MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 8 agosto 2024 

Adeguamento, in materia di societa' cooperative, dei valori  indicati
agli articoli 2519 e 2525 del codice civile. (24A05436) 
(GU n.245 del 18-10-2024)

 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, il quale prevede che
«il Ministero dello sviluppo economico  assume  la  denominazione  di
Ministero delle imprese e del made  in  Italy»,  e  visto,  altresi',
l'art. 2, comma 4 del  medesimo  decreto-legge  che  prevede  che  le
denominazioni  «Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy»  e
«Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto l'art. 223-sexiesdecies, secondo comma, delle disposizioni di
attuazione al codice civile di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, secondo il quale «Il Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  adegua  ogni
tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli  2519
e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale
generale annuo dei prezzi al  consumo  delle  famiglie  di  operai  e
impiegati, calcolate dall'Istat»; 
  Visto l'art. 2519, secondo comma, secondo cui  «L'atto  costitutivo
puo' prevedere che trovino applicazione, in  quanto  compatibili,  le
norme sulla societa' a responsabilita' limitata nelle cooperative con
un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un  attivo
dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro»; 
  Visto l'art. 2525, primo e secondo comma, del codice civile secondo
il quale «Il valore nominale di ciascuna  azione  o  quota  non  puo'
essere inferiore a venticinque euro ne' per  le  azioni  superiore  a
cinquecento euro.  Ove  la  legge  non  preveda  diversamente,  nelle
societa' cooperative nessun socio puo' avere una  quota  superiore  a
centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale  superi  tale
somma»; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n.  6,  recante
«Riforma organica della  disciplina  delle  societa'  di  capitali  e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3  ottobre  2001,  n.
366 che hanno sostituito il titolo VI del libro V del Codice  civile»
entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004; 
  Tenuto conto dell'indice nazionale generale  annuo  dei  prezzi  al
consumo delle famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'Istituto
nazionale  di  statistica  da  cui  si  rileva  che   la   variazione
percentuale verificatasi nel periodo 2004-2024 e' pari  al  43,8  per
cento; 
  Considerato che l'adeguamento  degli  articoli  del  codice  civile
citati previsto all'art. 223-sexiesdecies, del codice civile, non  e'
mai stato disposto; 
  Ritenuto necessario disporre l'adeguamento dei valori di  cui  agli
articoli  2519  e  2525  e,  conseguentemente,  di  provvedere   alla
rivalutazione dell'ammontare  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale
richiamato dal secondo comma dell'art. 2519 del codice civile  e  del
valore nominale massimo delle azioni e delle quote di  partecipazione
di cui all'art. 2525, primo e secondo comma; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  I limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e  2525  del
codice civile sono incrementati, in base alla variazione media  annua
dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le  famiglie
di operai ed impiegati, del 43,8 per cento. 
  Per l'effetto: 
    a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art.
2519, secondo comma, del codice civile e' elevato ad euro 1.438.000; 
    b) il valore massimo dell'azione  di  cui  all'art.  2525,  primo
comma, del codice civile e' elevato ad euro 719; 
    c) il limite massimo  del  valore  della  partecipazione  di  cui
all'art. 2525, secondo comma, del codice civile e'  elevato  ad  euro
143.800. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 8 agosto 2024 
 
                                            Il Ministro delle imprese 
                                              e del made in Italy     
                                                      Urso            
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1441