N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 agosto 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 agosto 2024 (della Regione Campania). Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Definizione di principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonche' delle relative modalita' procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione - Richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia - Trasferimento delle funzioni. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione - Richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia subordinata alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale - Individuazione delle materie o degli ambiti di materie in cui i LEP sono determinati. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Individuazione delle materie o degli ambiti di materie in cui i LEP sono determinati - Trasferimento delle funzioni alle Regioni richiedenti. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento - Previsione che l'intesa tra Stato e Regione individua le modalita' di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o piu' tributi erariali maturato nel territorio regionale nel rispetto dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonche' di quanto previsto dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione - Aggiornamento dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - Previsione che la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali disciplinata dall'intesa provvede annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa gia' definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni - Clausola di invarianza finanziaria. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Previsione che l'intesa individua le modalita' di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o piu' tributi erariali maturato nel territorio regionale nel rispetto dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009, nonche' di quanto previsto dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione - Previsione che la Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali disciplinata dall'intesa provvede annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa gia' definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni - Previsione che e' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'art. 120 della Costituzione. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarieta' sociale - Rinvio all'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Delega al Governo per l'individuazione dei LEP - Rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Delega al Governo per l'individuazione dei LEP - Aggiornamento dei LEP con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Definizione di principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonche' delle relative modalita' procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione - Aggiornamento dei LEP, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione - Previsione che il disegno di legge al quale e' allegata l'intesa e' immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione - Atto di iniziativa - Disegno di legge di approvazione dell'intesa. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione - Delega al Governo per la determinazione dei LEP - Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e per l'aggiornamento dei LEP - Acquisizione del parere della Conferenza unificata. Regioni - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione - Disposizioni transitorie e finali - Previsione che gli atti di iniziativa delle Regioni gia' presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima dell'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, sono esaminati secondo quanto previsto dalla medesima legge. - Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), intero testo e, in particolare, artt. 1, commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; 3; 4; 5, comma 2; 8, comma 2; 9, commi 1, 2 e 4; 10; 11, commi 1 e 3.(GU n.38 del 18-9-2024 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione nell'interesse della
Regione Campania (codice fiscale n. 80011990639), in persona del
Presidente pro tempore della Giunta regionale, on. Vincenzo De Luca,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al
presente atto e in forza della delibera della Giunta regionale della
Regione Campania n. 403 del 25 luglio 2024, dagli avvocati Almerina
Bove (c.f.: BVOLRN70C46I262Z, pec
almerinabove@pec.regione.campania.it) dell'Avvocatura regionale e
prof. Francesco Marone (c.f. MRNFNC75A07F839O, pec
francesco.marone@legalmail.it) con i quali elettivamente domicilia
presso gli anzidetti indirizzi di posta elettronica certificata,
nonche', per quanto possa occorrere, presso la sede della Regione
Campania in Roma, alla via Poli n. 29;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;
Per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'intera
legge 26 giugno 2024, n. 86 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
giugno 2024, n. 150) per violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 23,
70, 72, 76, 81, 97, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 138 e 139
della Costituzione; nonche', comunque, in particolare, per la
dichiarazione d'illegittimita' costituzionale, degli articoli: 1,
commi 1 e 2; 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8; 3; 4; 5, comma 2; 8,
comma 2; 9, commi 1, 2 e 4; 10; 11, commi 1 e 3.
INDICE
Fatto
Motivi
I. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno 2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1,
2 e 4, per violazione dell'art. 116, comma 3, anche in relazione al
primo comma, nonche' degli articoli 3, 5, 97, 118, 119, 120, 138 e
139 della costituzione.
II. [Segue]. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26
giugno 2024, n. 86, nonche', in particolare, degli articoli 1, commi
1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, per violazione degli articoli 117, comma
3 e 138 della Costituzione.
III. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno 2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, 3, 4,
comma 2, della legge 24 giugno 2024, n. 86 sotto il profilo della
ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, nonche' per violazione
degli articoli 116, comma 3, della Costituzione e 117, comma 2,
lettera m) della Costituzione.
IV. [Segue]. Illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 2,
2, comma 1, 3, 4, commi 1 e 2, 9, comma 2, della legge 24 giugno 2024
della legge n. 86/2024, per violazione degli articoli 2, 3, anche
sotto il profilo della ragionevolezza, 5, 81, 116, comma 3, 117,
comma 2, lettera m), 119 e 120 della costituzione.
V. [segue] Illegittimita' costituzionale dell'intera legge 26 giugno
2024, n. 86, e, in particolare, degli articoli 3, comma 7, 5, comma
2, 8, comma 2, e 9, commi 1 e 2, della legge n. 86/2024, per
violazione degli articoli 3, 5, 81, 116, comma 3, 117 e 119 della
Costituzione.
VI. [Segue]. Illegittimita' costituzionale dell'intera legge 26
giugno 2024, n. 86 e, in particolare, degli articoli 3, comma 7, 5,
comma 2, 8, comma 2, 9, comma 4, e 11, comma 3, per violazione degli
articoli 1, 3, 81, 116, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione.
VII. Segue. Illegittimita' dell'art. 10 della legge 26 giugno 2024,
n. 86 per contrasto con gli articoli 3, 116, comma 3 e 119 della
costituzione.
VIII. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge
26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli 76, 116, comma 3,
e 119, commi 1, 2 e 4, della Costituzione.
IX. [Segue]. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 7 e 9,
della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli 117,
comma 2, lettera m), 116, comma 3, della Costituzione e del principio
di legalita' ex articoli 3, 23, 97 e 113 della Costituzione.
X. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno 2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, commi 2 e 4, 3, comma 7,
per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e degli
obblighi comunitari di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza e alla decisione di esecuzione n. 2021/168
del Consiglio dell'Unione europea e successive modificazioni ed
integrazioni, che prevedono misure per la coesione sociale e
territoriale.
XI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 3, 5 e 8,
della legge 26 giugno 2025, n. 86 per violazione degli articoli 2, 3,
5, 97, 81, 114, 116, comma 3, e 120 della Costituzione, nonche'
dell'art. 5 e degli articoli 70 e 72 della Costituzione.
XII. [Segue]. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 8,
della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione dell'art. 116, comma
3, nonche' degli articoli 5 e 120, della Costituzione.
XIII. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 6, della
legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione dell'art. 116, comma 3, e
121, comma 2, della Costituzione.
XIV. Illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 3, commi 2 e 7,
della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli 2, 3,
5 e 120, 81, 97, 114 della Costituzione.
XV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge
26 giugno 2024, n. 86, per violazione dell'art. 3, della
Costituzione.
P.Q.M.
Fatto
1. Con il presente ricorso si impugna la legge 26 giugno 2024, n.
86, recante le «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia
differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art.
116, terzo comma, della Costituzione», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024.
La legge e' stata approvata in dichiarata attuazione dell'art.
116, comma 3, della Costituzione, che prevede la possibilita' che
vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia in determinate materie; e, piu'
precisamente, nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione e nelle materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), e nel rispetto dei principi di cui
all'art. 119 della Costituzione, sulla base di:
(i) iniziativa della Regione interessata, la quale prima deve
sentire gli enti locali;
(ii) intesa tra Stato e Regione;
(iii) legge adottata a maggioranza assoluta dei componenti
delle due Camere, sulla base della sopracitata intesa.
2. L'art. 1 della legge n. 86/2024 definisce le finalita' della
legge, affermando che: «[l]'attribuzione di funzioni relative alle
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...] relative
a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali
che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio
nazionale,[...] e' consentita subordinatamente alla determinazione,
nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge o sulla base della procedura di cui all'art. 3, dei relativi
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali [...] che devono essere garantiti equamente su tutto il
territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 119 della
Costituzione».
3. L'art. 2 della legge n. 86/2024 disciplina il procedimento di
approvazione dell'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, alla
quale spetta, nell'ambito della propria autonomia statutaria,
l'iniziativa volta a richiedere ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, sentiti gli enti locali.
Si prevede che la richiesta venga trasmessa al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, il quale avvia il negoziato, dopo l'acquisizione della
valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione
delle risorse necessarie da assegnare ai sensi dell'art. 14 della
legge n. 42/2009. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
valutazione, il negoziato viene comunque avviato.
Per quanto concerne materie o ambiti di materie riferibili ai
livelli essenziali delle prestazioni (i c.d. «LEP»), il negoziato e'
svolto per ciascuna singola materia, tenuto conto «del quadro
finanziario della Regione».
Seguono, poi, alcune disposizioni strettamente procedurali. Piu'
nel dettaglio:
lo schema di intesa preliminare viene approvato dal Consiglio
dei ministri, il quale poi (i) trasmette lo stesso alla Conferenza
unificata per l'espressione del parere, da rendersi entro sessanta
giorni e (ii) una volta ottenuto il parere - ovvero comunque decorso
il termine - trasmette immediatamente alle Camere il predetto schema
di intesa per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, i
quali si esprimono con atti di indirizzo, «udito il Presidente della
Giunta regionale interessata»;
sulla base dei due atti e, in ogni caso, decorsi novanta
giorni,
il Presidente del Consiglio dei ministri (ovvero il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie) predispone lo schema di
intesa definitivo «al termine di un ulteriore negoziato, ove
necessario». Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga
di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo,
riferisce alle Camere con apposita relazione. Lo schema di intesa
definitivo e' trasmesso alla Regione interessata, che lo approva
secondo le modalita' e le forme stabilite nell'ambito della propria
autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali.
Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione
dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa
definitivo, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e' deliberato dal Consiglio dei ministri;
acquisito lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa.
Alla seduta partecipa il Presidente della Giunta regionale
interessata, il quale, unitamente al Presidente del Consiglio dei
ministri, sottoscrive l'intesa. Il disegno di legge - con allegata
l'intesa - e' immediatamente trasmesso alle Camere per la loro
deliberazione.
4. L'art. 3 delega il Governo ai fini dell'individuazione dei
LEP, tramite un mero rinvio per relationem ai «principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29
dicembre 2022, n. 197», principi e criteri direttivi che, tuttavia,
quelle disposizioni non contengono.
Si prevede, poi, che «nelle materie di cui all'art. 116, terzo
comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o
negli ambiti di materie seguenti: a) norme generali sull'istruzione;
b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; c)
tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione; e) ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; f)
tutela della salute; g) alimentazione; h) ordinamento sportivo; i)
governo del territorio; l) porti e aeroporti civili; m) grandi reti
di trasporto e di navigazione; n) ordinamento della comunicazione; o)
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; p)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali».
I medesimi LEP possono essere aggiornati periodicamente, «in
coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili [...],
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri [...]».
Come regime transitorio, ai commi 9 e ss., si prevede che
«[n]elle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua
ad applicarsi l'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29
dicembre 2022, n. 197. [...]».
5. Ai sensi del successivo art. 4, il trasferimento delle
funzioni con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie,
attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, avviene
«secondo le modalita' e le procedure di quantificazione individuate
dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi
LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle
risorse rese disponibili nella legge di bilancio».
Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e' previsto che possa
procedersi al trasferimento delle funzioni soltanto dopo l'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse
finanziarie.
Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da
quelle riferibili ai LEP, «secondo le modalita', le procedure e i
tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
6. Segue l'art. 5, recante i Principi relativi all'attribuzione
delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle
funzioni oggetto di conferimento.
Per quanto di interesse, la norma prevede che:
(i) e' l'intesa che detta i «criteri per l'individuazione dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su
proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie
locali, disciplinata dall'intesa medesima»;
(ii) «[l]'intesa di cui all'art. 2 individua le modalita' di
finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni
al gettito di uno o piu' tributi erariali maturato nel territorio
regionale, nel rispetto dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, quarto
comma, della Costituzione».
7. La legge impugnata detta, inoltre, alcune disposizioni in
materia di monitoraggio (art. 8), tra cui spicca la previsione
secondo la quale «[l] a Commissione paritetica provvede altresi'
annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di
spesa gia' definiti e l'andamento del gettito dei tributi
compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni»,
specificando che qualora si evidenzi uno scostamento, in ragione di
una variazione dei fabbisogni o anche alla luce dell'andamento del
gettito, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, su
proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle
aliquote di compartecipazione, garantendo comunque l'equilibrio di
bilancio e nei limiti delle risorse disponibili» (comma 2).
8. All'art. 9 sono disciplinate le Clausole finanziarie.
Piu' precisamente, il comma 1 reca la «clausola di invarianza
finanziaria» con riferimento all'attuazione della legge e di ciascuna
intesa da essa derivante.
Il comma 2 prevede che il finanziamento dei LEP, sulla base dei
relativi costi e fabbisogni standard, avvenga nel rispetto delle
norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli
equilibri di bilancio.
Il comma 3 dispone, anche per le singole Regioni che non sono
parte delle intese, ancora l'invarianza finanziaria, nonche' il
finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni
di cui all'art. 119, commi 3, 5 e 6 della Costituzione, ferma
l'ambizione che le intese non vadano a «pregiudicare l'entita' e la
proporzionalita' delle risorse da destinare a ciascuna delle altre
Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate
all'attuazione dei LEP di cui all'art. 3» e di garantire «la
perequazione per i territori con minore capacita' fiscale per
abitante».
9. Ai sensi dell'art. 10, e sulla base di una mera petizione di
principio, lo Stato si assume l'onere di promuovere l'esercizio
effettivo dei diritti civili e sociali nei territori delle Regioni
che non concludono le intese misure perequative e di promozione dello
sviluppo economico, della coesione e della solidarieta' sociale.
10. L'art. 11, infine, prevede che:
«[g] li atti di iniziativa delle Regioni gia' presentati al
Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il
Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto
dalle pertinenti disposizioni della presente legge»;
«e' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo
ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione».
Le disposizioni della legge 26 giugno 2024, n. 86 sono
illegittime e in contrasto con le prerogative costituzionali della
Regione Campania, la quale, dunque, richiede che Codesta Corte ne
dichiari l'illegittimita' costituzionale per i seguenti
Motivi
Le Regioni, come ben noto, «possono far valere nei giudizi in via
principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle
contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione soltanto se
esso si risolva in una esclusione o limitazione delle competenze
legislative regionali» (Corte costituzionale, 21 gennaio 2010, n.
16).
Si tratta del criterio della c.d. «ridondanza», per cui alle
Regioni e' consentito censurare norme che esulano dal Titolo V della
Parte II della Costituzione allorquando vi sia una «chiara
individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente
incisi dalla disciplina statale e, in secondo luogo, una
illustrazione adeguata del vizio di ridondanza» (Corte
costituzionale, 22 febbraio 2022, n. 40). Ebbene, l'eventuale
attuazione della legge n. 86/2024, nonche' delle singole disposizioni
sopra segnalate, determinerebbe gravissimi danni alla Regione
Campania, in termini di lesione delle attribuzioni costituzionali e,
ancor prima, in termini di mutamento dell'assetto della stessa forma
di Stato nella quale la Regione esplica le sue funzioni ed
attribuzioni, determinando un sistema iniquo che non consentirebbe
alle Regioni non differenziate di attendere alle proprie funzioni per
la residualita' dei mezzi finanziari previsti, alla luce
dell'espressa previsione di invarianza di bilancio, che non permette
allo Stato di redistribuire la ricchezza; e determinerebbe altresi'
gravissime ripercussioni sul tessuto sociale e sui bilanci della
Regione Campania, sottraendo risorse ad oggi assegnate alla stessa.
L'attuazione della legge minerebbe alle fondamenta, del tutto
illegittimamente, l'unita' culturale ed economica del Paese, con
gravissimi danni per il territorio campano sotto il profilo sociale,
culturale ed economico, aggravando il divario attualmente esistente
con le Regioni piu' ricche, in quanto la legge altera la forma di
Stato, inclinando il suo regionalismo cooperativo in competitivo
senza prima allineare i soggetti territoriali, costretti a una gara
economico-istituzionale tra diseguali.
Si motivera', in ogni caso, in chiusura di ogni singolo motivo
circa la ridondanza delle censure inerenti a norme non rientranti nel
Titolo V della Parte II della Costituzione.
I. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno 2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, commi 1,
2 e 4, e 4, per violazione dell'art. 116, comma 3, anche in relazione
al primo comma, nonche' degli articoli 3, 5, 97, 118, 119, 120, 138 e
139 della Costituzione.
1. Si e' gia' avuto modo di illustrare il contenuto delle
disposizioni richiamate nell'epigrafe del presente motivo.
In estrema sintesi, l'art. 1, al comma 1, individua le finalita'
della legge 26 giugno 2024, n. 86, la quale si propone di definire i
«principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto
ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione». Sempre
l'art. 1, al comma 2, non limita tuttavia in alcun modo la possibile
attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, prevedendo al contrario che, anche nel caso
in cui vengano in gioco diritti civili e sociali che devono essere
garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, la devoluzione
puo' essere relativa a «materie o ambiti di materie», senza che sia
necessaria alcuna motivazione connessa all'attribuzione di forme e
condizioni particolari di autonomia.
Ne derivano due corollari: (i) anche nel caso di diritti civili e
sociali da garantire equamente su tutto il territorio nazionale, il
trasferimento puo' essere relativo all'intera «materia»; (ii) nel
caso in cui non vengano in gioco tali diritti, e dunque non sia
necessario determinare i livelli essenziali delle prestazioni in
ossequio all'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione (come
la legge erroneamente assume, e si avra' modo di illustrare questo
aspetto diffusamente infra) il trasferimento puo' avvenire con
riferimento all'intera materia e, per di piu', in blocco (con
riferimento a piu' ambiti materiali, come vedremo infra).
Cio' e' ampiamente confermato dal tenore letterale degli articoli
2 e 4 della medesima legge n. 86/2024.
- L'art. 2, infatti, al comma 1 si limita a precisare che «l'atto
di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116,
terzo comma, della Costituzione, e' deliberato dalla Regione», senza
richiedere un minimo onere motivazionale della delibera stessa,
connesso con le peculiarita' della singola Regione richiedente
l'autonomia.
Non solo: il negoziato «con riguardo a materie o ambiti di
materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'art. 3, e' svolto per ciascuna singola materia o ambito di
materia»; sicche', la' dove non vengono in gioco i LEP, il negoziato
puo' aver ad oggetto tutte le materie complessivamente considerate.
La medesima norma, al comma 2, persiste nel non richiedere alcuna
specifica motivazione, peraltro confermando implicitamente la
possibilita' del trasferimento di funzioni relative a un'intera
materia. Si prevede, infatti, per quanto di interesse che «l'atto o
gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o
piu' materie o ambiti di materie e le relative funzioni».
- L'art. 4 della legge n. 86/2024, poi, prevede che il
trasferimento delle funzioni concernenti «materie o ambiti di materie
riferibili ai LEP» puo' essere effettuato «nei limiti delle risorse
disponibili nella legge di bilancio», per poi affermare, al comma 2,
che «il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di
materie diversi [da quelli riferibili a materie in cui debbono essere
garantiti i LEP, nell'erronea impostazione della legge, ndr]» puo'
essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione
vigente.
Ancora una volta, nessun obbligo motivazionale o requisito legato
alla specificita' della singola Regione. E, soprattutto, il
trasferimento puo' essere esteso all'intera materia, in contrasto con
il testo costituzionale che fa riferimento a «forme e condizioni
particolari di autonomia». Tale formulazione della disposizione di
cui all'art. 116 della Costituzione inibisce il ricorso a modelli di
devoluzione omnibus e automatici, mentre la legge oggetto del
presente ricorso consente il trasferimento di interi blocchi di
materie e di fasci chiusi di attribuzioni.
2. Le disposizioni richiamate contrastano, in primo luogo, con
l'art. 116, comma 3, della Costituzione, se interpretato
conformemente ai principi supremi dell'ordinamento.
Come e' noto, quest'ultima disposizione - introdotta con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - prevede, dopo la conferma
delle «forme e condizioni particolari di autonomia» per le Regioni a
statuto speciale (comma 1), la possibilita' di attribuire «ad altre
Regioni», «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», in
una serie di materie. La perfetta sovrapposizione tra le espressioni
utilizzate nel comma 1 e nel comma 3 rende evidente che - nel modello
costituzionale - le condizioni che legittimano l'accesso alle «forme
e condizioni particolari di autonomia» «ulteriori» (rispetto a quelle
di cui al citato comma 1) debbano necessariamente ricollegarsi a
peculiarita' assimilabili a quelle caratteristiche essenziali che,
nel quadro della Costituzione del 1948, hanno determinato
l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia in
conseguenza della specialita' di alcune Regioni.
Il dato letterale dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, che
fa riferimento a condizioni «particolari» di autonomia, impedisce di
prevedere - come invece pretende di fare la legge oggetto del
presente ricorso - l'assegnazione di funzioni in intere materie.
L'aggettivo qualificatorio utilizzato dalla norma costituzionale
impone, in altri termini, alle singole Regioni di limitare la
richiesta alle sole materie e funzioni strettamente connesse alla
propria specificita', sempre che il petitum sia sostenuto da prove
concrete e inerenti alle peculiarita' vantate, che, a loro volta,
dovranno corrispondere biunivocamente alle singole materie
rivendicate. Invece, la legge n. 86/2024 ha implicitamente letto -
nell'art. 116, comma 3, della Costituzione - un'apertura tacita
dell'ordinamento alla devoluzione onnicomprensiva, automatica e sine
causa.
All'arbitraria interpretazione operata dalla legge fa, peraltro,
da contraltare la giurisprudenza costituzionale (Corte
costituzionale, 27 luglio 2023, n. 173), che ha chiarito in che
misura la limitazione territoriale sia coessenziale al concetto di
autonomia differenziata in quanto e' proprio quell'ambito geografico
a rappresentare il terreno naturale di nascita e sviluppo della
particolarita' che si vuol qui far valere; ed ha altresi' chiarito
(Corte costituzionale, 6 luglio 2004, n. 204), in sede di
interpretazione dell'art. 103 della Costituzione, che l'aggettivo
«particolare» va inteso in accezione di opposizione a «generale», se
non addirittura in termini di eccezione, deviazione dalla regola
generale, con conseguente illegittimita' costituzionale di una norma
che preveda un'estensione (in quel caso della giurisdizione
esclusiva, in quello che ci occupa di devoluzione di competenze)
estesa a interi «blocchi di materie». Cosi' come l'art. 113 della
Costituzione avrebbe richiesto la puntuale indicazione delle materie
da parte del legislatore, anche l'art. 116, comma 3, della
Costituzione impone che il legislatore si muova entro un perimetro
sostanziale che ha come confine proprio la particolarita'
territoriale rispetto alla specifica materia.
Tanto appare confermato anche dal Dossier n. 70 del novembre 2001
predisposto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica («La legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»).
Nell'illustrare il testo del novellato art. 116, comma 3, della
Costituzione, ivi si afferma che «[l]'articolo si occupa della
questione del "livellamento" tra le preesistenti autonomie speciali
ed altre autonomie. In sostanza disciplina la possibilita' di
conferire - a determinati limiti e condizioni - anche alle Regioni a
statuto ordinario forme di autonomia "speciale" che il precedente
sistema costituzionale attribuiva solo alle cinque autonomie
differenziate [...] ». Viene poi commentato il testo approvato
definitivamente dalla Camera in sede referente (1) e si afferma
chiaramente che (i) e' stato «circoscritto l'ambito per materia nel
quale le Regioni ordinarie potevano ottenere status di autonomia
speciale», nonche' che (ii) e' stato «inserito, quale generale limite
alla speciale autonomia, quello dei principi di cui al c. d.
"federalismo fiscale"».
La legge costituzionale n. 3/2001, dunque, nel riformare l'art.
116 della Costituzione, ha inteso consentire alle Regioni a statuto
ordinario di avvicinarsi a quelle a statuto speciale, consentendo
loro di richiedere forme e condizioni particolari di autonomia la'
dove giustificate dalle proprie peculiarita' sociali, territoriali e
socio-economiche.
E' quanto esplicitamente affermato nella Relazione della I
Commissione Permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni) presentata alla Presidenza della Camera dei
Deputati il 19 febbraio 2001, in cui si legge che «[l]'intento del
legislatore e', comunque, quello di far accedere gradualmente tutte
le Regioni a forme di autonomia differenziata che potranno
progressivamente, secondo i percorsi politici, economici e sociali
che ciascuna di esse sviluppera', diventare tra di loro omogenee». Se
l'art. 116, comma 3, della Costituzione, intende dunque perseguire il
«livellamento» tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto
ordinario, la ricerca delle condizioni legittimanti l'attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia va
necessariamente condotta indagando le «ragioni della specialita'».
3. Da quanto esposto deriva un primo profilo di contrasto con
l'art. 116, comma 3, della Costituzione dell'intera legge n. 86/2024
e, in particolare, delle disposizioni richiamate nell'epigrafe del
presente motivo.
Nessuna di esse, infatti, prescrive un qualsivoglia obbligo
motivazionale con riferimento all'iniziativa della Regione che
richieda l'autonomia particolare, ne' alcun collegamento di
quest'ultima con le specificita' della singola Regione, rendendo
possibile, in ipotesi, un'iniziativa «a forma libera», che tradirebbe
la ratio della Costituzione. Tanto piu' che nessun vincolo
all'iniziativa regionale e' previsto in materia, e lo stesso
Presidente del Consiglio puo' limitare il negoziato con la singola
Regione finalizzato all'ottenimento delle forme e condizioni
particolari di autonomia non per assenza di collegamento con le
specificita' della singola Regione, ma «al fine di tutelare l'unita'
giuridica o economica, nonche' di indirizzo rispetto a politiche
pubbliche prioritarie», secondo la vaga formulazione dell'art. 2,
comma 2, della stessa legge n. 86/2024.
4. Ma nella legge n. 86/2024 non v'e' traccia d'indicazioni che
guidino nell'individuazione delle specificita' territoriali che
legittimerebbero l'attribuzione delle «ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia», in linea con quelle che hanno legittimato
la concessione delle «forme e condizioni particolari di autonomia»,
cui fa riferimento il comma 2 dell'art. 116, per le Regioni a statuto
speciale. Ragioni giustificative invece non solo necessarie, ma da
sottoporre a scrutinio di stretta ragionevolezza di Codesta Corte,
chiamata a verificare che esse non si risolvano in mere ragioni
politiche di una pretesa distinzione. La mancata previsione di un
qualsiasi onere motivazionale e di concrete e oggettive ragioni a
sostegno della devoluzione risulta dunque in violazione degli
articoli 116, comma 3, e 3 della Costituzione, in quanto idonea a
determinare l'effetto paradossale per cui una Regione, governata da
una Giunta espressione della stessa maggioranza politica che esprime
il Governo nazionale, potrebbe ricevere forme di autonomia piu' ampie
di una diversa Regione, governata da una forza politica
all'opposizione del Governo nazionale. E cio' senza alcun
collegamento con le specificita' del territorio.
5. Quello esposto non e' l'unico profilo di contrasto delle
disposizioni richiamate nell'epigrafe del presente motivo con l'art.
116, comma 3, della Costituzione.
La norma costituzionale prevede infatti che «[u]lteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del
medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s)».
Il tenore letterale della norma consente di affermare che le
peculiarita' della singola Regione condizionano anche la devoluzione
della singola forma di autonomia: non intere materie, ma condizioni
particolari di autonomia concernenti la singola materia.
- La legge n. 86/2024, di contro, consente l'attribuzione di
intere materie (e, nel caso di materie in cui il legislatore ha
ritenuto non venissero in gioco i LEP, anche di «blocchi» di
materie), cosi' ponendosi in contrasto nuovamente con il parametro
costituzionale di riferimento.
6. Le disposizioni della legge impugnata, peraltro, contrastano,
per gli stessi motivi, con il principio di eguaglianza sostanziale e
di ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Costituzione.
Solo situazioni diverse debbono essere trattate dal legislatore
in modo diverso, secondo il ben noto insegnamento di Codesta Corte.
Ma la legge n. 86/2024 parifica tutte le Regioni e le appiattisce
sullo stesso piano, non prevedendo alcuna differenziazione.
D'altra parte, «[n]el modello delineato dalla riforma
costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiarieta',
la valutazione di adeguatezza informa di se' l'individuazione, ad
opera del legislatore statale o regionale, dell'ente presso il quale
allocare, in termini di titolarita', la competenza. Infatti, muovendo
dalla preferenza accordata ai comuni, cui sono attribuite, in via
generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al
legislatore statale e regionale, nell'ambito delle rispettive
competenze, la facolta' di diversa allocazione di dette funzioni, per
assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza (art. 118, primo
comma, della Costituzione) - (Corte costituzionale, 24 luglio 2023,
n. 160). In questo quadro, la legge n. 86/2024 si pone in contrasto
anche con i principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza, dal momento che non e' previsto alcun vincolo
all'attribuzione delle funzioni (articoli 118 e 119 della
Costituzione).
7. Vi e' di piu'. Uno scenario in cui a tutte le Regioni
venissero riconosciute forme e condizioni particolari di autonomia,
per tutte le materie citate dall'art. 116, comma 3, della
Costituzione - come consentito dalle disposizioni indicate in
epigrafe - snatura uno dei caratteri essenziali della forma di Stato,
con autonomie regionali anche piu' marcate di quelle speciali; tutto
cio' con il rischio non solo di svuotare di significato la stessa
idea di regionalismo «differenziato» o «asimmetrico», ma anche di
mettere in crisi l'unita' della Repubblica.
- La legge n. 86/2024 abilita la formazione di questo scenario, e
percio' le disposizioni indicate nell'epigrafe del presente motivo si
pongono in contrasto anche con l'art. 5 della Costituzione, in uno
con il principio di leale collaborazione che si desume dal combinato
disposto del citato art. 5 e dell'art. 120 della Costituzione.
- La legge impugnata, infatti, non reca nessun presidio volto a
scongiurare l'eccessiva segmentazione dell'ordinamento, che potrebbe
derivare dalla libera iniziativa della singola Regione (e dal libero
contenuto dell'intesa e della successiva legge di approvazione di
essa, a mente della legge impugnata).
Ed invero, a tal fine non puo' ritenersi sufficiente l'art. 2,
comma 2, della legge n. 86/2024. Il Presidente del Consiglio, come
detto, «al fine di tutelare l'unita' giuridica o economica, nonche'
di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie [...] puo'
limitare l'oggetto del negoziato [con la singola Regione, ndr] ad
alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione
nell'atto di iniziativa». Puo', non deve; sennonche' l'unita' della
Repubblica, come vedremo infra, e' un principio supremo
dell'ordinamento (Corte costituzionale, 25 giugno 2015, n. 118), che
e' sottratto anche al potere di revisione costituzionale.
Assicurare l'unita' e' un preciso obbligo, perche' l'art. 5 della
Costituzione e' chiaro nell'affermare l'obbligo della Repubblica di
promuovere le autonomie locali, ma la Repubblica rimane sempre «una e
indivisibile».
Che l'irragionevole omogeneizzazione del «diverso» mini
gravemente l'unita' politica della Repubblica, risulta peraltro gia'
rilevato dal Country Report dell'UE (19 giugno 2024), ove si
sottolinea l'assenza nella legge oggetto del presente ricorso di un
parametro oggettivo di cernita nel confuso bagaglio delle materie.
Permettere l'attribuzione di ulteriori forme di autonomia senza
alcun collegamento con effettive specificita' e senza alcuna
differenziazione si traduce nella definizione di uno scenario in cui,
paradossalmente, al livello centrale si attribuisce meno di quanto
generalmente accade negli ordinamenti federali, in assenza peraltro
delle necessarie garanzie, poste tendenzialmente in difesa
dell'unita' statale, e in mancanza dei meccanismi di raccordo tra
centro e periferia.
Sia consentita ancora, sul punto, una riflessione che sara' poi
ripresa infra. Il potenziale azzeramento della competenza condivisa
riflette una precisa impostazione ideologica, che vede la Regione
condividere con lo Stato gli attributi della sovranita'. Questa
costruzione, tuttavia, pretende di assegnare all'ente territoriale
caratteristiche incompatibili con la sua identita' derivata di ente
dotato di autonomia, ma pur sempre inidoneo rappresentare l'interesse
politico generale. Ne risulta chiara la violazione degli articoli
114, commi 1 e 2, e 5 della Costituzione, perche' la legge n. 86/2024
toglie allo Stato frazioni in principio indivisibili della sua
sovranita', privandolo di leve essenziali alle policy pubbliche di
rilevanza nazionale, di cui prevede la cedibilita' alle Regioni; e al
tempo stesso rende la Regione sovrana al pari dello Stato,
concedendole indipendenza e non gia' autonomia. Non si tratta piu' di
differenziazione, dunque, bensi' di un processo che rompe l'unita'
nazionale, erodendo la base della sovranita'. La ricorrente Regione
Campania e' favorevole ad un processo di decentramento di funzioni e
competenze, ma solo condizione che sia garantita l'unita' sociale,
culturale ed economica del Paese e che pertanto sia preservata
omogeneita' dei servizi ai cittadini in materie cruciali quali, ad
esempio, la sanita', la scuola pubblica, il sistema pensionistico, la
protezione civile. Al contrario, come autorevolmente rilevato, le
disposizioni impugnate disattendono nella sostanza l'unita'
l'indivisibilita' della Repubblica, pur nel «costante richiamo ai
principi solidali e cooperativi di «pluralismo istituzionale», di
«coesione economica e sociale», di «sussidiarieta'» e cosi' via
dicendo, come se questi richiami fossero davvero capaci di
«rassicurare» chi teme che l'attuazione di questa cosiddetta
«autonomia differenziata» costituisca un enorme pericolo per l'unita'
giuridica e economica dell'Italia, e non si trattasse di richiami,
quali in effetti sono, di pura facciata e sostanzialmente privi di
significato» (P. MADDALENA, L'autonomia regionale differenziata,
solidarieta' e territori, in Elementi giuridici per difendere la
Costituzione, Il Sole 24 ORE, pag. 12).
Come chiarito nella sentenza di Codesta Corte n. 118 del 2015,
«l'ordinamento repubblicano e' fondato altresi' su principi che
includono il pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia
territoriale, oltre che l'apertura all'integrazione sovranazionale e
all'ordinamento internazionale»; e tuttavia «detti principi debbono
svilupparsi nella cornice dell'unica Repubblica». E ancora:
«pluralismo e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi
in termini di sovranita', ne' permettono che i loro organi di governo
siano assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale
(sentenze nn. 106/2002 e 365/2007)» (Corte costituzionale, 25 giugno
2015, n. 118).
8. Parimenti evidente la violazione del principio di leale
collaborazione.
Si tratta di un principio indefettibile, derivante dal combinato
disposto degli articoli 5 e 120 della Costituzione gia' prima della
legge costituzionale n. 3 del 2001. Si e' affermato, infatti, che
tale principio «deve governare i rapporti fra lo Stato e le Regioni
nelle materie e in relazione alle attivita' in cui le rispettive
competenze concorrano o si intersechino, imponendo un contemperamento
dei rispettivi interessi (...). Tale regola, espressione del
principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella
salvaguardia della sua unita', riconosce e promuove le autonomie
locali, alle cui esigenze adegua i principi e i metodi della sua
legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di la' del mero
riparto costituzionale delle competenze per materia, e opera dunque
su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni»
(Corte costituzionale, 18 luglio 1997, n. 242).
A seguito della riforma costituzionale del 2001, poi, codesta
Corte ha affermato che il principio in parola deve guidare
l'interazione tra i diversi enti che compongono la Repubblica,
specialmente in caso di competenze «commiste» (competenze in cui non
e' agevole individuare il titolo prevalente), precisando che «qualora
una normativa interferisca con piu' materie, attribuite dalla
Costituzione, da un lato, alla potesta' legislativa statale e,
dall'altro, a quella concorrente o residuale delle Regioni, occorre
individuare l'ambito materiale che possa considerarsi, nei singoli
casi, prevalente (ex plurimis, sentenze n. 118 del 2013, n. 334 del
2010, n. 237 del 2009 e n. 50 del 2005). Qualora cio' non sia
possibile, la suddetta concorrenza di competenze, in assenza di
criteri previsti in Costituzione, giustifica l'applicazione del
principio di leale collaborazione (sentenza n. 50 del 2008), il quale
deve permeare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie,
ovviamente qualora di tale applicazione sussistano i presupposti»
(Corte costituzionale, 13 marzo 2014, n. 44).
Se cosi' e', l'attribuzione delle funzioni per intere materie,
senza alcuna motivazione, e senza un reale coinvolgimento delle altre
Regioni (autonomo vizio procedimentale e sostanziale, di cui si dira'
infra) impedisce in concreto l'operativita' del principio di leale
collaborazione.
9. Quanto esposto lede senza alcun dubbio le prerogative
costituzionali della Regione ricorrente e incide sulle sue
competenze. Tralasciando i vizi riferiti a parametri costituzionali
ricompresi nel Titolo V della Parte II della Costituzione:
(i) la violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione si
riferisce al principio di leale collaborazione, che presiede il
rapporto tra Stato e Regioni. Analogamente per quanto concerne i
principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione;
(ii) la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e'
tale da ridondare in lesione delle attribuzioni costituzionali della
Regione Campania, perche' e' del tutto irragionevole l'assenza di
qualsivoglia limite alle funzioni trasferibili. E, d'altra parte,
Codesta Corte ha spesso esaminato nel merito censure con riferimento
all'art. 3 della Costituzione in giudizi di costituzionalita' in via
principale (ex multis, Corte costituzionale, 13 febbraio 2014, n.
23). D'altra parte, la legge impugnata regola proprio i rapporti tra
Stato e Regione e l'attribuzione di forme e condizioni particolari di
autonomia in un ampio novero di materie, sicche' la ridondanza e'
quantomai evidente.
II. [Segue]. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26
giugno 2024, n. 86, nonche', in particolare, degli articoli 1, commi
1 e 2, e 2, commi 1, 2 e 4, per violazione degli articoli 117, comma
3 e 138 della Costituzione.
1. La legge impugnata e, in particolare, gli articoli 2, commi 1,
2 e 4, e 4, si pongono in violazione dell'art. 117, comma 3, nonche'
dell'art. 138 della Costituzione.
Come si e' chiarito nel primo motivo di ricorso, l'art. 116,
comma 3, della Costituzione non consente il trasferimento di
ulteriori competenze, senza che sia provato un nesso tra la materia
oggetto di trasferimento e la peculiarita' territoriale della singola
Regione, a giustificazione del regime differenziato.
Al contrario, in base alla legge impugnata, tutte le Regioni
potrebbero richiedere l'attribuzione di competenze legislative, senza
che tale richiesta debba fondarsi su peculiarita' del relativo
territorio; ne deriva che sarebbe possibile richiedere ulteriori
competenze in tutte le materie di cui all'art. 117, comma 3, della
Costituzione.
2. Cosi' disponendo, la legge impugnata apre la strada alla
potenziale sparizione - o comunque al significativo ridimensionamento
- della potesta' legislativa concorrente e, conseguentemente, a uno
snaturamento del rapporto tra Stato e Regioni, di cui la potesta'
legislativa concorrente costituisce uno dei capisaldi.
Ammettere una simile possibilita' appellandosi proprio all'art.
116, comma 3, e' paradossale, sol che si consideri che quest'ultima
norma (come noto e gia' illustrato) e' stata introdotta con la
riforma costituzionale del 2001, che ha particolarmente valorizzato
proprio la potesta' legislativa concorrente.
E' proprio per il tramite della potesta' legislativa concorrente,
infatti, che il legislatore costituzionale del 2001 ha inteso
valorizzare il principio autonomista (soprattutto con riferimento
all'ente regionale), consentendo alle Regioni di intervenire su
numerose materie, tradizionalmente di competenza statale, ferma la
riserva in capo allo Stato di determinare i principi fondamentali, a
tutela dell'unita' nazionale.
Secondo la ben nota giurisprudenza di Codesta Corte, infatti, in
materie di competenza legislativa concorrente lo Stato deve fissare i
principi fondamentali, e cosi' «prescrivere criteri e obiettivi,
mentre all'altra [alla legge regionale, ndr] spetta l'individuazione
degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli
obiettivi» (ex multis, Corte costituzionale, 14 novembre 2013, n.
272).
Il legislatore statale ha dunque il compito di definire obiettivi
necessariamente validi per l'intero territorio nazionale, mentre a
quello regionale e' rimessa la scelta del quomodo relativamente alle
modalita' di attuazione.
In questo quadro, il trasferimento di interi blocchi di materie
oggetto di competenza concorrente, in base all'art. 117, comma 3,
della Costituzione, impedisce l'operativita' della potesta'
legislativa statale e, percio', rimette a ciascuna Regione la
possibilita' di definire obiettivi anche in distonia rispetto alle
altre.
3. In una lettura sistematica delle disposizioni del Titolo V,
l'art. 116, comma 3, della Costituzione ammette unicamente
l'attribuzione di competenze legislative alle Regioni in materie o
sub-materie circoscritte, poiche' da ricollegarsi alla specificita'
del territorio, del contesto economico e sociale.
Viceversa, alla stregua della legge n. 86/2024, e in particolare
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, si ammette la radicale
soppressione della potesta' legislativa concorrente.
Cio' si traduce in un illegittimo intervento sul sistema di
riparto di competenze previsto dalla Costituzione, che non puo' certo
essere posto in essere sulla base di una mera legge ordinaria, pena
la violazione dell'art. 138 della Costituzione.
Basti rilevare, con valore dirimente, che la proposta di riforma
costituzionale che voleva eliminare, appunto, la potesta' legislativa
concorrente, ha richiesto l'approvazione di una legge di revisione
costituzionale da parte delle due Camere (poi respinta con il
referendum del 4 dicembre 2016).
Da cio', la violazione non solo dell'art. 117, comma 3, ma anche
dell'art. 138. della Costituzione.
4. Per pacifica giurisprudenza di Codesta Corte, la Costituzione
italiana contiene «alcuni principi supremi che non possono essere
sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da
leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»;
si tratta tanto dei «principi che la stessa Costituzione
esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione
costituzionale» quanto di quei «principi che, pur non essendo
espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al
procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza
dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana». Tali
principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno «una valenza
superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale»
(Corte costituzionale, 29 dicembre 1988, n. 1146).
5. Orbene, l'interpretazione dell'art. 116, comma 3, alla base
della legge impugnata si pone in contrasto con alcuni dei principi
qualificati come fondamentali proprio da Codesta Corte
costituzionale.
Tale interpretazione contrasta, infatti, con il principio di
unita' della Repubblica - per pacifica giurisprudenza costituzionale
- qualificato come «uno di quegli elementi cosi' essenziali
dell'ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere
di revisione costituzionale» (sentenza n. 118 del 2015), oltre che
con il principio solidaristico (art. 2 della Costituzione), in uno
con il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5, 114
e 117 della Costituzione.
6. Come ha chiarito Codesta Corte - nella sentenza n. 173 del
2023 - alle «forme e condizioni particolari di autonomia» e'
coessenziale la limitazione territoriale, essendo in quell'ambito
territoriale che sorge la specificita'.
Se, invece, a tutte le Regioni potessero essere riconosciute
«forme e condizioni particolari di autonomia», relativamente a tutte
le materie astrattamente individuate dall'art. 116, comma 3, si
creerebbero autonomie regionali paradossalmente anche piu' forti di
quelle speciali.
Non solo. Permettere l'attribuzione di ulteriori forme di
autonomia senza alcun collegamento con effettive specificita' e senza
alcuna differenziazione (qualora tutte le Regioni vi accedessero)
realizza uno scenario in cui al livello centrale e' attribuito meno
di quanto generalmente avviene in ordinamenti federali, senza,
tuttavia, una serie di garanzie normalmente ivi previste a tutela
dell'unita' dello Stato e di adeguati meccanismi di raccordo tra
governo centrale ed enti territoriali.
Da qui, il contrasto con l'art. 5 della Costituzione.
Ma vi e' di piu'. La legge impugnata apre la strada a uno
snaturamento della forma di Stato, per come delineata dalla
Costituzione. Infatti, «[i]ndubbiamente [...] l'ordinamento
repubblicano e' fondato altresi' su principi che includono il
pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale, oltre
che l'apertura all'integrazione sovranazionale e all'ordinamento
internazionale»; ciononostante «detti principi debbono svilupparsi
nella cornice dell'unica Repubblica». Piu' precisamente: «pluralismo
e autonomia non consentono alle Regioni di qualificarsi in termini di
sovranita', ne' permettono che i loro organi di governo siano
assimilati a quelli dotati di rappresentanza nazionale (sentenze n.
365 del 2007, n. 306 e n. 106 del 2002)» (Corte costituzionale, 25
giugno 2015, n. 118). La legge consente invece di modificare
radicalmente il rapporto tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni
stesse, fino a modificare la forma di stato, peraltro introducendo
una dualita' dei sistemi di uguaglianza e dei circuiti di
cittadinanza. Il mutamento voluto dalla legge impugnata in presunta
attuazione dell'art. 116, incidendo sulla la forma di stato che e'
senza dubbio materia di revisione costituzionale, viola quindi anche
l'art. 138 della Costituzione.
7. Non si puo' non sottolineare, d'altra parte, come si
arriverebbe, potenzialmente, alla completa obliterazione del
principio di leale collaborazione nelle materie trasferite in blocco,
senza motivazione. Cio' sarebbe illegittimo, perche' «se c'e' un
principio costituzionale che merita particolare enfasi e particolare
attenzione e' proprio quello della "leale collaborazione" - il
risvolto istituzionale della solidarieta' - su cui anche la
giurisprudenza della Corte costituzionale non si stanca di ritornare,
perche' l'azione e le energie di tutta la comunita' nazionale
convergano verso un unico condiviso obiettivo» (M. CARTABIA,
L'attivita' della Corte costituzionale nel 2019, 28 aprile 2020).
Il principio di leale collaborazione, dunque, e' strumentale ad
assicurare l'unita' della Repubblica, che di contro viene senz'altro
pregiudicata qualora si interpreti l'art. 116, comma 3, della
Costituzione nel senso di abilitare trasferimenti di tutte le
funzioni inerenti a una materia, e non soltanto a porzioni di essa.
Quelle che adesso sono materie a competenza legislativa concorrente
diverrebbero, in sostanza, materie a competenza residuale. Per
l'effetto, allo Stato sarebbe precluso di intervenire, anche solo
fissando principi fondamentali o obiettivi generali; e sarebbe
impedito il suo ruolo unificante, a piu' riprese richiamato dalla
giurisprudenza di Codesta Corte, come visto in precedenza.
8. Risulterebbero parimenti violati il principio solidaristico di
cui all'art. 2 della Costituzione e il principio di unita' della
Repubblica di cui all'art. 5, proprio perche' si verificherebbe
quella «frammentazione» dell'ordinamento che Codesta Corte ha, a piu'
riprese, stigmatizzato (si veda la piu' volte citata sentenza n. 118
del 2015).
D'altra parte, la sperequazione tra i diversi territori, connessa
all'attuazione della legge, potrebbe determinare fenomeni di
significativi trasferimenti di cittadini dalle Regioni non
destinatarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia
verso le Regioni che, di contro, le hanno chieste e ottenute, avendo
stipulato l'intesa, in guisa da fruire di condizioni di maggior
vantaggio.
Con l'effetto paradossale che, dal momento che il finanziamento
delle funzioni trasferite avviene soltanto mediante compartecipazione
al gettito erariale riferito al territorio (cosi' l'art. 5 della
legge impugnata), le Regioni in possesso di una minore capacita'
fiscale sarebbero ulteriormente svantaggiate, riducendosi
ulteriormente il numero dei residenti (e, dunque, il gettito).
III. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno
2024, n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, comma 2, 2, comma 1,
3, 4, comma 2, della legge 24 giugno 2024, n. 86 sotto il profilo
della ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, nonche' per
violazione degli articoli 116, COMMA 3, della Costituzione e 117,
comma 2, lettera m) della Costituzione
1. L'art. 117 della Costituzione, com'e' noto, distribuisce la
competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, definendone tre
differenti tipologie: quella esclusiva, quella concorrente e quella
c.d. residuale.
Tra le materie rientranti nella potesta' legislativa esclusiva
dello Stato, sin da subito Codesta Corte costituzionale ha
individuato materie c.d. trasversali, ovverosia materie che per le
loro caratteristiche di collegamento a interessi e valori unitari
della Repubblica impongono di configurare il potere legislativo
attribuito allo Stato come potenzialmente idoneo a limitare la
potesta' legislativa regionale anche di natura residuale.
In particolare, per quanto riguarda la «determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale», di cui alla lettera m) del comma 2 dell'art. 117 della
Costituzione, sin dalla sentenza 282 del 2002 Codesta Corte ha
chiarito che «i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali non sono una materia in senso stretto, ma
una competenza del legislatore idonea a investire tutte le materie,
rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme
necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale,
il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale dei
diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o
condizionarle». L'azione trasversale «[...] della normativa statale
individua, ai sensi del parametro evocato, la prestazione essenziale
da assicurare su tutto il territorio dello Stato, oltre tale limite
si riespande la generale competenza della Regione sulla materia,
residuale, oggetto di disciplina (sentenza n. 222 del 2013)» (Corte
costituzionale, 15 maggio 2020, n. 91).
Si e' inoltre affermato che i LEP «indicano la soglia di spesa
costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di
natura fondamentale, nonche' «il nucleo invalicabile di garanzie
minime» per rendere effettivi tali diritti (ex multis, sentenze n.
142 del 2021 e n. 62 del 2020). In questa prospettiva i LEP
rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e
trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie
territoriali (ex multis, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018).
Oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso
sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire
la dimostrazione della lesivita' dei tagli subiti), l'adempimento di
questo dovere dello Stato appare, peraltro, particolarmente urgente
anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse
collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito,
con modificazioni, in legge 1° luglio 2021, n. 101. In definitiva, il
ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo
alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti
territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali
nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali» (Corte
costituzionale, 26 novembre 2021, n. 220).
2. Risulta, dunque, evidente dalla interpretazione che Codesta
Corte ha dato della disposizione di cui alla lettera m) del comma 2
dell'art. 117 che i livelli essenziali delle prestazioni (i c.d.
«LEPN) riguardano non gia' alcune delle materie elencate (o anche non
elencate, nel caso della competenza residuale) dall'art. 117, ma
tutte le materie nelle quali potenzialmente puo' intervenire la
potesta' legislativa statale o regionale ovverosia, avendo la legge
per definizione competenza generale, qualunque materia.
Vuole dirsi, piu' chiaramente, che la trasversalita' della
materia dei LEP fa si' che la previsione costituzionale che impone
alla legge statale di determinarli non puo' essere limitata dalla
legge soltanto ad alcune materie, e non ad altre.
E cio' e' invece quanto disposto dalla legge n. 86/2024, la' dove
prevede, nell'interezza del suo articolato normativo, e in
particolare all'art. 3, che i LEP debbano essere determinati soltanto
per alcune materie puntualmente individuate e che solo per queste,
dunque, valga il limite di cui al successivo art. 4, in ragione del
quale l'approvazione di diverse forme di autonomia per le Regioni
richiedenti e il conseguente trasferimento di funzioni puo' avvenire
soltanto dopo che i LEP siano stati determinati.
Ci si riferisce, in particolare, all'art. 3, comma 1, della legge
impugnata, la' dove prevede che «[a] i fini dell'attuazione dell'art.
116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
(LEP), il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di
cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197», per poi prevedere, al comma 3, un elenco di materie (o
ambiti di materie) in cui i LEP sono determinati; elenco meglio
descritto al par. 4 delle premesse in fatto a cui per esigenze di
sinteticita' si rinvia.
Preme altresi' sottolineare il tenore letterale dell'art. 1,
comma 2, della medesima legge, a mente del quale «[l]'attribuzione di
funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione,
relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e
sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio
nazionale, e' consentita subordinatamente alla determinazione, nella
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
o sulla base della procedura di cui all'art. 3, dei relativi livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».
L'art. 2, comma 1, della legge n. 86/2024, nella parte in cui
disciplina il procedimento di negoziato, prevede inoltre che esso e'
svolto «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 3, e' svolto per
ciascuna singola materia o ambito di materia»; sicche' al di fuori
delle materie a cui fanno riferimento i LEP, il negoziato potrebbe
essere svolto per blocchi di materie, e non soltanto per ciascuna
materia specificamente. Cio' determina un'autonoma violazione
dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, come esplicitato supra.
- L'art. 4 consente, inoltre, il trasferimento delle funzioni
«concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui
all'art. 3 [...] secondo le modalita' e le procedure di
quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la
determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni
standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di
bilancio», e al comma 2 prevede che «[i] l trasferimento delle
funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di
cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e
finanziarie, puo' essere effettuato, secondo le modalita', le
procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle
risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in
vigore della presente legge».
- La legge n. 86/2024 prevede, in estrema sintesi, un sistema,
nel quale:
(i) i LEP sarebbero riferibili soltanto ad alcune materie. Cio'
risulta essere chiaramente illegittimo in termini generali, perche'
per l'appunto la determinazione dei LEP e' una competenza legislativa
trasversale idonea a lambire tutte le materie oggetto di potesta'
legislativa, ma e' vieppiu' illegittimo se si considera l'esclusione
di alcune delle materie menzionate nell'art. 116, comma 3, della
Costituzione;
(ii) per le materie in cui, in base alla medesima legge, i LEP
non devono essere previamente determinati, il trasferimento delle
funzioni e' possibile immediatamente, non solo in assenza di garanzia
degli stessi LEP (come sarebbe doveroso) ma, per di piu', in assenza
di determinazione e di finanziamento degli stessi;
(iii) per le materie in cui, in base alla medesima legge, i LEP
non devono essere previamente determinati, la negoziazione
finalizzata al trasferimento delle funzioni puo' avvenire per blocchi
e non per singole materie, con la conseguenza di risultare per
definizione slegata da ogni valutazione e motivazione relative alla
specificita' regionale che giustifica, sul piano costituzionale,
condizioni particolari di autonomia.
3. E' evidente, sotto questo profilo, l'incostituzionalita' della
legge nella sua interezza e comunque, in particolare, delle
disposizioni indicate nell'epigrafe del presente motivo, per
contrasto con gli articoli 3, 116, comma 3, e 117, comma 2, lettera
m), della Costituzione.
Quanto al contrasto con l'art. 116, comma 3, della Costituzione,
valga quanto segue.
L'individuazione delle materie adoperata dal legislatore e' del
tutto arbitraria, e non sorretta da alcuna giustificazione
logico-razionale la quale, di contro, avrebbe imposto la previa
determinazione dei LEP almeno in tutte le materie richiamate
dall'art. 116, comma 3, della Costituzione [e, dunque, le materie di
cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s)].
La difficolta' di giustificare una simile scelta emerge con
evidenza dal gia' citato dossier n. 85/3 del Servizio Studi del
Senato e della Camera del 27 aprile 2024. In esso, infatti, si legge
«che non tutte le materie di legislazione concorrente sono state
incluse, nel comma 3 in esame, tra le materie o gli ambiti di materie
rispetto alle quali deve procedersi alla determinazione dei LEP.
Rimangono infatti escluse dall'opera di determinazione dei LEP
affidata ai decreti legislativi di cui al comma 1, in particolare, le
seguenti materie di legislazione concorrente: rapporti internazionali
e con l'Unione europea; commercio con l'estero; professioni;
protezione civile; previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse
di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Potrebbe
quindi desumersi che la mancata inclusione delle suddette materie tra
quelle richiamate al comma 3 sia dovuta ad una valutazione relativa
alla mancanza di necessita' di procedere, con riguardo ad esse, alla
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni».
Ma di una valutazione di tale segno non v'e' traccia nei lavori
preparatori, nei quali manca un'analisi dello stato di fatto relativo
alle materie escluse.
Preme altresi' sottolineare come il Governo, apparentemente,
fosse consapevole della necessita' di determinare i LEP per tutte le
materie richiamate nell'art. 116, comma 3, della Costituzione. Nella
relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 615 d'iniziativa
governativa presentato al Senato, infatti, si legge che «saranno
determinati i livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui alla citata disposizione
costituzionale, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard» (pag. 4), e nel
relativo disegno di legge e' assente qualsivoglia limitazione (invece
presente nel testo della legge n. 86/2024).
Gia' queste preliminari considerazioni evidenziano
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni richiamate.
L'asserita mancanza di necessita' di procedere alla determinazione
dei LEP nelle materie ricomprese nell'art. 3, comma 3, della legge n.
86/2024, altro non e' se non una petizione di principio non sorretta
da alcuna giustificazione logico-razionale.
Appare sufficiente, per dimostrare il vizio, richiamare
l'indebita esclusione, ad esempio, della protezione civile.
Si tratta di una materia che ricomprende «la tutela
dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi» e
che, proprio per la sua centralita', «ha altresi' assunto un ruolo di
competenza statale "trasversale", seppur concorrente, idonea a
condizionare o a limitare l'esercizio di competenze regionali in
altri settori» (Corte costituzionale, 2 dicembre 2019, n. 246).
L'esclusione della stessa dal novero delle materie per cui, onde
adoperare il trasferimento, debbono essere garantiti i LEP, potrebbe
comportare, in ipotesi, una risposta all'emergenza deteriore
all'interno della Regione Campania a fronte dell'eruzione del Vesuvio
rispetto all'esondazione del fiume Po o a un qualunque altro evento
che si verifichi in Regioni nelle quali i livelli delle prestazioni
sono piu' elevati.
E' difficile in altre parole - se non impossibile - negare che la
materia della protezione civile afferisca a diritti civili e sociali
che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in modo
omogeneo. La mancata inclusione della materia in discorso nel novero
di quelle per cui i LEP devono essere dettati comporta una singolare
- e costituzionalmente illegittima - inversione della gerarchia delle
fonti: la legge limita il dettato costituzionale, la' dove, invece,
ad essa spetterebbe darne attuazione, quanto meno nel suo contenuto
minimo essenziale, posto che «nella individuazione delle misure
necessarie a tutela dei diritti delle persone [...] il legislatore
gode di discrezionalita'», ma «detto potere discrezionale non ha
carattere assoluto e trova un limite nel "rispetto di un nucleo
indefettibile di garanzie per gli interessati" [...]» (Corte
costituzionale 26 febbraio 2010, n. 80).
4. Quanto al contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera m), della
Costituzione, basta richiamare quanto affermato a piu' riprese da
Codesta Corte costituzionale e riportato nel presente motivo.
Se la competenza in parola e' idonea a investire tutte le
materie, perche' trasversale, le disposizioni indicate nell'epigrafe
del presente motivo sono illegittime, perche' impediscono la
trasversalita' in un nutrito corpo di materie.
Cio' ridonda in lesione delle attribuzioni costituzionali della
Regione Campania, che si vede privata della possibilita' di operare
in un quadro uniforme a livello statale nelle materie oggetto di
competenza concorrente e residuale (specialmente quelle richiamate
dall'art. 116, comma 3, della Costituzione) e, per l'effetto, e'
significativamente danneggiata nell'esercizio delle proprie
attribuzioni costituzionali.
IV. [Segue]. Illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma
2, 2, comma 1, 3, 4, commi 1 e 2, 9, comma 2, della legge 24 giugno
2024 della legge n. 86/2024, per violazione degli articoli 2, 3,
anche sotto il profilo della ragionevolezza, 5, 81, 116, comma 3,
117, comma 2, lettera m), 119 e 120 della Costituzione.
1. La disciplina del rapporto tra la determinazione dei LEP e il
trasferimento delle funzioni alle Regioni richiedenti ex art. 116,
comma 3, della Costituzione recata dagli articoli in epigrafe e'
incostituzionale.
- L'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione fa
riferimento a LEP che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, e non soltanto individuati e genericamente finanziati.
- La legge impugnata stabilisce - all'art. 1, comma 2, e all'art.
4, comma 1 - che i trasferimenti di funzioni potranno concretamente
avvenire soltanto a valle della individuazione dei LEP (e solo nelle
materie in cui la legge n. 86/2024 ha deciso del tutto
arbitrariamente che i LEP debbono essere determinati).
La disposizione, tuttavia, irragionevolmente consente di avviare
i trasferimenti di funzioni in un contesto nel quale potenzialmente i
LEP non siano garantiti uniformemente su tutto il territorio
nazionale, laddove la ratio della previsione costituzionale - e piu'
precisamente del combinato disposto dell'art. 117, comma 2, lettera
m) e dell'art. 119 della Costituzione che disegna il federalismo
fiscale - e' consentire all'interno del sistema regionale italiano
l'introduzione di elementi competitivi tra le Regioni soltanto in un
contesto di diritto e, soprattutto, di fatto nel quale i livelli
essenziali di fruizione dei diritti civili e sociali siano gia'
garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale.
2. Sotto questo profilo, la legge n. 86/2024 (e comunque le
disposizioni indicate nell'epigrafe del presente motivo) risulta
incostituzionale per irragionevolezza anche in considerazione del
fatto che manca del tutto il riferimento a un esame dei dati reali
relativi al godimento dei diritti su tutto il territorio nazionale.
Vuole dirsi, piu' chiaramente, che prima di approvare
qualsivoglia provvedimento di attuazione dell'art. 116, comma 3,
della Costituzione, sarebbe stato necessario verificare in concreto
quale fosse lo stato dell'arte in materia di fruizione dei diritti
civili e sociali sul territorio della Repubblica.
Soltanto dopo, in un contesto di garanzia di un minimo comune
denominatore di fruizione dei diritti da parte di tutti i cittadini
della Repubblica sarebbe compatibile con il disegno costituzionale
introdurre elementi di differenziazione (rectius, di competizione)
tra le diverse Regioni.
Si tratta di una verifica che e' del tutto mancata nel processo
di approvazione della legge n. 86/2024, tant'e' vero che la Relazione
illustrativa, di accompagnamento al d.d.l. n. 615, afferma che «[p]er
quanto riguarda la determinazione dei LEP nelle materie che possono
essere oggetto di autonomia differenziata, la legge di bilancio per
l'anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 791 a
801) ha istituito una Cabina di regia, composta da tutti i Ministri
competenti. Questa dovra' provvedere a una ricognizione del quadro
normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e
delle Regioni a statuto ordinario, con successiva individuazione
delle materie o degli ambiti di materie riferibili ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. La
ricognizione dovra' estendersi alla spesa storica a carattere
permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio
di ogni Regione, per ciascuna propria funzione amministrativa.
Successivamente saranno determinati i livelli essenziali delle
prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui
alla citata disposizione costituzionale, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Al termine di tale iter, entro un anno, la Cabina di regia
predisporra' uno o piu' schemi di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23
materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni
standard».
Quindi la Cabina di Regia «dovra'» provvedere, ma non ha
provveduto. Analogamente, il Comitato tecnico scientifico con
funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni (il CLEP) si e' limitato a predisporre un rapporto
in cui, per quanto di interesse, si e' preoccupato di ricostruire il
complesso degli atti che gia' oggi provvedono alla determinazione o
alla ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni in alcune
delle materie o degli ambiti di materie interessati, fornendo anche
alcune delucidazioni in merito ai problemi connessi all'attivita' di
determinazione dei LEP.
Non e' stato in alcun modo fissato, in altre parole, il minimo
comune denominatore di cui si diceva poc'anzi. Cio' determina, in uno
con la mancata effettiva garanzia degli stessi LEP, un'autonoma (e
plateale) violazione del dettato costituzionale. Codesta Corte,
infatti, sia pure a proposito dei LEA, ha affermato che il diritto
alla salute e' diritto di primaria importanza, pertanto il
«finanziamento adeguato [dei LEA, ndr] costituisce condizione
necessaria ma non sufficiente per assicurare prestazioni direttamente
riconducibili al fondamentale diritto alla salute. E' in questo senso
che deve essere ribadito il principio secondo cui, "una volta
normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie
minime per rendere effettivo [il diritto alla prestazione sociale di
natura fondamentale, esso] non puo' essere finanziariamente
identificato in termini assoluti e generali" (sentenza n. 275 del
2016). E' evidente che se un programmato, corretto e aggiornato
finanziamento costituisce condizione necessaria per il rispetto dei
citati parametri costituzionali, la piena realizzazione dei doveri di
solidarieta' e di tutela della dignita' umana deve essere assicurata
attraverso la qualita' e l'indefettibilita' del servizio,
ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si
trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute. E' in quanto
riferito alla persona che questo diritto deve essere garantito, sia
individualmente, sia nell'ambito della collettivita' di riferimento»
(Corte costituzionale, 10 aprile 2020, n. 62).
Trasponendo queste indicazioni al caso di specie, risulta che
anzitutto i LEP devono essere individuati, poi finanziati, ma
soprattutto garantiti in concreto, perche' e' alla persona (e alle
sue istanze) che si deve prestare attenzione.
Quanto sopra, evidenzia la illegittimita' del procedimento
legislativo seguito. Quanto ai contenuti della legge, ne risulta
parimenti palese la illegittimita', la' dove, contrariamente alle
disposizioni costituzionali richiamate in epigrafe, non si subordina
l'attivazione delle intese alla concreta garanzia dei LEP in tutte le
Regioni, consentendosi viceversa che forme particolari, nella ampia
ed illegittima accezione adottata dalla legge, come sopra rilevato -
di autonomia possano essere attribuite all'esito della mera
determinazione dei LEP.
3. Ne' vale, in questo quadro, richiamare la previsione della
legge impugnata (i.e., l'art. 4, comma 1) secondo la quale il
trasferimento puo' avvenire in un contesto nel quale siano entrati in
vigore provvedimento di stanziamento delle risorse finanziare volte
ad assicurare i medesimi livelli.
Cio' per due ordini di ragioni:
da un lato, come detto, il presupposto di fatto e di diritto
perche' si avvii una dinamica competitiva tra i territori della
Repubblica e' che quei livelli siano effettivamente garantiti (e non
soltanto definiti o anche finanziati);
dall'altro, e qui risulta ancor piu' evidente il totale difetto
di una corretta istruttoria da parte del legislatore statale, e' del
tutto inverosimile - in una situazione nella quale le differenze
territoriali nel Paese sul piano del godimento dei diritti (in
particolare evidentemente dei diritti sociali) sono molto ampie - che
possa essere sufficiente lo stanziamento di fondi in un solo
provvedimento legislativo o in una singola legge di bilancio perche'
quel divario possa immaginarsi che sia superato. La previsione
potrebbe al piu' essere interpretata nel senso che l'avvio dei
trasferimenti possa iniziare soltanto a valle del finanziamento
integrale di tutti i fondi necessari a garantire i LEP su tutto il
territorio nazionale. Si tratta, evidentemente, di una previsione del
tutto aleatoria e, in quanto tale, irragionevole.
Le differenze territoriali nel Paese, sul piano del godimento dei
diritti, emergono con particolare evidenza dalla Risposta
dell'Ufficio parlamentare di bilancio alla richiesta di
approfondimenti del 20 giugno 2023, indirizzata alla Commissione 1ª
del Senato della Repubblica, la' dove si afferma che «i livelli dei
servizi effettivamente prestati sono caratterizzati da una forte
eterogeneita' che riflette non solo la differenziazione dei bisogni
sul territorio, ma anche profonde disparita' nelle dotazioni
finanziarie, derivanti soprattutto dal sovrapporsi nel corso del
tempo di interventi di finanziamento non coordinati. La
determinazione dei LEP farebbe pertanto probabilmente emergere
significative discrepanze fra i fabbisogni standard e la spesa
storica che andrebbero colmate da interventi perequativi ed
eventualmente da maggiori finanziamenti» (pag. 8).
4. Le disposizioni indicate nell'epigrafe del presente motivo,
pertanto, nella parte in cui accentuano i divari sociali e
territoriali esistenti nel Paese, contrastano con gli articoli 2 e 5
della Costituzione, perche' favoriscono la frammentazione
dell'ordinamento, impedendo un'effettiva omogeneita' nel godimento
dei LEP.
Cio' anche considerando l'esclusione di un significativo novero
di materie in cui, a detta del legislatore, non dovrebbero essere
determinati i LEP. Per dirla con le parole dell'Ufficio parlamentare
di bilancio, «[l]'esclusione di materie potrebbe tuttavia implicare
la rimozione di qualunque fattore di unitarieta' in settori
potenzialmente oggetto di regionalismo differenziato, se non si
provvede in altro modo a garantire la tutela dell'unita' giuridica ed
economica della Repubblica e ad assicurare il rispetto della
normativa internazionale e sovranazionale» (Audizione dell'Ufficio
parlamentare di bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla
determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. (Intervento del
Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Giampaolo Arachi
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, 1° febbraio
2024).
5. Preme inoltre osservare come le disposizioni indicate
nell'epigrafe, nella parte in cui subordinano il finanziamento dei
LEP al rispetto degli equilibri di bilancio, sono costituzionalmente
illegittime per violazione degli articoli 81 e 119 della Costituzione
Codesta Corte ha infatti affermato che «[...] una volta
normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie
minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione
degli alunni disabili [come qualsiasi diritto fondamentale, ndr] non
puo' essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e
generali [...]. E' la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere
sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la
doverosa erogazione» (Corte costituzionale, 16 dicembre 2016, n.
275).
Se cosi' e', sono incostituzionali le disposizioni della legge n.
86/2024 che subordinano il trasferimento delle funzioni concernenti
materie o ambiti di materie alle disponibilita' della legge di
bilancio e tuttavia non differiscono la realizzazione della
«autonomia differenziata» all'avvenuto finanziamento dei LEP. E'
incostituzionale anche l'art. 4, comma 2, della legge impugnata,
sotto questo aspetto, perche' prevede il limite delle risorse
previste dalla legislazione vigente per il trasferimento delle
funzioni relative a materie o ambiti di materie non riferibili ai
LEP. Sennonche' non vi sono materie o ambiti di materie non
riferibili ai LEP, come si e' avuto modo di dimostrare.
6. Dalle notazioni esposte emerge il contrasto della legge
impugnata con i parametri indicati nell'epigrafe del presente motivo.
Piu' nel dettaglio, essi contrastano:
(i) con il principio solidaristico di cui all'art. 2 della
Costituzione, in combinato disposto con il principio di unita' della
Repubblica di cui all'art. 5 della Costituzione, perche' favoriscono
l'aumento delle differenze esistenti nei territori nel godimento dei
diritti civili e sociali;
(ii) con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
ragionevolezza e anche, piu' direttamente, per la intrinseca
disparita' di trattamento tra le Regioni che il sistema delineato
dalla legge impugnata inequivocabilmente comporta;
(iii) con gli articoli 81 e 119 della Costituzione, nella parte
in cui condizionano il trasferimento delle funzioni relative ai LEP
agli equilibri di bilancio. Sotto questo aspetto, e' incostituzionale
per i medesimi motivi anche l'art. 4, comma 2, della legge impugnata,
perche' prevede il limite delle risorse previste a legislazione
vigente anche per il finanziamento di materie non riferibili ai LEP,
che tuttavia non esistono, come si e' avuto modo di dimostrare;
(iv) con gli articoli 116, 117, comma 2, lettera m), e 119
della Costituzione, perche' sarebbe stato necessario prevedere che
prima del trasferimento delle funzioni relative a materie in cui
vengono in gioco i LEP gli stessi fossero effettivamente garantiti in
maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;
(v) con l'art. 119 della Costituzione, la cui piena attuazione
sarebbe stata condizione necessaria per introdurre nel sistema del
regionalismo italiano elementi di competizione.
Quanto alla ridondanza dei vizi sulla sfera di attribuzioni ed
interessi della ricorrente Regione Campania, si fa rilevare che la
stessa subisce una situazione di particolare svantaggio nei confronti
delle altre Regioni in quanto gia' fortemente penalizzata, sul piano
del trasferimento di risorse per l'erogazione dei servizi ai
cittadini - ad esempio in materia sanitaria - e per i vincoli di
spesa, anche per il personale sanitario, cristallizzatisi nel tempo
per effetto del regime di commissariamento e ad oggi non recuperati.
Tali condizioni rendono, allo stato, impossibile per la Regione
Campania accedere a forme particolari di autonomia in condizioni di
eguaglianza rispetto alle altre regioni; e le disposizioni in
epigrafe perpetuano ed aggravano tali condizioni.
V. [Segue.] Illegittimita' costituzionale dell'intera legge 26
giugno 2024, n. 86, e, in particolare, degli articoli 3, comma 7, 5,
comma 2, 8, comma 2, e 9, commi 1 e 2, della legge n. 86/2024, per
violazione degli articoli 3, 5, 81, 116, comma 3, 117 e 119 della
Costituzione.
1. Prima di illustrare i vizi di incostituzionalita' che
affliggono le disposizioni richiamate nell'epigrafe del presente
motivo, giova brevemente riepilogarne il contenuto:
(i) l'art. 5, comma 2, della legge impugnata prevede che
«[l]'intesa di cui all'art. 2 individua le modalita' di finanziamento
delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di
uno o piu' tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel
rispetto dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, quarto comma, della
Costituzione»;
(ii) l'art. 3, comma 7, prevede che i «LEP possono essere
aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della
necessita' di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto
socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di
cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi
che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di
decreto e' acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere
entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono
trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni,
decorso il quale i decreti possono essere adottati»;
(iii) l'art. 8, comma 2, prevede che «la Commissione paritetica
provvede altresi' annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra
i fabbisogni di spesa gia' definiti e l'andamento del gettito dei
tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni.
Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla
variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei
medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo
economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione
paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di
compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'art. 5, comma
2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle
risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei
tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in
anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle
annualita' decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili»;
(iv) l'art. 9, comma 1, che «[d]all'applicazione della presente
legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica». Il comma 2, invece, come si e' gia'
avuto modo di illustrare, prevede che «[f]ermo restando quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base
dei relativi costi e fabbisogni standard e' attuato nel rispetto
dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri
di bilancio. 2. La circostanza che le ulteriori forme particolari di
autonomia vengano finanziate, cosi' come previsto in particolare
dall'art. 5, comma 2, della legge n. 86/2024 esclusivamente
«attraverso compartecipazione al gettito di uno o piu' tributi
erariali maturato nel territorio regionale» rende ancor piu' evidente
che i divari territoriali non vengono appianati e, conseguentemente,
i LEP non vengono effettivamente garantiti in modo omogeneo su tutto
il territorio nazionale.
In un contesto nel quale le differenze non sono ancora superate e
assorbite, l'avvio dei trasferimenti attraverso la compartecipazione
a una quota del gettito di tributi erariali maturati nel territorio
regionale fa si' che il quadro economico-finanziario statale si vada
necessariamente impoverendo e che, di conseguenza, essendo
l'aggiornamento dei LEP ai sensi dell'art. 3, comma 7, operato in
coerenza e nei limiti delle risorse disponibili, i LEP stessi vengano
progressivamente ridotti.
Cio' potrebbe produrre, in ipotesi, l'effetto paradossale di un
progressivo abbassamento dei LEP in ragione del progressivo
impoverimento del quadro economico-finanziario, con l'effetto di
aumentare le differenze tra i territori anziche' ridurle come invece
richiede la Costituzione e lo stesso incipit dell'art. 1 della legge
impugnata, la' dove nel definire le finalita' della stessa esordisce
con la rimozione di «discriminazioni e disparita' di accesso ai
servizi essenziali sul territorio».
Da qui una prima violazione degli articoli 3 e 97 della
Costituzione per la contraddittorieta' intrinseca della disposizione
di legge e per l'evidente difetto di ragionevolezza. Principio,
quest'ultimo, che «risulta leso quando si accerti l'esistenza di una
irrazionalita' intra legem, intesa come contraddittorieta' intrinseca
tra la complessiva finalita' perseguita dal legislatore e la
disposizione espressa dalla norma censurata» (Corte costituzionale,
30 maggio 2024, n. 95).
3. La specificazione secondo la quale l'aggiornamento dei LEP
avviene nei limiti delle risorse disponibili, contenuta nell'art. 3
della legge impugnata, e' incostituzionale anche sotto un altro
profilo, sempre per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Se i LEP, come a piu' riprese chiarito da Codesta Corte e come
positivizzato dall'art. 1, comma 2, della medesima legge impugnata,
sono «la soglia costituzionalmente necessaria e [...] il nucleo
invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il
territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei
rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per
favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali», allora e' palesemente
incostituzionale legare l'aggiornamento dei medesimi LEP alla
disponibilita' delle risorse, per le ragioni gia' esposte in
precedenza. Delle due l'una: o sono livelli intangibili e intoccabili
di spesa, oppure sono prestazioni che possono essere modificate
(evidentemente anche in peius) in ragione dell'andamento del ciclo
economico.
4. In quest'ottica, la violazione dell'art. 3 della Costituzione
emerge con particolare evidenza nell'art. 9, comma 1, della legge
impugnata, la' dove si stabilisce perentoriamente che
«dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
Tale previsione e' irrazionale, perche' in contrasto con le altre
disposizioni della legge che, a vario titolo, prevedono che la
stipula dell'intesa preveda il trasferimento delle relative funzioni
e, per cio' solo, comporti il trasferimento delle risorse.
E' inverosimile, infatti, che al trasferimento di funzioni a una
Regione non si accompagni un incremento dei costi, non fosse altro
per la perdita di possibili economie di scala (si veda la Risposta
dell'Ufficio parlamentare di bilancio alla richiesta di
approfondimenti, resa 20 giugno 2023 alla Commissione affari
costituzionali del Senato della Repubblica: «a fronte della
devoluzione di specifiche funzioni alle Regioni, andrebbero valutati
i possibili maggiori costi per la pubblica Amministrazione nel suo
complesso determinati dal minore sfruttamento delle economie di scala
e di integrazione a livello nazionale. In particolare, le strutture
dell'Amministrazione centrale non fornirebbero piu' i servizi oggetto
di autonomia rafforzata in una parte del territorio nazionale mentre
sarebbe necessario attivare nuovi servizi amministrativi a livello
decentrato (i quali, peraltro, potrebbero sfruttare maggiori economie
di integrazione). Vi sarebbe dunque una moltiplicazione di costi
fissi nella gestione pubblica. Peraltro, il trasferimento delle
funzioni implica anche quello delle risorse umane e strumentali
necessarie per il loro svolgimento e non e' detto che con quelle
rimanenti lo Stato sia in grado di svolgere le stesse funzioni
attualmente assicurate nelle Regioni che non richiedono maggiore
autonomia. A fronte di tali costi andrebbero poi valutati i benefici
in termini di efficienza e di benessere dei cittadini che potrebbero
eventualmente determinarsi»).
Da qui la violazione anche dell'art. 81 della Costituzione, che
emerge con ancora piu' evidenza sol considerando l'assoluta
«formalita'» della clausola di invarianza finanziaria.
Codesta Corte ha osservato, in piu' occasioni, che l'art. 81
della Costituzione «impone che, ogniqualvolta si introduca una
previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica,
determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi
fronte» (ex multis, Corte costituzionale, 24 luglio 2020, n. 163).
Nel caso di specie, nessuna specifica istruttoria sul punto e'
stata svolta in fase di lavori preparatori e l'affermazione secondo
cui non vi saranno nuovi oneri a seguito di un'intesa e' del tutto
irragionevole, formalistica e implausibile, e percio'
incostituzionale per violazione dell'art. 81 della Costituzione.
VI. [Segue]. illegittimita' costituzionale dell'intera legge 26
giugno 2024, n. 86 e, in particolare, degli articoli 3, comma 7, 5,
comma 2, 8, comma 2, 9, comma 4, e 11, comma 3, per violazione degli
articoli 1, 3, 81, 116, comma 3, 118, 119 e 120 della Costituzione.
1. La previsione che le risorse economico-finanziarie per
l'esercizio delle funzioni trasferite vengano reperite esclusivamente
dal gettito erariale riferito al territorio regionale risulta
incostituzionale anche sotto diversi ulteriori profili.
In primo luogo, risulta evidente una violazione dell'art. 3 della
Costituzione per la disparita' di trattamento che la disposizione
determina tra le Regioni con maggior capacita' fiscale e quelle, come
la ricorrente, che hanno invece minore gettito pro capite.
La violazione dell'art. 3 della Costituzione emerge, inoltre, con
ancor piu' forza ed evidenza se tale disposizione costituzionale
viene letta in combinato disposto con l'art. 116, comma 3, della
Costituzione La norma da ultimo citata prevede infatti che
«[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell'art. 117» possono «essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
principi di cui all'art. 119».
La Costituzione non prevede che la maggiore o minore capacita'
fiscale della singola Regione possa condizionarne il grado di
autonomia. L'art. 116, di contro, richiama l'art. 119 della
Costituzione, il quale, al comma 3, obbliga lo Stato a promuovere
interventi a favore delle Regioni e a destinare loro risorse
aggiuntive «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni».
E' quindi del tutto illegittimo condizionare l'attribuzione delle
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla maggiore o
minore capacita' contributiva riferibile alla singola Regione,
perche' una simile specificazione e' assente nel dettato
costituzionale e, anzi, e' ad esso contraria.
2. L'art. 116, comma 3, della Costituzione, se correttamente
interpretato nel senso supra diffusamente illustrato, e cioe' nel
senso di una clausola di flessibilita' del sistema regionale che
consenta - senza necessita' di ulteriori revisioni costituzionali -
di far fronte a circostanze specifiche, puntuali e motivate di una
Regione che abbia una esigenza di articolazione delle funzioni
differente dalle altre, puo' dar luogo all'ipotesi che tale esigenza
si manifesti in ragioni di fatto e di diritto del tutto indipendenti
dalle dimensioni e dal livello di ricchezza della singola Regione.
Potrebbe darsi cioe' che una Regione anche piccola o, come la
ricorrente, con una ridotta capacita' fiscale per abitante, abbia
parimenti necessita' di particolari condizioni di autonomia.
In tale circostanza questo comporterebbe una evidente disparita'
di trattamento rispetto alle Regioni piu' ricche e popolose - e,
quindi, con maggior gettito fiscale - non potendosi prevedere diverse
e ulteriori forme di finanziamento se non la compartecipazione al
gettito erariale riferito al proprio territorio.
La differenziazione tra le varie Regioni relativamente ai tributi
erariali riferiti al territorio, emerge con evidenza dal grafico
elaborato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella risposta alla
richiesta di approfondimenti della Commissione 1ª del Senato della
Repubblica del 20 giugno 2023, che mostra la regionalizzazione dei
principali tributi erariali del 2019:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. La previsione che le funzioni trasferite vengano finanziate
soltanto attraverso il meccanismo della compartecipazione risulta
essere costituzionalmente illegittima anche sotto diversi ulteriori
profili.
- La legge impugnata - e in particolare l'art. 8, comma 2,
prevede un meccanismo di monitoraggio secondo il quale la Commissione
paritetica provvede annualmente alla ricognizione dell'allineamento
tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi
compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Se la
ricognizione evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei
fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei tributi, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, adotta, su proposta della Commissione paritetica,
«le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione
definite nelle intese ai sensi dell'art. 5, comma 2, garantendo
comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse
disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi
compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno,
alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualita'
decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili».
Questo meccanismo e' anzitutto incostituzionale perche' determina
un vantaggio strutturale delle Regioni con maggiore capacita' fiscale
pro capite, con conseguente violazione dell'art. 3 della
Costituzione, letto in combinato disposto con l'art. 116, comma 3,
della Costituzione La ricognizione (e l'adeguamento) per le
annualita' pregresse avviene infatti sulla base dei dati del gettito
effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo e nei
limiti delle risorse disponibili. Il che significa che una Regione
svantaggiata non puo' in alcun modo «migliorare» la propria
condizione.
In secondo luogo, l'art. 8, comma 2, della legge impugnata,
contrasta con l'art. 119, comma 4, della Costituzione, nella parte in
cui vincola il finanziamento dovuto alla variazione dei fabbisogni
alle risorse disponibili. Codesta Corte ha infatti a piu' riprese
sottolineato la portata precettiva, costituzionalmente vincolante,
del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni trasferite.
Infatti: «possono aversi, senza violazione costituzionale, anche
riduzioni di risorse per la Regione, purche' non tali da rendere
impossibile lo svolgimento delle sue funzioni» (Corte costituzionale,
24 luglio 2015, n. 188).
Il dichiarato mantenimento delle funzioni gia' conferite,
accompagnato dal taglio delle risorse destinate a quelle funzioni,
equivale ad una sostanziale espropriazione delle stesse, in
violazione del principio di sussidiarieta' verticale ed anche del
principio di adeguatezza, in quanto lo stanziamento disposto sarebbe
del tutto inidoneo a consentire di far fronte ai costi che lo
svolgimento di tali funzioni implicherebbe (Corte costituzionale, 29
gennaio 2016, n. 10). E' evidente, sotto questo profilo, il contrasto
con l'art. 118 della Costituzione.
In maniera piu' diretta, secondo Codesta Corte: «ben vero che
l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti
territoriali, come costantemente afferma la giurisprudenza di questa
Corte, non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse
disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni. Ma
la giurisprudenza costituzionale ha allo stesso modo chiarito che
tali riduzioni non devono rendere difficile, o addirittura
impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite (ancora
sentenza n. 83 del 2019)» (Corte costituzionale, 21 luglio 2020, n.
155, ma anche nn. 10 del 2016, la gia' citata 188 del 2015, 4 del
2014 e 51 del 2013).
4. In terzo e ultimo luogo, l'art. 8, comma 2, della legge
impugnata e' illegittimo per violazione dell'art. 120 della
Costituzione, la' dove non consente l'esercizio del potere
sostitutivo del Governo. Sotto questo aspetto, e' incostituzionale
anche l'art. 11, comma 3, della legge impugnata, nella parte in cui
prevede che «e' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del
Governo ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione»,
perche' intrinsecamente contraddittorio.
E', inoltre, vero che l'art. 8, comma 2, prevede la possibilita'
di un intervento sostitutivo da parte del Ministro dell'economia e
delle finanze, ma questo potere e' esercitabile «su proposta della
Commissione paritetica», cui partecipa la Regione che ha sottoscritto
l'intesa. Sicche', se la proposta non interviene, non puo' essere
esercitato. Da qui la violazione degli articoli 81 e 120 della
Costituzione, perche' la norma:
(i) in assenza di proposta della Commissione paritetica, non
consente allo Stato di disporre delle risorse eventualmente eccedenti
il fabbisogno nel quadro dell'equilibrio economico-finanziario
complessivo della Repubblica;
(ii) non consente l'intervento sostitutivo dello Stato «nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita'
giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».
Ci si riferisce alla mancanza di una supremacy clause, che
sarebbe stato costituzionalmente necessario introdurre di pari passo
con la definizione di un sistema come quello in esame.
Potrebbe darsi, infatti, la circostanza che in ragione
dell'andamento del ciclo economico, o anche solo di una piu'
efficiente gestione delle funzioni trasferite per ragioni
organizzative o anche di sopravvenienze tecniche, il costo
dell'esercizio della funzione sia inferiore rispetto alle previsioni.
In quest'ipotesi, la differenza tra quanto effettivamente
incassato dalla Regione per gestire la singola funzione e quanto
speso resterebbe a disposizione della Regione, pur non essendo
necessario all'esercizio delle funzioni che a quella Regione sono
attribuite.
Inoltre, in capo allo Stato resta comunque l'onere di finanziare
l'apparato amministrativo che gestisce la funzione per le Regioni per
cui la stessa non e' stata trasferita, oltre all'onere che puo'
oramai dirsi pacifico nella giurisprudenza costituzionale di
continuare a garantire i diritti fondamentali indipendentemente dalla
disponibilita' piu' o meno ampia di risorse economico-finanziarie.
Infatti, come gia' ricordato, «una volta normativamente identificato,
il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo [il
diritto alla prestazione sociale di natura fondamentale, esso] non
puo' essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e
generali» (sentenza n. 275 del 2016), ma anzi il relativo
finanziamento deve essere «programmato, corretto e aggiornato» (Corte
costituzionale, 10 aprile 2020, n. 62). Infatti: «E' la garanzia dei
diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio
di questo a condizionarne la doverosa erogazione» (Corte
costituzionale, 16 dicembre, 2016, n. 275).
Va da se' che, a fronte di residui di bilancio destinati a
rimanere in capo alle Regioni senza vincoli di destinazione relativi
a specifiche funzioni ma liberi ipoteticamente nel loro utilizzo, vi
sarebbe una condizione nella quale lo Stato dovrebbe reperire con
nuove tasse o nuovo debito ulteriori risorse per coprire il proprio
fabbisogno economico-finanziario.
E' evidente, sotto questo profilo, la irragionevolezza della
previsione, nonche' la violazione dell'art. 81 della Costituzione.
5. Prevenendo possibili eccezioni, si sottolinea che non puo'
essere considerato come una supremacy clause l'art. 9, comma 4, della
legge n. 86/2024, il quale prevede che «[a]l fine di garantire il
coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilita' di
prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai
sensi dell'art. 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica,
tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative
procedure, nonche' di quelle conseguenti al processo di riforma del
quadro della governance economica avviato dalle istituzioni
dell'Unione europea». Ancora una volta, infatti, la norma delinea in
termini di mera possibilita' cio' che dovrebbe costituire uno
specifico obbligo. D'altra parte, la previsione per cui e' possibile
prevedere «anche» per le Regioni che hanno sottoscritto le intese il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica sottintende che ci si
rivolgera' prioritariamente alle altre, che quindi vengono
danneggiate due volte: (i) una prima volta, nell'accesso alle
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, perche' in
possesso di un minore gettito fiscale riferibile al territorio; (ii)
una seconda volta, perche' costrette a concorrere al perseguimento
degli obiettivi di bilancio nazionali prioritariamente rispetto alle
regioni con piu' ampie condizioni di autonomia.
6. Sul tema si ritiene doveroso aggiungere un'ulteriore
considerazione. Il modello di federalismo fiscale disegnato dall'art.
119 della Costituzione risponde al generale canone della democrazia
rappresentativa, sintetizzato nella nota espressione no taxation
without representation.
La corrispondenza tra il reperimento delle risorse e il loro
impiego e', come noto, presupposto indefettibile della
responsabilita' politica degli eletti nei confronti degli elettori.
Come ha autorevolmente rilevato Codesta Corte: «Il bilancio e' un
"bene pubblico" nel senso che e' funzionale a sintetizzare e rendere
certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine
all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli
interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile
per chi e' chiamato ad amministrare una determinata collettivita' ed
a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il
programmato ed il realizzato» (Corte costituzionale, 20 luglio 2016,
n. 184; negli stessi termini si vedano anche le sentenze 14 febbraio
2019, n. 18 e 23 giugno 2020, n. 115).
7. In quest'ottica, l'art. 119 della Costituzione disegna un
meccanismo di finanziamento delle funzioni regionali nel quale la
compartecipazione del gettito erariale riferibile al loro territorio
e' soltanto una parte, cosi' come si evince molto chiaramente in
particolare al comma 4, la' dove si afferma che «[l] e risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».
Ci si riferisce in particolare al fatto che le Regioni
stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie. Il che vuol dire
naturalmente che di quei tributi e di quelle entrate rispondono
politicamente ai cittadini ai quali le risorse sono state prelevate.
Prescindere da cio', come fa la legge impugnata, assegnando alle
Regioni soltanto quote del gettito erariale rompe il vincolo della
responsabilita' politica violando cosi' il principio rappresentativo
di cui all'art. 1 della Costituzione, nonche' tutti gli altri
parametri indicati nell'epigrafe del presente motivo.
Sotto questo aspetto, e relativamente all'art. 119 della
Costituzione, la stretta connessione tra il federalismo fiscale e il
disegno autonomistico di cui alla legge costituzionale n. 3/2001
traspare in maniera evidente dal gia' citato Dossier del novembre
2001 del Servizio Studi della Camera dei Deputati, nel quale si legge
che «[d]evono essere rispettati i principi di cui all'art. 119, che
riguarda il c. d. federalismo fiscale. Cio' sembra trovare ragione
soprattutto nell'esigenza che nel conferimento della competenza sia
contestuale alla considerazione delle conseguenze sul piano delle
risorse finanziarie necessarie [...]. Potrebbe dunque sostenersi che
il rispetto dei principi di coordinamento e responsabilita' fiscale
debba informare tutto l'iter della legge, a partire della fase
dell'iniziativa (operando, in ipotesi, come condizione di
procedibilita')».
8. Inoltre, il meccanismo competitivo introdotto dalla legge
impugnata fa si' che, in ragione del finanziamento esclusivo
attraverso la compartecipazione al gettito erariale, si crei una
«corsa» tra le Regioni all'accaparramento delle risorse; risorse,
inevitabilmente, limitate.
Le indicate disposizioni, in assenza di una piena attuazione
dell'art. 119 della Costituzione, e in particolare in assenza di una
compiuta disciplina del fondo perequativo che la suddetta
disposizione costituzionale destina al fine di attenuare le
differenze di ricchezza tra i diversi territori della Repubblica,
comportano l'innestarsi nel sistema di un meccanismo quasi automatico
e inevitabile di aumento delle disparita' (e, quindi, anche delle
discriminazioni) su base territoriale.
Piu' trasferimenti «in blocco» di funzioni alle Regioni ad
autonomia ordinaria vi saranno, piu' sara' limitata la capacita'
fiscale dello Stato, le cui risorse si andranno riducendo. Cio'
comportera' una inevitabile compressione della possibilita' di
finanziare politiche tese a riequilibrare le differenze territoriali
che, in ultima analisi, si traducono in differenze di fruizione di
diritti civili e sociali da parte dei cittadini. In quest'ottica, il
sistema delineato risulta anche, con tutta evidenza, viziato da
irragionevolezza.
Tali effetti sono tanto piu' gravi in danno della ricorrente
Regione Campania, per le considerazioni espresse in calce al IV
motivo di ricorso, da intendersi qui richiamate.
VII. Segue. Illegittimita' dell'art. 10 della legge 26 giugno 2024,
n. 86 per contrasto con gli articoli 3, 116, comma 3 e 119 della
Costituzione.
1. L'art. 10 la legge si propone di dettare Misure perequative e
di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della
solidarieta' sociale, e prevede, al comma 2, che «[i] n attuazione
dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque
applicazione l'art. 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,
in conformita' con le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 9
agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone del
Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del
quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).
2. Occorre svolgere una premessa. L'art. 116, comma 3, della
Costituzione, come si e' avuto modo di illustrare, impone il
pedissequo rispetto dell'art. 119 della Costituzione, parimenti
riformato nel 2001. Cio' in quanto l'attuazione delle previsioni
dell'art. 119 della Costituzione era strettamente connessa al disegno
autonomistico dell'art. 116, come si e' avuto modo di illustrare.
L'art. 119 della Costituzione risponde a un'esigenza ben precisa. La
gia' citata Relazione della I Commissione Permanente (Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), presentata
alla Presidenza della Camera dei Deputati il 19 febbraio 2001,
afferma che la norma ha stabilito dei principi molto precisi; e in
particolare: (i) «il principio che Regioni ed enti locali si reggano
con la finanza propria, vale a dire finanziando le proprie spese di
funzionamento, di intervento e di amministrazione con i mezzi
prelevati dalla propria collettivita', salva naturalmente l'esigenza
di perequazione delle situazioni meno avvantaggiate»; (ii) il
principio di "territorialita' dell'imposta", vale a dire il
«principio espresso al secondo comma [dell'art. 119 della
Costituzione, ndr], che contiene anche il principio di
compartecipazione degli enti territoriali al gettito dei tributi
erariali, riferibili al loro territorio»; (iii) il principio di
perequazione a favore dei territori svantaggiati.
Codesta Corte, poi, in sede interpretativa ha fornito alcune
precisazioni. Si e' anzitutto in presenza di un disegno secondo cui
«per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti
locali, lo Stato puo' erogare solo fondi senza vincoli specifici di
destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui
all'art. 119, terzo comma, della Costituzione» (Corte costituzionale,
23 dicembre 2003, n. 70).
Si vuole evitare che si sovrappongano politiche e indirizzi
governati centralmente a quelli degli enti territoriali, piu' vicini
ai cittadini e, quindi, in linea teorica piu' in grado di garantire
che le risorse rispondano effettivamente ai loro bisogni (Corte
costituzionale, 22 febbraio 2022, n. 40).
Per tale motivo, Codesta Corte, anche di recente, ha ribadito che
«[a]i sensi dell'art. 119, quarto comma, della Costituzione, le
funzioni degli enti territoriali devono essere assicurate in concreto
mediante le risorse menzionate ai primi tre commi del medesimo art.
119 della Costituzione, attraverso un criterio perequativo
trasparente e ostensibile, in attuazione dei principi fissati
dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009»
(sentenza n. 220 del 2021)» (Corte costituzionale, 14 aprile 2023, n.
70).
Emerge dunque un sistema in cui la perequazione e' l'unico
strumento a disposizione dei territori con minore capacita' fiscale
per abitante.
3. Cio' posto, l'art. 10 della legge impugnata e'
incostituzionale perche' non consente l'operativita' della
perequazione, al contrario aumentando la disparita' di trattamento e
il divario tra le Regioni (con evidenti ricadute sul piano della
ridondanza del vizio).
La norma, infatti, richiama l'art. 15 del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, il quale prevede quanto segue al comma 5: «[e']
istituito, dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le
condizioni di cui al presente decreto legislativo, un fondo
perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione
al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni
Regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'art. 14,
comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le
suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e
dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono
gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della
convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una
relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere
finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la
spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai
sensi dell'art. 26» Ne deriva un quadro in cui il fondo perequativo
sara' attuato solo a partire dal 2027, e nei primi anni di
operativita' finanziera' le spese delle singole Regioni sulla base
dei costi standard.
La perequazione, dunque, e' meramente un obiettivo di facciata,
non perseguito realmente, perche' le Regioni con minore capacita'
fiscale per abitante, come la ricorrente, non potrebbero accedere
immediatamente all'autonomia, o comunque potrebbero accedervi in
misura ridotta, dal momento che le funzioni trasferite vengono
finanziate esclusivamente tramite compartecipazioni al gettito dei
tributi erariali riferibili al territorio.
Dall'altro lato, esse non potrebbero comunque colmare il gap che
le separa dalle altre, posto che il fondo perequativo non e' ancora
operativo e non lo sara' fino al 2027 (salvo ulteriori rinvii).
Il gap tra le singole Regioni, peraltro, e' destinato ad
aumentare, sol considerando che la stipulazione di intese medio
tempore ridurra' senz'altro il plateau delle risorse disponibili.
Il criterio della spesa storica, peraltro, operativo nei primi
quattro anni di vita del fondo perequativo, riflette e consente il
perdurare di profonde differenze territoriali, perche' assume a
parametro di riferimento quanto si e' speso in precedenza, e non
quanto si dovrebbe spendere.
4. In questo quadro, risulta evidente l'irragionevolezza e il
patente contrasto con l'impianto costituzionale di una legge, quale
quella impugnata, che consente di trasferire funzioni ulteriori alle
Regioni senza garanzia reale dei LEP, nonche' senza una piena
attuazione del fondo perequativo e con finanziamento a esclusivo
carico del gettito erariale.
Si tratta, molto schematicamente, di introdurre un ulteriore
elemento di differenziazione tra i territori, senza aver prima
superato le differenze esistenti e senza aver completato il disegno
normativo di garanzia della perequazione tra territori e di
corrispondenza tra funzioni e reperimento delle risorse, ovvero la
responsabilita' politica del proprio operato.
E' evidente, anche alla luce della citata giurisprudenza di
Codesta Corte, che la piena attuazione del federalismo fiscale e, nel
quadro di questo, di un pieno ed efficiente sistema di perequazione
territoriale, non puo' che essere un presupposto indefettibile di
qualsiasi ulteriore differenziazione territoriale nel nostro Paese.
In altri termini, nessun elemento competitivo puo' essere introdotto
nel regionalismo italiano, se non in un quadro di piena garanzia
della perequazione tra le Regioni; unica condizione che possa
garantire la effettiva fruizione di quei livelli essenziali delle
prestazioni la cui effettiva garanzia la Costituzione assegna al
legislatore statale come un obbligo.
A tal riguardo e' stato efficacemente osservato che «il
legislatore di revisione del 2001, [...] aveva condizionato
l'operativita' dell'art. 116 alla preventiva osservanza dell'art.
119, sintesi delle azioni perequative. Pertanto, lo Stato e' chiamato
a fare qualcosa prima di avviare la diversificazione delle Regioni:
ha un obbligo di attivarsi in opposizione al dovere di rimanere
fermo. Un esperimento tratto dalla fisica rende visivo il mio
discorso: quello dei vasi comunicanti. Lo Stato e' come se avesse
nelle mani le chiavi del rubinetto, che dovra' aprire per consentire
all'acqua di scorrere dal vaso piu' alto verso il piu' basso fino a
quando il livello non sara' lo stesso. Lo Stato, quindi, deve far
defluire le risorse dalle Regioni piu' ricche alle meno e solo a
parita' di risorse avviera' la gara con l'augurio che vinca il
miglior concorrente. Il level playing field e' una regola basilare
del liberismo economico e aver trasferito questa dinamica sul terreno
del diritto costituzionale presuppone che il 116 abbia disegnato in
anticipo le tappe fondamentali del regionalismo competitivo: prima si
equiordinano le Regioni e in un secondo momento si trasferira' il
surplus a chi dimostra di meritarlo. Ma il processo bifasico
caratterizzato da un preciso ordine di intervento non trova
corrispondenza nel progetto governativo, ... (omissis) Questa
inversione del cronoprogramma compone l'incostituzionalita' del ddl
1665, del resto non e' la prima volta che disattendere la dimensione
temporale si risolva in una violazione all'assetto costituzionale»
(Audizione della prof.ssa G. DE MINICO del 12 marzo 2024 sul disegno
di legge A.C. 1665).
Le disposizioni censurate restringono il perimetro delle risorse
disponibili in favore della Regione Campania e, dal momento che la
perequazione non viene effettivamente garantita prima della stipula
di ciascuna intesa, i vizi dedotti riverberano in lesione di tutte le
attribuzioni costituzionali della ricorrente e di su tutti i propri
titoli di competenza. Per le medesime ragioni risulta violato l'art.
119 della Costituzione, in quanto l'aggiornamento e la revisione dei
LEP in regime di invarianza finanziaria comporta l'impossibilita' di
un integrale finanziamento delle funzioni amministrative delle
Regioni, ex art. 119, comma 4, della Costituzione.
VIII. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, della
legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli 76, 116,
comma 3, e 119, commi 1, 2 E 4, della Costituzione.
1. L'art. 3 della legge impugnata contrasta patentemente con le
disposizioni in rubrica, poiche' non individua i principi e i criteri
direttivi che dovrebbero guidare l'attivita' di determinazione dei
LEP. Piu' precisamente, l'art. 3 delega il Governo a adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o
piu' decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi
di cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre
2022, n. 197.
Senonche', queste ultime disposizioni si limitano a delineare la
procedura per l'emanazione di d.P.C.M., presentati da una cabina di
regia a tale scopo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ma non contengono certo principi e criteri direttivi,
idonei a indirizzare l'esercizio della funzione legislativa.
2. Si tratta, pertanto, di una vera e propria delega «in bianco»,
in contrasto - come sancito da costante giurisprudenza costituzionale
- con l'art. 76 della Costituzione.
Come Codesta Corte ha avuto modo di chiarire, la legge delega e'
«fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa», sicche',
se e' vero che «puo' essere abbastanza ampia da preservare un margine
di discrezionalita', e un corrispondente spazio entro il quale il
Governo possa agevolmente svolgere la propria attivita' di
"riempimento" normativo», e' altrettanto vero che «non deve contenere
enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne
l'attivita'» (Corte costituzionale, 27 luglio 2023, n. 166).
- L'art. 76 della Costituzione, infatti, «non contempla la
possibilita' di abbandonare alle determinazioni del Governo, tramite
deleghe "in bianco", le scelte legislative fondamentali e di
indirizzo relative alle materie regolate, esigendo al contrario che,
in proposito, si manifesti la valutazione politica preminente del
Parlamento» (Corte costituzionale, 21 ottobre 1998, n. 354).
Codesta Corte ha infatti chiarito che «Le direttive, i principi
ed i criteri servono [...] a circoscrivere il campo della delega, si'
da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle
finalita' che l'hanno determinata» (Corte costituzionale, 10 ottobre
1985, n. 158).
Il rimando effettuato dalla legge impugnata non consente nemmeno
di ricavare i principi e criteri direttivi per implicito (Corte
costituzionale, 12 marzo 1986, n. 48). Le norme richiamate per
relationem non riportano, infatti, criteri sufficientemente specifici
e, pertanto, sotto questo aspetto sono incostituzionali per
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
Le criticita' di cui al presente motivo erano state segnalate,
peraltro anche dal Comitato per la legislazione della Camera dei
deputati, che, nel parere reso sul disegno di legge nella seduta del
23 aprile 2024, ha evidenziato come i commi da 791 a 801-bis
dell'art. 1 della legge di bilancio 2023 - da cui avrebbero dovuto
ricavarsi i principi e criteri per l'esercizio della delega -
avessero unicamente «un contenuto prevalentemente organizzativo e
procedurale» e, come tale, non idoneo a guidare l'esercizio della
funzione legislativa da parte dell'Esecutivo.
3. La delega «in bianco», in palese contrasto con la
giurisprudenza costituzionale richiamata, risulta essere
particolarmente grave - e la ridondanza di tale illegittimita'
particolarmente evidente - nel caso che qui ci occupa, proprio per la
centralita' che l'individuazione dei LEP assume nel procedimento per
l'attribuzione delle ulteriori condizioni e forme di autonomia.
Cosi', l'eccesso di delega comporta anche una violazione degli
articoli 116 comma 3, e 119, commi 1, 2 e 4, della Costituzione.
Se la fissazione dei LEP rappresenta il presupposto del
trasferimento di ulteriori competenze dallo Stato alle autonomie
territoriali, e' evidente che la determinazione dei LEP incide
sull'estensione e sui limiti delle funzioni attribuibili alle
Regioni. Sicche', essendo impedita in concreto la determinazione dei
LEP, perche' non sono stati fissati principi e criteri direttivi e
non e' rispettata la riserva di legge prevista dall'art. 117, comma
2, lettera m), della Costituzione.
Contestualmente alla determinazione dei LEP, sono stabiliti,
peraltro, anche i costi e i fabbisogni standard correlati a tali
prestazioni. Tale operazione e' necessaria per quantificare l'entita'
del finanziamento delle funzioni trasferite, con un riflesso diretto
sulle entrate riconosciute alle Regioni per l'esercizio delle nuove
funzioni e, per converso, sulle risorse che rimangono in capo allo
Stato e, in ipotesi, anche per finanziare trasferimenti alle altre
Regioni, che ne facciano richiesta.
Percio', e' essenziale che la delega legislativa sia esercitata
correttamente, secondo i principi ed i criteri legislativamente
previsti.
In questi termini, la violazione dell'art. 76 della Costituzione
e la conseguente violazione degli articoli 116, comma 3, e 119, commi
1, 2 e 4 della Costituzione «ridonda» in lesione delle competenze
regionali. Codesta Corte, del resto, ha precisato che le Regioni
possono, nei giudizi in via principale, «contestare l'esistenza dei
presupposti costituzionali degli atti con forza di legge quando la
violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una
vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle
Province autonome ricorrenti» (Corte costituzionale, 13 gennaio 2004,
n. 6).
In questo caso, e' evidente la ridondanza, perche' l'assenza di
principi e criteri direttivi per la fissazione dei LEP abilita il
Governo a fissarli «liberamente» in sede di approvazione di ciascuna
intesa, senza alcuna garanzia in favore delle Regioni che rimangono
escluse.
D'altra parte, la fissazione dei LEP per costante giurisprudenza
di Codesta Corte e' competenza esclusiva statale a carattere
trasversale, e pertanto idonea a incidere su tutte le competenze
concorrenti di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.
IX. [Segue]. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 7 e
9, della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli
117, comma 2, lettera m), 116, comma 3, della Costituzione e del
principio di legalita' ex articoli 3, 23, 97 E 113 della
Costituzione.
1. L'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione demanda
alla legge dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili.
Si tratta, come si e' detto, di una materia c.d. trasversale, per
la quale la legislazione statale definisce limiti nel rispetto dei
quali si esercitano le funzioni legislative regionali, tanto di
carattere concorrente quanto di carattere residuale.
La legge, dunque, in questa materia e' imprescindibile.
Coerentemente con tale interpretazione (pur non fissando principi e
criteri direttivi), l'art. 3 della legge impugnata prevede una delega
al Governo per l'adozione dei decreti legislativi, per la definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni. Si prevede, in altre
parole, che la determinazione dei LEP avvenga con atto avente forza
di legge.
2. Tuttavia, del tutto contraddittoriamente, il comma 7 dell'art.
3 prevede che «i LEP possono essere aggiornati periodicamente in
coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili [...] con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri [...]». Sotto
questo profilo la disposizione, nell'attribuire a un atto
amministrativo monocratico l'aggiornamento della determinazione dei
LEP, oltre a violare l'art. 117, comma 2, lettera m), cosi' come
interpretato dalla costante giurisprudenza di Codesta Corte
costituzionale, risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
sotto il profilo dell'irrazionalita' e dell'irragionevolezza. La
previsione e' infatti del tutto contraddittoria, specialmente se
raffrontata con il comma 1, che coerentemente individua nella fonte
di rango legislativo l'atto attraverso il quale i LEP devono essere
determinati.
3. L'attribuzione di potere al Presidente del Consiglio dei
ministri, inoltre - cosi' come delineata dal citato art. 3, comma 7,
risulta in contrasto con il principio di legalita' sostanziale
delineato dalla giurisprudenza di Codesta Corte, che impone alla
legge, oltre che di fondare il potere, di definirne limiti e
modalita' di esercizio, che nella fattispecie sono del tutto assenti,
risultando il potere attribuito al Presidente del Consiglio dei
ministri slegato da qualunque criterio concreto di esercizio.
Codesta Corte ha affermato, in piu' occasioni, che il principio
di legalita' sostanziale non consente «l'assoluta indeterminatezza»
del potere conferito dalla legge ad un'autorita' amministrativa, cio'
che produrrebbe l'effetto di attribuire, in pratica, una «totale
liberta'» al soggetto od organo investito della funzione. Si e'
affermato, infatti, che «[n] on e' sufficiente che il potere sia
finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma e'
indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e
nelle modalita', in modo da mantenere costantemente una, pur
elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa» (ex
multis, Corte costituzionale, 7 aprile 2011, n. 115).
4. Alla luce di quanto esposto in precedenza, e' evidente,
quindi, la violazione della sfera di attribuzioni della Regione
ricorrente. La legge ordinaria e' garanzia anche per le singole
Regioni, in quanto luogo di sintesi di tutte le istanze e gli
interessi della comunita' nazionale e, pertanto, anche degli enti
territoriali che compongono la Repubblica (art. 114 della
Costituzione).
L'assenza di criteri direttivi per l'aggiornamento dei LEP,
peraltro, sostanzialmente rimette all'arbitrio del Presidente del
Consiglio dei ministri il loro aggiornamento. Con il risultato
pratico che gli atti sarebbero sindacabili soltanto di fronte al
giudice amministrativo, il cui sindacato sarebbe limitato,
trattandosi di atto ampiamente discrezionale.
Ne deriva, evidente, la lesione delle attribuzioni costituzionali
della Regione Campania perche', specularmente a quanto si e'
osservato nel motivo precedente, la competenza a fissare (e quindi ad
aggiornare) i LEP e' competenza trasversale, idonea a incidere su
tutte le materie oggetto di potesta' legislativa concorrente (e,
dunque, su tutte le attribuzioni costituzionali della Regione
Campania). I LEP, del resto, sono presenti anche nelle materie a
competenza legislativa esclusiva statale, in cui la Regione ha
comunque compiti amministrativi.
X. Illegittimita' costituzionale della intera legge 26 giugno 2024,
n. 86 e, in particolare, degli articoli 1, commi 2 e 4, 3, comma 7,
per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e degli
obblighi comunitari di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza e alla decisione di esecuzione n. 2021/168
del Consiglio dell'Unione europea e successive modificazioni ed
integrazioni, che prevedono misure per la coesione sociale e
territoriale.
1. La legge n. 86/2024 viola l'art. 117 della Costituzione anche
sotto gli ulteriori profili indicati in epigrafe.
Come si e' diffusamente argomentato nei motivi che precedono, la
legge impugnata:
(i) prevede un sistema in cui i LEP sarebbero riferibili
soltanto ad alcune materie, con cio' consentendo che, per le materie
in cui, in base alla medesima legge, i LEP non devono essere
predeterminati, il trasferimento delle funzioni e' possibile
immediatamente, anche senza la previa individuazione degli stessi
(cfr. art. 1, comma 2);
(ii) ammette che il trasferimento delle funzioni avvenga non
solo una volta garantiti i LEP, essendo sufficiente, invece,
predisporre un non meglio individuato finanziamento per la relativa
(futura ed eventuale) garanzia (cfr. art. 1, comma 2 e art. 4, comma
1);
(iii) demanda a decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'aggiornamento periodico dei LEP, con cio' sottraendo al
Parlamento la disciplina di una materia cruciale nella garanzia di
livelli minimi nel godimento dei diritti sociali per i cittadini di
tutto il Paese (cfr. art. 3, comma 7);
(iv) prevede che tale aggiornamento periodico avvenga «nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili», con cio' condizionando la
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni alle necessita' di
bilancio (cfr. art. 3, comma 7).
Cosi' disponendo, e' messa a rischio l'uniformita' delle
condizioni di vita nel Paese e, conseguentemente, la coesione
territoriale, in netto contrasto con uno degli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e, piu' in generale, del
Dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento
UE 2021/241, che individua la coesione economica, sociale e
territoriale tra i sei pilastri fondanti del Piano stesso.
Le disposizioni in questione violano, pertanto, indirettamente
l'art. 117, comma 1, della Costituzione, violando direttamente gli
obblighi comunitari che costituiscono norma interposta, perche'
impediscono il perseguimento degli obiettivi del PNRR, approvato con
gli atti comunitari indicati nell'epigrafe del presente motivo.
2. Corre l'obbligo di evidenziare che il pilastro della coesione
territoriale assume un ruolo trasversale nel Piano italiano, che si
propone di affrontare «in modo concreto le sfide territoriali
profondamente radicate e promuovendo uno sviluppo equilibrato» (cfr.,
considerando 36 della decisione di esecuzione del Consiglio, relativa
all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia), e si traduce in un target puntuale
corrispondente alla Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale
subnazionale.
La decisione di esecuzione del Consiglio prevede, infatti, che
entro il primo trimestre del 2026 si addivenga al completamento del
federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2009, con l'obiettivo
di «migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi
livelli di governo, assegnare le risorse alle amministrazioni
subnazionali sulla base di criteri oggettivi e incentivare un uso
efficiente delle risorse medesime. La riforma dovra' definire in
particolare i parametri applicabili e attuare il federalismo fiscale
per le Regioni a statuto ordinario, le province e le citta'
metropolitane».
E' chiaro, per quanto illustrato sinora, come i meccanismi di
trasferimento delle risorse previsti dalla legge n. 86/2024 siano ben
lontani dall'implementare un quadro di regole chiaro che
effettivamente migliori «la trasparenza delle relazioni fiscali tra i
diversi livelli di governo» e assegni «le risorse alle
amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi».
L'implementazione di tali meccanismi - contraria ad uno dei
pilastri fondamentali del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza
- ha, quindi, l'ulteriore effetto di minare la possibilita' di
accedere ai fondi previsti dal PNRR, dal momento che (come noto)
l'art. 24 del regolamento UE n. 241/2021 ricollega la sospensione
dell'erogazione dei contributi finanziari non solo al mancato
conseguimento degli obiettivi, ma anche alla messa in atto di azioni
che si pongono in contrasto con ulteriori obiettivi gia' raggiunti o
da raggiungere.
Questo - oltre che comportare un danno ingente per le finanze
pubbliche - finisce per riverberarsi anche sulla sfera di
attribuzione dei soggetti attuatori del Piano, fra cui figurano anche
le Regioni, che rischierebbero di vedersi private dei fondi a
copertura di attivita' gia' messe in atto e delle risorse necessarie
a implementare gli ulteriori investimenti previsti dal medesimo
Piano. In quest'ottica, e' evidente la lesione della sfera di
attribuzioni della Regione ricorrente.
Per tali motivi le norme contrastano patentemente altresi' con
gli articoli 3 e 4 del regolamento UE 2021/241, interpretato in linea
con i Country Report, sopra citati, in guisa da violare in via
indiretta anche l'art. 117, comma 1, della Costituzione perfezionando
cosi' la fattispecie della violazione per norma interposta.
XI. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, 3, 5 e 8,
della legge 26 giugno 2025, n. 86 per violazione degli articoli 2, 3,
5, 97, 81, 114, 116, comma 3, e 120 della Costituzione, nonche'
dell'art. 5 e degli articoli 70 E 72 della Costituzione.
1. Quanto ai profili di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni afferenti il procedimento, che la legge impugnata
delinea perche' si addivenga all'attribuzione delle ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, non si puo' che prendere le
mosse dall'art. 2, commi 5 e 8, nella parte in cui prevede che «il
disegno di legge [...], cui e' allegata l'intesa» venga «trasmesso
alle Camere» unicamente «per la deliberazione, ai sensi dell'art.
116, terzo comma, della Costituzione».
Tale contenuto viola l'art. 116, comma 3, della Costituzione, che
non si limita a prevedere una mera deliberazione che approvi
l'intesa, ma richiede l'approvazione - a maggioranza assoluta, sulla
base di un'intesa tra lo Stato e la Regione interessata - di una
legge d'iniziativa regionale (v. infra), che segua l'ordinario
procedimento legislativo in Commissione e, successivamente, in Aula,
con le correlate garanzie, in termini non solo di confronto tra
maggioranza e opposizioni parlamentari, ma anche di necessario
coinvolgimento dell'opinione pubblica, in ragione della pubblicita'
del procedimento legislativo. Nel riferirsi a una semplice
deliberazione, la legge impugnata sembrerebbe, invece, richiedere una
sola votazione complessiva sull'intesa raggiunta dagli Esecutivi
dello Stato e della Regione interessata, senza la possibilita' per il
Parlamento di intervenire, come nell'ordinario iter legis.
Cosi' disponendo, si svilisce il Parlamento - in contrasto con
quanto stabilito all'art. 116, comma 3, della Costituzione -
relegandolo a un mero ruolo di ratifica di un'intesa, il cui
negoziato si esaurisce nel circuito del rapporto tra Governo e Giunta
regionale.
2. Sul punto, basti aver riguardo al procedimento scandito dalla
legge impugnata: dopo essere state semplicemente «informate» (comma
2) dell'avvio del negoziato, le Camere sono chiamate, attraverso i
«competenti organi parlamentari» all'espressione di un semplice «atto
di indirizzo» (comma 4), ne' necessario, posto che se esso non viene
emanato entro novanta giorni e' consentito procedere in assenza, ne'
vincolante, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
benissimo non conformarsi allo stesso, essendo tenuto semplicemente a
«riferire alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce
adeguata motivazione della scelta effettuata» (comma 5).
A seguito della sottoscrizione dell'intesa, il disegno di legge
al quale l'intesa e' allegata e' immediatamente trasmesso alle Camere
per una semplice «deliberazione», che corrisponde all'approvazione
finale (comma 8).
Si configura, quindi, una deliberazione complessiva sull'intesa
raggiunta dagli Esecutivi dello Stato e della Regione interessata, un
«prendere o lasciare», che non consente al Parlamento il pieno
esercizio delle proprie funzioni.
Al contrario, come si e' sostenuto nell'Appello di trenta
costituzionalisti su Regionalismo differenziato, ruolo del Parlamento
e unita' del Paese
(https://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=38182),
«i parlamentari, come rappresentanti della nazione, devono essere
chiamati a intervenire, qualora lo riterranno, anche con emendamenti
sostanziali che possono incidere sulle intese, in modo da ritrovare
un nuovo accordo, prima della definitiva votazione sulla legge».
3. La legge impugnata sembra connotare la legge di cui all'art.
116, comma 3, della Costituzione in termini di una legge di ratifica
di un trattato internazionale. Con cio', si evidenzia (in maniera
ancor piu' marcata) la distorsione che la legge impugnata introduce
nel rapporto tra lo Stato e le Regioni, considerato al pari di
rapporto tra ordinamenti sovrani, in un contesto in cui, come sopra
rilevato, le Regioni sono, invece, prive di sovranita', come chiarito
da Codesta Corte (Corte costituzionale, 7 novembre, 2007, n. 365).
4. La legge che definisce le «forme e condizioni particolari di
autonomia» compie, invece, scelte estremamente impattanti, come si e'
illustrato anche nei motivi che precedono, per l'unita' nazionale e
per la garanzia di eguali condizioni di vita tra i cittadini.
La previa conclusione di un'intesa tra Esecutivi non puo' avere
l'effetto di sottrarre alle Camere la possibilita' di svolgere il
fondamentale ruolo di sintesi, che tenga conto delle istanze anche
delle altre Regioni, proprio in funzione della suddetta garanzia
dell'unita' nazionale.
Il Parlamento e' la sede costituzionalmente individuata per
effettuare una sintesi tra le istanze dello Stato e delle diverse
Regioni; da qui, l'imposizione - ex art. 116, comma 3, della
Costituzione - della maggioranza assoluta per l'approvazione della
legge ivi contemplata. E' solo all'organo rappresentativo della
Nazione (cfr., ex multis, Corte costituzionale, 25 giugno 2015, n.
118), solo al Parlamento che spetta di valutare, in ogni suo aspetto,
la scelta di garantire a una Regione maggiori competenze,
verificatone l'impatto sull'unita' della Repubblica.
5. In questi termini, si configura il contrasto anche con gli
articoli 5, 70 e 72, della Costituzione. Sottrarre, nei fatti, la
possibilita' al Parlamento di svolgere un esame compiuto dell'intesa,
pone in pericolo l'unita' nazionale, potenziando le competenze di
alcune Regioni, a detrimento di quelle di altre, al di fuori di una
visione e di una sintesi che tengano conto dell'insieme complessivo
della Nazione.
Impedire al Parlamento di svolgere un'adeguata istruttoria non
assicura a ciascuna Regione la salvaguardia del suo ruolo, delle sue
competenze e funzioni e del loro adeguato finanziamento.
La violazione delle disposizioni costituzionali citate «ridonda»,
pertanto, quale violazione delle competenze della Regione ricorrente.
Tenuto conto dei possibili contenuti e degli effetti, il
coinvolgimento del Parlamento nell'approvazione dell'intesa avrebbe
costituito un'importante, indefettibile, garanzia a favore di ogni
singola Regione.
I vizi denunciati ridondano in lesione, come detto, delle
attribuzioni costituzionali della Regione Campania, perche' il
mancato coinvolgimento del Parlamento, relegato a un ruolo di mera
ratifica di decisioni prese da altri (i due Esecutivi, quello statale
e regionale), impedisce che il Parlamento stesso, in quanto luogo
della sintesi dell'interesse nazionale nel suo complesso, possa
intervenire sul testo della intesa e della legge di approvazione.
Cio' e' tanto piu' evidente sol considerando l'evidente
irragionevolezza della previsione dell'art. 9, comma 1, della legge
n. 86/2024, la' dove si afferma che dalla singola intesa non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si
e' gia' avuto modo di dimostrare che cosi' non e', e dunque, visto
che saranno disposizioni sicuramente incidenti sul bilancio, al
Parlamento dovrebbe essere concesso di intervenire per assicurare
l'obiettivo della perequazione tra le varie Regioni.
XII. [Segue]. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 8,
della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione dell'art. 116, comma
3, nonche' degli articoli 5 e 120, della Costituzione.
1. Il medesimo art. 2, comma 8, della legge impugnata presenta un
ulteriore profilo di contrasto con l'art. 116, comma 3, della
Costituzione dal momento che non prevede alcun coinvolgimento della
Regione nella fase di approvazione parlamentare dell'intesa.
Prevedere, come fa la legge impugnata, che l'intero procedimento
si svolga nel negoziato tra i due Esecutivi, statale e regionale,
riducendo a un ruolo di «ratifica» il Parlamento, non solo svilisce
(come visto) il ruolo di quest'ultimo, ma va a danno anche della
Regione interessata ad accedere alle condizioni di autonomia
differenziata, come in ipotesi potrebbe essere la Regione Campania,
beninteso nel pieno rispetto della Carta costituzionale, come sopra
rilevato.
Dopo la stipula dell'intesa, infatti, la Regione non e' in alcun
modo coinvolta nell'iter legislativo. Il Parlamento, dunque, ben
potrebbe radicalmente bocciare l'intesa, e alla singola Regione non
potrebbe essere concesso intervenire per modificare opportunatamente
i contenuti di essa, in modo da ottenere l'approvazione parlamentare.
Prevenendo possibili obiezioni, si osserva che e' vero che l'art. 2
della legge impugnata abilita il Parlamento ad adottare «atti
d'indirizzo», che in ipotesi potrebbero prevenire la bocciatura;
sennonche' il Governo viene legittimato a discostarsene senza
particolari difficolta' e senza previo coinvolgimento della Regione
interessata.
2. Cosi' configurato, il procedimento delineato dalla legge
impugnata contrasta, pertanto, anche con il principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni, di cui agli articoli 5 e 120
della Costituzione. In virtu' di tale principio, alla Regione non
dovrebbe essere precluso un intervento anche «al ribasso» rispetto a
quanto convenuto in sede di intesa, per ottenere l'approvazione
parlamentare.
La violazione del principio di leale collaborazione sussiste
anche a voler considerare possibile la modifica da parte della
singola Regione nel senso voluto dal Parlamento.
Non sono previste, infatti, particolari garanzie procedimentali a
favore della singola Regione dopo l'approvazione dell'intesa; il
negoziato, come detto, si svolge solo tra Regione e Governo, senza
che la Regione possa effettivamente interloquire con le varie
Commissioni parlamentari. Cio' potrebbe comportare l'effetto
paradossale per cui la singola Regione sarebbe tenuta ad accettare «a
scatola chiusa» le determinazioni parlamentari, le quali,
evidentemente, potrebbero anche indurla a rinunciare al proprio
percorso autonomistico.
Se, come detto, il principio di leale collaborazione ha una
portata elastica, da adattare al singolo caso concreto, ferma
restando la necessita' di assicurare un ordinato svolgimento dei
rapporti tra tutti gli enti componenti la Repubblica, nel caso di
specie esso difetta radicalmente. Cio' e' tanto piu' grave sol
considerando l'intreccio delle varie competenze interessate dall'art.
116, comma 3, della Costituzione, che potenzialmente possono
interessare anche molte delle materie oggetto di competenza
legislativa esclusiva statale. Potenzialmente, dunque, il Parlamento
potrebbe ritenere i contenuti dell'intesa in contrasto con gli
obiettivi fissati dalla legge statale, e richiedere modifiche
particolarmente stringenti, che la Regione potrebbe non essere
indotta ad accettare tout court, rinunciando cosi' al percorso
autonomistico. Evenienza, quest'ultima, che si sarebbe potuta evitare
prevedendo il coinvolgimento degli uffici regionali lungo tutto
l'arco di approvazione della legge.
Sotto questo aspetto, e' evidente l'ammissibilita' del motivo in
esame, perche' e' riferito alla capacita' di attuare effettivamente
l'art. 116, comma 3, della Costituzione, ferme restando le
considerazioni espresse in precedenza sull'argomento.
XIII. Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 6, della
legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione dell'art. 116, comma 3, e
121, comma 2, della Costituzione.
- L'art. 2 della legge impugnata si pone in contrasto con l'art.
116, comma 3, della Costituzione anche la' dove non configura
l'iniziativa della Regione come iniziativa legislativa in senso
stretto. Si prevede infatti che il disegno di legge venga redatto e
presentato non gia' dalla Regione, come previsto dal combinato
disposto degli articoli 116 e 121 della Costituzione, ma dal Governo,
con evidente lesione della sfera di attribuzioni della Regione.
Essendo riferita a una legge dello Stato, l'iniziativa della
Regione interessata, di cui all'art. 116, comma 3, della
Costituzione, non deve intendersi quale mera proposta, ma come
iniziativa ai sensi dell'art. 121, comma 2, ultimo periodo, della
Costituzione, per cui ciascun Consiglio regionale puo' esercitare
l'iniziativa legislativa.
Tale ricostruzione e' stata confermata, peraltro, anche da
Codesta Corte (Corte costituzionale, 25 giugno 2015 n. 118 e 15
ottobre 2015, n. 202) che ha fatto esplicito riferimento a
«l'approvazione di una legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata».
In questo quadro, la disposizione impugnata contrasta con agli
articoli 116 e 121 della Costituzione, perche' non qualifica
l'iniziativa della Regione come iniziativa legislativa, lasciando,
invece, al Governo l'iniziativa legislativa finalizzata
all'approvazione della legge che riconosce maggiore autonomia.
XIV. Illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 3, commi 2 e
7, della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli articoli 2,
3, 5 e 120, 81, 97, 114 della Costituzione.
1. Il procedimento delineato dalla legge n. 86/2024 viola
patentemente le norme in epigrafe. Si consente, infatti, del tutto
irragionevolmente - con violazione degli articoli 3, 97 e 81 della
Costituzione- di prescindere dalla valutazione dei Ministeri
competenti per materia e del Ministero dell'economia e delle finanze
e, in sede di negoziato tra Regione richiedente e Governo, non si
prevede in alcun modo una valutazione dell'interesse delle altre
Regioni, ne' un adeguato ed effettivo coinvolgimento delle stesse,
attraverso la necessita' dell'intesa o almeno del parere della
Conferenza delle Regioni, in guisa che risulta palesemente viziato
l'intero procedimento volto alla formazione dell'intesa per contrasto
con il principio di solidarieta' di cui all'art. 2 della Costituzione
e del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5, 114 e
120 della Costituzione.
- Al comma 4 del medesimo art. 2 si prevede che sullo schema di
intesa preliminare sia acquisito un mero parere della Conferenza
Unificata e non l'intesa della stessa, nonostante la significativa
portata delle singole intese sul futuro assetto ordinamentale,
sociale ed economico-finanziario anche delle altre Regioni, con
violazione, anche sotto tale profilo, degli articoli 5, 114 e 120,
vieppiu' tenuto conto che Codesta Corte costituzionale ha piu' volte
affermato (ex multis, sentenza n. 116/94) «che la Conferenza e' la
sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra lo
Stato e le regioni (e le province autonome) ... in quanto tale, la
Conferenza e' un'istituzione operante nell'ambito della comunita'
nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione tra lo
Stato, le regioni e le province autonome».
2. L'art. 3, comma 2, viola analogamente le disposizioni
individuate in rubrica, dal momento che prevede, per l'adozione dei
decreti legislativi determinativi dei LEP, il parere della Conferenza
unificata, anziche' l'intesa, che consentirebbe la realizzazione di
un effettivo confronto con le autonomie regionali.
Piu' nel dettaglio, la disposizione citata prevede che i decreti
legislativi di determinazione dei LEP siano adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata,
precedentemente - ai sensi dell'art. 2, primo comma, semplicemente
«informata» del «negoziato» tra la Regione e il Governo. Gli schemi
di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle
Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
3. Il depotenziamento dell'intesa a mero parere viola il
principio di leale collaborazione, per come interpretato anche da
Codesta Corte costituzionale, per cui «la' dove il legislatore
delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze
statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessita'
del ricorso all'intesa», che costituisce «cardine della leale
collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate
dal legislatore statale e' rimessa a decreti legislativi delegati»
(Corte costituzionale, 25 novembre 2016, n. 251). A differenza del
parere, l'intesa consente, infatti, «lo svolgimento di genuine
trattative e garantisce un reale coinvolgimento» (Corte
costituzionale, 13 dicembre 2017, n. 261). Il principio di leale
collaborazione, alla base dei rapporti tra lo Stato e il sistema
delle autonomie, impone la previsione di «una disciplina che
prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita'
concertative e di coordinamento orizzontale, ovverossia le intese,
che devono essere condotte in base al principio di lealta'» (Corte
costituzionale, 1 ottobre 2003, n. 303)
4. La mancata previsione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata determina la illegittimita' della relativa previsione per
varie ragioni. Si tratta, anzitutto, di materie in cui vengono in
gioco i LEP, che devono essere determinati, nell'impostazione della
legge impugnata, parallelamente all'approvazione dell'intesa. Codesta
Corte ha sottolineato a piu' riprese la trasversalita' dei LEP e come
essi incidono su tutte le materie oggetto di competenza concorrente.
L'intesa, dunque, era necessaria perche' si verifica proprio
quell'inestricabile intreccio di competenze che Codesta Corte ritiene
presupposto per l'operativita' dell'intesa, in luogo di un semplice
parere non vincolante. E, del resto, che l'intesa fosse necessaria,
in luogo del parere, emerge dal tenore letterale dell'art. 1, comma
796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il
2023), sempre in tema di LEP, anche a valere come tertium
comparationis nell'ambito del giudizio di ragionevolezza ex art. 3
della Costituzione
- Il comma da ultimo citato prevede che i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, con cui sono determinati i LEP e i
correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'art.
116, comma 3, della Costituzione, siano adottati su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri e che sullo schema di decreto sia acquisita
l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se l'intesa e' stata ritenuta
necessaria in quell'occasione, non si vede cosa sia cambiato, e
soprattutto cosa giustifichi il cambio di rotta del legislatore.
5. Specularmente, e per gli stessi motivi, e' costituzionalmente
illegittima anche la disposizione dedicata al procedimento di
aggiornamento dei LEP (art. 3, comma 7), che avverrebbe sempre per
tramite di decreto del Presidente del Consiglio adottati previo
parere della Conferenza unificata, da rilasciarsi entro soli venti
giorni, decorsi i quali gli stessi decreti sono comunque trasmessi
alle Camere.
6. Da quanto esposto emerge come le disposizioni richiamate
vulnerino le prerogative della Regione Campania.
La determinazione dei LEP e', come piu' volte rilevato,
trasversale e idonea a investire tutte le competenze della singola
Regione previste dalla Costituzione, a vario titolo. Il relativo
finanziamento avrebbe dovuto essere quindi concertato con tutti gli
enti locali che compongono la Repubblica; il mancato coinvolgimento
della Conferenza delle Regioni e la previsione di un semplice parere,
non vincolante, della Conferenza unificata in luogo dell'intesa
determina certamente e' un vizio che ridonda in danno delle
attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente. Essa, a mero
titolo esemplificativo, incide sulla competenza concorrente spettante
in materia di «coordinamento della finanza pubblica».
XV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della
legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione dell'art. 3, della
Costituzione.
1. La legge n. 86/2024 presenta, infine, un ulteriore profilo di
contrasto con la Costituzione e, in particolare, con l'art. 3, la'
dove - all'art. 11 - prevede che: «Gli atti di iniziativa delle
Regioni gia' presentati al Governo, di cui sia stato avviato il
confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati
secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente
legge».
La disposizione si riferisce, con ogni evidenza, agli accordi
preliminari (pre-intese) sottoscritti, nel 2018, dalle Regioni
Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna con il Governo Gentiloni e alle
successive interlocuzioni con i successivi Governi, giunte sino
all'elaborazione di bozze d'intesa.
Se interpretata nel senso di consentire l'esame e la conclusione
di procedimenti ex art. 116 della Costituzione, gia' avviati prima
dell'entrata in vigore della legge impugnata, la disposizione
risulta, in primo luogo, irragionevole sotto due ordini profili.
2. Da un lato, facendo salvi gli accordi gia' raggiunti con
talune Regioni, essa inserisce, da subito, un regime derogatorio nel
contesto di un atto normativo che ambisce, invece, a dettare un
quadro di principi generali.
Contrasta, infatti, con l'obiettivo dichiarato della legge
impugnata, ossia «costruire percorsi costanti e organici attorno ai
processi di accesso all'autonomia differenziata» (cfr., Dossier
redatto dal Servizio studi della Camera del 5 febbraio 2024, pag.
7-8) , una norma che fa salvi i procedimenti avviati fuori dal
perimetro delineato dalla legge in cui quella stessa norma si
colloca.
Questo crea l'effetto paradossale di sottrarre le Regioni in
questione al sistema di presidi che, pur con le criticita' di cui si
e' detto, la legge n. 86/2024 vorrebbe delineare in primis a tutela
dei LEP.
3. Dall'altro lato, e' evidente la intrinseca discriminazione
della previsione per cui, in assenza di alcuna giustificazione, le
Regioni, che hanno gia' avviato un confronto vedranno gli accordi
raggiunti sinora fatti salvi ed esaminati solo «secondo quanto
previsto dalle pertinenti disposizioni» della legge impugnata,
laddove le altre Regioni, che sinora non hanno richiesto di accedere
al regime previsto dall'art. 116, comma 3 della Costituzione,
dovranno sottostare in toto alla disciplina prevista dalla medesima
legge.
L'asimmetria tra procedimenti applicabili alle diverse Regioni
impedisce quell'uniformita' tra i percorsi di attribuzione di forme e
condizioni particolari di autonomia, che - secondo gli obiettivi
enunciati proprio dalla legge impugnata (2) - costituirebbe una
garanzia per tutte le Regioni di accedere al regime di cui all'art.
116, comma 3 in condizioni di parita'.
A cio' si aggiunga che le Regioni Veneto, Lombardia ed
Emilia-Romagna hanno avviato il percorso di autonomia differenziata
secondo un paradigma diverso da quello delineato - come argomentato
con il primo motivo del presente ricorso - dall'art. 116, comma 3. In
base alle pre-intese raggiunte, infatti, le Regioni hanno concordato
il trasferimento di un'ampia gamma di competenze, senza alcun
collegamento con la specificita' territoriale.
4. A quanto esposto va aggiunto che la disposizione dell'art. 11
non soltanto non destina risorse, ne' indica a valere su quali
risorse destinate sara' finanziato il trasferimento, in guisa da
violare altresi' l'art. 81 della Costituzione.
5. Le dedotte violazioni ridondano in una grave lesione delle
prerogative della Regione ricorrente. Garantire una sorta di percorso
accelerato ad alcune Regioni pregiudicherebbe, infatti,
inevitabilmente ed irreparabilmente la posizione delle altre,
considerato che, fermo il limite delle risorse disponibili - una
volta trasferite competenze ad alcune Regioni, potrebbero non esservi
risorse sufficienti per trasferirne ad altre.
La ricorrente Regione Campania fa espressa riserva di
formalizzazione di istanza per l'ottenimento della tutela cautelare
di cui all'art. 35, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove
dovesse essere avviata l'attuazione delle disposizioni di cui al
gravato art. 11.
(1) Il quale e' rimasto invariato sul punto, dal momento che esso
recitava «[f]orme e condizioni particolari di autonomia, che non
concernono le materie di cui al secondo comma dell'art. 117,
possono essere stabilite anche per altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, nel rispetto dei
principi di cui all'art. 119. La legge e' approvata dalle Camere
a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa con
la Regione interessata, ed e' sottoposta a referendum limitato ai
cittadini elettori della Regione stessa. Non e' promulgata se non
e' approvata dalla maggioranza dei voti validi».
(2) Ci si riferisce all'art. 1, comma 1, della legge n. 86/2024, ove
si prevede che «1. La presente legge, nel rispetto dell'unita'
nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparita' di
accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto
altresi' dei principi di unita' giuridica ed economica, di
coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento
all'insularita', nonche' dei principi di indivisibilita' e
autonomia e in attuazione del principio di decentramento
amministrativo e per favorire la semplificazione e
l'accelerazione delle procedure, la responsabilita', la
trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad
assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 della
Costituzione, nonche' del principio solidaristico di cui agli
articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i principi generali
per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione
dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica
e la revoca delle stesse, nonche' le relative modalita'
procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una
Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti
parlamentari».
P. Q. M.
Si conclude per l'accoglimento del ricorso e la conseguente
declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'intera legge 26
giugno 2024, n. 86 e comunque, in particolare, delle disposizioni
indicate nel presente ricorso.
Napoli -Roma, 26 agosto 2024
Gli avvocati: Bove - Marone