MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Proposta di cancellazione dell'indicazione  geografica  protetta  dei
vini Terre Aquilane o Terre de L'Aquila (24A04993) 
(GU n.227 del 27-9-2024)

 
    Il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, ai sensi del decreto  ministeriale  6  dicembre  2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
in applicazione della legge  n.  238/2016,  nonche'  del  regolamento
delegato UE  n.  2019/33  della  Commissione  e  del  regolamento  di
esecuzione  UE  n.  2019/34  della   Commissione,   applicativi   del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021; 
    Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I,  sezione  2,
del  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  recante  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
    Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle  indicazioni  geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
    Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione  del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
    Visto il regolamento delegato (UE)  2023/1606  della  Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE)  2019/33
per  quanto  riguarda  alcune  disposizioni  sulle  denominazioni  di
origine protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini  e
sulla  presentazione  delle  indicazioni  obbligatorie  dei  prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione  degli  ingredienti  dei  prodotti  vitivinicoli  e   il
regolamento  delegato  (UE)   2018/273   per   quanto   riguarda   la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati; 
    Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
    Visto  il  regolamento  di  esecuzione   (UE)   2023/1607   della
Commissione del  30  maggio  2023  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento  di  taluni
riferimenti giuridici; 
    Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del  28  dicembre
2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante  la  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
    Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
    Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
    Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1995 con il quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione dell'Indicazione Geografica Tipica  dei
vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» ed approvato il  relativo
disciplinare  di  produzione,  da  ultimo  modificato   con   decreto
ministeriale 22 dicembre 2014; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio di tutela  vini  d'Abruzzo,
con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la protezione  della  IGP
dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d'Abruzzo» in sostituzione  delle
seguenti n. 8 IGT: «Colline Pescaresi», «Colline  Teatine»,  «Colline
Frentane», «Colli del Sangro», «del Vastese» o «Histonium», «Terre di
Chieti», «Terre Aquilane» o «Terre de  L'Aquila»,  «Colli  Aprutini»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale  7
novembre  2012  e  dell'analogo  successivo  decreto  ministeriale  6
dicembre 2021; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione Abruzzo, su istanza del Consorzio di tutela  vini  d'Abruzzo,
con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica delle DOP dei
vini «Abruzzo»,  «Montepulciano  d'Abruzzo»,  «Trebbiano  d'Abruzzo»,
«Cerasuolo d'Abruzzo»; 
    Visto il parere favorevole della  Regione  Abruzzo  sulle  citate
domande; 
    Visti i decreti ministeriali 19 gennaio  2023,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2023, di  modifica  ordinaria
delle  DOP  dei  vini  Abruzzo,  Montepulciano  d'Abruzzo,  Trebbiano
d'Abruzzo, Cerasuolo d'Abruzzo, con i quali, tra le altre  modifiche,
il nome geografico, «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila»  e'  stato
inserito come sottozona nei disciplinari di produzione  delle  citate
DOP; 
    Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e  IGP
espresso  nella  riunione  del  10  febbraio  2023   concernente   la
cancellazione delle IGT: Colli Aprutini, Colli  del  Sangro,  Colline
Frentane,  Colline  Pescaresi,  Colline  Teatine,   del   Vastese   o
Histonium, Terre Aquilane o Terre de  L'Aquila,  Terre  di  Chieti  a
seguito del provvedimento di trasmissione alla  CE  di  richiesta  di
protezione della IGP Terre Abruzzesi o Terre d'Abruzzo; 
    Considerato che, il giorno 11 giugno 2024,  presso  AURUM -  Sala
Tosti, ubicato in Largo Gardone Riviera, Pescara, e' stata effettuata
la riunione di pubblico  accertamento,  concernete  la  cancellazione
delle IGP dei  vini:  Colline  Pescaresi,  Colline  Teatine,  Colline
Frentane, Colli Aprutini, Colli del Sangro, del Vastese o  Histonium,
Terre di Chieti, Terre Aquilane  o  Terre  de  L'Aquila,  nell'ambito
della quale e' stata manifestata, da parte di alcuni  produttori,  la
contrarieta' in merito alla cancellazione in questione; 
    Visto il successivo parere del Comitato nazionale vini DOP e  IGP
espresso nella riunione del 9 agosto 2024 con il  quale  il  medesimo
Comitato conferma il  parere  favorevole  riguardo  la  Cancellazione
delle IGP dei  vini:  Colline  Pescaresi,  Colline  Teatine,  Colline
Frentane, Colli Aprutini, Colli del Sangro, del Vastese o  Histonium,
Terre di Chieti, Terre Aquilane o Terre de L'Aquila; 
    Propone,   ai   sensi   dell'art.   17   comma   1,   del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, la cancellazione della protezione della
indicazione  geografica  protetta  «Terre  Aquilane»  o   «Terre   de
L'Aquila» dal  registro  delle  indicazioni  geografiche  dell'Unione
europea. 
    Le   eventuali   osservazioni   alla   suddetta    proposta    di
cancellazione, in regola con le disposizione  contenute  nel  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642  «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
dovranno   essere   inviate   dagli    interessati    al    Ministero
dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Ufficio  PQAI  I,  al  seguente  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro sessanta  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana della presente proposta.