N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 2024

Ordinanza del 18 marzo 2024 del Tribunale di sorveglianza di  Sassari
sul ricorso proposto da G. B.. 
 
Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di
  detenzione - Limitazione della permanenza all'aperto  -  Previsione
  che la permanenza all'aperto non puo' essere superiore a due ore al
  giorno. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f). 
(GU n.42 del 16-10-2024 )
 
                TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI SASSARI 
 
    Riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: 
      dott. Giommaria Cuccuru - Presidente; 
      dott.ssa Francesca Lupino - Magistrato di sorveglianza; 
      dott.ssa Giuseppina Luzzu - esperto; 
      dott.ssa Laura Canu - esperto; 
    con la presenza del sostituto Procuratore generale dott.ssa M. G.
Pintus, a scioglimento  della  riserva  assunta  all'udienza  del  23
febbraio 2024; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex articoli
666, 677, 678 del codice di procedura penale, 35-bis  e  41-bis  O.P.
promosso da G. B., nato a... il..., attualmente  detenuto  in  regime
differenziato ex art. 41-bis O.P. presso  la  Casa  circondariale  di
Sassari- Bancali, con fine pena mai. 
 
                               Osserva 
 
    Con reclamo, iscritto il 5 settembre 2022,  G.  B.  premesso  che
fruiva di due ore d'aria, chiedeva di poterne fruire almeno  quattro,
come dispone l'art. 10 dell'O.P. 
    In esito al reclamo il Magistrato di sorveglianza di Sassari,  in
data 25 ottobre 2023, adottava il seguente provvedimento: 
      «Con reclamo  del  22  agosto  2022,  il  sig.  B.  ha  chiesto
l'autorizzazione  a  fruire  di  quattro  ore   d'aria   giornaliere,
invocando l'art. 10 o.p. e quanto ivi previsto. 
    Inoltre, ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, lettera f) o.p. 
    La Direzione, con memoria del 20 ottobre 2023,  ha  sostenuto  la
piena legittimita' delle proprie determinazioni,  precisando  inoltre
che con  ordinanza  del  ...  il  detenuto  e'  stato  autorizzato  a
trascorrere le due ore di permanenza all'aria aperta con  i  compagni
del gruppo di socialita' in cui e' inserito (p.n.). 
    All'odierna udienza il P.M. ha chiesto il rigetto del  reclamo  e
la difesa ha insistito per il suo accoglimento. 
    Il reclamo e' inammissibile. 
    Com'e' noto, l'art. 10, comma 1, o.p. prevede  che,  ai  soggetti
che non  prestano  lavoro  all'aperto,  e'  consentito  di  permanere
all'aria aperta per un  tempo  non  inferiore  alle  quattro  ore  al
giorno. 
    Il secondo comma, tra  l'altro,  precisa  che,  per  giustificati
motivi, la permanenza all'aperto puo' essere ridotta fino a  due  ore
al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. 
    Inoltre, al ricorrere di  gravi  motivi  di  ardine  e  sicurezza
pubblica, l'art. 41-bis, comma 2, o.p. prevede che il Ministro  della
Giustizia puo' sospendere l'applicazione delle regole di  trattamento
e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che  possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza:
tale  sospensione  comporta  le   restrizioni   necessarie   per   il
soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti
con l'associazione di provenienza. 
    Tra le restrizioni anzidette, comma 2-quater, lettera f) annovera
la limitazione della permanenza all'aria aperta  ad  una  durata  non
superiore a due ore  al  giorno,  fermo  restando  il  limite  minimo
previsto dall'art. 10. 
    Dalla disamina normativa effettuata deriva l'inammissibilita' del
reclamo proposto dal sig. B. 
    Infatti, il limite di due ore di permanenza all'aria  aperta  cui
lo stesso soggiace  e'  stabilito  espressamente  dalla  disposizione
speciale, la quale, peraltro, rispetta il limite minimo  di  due  ore
previsto in via generale (e considerato che, nel suo caso  specifico,
tali ore vengono effettuate in compagnia dei componenti del gruppo di
socialita'). 
    Si osserva che la disposizione appare del tutto  ragionevole;  la
differente disciplina prevista per i detenuti in regime differenziato
rispetto a quelli in regime ordinario -  disposta  nel  rispetto  del
limite minimo di due ore  previsto  dall'art.  10  o.p.  -  trova  la
propria ragion d'essere  nelle  particolari  finalita'  di  sicurezza
perseguite con l'applicazione del regime speciale ex art. 91-bis o.p. 
    La questione,  pertanto,  appare  manifestamente  infondata,  non
ravvisandosi un contrasto con l'art. 3  della  Costituzione  ne'  con
altra norma di rango costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 35-bis o.p.; 
    dichiara l'inammissibilita' del reclamo.» 
    Avverso questo provvedimento, il 12 dicembre  2023,  ha  proposto
opposizione  il  detenuto  insistendo  nella   domanda,   richiamando
orientamenti  della   S.C.   in   materia,   l'intervenuta   modifica
legislativa dell'art. 10 O.P. ed insistendo  nella  rimessione  degli
atti alla Corte costituzionale per disparita' di trattamento con  gli
altri  detenuti  «comuni»  e  per  violazione  dell'art.   32   della
Costituzione. 
    Ad avviso del Collegio la proposta questione di costituzionalita'
dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), risulta rilevante e non
manifestamente infondata. 
    Come pure richiamato dal  primo  Giudice,  la  ratio  del  regime
carcerario differenziato ex art. 41-bis O.P. e'  quella  di  recidere
ogni  possibile  collegamento  tra  condannati   (o   indagati)   per
determinati  gravissimi  reati  e  le  organizzazioni  criminali   di
appartenenza («ovvero con altre ad esse alleate»).  A  tale  fine  la
stessa  norma  individua  specifiche  deroghe  al  regime   detentivo
ordinario  che  incidono  sui  vari   aspetti   della   quotidianita'
carceraria (altre deroghe derivano da circolari DAP). 
    L'attuale disciplina e' frutto di successivi  interventi  e,  con
riguardo al regime  detentivo,  prevede,  in  sintesi:  colloqui  coi
familiari in numero di uno al mese, divieto  di  colloqui  con  terze
persone salve evenienze eccezionali, videoregistrazione dei  colloqui
che si svolgono con modalita'  tali  (vetro  divisorio)  da  impedire
qualsiasi contatto tra  detenuti  e  congiunti,  registrazione  delle
telefonate sostitutive dei colloqui in presenza, sottoposizione della
corrispondenza ai visto di censura, limitazione  delle  somme  che  i
detenuti possono ricevere dai  familiari,  divieto  di  contatti  tra
detenuti  in  regime  differenziato  e  quelli  in   regime   comune,
permanenza all'aperto non superiore a due ore,  «restando  il  limite
minimo di cui al  prima  comma  dell'art.  10  O.P.»,  da  fruire  in
compagnia al massimo di altri tre  ristretti  del  reparto.  Inoltre,
alla lettera f) del comma 2-quater, si e'  stabilito  il  divieto  di
comunicare con detenuti crei diversi gruppi di socialita',  scambiare
oggetti e cuocere cibi. 
    L'art. 41-bis O.P., nelle sue varie versioni, e' stato piu' volte
sottoposto  al  vaglio  della  Corte  costituzionale,  che,   volendo
sintetizzare, ha ritenuto la disposizione conforme alla  Carta  sulla
considerazione che l'aggravamento delle condizioni detentive  risulta
giustificato da esigenze di sicurezza pubblica e che, in  ogni  caso,
l'assoggettamento  al   regime,   o   la   sua   proroga   attraverso
provvedimenti  amministrativi,   sono   temporanei   e   pur   sempre
ricorribili alla A.G. 
    La stessa Corte, peraltro, non ha mancato  di  porre  in  risalto
che, attesa la finalita' del regime, le specifiche limitazioni che ne
discendono debbono  risultare  funzionari  alle  dedotte  ragioni  di
sicurezza, ed ha poi precisato (vedi Core costituzionale n. 376/1997,
ordinanza n. 192 del 1998 e n. 417 del 2004) che le specifiche misure
non possono comunque sopprimere in termini assortiti le attivita'  di
osservazione e di trattamento,  in  specie  le  attivita'  culturali,
ricreative e sportive. 
    In data piu' recente la Corte e' stata  chiamata  a  pronunciarsi
sulla costituzionalita'  di  alcune  delle  misure  piu'  restrittive
introdotte nell'art. 41-bis O.P. ad opera dell'art. 2 della legge  n.
94 del 2009. Specificamente, per quanto di interesse in questa  sede,
con riferimento alle limitazioni introdotte per i colloqui difensivi,
la stessa (Corte  costituzionale  n.  143/2013),  ha  avuto  modo  di
precisate che la restrizione intervenuta (colloqui  o  telefonate  in
numero massimo di tre alla settimana di  durata  oraria)  violava  il
diritto di difesa  del  detenuto  costituzionalmente  garantito,  non
risultando poi la  limitazione  funzionale  a  concrete  esigenze  di
sicurezza Con la sentenza n, 186  del  2018  si  e'  ancora  ritenuto
irragionevole li divieto di cucinare cibi e con la sente  n.  97  dei
2020 si e' fatto venire meno il divieto  di  scambiare  cibi,  oppure
oggetti di modico valore  tra  appartenenti  allo  stesso  gruppo  di
socialita'. Tratto comune alle richiamate decisioni il rilievo che le
restrizioni normative possono ritenersi costituzionalmente  legittime
sola se effettivamente corrispondenti ad un effettivo  incremento  di
sicurezza, risultando, in caso contrario,  meramente  ed  inutilmente
afflittive. Vengono richiamati  l'art.  3  della  Costituzione  quale
parametro  di  verifica  della  «congruita'  della  misura  applicata
rispetto  allo  scopo  che  la  norma  persegue»,  l'art.  27   della
Costituzione, dovendosi evitare che la  previsione  dell'art.  41-bis
O.P. passa vanificare completamente la  finalita'  rieducativa  della
pena ed il divieto di trattamenti contrari al senso di umanita'. Piu'
specificamente, nella sentenza n. 97 del 2020 sopra menzionata, e nei
precedenti ivi citati, la Corte costituzionale ha precisato che: 
    «Quanto  alle  finalita',  il   regime   differenziato   previsto
dall'art. 41-bis, comma 2, ordinamento penitenziario mira a contenere
la pericolosita' di singoli detenuti,  proiettata  anche  all'esterno
del correre, in particolare impedendo  i  collegamenti  dei  detenuti
appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di
queste che  si  trovino  in  liberta':  collegamenti  che  potrebbero
realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo  stesso
ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali  strumenti  di
reinserimento sociale (sentenze n. 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n.
376 del 1998; ordinanze n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998). 
    Cio'  che  l'applicazione  del   regime   differenziato   intende
soprattutto evitare e' che gli esponenti dell'organizzazione in stato
di  detenzione,  sfruttando  l'ordinaria  disciplina   trattamentale,
possano  continuare  (utilizzando  particolarmente,  in  ipotesi,   i
colloqui con familiari o terze persone) a  impartire  direttiva  agli
affiliati in stato di liberta', e cosi' mantenere. anche dall'interno
del   carcere,    il    controllo    sulle    attivita'    delittuose
dell'organizzazione stessa (ancora sentenze n. 186 del 2018,  n.  122
del  2017  e  n.  143  del  2013).  Quanto  ai  limiti  cui  saggiare
l'applicazione   del   regime   differenziato,   la    giurisprudenza
costituzionale ha chiarito che, in base  all'art.  41-bis,  comma  2,
ordinamento   penitenziario,    e'    possibile    sospendere    solo
l'applicazione di regole e  istituti  dell'ordinamento  penitenziario
che risultino in concreto contrasto con  le  richiamate  esigenze  di
ordine  e  sicurezza.  Correlativamente,  ha  affermato  non  parersi
disporre  misure  che,  a  causa  del  loro  contenuto,   non   siano
riconducibili a quelle concrete esigenze, poiche'  si  franerebbe  in
tal caso di misure palesemente incongrue  o  inidonee  rispetto  alle
finalita'  del  provvedimento  che   assegna   il   detenuto   regime
differenziato. Se cio' accade, non solo le misure  in  questione  non
risponderebbero piu' al fine in vista del  quale  la  legge  consente
siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo
ingiustificate  deroghe  all'ordinario  regime  carcerario,  con  una
portata  puramente  afflittiva  non   riconducibile   alla   funzione
attribuita dalla legge al provvedimento  ministeriale»  (sentenza  n.
351 del 1996).» 
    Cio' posto, con riguardo alla permanenza dei detenuti all'aperto,
va osservato che l'art. 2 della legge  n.  94/2009  ha  ridotto,  per
quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis O.P.,  le  ore  da
quattro ad un massimo di due ed numero  di  detenuti  del  gruppo  di
socialita'  can  cui  fruirle  da  cinque  a   quattro.   Alla   data
dell'entrata in vigore della richiamata modifica nel regime ordinario
il numero delle ore all'aperto non poteva  essere  inferiore  a  due,
riducibile ad una in presenza temporanee circostanze eccezionali.  In
sostanza, il limite minimo di ore all'aperto per i detenuti comuni ha
costituita il limite massimo per i detenuti in regime  differenziato,
Va poi aggiunto che le circolari del DAP (da ultimo circolare  del  2
ottobre  2017)  hanno  ritenuto  di  includere  nel  numero  di   ore
all'aperto  anche  l'ora  stabilita  per  la   socialita',   con   la
conseguenza che ai detenuti era riservata una sola ora all'aperto  ed
altra da fruire nelle salette socialita', sempre con i soli  compagni
del gruppo. 
    Le disposizioni del DAP sull'ora  d'aria  sono  state  variamente
contestate dai detenuti  e  la  Cassazione,  con  orientamento  ormai
costante, ha statuito le ore all'aperto corrispondono a quelle d'aria
e ad esse va ad aggiungersi  l'ora  di  socialita',  ora  questa  che
soddisfa esigenze diverse  da  quelle  di  tutela  della  salute  che
giustifica la permanenza all'aperto  (per  tutte  Cass.  28  febbraio
2019, n. 17580). 
    Col decreto legislativo n. 123 del 2018 stato  modificato  l'art.
10 dell'ordinamento penitenziario e stabilito, in via  generale,  che
le ore all'aperto non possono essere inferiori a quattro, che possono
essere ridotte a due solo in presenza  di  giustificati  motivi,  con
provvedimento del direttore comunicato al PRAP ed  al  Magistrato  di
sorveglianza. Il  menzionato  decreto  non  ha  modificato  il  testo
dell'art. 41-bis O.P. che stabilisce, come gia' richiamato,  due  ore
all'aperto, con il limite minimo di cui all'art. 10 (di un'ora). 
    La  Cassazione   e'   stata   chiamata   a   pronunciarsi   sulla
interrelazione tra nuovo testo dell'art. 10 e  l'art.  41-bis,  comma
2-quater, lettera f), e  sulla  base  delle  decisioni  dalla  stessa
assunte  si  e'  ormai  formato  un  orientamento,   che   puo'   ben
considerarsi diritto vivente, in base al quale  si  e'  ritenuto  che
rinvio  fatto  dalla  menzionata  lettera  f)  del  comma   2-quater,
dell'art. 41-bis O.P. all'art. 10 O.P. integra un  rinvio  fisso,  al
testo cioe' all'epoca in vigore, per cui per i detenuti in regime  ex
art. 41-bis O.P. nulla sarebbe mutato: le  ore  all'aperto  sono  nel
massimo di due, riducibili ad una, come nel vecchio  testo  dell'art.
10 O.P., in presenza  di  particolari  esigenze  dell'Amministrazione
(vedi per tutte Cass. n. 38400/2022). 
    Occorre a questo punto domandarsi se la restrizione a  due  delle
ore all'aperto prevista per i detenuti in  regime  differenziato,  in
luogo delle quattro ore riservate nel minimo ai detenuti comuni,  non
superabile con una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma, trovi giustificazioni in effettive ragioni di sicurezza.  Come
innanzi richiamato, i detenuti in regime differenziato sono suddivisi
con provvedimenti discrezionali  del  DAP  in  gruppi  di  socialita'
composti da quattro unita': e' l'Amministrazione dunque che, in  base
ai dati in suo  possesso,  sceglie  i  detenuti  che  possono  fruire
insieme delle due ore d'aria e dell'altra ora di socialita'; in esito
alle richiamate sentenze della Corte costituzionale  questi  detenuti
possono  era  anche  scambiarsi  beni  di   modico   valore,   spesso
coincidenti con cibi da essi stessi cucinati. E' pacifico, poi,  che,
fatti salvi eventuali provvedimenti dell'A.G., le  conversazioni  tra
gli  appartenenti  al  gruppo  di  socialita',  sia  durante  le  ore
all'aperto sia nelle salette socialita', non vengono registrate. 
    In presenza di detta  situazione,  ad  avviso  del  Collegio,  la
limitazione a due delle ore all'aperto, prevista dalla lettera f) del
comma 2-quater dell'art. 41-bis O.P., pone una evidente questione  di
costituzionalita', per violazione degli articoli 3,  27  e  32  della
Costituzione. 
    Con riguardo all'art. 3 della Costituzione, la restrizione a  due
delle ore all'aperto non pare venga  incontro  a  reali  esigenze  di
sicurezza, sicche'  non  trova  giustificazione  la  differenziazione
rispetto al regime ordinario per i detenuti comuni. 
    Si e' riferito che e' la stessa Amministrazione penitenziaria che
individua i singoli componenti del gruppo di socialita', per  cui  e'
ragionevole ritenere che una  volta  formato  il  gruppo  ne  risulti
soddisfatta l'esigenza di sicurezza di cui alla lettera a) del  comma
2-quater  (non  consentire  contatti  tra  detenuti  appartenenti   a
differenti gruppi di socialita'). Questa esigenza  non  potrebbe  poi
ritenersi vanificata dalla sola circostanza che i quattro  componenti
del gruppo possano parlarsi per un numero di  ore  eccedente  le  tre
(due ore all'aperta ed una in  sala  socialita'):  laddove  volessero
perseguire scopi illeciti i detenuti ben potrebbero farlo durante  le
tre ore di convivenza in comune normativamente  stabilite  ed  e'  un
indimostrabile postulato sostenere che sono proprio le ore in  comune
ulteriori alle tre che potrebbero incrementare o favorire il  rischio
di accordi illeciti. 
    Queste considerazioni, poi, assumono una valenza particolare  per
i detenuti ristretti a Bancali. 
    Il reparto ex art. 41-bis O.P. e' strutturato in modo tale che ad
ogni gruppo di socialita', composto da quattro detenuti, e' riservato
un  c.d.  «varco»,  al  cui  interno,  sullo  stesso  lato,   trovano
collocazione una di seguito all'altra ed a  brevissima  distanza,  le
quattro celle singole. Tutte  le  quattro  camere  di  pernottamento,
nella parete opposta al  blindo  di  ingresso,  sono  dotate  di  una
finestra con inferriata che si affaccia  sul  cortile  passeggi,  che
hanno altre pareti perimetrali sormontate da  reti,  in  cui  i  soli
quattro detenuti trascorrono le  ore  d'aria.  In  sostanza  si  sono
create delle zone omogenee in cui insistono camere di  pernottamento,
sala socialita' e cortile passeggi cui hanno accesso solo  i  quattro
componenti del gruppo di socialita',  del  tutto  impossibilitati  ad
incontrare o avere contatti con gli altri detenuti  del  reparto,  in
piena attuazione del dettato normativo. Orbene, i  quattro  ristretti
che  costituiscono  il  gruppo  di  socialita',   senza   particolari
accorgimenti, hanno la concreta possibilita' di parlarsi e conversare
pur rimanendo all'interno delle loro camere detentive  nel  corso  di
tutta la giornata, risultando infatti collocati in quattro camere  di
pernottamento adiacenti e con finestre a distanza una dall'altra  non
superiore a metri tre. Del tutto evidente che se la limitazione a due
sole ore all'aperto ha la finalita' di evitare  che  i  detenuti  del
gruppo possano dar corso ad accordi o collegamenti  illeciti  durante
le  loro  conversazioni,  nel  caso  specifico  detta  finalita'   e'
irrimediabilmente  compromessa  dalla  strutturazione  ed  ubicazione
delle camere di pernottamento, fermo restando  la  considerazione  di
fondo,  che  cioe'  detti  accordi  difficilmente  possono  ritenersi
incentivati dal solo  fatto  che  i  detenuti  trascorrono  piu'  ore
insieme.  In  buona  sostanza  pare  riproporsi  la   tematica   gia'
affrontata nella sentenza n. 143 del 2013 della Corte  di  cassazione
in cui si e' osservato che alla limitazione  del  diritto  di  difesa
(con riguardo  alla  contingentazione  dei  colloqui  difensivi)  non
corrispondeva una reale esigenza di sicurezza pubblica, ed in  questo
caso la limitazione delle ore  d'aria  non  trova  corrispondenza  in
maggiori garanzie di sicurezza pubblica. 
    In ogni caso, anche  a  voler  prescindere  dalle  considerazioni
svolte basate sulle specifiche  caratteristiche  del  reparto  41-bis
della Casa  circondariale  di  Sassari-Bancali,  la  disposizione  in
predicato non appare sostenuta da reali esigenze di sicurezza,  fermo
restando che l'Amministrazione potrebbe pur sempre ridurre il  numero
delle ore all'aperto ex art. 10 O.P.  in  presenza  di  specifiche  e
motivate ragioni  anche  organizzative  (esempio  necessita'  di  far
fruire delle ore d'aria nella giornata nello stesso cortile  passeggi
a piu' gruppi di socialita'). 
    Rileva poi la violazione dell'art. 27 della  Costituzione  atteso
che la limitazione delle  ore  d'aria  non  favorisce  certamente  la
rieducazione del condannato, tanto piu' ove si tenga a mente  che  le
attivita' trattamentali possibili per i detenuti  in  regime  di  cui
all'art, 41-bis O.P.  sono  estremamente  contenute  e  di  difficile
attuazione (il lavoro possibile e' solo quello domestico  interno  al
varco, le attivita' di studio sono tutte a livello  individuale,  non
e' possibile la diretta partecipazione ad eventi, anche  a  carattere
religioso, ecc.), per cui  la  possibilita'  di  trascorre  piu'  ore
all'aperto puo'  contribuire  a  scaricare  la  inevitabile  tensione
generata  da  ventuno  ore  continuative  di  permanenza  in  carnera
detentiva, dovendosi in ogni caso rammentare che  l'esecuzione  della
pena non puo'  risolversi  in  privazioni  irragionevoli  o  assumere
caratteristiche di vessazione. 
    Del pari rilevante e' il profilo della  violazione  dell'art.  32
della Costituzione, posto che l'esposizione alla luce naturale ed  ai
raggi  del  sole  risulta  essenziale  per  il  mantenimento  di  una
accettabile condizione di salute, come gia' evidenziato in  Cass.  n.
38400/2022, in cui viene richiamato il fatto che con la  riforma  del
2018 il legislatore «ha preso atto che la permanenza all'aria  aperta
costituisce  un  momento  fondamentale  per  garantite   l'equilibrio
psico-fisico dei detenuti», considerazione che si rileva ancora  piu'
pregnante ove riferita ai detenuti in regime di cui  all'art.  41-bis
O.P., spesso condannati a pena di lunga durata o  perpetua,  come  il
reclamante, sicche' la mancata fruizione di un numero adeguato di ore
d'aria puo' compromettere le condizioni di salute dei ristretti (gia'
messe    naturalmente    a    rischio     dall'avanzare     dell'eta'
significativamente alta dei ristretti del reparto, quanto meno presso
la Casa circondariale di Sassari - Bancali). 
    Ad  avviso  di  questo  Tribunale,  dunque,  sussiste   contrasto
dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera  f),  nella  parte  in  cui
limita a due le ore all'aperto riducibili ad una, per  come  sin  qui
argomentato, con gli articoli 3,  27,  comma  3,  e  32  della  Carta
costituzionale. 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione 23 e ss. legge 11 marzo
1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera
f), nella parte in cui prevede che la permanenza all'aperto  non  sia
superiore a due ore, per violazione degli articoli 3, 27, comma 3,  e
32 della Costituzione; 
    dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    ordina che a cura della  Cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione  degli  atti  sia  notificata  alle  parti   in   causa,
comunicata al pubblico ministero; 
    dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti di Camera e
Senato; 
    manda alla Cancelleria per la cura degli adempimenti. 
      Sassari, 23 febbraio 2024 
 
                  Il Presidente estensore: Cuccuru