N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2024

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 agosto  2024  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Contratto  collettivo  di  lavoro  -  Norme  della
  Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013  -
  Previsto  inquadramento,  secondo  il  CCNL  relativo  al  comparto
  Funzioni Locali, del  personale  dipendente  dell'Azienda  Calabria
  Verde con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  in  forza  al
  comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria  Verde,
  che  abbia  presentato  domanda  di  passaggio  o  di   adeguamento
  contrattuale nel periodo  stabilito,  o  previa  manifestazione  di
  interesse, nel profilo degli Operatori  esperti  -  Previsione  che
  dall'attuazione della legge regionale n. 27 del 2024  non  derivano
  nuovi o maggiori oneri  finanziari  a  carico  del  bilancio  della
  Regione. 
- Legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche  della
  legge  regionale   n.   25/2013.   Disposizioni   in   materia   di
  forestazione), artt. 1, comma 1, lettera b), e 2. 
(GU n.39 del 25-9-2024 )
    Ricorso ex art. 127. della Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui
uffici domicilia ex lege in Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  fax
06-96514000,  Pec  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  nei  confronti
della Regione Calabria (C.F. 02205340793), in persona del  presidente
pro tempore,  Pec  capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it  e
presidente@pec.regione.calabria.it   per    la    dichiarazione    di
illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera  b),
e 2 della legge Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della regione n. 141 dell'8 luglio 2024, recante
«Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in  materia
di forestazione.», come da delibera del Consiglio dei ministri del  7
agosto 2024. 
    La legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27,  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della regione n.  141  dell'8  luglio  2024,
recante «Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni  in
materia di forestazione.», che apporta modifiche alla legge regionale
16  maggio  2013,  n.  25,  e  detta  disposizioni  in   materia   di
forestazione, eccede le competenze regionali ed e' quindi censurabile
relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma  1,
lettera b), e 2: tali norme, per  le  ragioni  infra  illustrate,  si
pongono in contrasto con la disciplina statale interposta  e  violano
la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117,  comma  2,
lettera l), e comma 3 della Costituzione. 
    La citata legge regionale comporta, altresi', la  violazione  dei
principi stabiliti dall'art. 3  della  Costituzione,  in  materia  di
uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. 
    Il tutto per quanto di seguito esposto. 
    A) L'art. 1, comma 1, lettera b) cit. cosi' dispone: 
        1. All'art. 11 della legge regionale 16 maggio  2013,  n.  25
(Istituzione  dell'Azienda  regionale  per  la  forestazione   e   le
politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde -  e  disposizioni
in materia di  forestazione  e  di  politiche  della  montagna)  sono
apportate le seguenti modifiche: 
          a) [...] 
          b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: 
«5.  Il  personale  dipendente,  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
indeterminato, in forza  al  comparto  della  sorveglianza  idraulica
dell'Azienda  Calabria  Verde,   che   ha   presentato   domanda   di
passaggio/adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15
novembre  2023,  e'  inquadrato  secondo  il   Contratto   collettivo
nazionale di lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  funzioni
locali (CCNL FFLL) nel profilo degli operatori esperti. 
6. Il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, con  rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  in  forza  al  comparto   della
sorveglianza   idraulica   dell'Azienda   Calabria   Verde,    previa
manifestazione d'interesse, potra' essere inquadrato  con  CCNL  FFLL
nel profilo degli operatori esperti.». 
    La disposizione modifica quindi l'art. 11 della  legge  regionale
16 maggio 2013, n. 25  (Istituzione  dell'Azienda  regionale  per  la
forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria  Verde
- e disposizioni in materia di  forestazione  e  di  politiche  della
montagna), aggiungendo i nuovi commi 5 e 6, i quali prevedono che  il
personale dipendente dell'Azienda  Calabria  Verde  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza
idraulica dell'azienda medesima,  che  abbia  presentato  domanda  di
passaggio o di adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed  entro
il 15 novembre  2023,  o  previa  manifestazione  d'interesse,  viene
inquadrato secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni locali,  nel
profilo degli operatori esperti, in luogo del vigente CCNL di  natura
privatistica previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge  8  settembre
2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla  legge  n.  155  del
2021, nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli  addetti  ai
lavori agricoli e forestali assunti con contatti di  diritto  privato
dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165/2001. 
    Il suddetto inquadramento  del  personale  dell'Azienda  Calabria
Verde nel profilo degli operatori esperti del CCNL del personale  del
comparto Funzioni locali contrasta anzitutto con gli  articoli  40  e
seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 (norma interposta),  che
riservano alla contrattazione collettiva la disciplina  del  rapporto
di lavoro. 
    Com'e' noto, il consolidato orientamento della Corte  afferma  la
necessita' di una disciplina unitaria dei  rapporti  di  lavoro  alle
dipendenze della pubblica amministrazione, impostasi a seguito  della
privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e  alla  conseguente
esigenza, connessa al  precetto  costituzionale  di  eguaglianza,  di
garantire  l'uniformita'  sul  territorio  nazionale   delle   regole
fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti  fra  privati  e,
come tali, si impongono anche alle regioni, incluse finanche quelle a
statuto speciale (in tal senso, la sentenza n.  189/2007,  richiamata
da numerose successive pronunce, tra cui la sentenza n. 232/2019). 
    La Corte ha  affermato,  dunque,  «il  principio  di  riserva  di
contrattazione collettiva, con la  conseguenza  che  qualunque  norma
regionale che intenda  sostituirsi  alla  negoziazione  delle  parti,
quale imprescindibile fonte  di  disciplina  del  rapporto,  comporta
un'illegittima intrusione nella sfera del legislatore nazionale». 
    Anche nella piu' recente sentenza n.  153/2021,  concernente  una
fattispecie analoga alla presente, ai punti 6 e 6.1 del  «Considerato
in diritto» viene ribadito il consolidato  orientamento  della  Corte
«[...]  nell'affermare  che,  a  seguito  della  privatizzazione  del
rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento  giuridico
ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e'  retta
dalle  disposizioni  del  codice  civile   e   dalla   contrattazione
collettiva,  cui  la  legge   dello   Stato   rinvia.   Le   medesime
considerazioni si impongono anche  per  il  personale  delle  regioni
[...] La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche  con
riguardo al pubblico impiego regionale, e' riconducibile alla materia
"ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato (sentenza n. 273 del 2020, punto 5.2.1.  del  Considerato
in diritto). E' dunque precluso alle regioni adottare  una  normativa
che incida su un rapporto di lavoro gia' sorto e,  nel  regolarne  il
trattamento   giuridico   ed   economico,   si    sostituisca    alla
contrattazione  collettiva,  fonte  imprescindibile   di   disciplina
(sentenze n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto,  e
n. 199 del 2020, punto 9.2. del Considerato  in  diritto)»;  per  poi
addivenire alla massima - qui condivisa e richiamata  -  secondo  cui
«E'  dichiarato  costituzionalmente   illegittimo,   per   violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,  l'art.
1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale Sardegna n. 18 del 2020. Nel
contesto del complesso  percorso  di  transizione  del  personale  di
FoReSTAS al comparto unico di contrattazione collettiva regionale, le
disposizioni impugnate dal  Governo  anticipano  in  via  provvisoria
l'inquadramento del personale, anche dirigente, dell'Agenzia FoReSTAS
nelle categorie e  nelle  fasce  del  comparto  unico  del  contratto
collettivo regionale,  determinando  anche  il  connesso  trattamento
retributivo,  senza  attendere  il  perfezionarsi   delle   procedure
negoziali che avrebbero dovuto scandire tale processo,  attuando  una
indebita sostituzione della  fonte  di  disciplina  del  rapporto  di
lavoro che l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001
- contenente un principio  fondamentale  della  materia  -  individua
nella  contrattazione   collettiva.   Per   costante   giurisprudenza
costituzionale, la disciplina del trattamento economico e  giuridico,
anche con riguardo al pubblico impiego  regionale,  e'  riconducibile
alla  materia  dell'ordinamento  civile,  riservata  alla  competenza
legislativa esclusiva dello Stato. A  seguito  della  privatizzazione
del rapporto  di  lavoro  pubblico,  la  disciplina  del  trattamento
giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
e'  retta  quindi  dalle  disposizioni  del  codice  civile  e  dalla
contrattazione collettiva,  cui  la  legge  dello  Stato  rinvia.  Il
principio di riserva di contrattazione  collettiva  non  puo'  essere
derogato nemmeno in via provvisoria. Al legislatore regionale non  e'
consentita una disciplina legislativa  che  riproduca  le  previsioni
della fonte negoziale, per il divieto di novazione della fonte.» 
    La  disposizione  regionale  in  esame  si  pone,  altresi',   in
contrasto diretto con l'art. 7-bis del decreto-legge n. 120/2021,  il
quale dispone che «Per gli addetti ai  lavori  agricoli  e  forestali
assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le
opere  di  bonifica,   idraulico-forestali,   idraulico-agrarie,   di
gestione  forestale,  di  prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi
boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale,  di  forestazione  e
agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a
legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli  finanziari  previsti
per  le  spese  del  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  i
relativi  contratti  o  accordi  collettivi  nazionale,  regionali  e
provinciali». 
    Al riguardo, si segnala che il citato CCNL di natura privatistica
previsto dall'art. 7-bis  del  decreto-legge  n.  120/2021  e'  stato
sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai  rappresentanti  delle
amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza  delle  regioni,
senza alcuna riserva da parte della Regione Calabria. 
    Pertanto, la disposizione  regionale  qui  censurata,  prevedendo
l'applicazione del  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto Funzioni  locali  (settore  pubblico)  anche  ai  dipendenti
addetti ai lavori di sistemazione idraulico  forestale  ed  idraulico
agraria dell'Azienda Calabria Verde, gia' in forza al comparto  della
sorveglianza idraulica del citato ente, si pone in contrasto  con  la
normativa statale interposta di cui al decreto-legge n. 120/2021,  e,
quindi, con l'art. 117, comma  2,  lettera  l),  della  Costituzione,
considerata   la   riserva   legislativa   esclusiva   dello    Stato
sull'ordinamento civile e, in particolare, sui  rapporti  di  diritto
privato regolati dal codice civile (contratti collettivi), vertendosi
in materia di rapporto di lavoro privato, ascrivibile all'ordinamento
civile. 
    B) L'art. 2 della legge  regionale  qui  impugnata  contiene  una
disposizione  di  invarianza  finanziaria   («Dall'attuazione   della
presente legge non derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  finanziari  a
carico del bilancio della regione»). 
    Considerato che il  CCNL  Comparto  funzioni  locali  verrebbe  a
trovare  applicazione  a  una  piu'  ampia  categoria  di   personale
(dipendenti dell'Azienda Calabria Verde), per i conseguenti  maggiori
oneri che cio' comporta la norma si pone in contrasto con i  principi
fondamentali posti dallo Stato  in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica, in violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    Si  segnala,  al  medesimo   fine,   che   gli   oneri   relativi
all'applicazione del CCNL Funzioni locali risultano sottostimati,  in
quanto non tengono conto dell'adeguamento contrattuale del 5,78%  del
triennio 2022-2024, nonche' del trattamento economico  accessorio  da
corrispondere,    oltre    agli    oneri    riflessi     a     carico
dell'amministrazione. In virtu' dell'art. 11 della legge regionale n.
23/2013 e successive modificazioni, il personale de quibus  e'  stato
inquadrato  nel  livello  degli  operai  qualificati,  ai  sensi  del
contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per
gli  addetti  ai  lavori  di   sistemazione   idraulico-forestale   e
idraulico-agraria, anche col mantenimento del  trattamento  economico
fondamentale e accessorio, per cui il transito del medesimo personale
nel CCNL del  comparto  delle  Funzioni  locali  e'  suscettibile  di
determinare la duplicazione di trattamenti  accessori  derivante  dal
cumulo delle disposizioni dei CCNL del settore privato e del  settore
pubblico,    con    conseguenti    ulteriori    oneri    a     carico
dell'amministrazione,  ponendosi,  anche  sotto  tale   profilo,   in
contrasto con i principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento
della finanza  pubblica  cui  la  regione  deve  attenersi  ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    C) Le disposizioni censurate, infine, determinano  la  violazione
del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla  legge
stabilito dall'art. 3  della  Costituzione,  in  quanto  operano  una
irragionevole disparita' di trattamento nei confronti del restante  e
maggioritario personale pubblico rientrante  nel  CCNL  del  comparto
delle Funzioni locali. 
    Si evidenzia infine,  con  riguardo  a  tutte  le  censure  sopra
sollevate,  che  la  normativa  qui   impugnata   presenta   evidenti
similitudini con le disposizioni della legge regionale della Sardegna
n. 18 del 2020 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel
CCRL),   relativa    alla    medesima    categoria    di    personale
(idraulico-forestale) dipendente da un'Agenzia regionale con analoghe
funzioni,  riconosciute  illegittime  dalla  Corte   con   la   sopra
richiamata sentenza n. 153/2021. Quest'ultima, per motivazioni simili
a quelle addotte nel presente ricorso, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2  e  3  della  legge  regionale
Sardegna. 
    Si legge riassuntivamente in detta  pronuncia,  al  punto  1  dei
«Motivi della decisione» (enfasi aggiunta): 
        «1.- Con il ricorso iscritto al n. 69  del  registro  ricorsi
per  l'anno  2020,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento complessivamente agli articoli 3,  97,  117,
commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della  legge
regionale Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale
dell'Agenzia FoReSTAS nel  CCRL).»;  e  al  successivo  punto  5  dei
medesimi «Motivi della decisione» (enfasi aggiunta): 
          «5.- Le questioni di legittimita'  costituzionale  promosse
dal Presidente del Consiglio dei ministri attengono a  una  normativa
ispirata  alla  finalita'  comune  di   apprestare   una   disciplina
provvisoria dei rapporti di lavoro del personale di FoReSTAS. 
          Le censure, che in larga parte si incentrano sulle medesime
argomentazioni, possono essere esaminate  congiuntamente.  Esse  sono
fondate, in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
della Costituzione,  parametro  che  deve  essere  esaminato  in  via
prioritaria, in quanto attiene al riparto delle competenze tra  Stato
e regioni. (...)». 
    Pur essendo stato di conseguenza dichiarato formalmente assorbito
(al punto finale della motivazione) l'esame degli ulteriori parametri
costituzionali invocati,  il  motivato  rigetto  delle  varie  difese
regionali, che tutti detti  parametri  in  varia  misura  involgevano
(poiche'  muovevano  dal  riconoscimento   dell'operata   «invasione»
legislativa), intervenuto in tal sede conferma -  in  via  diretta  o
indiretta - la fondatezza (anche) delle ulteriori  censure  pure  qui
proposte con riguardo alla violazione del principio di  coordinamento
della finanza pubblica e del principio di uguaglianza. 
    Infatti codesta Ecc.ma Corte ha avuto  modo  di  affermare  nella
citata pronuncia, tra l'altro, quanto segue, che  qui  si  riporta  e
richiama per completezza di argomentazioni (enfasi aggiunta): 
        «9.- E' la  stessa  parte  resistente  a  riconoscere,  nella
memoria di costituzione, che "con l'intervento normativo per  cui  e'
causa sono state dettate regole che  attengono  alla  disciplina  del
rapporto di lavoro dei  dipendenti  dell'ente  strumentale  regionale
FoReSTAS",  al  fine  di  supplire  alla  carenza  di  una   compiuta
disciplina negoziale. 
        Per  giustificare  l'invasione  della  sfera  di   competenza
legislativa esclusiva dello Stato, la Regione  autonoma  Sardegna  ha
addotto  inderogabili  esigenze  organizzative  e  ha   ritenuto   di
affermare la coerenza dell'assetto sancito in via provvisoria con  la
normativa statale. 
        Tuttavia, nessuno di tali argomenti e' condivisibile. 
        9.1.- Quanto all'urgenza di provvedere in  vista  dell'allora
imminente campagna antincendi, senza fare ricorso all'attribuzione di
mansioni superiori, si deve osservare che, per porre  rimedio  a  una
prassi distorta, gia' rilevata dalla Corte dei  conti,  non  si  puo'
proporre  quale  soluzione  una  scelta  lesiva  del  riparto   delle
competenze tra Stato e rRegioni, anch'essa censurabile. 
        Ne' le difficolta' contingenti,  connesse  ai  ritardi  nella
sostituzione dell'organo di rappresentanza negoziale  della  regione,
possono giustificare la lesione delle attribuzioni legislative  dello
Stato. A tali inconvenienti la regione e' chiamata a far  fronte  con
un'azione amministrativa efficace e sollecita, senza violare l'ordine
delle competenze delineato dalla Costituzione. 
        9.2.- Ne' giova alla parte resistente far leva sull'art.  40,
comma 3-ter, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  che  attiene
alla diversa ipotesi  in  cui  non  si  raggiunga  l'accordo  per  la
stipulazione di un contratto collettivo integrativo  e  il  protrarsi
delle trattative  possa  pregiudicare  la  funzionalita'  dell'azione
amministrativa. 
        Nel caso in esame non viene in rilievo la mancata conclusione
di un contratto integrativo, come la parte ricorrente ha  evidenziato
nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza. 
        (...) 
        Quanto all'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.  165
del 2001, richiamato dalla difesa regionale, esso pone in risalto  in
modo  inequivocabile   il   ruolo   cruciale   della   contrattazione
collettiva,  senza  aprire  spazio  alcuno  a  interventi  di   leggi
regionali che interferiscano con le procedure negoziali. 
        (...) 
        9.4.- (...) Ne' al legislatore regionale  e'  consentita  una
disciplina  legislativa  che  riproduca  le  previsioni  della  fonte
negoziale, per il divieto di novazione della fonte (sentenza  n.  234
del 2017). 
        (...) 
        Non e'  persuasivo  neppure  il  rilievo  che  i  trattamenti
economici previsti dalla legge regionale  Sardegna  n.  18  del  2020
rispecchino la specificita' delle mansioni ricoperte dal personale di
FoReSTAS e che non  vi  siano  duplicazioni  indebite.  Tali  rilievi
riguardano il merito  delle  scelte  in  concreto  adottate,  ma  non
valgono a superare  il  fatto  che,  in  tale  ambito,  sia  precluso
qualsiasi intervento del legislatore regionale.» 
    Le  disposizioni  censurate,  in  definitiva,   intervengono   su
istituti tipici del rapporto di  lavoro  pubblico  privatizzato,  con
conseguente lesione  della  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di ordinamento civile, in violazione degli  articoli
117, comma 2, lettera l) e comma 3  della  Costituzione  in  materia,
rispettivamente, di  ordinamento  civile  e  di  coordinamento  della
finanza pubblica, cui la regione non puo' derogare (si veda anche  la
riaffermazione implicita del principio nella sentenza della Corte  n.
194/2020),  nonche'  dell'art.  3  della  Costituzione  in  punto  di
uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. 
    Per  tutti  i  motivi  suesposti  la  normativa  regionale  sopra
indicata viene impugnata innanzi alla Corte costituzionale  ai  sensi
dell'art. 127 della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale, nei sensi sopra precisati, degli articoli 1, comma 1,
lettera b), e 2 della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024,  n.
27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.  141  dell'8
luglio 2024, recante «Modifiche della  legge  regionale  n.  25/2013.
Disposizioni in materia di forestazione». 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera'  l'estratto
della delibera del Consiglio dei ministri 7 agosto 2024. 
        Roma, 26 agosto 2024 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Di Rubbio