N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2024
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 agosto 2024 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Contratto collettivo di lavoro - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 - Previsto inquadramento, secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, del personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale nel periodo stabilito, o previa manifestazione di interesse, nel profilo degli Operatori esperti - Previsione che dall'attuazione della legge regionale n. 27 del 2024 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. - Legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), artt. 1, comma 1, lettera b), e 2.(GU n.39 del 25-9-2024 )
Ricorso ex art. 127. della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06-96514000, Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Calabria (C.F. 02205340793), in persona del presidente pro tempore, Pec capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it e presidente@pec.regione.calabria.it per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 141 dell'8 luglio 2024, recante «Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione.», come da delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024. La legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 141 dell'8 luglio 2024, recante «Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione.», che apporta modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, e detta disposizioni in materia di forestazione, eccede le competenze regionali ed e' quindi censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2: tali norme, per le ragioni infra illustrate, si pongono in contrasto con la disciplina statale interposta e violano la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 2, lettera l), e comma 3 della Costituzione. La citata legge regionale comporta, altresi', la violazione dei principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, in materia di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Il tutto per quanto di seguito esposto. A) L'art. 1, comma 1, lettera b) cit. cosi' dispone: 1. All'art. 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna) sono apportate le seguenti modifiche: a) [...] b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi: «5. Il personale dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, che ha presentato domanda di passaggio/adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, e' inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali (CCNL FFLL) nel profilo degli operatori esperti. 6. Il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda Calabria Verde, previa manifestazione d'interesse, potra' essere inquadrato con CCNL FFLL nel profilo degli operatori esperti.». La disposizione modifica quindi l'art. 11 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), aggiungendo i nuovi commi 5 e 6, i quali prevedono che il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'azienda medesima, che abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, o previa manifestazione d'interesse, viene inquadrato secondo il CCNL relativo al comparto Funzioni locali, nel profilo degli operatori esperti, in luogo del vigente CCNL di natura privatistica previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2021, nel cui ambito di applicazione rientrano tutti gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contatti di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Il suddetto inquadramento del personale dell'Azienda Calabria Verde nel profilo degli operatori esperti del CCNL del personale del comparto Funzioni locali contrasta anzitutto con gli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 (norma interposta), che riservano alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro. Com'e' noto, il consolidato orientamento della Corte afferma la necessita' di una disciplina unitaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, impostasi a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e alla conseguente esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni, incluse finanche quelle a statuto speciale (in tal senso, la sentenza n. 189/2007, richiamata da numerose successive pronunce, tra cui la sentenza n. 232/2019). La Corte ha affermato, dunque, «il principio di riserva di contrattazione collettiva, con la conseguenza che qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto, comporta un'illegittima intrusione nella sfera del legislatore nazionale». Anche nella piu' recente sentenza n. 153/2021, concernente una fattispecie analoga alla presente, ai punti 6 e 6.1 del «Considerato in diritto» viene ribadito il consolidato orientamento della Corte «[...] nell'affermare che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. Le medesime considerazioni si impongono anche per il personale delle regioni [...] La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, e' riconducibile alla materia "ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 273 del 2020, punto 5.2.1. del Considerato in diritto). E' dunque precluso alle regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro gia' sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (sentenze n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto, e n. 199 del 2020, punto 9.2. del Considerato in diritto)»; per poi addivenire alla massima - qui condivisa e richiamata - secondo cui «E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale Sardegna n. 18 del 2020. Nel contesto del complesso percorso di transizione del personale di FoReSTAS al comparto unico di contrattazione collettiva regionale, le disposizioni impugnate dal Governo anticipano in via provvisoria l'inquadramento del personale, anche dirigente, dell'Agenzia FoReSTAS nelle categorie e nelle fasce del comparto unico del contratto collettivo regionale, determinando anche il connesso trattamento retributivo, senza attendere il perfezionarsi delle procedure negoziali che avrebbero dovuto scandire tale processo, attuando una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro che l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - contenente un principio fondamentale della materia - individua nella contrattazione collettiva. Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, e' riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e' retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. Il principio di riserva di contrattazione collettiva non puo' essere derogato nemmeno in via provvisoria. Al legislatore regionale non e' consentita una disciplina legislativa che riproduca le previsioni della fonte negoziale, per il divieto di novazione della fonte.» La disposizione regionale in esame si pone, altresi', in contrasto diretto con l'art. 7-bis del decreto-legge n. 120/2021, il quale dispone che «Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali». Al riguardo, si segnala che il citato CCNL di natura privatistica previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge n. 120/2021 e' stato sottoscritto in data 9 dicembre 2021 anche dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la Conferenza delle regioni, senza alcuna riserva da parte della Regione Calabria. Pertanto, la disposizione regionale qui censurata, prevedendo l'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali (settore pubblico) anche ai dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria dell'Azienda Calabria Verde, gia' in forza al comparto della sorveglianza idraulica del citato ente, si pone in contrasto con la normativa statale interposta di cui al decreto-legge n. 120/2021, e, quindi, con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, considerata la riserva legislativa esclusiva dello Stato sull'ordinamento civile e, in particolare, sui rapporti di diritto privato regolati dal codice civile (contratti collettivi), vertendosi in materia di rapporto di lavoro privato, ascrivibile all'ordinamento civile. B) L'art. 2 della legge regionale qui impugnata contiene una disposizione di invarianza finanziaria («Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della regione»). Considerato che il CCNL Comparto funzioni locali verrebbe a trovare applicazione a una piu' ampia categoria di personale (dipendenti dell'Azienda Calabria Verde), per i conseguenti maggiori oneri che cio' comporta la norma si pone in contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Si segnala, al medesimo fine, che gli oneri relativi all'applicazione del CCNL Funzioni locali risultano sottostimati, in quanto non tengono conto dell'adeguamento contrattuale del 5,78% del triennio 2022-2024, nonche' del trattamento economico accessorio da corrispondere, oltre agli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. In virtu' dell'art. 11 della legge regionale n. 23/2013 e successive modificazioni, il personale de quibus e' stato inquadrato nel livello degli operai qualificati, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, anche col mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, per cui il transito del medesimo personale nel CCNL del comparto delle Funzioni locali e' suscettibile di determinare la duplicazione di trattamenti accessori derivante dal cumulo delle disposizioni dei CCNL del settore privato e del settore pubblico, con conseguenti ulteriori oneri a carico dell'amministrazione, ponendosi, anche sotto tale profilo, in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la regione deve attenersi ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. C) Le disposizioni censurate, infine, determinano la violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge stabilito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto operano una irragionevole disparita' di trattamento nei confronti del restante e maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto delle Funzioni locali. Si evidenzia infine, con riguardo a tutte le censure sopra sollevate, che la normativa qui impugnata presenta evidenti similitudini con le disposizioni della legge regionale della Sardegna n. 18 del 2020 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL), relativa alla medesima categoria di personale (idraulico-forestale) dipendente da un'Agenzia regionale con analoghe funzioni, riconosciute illegittime dalla Corte con la sopra richiamata sentenza n. 153/2021. Quest'ultima, per motivazioni simili a quelle addotte nel presente ricorso, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Sardegna. Si legge riassuntivamente in detta pronuncia, al punto 1 dei «Motivi della decisione» (enfasi aggiunta): «1.- Con il ricorso iscritto al n. 69 del registro ricorsi per l'anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge regionale Sardegna 24 giugno 2020, n. 18 (Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS nel CCRL).»; e al successivo punto 5 dei medesimi «Motivi della decisione» (enfasi aggiunta): «5.- Le questioni di legittimita' costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri attengono a una normativa ispirata alla finalita' comune di apprestare una disciplina provvisoria dei rapporti di lavoro del personale di FoReSTAS. Le censure, che in larga parte si incentrano sulle medesime argomentazioni, possono essere esaminate congiuntamente. Esse sono fondate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, parametro che deve essere esaminato in via prioritaria, in quanto attiene al riparto delle competenze tra Stato e regioni. (...)». Pur essendo stato di conseguenza dichiarato formalmente assorbito (al punto finale della motivazione) l'esame degli ulteriori parametri costituzionali invocati, il motivato rigetto delle varie difese regionali, che tutti detti parametri in varia misura involgevano (poiche' muovevano dal riconoscimento dell'operata «invasione» legislativa), intervenuto in tal sede conferma - in via diretta o indiretta - la fondatezza (anche) delle ulteriori censure pure qui proposte con riguardo alla violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica e del principio di uguaglianza. Infatti codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di affermare nella citata pronuncia, tra l'altro, quanto segue, che qui si riporta e richiama per completezza di argomentazioni (enfasi aggiunta): «9.- E' la stessa parte resistente a riconoscere, nella memoria di costituzione, che "con l'intervento normativo per cui e' causa sono state dettate regole che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente strumentale regionale FoReSTAS", al fine di supplire alla carenza di una compiuta disciplina negoziale. Per giustificare l'invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato, la Regione autonoma Sardegna ha addotto inderogabili esigenze organizzative e ha ritenuto di affermare la coerenza dell'assetto sancito in via provvisoria con la normativa statale. Tuttavia, nessuno di tali argomenti e' condivisibile. 9.1.- Quanto all'urgenza di provvedere in vista dell'allora imminente campagna antincendi, senza fare ricorso all'attribuzione di mansioni superiori, si deve osservare che, per porre rimedio a una prassi distorta, gia' rilevata dalla Corte dei conti, non si puo' proporre quale soluzione una scelta lesiva del riparto delle competenze tra Stato e rRegioni, anch'essa censurabile. Ne' le difficolta' contingenti, connesse ai ritardi nella sostituzione dell'organo di rappresentanza negoziale della regione, possono giustificare la lesione delle attribuzioni legislative dello Stato. A tali inconvenienti la regione e' chiamata a far fronte con un'azione amministrativa efficace e sollecita, senza violare l'ordine delle competenze delineato dalla Costituzione. 9.2.- Ne' giova alla parte resistente far leva sull'art. 40, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che attiene alla diversa ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo e il protrarsi delle trattative possa pregiudicare la funzionalita' dell'azione amministrativa. Nel caso in esame non viene in rilievo la mancata conclusione di un contratto integrativo, come la parte ricorrente ha evidenziato nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza. (...) Quanto all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dalla difesa regionale, esso pone in risalto in modo inequivocabile il ruolo cruciale della contrattazione collettiva, senza aprire spazio alcuno a interventi di leggi regionali che interferiscano con le procedure negoziali. (...) 9.4.- (...) Ne' al legislatore regionale e' consentita una disciplina legislativa che riproduca le previsioni della fonte negoziale, per il divieto di novazione della fonte (sentenza n. 234 del 2017). (...) Non e' persuasivo neppure il rilievo che i trattamenti economici previsti dalla legge regionale Sardegna n. 18 del 2020 rispecchino la specificita' delle mansioni ricoperte dal personale di FoReSTAS e che non vi siano duplicazioni indebite. Tali rilievi riguardano il merito delle scelte in concreto adottate, ma non valgono a superare il fatto che, in tale ambito, sia precluso qualsiasi intervento del legislatore regionale.» Le disposizioni censurate, in definitiva, intervengono su istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, con conseguente lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in violazione degli articoli 117, comma 2, lettera l) e comma 3 della Costituzione in materia, rispettivamente, di ordinamento civile e di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione non puo' derogare (si veda anche la riaffermazione implicita del principio nella sentenza della Corte n. 194/2020), nonche' dell'art. 3 della Costituzione in punto di uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. Per tutti i motivi suesposti la normativa regionale sopra indicata viene impugnata innanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P. Q. M. Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale, nei sensi sopra precisati, degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 141 dell'8 luglio 2024, recante «Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione». Con l'originale notificato del ricorso si depositera' l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri 7 agosto 2024. Roma, 26 agosto 2024 L'Avvocato dello Stato: Di Rubbio