N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 agosto 2024

Ordinanza del 5 agosto 2024 del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana sul ricorso proposto dal Comune  di  Augusta
contro Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione. 
 
Comuni, Province e Citta' metropolitane  -  Funzioni  fondamentali  -
  Norme della Regione Siciliana - Liquidazione dei  Consorzi  per  le
  aree di sviluppo industriale (Consorzi  ASI)  -  Previsione  che  i
  Commissari liquidatori,  in  assenza  delle  societa'  di  scopo  a
  prevalente capitale pubblico,  possono  trasferire  in  concessione
  d'uso temporaneo gli  impianti  idrici,  fognari  e  depurativi  di
  proprieta' dei Consorzi ASI in  liquidazione,  prioritariamente  al
  Comune nel cui territorio e' ubicato l'impianto di  depurazione,  o
  al Comune che risulti maggior utilizzatore del relativo impianto  -
  Omessa  previsione  di  una  contestuale   e   adeguata   provvista
  finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario. 
- Legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n.  8  (Costituzione
  dell'Istituto   regionale   per   lo   sviluppo   delle   attivita'
  produttive), art. 19, comma 2, lettera c-bis), secondo periodo. 
(GU n.40 del 2-10-2024 )
 
  IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 
                       Sezione giurisdizionale 
 
    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso
numero di registro generale 680 del  2023,  proposto  dal  Comune  di
Augusta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato  e  difeso
dall'avvocato Domenica Oteri, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
    contro il Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione,  in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia; 
    per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la  Sicilia,  sezione  staccata  di  Catania,  (Sezione
Terza) n. 1229/2023, resa tra le parti, pubblicata il 12 aprile 2023,
notificata il 17 aprile 2023, pronunciata nel giudizio di primo grado
n.r.g. 1435/2022; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  del  Consorzio  ASI  di
Siracusa in liquidazione; 
    Visto il decreto cautelare n. 232 del 2023; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8  febbraio  2024,  il
consigliere Michele Pizzi e uditi per le  parti  l'avvocato  Domenica
Oteri e l'avvocato Alberto Marolda, su delega dell'avvocato  Riccardo
Rotigliano; 
    Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                                Fatto 
 
    1. Con  ricorso  proposto  innanzi  al  Tribunale  amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, notificato  il
2 agosto 2022 e depositato il 28 settembre 2022, il Comune di Augusta
esponeva: 
      che il commissario liquidatore del Consorzio ASI  di  Siracusa,
con nota prot. n. 263 del 3 maggio 2022, aveva invitato  il  medesimo
Comune, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c-bis),  della  legge
regionale  n.  8/2012,  a  «prendere   parte   alle   operazioni   di
trasferimento e consegna a codesto Comune degli impianti  idrici  dal
Consorzio  ASI  Siracusa  realizzati  nell'ambito   dei   lavori   di
urbanizzazione dell'agglomerato industriale «G2» di  Augusta  nonche'
dell'impianto di  chiarificazione  acque  sito  in  C.da  Mendola  di
Augusta facente parte del sistema idrica di Q.100 realizzato  dall'ex
Cassa per il Mezzogiorno, trasferito al Consorzio ASI con  D.D.G.  n.
03457 del 15 settembre 2005 della Regione Siciliana-Presidenza»; 
      che il Consorzio ASI di Siracusa, con la medesima  nota,  aveva
avvisato il Comune che «qualora codesta Amministrazione  non  dovesse
intervenire,  questo  Consorzio  cedente  procedera'  comunque   alle
operazioni di trasferimento e consegna in presenza di testimoni»; 
      di aver  declinato  l'invito  con  nota  del  10  maggio  2022,
evidenziando l'indisponibilita' del comune di Augusta a  ricevere  in
consegna gli impianti in questione  «dal  momento  che,  in  evidente
contrasto  con  il  principio  costituzionale  di  correlazione   fra
funzioni e risorse e con  il  principio  di  equilibrio  dei  bilanci
pubblici, risulterebbe impossibile la gestione degli impianti  stessi
da parte  di  questo  ente  in  conformita'  al  parametro  del  buon
andamento nel rispetto dell'autonomia finanziaria  e  dell'equilibrio
del proprio bilancio»; 
      che ciononostante il commissario liquidatore del Consorzio  ASI
di Siracusa aveva redatto il verbale di consegna n. 319 del 24 maggio
2022. 
    2. Il Comune ricorrente quindi impugnava: 
      a) il verbale del commissario liquidatore del Consorzio ASI  di
Siracusa in liquidazione n. 319 del 24 maggio 2022, con il  quale  il
predetto commissario  provvedeva  unilateralmente  alla  consegna  al
ricorrente Ente locale «degli impianti e rete idrica  realizzata  dal
Consorzio ASI di Siracusa nell'ambito  dei  lavori  di  realizzazione
dell'agglomerato  G2   di   Siracusa»   nonche'   «dell'impianto   di
chiarificazione   acque   facente   parte    del    sistema    idrico
dell'acquedotto di Q.100 sito in c/da Mendola di Augusta» (pag. 2 del
ricorso); 
      b) la nota del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione  prot.
n. 263 del 3 maggio 2022. 
    3.  Il  ricorso  di  primo  grado,  contenente  altresi'  domanda
cautelare, era articolato nei seguenti due motivi: 
      i)  violazione  degli  articoli  147  e  149-bis  del   decreto
legislativo   n.   152/2006,   illegittimita'   costituzionale    con
riferimento all'art. 117, comma 2, lettera  e),  della  Costituzione,
eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di  potere  per
carenza dei presupposti, in quanto il gravato verbale di consegna  si
pone in contrasto con i predetti articoli 147 e 149-bis  del  decreto
legislativo n. 152/2006, i quali «mirando  ad  assicurare  l'unicita'
della gestione  per  ciascun  ambito  territoriale  e  l'integrazione
verticale ed orizzontale dei servizi, escludono  la  possibilita'  di
una gestione diretta del servizio  idrico  da  parte  di  un  singolo
comune poiche' antieconomica ed inefficiente», con la conseguenza che
«tutti gli impianti e le reti idriche gia' gestite dal Consorzio  ASI
dovranno essere trasferiti alla  gia'  costituita  ATI  di  Siracusa»
(pag. 7 del ricorso); inoltre la norma statale «esclude in radice  la
possibilita' di una gestione diretta del servizio idrico da parte  di
un comune, in quanto cio' sarebbe gravemente lesivo dei  principi  in
tema di concorrenza nel conferimento  della  gestione  del  servizio»
(pag. 8 del ricorso), con  conseguente  violazione,  da  parte  della
normativa regionale, della competenza statale in  materia  di  tutela
della concorrenza; 
      ii) violazione dell'art. 119 della Costituzione e dell'art. 15,
comma 2, dello Statuto  della  Regione  Siciliana,  violazione  degli
articoli 149 e 152 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 117
del decreto legislativo n. 267/2000, eccesso di potere per carenza di
istruttoria e  di  motivazione,  in  quanto  il  gravato  verbale  di
consegna «in assenza di ogni e qualsivoglia indicazione in ordine  al
costo della gestione del servizio idrico, non consente di garantire e
salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario dell'ente  comunale»
(pag. 10 del ricorso), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 19, comma
2, lettera c-bis), della legge regionale n. 8/2012, le «eventuali  (a
dire il vero certe, si pensi solo alla manutenzione  ordinaria  della
rete e del  depuratore,  per  non  dire  di  quelle  di  manutenzione
straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo,  rottura
di pompe di sollevamento, rottura delle condotte etc. etc.) spese  di
investimento sono a carico del bilancio comunale, salvo  il  rimborso
futuro da parte del gestore  unico  del  servizio  idrico  integrato»
(pag. 11 del ricorso); prosegue il Comune  evidenziando  che:  «nella
gestione del servizio idrico deve sempre essere rispettato il vincolo
dell'equilibrio economico-finanziario ed in  conseguenza  la  tariffa
deve integralmente coprire i costi di investimento e di esercizio del
servizio. La mancata indicazione dei costi  sostenuti  dal  Consorzio
ASI per la gestione del servizio idrico fa si' che l'ente comunale di
Augusta  [...]  alcun  piano  finanziario  ed  alcuna  tariffa   puo'
determinare al fine della integrale copertura dei costi del  servizio
idrico,  con  palese  violazione  delle  norme  sopra  richiamate   e
pregiudizio   per   l'equilibrio   economico-finanziario    dell'ente
comunale» (pag. 13 del ricorso). 
    4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Consorzio ASI  di
Siracusa  in  liquidazione,  chiedendo  il  rigetto  del  ricorso  ed
eccependone, in via preliminare,  «l'irricevibilita'  per  tardivita'
del ricorso (impugnazione del provvedimento del 3 maggio 2022)  e  la
inammissibilita' per il resto (impugnazione del verbale), dal momento
che il provvedimento del 3 maggio 2022 e' stato impugnato solo con il
ricorso in epigrafe, notificato in data 2 agosto  2022.  Invero,  ben
lungi  dall'essere  un  atto  meramente  presupposto  al  verbale  di
consegna del 24 maggio 2022, e'  casomai  vero  il  contrario  [...]»
(pag. 1 della memoria del Consorzio ASI del 17 ottobre 2022). 
    5. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sezione
staccata di Catania - accolta la  domanda  cautelare  ai  fini  della
sollecita fissazione del merito - con la gravata sentenza n. 1229 del
2023 ha dichiarato il ricorso: 
      a) in parte irricevibile per tardivita' della notifica, laddove
e' stata impugnata la nota del Consorzio ASI di Siracusa del 3 maggio
2022; 
      b) in parte  inammissibile  per  difetto  di  interesse  -  per
mancanza di contenuto provvedimentale - laddove e' stato impugnato il
verbale di consegna del 24 maggio 2022. 
    6. Con  ricorso  in  appello  notificato  il  16  giugno  2023  e
depositato il 14 luglio 2023, contenente altresi' domanda  cautelare,
il  Comune  di  Augusta  ha  impugnato  la  menzionata  sentenza  del
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  sezione  staccata
di Catania, n. 1229 del 2023, lamentando l'erroneita' della pronuncia
in rito di parziale irricevibilita' e  di  parziale  inammissibilita'
del ricorso di primo grado, riproponendo i motivi  dedotti  in  prime
cure ed insistendo nella questione di costituzionalita' dell'art. 19,
comma 2,  lettera  c-bis),  della  legge  regionale  n.  8/2012,  per
contrasto  con  l'art.  119  della  Costituzione,  laddove  la  norma
regionale  ha  previsto  il  trasferimento   in   concessione   d'uso
temporaneo degli impianti idrici, fognari e depurativi, di proprieta'
dei Consorzi ASI in liquidazione, al comune  nel  cui  territorio  e'
ubicato l'impianto di depurazione, senza la contestuale assegnazione,
in favore del medesimo comune, delle  risorse  economiche  necessarie
per  fronteggiare  le  spese  della  gestione  del  servizio  idrico,
fognario e depurativo. 
    7. Nel presente giudizio si e' costituito  il  Consorzio  ASI  di
Siracusa in liquidazione, con atto  di  costituzione  del  27  luglio
2023. 
    8. Il predetto Consorzio, con successiva memoria del 1° settembre
2023, ha illustrato le proprie difese, ritenendo infondata  anche  la
questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  dal  Comune  di
Augusta. 
    9.  Respinta  la  domanda  cautelare  monocratica   con   decreto
presidenziale n. 232 del 17 luglio 2023, alla  successiva  camera  di
consiglio del  7  settembre  2023  l'appellante  ha  rinunciato  alla
domanda cautelare. 
    10. All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2024 la causa  e'  stata
trattenuta in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    11. Il  primo  motivo  d'appello  e'  fondato,  stante  l'erronea
pronuncia in rito del Tribunale amministrativo regionale, di parziale
irricevibilita' e di parziale inammissibilita' del ricorso  di  primo
grado. 
    11.1. Infatti, a differenza da quanto opinato dal primo giudice: 
      a) la nota del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione n. 263
del 3 maggio 2022  e'  un  mero  atto  endoprocedimentale,  privo  di
autonomo valore lesivo, con la  conseguenza  che  non  doveva  essere
autonomamente impugnata nel termine di decadenza; 
      b) la concreta lesione in danno  del  Comune  di  Augusta,  con
contestuale emersione dell'interesse a ricorrere,  e'  avvenuta  solo
con il successivo verbale di consegna n. 319 del  24  maggio  2022  -
ricevuto dal Comune il 1°  giugno  2022  -  redatto  dal  commissario
liquidatore del Consorzio ASI di Siracusa in liquidazione; 
      c) il ricorso di primo grado e'  stato  quindi  tempestivamente
notificato in data 2 agosto 2022, tenuto  conto  del  giorno  festivo
nella data del 31 luglio 2022, ai sensi dell'art. 155, comma  4,  del
codice di procedura civile, e della  successiva  sospensione  feriale
dei termini processuali; 
        d)  il  ricorso  di  primo  grado  e'  altresi'  ammissibile,
sussistendo l'interesse del Comune ad impugnare  sia  il  verbale  di
consegna del commissario liquidatore del Consorzio  ASI  di  Siracusa
del 24 maggio 2022 (da cui deriva in  via  immediata  l'interesse  al
ricorso), sia la presupposta nota del medesimo Consorzio  ASI  del  3
maggio 2022. 
    11.2. Il predetto motivo d'appello deve quindi essere accolto  e,
in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo  grado  deve
essere dichiarato tempestivo e ammissibile. 
    12. Venendo ora all'esame dei motivi di ricorso di  primo  grado,
riproposti in appello, il Collegio ritiene innanzitutto  rilevante  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  19,  comma  2,  lettera  c-bis),   secondo
periodo, della legge regionale 12 gennaio 2012, n.  8,  in  relazione
all'art.  119,  commi  primo,   quarto,   quinto   e   sesto,   della
Costituzione, sollevata dal Comune di Augusta con il  secondo  motivo
del ricorso di primo grado (sopra illustrato alla lettera ii) del § 3
della presente sentenza). 
    13. Infatti la menzionata lettera c-bis),  secondo  periodo,  del
comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 prevede che,  in
assenza della  societa'  di  scopo  a  prevalente  capitale  pubblico
(societa' menzionate nel primo periodo della medesima lettera c-bis):
«i Commissari liquidatori possono  trasferire  in  concessione  d'uso
temporaneo gli impianti idrici, fognari e  depurativi  di  proprieta'
dei Consorzi per le Aree di  sviluppo  industriale  in  liquidazione,
prioritariamente al comune nel cui territorio e'  ubicato  l'impianto
di depurazione o al  Comune  che  risulti  maggior  utilizzatore  del
relativo impianto, purche' quanto da trasferire non  sia  oggetto  di
sequestro  penale  ad   eccezione   degli   impianti   che   trattino
prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale.». 
    14. A tale disposizione non si  e'  accompagnata  una  previsione
derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e  manutenzione  degli
impianti idrici e fognari. 
    15. Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l'art. 19, comma  2,
lettera c-bis), secondo periodo, della legge regionale n. 8 del  2012
presenta rilevanti dubbi di  compatibilita'  con  l'art.  119,  commi
primo, quarto, quinto e sesto, della Costituzione, nonche' con l'art.
15 dello Statuto della Regione Siciliana. 
    15.1. Nel nostro  ordinamento  vige  il  principio  di  autonomia
finanziaria dei Comuni, espressamente  declinato  sia  dall'art.  119
della Costituzione sia dai singoli statuti delle Regioni speciali  e,
con specifico  riferimento  alla  Regione  Siciliana,  dall'art.  15,
secondo comma, del relativo Statuto, secondo cui «l'ordinamento degli
enti locali si basa nella Regione stessa  sui  Comuni  e  sui  liberi
Consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e
finanziaria». 
    15.2. Uno dei principali corollari di tale  principio  e'  quello
secondo  cui,  ad  ogni  trasferimento  di  funzioni   ad   un   ente
territoriale,  deve  corrispondere  un  adeguato   trasferimento   (o
un'attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte. 
    15.3. Il principio di correlazione fra funzioni e risorse  (cosi'
ormai correntemente definito in teoria generale) e' desumibile, oltre
che  dalla  logica   giuridica   (e,   quindi,   dal   principio   di
ragionevolezza, al quale  la  Corte  costituzionale  attribuisce,  da
sempre, valore fondamentale), dall'intero assetto del Titolo V  della
Carta costituzionale e, in particolare, dai  commi  primo,  quinto  e
sesto dell'art. 119 della Costituzione,  disposizioni  costituzionali
che nella misura  in  cui  (e  nelle  parti  nelle  quali)  mirano  a
garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali -
e dunque un valore costituzionale di  base,  sono  ad  essi  comunque
applicabili  (e  da  essi   invocabili)   a   prescindere   da   ogni
delimitazione territoriale, il che risponde al criterio  metodologico
secondo cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale
non puo' essere  riconosciuta  una  autonomia  finanziaria  inferiore
rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a  statuto
ordinario (cfr., sul tema, ordinanze C.g.a.r.s. 20 febbraio 2019,  n.
160; 15 ottobre 2018, n. 556). 
    15.4. Il primo comma dell'art. 119 della Costituzione  stabilisce
che: «i Comuni ... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa»
ed il successivo quarto comma che «le risorse derivanti  dalle  fonti
di cui ai commi precedenti consentono ai  Comuni  ...  di  finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». 
    15.5. Tali principi costituzionali, nel caso di specie,  appaiono
essere stati disattesi dal legislatore regionale. 
    15.6.  Inoltre,  il  principio  di  correlazione  tra  risorse  e
funzioni costituisce un principio immanente e pervasivo  del  sistema
costituzionale,  desumibile,  per   quanto   attiene   alla   Regione
Siciliana, dal richiamato art.  15,  secondo  comma,  dello  Statuto,
secondo cui gli enti locali sono dotati della  piu'  ampia  autonomia
amministrativa e finanziaria, e l'art. 19, comma 2,  lettera  c-bis),
secondo periodo, legge regionale n. 8 del  2012  sembra  comunque  in
contrasto con tale norma statutaria di rango costituzionale. 
    16. La Corte  costituzionale,  occupandosi  della  questione  del
«trasferimento di funzioni senza risorse», ha affermato che le  norme
di legge «che consentono operazioni istituzionali di tal fatta»  sono
costituzionalmente illegittime in  quanto  lesive  del  principio  di
correlazione  tra  funzioni  e  risorse,   nonche'   del   «principio
fondamentale  del  coordinamento  della  finanza  pubblica»   e   del
«principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici», quando  determinano
i  seguenti  due  effetti:  «a)  un'alterazione  del  "rapporto   tra
complessivi bisogni regionali [o di altro ente locale] e insieme  dei
mezzi finanziari per farvi fronte"; b) ed una variazione del rapporto
entrate/spese foriero di un "grave squilibrio" nel bilancio». 
    17. Il Collegio ritiene che, nella fattispecie disciplinata dalla
norma censurata, cio' si  verificherebbe,  in  quanto  all'incremento
delle  attivita'  necessarie  ad  assicurare   la   gestione   e   la
manutenzione degli impianti  idrici,  fognari  e  depurativi  non  si
accompagna una corrispondente e proporzionale attribuzione  di  mezzi
finanziari. 
    18. In sostanza, il Collegio ritiene che l'introduzione, mediante
legge regionale, di un  congegno  atto  ad  incidere  sui  richiamati
principi potrebbe costituire  una  "rottura"  dell'ordinario  assetto
delle competenze legislative stabilite dalla Costituzione e determina
una eccessiva  compressione  dell'autonomia  finanziaria  degli  enti
locali comunali. 
    19. La presente  questione  di  costituzionalita'  e'  analoga  a
quella gia' sollevata dalla Sezione con le sentenze non definitive n.
226 e  n.  227  del  23  febbraio  2022,  gia'  accolta  dalla  Corte
costituzione con sentenza n. 73 del 17 aprile 2023, che ha dichiarato
incostituzionale l'art. 19, comma 2, lettera b), della medesima legge
regionale  n.  8/2012,  nella  parte  in   cui   non   subordina   il
trasferimento ai comuni  competenti  per  territorio,  da  parte  del
commissario  liquidatore  dei  consorzi  ASI,  delle  strade  ad  uso
pubblico e delle relative  pertinenze  alla  attribuzione  ai  comuni
stessi delle risorse necessarie alla gestione  e  manutenzione  delle
infrastrutture trasferite. 
    20. Inoltre, in esito al giudizio di legittimita'  costituzionale
dell'art. 34, comma 2, della legge  regionale  Siciliana  n.  22  del
1986,   rubricata   «Riordino   dei   servizi   e   delle   attivita'
socio-assistenziali in Sicilia», nella parte in cui obbliga i  Comuni
ad assorbire il patrimonio  ed  il  personale  delle  IPAB  soppresse
autoritativamente   dall'Amministrazione    regionale,    la    Corte
costituzionale, con  la  sentenza  n.  135  del  6  luglio  2020,  ha
accertato, in relazione alla prima delle due  questioni  dedotte,  la
violazione dei principi di autonomia finanziaria degli  enti  locali,
di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell'equilibrio di bilancio
di  buon  andamento   della   pubblica   amministrazione   (di   cui,
rispettivamente all'art.  119,  primo  comma,  della  Costituzione  e
all'art. 15, secondo comma, dello Statuto  della  Regione  Siciliana,
all'art. 119, quarto e quinto comma,  all'art.  119,  primo  e  sesto
comma, e all'art. della Costituzione. 
    20.1. La Corte costituzionale, ancora di recente, con la sentenza
n. 155 del 21 luglio 2020, ha posto in rilievo che le norme di  legge
(nella fattispecie, l'art. 11-quater del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135) non devono porre a  rischio  la  corretta  ripartizione
delle risorse, la necessaria corrispondenza tra queste  ultime  e  le
relative funzioni amministrative e, in ultimo, la garanzia  del  buon
andamento dei servizi con  quelle  risorse  finanziati  (richiama  le
sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 4 del 2014 e n.  51  del
2013). 
    21.  In  ragione  delle  descritte  coordinate  ermeneutiche,  il
Collegio ritiene che il sistema  normativo  disegnato  con  la  legge
regionale n. 8 del  2012  -  con  cui  il  legislatore  regionale  ha
affidato ai comuni la concessione in uso  temporaneo  degli  impianti
idrici, fognari e  depurativi  di  proprieta'  dei  Consorzi  ASI  in
liquidazione, con i relativi obblighi di gestione  e  manutenzione  -
concreti un  evidente  vulnus  al  principio  di  corrispondenza  tra
funzioni attribuite e risorse finanziarie, in quanto all'attribuzione
della funzione gestoria e manutentiva degli impianti idrici,  fognari
e depurativi non  si  accompagna  l'attribuzione  di  adeguati  mezzi
finanziari. 
    21.1. Va da se' che tale vulnus,  per  quanto  gia'  evidenziato,
riguardi anche i principi costituzionali di autonomia finanziaria dei
comuni e di equilibrio del bilancio. 
    21.2. La lesione al fondamentale principio di corrispondenza  tra
risorse finanziarie e funzioni attribuite ai Comuni siciliani ed agli
altri principi indicati, peraltro, oltre a concretare  una  possibile
ipotesi di violazione dell'art. 119, primo, quarto,  quinto  e  sesto
comma, della Costituzione nonche' dell'art. 15, secondo comma,  dello
Statuto della Regione Siciliana, determina anche un possibile  vulnus
all'art. 97 della Costituzione, poiche' idonea ad incidere  sul  buon
andamento dei servizi di gestione e di  manutenzione  degli  impianti
trasferiti  in  concessione  d'uso,  funzioni   che   non   risultano
adeguatamente finanziate. 
    22. Per  tutte  le  ragioni  sopraesposte,  il  Collegio  ritiene
rilevante  ai  fini  della  decisione  della   controversia   e   non
manifestamente  infondata,  per  violazione  dell'art.  119,   primo,
quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione,  nonche'  dell'art.
15,  secondo  comma,  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana,   la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,  comma  2,
lettera c-bis), secondo periodo, della legge regionale siciliana n. 8
del 2012, laddove il predetto  art.  19,  comma  2,  lettera  c-bis),
secondo periodo,  prevede  il  trasferimento,  in  concessione  d'uso
temporaneo, degli impianti idrici, fognari e depurativi di proprieta'
dei Consorzi ASI in liquidazione, prioritariamente al Comune nel  cui
territorio e' ubicato l'impianto di  depurazione,  o  al  Comune  che
risulti maggior utilizzatore del relativo impianto,  con  i  connessi
obblighi di gestione e  manutenzione  dei  predetti  impianti,  senza
prevedere una contestuale e adeguata provvista finanziaria in  favore
del medesimo Comune concessionario (sulla possibilita'  di  sollevare
questione  di  legittimita'  costituzionale  mediante  sentenza   non
definitiva, che disponga contestualmente la sospensione del  giudizio
e  la  trasmissione  degli  atti   alla   cancelleria   della   Corte
costituzione, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2023, § 3
del «considerato in diritto»). 
    23.  Pertanto,  il  Collegio,  riservata   al   definitivo   ogni
statuizione nel merito e sulle spese, cosi' provvede: 
      accoglie il primo motivo di appello proposto dal Comune e,  per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,  dichiara  ricevibile
il ricorso proposto in  primo  grado  ed  ammissibili  le  azioni  di
annullamento formulate; 
      con riferimento al secondo motivo del ricorso di  primo  grado,
riproposto  in  appello,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
infondata, in relazione all'art. 119, primo, quarto, quinto  e  sesto
comma, della Costituzione, nonche' all'art. 15, secondo comma,  dello
Statuto  della  Regione  Siciliana,  la  questione  di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  19,  comma  2,  lettera  c-bis),   secondo
periodo, della legge regionale Siciliana n. 8  del  2012,  nei  sensi
sopra precisati. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa   per   la   Regione
Siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente  pronunciando
sull'appello  n.r.g.  680/2023,  come  in  epigrafe  proposto,  cosi'
provvede: 
      accoglie il primo motivo di appello proposto dal Comune e,  per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,  dichiara  ricevibile
il ricorso proposto in  primo  grado  ed  ammissibili  le  azioni  di
annullamento formulate; 
      con riferimento al secondo motivo del ricorso  di  primo  grado
riproposto  in  appello,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
infondata, in relazione all'art. 119, commi primo, quarto,  quinto  e
sesto,   della   Costituzione,   la   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 2,  lettera  c-bis),  della  legge
regionale siciliana n. 8 del 2012, laddove il predetto art. 19, comma
2, lettera c-bis), secondo  periodo,  prevede  il  trasferimento,  in
concessione  d'uso  temporaneo,  degli  impianti  idrici,  fognari  e
depurativi  di  proprieta'  dei   Consorzi   ASI   in   liquidazione,
prioritariamente al Comune nel cui territorio e'  ubicato  l'impianto
di depurazione, o al Comune  che  risulti  maggior  utilizzatore  del
relativo impianto, con i connessi obblighi di gestione e manutenzione
dei predetti impianti, senza prevedere  una  contestuale  e  adeguata
provvista finanziaria in favore del medesimo Comune concessionario. 
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria della  Sezione,  la  presente
sentenza non definitiva, avente valore di  ordinanza  ai  fini  della
rimessione alla Corte costituzionale della questione di  legittimita'
costituzionale, sia notificata alle parti in causa ed  al  Presidente
del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  del
Senato e della Camera dei Deputati della  Repubblica,  al  Presidente
della Regione Siciliana  e  al  Presidente  dell'Assemblea  Regionale
Siciliana. 
    Spese al definitivo. 
    Ordina che  la  presente  sentenza  sia  eseguita  dall'Autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Palermo nella camera di consiglio  del  giorno  8
febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati: 
      Ermanno de Francisco, Presidente; 
      Michele Pizzi, consigliere, Estensore; 
      Giuseppe Chine', consigliere; 
      Antonino Caleca, consigliere; 
      Paola La Ganga, consigliere. 
 
                     Il Presidente: de Francisco 
 
                                                   L'estensore: Pizzi