  criteri  legislativamente
previsti. 
    In questi termini, la violazione dell'art. 76 della  Costituzione
e la conseguente violazione degli articoli 116, comma 3, e 119, commi
1, 2 e 4 della Costituzione «ridonda»  in  lesione  delle  competenze
regionali. Codesta Corte, del resto,  ha  precisato  che  le  Regioni
possono, nei giudizi in via principale, «contestare  l'esistenza  dei
presupposti costituzionali degli atti con forza di  legge  quando  la
violazione denunciata sia potenzialmente  idonea  a  determinare  una
vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o  delle
Province autonome ricorrenti» (Corte costituzionale, 13 gennaio 2004,
n. 6). 
    In questo caso, e' evidente la ridondanza, perche'  l'assenza  di
principi e criteri direttivi per la fissazione  dei  LEP  abilita  il
Governo a fissarli «liberamente» in sede di approvazione di  ciascuna
intesa, senza alcuna garanzia in favore delle Regioni  che  rimangono
escluse. 
    D'altra parte, la fissazione dei LEP per costante  giurisprudenza
di  Codesta  Corte  e'  competenza  esclusiva  statale  a   carattere
trasversale, e pertanto idonea a  incidere  su  tutte  le  competenze
concorrenti di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
  IX. [Segue]. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi  7  e
9, della legge 26 giugno 2024, n. 86 per  violazione  degli  articoli
117, comma 2, lettera m), 116, comma  3,  della  Costituzione  e  del
principio  di  legalita'  ex  articoli  3,  23,  97   E   113   della
Costituzione. 
    1. L'art. 117, comma 2, lettera  m)  della  Costituzione  demanda
alla legge dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili. 
    Si tratta, come si e' detto, di una materia c.d. trasversale, per
la quale la legislazione statale definisce limiti  nel  rispetto  dei
quali si esercitano  le  funzioni  legislative  regionali,  tanto  di
carattere concorrente quanto di carattere residuale. 
    La  legge,  dunque,  in  questa   materia   e'   imprescindibile.
Coerentemente con tale interpretazione (pur non fissando  principi  e
criteri direttivi), l'art. 3 della legge impugnata prevede una delega
al Governo per l'adozione dei decreti legislativi, per la definizione
dei livelli  essenziali  delle  prestazioni.  Si  prevede,  in  altre
parole, che la determinazione dei LEP avvenga con atto  avente  forza
di legge. 
    2. Tuttavia, del tutto contraddittoriamente, il comma 7 dell'art.
3 prevede che «i LEP  possono  essere  aggiornati  periodicamente  in
coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili [...] con
decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  [...]».  Sotto
questo  profilo  la   disposizione,   nell'attribuire   a   un   atto
amministrativo monocratico l'aggiornamento della  determinazione  dei
LEP, oltre a violare l'art. 117, comma  2,  lettera  m),  cosi'  come
interpretato  dalla  costante   giurisprudenza   di   Codesta   Corte
costituzionale, risulta in contrasto con l'art. 3 della  Costituzione
sotto il  profilo  dell'irrazionalita'  e  dell'irragionevolezza.  La
previsione e' infatti  del  tutto  contraddittoria,  specialmente  se
raffrontata con il comma 1, che coerentemente individua  nella  fonte
di rango legislativo l'atto attraverso il quale i LEP  devono  essere
determinati. 
    3. L'attribuzione di  potere  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, inoltre - cosi' come delineata dal citato art. 3, comma  7,
risulta in  contrasto  con  il  principio  di  legalita'  sostanziale
delineato dalla giurisprudenza di  Codesta  Corte,  che  impone  alla
legge, oltre  che  di  fondare  il  potere,  di  definirne  limiti  e
modalita' di esercizio, che nella fattispecie sono del tutto assenti,
risultando il potere  attribuito  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri slegato da qualunque criterio concreto di esercizio. 
    Codesta Corte ha affermato, in piu' occasioni, che  il  principio
di legalita' sostanziale non consente  «l'assoluta  indeterminatezza»
del potere conferito dalla legge ad un'autorita' amministrativa, cio'
che produrrebbe l'effetto di  attribuire,  in  pratica,  una  «totale
liberta'» al soggetto od  organo  investito  della  funzione.  Si  e'
affermato, infatti, che «[n] on e'  sufficiente  che  il  potere  sia
finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma  e'
indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel  contenuto  e
nelle  modalita',  in  modo  da  mantenere  costantemente  una,   pur
elastica,  copertura  legislativa  dell'azione  amministrativa»   (ex
multis, Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 115). 
    4. Alla luce  di  quanto  esposto  in  precedenza,  e'  evidente,
quindi, la violazione  della  sfera  di  attribuzioni  della  Regione
ricorrente. La legge ordinaria  e'  garanzia  anche  per  le  singole
Regioni, in quanto luogo  di  sintesi  di  tutte  le  istanze  e  gli
interessi della comunita' nazionale e,  pertanto,  anche  degli  enti
territoriali  che  compongono   la   Repubblica   (art.   114   della
Costituzione). 
    L'assenza di  criteri  direttivi  per  l'aggiornamento  dei  LEP,
peraltro, sostanzialmente rimette  all'arbitrio  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  il  loro  aggiornamento.  Con  il  risultato
pratico che gli atti sarebbero  sindacabili  soltanto  di  fronte  al
giudice  amministrativo,   il   cui   sindacato   sarebbe   limitato,
trattandosi di atto ampiamente discrezionale. 
    Ne deriva, evidente, la lesione delle attribuzioni costituzionali
della  Regione  Campania  perche',  specularmente  a  quanto  si   e'
osservato nel motivo precedente, la competenza a fissare (e quindi ad
aggiornare) i LEP e' competenza trasversale,  idonea  a  incidere  su
tutte le materie oggetto  di  potesta'  legislativa  concorrente  (e,
dunque,  su  tutte  le  attribuzioni  costituzionali  della   Regione
Campania). I LEP, del resto, sono  presenti  anche  nelle  materie  a
competenza legislativa  esclusiva  statale,  in  cui  la  Regione  ha
comunque compiti amministrativi. 
  X. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno 2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, commi 2 e 4, 3,  comma  7,
per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e degli
obblighi  comunitari  di  cui  al  regolamento  (UE)   2021/241   del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza e alla decisione di esecuzione n. 2021/168
del Consiglio  dell'Unione  europea  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  che  prevedono  misure  per  la  coesione  sociale   e
territoriale. 
    1. La legge n. 86/2024 viola l'art. 117 della Costituzione  anche
sotto gli ulteriori profili indicati in epigrafe. 
    Come si e' diffusamente argomentato nei motivi che precedono,  la
legge impugnata: 
      (i) prevede un  sistema  in  cui  i  LEP  sarebbero  riferibili
soltanto ad alcune materie, con cio' consentendo che, per le  materie
in cui, in  base  alla  medesima  legge,  i  LEP  non  devono  essere
predeterminati,  il  trasferimento  delle   funzioni   e'   possibile
immediatamente, anche senza la  previa  individuazione  degli  stessi
(cfr. art. 1, comma 2); 
      (ii) ammette che il trasferimento delle  funzioni  avvenga  non
solo  una  volta  garantiti  i  LEP,  essendo  sufficiente,   invece,
predisporre un non meglio individuato finanziamento per  la  relativa
(futura ed eventuale) garanzia (cfr. art. 1, comma 2 e art. 4,  comma
1); 
    (iii)  demanda  a  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, l'aggiornamento periodico dei LEP, con cio'  sottraendo  al
Parlamento la disciplina di una materia cruciale  nella  garanzia  di
livelli minimi nel godimento dei diritti sociali per i  cittadini  di
tutto il Paese (cfr. art. 3, comma 7); 
    (iv) prevede che tale aggiornamento periodico avvenga «nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili»,  con  cio'  condizionando  la
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni alle necessita'  di
bilancio (cfr. art. 3, comma 7). 
    Cosi'  disponendo,  e'  messa  a  rischio   l'uniformita'   delle
condizioni  di  vita  nel  Paese  e,  conseguentemente,  la  coesione
territoriale, in netto contrasto con uno degli  obiettivi  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e,  piu'  in   generale,   del
Dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal  regolamento
UE  2021/241,  che  individua  la  coesione  economica,   sociale   e
territoriale tra i sei pilastri fondanti del Piano stesso. 
    Le disposizioni in questione  violano,  pertanto,  indirettamente
l'art. 117, comma 1, della Costituzione,  violando  direttamente  gli
obblighi  comunitari  che  costituiscono  norma  interposta,  perche'
impediscono il perseguimento degli obiettivi del PNRR, approvato  con
gli atti comunitari indicati nell'epigrafe del presente motivo. 
    2. Corre l'obbligo di evidenziare che il pilastro della  coesione
territoriale assume un ruolo trasversale nel Piano italiano,  che  si
propone  di  affrontare  «in  modo  concreto  le  sfide  territoriali
profondamente radicate e promuovendo uno sviluppo equilibrato» (cfr.,
considerando 36 della decisione di esecuzione del Consiglio, relativa
all'approvazione della valutazione del piano  per  la  ripresa  e  la
resilienza  dell'Italia),  e  si  traduce  in  un   target   puntuale
corrispondente  alla  Riforma  1.14  -  Riforma  del  quadro  fiscale
subnazionale. 
    La decisione di esecuzione del Consiglio  prevede,  infatti,  che
entro il primo trimestre del 2026 si addivenga al  completamento  del
federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo
di «migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra  i  diversi
livelli  di  governo,  assegnare  le  risorse  alle   amministrazioni
subnazionali sulla base di criteri oggettivi  e  incentivare  un  uso
efficiente delle risorse medesime.  La  riforma  dovra'  definire  in
particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo  fiscale
per  le  Regioni  a  statuto  ordinario,  le  province  e  le  citta'
metropolitane». 
    E' chiaro, per quanto illustrato sinora,  come  i  meccanismi  di
trasferimento delle risorse previsti dalla legge n. 86/2024 siano ben
lontani  dall'implementare   un   quadro   di   regole   chiaro   che
effettivamente migliori «la trasparenza delle relazioni fiscali tra i
diversi  livelli   di   governo»   e   assegni   «le   risorse   alle
amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi». 
    L'implementazione di  tali  meccanismi -  contraria  ad  uno  dei
pilastri fondamentali del Dispositivo per la Ripresa e la  Resilienza
- ha, quindi,  l'ulteriore  effetto  di  minare  la  possibilita'  di
accedere ai fondi previsti dal PNRR,  dal  momento  che  (come  noto)
l'art. 24 del regolamento UE n.  241/2021  ricollega  la  sospensione
dell'erogazione  dei  contributi  finanziari  non  solo  al   mancato
conseguimento degli obiettivi, ma anche alla messa in atto di  azioni
che si pongono in contrasto con ulteriori obiettivi gia' raggiunti  o
da raggiungere. 
    Questo - oltre che comportare un danno  ingente  per  le  finanze
pubbliche  -  finisce  per  riverberarsi   anche   sulla   sfera   di
attribuzione dei soggetti attuatori del Piano, fra cui figurano anche
le Regioni,  che  rischierebbero  di  vedersi  private  dei  fondi  a
copertura di attivita' gia' messe in atto e delle risorse  necessarie
a implementare  gli  ulteriori  investimenti  previsti  dal  medesimo
Piano. In  quest'ottica,  e'  evidente  la  lesione  della  sfera  di
attribuzioni della Regione ricorrente. 
    Per tali motivi le norme contrastano  patentemente  altresi'  con
gli articoli 3 e 4 del regolamento UE 2021/241, interpretato in linea
con i Country Report, sopra  citati,  in  guisa  da  violare  in  via
indiretta anche l'art. 117, comma 1, della Costituzione perfezionando
cosi' la fattispecie della violazione per norma interposta. 
  XI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 3, 5  e  8,
della legge 26 giugno 2025, n. 86 per violazione degli articoli 2, 3,
5, 97, 81, 114, 116, comma  3,  e  120  della  Costituzione,  nonche'
dell'art. 5 e degli articoli 70 E 72 della Costituzione. 
    1. Quanto  ai  profili  di  illegittimita'  costituzionale  delle
disposizioni  afferenti  il  procedimento,  che  la  legge  impugnata
delinea perche' si addivenga all'attribuzione delle ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, non  si  puo'  che  prendere  le
mosse dall'art. 2, commi 5 e 8, nella parte in cui  prevede  che  «il
disegno di legge [...], cui e' allegata  l'intesa»  venga  «trasmesso
alle Camere» unicamente «per la  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.
116, terzo comma, della Costituzione». 
    Tale contenuto viola l'art. 116, comma 3, della Costituzione, che
non  si  limita  a  prevedere  una  mera  deliberazione  che  approvi
l'intesa, ma richiede l'approvazione - a maggioranza assoluta,  sulla
base di un'intesa tra lo Stato e la  Regione  interessata  -  di  una
legge  d'iniziativa  regionale  (v.  infra),  che  segua  l'ordinario
procedimento legislativo in Commissione e, successivamente, in  Aula,
con le correlate garanzie, in  termini  non  solo  di  confronto  tra
maggioranza  e  opposizioni  parlamentari,  ma  anche  di  necessario
coinvolgimento dell'opinione pubblica, in ragione  della  pubblicita'
del  procedimento  legislativo.  Nel   riferirsi   a   una   semplice
deliberazione, la legge impugnata sembrerebbe, invece, richiedere una
sola votazione  complessiva  sull'intesa  raggiunta  dagli  Esecutivi
dello Stato e della Regione interessata, senza la possibilita' per il
Parlamento di intervenire, come nell'ordinario iter legis. 
    Cosi' disponendo, si svilisce il Parlamento -  in  contrasto  con
quanto  stabilito  all'art.  116,  comma  3,   della   Costituzione -
relegandolo a  un  mero  ruolo  di  ratifica  di  un'intesa,  il  cui
negoziato si esaurisce nel circuito del rapporto tra Governo e Giunta
regionale. 
    2. Sul punto, basti aver riguardo al procedimento scandito  dalla
legge impugnata: dopo essere state semplicemente  «informate»  (comma
2) dell'avvio del negoziato, le Camere sono  chiamate,  attraverso  i
«competenti organi parlamentari» all'espressione di un semplice «atto
di indirizzo» (comma 4), ne' necessario, posto che se esso non  viene
emanato entro novanta giorni e' consentito procedere in assenza,  ne'
vincolante, in quanto il Presidente del Consiglio dei  ministri  puo'
benissimo non conformarsi allo stesso, essendo tenuto semplicemente a
«riferire alle Camere con apposita relazione,  nella  quale  fornisce
adeguata motivazione della scelta effettuata» (comma 5). 
    A seguito della sottoscrizione dell'intesa, il disegno  di  legge
al quale l'intesa e' allegata e' immediatamente trasmesso alle Camere
per una semplice «deliberazione»,  che  corrisponde  all'approvazione
finale (comma 8). 
    Si configura, quindi, una deliberazione  complessiva  sull'intesa
raggiunta dagli Esecutivi dello Stato e della Regione interessata, un
«prendere o lasciare»,  che  non  consente  al  Parlamento  il  pieno
esercizio delle proprie funzioni. 
    Al  contrario,  come  si  e'  sostenuto  nell'Appello  di  trenta
costituzionalisti su Regionalismo differenziato, ruolo del Parlamento
e                  unita'                  del                  Paese
(https://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=38182),
«i parlamentari, come rappresentanti  della  nazione,  devono  essere
chiamati a intervenire, qualora lo riterranno, anche con  emendamenti
sostanziali che possono incidere sulle intese, in modo  da  ritrovare
un nuovo accordo, prima della definitiva votazione sulla legge». 
    3. La legge impugnata sembra connotare la legge di  cui  all'art.
116, comma 3, della Costituzione in termini di una legge di  ratifica
di un trattato internazionale. Con cio',  si  evidenzia  (in  maniera
ancor piu' marcata) la distorsione che la legge  impugnata  introduce
nel rapporto tra lo Stato  e  le  Regioni,  considerato  al  pari  di
rapporto tra ordinamenti sovrani, in un contesto in cui,  come  sopra
rilevato, le Regioni sono, invece, prive di sovranita', come chiarito
da Codesta Corte (Corte costituzionale, 7 novembre, 2007, n. 365). 
    4. La legge che definisce le «forme e condizioni  particolari  di
autonomia» compie, invece, scelte estremamente impattanti, come si e'
illustrato anche nei motivi che precedono, per l'unita'  nazionale  e
per la garanzia di eguali condizioni di vita tra i cittadini. 
    La previa conclusione di un'intesa tra Esecutivi non  puo'  avere
l'effetto di sottrarre alle Camere la  possibilita'  di  svolgere  il
fondamentale ruolo di sintesi, che tenga conto  delle  istanze  anche
delle altre Regioni, proprio  in  funzione  della  suddetta  garanzia
dell'unita' nazionale. 
    Il Parlamento  e'  la  sede  costituzionalmente  individuata  per
effettuare una sintesi tra le istanze dello  Stato  e  delle  diverse
Regioni; da  qui,  l'imposizione  -  ex  art.  116,  comma  3,  della
Costituzione - della maggioranza assoluta  per  l'approvazione  della
legge ivi  contemplata.  E'  solo  all'organo  rappresentativo  della
Nazione (cfr., ex multis, Corte costituzionale, 25  giugno  2015,  n.
118), solo al Parlamento che spetta di valutare, in ogni suo aspetto,
la  scelta  di  garantire  a   una   Regione   maggiori   competenze,
verificatone l'impatto sull'unita' della Repubblica. 
    5. In questi termini, si configura il  contrasto  anche  con  gli
articoli 5, 70 e 72, della Costituzione.  Sottrarre,  nei  fatti,  la
possibilita' al Parlamento di svolgere un esame compiuto dell'intesa,
pone in pericolo l'unita' nazionale,  potenziando  le  competenze  di
alcune Regioni, a detrimento di quelle di altre, al di fuori  di  una
visione e di una sintesi che tengano conto  dell'insieme  complessivo
della Nazione. 
    Impedire al Parlamento di svolgere  un'adeguata  istruttoria  non
assicura a ciascuna Regione la salvaguardia del suo ruolo, delle  sue
competenze e funzioni e del loro adeguato finanziamento. 
    La violazione delle disposizioni costituzionali citate «ridonda»,
pertanto, quale violazione delle competenze della Regione ricorrente.
Tenuto  conto  dei  possibili   contenuti   e   degli   effetti,   il
coinvolgimento del Parlamento nell'approvazione  dell'intesa  avrebbe
costituito un'importante, indefettibile, garanzia a  favore  di  ogni
singola Regione. 
    I  vizi  denunciati  ridondano  in  lesione,  come  detto,  delle
attribuzioni  costituzionali  della  Regione  Campania,  perche'   il
mancato coinvolgimento del Parlamento, relegato a un  ruolo  di  mera
ratifica di decisioni prese da altri (i due Esecutivi, quello statale
e regionale), impedisce che il Parlamento  stesso,  in  quanto  luogo
della sintesi  dell'interesse  nazionale  nel  suo  complesso,  possa
intervenire sul testo della intesa e della legge di approvazione. 
    Cio'  e'  tanto  piu'  evidente   sol   considerando   l'evidente
irragionevolezza della previsione dell'art. 9, comma 1,  della  legge
n. 86/2024, la' dove si afferma che dalla singola intesa  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Si
e' gia' avuto modo di dimostrare che cosi' non e',  e  dunque,  visto
che saranno  disposizioni  sicuramente  incidenti  sul  bilancio,  al
Parlamento dovrebbe essere concesso  di  intervenire  per  assicurare
l'obiettivo della perequazione tra le varie Regioni. 
  XII. [Segue]. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2,  comma  8,
della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione dell'art. 116, comma
3, nonche' degli articoli 5 e 120, della Costituzione. 
    1. Il medesimo art. 2, comma 8, della legge impugnata presenta un
ulteriore profilo  di  contrasto  con  l'art.  116,  comma  3,  della
Costituzione dal momento che non prevede alcun  coinvolgimento  della
Regione nella fase di approvazione parlamentare dell'intesa. 
    Prevedere, come fa la legge impugnata, che l'intero  procedimento
si svolga nel negoziato tra i due  Esecutivi,  statale  e  regionale,
riducendo a un ruolo di «ratifica» il Parlamento, non  solo  svilisce
(come visto) il ruolo di quest'ultimo, ma  va  a  danno  anche  della
Regione  interessata  ad  accedere  alle  condizioni   di   autonomia
differenziata, come in ipotesi potrebbe essere la  Regione  Campania,
beninteso nel pieno rispetto della Carta costituzionale,  come  sopra
rilevato. 
    Dopo la stipula dell'intesa, infatti, la Regione non e' in  alcun
modo coinvolta nell'iter  legislativo.  Il  Parlamento,  dunque,  ben
potrebbe radicalmente bocciare l'intesa, e alla singola  Regione  non
potrebbe essere concesso intervenire per modificare  opportunatamente
i contenuti di essa, in modo da ottenere l'approvazione parlamentare.
Prevenendo possibili obiezioni, si osserva che e' vero che  l'art.  2
della  legge  impugnata  abilita  il  Parlamento  ad  adottare  «atti
d'indirizzo», che in  ipotesi  potrebbero  prevenire  la  bocciatura;
sennonche'  il  Governo  viene  legittimato  a  discostarsene   senza
particolari difficolta' e senza previo coinvolgimento  della  Regione
interessata. 
    2. Cosi'  configurato,  il  procedimento  delineato  dalla  legge
impugnata contrasta,  pertanto,  anche  con  il  principio  di  leale
collaborazione tra Stato e Regioni, di cui  agli  articoli  5  e  120
della Costituzione. In virtu' di tale  principio,  alla  Regione  non
dovrebbe essere precluso un intervento anche «al ribasso» rispetto  a
quanto convenuto in  sede  di  intesa,  per  ottenere  l'approvazione
parlamentare. 
    La violazione del  principio  di  leale  collaborazione  sussiste
anche a voler  considerare  possibile  la  modifica  da  parte  della
singola Regione nel senso voluto dal Parlamento. 
    Non sono previste, infatti, particolari garanzie procedimentali a
favore della singola  Regione  dopo  l'approvazione  dell'intesa;  il
negoziato, come detto, si svolge solo tra Regione  e  Governo,  senza
che  la  Regione  possa  effettivamente  interloquire  con  le  varie
Commissioni  parlamentari.   Cio'   potrebbe   comportare   l'effetto
paradossale per cui la singola Regione sarebbe tenuta ad accettare «a
scatola   chiusa»   le   determinazioni   parlamentari,   le   quali,
evidentemente, potrebbero  anche  indurla  a  rinunciare  al  proprio
percorso autonomistico. 
    Se, come detto, il  principio  di  leale  collaborazione  ha  una
portata  elastica,  da  adattare  al  singolo  caso  concreto,  ferma
restando la necessita' di  assicurare  un  ordinato  svolgimento  dei
rapporti tra tutti gli enti componenti la  Repubblica,  nel  caso  di
specie esso difetta  radicalmente.  Cio'  e'  tanto  piu'  grave  sol
considerando l'intreccio delle varie competenze interessate dall'art.
116,  comma  3,  della  Costituzione,  che   potenzialmente   possono
interessare  anche  molte  delle  materie   oggetto   di   competenza
legislativa esclusiva statale. Potenzialmente, dunque, il  Parlamento
potrebbe ritenere  i  contenuti  dell'intesa  in  contrasto  con  gli
obiettivi  fissati  dalla  legge  statale,  e  richiedere   modifiche
particolarmente  stringenti,  che  la  Regione  potrebbe  non  essere
indotta ad  accettare  tout  court,  rinunciando  cosi'  al  percorso
autonomistico. Evenienza, quest'ultima, che si sarebbe potuta evitare
prevedendo il  coinvolgimento  degli  uffici  regionali  lungo  tutto
l'arco di approvazione della legge. 
    Sotto questo aspetto, e' evidente l'ammissibilita' del motivo  in
esame, perche' e' riferito alla capacita' di  attuare  effettivamente
l'art.  116,  comma  3,  della  Costituzione,   ferme   restando   le
considerazioni espresse in precedenza sull'argomento. 
  XIII. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 6, della
legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione dell'art. 116, comma 3,  e
121, comma 2, della Costituzione. 
    - L'art. 2 della legge impugnata si pone in contrasto con  l'art.
116, comma  3,  della  Costituzione  anche  la'  dove  non  configura
l'iniziativa della  Regione  come  iniziativa  legislativa  in  senso
stretto. Si prevede infatti che il disegno di legge venga  redatto  e
presentato non  gia'  dalla  Regione,  come  previsto  dal  combinato
disposto degli articoli 116 e 121 della Costituzione, ma dal Governo,
con evidente lesione della sfera di attribuzioni della Regione. 
    Essendo riferita a una  legge  dello  Stato,  l'iniziativa  della
Regione  interessata,  di  cui   all'art.   116,   comma   3,   della
Costituzione, non  deve  intendersi  quale  mera  proposta,  ma  come
iniziativa ai sensi dell'art. 121, comma  2,  ultimo  periodo,  della
Costituzione, per cui ciascun  Consiglio  regionale  puo'  esercitare
l'iniziativa legislativa. 
    Tale  ricostruzione  e'  stata  confermata,  peraltro,  anche  da
Codesta Corte (Corte costituzionale, 25  giugno  2015  n.  118  e  15
ottobre  2015,  n.  202)  che  ha  fatto  esplicito   riferimento   a
«l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata». 
    In questo quadro, la disposizione impugnata  contrasta  con  agli
articoli  116  e  121  della  Costituzione,  perche'  non   qualifica
l'iniziativa della Regione come  iniziativa  legislativa,  lasciando,
invece,   al    Governo    l'iniziativa    legislativa    finalizzata
all'approvazione della legge che riconosce maggiore autonomia. 
  XIV. Illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 3, commi  2  e
7, della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli 2,
3, 5 e 120, 81, 97, 114 della Costituzione. 
    1.  Il  procedimento  delineato  dalla  legge  n.  86/2024  viola
patentemente le norme in epigrafe. Si consente,  infatti,  del  tutto
irragionevolmente - con violazione degli articoli 3, 97  e  81  della
Costituzione-  di  prescindere  dalla   valutazione   dei   Ministeri
competenti per materia e del Ministero dell'economia e delle  finanze
e, in sede di negoziato tra Regione richiedente  e  Governo,  non  si
prevede in alcun modo  una  valutazione  dell'interesse  delle  altre
Regioni, ne' un adeguato ed effettivo  coinvolgimento  delle  stesse,
attraverso la  necessita'  dell'intesa  o  almeno  del  parere  della
Conferenza delle Regioni, in guisa che  risulta  palesemente  viziato
l'intero procedimento volto alla formazione dell'intesa per contrasto
con il principio di solidarieta' di cui all'art. 2 della Costituzione
e del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5, 114 e
120 della Costituzione. 
    - Al comma 4 del medesimo art. 2 si prevede che sullo  schema  di
intesa preliminare sia acquisito  un  mero  parere  della  Conferenza
Unificata e non l'intesa della stessa,  nonostante  la  significativa
portata  delle  singole  intese  sul  futuro  assetto  ordinamentale,
sociale ed  economico-finanziario  anche  delle  altre  Regioni,  con
violazione, anche sotto tale profilo, degli articoli 5,  114  e  120,
vieppiu' tenuto conto che Codesta Corte costituzionale ha piu'  volte
affermato (ex multis, sentenza n. 116/94) «che la  Conferenza  e'  la
sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra  lo
Stato e le regioni (e le province autonome) ... in  quanto  tale,  la
Conferenza e' un'istituzione  operante  nell'ambito  della  comunita'
nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome». 
    2.  L'art.  3,  comma  2,  viola  analogamente  le   disposizioni
individuate in rubrica, dal momento che prevede, per  l'adozione  dei
decreti legislativi determinativi dei LEP, il parere della Conferenza
unificata, anziche' l'intesa, che consentirebbe la  realizzazione  di
un effettivo confronto con le autonomie regionali. 
    Piu' nel dettaglio, la disposizione citata prevede che i  decreti
legislativi di determinazione dei LEP siano adottati su proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per  gli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con  i  Ministri  competenti  e
previa  acquisizione   del   parere   della   Conferenza   unificata,
precedentemente - ai sensi dell'art. 2,  primo  comma,  semplicemente
«informata» del «negoziato» tra la Regione e il Governo.  Gli  schemi
di ciascun decreto legislativo sono  successivamente  trasmessi  alle
Camere per  l'espressione  dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. 
    3.  Il  depotenziamento  dell'intesa  a  mero  parere  viola   il
principio di leale collaborazione, per  come  interpretato  anche  da
Codesta Corte  costituzionale,  per  cui  «la'  dove  il  legislatore
delegato si accinge a riformare istituti che incidono  su  competenze
statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la  necessita'
del  ricorso  all'intesa»,  che  costituisce  «cardine  della   leale
collaborazione anche quando l'attuazione delle  disposizioni  dettate
dal legislatore statale e' rimessa a  decreti  legislativi  delegati»
(Corte costituzionale, 25 novembre 2016, n. 251).  A  differenza  del
parere,  l'intesa  consente,  infatti,  «lo  svolgimento  di  genuine
trattative   e   garantisce   un   reale    coinvolgimento»    (Corte
costituzionale, 13 dicembre 2017, n.  261).  Il  principio  di  leale
collaborazione, alla base dei rapporti tra  lo  Stato  e  il  sistema
delle  autonomie,  impone  la  previsione  di  «una  disciplina   che
prefiguri un iter in cui assumano  il  dovuto  risalto  le  attivita'
concertative e di coordinamento orizzontale,  ovverossia  le  intese,
che devono essere condotte in base al principio  di  lealta'»  (Corte
costituzionale, 1 ottobre 2003, n. 303) 
    4. La  mancata  previsione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata determina la illegittimita' della relativa  previsione  per
varie ragioni. Si tratta, anzitutto, di materie  in  cui  vengono  in
gioco i LEP, che devono essere determinati,  nell'impostazione  della
legge impugnata, parallelamente all'approvazione dell'intesa. Codesta
Corte ha sottolineato a piu' riprese la trasversalita' dei LEP e come
essi incidono su tutte le materie oggetto di competenza  concorrente.
L'intesa,  dunque,  era  necessaria  perche'  si   verifica   proprio
quell'inestricabile intreccio di competenze che Codesta Corte ritiene
presupposto per l'operativita' dell'intesa, in luogo di  un  semplice
parere non vincolante. E, del resto, che l'intesa  fosse  necessaria,
in luogo del parere, emerge dal tenore letterale dell'art.  1,  comma
796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio  per  il
2023),  sempre  in  tema  di  LEP,  anche  a  valere   come   tertium
comparationis nell'ambito del giudizio di ragionevolezza  ex  art.  3
della Costituzione 
    - Il comma da ultimo citato prevede che i decreti del  Presidente
del Consiglio dei ministri, con  cui  sono  determinati  i  LEP  e  i
correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di  cui  all'art.
116, comma 3, della Costituzione,  siano  adottati  su  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri e che sullo schema di  decreto  sia  acquisita
l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se  l'intesa  e'  stata  ritenuta
necessaria in quell'occasione, non  si  vede  cosa  sia  cambiato,  e
soprattutto cosa giustifichi il cambio di rotta del legislatore. 
    5. Specularmente, e per gli stessi motivi, e'  costituzionalmente
illegittima  anche  la  disposizione  dedicata  al  procedimento   di
aggiornamento dei LEP (art. 3, comma 7), che  avverrebbe  sempre  per
tramite di decreto  del  Presidente  del  Consiglio  adottati  previo
parere della Conferenza unificata, da rilasciarsi  entro  soli  venti
giorni, decorsi i quali gli stessi decreti  sono  comunque  trasmessi
alle Camere. 
    6. Da quanto  esposto  emerge  come  le  disposizioni  richiamate
vulnerino le prerogative della Regione Campania. 
    La  determinazione  dei  LEP  e',  come  piu'   volte   rilevato,
trasversale e idonea a investire tutte le  competenze  della  singola
Regione previste dalla Costituzione,  a  vario  titolo.  Il  relativo
finanziamento avrebbe dovuto essere quindi concertato con  tutti  gli
enti locali che compongono la Repubblica; il  mancato  coinvolgimento
della Conferenza delle Regioni e la previsione di un semplice parere,
non vincolante,  della  Conferenza  unificata  in  luogo  dell'intesa
determina  certamente  e'  un  vizio  che  ridonda  in  danno   delle
attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente.  Essa,  a  mero
titolo esemplificativo, incide sulla competenza concorrente spettante
in materia di «coordinamento della finanza pubblica». 
  XV. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  11,  comma  1,  della
legge 26 giugno 2024,  n.  86,  per  violazione  dell'art.  3,  della
Costituzione. 
    1. La legge n. 86/2024 presenta, infine, un ulteriore profilo  di
contrasto con la Costituzione e, in particolare, con  l'art.  3,  la'
dove - all'art. 11 - prevede  che:  «Gli  atti  di  iniziativa  delle
Regioni gia' presentati al Governo,  di  cui  sia  stato  avviato  il
confronto congiunto tra il Governo e  la  Regione  interessata  prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono  esaminati
secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della  presente
legge». 
    La disposizione si riferisce, con  ogni  evidenza,  agli  accordi
preliminari  (pre-intese)  sottoscritti,  nel  2018,  dalle   Regioni
Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna con il Governo Gentiloni  e  alle
successive interlocuzioni  con  i  successivi  Governi,  giunte  sino
all'elaborazione di bozze d'intesa. 
    Se interpretata nel senso di consentire l'esame e la  conclusione
di procedimenti ex art. 116 della Costituzione,  gia'  avviati  prima
dell'entrata  in  vigore  della  legge  impugnata,  la   disposizione
risulta, in primo luogo, irragionevole sotto due ordini profili. 
    2. Da un lato, facendo  salvi  gli  accordi  gia'  raggiunti  con
talune Regioni, essa inserisce, da subito, un regime derogatorio  nel
contesto di un atto normativo  che  ambisce,  invece,  a  dettare  un
quadro di principi generali. 
    Contrasta,  infatti,  con  l'obiettivo  dichiarato  della   legge
impugnata, ossia «costruire percorsi costanti e organici  attorno  ai
processi  di  accesso  all'autonomia  differenziata»  (cfr.,  Dossier
redatto dal Servizio studi della Camera del  5  febbraio  2024,  pag.
7-8) , una norma che  fa  salvi  i  procedimenti  avviati  fuori  dal
perimetro delineato  dalla  legge  in  cui  quella  stessa  norma  si
colloca. 
    Questo crea l'effetto paradossale  di  sottrarre  le  Regioni  in
questione al sistema di presidi che, pur con le criticita' di cui  si
e' detto, la legge n. 86/2024 vorrebbe delineare in primis  a  tutela
dei LEP. 
    3. Dall'altro lato, e'  evidente  la  intrinseca  discriminazione
della previsione per cui, in assenza di  alcuna  giustificazione,  le
Regioni, che hanno gia' avviato un  confronto  vedranno  gli  accordi
raggiunti sinora  fatti  salvi  ed  esaminati  solo  «secondo  quanto
previsto  dalle  pertinenti  disposizioni»  della  legge   impugnata,
laddove le altre Regioni, che sinora non hanno richiesto di  accedere
al  regime  previsto  dall'art.  116,  comma  3  della  Costituzione,
dovranno sottostare in toto alla disciplina prevista  dalla  medesima
legge. 
    L'asimmetria tra procedimenti applicabili  alle  diverse  Regioni
impedisce quell'uniformita' tra i percorsi di attribuzione di forme e
condizioni particolari di autonomia,  che  -  secondo  gli  obiettivi
enunciati proprio dalla  legge  impugnata  (2)  -  costituirebbe  una
garanzia per tutte le Regioni di accedere al regime di  cui  all'art.
116, comma 3 in condizioni di parita'. 
    A  cio'  si  aggiunga  che  le  Regioni  Veneto,   Lombardia   ed
Emilia-Romagna hanno avviato il percorso di  autonomia  differenziata
secondo un paradigma diverso da quello delineato -  come  argomentato
con il primo motivo del presente ricorso - dall'art. 116, comma 3. In
base alle pre-intese raggiunte, infatti, le Regioni hanno  concordato
il  trasferimento  di  un'ampia  gamma  di  competenze,  senza  alcun
collegamento con la specificita' territoriale. 
    4. A quanto esposto va aggiunto che la disposizione dell'art.  11
non soltanto non destina  risorse,  ne'  indica  a  valere  su  quali
risorse destinate sara' finanziato  il  trasferimento,  in  guisa  da
violare altresi' l'art. 81 della Costituzione. 
    5. Le dedotte violazioni ridondano in  una  grave  lesione  delle
prerogative della Regione ricorrente. Garantire una sorta di percorso
accelerato   ad    alcune    Regioni    pregiudicherebbe,    infatti,
inevitabilmente  ed  irreparabilmente  la  posizione   delle   altre,
considerato che, fermo il  limite  delle  risorse  disponibili -  una
volta trasferite competenze ad alcune Regioni, potrebbero non esservi
risorse sufficienti per trasferirne ad altre. 
    La  ricorrente  Regione   Campania   fa   espressa   riserva   di
formalizzazione di istanza per l'ottenimento della  tutela  cautelare
di cui all'art. 35, comma 2 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  ove
dovesse essere avviata l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
gravato art. 11. 

(1) Il quale e' rimasto invariato sul punto,  dal  momento  che  esso
    recitava «[f]orme e condizioni particolari di autonomia, che  non
    concernono le materie di cui  al  secondo  comma  dell'art.  117,
    possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge dello
    Stato, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto  dei
    principi di cui all'art. 119. La legge e' approvata dalle  Camere
    a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di  intesa  con
    la Regione interessata, ed e' sottoposta a referendum limitato ai
    cittadini elettori della Regione stessa. Non e' promulgata se non
    e' approvata dalla maggioranza dei voti validi». 

(2) Ci si riferisce all'art. 1, comma 1, della legge n. 86/2024,  ove
    si prevede che «1. La presente legge,  nel  rispetto  dell'unita'
    nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparita'  di
    accesso  ai  servizi  essenziali  sul  territorio,  nel  rispetto
    altresi' dei  principi  di  unita'  giuridica  ed  economica,  di
    coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento
    all'insularita',  nonche'  dei  principi  di  indivisibilita'   e
    autonomia  e  in  attuazione  del  principio   di   decentramento
    amministrativo   e   per   favorire    la    semplificazione    e
    l'accelerazione   delle   procedure,   la   responsabilita',   la
    trasparenza  e  la  distribuzione  delle  competenze  idonea   ad
    assicurare il pieno  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',
    differenziazione  e  adeguatezza  di  cui  all'art.   118   della
    Costituzione, nonche' del principio  solidaristico  di  cui  agli
    articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i principi  generali
    per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di  ulteriori
    forme  e  condizioni  particolari  di  autonomia  in   attuazione
    dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione e per la  modifica
    e  la  revoca  delle  stesse,  nonche'  le   relative   modalita'
    procedurali di approvazione delle  intese  fra  lo  Stato  e  una
    Regione,  nel  rispetto  delle  prerogative  e  dei   Regolamenti
    parlamentari». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude per  l'accoglimento  del  ricorso  e  la  conseguente
declaratoria d'illegittimita'  costituzionale  dell'intera  legge  26
giugno 2024, n. 86 e comunque,  in  particolare,  delle  disposizioni
indicate nel presente ricorso. 
      Napoli -Roma, 26 agosto 2024 
 
                     Gli avvocati: Bove - Marone