N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 settembre 2024

Ordinanza del 4 settembre 2024 del Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Roberta Raso contro Ministero delle imprese e del made in
Italy. 
 
Amministrazione pubblica - Cooperative -  Attivita'  di  vigilanza  -
  Previsione che dispone  lo  scioglimento  per  atto  dell'autorita'
  degli enti cooperativi che si  sottraggono  a  tale  attivita'  con
  conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio. 
- Decreto legislativo 2 agosto 2002, n.  220  (Norme  in  materia  di
  riordino  della  vigilanza  sugli  enti   cooperativi,   ai   sensi
  dell'articolo 7, comma 1,  della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,
  recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
  con particolare riferimento alla posizione del socio  lavoratore»),
  art. 12, comma 3, secondo periodo. 
(GU n.41 del 9-10-2024 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 9891 del 2023, proposto da: 
        Roberta Raso, rappresentata e difesa dagli  avvocati  Antonio
Martini, Donato Mondelli, con  domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di giustizia; 
    Contro: 
        Ministero delle imprese e del made in Italy, in  persona  del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con domicilio  digitale  come  da  PEC  da  Registri  di
giustizia; 
    Per la riforma: 
        della  sentenza   in   forma   semplificata   del   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (Sezione Quarta)
n. 17734/2023, resa tra le parti. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy; 
    Vista l'ordinanza n. 205/2024, con la quale la Sezione ha accolto
l'istanza cautelare di parte appellante ai soli fini della  sollecita
fissazione dell'udienza di trattazione  del  merito  del  ricorso  in
appello ex art. 55, comma 10, c.p.a.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica  del  giorno  27  giugno  2024  il
Consigliere Lorenzo Cordi' e udito, per parte appellante,  l'avvocato
Antonio Martini; 
A. Premesse in fatto e svolgimento del giudizio. 
    A.1. Il ricorso di primo grado. 
    1. La sig.ra Roberta Raso, legale rappresentante della  «Progetto
Uomo societa'  cooperativa  a  responsabilita'  limitata»  fino  alla
nomina del Commissario liquidatore, ha proposto  ricorso  in  appello
avverso  la  sentenza  n.  17734/2023,  con  la  quale  il  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma ha  respinto  il
ricorso proposto avverso: i) il decreto di scioglimento per  atto  di
autorita'  della  Societa'  cooperativa   «Progetto   Uomo   societa'
cooperativa a responsabilita' limitata», con nomina  del  Commissario
liquidatore, disposto - ai sensi delle disposizioni di cui agli artt.
2545-septiesdecies del codice  civile e  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 220/2002 - con decreto n. 81/SAA/2023  del  31  agosto
2023 della Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il Sistema
cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero delle imprese e
del made in Italy; ii) tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o
comunque connessi,  ivi  inclusi  i  verbali  di  consegna  dei  beni
compresi nella liquidazione, delle scritture contabili e degli  altri
documenti dell'impresa, redatti dal Commissario liquidatore in data 2
ottobre 2023, 18 ottobre 2023 e 19 ottobre 2023. 
    2. In punto di fatto l'appellante ha esposto che: i) la  Societa'
cooperativa «Progetto Uomo  societa'  cooperativa  a  responsabilita'
limitata» era stata sottoposta all'ordinaria attivita' di vigilanza -
in relazione al biennio 2021/2022 -  da  parte  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy, ai fini dell'accertamento  del  possesso
dei requisiti mutualistici; ii) l'incarico  di  revisione  era  stata
affidato all'ispettore  dott.  Giovanni  Quagliana,  il  quale  aveva
inviato  alla  Societa'  una  prima  PEC  in  data  2  maggio   2022,
richiedendo di prendere immediati contatti per consentire l'attivita'
di revisione e, in data 9 maggio 2022, una seconda PEC, diffidando la
Societa' a consentire la revisione (doc. n. 9 del fascicolo di  primo
grado di parte appellante); iii) stante il mancato riscontro  a  tali
comunicazioni, l'ispettore Quagliana aveva, in data 17  maggio  2022,
proceduto   alla   relazione   di   mancata   revisione,   proponendo
all'Amministrazione di  adottare  il  provvedimento  di  scioglimento
della Cooperativa per atto  dell'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  12,
comma 3, del  decreto  legislativo  n.  220/2002,  che,  in  caso  di
sottrazione all'attivita' di vigilanza, dispone che la  Societa'  sia
sciolta per atto dell'Autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies
del codice civile; iv) in data 30 gennaio  2023  il  Ministero  delle
imprese e del made in Italy aveva, quindi,  avviato  il  procedimento
per lo scioglimento della Cooperativa  per  atto  d'autorita',  dando
termine  di  giorni  quindici  per  la  presentazione  di   eventuali
osservazioni, che, tuttavia, non erano state formulate; v) in data 22
agosto 2023 il  Ministero  aveva,  quindi,  adottato  il  decreto  di
scioglimento della Societa' con contestuale nomina  del  dott.  Filia
quale Commissario liquidatore; vi)  tale  parere  era  stato  emanato
sulla base del parere del Comitato  centrale  per  le  cooperative  e
motivato richiamando i contenuti del verbale  di  mancata  revisione,
dai quali era risultato che l'Ente si era sottratto  alla  vigilanza,
con conseguente integrazione dei  presupposti  di  cui  all'art.  12,
comma 3, del decreto legislativo n. 220/2002. 
    3. La Societa' aveva impugnato il provvedimento  di  scioglimento
(e gli ulteriori atti indicati al punto 1 della  presente  ordinanza)
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede  di
Roma, articolando tre motivi di ricorso. 
    3.1. Con il primo motivo la sig. Raso aveva dedotto la violazione
e  l'errata   applicazione   della   previsione   di   cui   all'art.
2545-septiesdecies del codice civile,  nonche'  l'illegittimita'  del
provvedimento per difetto  dei  presupposti  ed  eccesso  di  potere,
deducendo, in sintesi, come nella verifica posta in essere non  fosse
stata adeguatamente valutata e ponderata la rilevanza  ed  importanza
dell'interesse alla prosecuzione delle attivita'  della  Cooperativa,
la quale aveva un  ruolo  fondamentale  nell'ambito  dell'istruzione,
quale  Ente  organizzatore  e  gestore  di  corsi  di  istruzione   e
formazione di ogni ordine e grado. 
    3.1. Con il secondo  motivo  la  sig.ra  Raso  aveva  dedotto  la
violazione ed errata applicazione della previsione di cui all'art. 12
del decreto legislativo n. 220/2002, nonche' l'eccesso di potere  per
irragionevolezza e  manifesta  ingiustizia,  difetto,  illogicita'  e
contraddittorieta' della motivazione. La sig.ra Raso aveva  osservato
che, ad essere sanzionato con lo scioglimento, non  era  il  semplice
mancato svolgimento dell'attivita' di revisione ma il vero e  proprio
rifiuto  di  sottoporsi  alla  vigilanza.  Circostanza  ritenuta  non
ricorrente nel caso di specie, atteso che la sig.ra  Raso  non  aveva
posto in essere alcun rifiuto e aveva incaricato per tali  incombenti
un  commercialista.  L'appellante  ha,  inoltre,  dedotto   di   aver
conosciuto dell'adozione del provvedimento a seguito della  ricezione
della raccomandata speditale dal Commissario liquidatore  in  data  5
settembre 2023, e  di  essersi  subito  attivata  per  consegnare  la
documentazione  richiesta,  sempre  per  il   tramite   del   proprio
commercialista. In ultimo, la sig.ra  Raso  ha  evidenziato  di  aver
sporto querela  nei  confronti  del  proprio  commercialista  per  il
mancato adempimento degli obblighi  contabili  e  fiscali  e  per  la
mancata consegna  della  documentazione  all'ispettore  ministeriale.
Situazioni che il Ministero avrebbe dovuto prendere in considerazione
anche al fine di valutare il proprio stato di buona fede. 
    3.3. Con  il  terzo  motivo  la  sig.ra  Raso  aveva  dedotto  la
violazione delle previsioni di cui agli  artt.  7  e  9  del  decreto
ministeriale 6 dicembre 2004, in relazione  all'art.  4  del  decreto
legislativo n. 220/2002 e all'art. 45 della Costituzione, nonche'  la
nullita'  del  procedimento  di   revisione   per   inesistenza   del
contraddittorio, difetto  di  istruttoria,  omessa  ed  insufficiente
motivazione. Con tale motivo la  sig.ra  Raso  aveva  osservato  come
l'ispettore  non  avesse  svolto  alcun  controllo  delle   attivita'
compiute dalla Cooperativa, non facendo, quindi, emergere il corretto
esercizio delle finalita' mutualistiche e la positiva gestione  della
Societa'. Secondo la sig.ra Raso  il  potere  amministrativo  sarebbe
stato esercitato, quindi, in modo irragionevole, non operando neppure
un'interpretazione costituzionalmente orientata  della  normativa  di
riferimento,  che,  secondo   l'appellante,   avrebbe   precluso   lo
scioglimento di una Cooperativa per la mera sottrazione al controllo,
senza verificare, in concreto, le attivita' svolte e il perseguimento
delle finalita'  mutualistiche,  tutelate  dalla  previsione  di  cui
all'art. 45 della Costituzione. 
    A.2. La sentenza del Tribunale amministrativo  regionale  per  il
Lazio. 
    4. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio -  sede  di
Roma ha respinto il ricorso osservando che: i) Il decreto legislativo
n.   220/2002   prevede   che   la   vigilanza    sia    «finalizzata
all'accertamento dei requisiti mutualistici» (art. 1, comma 2), e che
la revisione e' diretta ad «accertare, anche attraverso una  verifica
della  gestione  amministrativo-contabile,  la  natura   mutualistica
dell'Ente,  verificando  l'effettivita'  della   base   sociale,   la
partecipazione  dei  soci  alla  vita   sociale   ed   allo   scambio
mutualistico  con  l'ente,  la  qualita'  di   tale   partecipazione,
l'assenza di scopi di lucro  dell'ente,  nei  limiti  previsti  dalla
legislazione vigente, e la  legittimazione  dell'ente  a  beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di  altra  natura»  (art.
4); ii) l'art. 12 del decreto legislativo  n.  220/2002  prevede  che
«fermo restando quanto previsto dall'art. 2638,  secondo  comma,  del
codice  civile»,   «gli   enti   cooperativi   che   si   sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano  finalita'  mutualistiche
sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le  cooperative,
dall'albo nazionale degli enti  cooperativi»;  in  tale  ipotesi,  si
applica il provvedimento di scioglimento per atto  dell'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile  e  dell'art.
223-septiesdecies  disp.  att.  c.c.,  con  conseguente  obbligo   di
devoluzione del patrimonio ai  sensi  dell'art.  2514,  primo  comma,
lettera d), del codice civile; iii) nel caso di specie, era  pacifico
che il periodo di  verifica  dello  stato  di  insolvenza  era  stato
riferito  ad  epoca  ben  anteriore  all'anno  scolastico  2023/2024,
relativamente  al  quale  erano  stati  stipulati  «19  contratti  di
iscrizione» per attivita' formativa; iv) inoltre, risultava  evidente
dai verbali di  audizione  la  sussistenza  dei  presupposti  per  lo
scioglimento, avendo la sig.ra Raso dichiarato, nell'audizione del  2
ottobre 2023, che «il saldo contanti [era]  pari  a  zero»;  inoltre,
alla domanda sulle risultanze dell'ultimo bilancio depositato (al  31
dicembre 2021), da cui era emerso «un attivo di circa euro  177.438»,
la sig.ra Raso aveva dichiarato che si sarebbe trattato  di  «crediti
verso  clienti»,  mentre  i  debiti  (pari  a  euro  143.024),  erano
principalmente per imposte erariali e contributi  previdenziali,  per
cui era stata richiesta una rateizzazione; v) i  presupposti  per  lo
scioglimento erano confermati dall'audizione  del  19  ottobre  2023,
nella quale la sig.ra Raso aveva dichiarato  di  non  ricordare  dove
fossero custoditi il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee e del consiglio di amministrazione anteriori al 2017, e che
aveva avuto rassicurazioni sulla regolarita' degli stessi, nonostante
questi fossero non vidimati e incompleti;  inoltre,  la  sig.ra  Raso
aveva dichiarato che il proprio commercialista era  responsabile  del
deposito del bilancio di esercizio al 31 dicembre  2021  (adempimento
espletato nonostante  la  convocazione  del  Commissario  liquidatore
fosse gia' stata  effettuata)  e  che  la  mancata  approvazione  del
bilancio di esercizio al 31 dicembre  2022  era  dipesa  dai  mancati
adempimenti del commercialista di riferimento. 
    A.2. Il ricorso in appello della sig.ra Raso. 
    5.  La  sig.ra  Raso  ha  impugnato  la  sentenza  del  Tribunale
amministrativo regionale, articolando quattro motivi di ricorso - che
saranno  di  seguito  esposti -  e  richiedendo  la  concessione   di
un'adeguata  misura  cautelare.  Si  e'  costituito  in  giudizio  il
Ministero delle imprese e del made in Italy, deducendo l'infondatezza
del ricorso in appello e dell'istanza  cautelare  articolata  in  via
incidentale. 
    6. Con ordinanza n. 205/2024  la  Sezione  ha  accolto  l'istanza
cautelare articolata dalla sig.ra Raso ai soli fini  della  sollecita
fissazione dell'udienza di trattazione  del  merito  del  ricorso  in
appello. La Sezione ha, comunque, osservato che, se, da  un  lato,  i
motivi di appello non parevano, prima facie, sforniti di  profili  di
possibile  fondatezza  nella  parte  in  cui  avevano  contestato  la
decisione di primo grado (in relazione al  contenuto  dei  verbali  e
alle risultanze successive alla nomina del Commissario liquidatore e,
in generale, alla sussistenza  dei  presupposti  sostanziali  per  lo
scioglimento  della  cooperativa),  dall'altro,   andava,   comunque,
vagliata con particolare attenzione la sussistenza della sola ragione
a fondamento della  decisione  impugnata  (rappresentata  dall'omessa
collaborazione all'attivita'  di  vigilanza),  rimasta  sullo  sfondo
della decisione appellata. 
    7. In vista dell'udienza pubblica del 27 giugno  2024  la  sig.ra
Raso ha depositato memoria conclusionale. Il Ministero e l'appellante
hanno depositato, inoltre, memorie di  replica.  All'udienza  del  27
giugno 2024 la causa e' stata trattenuta in decisione. 
    A.4. I motivi di ricorso in appello articolati dalla sig.ra Raso. 
    8. Entrando in medias res deve procedersi,  in  primo  luogo,  ad
esporre i motivi di ricorso in appello articolati dalla sig.ra Raso. 
    8.1. A tal fine si osserva che, con il primo  motivo,  la  sig.ra
Raso ha contestato la sentenza di primo grado che avrebbe travisato i
fatti ed errato nella decisione. In particolare, la  sig.ra  Raso  ha
dedotto  l'erroneita'  della  sentenza  nella  parte  in  cui   aveva
evidenziato come la Societa' cooperativa  si  trovasse  in  stato  di
insolvenza,  non  avendo  il   Tribunale   amministrativo   regionale
considerato che: i) la stessa  era  titolare  di  un  conto  corrente
bancario, nel quale era giacente la somma pari ad euro 93.457,87; ii)
la Societa' aveva registrato conti  positivi  fino  alla  data  dello
scioglimento; iii)  i  debiti  dell'anno  2021  erano  nei  confronti
dell'erario, erano stati rateizzati  ed  erano,  comunque,  inferiori
all'attivo; iv) non ricorrevano i presupposti dell'insolvenza  atteso
che la Societa' era, comunque, in grado di far  fronte  alle  proprie
obbligazioni, compresi i pagamenti ai dipendenti, il  versamento  del
canone di locazione, i pagamenti commerciali  e  quelli  relativi  ai
finanziamenti e alle rateizzazioni  concordate  con  l'Agenzia  delle
entrate - Riscossione. 
    8.2. Con il secondo motivo la sig.ra  Raso  ha  dedotto  l'omesso
esame da parte del Tribunale amministrativo regionale del primo e del
secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con i quali era
stata dedotta l'insussistenza dei presupposti per lo scioglimento per
atto  dell'Autorita'.  L'appellante  ha,   quindi,   riproposto,   in
sostanza, tali motivi osservando che: i) lo  scioglimento  era  stato
disposto nei confronti di una Cooperativa attiva e che perseguiva  il
proprio  scopo  mutualistico;  ii)  l'ispezione  disposta  non  aveva
accertato questi  requisiti  ma  si  era  limitata  ad  affermare  la
sottrazione della Cooperativa alle verifiche, con la conseguenza  che
il provvedimento doveva ritenersi illegittimo per non aver  preso  in
considerazione  l'attivita'  positivamente  svolta   dalla   Societa'
nell'ambito dell'istruzione e della  formazione  (v.,  anche,  retro,
punti 3.1 e 3.2 della presente ordinanza, ove sono  stati  illustrati
il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio). 
    8.3. Con il terzo motivo la sig.ra Raso ha  dedotto  l'erroneita'
della sentenza nella parte in cui ha evidenziato  la  sussistenza  di
una negligente gestione della contabilita' della  Cooperativa,  senza
tener conto della buona fede dell'appellante, la quale aveva affidato
tali attivita' al proprio commercialistica,  e  non  aveva,  inoltre,
posto  in   essere   condotte   di   sottrazione   allo   svolgimento
dell'ispezione. Sul punto, la sig.ra  Raso  ha  evidenziato  come  la
previsione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002  si
riferisse solo ai comportamenti ostativi alla revisione e  non  anche
alle mere omissioni, e  ha,  inoltre,  osservato  di  essersi  subito
attivata, sollecitando il proprio commercialista all'esecuzione degli
adempimenti richiesti. 
    8.4. Con l'ultimo motivo  la  sig.ra  Raso  ha  dedotto  l'omessa
pronuncia  da  parte  del  Tribunale  amministrativo   regionale   in
relazione  ai  motivi  di  ricorso  con   i   quali   aveva   dedotto
l'illegittimita' del provvedimento  nella  parte  in  cui  non  aveva
valutato  l'importanza  dell'attivita'   svolta   dalla   Cooperativa
nell'ambito   del   diritto   all'istruzione,   ne'   la    rilevanza
dell'attivita' mutualistica, tutelata dalla  Costituzione  e  neppure
valutata dall'Amministrazione che si e' limitata a dare  applicazione
automatica alla disposizione di cui all'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo n. 220/2002, assimilando delle omissioni alla mancanza di
scopo  mutualistico.  In  ultimo,   la   sig.ra   Raso   ha   dedotto
l'illegittimita' del provvedimento  nella  parte  in  cui  non  aveva
neppure operato un'interpretazione costituzionalmente orientata della
normativa di riferimento, che, secondo l'appellante, avrebbe precluso
lo scioglimento  di  una  Cooperativa  per  la  mera  sottrazione  al
controllo, senza verificare, in concreto, le attivita'  svolte  e  il
perseguimento   delle   finalita'   mutualistiche,   tutelate   dalla
previsione di cui all'art. 45 della Costituzione. 
B.  Rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni   di
legittimita' costituzionale della  previsione  di  cui  all'art.  12,
comma 3, del decreto legislativo n. 220/2002. 
    9. Terminata l'esposizione  dei  motivi  di  ricorso  in  appello
articolati dalla sig.ra Raso, il Collegio osserva di  dubitare -  per
le ragioni e  in  relazione  ai  parametri  che  saranno  di  seguito
indicati - della legittimita' costituzionale della previsione di  cui
all'art. 12, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  220/2002,  come
modificata dall'art. 1, comma 936, lettera a), numero 1) della  legge
27  dicembre  2017,  n.   205,   applicata   nel   caso   di   specie
dall'Amministrazione. 
C. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    10. Prima di esporre le  ragioni  che  sorreggono  il  dubium  de
legitimitate il Collegio ritiene di indicare le ragioni di  rilevanza
delle questioni di legittimita' costituzionale che saranno di seguito
esposte. 
    10.1. Osserva il Collegio come codesta Corte costituzionale abbia
evidenziato come la rilevanza debba avere i requisiti dell'attualita'
(Corte  costituzionale,  10  giugno  2016,   n.   134),   della   non
implausibilita' alla stregua della motivazione offerta dal rimettente
(Corte costituzionale, 2 aprile 2014,  n.  67),  e  abbia,  altresi',
affermato l'insensibilita' della rilevanza alle vicende del  rapporto
o del processo a quo (v.: art.  18  delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;  sul  punto,  cfr.,  Corte
costituzionale, 10 giugno 2016, n. 133). 
    10.2.  In  relazione  ai  presupposti  di  ammissibilita'   della
questione  di  legittimita'  costituzionale  (avuto   riguardo   alla
completezza della ricostruzione, da parte  del  giudice  a  quo,  del
quadro normativo di riferimento) codesta Corte ha affermato:  i)  «la
circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo  completo
il quadro normativo,  ne'  abbia  esaminato  i  profili  indicati  di
applicabilita' della disciplina intervenuta, anche solo  per  negarne
rilievo   o   consistenza,   compromette   irrimediabilmente   l'iter
logico-argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate. Cio'
che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale,  ne  preclude
lo scrutinio, incidendo sull'ammissibilita' delle  questioni»  (Corte
costituzionale, 19 giugno 2019, n. 150); ii) «e' compito del  giudice
a  quo  identificare  univocamente  la  norma   da   applicare   alla
fattispecie concreta. Omettendo  di  farlo,  e  formulando  questioni
alternative su due diverse leggi succedutesi nel  tempo,  l'ordinanza
finisce per  formulare  questioni  dichiaratamente  ancipiti  e,  per
questo, inammissibili» [Corte costituzionale, 26 gennaio 2018, n.  9;
v., anche, Corte costituzionale, 17 febbraio  2016,  n.  33;  Id.,  3
marzo 2015, n. 27, che ha dichiarato  inammissibile  «per  incompleta
ricostruzione,  e  conseguente  mancata  ponderazione,   del   quadro
normativo   di   riferimento»   (con   conseguenti   «gravi    lacune
dell'ordinanza   di    rimessione»    tali    da    minare    «l'iter
logico-argomentativo posto a  fondamento  della  valutazione  di  non
manifesta infondatezza»), la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4 della legge n. 78  del  1983;  Corte  costituzionale,  11
giugno 2014, n. 165]. 
    C.1. Individuazione della norma applicata dall'Amministrazione  e
dell'oggetto del presente giudizio. 
    10.3. Declinando i principi sopra esposti al caso  di  specie  il
Collegio ritiene necessario, in primo luogo, chiarire quale sia stata
l'esatta disposizione normativa  applicata  dall'Amministrazione  nel
provvedimento impugnato, individuando, quindi, l'oggetto del presente
giudizio e le questioni  rilevanti.  Tali  chiarimenti  risultano  di
esiziale rilievo, avendo gia' la Sezione evidenziato,  nell'ordinanza
cautelare  n.  205/2024,  come  fosse  rimasta  «sullo  sfondo  della
decisione  appellata»  «la  ragione  a  fondamento  della   decisione
impugnata (rappresentata dall'omessa collaborazione all'attivita'  di
vigilanza)». Infatti, come  emerge  dalla  ricostruzione  operata  al
punto  4  della  presente  ordinanza,  il  Tribunale   amministrativo
regionale  ha  incentrato  la  propria   decisione   sulla   ritenuta
sussistenza  di  una  situazione   di   insolvenza   della   Societa'
cooperativa esaminando i verbali delle audizioni  della  sig.ra  Raso
dinanzi al Commissario liquidatore. Tale tematica non e' stata  pero'
accertata dal provvedimento impugnato in  via  prioritaria  in  primo
grado,  il  quale  si  era   limitato   a   constatare   la   mancata
sottoposizione della Cooperativa al controllo, applicando, quindi, la
disposizione di cui  all'art.  12,  comma  3,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo n. 220/2002, nella parte in cui sanziona  con  lo
scioglimento della Cooperativa per atto dell'Autorita' la sottrazione
all'attivita' di vigilanza. 
    10.4. La decisione  di  primo  grado  risulta,  quindi,  irrelata
dall'oggetto del giudizio e dai motivi di impugnazione contenuti  nel
ricorso introduttivo,  omettendo,  altresi',  di  pronunciarsi  sulle
effettive censure articolate nel ricorso introduttivo  dalla  odierna
appellante, e approfondendo, in luogo  di  queste,  i  contenuti  dei
verbali di audizioni, impugnati solo in quanto atti «consequenziali e
connessi», e rispetto ai quali non erano state, tuttavia,  articolate
specifiche deduzioni. Nel caso si specie, si e',  quindi,  registrata
una non aderenza della decisione di primo grado rispetto  all'oggetto
del giudizio, inteso  come  la  posizione  giuridica  soggettiva  nei
confronti   dell'esercizio    del    potere    amministrativo    come
normativamente qualificato e delimitato, in coerenza con  l'interesse
pubblico che ne costituisce causa astratta e finalita'  concreta,  ai
fini della sua tutela dal pregiudizio che il suo titolare  assume  di
aver sofferto per atti o comportamenti della pubblica amministrazione
(cfr.: Consiglio di Stato, Sez. II, 19  gennaio  2024,  n.  628).  Il
potere amministrativo concretamente esercitato non  si  e',  infatti,
fondato sulle risultanze di tali audizioni (anche perche'  successive
al disposto scioglimento), ne' sulla  sussistenza  di  uno  stato  di
insolvenza della Societa', ma sul verbale di mancata  revisione,  dal
quale era risultato che l'Ente si era sottratto alla  vigilanza,  con
conseguente ritenuta integrazione dei presupposti di cui all'art. 12,
comma 3, del decreto legislativo n. 220/2002  [v.,  retro,  punto  2,
lettere ii)-iv) della presente ordinanza]. 
    10.5. Inoltre, i motivi di impugnazione articolati  dalla  sig.ra
Raso in primo  grado  avevano  censurato  specificamente  proprio  il
provvedimento di scioglimento della cooperativa per sottrazione della
vigilanza, deducendone l'illegittimita' per: i) «Violazione ed errata
applicazione  dell'art.   2545-septiesdecies   del   codice   civile.
Illegittimita'  del  decreto  di  scioglimento  per  inesistenza  dei
presupposti di  legge -  eccesso  di  potere -  lesione  del  diritto
costituzionalmente  tutelato  all'istruzione»;  ii)  «Violazione   ed
errata applicazione dell'art. 12, decreto  legislativo n.  220/2002 -
eccesso di potere  per  irragionevolezza  e  manifesta  ingiustizia -
difetto, illogicita' e contraddittorieta'  della  motivazione»;  iii)
«Violazione ed errata applicazione degli artt.  7  e  9  del  decreto
ministeriale 6 dicembre 2004  in  relazione  all'art.  4  del decreto
legislativo n. 220/2002 e all'art. 45 della Costituzione. -  Nullita'
e/o illegittimita' del procedimento di revisione per inesistenza  del
contraddittorio, difetto  di  istruttoria,  omessa  ed  insufficiente
motivazione». Come gia' spiegato,  il  Giudice  di  primo  grado  ha,
invece, incentrato la propria  decisione  sui  verbali  di  audizione
della sig.ra Raso dinanzi al Commissario liquidatore  e,  quindi,  su
atti relativi alla fase successiva allo scioglimento, che  non  erano
stati  neppure,  concretamente,  censurati  da   parte   dell'odierna
appellante, trattandosi di accertamenti logicamente e  giuridicamente
successivi al provvedimento propriamente lesivo per la propria  sfera
giuridica, costituito dallo scioglimento della Societa'  cooperativa.
Di conseguenza, le sole questioni  rilevanti  nel  presente  giudizio
sono  quelle  relative  alla  legittimita'  dello  scioglimento   per
sottrazione  alla  vigilanza,  non  potendo,  neppure,   il   Giudice
amministrativo  «sostituire»  il  provvedimento  impugnato  con   una
propria valutazione della vicenda, essendo, altresi', la controversia
estranea alle ipotesi di cui all'art. 134 c.p.a. 
    C.2. Rilevanza della questione in considerazione  dei  motivi  di
ricorso in appello della sig.ra Raso. 
    11. Operata tale necessaria premessa possono esaminarsi,  pur  al
solo fine di illustrare la rilevanza delle questioni  prospettate,  i
vari motivi di ricorso in appello articolati dalla sig.ra Raso. 
    12. Procedendo nei termini indicati il Collegio osserva  come  le
censure contenute nel primo motivo riguardino le  considerazioni  del
Tribunale amministrativo regionale in ordine allo stato di insolvenza
della Societa', che, tuttavia, non  avevano  costituito -  come  gia'
evidenziato - motivi di  ricorso  in  quanto  aspetti  non  accertati
dall'Amministrazione per disporre lo scioglimento della  Cooperativa.
La statuizione del Giudice di primo grado risulta violare  il  dovere
di corrispondenza tra il chiesto  e  il  pronunciato,  affermando  la
sussistenza di uno stato di insolvenza che  non  era  stato  posto  a
fondamento  del  provvedimento  impugnato  in   via   principale,   e
omettendo, altresi', di esaminare i motivi  articolati  avverso  tale
decreto, che, pertanto, devono essere decisi dal  Giudice  d'appello,
in aderenza al principio affermato dall'Adunanza plenaria  di  questo
Consiglio (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5  settembre  2018,
n. 14). Del resto, deve  evidenziarsi  come  l'estraneita'  del  tema
dell'insolvenza rispetto alla disposizione di cui all'art. 12,  comma
3, del decreto  legislativo  n.  220/2002 -  applicata  nel  caso  di
specie - emerga anche dal  fatto  che  tale  situazione  e'  regolata
espressamente dalla diversa previsione di cui all'art. 2544-terdecies
del codice civile (secondo la quale  «in  caso  di  insolvenza  della
Societa', l'autorita' governativa  alla  quale  spetta  il  controllo
sulla Societa' dispone la liquidazione coatta  amministrativa»),  non
richiamata dall'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, ne',
comunque, applicata dall'Amministrazione. 
    13. Esaminando, pur ai fini sopra indicati, i  motivi  riproposti
il Collegio osserva come questi possano trattarsi  congiuntamente  in
quanto strettamente connessi. 
    13.1.  In  primo  luogo,  il  Collegio  ritiene  di   non   poter
condividere  la  tesi   della   sig.ra   Raso,   secondo   la   quale
l'Amministrazione  avrebbe  esercitato  in  modo  «disfunzionale»  il
proprio potere -  di  carattere  discrezionale -  di  vigilanza,  non
ponderando la propria decisione con gli  interessi  in  gioco  e  non
considerando come  la  sig.ra  Raso  avesse  ignorato  l'incuria  del
proprio  commercialista,  delegato  nei  rapporti   con   l'Autorita'
amministrativa. 
    13.2. Questo aspetto e' di particolare rilievo anche nella  parte
in cui consente di escludere la possibilita' di  una  interpretazione
costituzionalmente orientata  della  regola  applicata.  Infatti,  la
previsione di cui all'art. 12, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
220/2002 impone lo scioglimento della Societa' qualora la  stessa  si
sottragga alla revisione, senza, quindi, imporre  all'Amministrazione
ulteriori verifiche e, in particolare, una ponderazione  tra  i  vari
interessi  coinvolti.  In  parte  qua,  non  e'  predicabile   alcuna
discrezionalita' dell'Amministrazione, la quale  e',  esclusivamente,
onerata di avviare il procedimento di revisione e di  riscontrare  la
sottrazione a  tale  accertamento,  adottando,  in  caso  di  mancata
collaborazione della Societa', il provvedimento di scioglimento. Tale
provvedimento e', quindi, atto dovuto qualora ricorra il  presupposto
della  sottrazione  all'attivita'  di  vigilanza,  che  e',   quindi,
esclusiva  condizione  di  operativita'  della  regola.  Inoltre,  va
considerato che la disposizione di cui all'art. 12, comma 3,  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 220/2002, nel  prevedere  che  si
«applica» il provvedimento di cui  all'art.  2545-septiesdecies,  non
rinvia ai presupposti ivi indicati, ma, esclusivamente,  al  tipo  di
provvedimento che  l'Amministrazione  deve  adottare.  Dalla  tecnica
utilizzata dal legislatore si evince, quindi, con chiarezza come  non
sia  inteso  far  riferimento  alla  possibilita'   di   scioglimento
d'autorita' di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile, nei
casi ivi indicati, ma si sia  inteso -  nell'ottica  di  inasprimento
delle sanzioni di cui si dira' infra - richiamare il  solo  potere  e
provvedimento di scioglimento, destinato ad  operare  automaticamente
nel caso di sottrazione alla vigilanza.  Il  rinvio  contenuto  nella
stessa  disposizione  all'art.  2545-septiesdecies,   si   riferisce,
pertanto, al  provvedimento  da  emanare  e  ai  conseguenti  effetti
connessi, tra cui la devoluzione del patrimonio dell'ente cooperativo
ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59. 
    13.3. Questa interpretazione  della  normativa  in  esame  emerge
anche  dalla  giurisprudenza  di  questo  Consiglio,  il   quale   ha
evidenziato  che  «il  potere  amministrativo  contemplato  dall'art.
2545-septiesdecies del codice civile ha, infatti, natura  tout  court
vincolata sicche' l'Amministrazione ha il potere-dovere  di  disporre
lo scioglimento della  Societa'  cooperativa  al  semplice  riscontro
della ricorrenza di una  delle  fattispecie  alternative  contemplate
dalla medesima disposizione. Cio' in quanto  deve  ritenersi  che  il
legislatore, proprio attraverso detta articolata  tipizzazione  delle
fattispecie   di    scioglimento    coattivo-provvedimentale    della
cooperativa abbia operato ex ante un bilanciamento tra l'esigenza  di
assicurare il corretto e regolare funzionamento della Societa' (anche
in   ragione   della   particolare    meritevolezza    dell'interesse
mutualistico che connota questo specifico tipo societario)  e  quello
alla prosecuzione della vita della compagine sociale.  Sicche',  deve
ritenersi preclusa all'Amministrazione ogni valutazione discrezionale
circa la tenuita' dell'omissione in base  alle  circostanze  concrete
che l'hanno determinata ed all'incidenza che la stessa ha  avuto  sul
funzionamento della Cooperativa» (Consiglio  di  Stato,  Sez.  VI,  6
giugno 2023, n. 5534). 
    13.4. Pertanto, la previsione detta un automatismo  sanzionatorio
vincolato,  che,  oltre  a  non  conferire   spazi   di   valutazione
discrezionale all'Amministrazione, non si presta neppure a differenti
interpretazioni, neppure  costituzionalmente  orientate.  Secondo  la
giurisprudenza di codesta Corte  una  interpretazione  conforme  alla
Costituzione deve essere ragionevolmente  e  consapevolmente  esclusa
(cfr., sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2015;  in
senso conforme sentenze n. 202 del 2023, n. 139 del 2022, n.  11  del
2020, n. 189, n. 133 e n. 78 del 2019, n. 42 del 2017). Nel  caso  di
specie,  la  sola  interpretatio  utilis  sarebbe  quella   volta   a
considerare la previsione come diretta  esclusivamente  ad  abilitare
l'Amministrazione all'adozione di un simile provvedimento,  valutando
le circostanze  del  caso  concreto.  Tuttavia,  una  simile  esegesi
risulterebbe, chiaramente, contraria al  dettato  normativo  che  ha,
invece,     tipizzato     le     fattispecie     di      scioglimento
coattivo-provvedimentale, secondo quella gia'  ricordata  valutazione
ex ante, alla quale non  puo'  surrogarsi -  se  non  attraverso  una
indebita manipolazione del dato normativo - una valutazione  ex  post
operata dall'Amministrazione, e verificata dal Giudice, stante  anche
l'assenza di criteri legali che possano fungere da selettore e  guida
in questa valutazione. Infatti, se e'  vero  che  «le  leggi  non  si
dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile  darne
interpretazioni incostituzionali [...],  ma  perche'  e'  impossibile
darne  interpretazioni   costituzionali»   (Corte costituzionale   22
ottobre 1996, n. 356, citata da Cassazione 16 gennaio 2020, n.  823),
nel  caso  di  specie,  la  sola  interpretazione  costituzionalmente
orientata risulterebbe quella volta a stravolgere il dato  normativo,
sostituendo    alla    valutazione    del    legislatore    (espressa
nell'automatismo  della  sanzione),  una  valutazione   discrezionale
dell'Amministrazione che, tuttavia, per l'assenza di criteri e indici
risulterebbe, comunque, rimessa ad imprecisati  presupposti,  con  il
rischio di rendere «atipici» i presupposti di un potere sanzionatorio
e  di  ingenerare,  quindi,   ulteriori   problematiche   di   tenuta
costituzionale della regola. 
    13.5. Procedendo nei termini indicati il  Collegio  osserva  come
non possa neppure ritenersi condivisile  la  deduzione  della  sig.ra
Raso, secondo la quale l'Amministrazione avrebbe omesso  di  valutare
lo stato di buona fede della stessa e di considerare come vi  sarebbe
stata una condotta illecita - avente anche rilievo penale - da  parte
del commercialista incaricato della gestione di questi aspetti  della
Societa'. Deve, infatti, osservarsi come la mancata sottoposizione al
controllo risulti imputabile, in ogni caso, alla Societa',  la  quale
e' responsabile «anche sul  piano  meramente  omissivo  ed  a  titolo
oggettivo  dell'operato  del  proprio  ausiliario  nei  rapporti  con
l'amministrazione  pubblica»;  pertanto,  «quello   con   l'eventuale
professionista incaricato resta un  rapporto  a  rilevanza  meramente
interna che  non  sottrae  l'ente  dalle  conseguenze  giuridiche  di
eventuali ritardi  o  omissioni  (come,  peraltro,  ricavabile  dalla
disciplina generale delle obbligazioni e, segnatamente, dal  disposto
dell'art. 1228 del codice civile)» (v., ancora, Consiglio  di  Stato,
Sez.  VI,  6  giugno  2023,  n.  5534).  Inoltre,  non  puo'  neppure
predicarsi una carenza di colpa nell'operato della  sig.ra  Raso,  la
quale ha dedotto  di  aver  informato  il  commercialista  dell'avvio
dell'attivita' ispettiva (v. foglio 2 della denuncia; documento n.  7
del fascicolo di primo grado), ma non ha, comunque,  controllato  che
tale ausiliario avesse, effettivamente, consentito al revisore (dott.
Quagliana) di effettuare tale attivita'.  Ne'  questa  condotta  puo'
ritenersi integrante un errore incolpevole sulla liceita' del proprio
operato, considerato  che,  secondo  il  diritto  vivente,  ai  sensi
dell'art. 3 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  per  integrare
l'elemento soggettivo dell'illecito e' sufficiente la semplice colpa,
e l'errore sulla  liceita'  della  relativa  condotta,  correntemente
indicato come  «buona  fede»,  comunque  riferibile  al  trasgressore
persona   fisica,   puo'   rilevare   in   termini   di    esclusione
responsabilita' amministrativa, al pari  di  quanto  avviene  per  la
responsabilita' penale in materia  di  contravvenzioni,  solo  quando
esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo,
estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in  lui  la
convinzione della sopra riferita liceita', oltre alla condizione  che
da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare
la legge e che nessun rimprovero  possa  essergli  mosso,  cosi'  che
l'errore sia stato incolpevole,  non  suscettibile  cioe'  di  essere
impedito  dall'interessato  con  l'ordinaria  diligenza   (Cassazione
civile, Sez. II, 29 marzo 2024, n. 8588; Id., Sez.  II,  17  dicembre
2019, n. 33441; Id., 26 settembre 2019, n. 24081;  Id.,  Sez.  VI,  2
ottobre 2015, n. 19759; Id.,  Sezione  lavoro,  12  luglio  2010,  n.
16320; Id., Sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610). Nel caso  di  specie,
era  ragionevole  attendersi -  stante  la   particolare   importanza
dell'attivita' ispettiva e le conseguenze previste dall'ordinamento -
maggior diligenza da  parte  della  sig.ra  Raso,  la  quale  avrebbe
potuto, agevolmente, verificare (anche con un  diretto  contatto  con
l'Autorita' amministrativa) la  fattiva  collaborazione  del  proprio
commercialista  con  l'ispettore  incaricato  e,  quindi,  l'avvenuta
sottoposizione della  Societa'  alla  verifica.  Pertanto,  non  puo'
ritenersi  sussistente  una  incolpevole  mancata  sottoposizione  al
controllo da parte della Societa'. 
    13.6. Sul punto il Collegio  osserva  come  non  possa,  neppure,
affermarsi che la regola di cui all'art. 12,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 220/2002, operi solo in presenza di elementi  ostativi
o, comunque di comportamenti che possano sostanziarsi in  un  rifiuto
della Societa' di sottoporsi  all'ispezione  (f.  8  del  ricorso  in
appello). La previsione in esame fa,  infatti,  generale  riferimento
alla «sottrazione alla vigilanza», e, quindi, a tutte le condotte che
impediscano  al  revisore  incaricato  di   accertare   i   requisiti
mutualistici ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 220/2002.
In questa accezione rientrano, quindi, non solo gli atti  di  rifiuto
ma ogni azione od  omissione  che  abbia  come  risultato  quello  di
impedire all'Autorita' amministrativa la  vigilanza  (cfr.,  per  una
omologa interpretazione della  nozione  di  «sottrazione»,  Corte  di
giustizia  dell'Unione  europea,  12  giugno  2014,  causa   C-75/13;
Cassazione civile, Sez. tributaria, 24  agosto  2023,  n.  25206,  in
relazione alla fattispecie racchiusa nell'art. 79,  par.  1,  lettera
a), del regolamento UE n. 952/2013,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione). Ne' la previsione contiene clausole di antigiuridicita'
speciale, dalla quale possa evincersi una  restrizione  dell'area  di
operativita' ai casi di condotte arbitrarie o fraudolente  (come  nel
caso di cui all'art. 11  del  decreto  legislativo  n.  74/2000),  o,
comunque, sorrette da un dolo specifico di impedire la vigilanza. 
    13.7. Alla luce delle considerazioni svolte sulla  previsione  di
cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo  n.  220/2002,  non
puo' condividersi  la  tesi  dell'appellante,  secondo  la  quale  vi
sarebbe     stato     un     deficit     istruttorio     nell'operato
dell'Amministrazione, che  non  avrebbe  accertato  la  mancanza  dei
requisiti mutualistici  in  capo  alla  Cooperativa.  Deve,  infatti,
considerarsi come tale accertamento non sia imposto dalla  previsione
in esame, laddove si accertati la sottrazione della Cooperativa  alla
vigilanza. Ne' puo' «imputarsi» al provvedimento impugnato un difetto
di proporzionalita' o l'omessa valutazione degli interessi - anche di
rilevanza costituzionale - involti nella fattispecie  concreta.  Come
esposto  in  precedenza,  la  disposizione  legale   non   conferisce
all'Amministrazione alcuno spazio per effettuare una ponderazione tra
la misura prevista dal legislatore e  la  situazione  concreta  della
Societa' cooperativa, trattandosi, come spiegato, di un provvedimento
doveroso  e  automatico,  il  cui  unico  presupposto  e'  costituito
dall'accertamento della sottrazione alla vigilanza. 
    14. Invero, il difetto di proporzionalita' non e'  asseribile  in
relazione al provvedimento ma  in  ordine  alla  stessa  disposizione
normativa  che,  costituendo  oggetto   di   un   motivo   articolato
dall'odierna appellante, costituisce un parametro per  l'esame  della
legittimita' del provvedimento che  questo  Giudice  e'  chiamato  ad
operare. Questa considerazione consente  di  ritenere  rispettato  il
nesso tra la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
sollevata in  via  incidentale  e  le  regole  proprie  del  giudizio
amministrativo  di  carattere  impugnatorio,  che,  per  la   propria
struttura, pone, comunque, dei  limiti  alla  prospettazione  di  una
questione di legittimita'  costituzionale,  essendo  indispensabile -
come nel caso di specie - che la  norma  della  cui  legittimita'  si
dubita sia, altresi', parametro della valutazione di legittimita' del
provvedimento  (cfr.,  nella  giurisprudenza  di  questo   Consiglio,
Consiglio di Stato, 10 luglio 1979, n. 599; Id., Sez. VI, 2  dicembre
1987, n. 938; Id., Sez. IV, 27 aprile 1989, n. 268; Id., Sez. VI,  19
luglio 1999, n. 973; nella giurisprudenza di codesta Corte, v.  Corte
costituzionale, n. 595/1990, in cui si legge che  la  questione  deve
essere  «circoscritta  sotto  l'aspetto  della  rilevanza»,   facendo
riferimento alle norme sulla base delle quali e' stato emanato l'atto
impugnato; cfr., inoltre, Corte costituzionale, n. 139/1974; Id.,  n.
30/2020). Inoltre, si  tratta  della  norma  che  questo  Giudice  e'
chiamato ad applicare per valutare il motivo riproposto dalla  sig.ra
Raso;  pertanto,  questo  Giudice  non  puo'  esaurire   il   proprio
potere/dovere decisorio, se non facendo definire, preliminarmente,  a
codesta Corte il giudizio  sulla  legittimita'  costituzionale  della
norma da applicare  (cfr.,  Corte  costituzionale,  n.  215/2003;  n.
346/2001; n. 264/1998; n.  67/1998;  n.  315/1992;  n.  166/1992;  n.
242/1990). 
    14.1. Alla luce delle considerazioni  sin  qui  esposte,  risulta
evidente la rilevanza della questione nel presente giudizio. Infatti,
ove la  disposizione  di  cui  all'art.  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo  n.  220/2002   venisse   ritenuta   da   codesta   Corte
costituzionale conforme ai parametri che saranno indicati, il ricorso
in appello della sig.ra Raso dovrebbe essere  respinto  da  parte  di
questo Consiglio, risultando le altre censure prive di fondamento. Al
contrario, ove codesta Corte ritenesse la disposizione contraria alle
regole  costituzionali,  si  determinerebbe  il  venir   meno   della
fattispecie attributiva dello specifico potere di scioglimento  delle
Societa'  cooperative  in  caso  di  sottrazione  delle  stesse  alla
vigilanza, con conseguente accoglimento  del  ricorso  in  appello  e
annullamento del provvedimento impugnato con il ricorso  introduttivo
del  giudizio.  In  ragione  di  quanto  rappresentato,  si   ritiene
integrato  il  requisito   della   rilevanza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  che  si  sottopongono  al  giudizio  di
codesta Corte e che sono di seguito esposte. 
D.  Non  manifesta  infondatezza  della  questione   di   legittimita
costituzionale della disposizione di cui all'art. 12,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 220/2002. 
    15. Procedendo secondo la direzione appena tracciata, il Collegio
osserva di ritenere non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale della disposizione di  cui  all'art.  12,
comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 220/2002,  nella
parte in cui prevede che sia  disposto  lo  scioglimento  d'autorita'
della  Societa'  cooperativa  che   si   «sottraggono   all'attivita'
vigilanza», in relazione ai parametri di  cui  all'art.  3,  45,  117
della Costituzione (con riferimento quest'ultimo alle disposizioni di
cui agli artt. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e  1
del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione), 17 e  49,
comma 3, della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,
per il tramite delle previsioni di cui agli artt. 11 e 117, comma  1,
della Costituzione. 
    15.1. In particolare, la disposizione di cui all'art.  12,  comma
3, secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  220/2002,  prevede:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 2638,  secondo  comma,  del
codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono  all'attivita'
di  vigilanza  o  non   rispettano   finalita'   mutualistiche   sono
cancellati, sentita  la  Commissione  centrale  per  le  cooperative,
dall'albo  nazionale  degli   enti   cooperativi.   Si   applica   il
provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'art.  2545-septiesdecies   del   codice   civile   e   dell'art.
223-septiesdecies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione  del  patrimonio
ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lettera d), del codice civile».
L'attuale versione di tale disposto normativo si deve alle  modifiche
apportate dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 936, lettera a)
numero 1), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205.  Nella  relazione
tecnica alla legge n. 205/2017 (riportata al foglio 4  della  memoria
di costituzione dell'Avvocatura dello Stato), si legge che «il  comma
936 modifica il sistema di vigilanza  nei  confronti  delle  Societa'
cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato  rispetto  del
carattere mutualistico prevalente. A tal fine, si modifica l'art.  12
del decreto legislativo n. 220 del 2002 prevedendo  che  in  caso  di
cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per  coloro
che  si  sottraggono  all'attivita'  di  vigilanza,  si  applica   il
provvedimento    di    scioglimento    per    atto     dell'autorita'
(2545-septiesdecies  del  codice  civile  e  223-septiesdecies  disp.
attuat.  c.c.)  con  il  conseguente  obbligo  di   devoluzione   del
patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma lettera d)». Tale
inasprimento, innestandosi sull'originario disposto di  cui  all'art.
12, comma 3, del decreto legislativo n. 220/2002 (che prevedeva: «Gli
enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza o  non
rispettano  finalita'  mutualistiche  sono  cancellati,  sentita   la
Commissione centrale per le cooperative,  dall'albo  nazionale  degli
enti cooperativi ovvero, nelle more  dell'istituzione  dello  stesso,
dal  registro  prefettizio   e   dallo   schedario   generale   della
cooperazione») ha, quindi,  interessato  non  soltanto  l'ipotesi  di
mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente (alla quale ha
fatto riferimento la prima proposizione della relazione tecnica sopra
riportata) ma anche l'ulteriore  caso  costituito  dalla  sottrazione
dell'ente all'attivita' di vigilanza,  determinando  anche  per  tale
ipotesi  lo  scioglimento  della  Societa'   cooperativa   per   atto
d'autorita', con obbligo di devoluzione del patrimonio. 
    15.2. La disciplina allestita dal legislatore  comporta,  quindi,
l'applicazione di una misura (lo scioglimento e  la  devoluzione  dei
beni), che, in specie con riguardo alla sottrazione alla vigilanza ha
una chiara natura meramente sanzionatoria. 
    15.2.1. Inoltre, si tratta  di  una  sanzione  che,  pur  se  non
penale, assume, comunque, carattere punitivo, se osservata alla  luce
dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della C.E.D.U. (a  partire
dalla sentenza Engel ed altri v. Paesi  Bassi,  8  giugno  1976),  ma
utilizzati anche da codesta Corte costituzionale (cfr.,  sentenze  n.
68/2017 e n.  222/2018,  in  relazione  al  divieto  di  applicazione
retroattiva in peius; sentenze n. 121/2018 e n. 134/2019 in relazione
al  principio  di  tassativita',  nelle  sue  plurime   declinazioni;
sentenza n. 63/2019,  in  relazione  alla  retroattivita'  della  lex
mitior). Caratteristica comune  alle  pene  e  a  questa  piu'  ampia
categoria di sanzioni e', come  osservato  dalla  dottrina,  il  loro
carattere reattivo dispetto ad un illecito, del  quale  l'autore  sia
ritenuto responsabile, e per il quale l'ordinamento dispone che  egli
subisca una sofferenza  in  termini  di  restrizione  di  un  diritto
fondamentale (diverso  dalla  liberta'  personale);  restrizione  che
trova  il  proprio  specifico   fondamento   nell'illecito   che   ne
costituisce in presupposto. Nel caso di specie, a  prescindere  dalla
qualificazione giuridico-formale dell'infrazione, la natura  punitiva
della sanzione si evince sia in ragione della natura  dell'infrazione
che dalla natura o grado di severita'  della  sanzione  prevista.  In
particolare,  il  complessivo  trattamento  riservato  al   caso   di
sottrazione alla vigilanza (e, in particolare, lo scioglimento  della
Societa', con successiva devoluzione  dei  beni)  risulta,  in  primo
luogo, di carattere generale (e non ha, quindi, natura disciplinare),
e, inoltre, ha una funzione  repressiva  e  dissuasiva  e  non  anche
risarcitoria o  ripristinatoria  (cfr.:  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, 1° febbraio 2005, Ziliberberg  v.  Moldova).  Inoltre,  la
sanzione prevista (scioglimento  della  Societa'  e  devoluzione  dei
beni) risulta particolarmente afflittiva, determinando la  cessazione
dell'ordinaria attivita' della Societa' cooperativa e  l'apertura  di
una nuova fase finalizzata alla  devoluzione  dell'intero  patrimonio
sociale ai sensi dell'art. 2514, comma  1,  lettera  d),  del  codice
civile, e alla successiva estinzione dell'ente. 
    15.3. L'affermata natura «punitiva»  della  sanzione  incide  sul
controllo di proporzionalita' e ragionevolezza della  misura  che  si
rimette a codesta Corte. Come,  infatti,  affermato  dalla  dottrina,
questo  rapporto  tra  illecito  e  sanzione  «chiama  in  causa»  le
«medesime esigenze di proporzionalita' che valgono  per  la  pena  in
senso stretto», e che non  impongono  solo  «la  comune  verifica  di
necessita', idoneita' e proporzionalita' della sanzione  rispetto  ai
suoi scopi», ma anche il «piu'  puntuale  riscontro -  dal  carattere
retrospettivo - della congruita' della sanzione rispetto all'illecito
ascritto  al  suo  autore».  Questa  estensione  del   principio   di
proporzionalita'   della   sanzione   al   settore   delle   sanzioni
amministrative di carattere «punitivo» emerge, del resto, dalla  piu'
recente giurisprudenza di codesta Corte costituzionale  (cfr.,  Corte
costituzionale, sentenza n. 22/2018; Id., sentenza n.  88/2019;  Id.,
sentenza n. 112/2019; Id., sentenza n.  185/2021;  Id.,  sentenza  n.
95/2022). 
    16. Alla luce di queste premesse possono,  quindi,  sottoporsi  a
codesta  Corte  le  questioni  relative  alla  proporzionalita'   del
trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione di cui all'art.
12, comma 3, del decreto legislativo n. 220/2002, avendo riguardo sia
alla  proporzionalita'  «ordinale»  che  a  quella  «cardinale»  (per
mutuare la distinzione elaborata  da  una  nota  dottrina  straniera,
ritenuta alla base delle piu' recente teoriche retributive),  o,  con
altra nomenclatura, alla  proporzionalita'  assoluta  o  relativa  o,
ancora, comparativa o non comparativa. 
    17.  La  prima  nozione  risulta  espressione  del  principio  di
eguaglianza  ed  esprime,  in   sostanza,   il   disvalore   relativo
dell'illecito osservato dal complesso dell'ordinamento, declinando le
esigenze che: i) a illeciti di  disvalore  comparabile  corrispondano
sanzioni di severita' comparabile (c.d. parity); ii) a illeciti  piu'
gravi  corrispondano  sanzioni  piu'  severe,   e   viceversa   (c.d.
rank-ordering);  iii)  a  illeciti  significativamente   piu'   gravi
corrispondano sanzioni significativamente piu' severe  (c.d.  spacing
of penalties). Questi strumenti consentono di  individuare  possibili
aporie  del   sistema   sanzionatorio,   nel   solco   dei   principi
tradizionalmente affermati da codesta Corte  costituzionale,  secondo
la quali  le  valutazioni  discrezionali  di  dosimetria  della  pena
spettano  al  legislatore,  con   il   solo   limite   delle   scelte
sanzionatorie   che   si   rivelino   arbitrarie   o   manifestamente
irragionevoli (ex multis, tra le ultime, sentenze n. 46 del 2024,  n.
120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62  del  2021,  n.  91  del
2024). In questa specifica direttrice l'intervento di  codesta  Corte
termina, in sostanza, per garantire la coerenza razionale e valoriale
del sistema  (v.,  sul  punto,  la  celebre  sentenza  n.  204/1982),
evitando  un  comune  e  indifferenziato  trattamento   sanzionatorio
rispetto a fatti che esprimono disvalori del tutto differenti (v., ex
multis, Corte costituzionale, sentenza n. 26/1979; Id.,  sentenza  n.
170/2015; Id., sentenza n. 22/2018; Id., sentenza  n.  88/2019;  Id.,
sentenza n. 284/2019; Id., sentenza n.  190/2020;  Id.,  sentenza  n.
246/2022). 
    17.1.   Questo   imperativo   di   razionalita',    coerenza    e
ragionevolezza  delle   scelte   legislative   che   si   inseriscono
nell'ordinamento rileva, quindi, sotto il profilo dell'art.  3  della
Costituzione, che il Collegio ritiene violato  nel  caso  di  specie,
considerato, in primo  luogo,  che  la  stessa  disposizione  di  cui
all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n.  220/2002  sottopone
al medesimo complessivo trattamento due  ipotesi  nettamente  diverse
sul piano del disvalore. La prima  consiste  nella  sottrazione  alla
vigilanza, e, quindi, in  una  condotta  di  mero  impedimento  delle
verifiche dell'autorita' amministrativa in  ordine  al  possesso  dei
requisiti mutualistici a cui tali accertamenti sono finalizzati (art.
1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  220/2002).  La  seconda
consiste, invece, nella mancanza  delle  finalita'  mutualistiche  e,
quindi, in quello che  puo'  ritenersi  il  tratto  caratteristico  e
differenziale delle Societa' cooperative, in ragione del quale l'art.
45 riconosce  peculiare  funzione  sociale  e  solidaristica  a  tale
fenomeno. 
    17.2. In sostanza,  la  prima  ipotesi  (rilevante  nel  caso  di
specie) integra  l'inadempimento  ad  un  dovere  di  cooperazione  e
collaborazione alla vigilanza. La rilevanza di questo dovere non  e',
certamente, revocabile in dubbio a parere del Collegio.  Infatti,  la
tipologia stessi degli accertamenti che l'autorita' amministrativa e'
chiamata a svolgere esigono una collaborazione  della  Societa',  che
e',  quindi,  funzionale  alla  corretta   vigilanza   del   fenomeno
cooperativo.  Del  resto,  l'importanza  della  vigilanza  in  questo
settore e' testimoniata  dalla  stessa  formulazione  dell'originario
art. 42 del progetto di Costituzione presentato  all'assemblea  dalla
Commissione dei Settantacinque («La Repubblica riconosce la  funzione
sociale della cooperazione; ne favorisce l'incremento e la  sottopone
alla vigilanza, stabilita con legge, per assicurare i  criteri  e  le
finalita'»), ove lo  stesso  costituente  si  proponeva,  quindi,  di
inserire il tema della vigilanza  direttamente  in  Costituzione.  Un
tema il cui rilievo non viene, comunque, meno  nell'attuale  disposto
dell'art. 45 della Costituzione, ove si consideri che la formulazione
letterale della previsione di cui al secondo periodo del comma 1, fa,
comunque, riferimento agli «opportuni controlli», ed e' il  risultato
di una mediazione tra  le  contrapposte  esigenze  esposte  dai  vari
gruppi politici, come emerge dalla lettura  dei  lavori  preparatori.
Inoltre,  proprio  dalla  lettura  dei  lavori  preparatori   emerge,
altresi', l'attenzione per il diffuso e risalante fenomeno delle c.d.
cooperative spurie, definite come «di speculazione»,  «improvvisate»,
e orientate  a  fini  «antimutualistici»  e  «antisolidaristici»  (v.
seduta del 14 maggio 1947, in A.C., II, 1723). 
    17.3.  Sin  da  allora  si  avverte,  quindi,  l'importanza   del
controllo e della vigilanza che  il  Collegio  non  intende,  quindi,
denegare. Cio' su cui si incentra il dubium  de  legitimate  non  e',
quindi, la possibilita' di sanzionare la sottrazione  alla  rilevante
attivita' di vigilanza quanto  la  natura  e  tipologia  di  sanzione
prevista che appare sproporzionata nella parte  in  cui  assimila  la
sottrazione  alla  vigilanza  (e,  quindi,   la   mancanza   di   una
collaborazione ritenuta necessaria per lo svolgimento dei  controlli)
alla mancanza del bene e valore «finale», costituito dal possesso dei
requisiti mutualistici  che  ontologicamente  connotano  le  Societa'
cooperative. Si accomuna, in tal modo, la violazione di un dovere  di
cooperazione strumentale alla verifica  del  possesso  dei  requisiti
mutualistici alla mancanza stessa di tali  requisiti,  nonostante  le
condotte esprimano un differente disvalore. 
    17.4.    Infatti,    la    prima    condotta    e'    espressione
dell'inadempimento ad un obbligo  di  cooperazione,  ed  e',  quindi,
condotta che lede l'intesse pubblico ad una tempestiva e approfondita
attivita' di verifica, pur funzionale all'attuazione del disposto  di
cui all'art. 45 della Costituzione. La seconda  situazione  riguarda,
invece, gli esiti di un accertamento gia' compiuto,  al  termine  del
quale si verifica l'assenza dei presupposti in ragione dei  quali  si
riconosce  la  funzione  sociale   delle   Cooperative,   che -   pur
nell'eterogeneita' dei tipi e  delle  forme  assunte  nel  corso  del
tempo - esprimono, nella dimensione collettiva, valori costituzionali
ulteriori, quali lo sviluppo della persona  umana  e  dei  lavoratori
(artt. 1, 3, comma 2, 4, 35  della  Costituzione),lo  sviluppo  della
stessa Societa' (art. 2  della  Costituzione),  la  funzione  sociale
della proprieta' e la tutela della piccola della proprieta' (art.  42
della  Costituzione).  In  sostanza,  lo  scioglimento  disposto  per
mancanza delle finalita' mutualistiche puo' ritenersi espressione  di
un disvalore particolarmente rilevante, trattandosi del venir meno di
quei requisiti sostanziali che caratterizzano il fenomeno cooperativo
e che giustificano  e  fondano  la  peculiare  tutela  offerta  dalle
previsioni costituzionali sopra richiamate. Proprio  avendo  riguardo
al  complesso  di  valori  costituzionali  riferibili  alle  Societa'
cooperative, si apprezza, per  converso,  l'irragionevolezza  di  una
previsione in cui la condotta illecita e',  pur  sempre,  la  mancata
collaborazione o, in generale,  la  sottrazione  ad  un'attivita'  di
vigilanza, che e', meramente, funzionale e strumentale alla  verifica
del possesso di questi requisiti, ma  che  non  e',  in  alcun  modo,
indice della mancanza degli stessi. Lo conferma anche  il  caso  all'
attenzione del Collegio, ove la carenza  dei  requisiti  mutualistici
non e'  stata  neppure  accertata  dall'Amministrazione,  proprio  in
ragione della necessita' di dare applicazione ad  una  normativa  che
schiude le porte dello scioglimento solo per la mancata  cooperazione
con l'autorita' amministrativa.  Questa  irragionevole  assimilazione
e',  inoltre,  foriera  del  rischio  (concretamente  rilevato  nella
fattispecie oggetto del giudizio) che  persino  Societa'  cooperative
che esercitano la loro attivita' conformemente alle previsioni legali
e sono, quindi, soggetti a cui si rivolge la tutela di  cui  all'art.
45 della Costituzione, vengano sciolte per la mera  sottrazione  alla
vigilanza,  senza,  quindi,  accertare  il  possesso  dei   requisiti
mutualistici. In questa ipotesi, quel riconoscimento  della  funzione
sociale del fenomeno cooperativo al quale fa  riferimento  l'art.  45
della Costituzione, rischia di essere, al contrario, denegato non per
la  mancanza  dei  presupposti  sostanziali  ma  per   l'assenza   di
cooperazione con l'autorita' amministrativa che quei presupposti deve
accertare. In sostanza, pare al Collegio non conforme al principio di
proporzionalita' l'assimilazione tra le due  situazioni  operata  dal
legislatore, non potendosi riservare il medesimo trattamento punitivo
ad una condotta che riguarda la sottoposizione alla vigilanza e  alla
situazione   di   mancanza   di   mutualita',   accertata   all'esito
dell'attivita'  di  vigilanza,  con   il   conseguente   rischio   di
compromettere situazioni tutelate dall'art.  45  della  Costituzione,
che, quindi, rileva anche come parametro di legittimita' in combinato
disposto con l'art. 3 della Costituzione (cfr., Corte  costituzionale
sentenza n. 112/2019,  la  quale  ha  chiarito,  ex  aliis,  che  «il
principio di  proporzionalita'  della  sanzione  possiede,  peraltro,
potenzialita' applicative che eccedono l'orizzonte degli  automatismi
legislativi, come dimostra proprio la  giurisprudenza  relativa  alla
materia penale [ ... ], e i cui principali approdi  sono  estensibili
anche alla  materia  delle  sanzioni  amministrative,  rispetto  alla
quale - peraltro - il principio in parola non trae  la  propria  base
normativa  dal  combinato  disposto  degli  artt.  3   e   27   della
Costituzione, bensi' dall'art.  3  della  Costituzione  in  combinato
disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di  volta
in volta incisi dalla sanzione», che, nel caso di specie,  risiedono,
quindi, nell'art. 45 della Costituzione). 
    17.5. L'irragionevolezza e  mancanza  di  proporzionalita'  della
misura non sembra potersi escludere neppure valorizzando il carattere
strumentale  e  funzionale  della  vigilanza,  per  la  verifica  del
possesso dei requisiti mutualistici. In  altri  termini,  l'argomento
secondo il quale la sanzione risulta  proporzionata  proprio  perche'
punisce una condotta che, in  sostanza,  impedisce  la  verifica  del
possesso  dei  requisiti  mutualistici  non  sembra  poter  risultare
persuasivo. 
    17.5.1. Va, infatti,  considerato  come  in  relazione  ad  altre
fattispecie  codesta  Corte  costituzionale  abbia  ritenuto  che  la
collaborazione  dei   privati   con   l'Amministrazione   costituisce
adempimento  di  un  dovere  inderogabile  di  solidarieta'  (art.  2
della Costituzione), in specie, ad esempio, nel  settore  tributario,
stante la sussistenza di un sistema di fiscalita' di massa che,  come
tale, poggia sull'architrave dell'autoliquidazione dell'imposta  (v.,
sentenze n. 288/2019 e n. 46/2023).  Da  tale  considerazione  deriva
«l'esigenza, per il buon funzionamento del  sistema  tributario,  che
l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi sia presidiata
da una  sanzione  con  un  forte  effetto  deterrente»  (sentenza  n.
46/2023, punto 9). 
    17.5.2. Osserva, tuttavia, il Collegio come le due situazioni non
possano essere,  tuttavia,  ritenute  sostanzialmente  identiche.  Il
sistema tributario riguarda, infatti, una molteplicita' di soggetti e
una pluralita' di fattispecie impositive; pertanto, in tale  sistema,
l'esigenza di cooperazione e' particolarmente avvertita anche perche'
e',  in  ragione  del   puntuale   adempimento   delle   obbligazioni
tributarie, che  si  consente  allo  Stato  di  ottenere  le  risorse
necessarie  per  il  funzionamento  dello  stesso  e  per  la  stessa
attuazione dei diritti contenuti  nella  Costituzione.  Nel  caso  di
specie, il fenomeno cooperativo, per quanto  diffuso  e  proteiforme,
riguarda, comunque, un numero di Societa' che,  secondo  un  rapporto
Eurisce del  2023,  era,  all'epoca  di  41.000  unita'  (escluse  le
organizzazioni nel settore finanziario  e  bancario).  Da  tale  dato
emerge, quindi, l'impossibilita' di sovrapporre integralmente  i  due
fenomeni esaminati. 
    17.5.3. In ogni caso, non puo' omettersi di considerare  come  le
esigenze   di   cooperazione   del   privato    negli    accertamenti
amministrativi, non possa consentire di ritenere «il  problema  della
ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione» «sic et simpliciter
superato» (Corte costituzionale,  sentenza  n.  46/2023,  punto  10).
Nell'ipotesi che si sottopone all'attenzione di codesta  Corte  deve,
infatti, osservarsi come  la  sanzione  prevista  non  possa  neppure
ritenersi un valido meccanismo di coazione indiretta per  addivenire,
comunque, all'accertamento dei requisiti mutualistici  (sul  concetto
di coazione indiretta in relazione al principio di  proporzionalita',
v., Corte di cassazione, Sezioni unite  civile,  5  luglio  2017,  n.
16601, ove e' invocata anche la disposizione di cui all'art. 49, par.
3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  su  cui
il  Collegio  si  soffermera'  infra).  Infatti,   pur   essendo   la
sottoposizione a vigilanza strumentale alla  verifica  dei  requisiti
mutualistici,  la  conseguenza  di  tale  inadempimento  non  risiede
nell'applicazione di un meccanismo sanzionatorio  da  cui  discendano
anche meccanismi officiosi di verifica (come avviene, ad esempio, nel
caso di cui all'art. 41 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  600  del  1973,  continuando  la  comparazione  con  il   sistema
tributario),  che  consentano,  quindi,  di  accertare  i   requisiti
mutualistici nonostante la mancanza di cooperazione  della  Societa'.
Nel caso di specie, infatti, la sanzione e'  costituita  direttamente
nello scioglimento della Societa', con la conseguente  «liquefazione»
del  nesso  di  strumentalita'  rispetto  alle  verifiche  a  cui  la
cooperazione  del  privato  e'  finalizzata.  In   sostanza,   questo
meccanismo sanzionatorio, pur se volto ad  ottenere  la  cooperazione
del privato, non comporta l'applicazione di una misura che  consenta,
comunque,  la  verifica  a  cui  la  cooperazione   era   preordinata
(unitamente, in ipotesi, ad altra sanzione di carattere pecuniario  o
interdittivo; sul  punto  v.,  infra,  in  relazione  alla  possibile
sanzione proporzionata ricavabile dal sistema normativo vigente),  ma
giunge direttamente alla misura piu' incisiva, prevista per  il  caso
in cui,  all'esito  dell'attivita'  di  vigilanza,  si  riscontri  la
carenza di mutualita'. Ne' sembra al Collegio che una simile sanzione
possa giustificarsi in quanto forte strumento di coazione  indiretta,
dovendosi, comunque, mantenere  un  rapporto  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza tra sanzioni relative a condotte di  non  cooperazione
negli  accertamenti  richiesti  alle  amministrazioni   pubbliche   e
sanzioni previste per il mancato  possesso  dei  requisiti  che  tali
accertamenti devono verificare. 
    17.6. Inoltre, non puo' omettersi di considerare come nel sistema
fiscale le fattispecie che sanzionano  l'omessa  cooperazione -  come
l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 471  del
1997 - siano, comunque, attenuate e temperate da regole  come  quella
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997, che consentono
una concreta e adeguata dosiometria sanzionatoria e che, inoltre, «si
pone come una opportuna valvola  di  decompressione  che  e'  atta  a
mitigare l'applicazione di  sanzioni,  come  quella  stabilita  dalla
norma censurata, che, strutturate  per  garantire  un  forte  effetto
deterrente al fine di evitare evasioni anche  totali  delle  imposte,
tendono a divenire  draconiane  quando  colpiscono  contribuenti  che
invece tale intento chiaramente non rivelano» (Corte  costituzionale,
sentenza n. 46/2023, punto 13). In sostanza, in questo sistema -  che
funge come  ulteriore  tertium  comparationis -  vi  sono,  comunque,
regole che consentono di addivenire ad un'applicazione proporzionata,
ragionevole ed adeguata delle sanzioni,  preservando  l'esigenza  che
«non venga manifestamente meno  un  rapporto  di  congruita'  tra  la
sanzione e la gravita' dell'illecito sanzionato», dando  rilievo,  in
particolare, «al disvalore concreto di fatti  pure  ricompresi  nella
sfera applicativa della norma» (Corte costituzionale, sentenza n. 185
del 2021), atteso  che  «il  principio  di  proporzionalita'  postula
l'adeguatezza della sanzione al caso concreto e tale adeguatezza  non
puo' essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli
specifici   comportamenti   messi   in   atto    nella    commissione
dell'illecito» (Corte costituzionale, sentenza n. 161 del 2018). 
    17.6. 1. Nel caso di specie, invece, questi meccanismi  non  sono
previsti e  la  sanzione  consegue  automaticamente  all'accertamento
della sottrazione alla vigilanza, senza che possa, quindi, escludersi
l'applicazione  da  parte   dell'Amministrazione   o   che   possano,
individuarsi sanzioni diverse  e  piu'  adeguate  in  relazione  alla
fattispecie concreta (v., sul tema, le sentenze di codesta  Corte  n.
170 del 2015, n. 22 del 2018, n. 88 del 2019, n. 99 e n. 24 del 2020,
n. 246 del 2022). 
    18. Le considerazioni sin qui esposte  sorreggono,  altresi',  la
carenza di  proporzionalita'  «cardinale»  o  non  comparativa  della
sanzione  prevista,  che,  a  prescindere  dal  confronto  con  altre
fattispecie,  appare  intrinsecamente  priva  di  proporzionalita'  e
ragionevolezza. Si tratta di un meccanismo di controllo gia' avallato
da codesta Corte costituzionale, la  quale,  quanto  meno  a  partire
dalla sentenza n. 343 del 1993, ha sviluppato un modello di sindacato
sulla  proporzionalita'  «intrinseca»  della  sanzione,  in  modo  da
assicurare che questa sia adeguatamente calibrata sul fatto concreto;
e cio' anche indipendentemente dalla  individuazione  di  un  preciso
tertium  comparationis  alla  cui  luce  condurre  lo  scrutinio   di
proporzionalita' (si vedano,  piu'  di  recente,  tra  le  altre,  le
sentenze n. 136 del 2020, n. 284 del 2019, e n. 91  del  2024).  Come
evidenziato dalla dottrina, questo  tipo  di  valutazione  appare  di
particolare rilievo per «denunciare in negativo, come sproporzionata»
una determinata sanzione rispetto al senso di giustizia comune, cioe'
generalmente  condiviso   in   una   determinata   Societa'.   Questa
valutazione di proporzionalita' non si fonda, quindi,  su  intuizioni
soggettive del singolo giudice, atteso che «la logica sottesa a  tale
valutazione e' quella di un raffronto tra entita'  del  danno  o  del
pericolo causato dall'illecito agli interessi protetti e l'intensita'
della limitazione dei diritti fondamentali prodotti dalla  sanzione»,
o l'intensita' della  sofferenza  provocata  dalla  pena  in  capo  a
quest'ultimo. 
    18.1. In questa prospettiva i parametri di  legittimita'  che  si
ritengono violati non risiedono esclusivamente negli  artt.  3  e  45
della  Costituzione,   ma -   a   parere   del   Collegio -   possono
individuarsi -  stante  la  gia'  decretata  natura  punitiva   della
sanzione (v., retro, par.  15.2.1  della  presente  ordinanza)  anche
nella previsione di cui all'art. 117 della Costituzione, mediante  il
quale vengono  in  rilievo  le  regole  di  cui  agli  art.  3  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 1 del relativo Protocollo
n. 1 addizionale alla Convenzione, nonche' nelle  previsioni  di  cui
agli artt. 17 e 49, par. 3,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea, per il tramite  delle  previsioni  di  cui  agli
artt. 11 e 117, comma 1, della Costituzione. 
    18.2. In relazione al primo dei parametri  indicati  si  osserva,
infatti, come la pur non copiosa giurisprudenza della C.E.D.U.  abbia
estratto dal divieto di trattamento inumani e degradanti  ex  art.  3
della Convenzione il divieto di pene «grossolanamente sproporzionate»
(«grossly»,  nella  versione  inglese;  «nettement»,  nella  versione
francese) (Corte E.D.U., IV Sezione, 17  gennaio  2012;  Id.,  Grande
Camera, 9 luglio 2013). La valutazione di congruita'  della  sanzione
e' stata affermata in specie nei casi in cui l'attivita' svolta dalla
persona condannata o sanzionata doveva inquadrarsi nell'ambito di  un
diritto convenzionalmente riconosciuto, con conseguente necessita' di
uno scrutinio di legittimita' particolarmente  stringente  (v.  Corte
E.D.U., Grande Camera, 17 dicembre 2004; Cumpănă e Mazăre c. Romania;
Id., 26 aprile 2007, Colaço Mestre e SIC - Sociedade Independente  de
Comunicação S.A. c. Portogallo; 31 maggio 2016, Nadtoka c. Russia; 16
marzo 2017, Olafsson c. Islanda;  24  settembre  2013,  Belpietro  c.
Italia; 7 marzo 2019,  Sallusti  c.  Italia;  tutte  queste  sentenza
riguardano la previsione di  cui  all'art.  10  della  C.E.D.U.).  In
considerazione del carattere generale  del  divieto  le  affermazioni
della C.E.D.U. possono costituire, come affermato dalla dottrina, «un
criterio generale di  valutazione  della  legittimita'  convenzionale
delle  comminatorie  edittali  o   delle   [sanzioni]   concretamente
inflitte», e, pertanto, assumono rilievo anche in  una  vicenda  come
quella di specie, ove la sanzione incide su una situazione  quale  la
liberta' di impresa che rinviene tutela nella regola di cui  all'art.
1 del Protocollo addizionale n. 1 alla C.E.D.U. (a partire dalla nota
decisione della Corte  E.D.U.  del  23  settembre  1982,  Sporrong  e
Lonnroth coc.mma Svezia). 
    18.3. Inoltre, il Collegio ritiene che  possano  avere  rilievo -
nei termini che si esporranno - anche le previsioni di cui agli artt.
17 e 49, comma 3, della Carta dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, per il tramite delle previsioni di cui agli artt. 11 e  117,
comma 1, della Costituzione. L'art. 17 tutela, infatti, il diritto di
proprieta' in termini analoghi all'art. 1 del Protocollo  addizionale
n. 1 alla C.E.D.U., mentre l'art. 49, paragrafo 3,  della  C.D.F.U.E.
sancisce il principio della proporzionalita' delle pene.  Secondo  la
piu' recente giurisprudenza della  C.G.U.E.  (sentenza  della  Grande
Sezione dell' 8 marzo 2022, causa C-205/2020), la disposizione di cui
all'art. 49,  par  3,  della  C.D.F.U.E.  ha  effetto  diretto  negli
ordinamenti interni (in precedenza, v. C.G.U.E,  Sez.  V,  4  ottobre
2018, causa C-384/17). Tale effetto diretto  e',  tuttavia,  limitato
alla  materia  oggetto  di  normazione  secondaria  dell'Unione,   in
conformita' con la previsione di cui all'art. 51 della C.D.F.U.E., e,
pertanto, non  consentono  a  questo  Consiglio  di  disapplicare  la
normativa interna,  riconducendo  la  sanzione  entro  il  limite  di
proporzionalita'. Tuttavia,  i  principi  affermati  dalla  Corte  di
giustizia   in   relazione   ai   due   parametri   sopra   indicati,
costituiscono, secondo una condivisibile opinione dottrinale, criteri
orientativi dell'interpretazione  di  altre  garanzie  costituzionali
nell'intero ambito dell'ordinamento giuridico  italiano,  e,  quindi,
validi parametri di legittimita' anche per  il  giudizio  di  codesta
Corte  (cfr.:  Corte  costituzionale,  sentenze   n.   236/2016,   n.
179//2017, n.  112/2019).  Inoltre,  resto,  secondo  codesta  Corte,
«ancorche' il testo di  tale  disposizione  faccia  riferimento  alle
"pene" e al "reato", la Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  ha
[...]  considerato  applicabile  tale  principio  all'insieme   delle
sanzioni -  penali  e  amministrative,  queste  ultime  anch'esse  di
carattere "punitivo" [...] (Corte di  giustizia,  sentenza  20  marzo
2018, Garlsson Real Estate SA e altri, in causa  C-537/16,  paragrafo
56)»; «cio' in coerenza  con  la  Spiegazione  relativa  all'art.  49
C.D.F.U.E., ove si  chiarisce  che  "[i]l  paragrafo  3  riprende  il
principio generale della proporzionalita'  dei  reati  e  delle  pene
sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli  Stati  membri  e
dalla giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'":
giurisprudenza, quest'ultima, formatasi esclusivamente in materia  di
sanzioni amministrative  applicate  dalle  istituzioni  comunitarie».
Inoltre, lo stesso art. 49, paragrafo  3,  C.D.F.U.E.  e'  stato  del
resto recentemente invocato dalla Sezioni unite civili della Corte di
cassazione a fondamento dell'affermazione secondo cui anche forme  di
risarcimento con funzione prevalentemente deterrente come i «punitive
damages» eventualmente disposti da  una  sentenza  straniera  debbono
comunque rispettare il principio di proporzionalita' per poter essere
riconosciuti nel nostro ordinamento  (Corte  di  cassazione,  sezioni
unite civili, sentenza 5 luglio 2017, n. 16601). 
    18.4. Individuate  le  coordinate  di  riferimento,  il  Collegio
ritiene  che  l'apparato  sanzionatorio  previsto  per  il  caso   di
sottrazione alla  vigilanza  debba  ritenersi -  alla  luce  di  tali
parametri - sproporzionato e irragionevole. Come gia' evidenziato, si
tratta, infatti, di una misura automatica e non graduabile  da  parte
dell'Amministrazione, avendo gia' il legislatore - a monte - ritenuto
che   simile   condotta   dovesse   necessariamente   condurre   allo
scioglimento  della  Societa'  e  alla  devoluzione  dei   beni.   Il
legislatore  ha,  quindi,  previsto  una  sanzione   di   eccezionale
severita' per una condotta  che,  come  spiegato,  non  puo'  neppure
ritenersi sintomatica della carenza dei requisiti di  mutualita'  che
la vigilanza deve accertare, ma  che  rileva  solo  come  una  omessa
collaborazione con l'autorita' nell'ambito delle verifiche che questa
e'  chiamata  a  condurre.  Dinanzi  all'inadempimento  a  tale   pur
rilevante  dovere,  il  legislatore  non   ha,   poi,   previsto   la
possibilita'  per  l'Amministrazione  di   ricorrere   ad   ulteriori
strumenti che consentissero di effettuare la vigilanza, e, quindi, di
condurre le verifiche necessarie per  il  corretto  accertamento  dei
requisiti mutualistici. E cio' nonostante la  previsione  di  cui  al
primo periodo dell'art.  12,  comma  3,  preveda  gia'  la  rilevante
conseguenza  costituita  dalla  cancellazione  dall'albo  degli  enti
cooperativi, con conseguente perdita dei benefici  che  l'ordinamento
fa discendere da tale iscrizione. 
    18.5. La caratteristica «ontologica» delle Societa' cooperative -
che e', anche, ragione del riconoscimento della loro funzione sociale
ex art. 45 della Costituzione - non diviene piu' oggetto di  verifica
da parte dell'Amministrazione, per la sola sottrazione della Societa'
alla vigilanza. In tal modo, si infrange, tuttavia, la  sequenza  tra
finalita'  e  ragione  del  dovere  di  collaborazione  e   l'oggetto
dell'accertamento per il quale tale collaborazione  viene  richiesta.
La  normativa  in  esame  determina,  quindi,  una   conseguenza   di
particolare incidenza per la Societa' cooperativa,  non  giustificata
dalla condotta posta in essere e dall'entita'  del  pericolo  che  la
stessa determina. In particolare, va  considerato  come  la  condotta
sanzionata sia ex se idonea a ritardare l'accertamento dei  requisiti
mutualistici, che, ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  n.   220/2002,   e'   effettuato   «verificando
l'effettivita' della base sociale, la partecipazione  dei  soci  alla
vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualita'  di
tale partecipazione, l'assenza  di  scopi  di  lucro  dell'ente,  nei
limiti previsti  dalla  legislazione  vigente,  e  la  legittimazione
dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali,  previdenziali  e
di  altra  natura».  Elementi  che,  invero,  ben  potrebbero  essere
verificati consentendo ai revisori poteri di carattere  ispettivo  di
carattere  officioso,  nonche'  poteri   di   indagine   maggiormente
penetranti che involgano anche la posizione dei soci e  le  attivita'
della Societa' cooperativa rispetto ai terzi. Fermo restando, quindi,
l'importanza della cooperazione - gia' in precedenza riconosciuta dal
Collegio - non sembra, pero', che una condotta come quella  posta  in
essere nel caso di specie (che si e' estrinsecata  semplicemente  non
dando riscontro al revisore, senza adottare  condotte  fraudolente  o
occultamenti indebiti, ma, limitandosi ad una pur  colpevole  inerzia
del  soggetto  deputato  dal  legale  rappresentante)  possa  ex   se
costituire un danno per gli interessi pubblici relativi  al  fenomeno
cooperativo e, in particolare, per quei valori  che  sono  presidiati
dall'art. 45 della Costituzione. 
    18.6. Come, infatti,  gia'  spiegato,  tale  sottrazione  non  e'
sinonimo  della  carenza  dei  requisiti  che,   in   ragione   della
sottrazione alla vigilanza, non sono neppure  accertati,  neanche  in
modo officioso  da  parte  dell'Amministrazione,  stante  la  mancata
previsione  di  poteri  ispettivi  o  di  indagine  conseguenti  alla
sottrazione  alla  vigilanza.  A  fronte  di  questa   condotta,   la
conseguenza ipotizzata e', in sostanza, l'eliminazione della Societa'
dal mondo giuridico, nonostante la stessa - come accaduto nel caso di
specie - sembri, prima facie (non potendosi questo Giudice, come gia'
spiegato,   surrogarsi   al    mancato    accertamento    da    parte
dell'Amministrazione),  esercitare  le  attivita'  mutualistiche.  Si
tratta, quindi, di una conseguenza particolarmente grave, che rischia
di pregiudicare  anche  gli  interessi  che  il  sistema  cooperativo
intende realizzare, considerato che lo scioglimento e la  devoluzione
dei beni comporta il venir meno delle attivita'  che  la  Cooperativa
svolge,  ledendo  anche  gli  interessi  dei  soci  e   degli   altri
beneficiari  dell'attivita'  della  Societa'.  Pertanto,  sebbene  si
tratti di un dovere importante che non  importa,  neppure,  attivita'
particolarmente   gravose   per   il    destinatario    (trattandosi,
esclusivamente,  di  consentire  la   verifica   con   accesso   alla
documentazione  di  impresa),  la  conseguenza  discendente  da  tale
condotta e' in  grado  di  arrecare  una  «sofferenza»,  per  mutuare
l'espressione  delle  teoriche  della   proporzionalita'   cardinale,
eccessiva e, come tale, ingiusta. 
    18.7. In ultimo, un sistema cosi'  draconiano  risulta  idoneo  a
determinare quella che la giurisprudenza della  Corte  Suprema  degli
Stati Uniti denomina il c.d. chilling  effect  (mutuato  anche  dalla
giurisprudenza    del    Bundesverfassungsgericht,    che    adopera,
solitamente, la dizione di «Einschüchterungseffekte»; cfr.: BVefG,  2
BvR 1520/01, 30 marzo 2004, Geldwäsche; Id., 2 BvR 2558/14, 28 luglio
2015;  nella  giurisprudenza   della   C.G.U.E.   possono   ritenersi
espressione di tale teorica, C.G.U.E, 7 luglio 1976, causa  C-118/75;
Id., 12 dicembre 1989, causa C-265/88;  Id.,  3  luglio  1980,  causa
C-157/79; Id., 29 febbraio 1996, causa C-193/94), e ossia un  effetto
di deterrenza rispetto all'esercizio di  un'attivita'  che  non  solo
integra  un  diritto  costituzionalmente  garantito  dei   consociati
(l'organizzazione dell'impresa), ma che assume  anche  una  peculiare
rilevanza sociale, come espresso dall'art. 45  della  Costituzione  e
dalle ulteriori  previsioni  che,  a  parere  del  Collegio,  trovano
realizzazione nella dimensione collettiva cooperativista (diritto  al
lavoro, sviluppo della personalita' umana e  della  Societa',  tutela
della piccola proprieta', tutela del credito e del risparmio,  etc.).
Infatti, la previsione di una simile conseguenza  per  il  caso  alla
sottrazione alla vigilanza  rischia  di  determinare  un  effetto  di
deterrenza   rispetto   all'esercizio   dell'attivita'   cooperativa,
considerato  che,  risulta  sufficiente  anche  una   pur   colpevole
omissione - come quella del caso di specie - per determinare il venir
meno  della  stessa  Societa',  con  vanificazione   degli   sforzi -
ragionevolmente non esigui - posti in essere  dalla  Societa'  e  dai
soci per il  conseguimento  degli  interessi  della  cooperativa.  Il
ragionevole  verificarsi  di  un  simile  chilling   effect   risulta
particolarmente problematico, proprio perche' l'effetto di deterrenza
non riguarda solo un diritto costituzionalmente garantito ma  involge
quegli interessi generali del sistema cooperativistico che sono stati
compiutamente illustrati nella trattazione. Pertanto, anche da questa
prospettiva,  la  misura  sanzionatoria   risulta   irragionevole   e
sproporzionata, non potendosi ritenere la  meno  pregiudizievole  per
l'esercizio di un'attivita' economicamente rilevante  e  che  assume,
altresi', una spiccata funzione sociale,  tra  quelle  che  sarebbero
astrattamente ipotizzabili per determinare quell'effetto di  coazione
indiretta,  funzionale  alla  sottoposizione  della   Societa'   alla
vigilanza. 
    19.  La  considerazione  appena  esposta  impone,  altresi',   al
Collegio di indicare quale possa essere un trattamento  sanzionatorio
congruo, ricavabile dallo stesso sistema normativo,  a  presidio  del
dovere di collaborazione con l'autorita'.  Va,  infatti,  considerato
che  secondo  la  giurisprudenza  di  codesta   Corte,   laddove   il
trattamento  sanzionatorio  previsto  dal  legislatore   «si   riveli
manifestamente irragionevole a causa della sua evidente  sproporzione
rispetto alla gravita'  del  fatto»,  un  intervento  correttivo  del
giudice delle leggi e' possibile  a  condizione  che  il  trattamento
sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di «precisi
punti di riferimento,  gia'  rinvenibili  nel  sistema  legislativo»,
intesi quali «soluzioni gia' esistenti, idonee a eliminare o  ridurre
la  manifesta  irragionevolezza  lamentata»  (Corte   costituzionale,
sentenze n. 222 del 2018,  n.  236  del  2016;  nello  stesso  senso,
sentenza n. 40 del 2019). La  giurisprudenza  di  codesta  Corte  ha,
quindi,  superato  da  tempo  il  proprio  precedente   orientamento,
ritenendo che - una volta accertato un vulnus a un principio o  a  un
diritto  riconosciuti  dalla  Costituzione -  «non  puo'  essere   di
ostacolo  all'esame  nel  merito  della  questione  di   legittimita'
costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per
ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorche' si
versi in materie riservate  alla  discrezionalita'  del  legislatore»
(Corte costituzionale, sentenza n. 62 del  2022),  risultando  a  tal
fine sufficiente la presenza nell'ordinamento di una o piu' soluzioni
«costituzionalmente  adeguate»,  che  si  inseriscano   nel   tessuto
normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore  (ex
plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 28 del 2022,  n.  63  del
2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233  e  n.
222 del 2018). 
    19.1. Osserva il Collegio come la dichiarazione di illegittimita'
della porzione della previsione di cui  all'art.  12,  comma  3,  del
decreto legislativo n.  220/2002  comporterebbe,  in  ogni  caso,  la
cancellazione  dall'albo  nazionale  degli  enti   cooperativi,   con
conseguente perdita dei benefici di legge, e, quindi, una conseguenza
gia' particolarmente rilevante  per  la  Societa',  che  di  per  se'
risulta idonea  a  realizzare  l'effetto  di  deterrenza  rispetto  a
condotte di sottrazione alla vigilanza, avendo gia'  riconosciuto  il
Collegio la rilevanza di quest'obbligo e la conseguente necessita' di
mantenere, comunque, un sistema lato sensu  sanzionatorio.  Va,  poi,
considerato che l'art.  12,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
220/2002  prevede,  altresi',  plurimi   provvedimenti   ministeriali
adottabili  nell'attivita'  di  vigilanza  (cancellazione   dall'albo
nazionale   degli   enti   cooperativi;    gestione    commissariale;
scioglimento per atto dell'autorita'; sostituzione  dei  liquidatori;
liquidazione coatta amministrativa). 
    Tra queste, la sanzione che appare congrua rispetto alla condotta
e' - a parere  del  Collegio -  la  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice  civile.  Questa  disposizione  prevede,
infatti, che l'autorita' di vigilanza possa, in  caso  di  irregolare
funzionamento   della    Societa'    cooperativa,    «revocare    gli
amministratori e i sindaci, affidare la gestione della Societa' a  un
commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare  le
irregolarita'  riscontrate  e,  nel  caso  di  crisi  o   insolvenza,
autorizzarlo a domandare l'accesso a una delle procedure  regolatrici
previste nel codice della crisi  e  dell'insolvenza».  Inoltre,  «ove
l'importanza della Societa' cooperativa lo richieda,  l'autorita'  di
vigilanza puo' nominare un vice  commissario  che  collabora  con  il
commissario e lo sostituisce in caso di impedimento».  Secondo,  poi,
le  ulteriori  disposizioni  contenute  in  tale  articolo:   i)   al
commissario possono essere conferiti per  determinati  atti  anche  i
poteri dell'assemblea (ma le relative deliberazioni non  sono  valide
senza l'approvazione dell'autorita' di vigilanza); ii) se l'autorita'
di vigilanza accerta irregolarita' nelle procedure di ammissione  dei
nuovi soci, puo' diffidare la Societa' cooperativa e, qualora non  si
adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma; iii) laddove
vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di  specifico
adempimento, l'autorita' di vigilanza, previa diffida, puo'  nominare
un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un
componente dell'organo di controllo societario,  che  si  sostituisce
agli organi amministrativi  dell'ente,  limitatamente  al  compimento
degli  specifici  adempimenti  indicati.  L'applicazione  di   questa
disposizione consentirebbe, infatti, di mantenere un forte effetto di
deterrenza rispetto ai possibili inadempimenti da parte degli  organi
della Societa', e, al contempo, di nominare un commissario che  possa
provvedere anche ai soli adempimenti collaborativi per consentire  la
vigilanza della Societa' (art. 2545-sexiesdecies, ultimo  comma,  del
codice civile), consentendo, quindi, quelle verifiche  a  cui  questo
dovere di collaborazione e' funzionale e  limitando  lo  scioglimento
della Societa', con devoluzione dei beni ai  soli  casi  in  cui  sia
accertato, all'esito, il mancato possesso dei requisiti mutualistici,
senza, quindi, determinate  un  pregiudizio  ai  valori  involti  dal
fenomeno cooperativo se non quando si sia accertato che  la  Societa'
non  possa  piu'  ritenersi  farne  parte.  Cio',   fermo   restando,
naturalmente, la possibilita' per  il  legislatore  di  individuare -
anche nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale - altra,
e, in ipotesi piu' congrua  cornice  sanzionatoria,  che  tenga  piu'
specificamente conto delle peculiarita' dell'illecito  amministrativo
censurato,  nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalita'   tra
gravita' dell'illecito e severita' della sanzione. 
E. Statuizioni finali. 
    20. Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  appaiono,
pertanto, rilevanti e non manifestamente infondate  le  questioni  di
legittimita' costituzionale della disposizione di  cui  all'art.  12,
comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 220/2002,  nella
parte in cui prevede che sia  disposto  lo  scioglimento  d'autorita'
della  Societa'  cooperativa  che   si   «sottraggono   all'attivita'
vigilanza», con devoluzione dei beni, in relazione  ai  parametri  di
cui  all'art.  3,  45,  117  della  Costituzione   (con   riferimento
quest'ultimo  alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli   3   della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 1 del relativo Protocollo
n. 1 addizionale alla Convenzione), 17 e 49, comma 3, della Carta dei
diritti  fondamentali  dell'Unione  europea,  per  il  tramite  delle
previsioni  di  cui  agli  articoli  11  e  117,   comma   1,   della
Costituzione. 
    20.1.  I  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  espressi   dal
Collegio impongono, quindi, di adire  codesta  Corte  costituzionale,
stante    l'impossibilita'    di    operare    una    interpretazione
costituzionalmente conforme del dato normativo per le ragioni esposte
ai punti 13.3 e 13.4 della presente ordinanza, a cui si rinvia. 
    21. Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87, il presente giudizio davanti al Consiglio  di  Stato  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    22. Ai sensi dell' art. 23, quarto comma, della  legge  11  marzo
1953, n. 87,  la  presente  ordinanza  sara'  comunicata  alle  parti
costituite, notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata anche al Presidente  del  Senato  della  Repubblica  e  al
Presidente della Camera dei deputati. 
    23. Ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e  in  ordine
alle spese resta riservata alla decisione definitiva. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta): 
        i) dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  12,  comma  3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 220/2002,  nei  sensi  di
cui in motivazione, in relazione agli artt. 3, 45, 117, comma 1,  (in
relazione articoli 3 della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo
e 1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione), 11  e
117 della Costituzione (in relazione agli artt. 17 e 49, par 3, della
Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea); 
        ii) sospende, per l'effetto, in parte qua, ai sensi dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  il  presente  giudizio  previa
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la  risoluzione
del suindicato incidente di costituzionalita'; 
        iii) ordina che, a cura della Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        iv) riserva ogni ulteriore statuizione in rito, in  merito  e
sulle  spese  di  lite  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  27
giugno 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Giancarlo Montedoro, Presidente; 
        Giordano Lamberti, consigliere; 
        Davide Ponte, consigliere; 
        Lorenzo Cordi', consigliere, estensore; 
        Marco Poppi, consigliere. 
 
                      Il Presidente: Montedoro 
 
 
                                                 L'estensore: Cordi'