Proposta di cancellazione dell'indicazione geografica protetta dei vini del Vastese o Histonium (24A04992)(GU n.227 del 27-9-2024)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la certificazione dei prodotti vitivinicoli importati; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti giuridici; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 283 del 4.12.1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione dell'indicazione geografica tipica dei vini «Del Vastese» o «Histonium» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 2014; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la protezione della IGP dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» in sostituzione delle seguenti n. 8 IGT: «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», «del Vastese» o «Histonium», «Terre di Chieti», «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», «Colli Aprutini», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e dell'analogo successivo DM 6 dicembre 2021; Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica delle DOP dei vini «Abruzzo», «Montepulciano d'Abruzzo», «Trebbiano d'Abruzzo», «Cerasuolo d'Abruzzo»; Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sulle citate domande; Visti i decreti ministeriali 19 gennaio 2023, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2023, di modifica ordinaria delle DOP dei vini Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, con i quali, tra le altre modifiche, il nome geografico, «Colline del Vastese o Hystonium e' stato inserito come unita' geografica aggiuntiva nei disciplinari di produzione delle citate DOP; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10 febbraio 2023 concernente la cancellazione delle IGT: Colli Aprutini, Colli del Sangro, Colline Frentane, Colline Pescaresi, Colline Teatine, del Vastese o Histonium, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila, Terre di Chieti a seguito del provvedimento di trasmissione alla CE di richiesta di protezione della IGP Terre Abruzzesi o Terre d'Abruzzo; Considerato che, il giorno 11 giugno 2024, presso AURUM - Sala Tosti -, ubicato in Largo Gardone Riviera, Pescara, e' stata effettuata la riunione di pubblico accertamento, concernete la cancellazione delle IGP dei vini: Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli Aprutini, Colli del Sangro, del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila, nell'ambito della quale non sono state avanzate osservazioni in merito alla cancellazione in questione; Visto il successivo parere del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 9 agosto 2024 con il quale il medesimo Comitato conferma il parere favorevole riguardo la cancellazione delle IGP dei vini: Colline Pescaresi, Colline Teatine, Colline Frentane, Colli Aprutini, Colli del Sangro, del Vastese o Histonium, Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila; Propone, ai sensi dell'art. 17 comma 1, del DM 6 dicembre 2021, la cancellazione della protezione della indicazione geografica protetta «Del Vastese»o Histonium» dal registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di cancellazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: mailto:aoo.pqa@pec.masaf.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.