N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 agosto 2024
Ordinanza del 5 agosto 2024 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso proposto dal Comune di Augusta contro Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione. Comuni, Province e Citta' metropolitane - Funzioni fondamentali - Norme della Regione Siciliana - Liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI) - Previsione che i Commissari liquidatori, in assenza delle societa' di scopo a prevalente capitale pubblico, possono trasferire in concessione d'uso temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprieta' dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui territorio e' ubicato l'impianto di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto - Omessa previsione di una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario. - Legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive), art. 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo.(GU n.40 del 2-10-2024 )
IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso
numero di registro generale 680 del 2023, proposto dal Comune di
Augusta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Domenica Oteri, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro il Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, (Sezione
Terza) n. 1229/2023, resa tra le parti, pubblicata il 12 aprile 2023,
notificata il 17 aprile 2023, pronunciata nel giudizio di primo grado
n.r.g. 1435/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio ASI di
Siracusa in liquidazione;
Visto il decreto cautelare n. 232 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2024, il
consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti l'avvocato Domenica
Oteri e l'avvocato Alberto Marolda, su delega dell'avvocato Riccardo
Rotigliano;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato il
2 agosto 2022 e depositato il 28 settembre 2022, il Comune di Augusta
esponeva:
che il commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa,
con nota prot. n. 263 del 3 maggio 2022, aveva invitato il medesimo
Comune, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c-bis), della legge
regionale n. 8/2012, a «prendere parte alle operazioni di
trasferimento e consegna a codesto Comune degli impianti idrici dal
Consorzio ASI Siracusa realizzati nell'ambito dei lavori di
urbanizzazione dell'agglomerato industriale «G2» di Augusta nonche'
dell'impianto di chiarificazione acque sito in C.da Mendola di
Augusta facente parte del sistema idrica di Q.100 realizzato dall'ex
Cassa per il Mezzogiorno, trasferito al Consorzio ASI con D.D.G. n.
03457 del 15 settembre 2005 della Regione Siciliana-Presidenza»;
che il Consorzio ASI di Siracusa, con la medesima nota, aveva
avvisato il Comune che «qualora codesta Amministrazione non dovesse
intervenire, questo Consorzio cedente procedera' comunque alle
operazioni di trasferimento e consegna in presenza di testimoni»;
di aver declinato l'invito con nota del 10 maggio 2022,
evidenziando l'indisponibilita' del comune di Augusta a ricevere in
consegna gli impianti in questione «dal momento che, in evidente
contrasto con il principio costituzionale di correlazione fra
funzioni e risorse e con il principio di equilibrio dei bilanci
pubblici, risulterebbe impossibile la gestione degli impianti stessi
da parte di questo ente in conformita' al parametro del buon
andamento nel rispetto dell'autonomia finanziaria e dell'equilibrio
del proprio bilancio»;
che ciononostante il commissario liquidatore del Consorzio ASI
di Siracusa aveva redatto il verbale di consegna n. 319 del 24 maggio
2022.
2. Il Comune ricorrente quindi impugnava:
a) il verbale del commissario liquidatore del Consorzio ASI di
Siracusa in liquidazione n. 319 del 24 maggio 2022, con il quale il
predetto commissario provvedeva unilateralmente alla consegna al
ricorrente Ente locale «degli impianti e rete idrica realizzata dal
Consorzio ASI di Siracusa nell'ambito dei lavori di realizzazione
dell'agglomerato G2 di Siracusa» nonche' «dell'impianto di
chiarificazione acque facente parte del sistema idrico
dell'acquedotto di Q.100 sito in c/da Mendola di Augusta» (pag. 2 del
ricorso);
b) la nota del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione prot.
n. 263 del 3 maggio 2022.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresi' domanda
cautelare, era articolato nei seguenti due motivi:
i) violazione degli articoli 147 e 149-bis del decreto
legislativo n. 152/2006, illegittimita' costituzionale con
riferimento all'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione,
eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per
carenza dei presupposti, in quanto il gravato verbale di consegna si
pone in contrasto con i predetti articoli 147 e 149-bis del decreto
legislativo n. 152/2006, i quali «mirando ad assicurare l'unicita'
della gestione per ciascun ambito territoriale e l'integrazione
verticale ed orizzontale dei servizi, escludono la possibilita' di
una gestione diretta del servizio idrico da parte di un singolo
comune poiche' antieconomica ed inefficiente», con la conseguenza che
«tutti gli impianti e le reti idriche gia' gestite dal Consorzio ASI
dovranno essere trasferiti alla gia' costituita ATI di Siracusa»
(pag. 7 del ricorso); inoltre la norma statale «esclude in radice la
possibilita' di una gestione diretta del servizio idrico da parte di
un comune, in quanto cio' sarebbe gravemente lesivo dei principi in
tema di concorrenza nel conferimento della gestione del servizio»
(pag. 8 del ricorso), con conseguente violazione, da parte della
normativa regionale, della competenza statale in materia di tutela
della concorrenza;
ii) violazione dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 15,
comma 2, dello Statuto della Regione Siciliana, violazione degli
articoli 149 e 152 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 117
del decreto legislativo n. 267/2000, eccesso di potere per carenza di
istruttoria e di motivazione, in quanto il gravato verbale di
consegna «in assenza di ogni e qualsivoglia indicazione in ordine al
costo della gestione del servizio idrico, non consente di garantire e
salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario dell'ente comunale»
(pag. 10 del ricorso), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 19, comma
2, lettera c-bis), della legge regionale n. 8/2012, le «eventuali (a
dire il vero certe, si pensi solo alla manutenzione ordinaria della
rete e del depuratore, per non dire di quelle di manutenzione
straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo, rottura
di pompe di sollevamento, rottura delle condotte etc. etc.) spese di
investimento sono a carico del bilancio comunale, salvo il rimborso
futuro da parte del gestore unico del servizio idrico integrato»
(pag. 11 del ricorso); prosegue il Comune evidenziando che: «nella
gestione del servizio idrico deve sempre essere rispettato il vincolo
dell'equilibrio economico-finanziario ed in conseguenza la tariffa
deve integralmente coprire i costi di investimento e di esercizio del
servizio. La mancata indicazione dei costi sostenuti dal Consorzio
ASI per la gestione del servizio idrico fa si' che l'ente comunale di
Augusta [...] alcun piano finanziario ed alcuna tariffa puo'
determinare al fine della integrale copertura dei costi del servizio
idrico, con palese violazione delle norme sopra richiamate e
pregiudizio per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente
comunale» (pag. 13 del ricorso).
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Consorzio ASI di
Siracusa in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso ed
eccependone, in via preliminare, «l'irricevibilita' per tardivita'
del ricorso (impugnazione del provvedimento del 3 maggio 2022) e la
inammissibilita' per il resto (impugnazione del verbale), dal momento
che il provvedimento del 3 maggio 2022 e' stato impugnato solo con il
ricorso in epigrafe, notificato in data 2 agosto 2022. Invero, ben
lungi dall'essere un atto meramente presupposto al verbale di
consegna del 24 maggio 2022, e' casomai vero il contrario [...]»
(pag. 1 della memoria del Consorzio ASI del 17 ottobre 2022).
5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
staccata di Catania - accolta la domanda cautelare ai fini della
sollecita fissazione del merito - con la gravata sentenza n. 1229 del
2023 ha dichiarato il ricorso:
a) in parte irricevibile per tardivita' della notifica, laddove
e' stata impugnata la nota del Consorzio ASI di Siracusa del 3 maggio
2022;
b) in parte inammissibile per difetto di interesse - per
mancanza di contenuto provvedimentale - laddove e' stato impugnato il
verbale di consegna del 24 maggio 2022.
6. Con ricorso in appello notificato il 16 giugno 2023 e
depositato il 14 luglio 2023, contenente altresi' domanda cautelare,
il Comune di Augusta ha impugnato la menzionata sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata
di Catania, n. 1229 del 2023, lamentando l'erroneita' della pronuncia
in rito di parziale irricevibilita' e di parziale inammissibilita'
del ricorso di primo grado, riproponendo i motivi dedotti in prime
cure ed insistendo nella questione di costituzionalita' dell'art. 19,
comma 2, lettera c-bis), della legge regionale n. 8/2012, per
contrasto con l'art. 119 della Costituzione, laddove la norma
regionale ha previsto il trasferimento in concessione d'uso
temporaneo degli impianti idrici, fognari e depurativi, di proprieta'
dei Consorzi ASI in liquidazione, al comune nel cui territorio e'
ubicato l'impianto di depurazione, senza la contestuale assegnazione,
in favore del medesimo comune, delle risorse economiche necessarie
per fronteggiare le spese della gestione del servizio idrico,
fognario e depurativo.
7. Nel presente giudizio si e' costituito il Consorzio ASI di
Siracusa in liquidazione, con atto di costituzione del 27 luglio
2023.
8. Il predetto Consorzio, con successiva memoria del 1° settembre
2023, ha illustrato le proprie difese, ritenendo infondata anche la
questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Comune di
Augusta.
9. Respinta la domanda cautelare monocratica con decreto
presidenziale n. 232 del 17 luglio 2023, alla successiva camera di
consiglio del 7 settembre 2023 l'appellante ha rinunciato alla
domanda cautelare.
10. All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2024 la causa e' stata
trattenuta in decisione.
Diritto
11. Il primo motivo d'appello e' fondato, stante l'erronea
pronuncia in rito del Tribunale amministrativo regionale, di parziale
irricevibilita' e di parziale inammissibilita' del ricorso di primo
grado.
11.1. Infatti, a differenza da quanto opinato dal primo giudice:
a) la nota del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione n. 263
del 3 maggio 2022 e' un mero atto endoprocedimentale, privo di
autonomo valore lesivo, con la conseguenza che non doveva essere
autonomamente impugnata nel termine di decadenza;
b) la concreta lesione in danno del Comune di Augusta, con
contestuale emersione dell'interesse a ricorrere, e' avvenuta solo
con il successivo verbale di consegna n. 319 del 24 maggio 2022 -
ricevuto dal Comune il 1° giugno 2022 - redatto dal commissario
liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione;
c) il ricorso di primo grado e' stato quindi tempestivamente
notificato in data 2 agosto 2022, tenuto conto del giorno festivo
nella data del 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 155, comma 4, del
codice di procedura civile, e della successiva sospensione feriale
dei termini processuali;
d) il ricorso di primo grado e' altresi' ammissibile,
sussistendo l'interesse del Comune ad impugnare sia il verbale di
consegna del commissario liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa
del 24 maggio 2022 (da cui deriva in via immediata l'interesse al
ricorso), sia la presupposta nota del medesimo Consorzio ASI del 3
maggio 2022.
11.2. Il predetto motivo d'appello deve quindi essere accolto e,
in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve
essere dichiarato tempestivo e ammissibile.
12. Venendo ora all'esame dei motivi di ricorso di primo grado,
riproposti in appello, il Collegio ritiene innanzitutto rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c-bis), secondo
periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, in relazione
all'art. 119, commi primo, quarto, quinto e sesto, della
Costituzione, sollevata dal Comune di Augusta con il secondo motivo
del ricorso di primo grado (sopra illustrato alla lettera ii) del § 3
della presente sentenza).
13. Infatti la menzionata lettera c-bis), secondo periodo, del
comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 prevede che, in
assenza della societa' di scopo a prevalente capitale pubblico
(societa' menzionate nel primo periodo della medesima lettera c-bis):
«i Commissari liquidatori possono trasferire in concessione d'uso
temporaneo gli impianti idrici, fognari e depurativi di proprieta'
dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale in liquidazione,
prioritariamente al comune nel cui territorio e' ubicato l'impianto
di depurazione o al Comune che risulti maggior utilizzatore del
relativo impianto, purche' quanto da trasferire non sia oggetto di
sequestro penale ad eccezione degli impianti che trattino
prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale.».
14. A tale disposizione non si e' accompagnata una previsione
derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e manutenzione degli
impianti idrici e fognari.
15. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l'art. 19, comma 2,
lettera c-bis), secondo periodo, della legge regionale n. 8 del 2012
presenta rilevanti dubbi di compatibilita' con l'art. 119, commi
primo, quarto, quinto e sesto, della Costituzione, nonche' con l'art.
15 dello Statuto della Regione Siciliana.
15.1. Nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia
finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall'art. 119
della Costituzione sia dai singoli statuti delle Regioni speciali e,
con specifico riferimento alla Regione Siciliana, dall'art. 15,
secondo comma, del relativo Statuto, secondo cui «l'ordinamento degli
enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi
Consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e
finanziaria».
15.2. Uno dei principali corollari di tale principio e' quello
secondo cui, ad ogni trasferimento di funzioni ad un ente
territoriale, deve corrispondere un adeguato trasferimento (o
un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte.
15.3. Il principio di correlazione fra funzioni e risorse (cosi'
ormai correntemente definito in teoria generale) e' desumibile, oltre
che dalla logica giuridica (e, quindi, dal principio di
ragionevolezza, al quale la Corte costituzionale attribuisce, da
sempre, valore fondamentale), dall'intero assetto del Titolo V della
Carta costituzionale e, in particolare, dai commi primo, quinto e
sesto dell'art. 119 della Costituzione, disposizioni costituzionali
che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a
garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali -
e dunque un valore costituzionale di base, sono ad essi comunque
applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni
delimitazione territoriale, il che risponde al criterio metodologico
secondo cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale
non puo' essere riconosciuta una autonomia finanziaria inferiore
rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a statuto
ordinario (cfr., sul tema, ordinanze C.g.a.r.s. 20 febbraio 2019, n.
160; 15 ottobre 2018, n. 556).
15.4. Il primo comma dell'art. 119 della Costituzione stabilisce
che: «i Comuni ... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa»
ed il successivo quarto comma che «le risorse derivanti dalle fonti
di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni ... di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».
15.5. Tali principi costituzionali, nel caso di specie, appaiono
essere stati disattesi dal legislatore regionale.
15.6. Inoltre, il principio di correlazione tra risorse e
funzioni costituisce un principio immanente e pervasivo del sistema
costituzionale, desumibile, per quanto attiene alla Regione
Siciliana, dal richiamato art. 15, secondo comma, dello Statuto,
secondo cui gli enti locali sono dotati della piu' ampia autonomia
amministrativa e finanziaria, e l'art. 19, comma 2, lettera c-bis),
secondo periodo, legge regionale n. 8 del 2012 sembra comunque in
contrasto con tale norma statutaria di rango costituzionale.
16. La Corte costituzionale, occupandosi della questione del
«trasferimento di funzioni senza risorse», ha affermato che le norme
di legge «che consentono operazioni istituzionali di tal fatta» sono
costituzionalmente illegittime in quanto lesive del principio di
correlazione tra funzioni e risorse, nonche' del «principio
fondamentale del coordinamento della finanza pubblica» e del
«principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici», quando determinano
i seguenti due effetti: «a) un'alterazione del "rapporto tra
complessivi bisogni regionali [o di altro ente locale] e insieme dei
mezzi finanziari per farvi fronte"; b) ed una variazione del rapporto
entrate/spese foriero di un "grave squilibrio" nel bilancio».
17. Il Collegio ritiene che, nella fattispecie disciplinata dalla
norma censurata, cio' si verificherebbe, in quanto all'incremento
delle attivita' necessarie ad assicurare la gestione e la
manutenzione degli impianti idrici, fognari e depurativi non si
accompagna una corrispondente e proporzionale attribuzione di mezzi
finanziari.
18. In sostanza, il Collegio ritiene che l'introduzione, mediante
legge regionale, di un congegno atto ad incidere sui richiamati
principi potrebbe costituire una "rottura" dell'ordinario assetto
delle competenze legislative stabilite dalla Costituzione e determina
una eccessiva compressione dell'autonomia finanziaria degli enti
locali comunali.
19. La presente questione di costituzionalita' e' analoga a
quella gia' sollevata dalla Sezione con le sentenze non definitive n.
226 e n. 227 del 23 febbraio 2022, gia' accolta dalla Corte
costituzione con sentenza n. 73 del 17 aprile 2023, che ha dichiarato
incostituzionale l'art. 19, comma 2, lettera b), della medesima legge
regionale n. 8/2012, nella parte in cui non subordina il
trasferimento ai comuni competenti per territorio, da parte del
commissario liquidatore dei consorzi ASI, delle strade ad uso
pubblico e delle relative pertinenze alla attribuzione ai comuni
stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle
infrastrutture trasferite.
20. Inoltre, in esito al giudizio di legittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 2, della legge regionale Siciliana n. 22 del
1986, rubricata «Riordino dei servizi e delle attivita'
socio-assistenziali in Sicilia», nella parte in cui obbliga i Comuni
ad assorbire il patrimonio ed il personale delle IPAB soppresse
autoritativamente dall'Amministrazione regionale, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 135 del 6 luglio 2020, ha
accertato, in relazione alla prima delle due questioni dedotte, la
violazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali,
di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio
di buon andamento della pubblica amministrazione (di cui,
rispettivamente all'art. 119, primo comma, della Costituzione e
all'art. 15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana,
all'art. 119, quarto e quinto comma, all'art. 119, primo e sesto
comma, e all'art. della Costituzione.
20.1. La Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza
n. 155 del 21 luglio 2020, ha posto in rilievo che le norme di legge
(nella fattispecie, l'art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135) non devono porre a rischio la corretta ripartizione
delle risorse, la necessaria corrispondenza tra queste ultime e le
relative funzioni amministrative e, in ultimo, la garanzia del buon
andamento dei servizi con quelle risorse finanziati (richiama le
sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 4 del 2014 e n. 51 del
2013).
21. In ragione delle descritte coordinate ermeneutiche, il
Collegio ritiene che il sistema normativo disegnato con la legge
regionale n. 8 del 2012 - con cui il legislatore regionale ha
affidato ai comuni la concessione in uso temporaneo degli impianti
idrici, fognari e depurativi di proprieta' dei Consorzi ASI in
liquidazione, con i relativi obblighi di gestione e manutenzione -
concreti un evidente vulnus al principio di corrispondenza tra
funzioni attribuite e risorse finanziarie, in quanto all'attribuzione
della funzione gestoria e manutentiva degli impianti idrici, fognari
e depurativi non si accompagna l'attribuzione di adeguati mezzi
finanziari.
21.1. Va da se' che tale vulnus, per quanto gia' evidenziato,
riguardi anche i principi costituzionali di autonomia finanziaria dei
comuni e di equilibrio del bilancio.
21.2. La lesione al fondamentale principio di corrispondenza tra
risorse finanziarie e funzioni attribuite ai Comuni siciliani ed agli
altri principi indicati, peraltro, oltre a concretare una possibile
ipotesi di violazione dell'art. 119, primo, quarto, quinto e sesto
comma, della Costituzione nonche' dell'art. 15, secondo comma, dello
Statuto della Regione Siciliana, determina anche un possibile vulnus
all'art. 97 della Costituzione, poiche' idonea ad incidere sul buon
andamento dei servizi di gestione e di manutenzione degli impianti
trasferiti in concessione d'uso, funzioni che non risultano
adeguatamente finanziate.
22. Per tutte le ragioni sopraesposte, il Collegio ritiene
rilevante ai fini della decisione della controversia e non
manifestamente infondata, per violazione dell'art. 119, primo,
quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione, nonche' dell'art.
15, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2,
lettera c-bis), secondo periodo, della legge regionale siciliana n. 8
del 2012, laddove il predetto art. 19, comma 2, lettera c-bis),
secondo periodo, prevede il trasferimento, in concessione d'uso
temporaneo, degli impianti idrici, fognari e depurativi di proprieta'
dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel cui
territorio e' ubicato l'impianto di depurazione, o al Comune che
risulti maggior utilizzatore del relativo impianto, con i connessi
obblighi di gestione e manutenzione dei predetti impianti, senza
prevedere una contestuale e adeguata provvista finanziaria in favore
del medesimo Comune concessionario (sulla possibilita' di sollevare
questione di legittimita' costituzionale mediante sentenza non
definitiva, che disponga contestualmente la sospensione del giudizio
e la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte
costituzione, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2023, § 3
del «considerato in diritto»).
23. Pertanto, il Collegio, riservata al definitivo ogni
statuizione nel merito e sulle spese, cosi' provvede:
accoglie il primo motivo di appello proposto dal Comune e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ricevibile
il ricorso proposto in primo grado ed ammissibili le azioni di
annullamento formulate;
con riferimento al secondo motivo del ricorso di primo grado,
riproposto in appello, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione all'art. 119, primo, quarto, quinto e sesto
comma, della Costituzione, nonche' all'art. 15, secondo comma, dello
Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c-bis), secondo
periodo, della legge regionale Siciliana n. 8 del 2012, nei sensi
sopra precisati.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando
sull'appello n.r.g. 680/2023, come in epigrafe proposto, cosi'
provvede:
accoglie il primo motivo di appello proposto dal Comune e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ricevibile
il ricorso proposto in primo grado ed ammissibili le azioni di
annullamento formulate;
con riferimento al secondo motivo del ricorso di primo grado
riproposto in appello, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione all'art. 119, commi primo, quarto, quinto e
sesto, della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c-bis), della legge
regionale siciliana n. 8 del 2012, laddove il predetto art. 19, comma
2, lettera c-bis), secondo periodo, prevede il trasferimento, in
concessione d'uso temporaneo, degli impianti idrici, fognari e
depurativi di proprieta' dei Consorzi ASI in liquidazione,
prioritariamente al Comune nel cui territorio e' ubicato l'impianto
di depurazione, o al Comune che risulti maggior utilizzatore del
relativo impianto, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione
dei predetti impianti, senza prevedere una contestuale e adeguata
provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario.
Dispone la sospensione del giudizio e ordina l'immediata
trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente
sentenza non definitiva, avente valore di ordinanza ai fini della
rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita'
costituzionale, sia notificata alle parti in causa ed al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del
Senato e della Camera dei Deputati della Repubblica, al Presidente
della Regione Siciliana e al Presidente dell'Assemblea Regionale
Siciliana.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorita'
amministrativa.
Cosi' deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8
febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente;
Michele Pizzi, consigliere, Estensore;
Giuseppe Chine', consigliere;
Antonino Caleca, consigliere;
Paola La Ganga, consigliere.
Il Presidente: de Francisco
L'estensore: Pizzi