N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 2024
Ordinanza del 18 marzo 2024 del Tribunale di sorveglianza di Sassari sul ricorso proposto da G. B.. Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Limitazione della permanenza all'aperto - Previsione che la permanenza all'aperto non puo' essere superiore a due ore al giorno. - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f).(GU n.42 del 16-10-2024 )
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI
Riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. Giommaria Cuccuru - Presidente;
dott.ssa Francesca Lupino - Magistrato di sorveglianza;
dott.ssa Giuseppina Luzzu - esperto;
dott.ssa Laura Canu - esperto;
con la presenza del sostituto Procuratore generale dott.ssa M. G.
Pintus, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23
febbraio 2024;
ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex articoli
666, 677, 678 del codice di procedura penale, 35-bis e 41-bis O.P.
promosso da G. B., nato a... il..., attualmente detenuto in regime
differenziato ex art. 41-bis O.P. presso la Casa circondariale di
Sassari- Bancali, con fine pena mai.
Osserva
Con reclamo, iscritto il 5 settembre 2022, G. B. premesso che
fruiva di due ore d'aria, chiedeva di poterne fruire almeno quattro,
come dispone l'art. 10 dell'O.P.
In esito al reclamo il Magistrato di sorveglianza di Sassari, in
data 25 ottobre 2023, adottava il seguente provvedimento:
«Con reclamo del 22 agosto 2022, il sig. B. ha chiesto
l'autorizzazione a fruire di quattro ore d'aria giornaliere,
invocando l'art. 10 o.p. e quanto ivi previsto.
Inoltre, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, lettera f) o.p.
La Direzione, con memoria del 20 ottobre 2023, ha sostenuto la
piena legittimita' delle proprie determinazioni, precisando inoltre
che con ordinanza del ... il detenuto e' stato autorizzato a
trascorrere le due ore di permanenza all'aria aperta con i compagni
del gruppo di socialita' in cui e' inserito (p.n.).
All'odierna udienza il P.M. ha chiesto il rigetto del reclamo e
la difesa ha insistito per il suo accoglimento.
Il reclamo e' inammissibile.
Com'e' noto, l'art. 10, comma 1, o.p. prevede che, ai soggetti
che non prestano lavoro all'aperto, e' consentito di permanere
all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al
giorno.
Il secondo comma, tra l'altro, precisa che, per giustificati
motivi, la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a due ore
al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto.
Inoltre, al ricorrere di gravi motivi di ardine e sicurezza
pubblica, l'art. 41-bis, comma 2, o.p. prevede che il Ministro della
Giustizia puo' sospendere l'applicazione delle regole di trattamento
e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza:
tale sospensione comporta le restrizioni necessarie per il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti
con l'associazione di provenienza.
Tra le restrizioni anzidette, comma 2-quater, lettera f) annovera
la limitazione della permanenza all'aria aperta ad una durata non
superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo
previsto dall'art. 10.
Dalla disamina normativa effettuata deriva l'inammissibilita' del
reclamo proposto dal sig. B.
Infatti, il limite di due ore di permanenza all'aria aperta cui
lo stesso soggiace e' stabilito espressamente dalla disposizione
speciale, la quale, peraltro, rispetta il limite minimo di due ore
previsto in via generale (e considerato che, nel suo caso specifico,
tali ore vengono effettuate in compagnia dei componenti del gruppo di
socialita').
Si osserva che la disposizione appare del tutto ragionevole; la
differente disciplina prevista per i detenuti in regime differenziato
rispetto a quelli in regime ordinario - disposta nel rispetto del
limite minimo di due ore previsto dall'art. 10 o.p. - trova la
propria ragion d'essere nelle particolari finalita' di sicurezza
perseguite con l'applicazione del regime speciale ex art. 91-bis o.p.
La questione, pertanto, appare manifestamente infondata, non
ravvisandosi un contrasto con l'art. 3 della Costituzione ne' con
altra norma di rango costituzionale.
P.Q.M.
Visto l'art. 35-bis o.p.;
dichiara l'inammissibilita' del reclamo.»
Avverso questo provvedimento, il 12 dicembre 2023, ha proposto
opposizione il detenuto insistendo nella domanda, richiamando
orientamenti della S.C. in materia, l'intervenuta modifica
legislativa dell'art. 10 O.P. ed insistendo nella rimessione degli
atti alla Corte costituzionale per disparita' di trattamento con gli
altri detenuti «comuni» e per violazione dell'art. 32 della
Costituzione.
Ad avviso del Collegio la proposta questione di costituzionalita'
dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), risulta rilevante e non
manifestamente infondata.
Come pure richiamato dal primo Giudice, la ratio del regime
carcerario differenziato ex art. 41-bis O.P. e' quella di recidere
ogni possibile collegamento tra condannati (o indagati) per
determinati gravissimi reati e le organizzazioni criminali di
appartenenza («ovvero con altre ad esse alleate»). A tale fine la
stessa norma individua specifiche deroghe al regime detentivo
ordinario che incidono sui vari aspetti della quotidianita'
carceraria (altre deroghe derivano da circolari DAP).
L'attuale disciplina e' frutto di successivi interventi e, con
riguardo al regime detentivo, prevede, in sintesi: colloqui coi
familiari in numero di uno al mese, divieto di colloqui con terze
persone salve evenienze eccezionali, videoregistrazione dei colloqui
che si svolgono con modalita' tali (vetro divisorio) da impedire
qualsiasi contatto tra detenuti e congiunti, registrazione delle
telefonate sostitutive dei colloqui in presenza, sottoposizione della
corrispondenza ai visto di censura, limitazione delle somme che i
detenuti possono ricevere dai familiari, divieto di contatti tra
detenuti in regime differenziato e quelli in regime comune,
permanenza all'aperto non superiore a due ore, «restando il limite
minimo di cui al prima comma dell'art. 10 O.P.», da fruire in
compagnia al massimo di altri tre ristretti del reparto. Inoltre,
alla lettera f) del comma 2-quater, si e' stabilito il divieto di
comunicare con detenuti crei diversi gruppi di socialita', scambiare
oggetti e cuocere cibi.
L'art. 41-bis O.P., nelle sue varie versioni, e' stato piu' volte
sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, che, volendo
sintetizzare, ha ritenuto la disposizione conforme alla Carta sulla
considerazione che l'aggravamento delle condizioni detentive risulta
giustificato da esigenze di sicurezza pubblica e che, in ogni caso,
l'assoggettamento al regime, o la sua proroga attraverso
provvedimenti amministrativi, sono temporanei e pur sempre
ricorribili alla A.G.
La stessa Corte, peraltro, non ha mancato di porre in risalto
che, attesa la finalita' del regime, le specifiche limitazioni che ne
discendono debbono risultare funzionari alle dedotte ragioni di
sicurezza, ed ha poi precisato (vedi Core costituzionale n. 376/1997,
ordinanza n. 192 del 1998 e n. 417 del 2004) che le specifiche misure
non possono comunque sopprimere in termini assortiti le attivita' di
osservazione e di trattamento, in specie le attivita' culturali,
ricreative e sportive.
In data piu' recente la Corte e' stata chiamata a pronunciarsi
sulla costituzionalita' di alcune delle misure piu' restrittive
introdotte nell'art. 41-bis O.P. ad opera dell'art. 2 della legge n.
94 del 2009. Specificamente, per quanto di interesse in questa sede,
con riferimento alle limitazioni introdotte per i colloqui difensivi,
la stessa (Corte costituzionale n. 143/2013), ha avuto modo di
precisate che la restrizione intervenuta (colloqui o telefonate in
numero massimo di tre alla settimana di durata oraria) violava il
diritto di difesa del detenuto costituzionalmente garantito, non
risultando poi la limitazione funzionale a concrete esigenze di
sicurezza Con la sentenza n, 186 del 2018 si e' ancora ritenuto
irragionevole li divieto di cucinare cibi e con la sente n. 97 dei
2020 si e' fatto venire meno il divieto di scambiare cibi, oppure
oggetti di modico valore tra appartenenti allo stesso gruppo di
socialita'. Tratto comune alle richiamate decisioni il rilievo che le
restrizioni normative possono ritenersi costituzionalmente legittime
sola se effettivamente corrispondenti ad un effettivo incremento di
sicurezza, risultando, in caso contrario, meramente ed inutilmente
afflittive. Vengono richiamati l'art. 3 della Costituzione quale
parametro di verifica della «congruita' della misura applicata
rispetto allo scopo che la norma persegue», l'art. 27 della
Costituzione, dovendosi evitare che la previsione dell'art. 41-bis
O.P. passa vanificare completamente la finalita' rieducativa della
pena ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanita'. Piu'
specificamente, nella sentenza n. 97 del 2020 sopra menzionata, e nei
precedenti ivi citati, la Corte costituzionale ha precisato che:
«Quanto alle finalita', il regime differenziato previsto
dall'art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario mira a contenere
la pericolosita' di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno
del correre, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti
appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di
queste che si trovino in liberta': collegamenti che potrebbero
realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso
ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di
reinserimento sociale (sentenze n. 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n.
376 del 1998; ordinanze n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998).
Cio' che l'applicazione del regime differenziato intende
soprattutto evitare e' che gli esponenti dell'organizzazione in stato
di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale,
possano continuare (utilizzando particolarmente, in ipotesi, i
colloqui con familiari o terze persone) a impartire direttiva agli
affiliati in stato di liberta', e cosi' mantenere. anche dall'interno
del carcere, il controllo sulle attivita' delittuose
dell'organizzazione stessa (ancora sentenze n. 186 del 2018, n. 122
del 2017 e n. 143 del 2013). Quanto ai limiti cui saggiare
l'applicazione del regime differenziato, la giurisprudenza
costituzionale ha chiarito che, in base all'art. 41-bis, comma 2,
ordinamento penitenziario, e' possibile sospendere solo
l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario
che risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di
ordine e sicurezza. Correlativamente, ha affermato non parersi
disporre misure che, a causa del loro contenuto, non siano
riconducibili a quelle concrete esigenze, poiche' si franerebbe in
tal caso di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle
finalita' del provvedimento che assegna il detenuto regime
differenziato. Se cio' accade, non solo le misure in questione non
risponderebbero piu' al fine in vista del quale la legge consente
siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo
ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una
portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione
attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (sentenza n.
351 del 1996).»
Cio' posto, con riguardo alla permanenza dei detenuti all'aperto,
va osservato che l'art. 2 della legge n. 94/2009 ha ridotto, per
quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis O.P., le ore da
quattro ad un massimo di due ed numero di detenuti del gruppo di
socialita' can cui fruirle da cinque a quattro. Alla data
dell'entrata in vigore della richiamata modifica nel regime ordinario
il numero delle ore all'aperto non poteva essere inferiore a due,
riducibile ad una in presenza temporanee circostanze eccezionali. In
sostanza, il limite minimo di ore all'aperto per i detenuti comuni ha
costituita il limite massimo per i detenuti in regime differenziato,
Va poi aggiunto che le circolari del DAP (da ultimo circolare del 2
ottobre 2017) hanno ritenuto di includere nel numero di ore
all'aperto anche l'ora stabilita per la socialita', con la
conseguenza che ai detenuti era riservata una sola ora all'aperto ed
altra da fruire nelle salette socialita', sempre con i soli compagni
del gruppo.
Le disposizioni del DAP sull'ora d'aria sono state variamente
contestate dai detenuti e la Cassazione, con orientamento ormai
costante, ha statuito le ore all'aperto corrispondono a quelle d'aria
e ad esse va ad aggiungersi l'ora di socialita', ora questa che
soddisfa esigenze diverse da quelle di tutela della salute che
giustifica la permanenza all'aperto (per tutte Cass. 28 febbraio
2019, n. 17580).
Col decreto legislativo n. 123 del 2018 stato modificato l'art.
10 dell'ordinamento penitenziario e stabilito, in via generale, che
le ore all'aperto non possono essere inferiori a quattro, che possono
essere ridotte a due solo in presenza di giustificati motivi, con
provvedimento del direttore comunicato al PRAP ed al Magistrato di
sorveglianza. Il menzionato decreto non ha modificato il testo
dell'art. 41-bis O.P. che stabilisce, come gia' richiamato, due ore
all'aperto, con il limite minimo di cui all'art. 10 (di un'ora).
La Cassazione e' stata chiamata a pronunciarsi sulla
interrelazione tra nuovo testo dell'art. 10 e l'art. 41-bis, comma
2-quater, lettera f), e sulla base delle decisioni dalla stessa
assunte si e' ormai formato un orientamento, che puo' ben
considerarsi diritto vivente, in base al quale si e' ritenuto che
rinvio fatto dalla menzionata lettera f) del comma 2-quater,
dell'art. 41-bis O.P. all'art. 10 O.P. integra un rinvio fisso, al
testo cioe' all'epoca in vigore, per cui per i detenuti in regime ex
art. 41-bis O.P. nulla sarebbe mutato: le ore all'aperto sono nel
massimo di due, riducibili ad una, come nel vecchio testo dell'art.
10 O.P., in presenza di particolari esigenze dell'Amministrazione
(vedi per tutte Cass. n. 38400/2022).
Occorre a questo punto domandarsi se la restrizione a due delle
ore all'aperto prevista per i detenuti in regime differenziato, in
luogo delle quattro ore riservate nel minimo ai detenuti comuni, non
superabile con una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma, trovi giustificazioni in effettive ragioni di sicurezza. Come
innanzi richiamato, i detenuti in regime differenziato sono suddivisi
con provvedimenti discrezionali del DAP in gruppi di socialita'
composti da quattro unita': e' l'Amministrazione dunque che, in base
ai dati in suo possesso, sceglie i detenuti che possono fruire
insieme delle due ore d'aria e dell'altra ora di socialita'; in esito
alle richiamate sentenze della Corte costituzionale questi detenuti
possono era anche scambiarsi beni di modico valore, spesso
coincidenti con cibi da essi stessi cucinati. E' pacifico, poi, che,
fatti salvi eventuali provvedimenti dell'A.G., le conversazioni tra
gli appartenenti al gruppo di socialita', sia durante le ore
all'aperto sia nelle salette socialita', non vengono registrate.
In presenza di detta situazione, ad avviso del Collegio, la
limitazione a due delle ore all'aperto, prevista dalla lettera f) del
comma 2-quater dell'art. 41-bis O.P., pone una evidente questione di
costituzionalita', per violazione degli articoli 3, 27 e 32 della
Costituzione.
Con riguardo all'art. 3 della Costituzione, la restrizione a due
delle ore all'aperto non pare venga incontro a reali esigenze di
sicurezza, sicche' non trova giustificazione la differenziazione
rispetto al regime ordinario per i detenuti comuni.
Si e' riferito che e' la stessa Amministrazione penitenziaria che
individua i singoli componenti del gruppo di socialita', per cui e'
ragionevole ritenere che una volta formato il gruppo ne risulti
soddisfatta l'esigenza di sicurezza di cui alla lettera a) del comma
2-quater (non consentire contatti tra detenuti appartenenti a
differenti gruppi di socialita'). Questa esigenza non potrebbe poi
ritenersi vanificata dalla sola circostanza che i quattro componenti
del gruppo possano parlarsi per un numero di ore eccedente le tre
(due ore all'aperta ed una in sala socialita'): laddove volessero
perseguire scopi illeciti i detenuti ben potrebbero farlo durante le
tre ore di convivenza in comune normativamente stabilite ed e' un
indimostrabile postulato sostenere che sono proprio le ore in comune
ulteriori alle tre che potrebbero incrementare o favorire il rischio
di accordi illeciti.
Queste considerazioni, poi, assumono una valenza particolare per
i detenuti ristretti a Bancali.
Il reparto ex art. 41-bis O.P. e' strutturato in modo tale che ad
ogni gruppo di socialita', composto da quattro detenuti, e' riservato
un c.d. «varco», al cui interno, sullo stesso lato, trovano
collocazione una di seguito all'altra ed a brevissima distanza, le
quattro celle singole. Tutte le quattro camere di pernottamento,
nella parete opposta al blindo di ingresso, sono dotate di una
finestra con inferriata che si affaccia sul cortile passeggi, che
hanno altre pareti perimetrali sormontate da reti, in cui i soli
quattro detenuti trascorrono le ore d'aria. In sostanza si sono
create delle zone omogenee in cui insistono camere di pernottamento,
sala socialita' e cortile passeggi cui hanno accesso solo i quattro
componenti del gruppo di socialita', del tutto impossibilitati ad
incontrare o avere contatti con gli altri detenuti del reparto, in
piena attuazione del dettato normativo. Orbene, i quattro ristretti
che costituiscono il gruppo di socialita', senza particolari
accorgimenti, hanno la concreta possibilita' di parlarsi e conversare
pur rimanendo all'interno delle loro camere detentive nel corso di
tutta la giornata, risultando infatti collocati in quattro camere di
pernottamento adiacenti e con finestre a distanza una dall'altra non
superiore a metri tre. Del tutto evidente che se la limitazione a due
sole ore all'aperto ha la finalita' di evitare che i detenuti del
gruppo possano dar corso ad accordi o collegamenti illeciti durante
le loro conversazioni, nel caso specifico detta finalita' e'
irrimediabilmente compromessa dalla strutturazione ed ubicazione
delle camere di pernottamento, fermo restando la considerazione di
fondo, che cioe' detti accordi difficilmente possono ritenersi
incentivati dal solo fatto che i detenuti trascorrono piu' ore
insieme. In buona sostanza pare riproporsi la tematica gia'
affrontata nella sentenza n. 143 del 2013 della Corte di cassazione
in cui si e' osservato che alla limitazione del diritto di difesa
(con riguardo alla contingentazione dei colloqui difensivi) non
corrispondeva una reale esigenza di sicurezza pubblica, ed in questo
caso la limitazione delle ore d'aria non trova corrispondenza in
maggiori garanzie di sicurezza pubblica.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalle considerazioni
svolte basate sulle specifiche caratteristiche del reparto 41-bis
della Casa circondariale di Sassari-Bancali, la disposizione in
predicato non appare sostenuta da reali esigenze di sicurezza, fermo
restando che l'Amministrazione potrebbe pur sempre ridurre il numero
delle ore all'aperto ex art. 10 O.P. in presenza di specifiche e
motivate ragioni anche organizzative (esempio necessita' di far
fruire delle ore d'aria nella giornata nello stesso cortile passeggi
a piu' gruppi di socialita').
Rileva poi la violazione dell'art. 27 della Costituzione atteso
che la limitazione delle ore d'aria non favorisce certamente la
rieducazione del condannato, tanto piu' ove si tenga a mente che le
attivita' trattamentali possibili per i detenuti in regime di cui
all'art, 41-bis O.P. sono estremamente contenute e di difficile
attuazione (il lavoro possibile e' solo quello domestico interno al
varco, le attivita' di studio sono tutte a livello individuale, non
e' possibile la diretta partecipazione ad eventi, anche a carattere
religioso, ecc.), per cui la possibilita' di trascorre piu' ore
all'aperto puo' contribuire a scaricare la inevitabile tensione
generata da ventuno ore continuative di permanenza in carnera
detentiva, dovendosi in ogni caso rammentare che l'esecuzione della
pena non puo' risolversi in privazioni irragionevoli o assumere
caratteristiche di vessazione.
Del pari rilevante e' il profilo della violazione dell'art. 32
della Costituzione, posto che l'esposizione alla luce naturale ed ai
raggi del sole risulta essenziale per il mantenimento di una
accettabile condizione di salute, come gia' evidenziato in Cass. n.
38400/2022, in cui viene richiamato il fatto che con la riforma del
2018 il legislatore «ha preso atto che la permanenza all'aria aperta
costituisce un momento fondamentale per garantite l'equilibrio
psico-fisico dei detenuti», considerazione che si rileva ancora piu'
pregnante ove riferita ai detenuti in regime di cui all'art. 41-bis
O.P., spesso condannati a pena di lunga durata o perpetua, come il
reclamante, sicche' la mancata fruizione di un numero adeguato di ore
d'aria puo' compromettere le condizioni di salute dei ristretti (gia'
messe naturalmente a rischio dall'avanzare dell'eta'
significativamente alta dei ristretti del reparto, quanto meno presso
la Casa circondariale di Sassari - Bancali).
Ad avviso di questo Tribunale, dunque, sussiste contrasto
dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), nella parte in cui
limita a due le ore all'aperto riducibili ad una, per come sin qui
argomentato, con gli articoli 3, 27, comma 3, e 32 della Carta
costituzionale.
Visti gli articoli 134 della Costituzione 23 e ss. legge 11 marzo
1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera
f), nella parte in cui prevede che la permanenza all'aperto non sia
superiore a due ore, per violazione degli articoli 3, 27, comma 3, e
32 della Costituzione;
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa,
comunicata al pubblico ministero;
dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti di Camera e
Senato;
manda alla Cancelleria per la cura degli adempimenti.
Sassari, 23 febbraio 2024
Il Presidente estensore: Cuccuru