MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 30 luglio 2024 

Integrazione al decreto 10 maggio 2023,  concernente  la  definizione
delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed
estere. (24A05039) 
(GU n.227 del 27-9-2024)

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e in  particolare,  gli  articoli  2,
comma  1,  n.  12),   51-bis,   51-ter   e   51-quater,   concernenti
l'istituzione del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  «al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia  di  istruzione  universitaria,   di   ricerca   scientifica,
tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica  musicale  e
coreutica»,  nonche'  la  determinazione  delle  aree  funzionali   e
l'ordinamento  del  Ministero,  con  conseguente   soppressione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 9 maggio 1989,  n.  168,  istitutiva  del  Ministero
dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica
concernente tra l'altro l'autonomia delle universita',  e  successive
modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2022,   n.   164,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale la  senatrice  Anna  Maria  Bernini  e'  stata  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto l'art. 5, comma 9, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 17, comma 125, della legge 15  maggio  1997,  n.  127,
recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e  controllo»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  ad  oggetto
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  12  novembre
2004, n. 266, come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023,
n. 96; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche  ed
integrazioni, recante  «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», e, in particolare, l'art. 18, comma  1,  lettera  b),
che prevede che «ai procedimenti per la  chiamata  di  professori  di
prima e di seconda fascia  possono  partecipare  altresi'  [...]  gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di  ricerca  o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello  pari  a
quelle oggetto del bando, sulla base di  tabelle  di  corrispondenza,
aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro  (dell'universita'  e
della ricerca), sentito il CUN»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233   e,   in
particolare, l'art. 26, comma 2, che ha introdotto, nell'art. 7 della
citata  legge  n.  240/2010,  il  comma  5-bis  ai  sensi  del  quale
«nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio  e  a  valere
sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione  vigente,  per
fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza
missione,  le  universita'  possono  procedere   alla   chiamata   di
professori ordinari e associati in servizio  da  almeno  cinque  anni
presso altre universita' nella fascia corrispondente a quella per  la
quale viene bandita la  selezione,  ovvero  di  studiosi  stabilmente
impegnati all'estero in attivita' di ricerca o di  insegnamento,  che
ricoprono da almeno cinque  anni  presso  universita'  straniere  una
posizione  accademica  equipollente  sulla   base   di   tabelle   di
corrispondenza definite e  aggiornate  ogni  tre  anni  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il consiglio  universitario
nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive  in  ordine
alla  corrispondenza  delle  proposte  progettuali   presentate   dal
candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza  missione
espresse dalle universita'»; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno
2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 14; 
  Visto l'art.  24  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  come
modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno  2022,
n. 79, recante norme in materia di ricercatori universitari  a  tempo
determinato; 
  Visti altresi' i commi da 6-terdecies  e  6-undevicies  del  citato
art. 14 del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, in legge 29 giugno  2022,  n.  79,  che  prevedono  il
regime  transitorio  di  applicazione  delle  nuove  disposizioni  in
materia di reclutamento universitario; 
  Visto l'art. 1, comma 9, della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,
recante «Nuove disposizioni concernenti i  professori  e  ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari», e successive modificazioni ed integrazioni,
atto  a  regolare  le  procedure  di  chiamata  diretta  di  studiosi
stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o  di
ricerca  esteri,  anche  se  ubicati  nel  territorio  italiano,   in
attivita' di ricerca o di insegnamento a livello  universitario,  che
ricoprano da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di
ricerca  estere  una  posizione  accademica  equipollente  a   quella
italiana  sulla  base  di  tabelle  di  corrispondenza   definite   e
aggiornate ogni  tre  anni  dal  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito il consiglio universitario nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale  10  maggio  2023,  n.  456,  recante
«Definizione  delle   tabelle   di   corrispondenza   tra   posizioni
accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma  1,  lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
  Visto il parere  espresso  dal  consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 19 giugno 2024 (prot. n. 7626 del 24  giugno  2024)
relativo  all'aggiornamento  delle  tabelle   allegate   al   decreto
ministeriale 10 maggio  2023,  n.  456,  nella  parte  relativa  alle
corrispondenze  tra  le  posizioni  accademiche  italiane  e   quelle
operanti nel contesto dell'ordinamento universitario finlandese; 
  Ritenuta l'opportunita' di recepire il sopra citato parere del  CUN
e di integrare le tabelle allegate al decreto ministeriale 10  maggio
2023, n.  456,  con  ulteriori  posizioni  accademiche  presenti  nel
sistema universitario finlandese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La «tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane
ed estere» allegata al decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca 10 maggio 2023, n. 456,  concernente  la  corrispondenza  tra
posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e'  integrata  come
di seguito: 
    «tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane  ed
estere» 
 
=====================================================================
|    Paese   |   Grade a   |      Grade b      |     Grade c**      |
+============+=============+===================+====================+
|            |             |                   |Apulaisprofessori,  |
|            |             | Professori*,      |Yliopistonlehtori*, |
| Finlandia  |Professori*  |Yliopistonlehtori* |Lehtori             |
+------------+-------------+-------------------+--------------------+
 
   2.  La  «tabella  di  corrispondenza  tra  posizioni   accademiche
italiane ed estere transitoria»  allegata  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca 10 maggio 2023, n. 456,  concernente
la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui
all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240, e' integrata come di seguito: 
    «tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane  ed
estere» (transitoria) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
     Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. 
 
    Roma, 30 luglio 2024 
 
                                                 Il Ministro: Bernini 

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2404