N. 172 SENTENZA 15 - 31 ottobre 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Comuni, Province e Citta' metropolitane - Liberi consorzi comunali  e
  citta' metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni
  transitorie sulle elezioni degli organi degli enti  di  area  vasta
  -Ulteriore  proroga  al  31  dicembre  2024  delle   funzioni   dei
  commissari straordinari, nelle more dell'approvazione  della  legge
  nazionale  di  riforma  degli  enti  di  area  vasta  -  Violazione
  dell'autonomia costituzionalmente attribuita agli enti  suddetti  -
  Illegittimita' costituzionale.   
- Legge della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6. 
- Costituzione, artt. 1, 3, 5 e 114. 
(GU n.45 del 6-11-2024 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Augusto Antonio BARBERA; 
Giudici :Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca  ANTONINI,   Stefano   PETITTI,   Angelo   BUSCEMA,   Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco  D'ALBERTI,   Giovanni   PITRUZZELLA,   Antonella   SCIARRONE
  ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della
legge della Regione Siciliana  5  luglio  2023,  n.  6  (Disposizioni
transitorie sulle elezioni degli organi degli enti  di  area  vasta),
promosso dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,
sezione prima, nel procedimento vertente tra il Comune di Enna  e  la
Regione Siciliana e  altri,  con  ordinanza  del  14  febbraio  2024,
iscritta al n. 51 del registro  ordinanze  2024  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  14,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2024. 
    Visti gli atti di costituzione  della  Regione  Siciliana  e  del
Comune di Enna, nonche' l'atto di intervento di F.M. D.; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  15  ottobre  2024  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    uditi  gli  avvocati  Agatino  Cariola  per  F.M.   D.,   Viviana
Sebastiana Fonte per il Comune di Enna e Nicola Dumas per la  Regione
Siciliana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ordinanza  del   14   febbraio   2024,   il   Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, ha  sollevato
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della  legge
della Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie
sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta), in riferimento
agli artt. 1, 3, 5 e 114 della Costituzione. 
    1.1.- Il giudizio a  quo  concerne  l'impugnativa,  promossa  dal
Comune di Enna - inizialmente con ricorso notificato  il  28  ottobre
2022, poi con motivi aggiunti presentati il 1° febbraio, il 4  maggio
e il 31 ottobre 2023  -  di  quattro  decreti  del  Presidente  della
Regione Siciliana (31 agosto 2022, n. 573; 29 dicembre 2022, n.  610;
30 marzo 2023, n. 530; 15 settembre 2023, n. 566). 
    Dall'ordinanza di rimessione risulta in particolare: 
    - che i primi tre decreti - aventi a oggetto  rispettivamente  la
nomina di G. D.F. a Commissario straordinario  per  la  gestione  del
Libero consorzio comunale di Enna, nelle more dell'insediamento degli
organi dell'ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2022; la proroga
del termine della gestione commissariale fino al  31  marzo  2023;  e
l'ulteriore proroga della gestione stessa fino al 31  agosto  2023  -
sono stati adottati sul fondamento  dell'art.  13,  comma  43,  della
legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16  (Modifiche  alla
legge regionale 25 maggio 2022, n.  13  e  alla  legge  regionale  25
maggio 2022, n.  14.  Variazioni  al  Bilancio  di  previsione  della
Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), che
ha posposto le elezioni dei presidenti dei liberi consorzi comunali e
dei consigli metropolitani dal 2022 al 2023:  proroga  che  e'  stata
dichiarata frattanto costituzionalmente  illegittima,  per  contrasto
con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., dalla sentenza n.  136  del  2023  di
questa Corte; 
    - che il quarto decreto, avente a oggetto la nomina di  C.  M.  a
Commissario  straordinario  per  la  gestione  del  Libero  consorzio
comunale  di  Enna  sino  all'insediamento  degli   organi   elettivi
dell'ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, e'  stato  invece
adottato in applicazione della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023; 
    - che l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e  c),  di  tale  legge
regionale, modificando rispettivamente gli artt. 6, comma 2,  14-bis,
comma 7, e 51, comma 1, della legge della Regione Siciliana 4  agosto
2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi  Consorzi  comunali  e
Citta' metropolitane), prevede che, «[n]elle  more  dell'approvazione
della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata
all'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto degli
organi dei predetti enti», la data dell'elezione degli  organi  degli
enti di area vasta sia fissata dal Presidente  della  Regione  «entro
centoventi giorni dalla data  di  svolgimento  delle  elezioni  degli
organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da  svolgersi
nell'anno 2024», e che il termine  della  gestione  commissariale  di
tali enti sia prorogato al 31 dicembre 2024; 
    - che le censure articolate dal Comune di  Enna  nel  giudizio  a
quo, cosi' come integrate dai  motivi  aggiunti,  si  appuntano,  tra
l'altro,   sull'illegittimita'   "derivata"   del   quarto   decreto,
discendente dal contrasto  con  gli  artt.  1,  3,  5  e  114  Cost.,
dell'art. 1 della  legge  reg.  Siciliana  n.  6  del  2023,  che  ne
costituisce il fondamento. 
    1.2.-  Il  giudice  a  quo  premette  di  ritenere  infondate  le
eccezioni  preliminari  svolte  dai  resistenti  Regione   Siciliana,
Assessorato  regionale  delle  autonomie  locali  e  della   Funzione
pubblica e Dipartimento regionale delle autonomie locali. 
    Sussisterebbero   anzitutto   l'interesse   ad   agire    e    la
legittimazione del Comune di Enna a impugnare i  decreti  contestati,
in  quanto  «ente   coinvolto   espressamente   dalla   legge   nella
costituzione degli organi degli  enti  di  area  vasta  in  Sicilia»,
atteso che, in base all'art.  6,  commi  5  e  6,  della  legge  reg.
Siciliana n. 15 del 2015, il Presidente del libero consorzio comunale
e'  eletto,  dai  sindaci  e  dai  consiglieri  comunali  dei  comuni
appartenenti al libero consorzio comunale, tra «i sindaci dei  comuni
appartenenti allo stesso libero Consorzio  comunale  il  cui  mandato
scada non prima di diciotto mesi  dalla  data  di  svolgimento  delle
elezioni». 
    L'impugnazione sarebbe inoltre ammissibile, avendo essa a oggetto
non l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, ma il  decreto
presidenziale di nomina del commissario, attinto  da  una  «specifica
censura  propria  di  illegittimita'  (costituzionale)  derivata»   e
«impugnabile con gli strumenti tipici del  processo  amministrativo»,
in forza dell'art. 113 Cost. 
    1.3.- Sarebbero invece rilevanti e non manifestamente infondati i
dubbi di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  reg.
Siciliana n. 6 del 2023 prospettati dal Comune di Enna. 
    1.3.1.- Quanto alla rilevanza, poiche' la legge reg. Siciliana n.
6 del 2023 consente il differimento dell'elezione dei Presidenti  dei
liberi consorzi  comunali  a  una  data  da  fissarsi  da  parte  del
Presidente della Regione  «entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali  nel  turno
elettorale ordinario  da  svolgersi  nell'anno  2024»  e  proroga  le
gestioni commissariali fino al 31 dicembre 2024, il primo  motivo  di
ricorso articolato dal Comune  di  Enna  dovrebbe  essere  rigettato,
stante la «formale legittimita'» del decreto impugnato. 
    1.3.2.- In relazione alla non manifesta infondatezza, il  giudice
a quo rammenta che la citata sentenza n. 136 del 2023  ha  dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 43, della legge  reg.
Siciliana n. 16 del 2022, che disponeva il rinvio di un  anno  -  dal
2022 al  2023  -  delle  elezioni,  gia'  piu'  volte  posposte,  dei
Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani,
e prorogava contestualmente il mandato  dei  commissari  straordinari
nominati dalla Regione per svolgere le funzioni dei primi,  ritenendo
che il rinvio in questione - privo  di  qualsiasi  giustificazione  -
sommandosi ai precedenti, irragionevolmente impedisse lo  svolgimento
delle elezioni, in violazione dell'autonomia attribuita agli enti  di
area vasta dagli artt. 5 e 114 Cost. 
    La medesima conclusione si imporrebbe in riferimento  all'art.  1
della legge reg. Siciliana n. 6 del  2023,  che  rinvia  di  un  anno
ancora le elezioni degli organi degli enti di area vasta in Sicilia. 
    Il differimento delle elezioni non potrebbe ritenersi  immune  da
censure sul piano costituzionale sol  perche'  disposto  «nelle  more
dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area
vasta  finalizzata   all'introduzione   dell'elezione   a   suffragio
universale diretto degli organi dei predetti enti» (art. 1, comma  1,
lettere a e b, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023). 
    Da  un  lato,  tale  ragione  giustificatrice  potrebbe  al  piu'
rilevare in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost., ma non varrebbe a scongiurare la lesione degli artt. 5  e  114
Cost., stante il perdurante ostacolo posto dal legislatore  regionale
alla costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in spregio  al
monito contenuto nella indicata sentenza n.  136  del  2023,  che  lo
aveva  invitato  ad  assicurare  «il  tempestivo  svolgimento   delle
elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e  dei  Consigli
metropolitani». 
    Dall'altro lato, non  giustificherebbe  l'ennesimo  rinvio  delle
elezioni  degli  organi  degli  enti   di   area   vasta   l'avvenuta
presentazione, sia a livello statale (con i testi A.S. n. 57, n. 203,
n. 367, n. 417 del 2023), sia a livello regionale (con il  d.d.l.  n.
319-97  del  2023),  di  progetti  di  legge  volti  a   reintrodurre
l'elezione a suffragio universale diretto degli organi di province  e
citta' metropolitane e a  superare  la  disciplina  dell'elezione  di
secondo grado prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni). Si tratterebbe, infatti, di «dati evanescenti e comunque non
definitivi   [...]   in   quanto   dipendenti   da   solo   eventuali
determinazioni  politiche  di   organi   parlamentari   nazionali   e
regionali, del tutto liberi sull'an, quid,  quomodo  e  quando  delle
proprie attivita'». 
    2.- Si e' costituita in  giudizio  la  Regione  Siciliana,  parte
resistente nel giudizio a  quo,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate inammissibili o, in subordine, infondate. 
    2.1.-  L'ordinanza  di  rimessione   esibirebbe   anzitutto   una
motivazione generica in ordine alla rilevanza  delle  questioni,  che
non si porrebbero in rapporto di strumentalita'  con  la  definizione
del giudizio a quo. 
    2.2.- Nel merito, a differenza di quello attuato con  l'art.  13,
comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022  e  censurato  da
questa Corte con la sentenza n. 136 del 2023, l'ulteriore  rinvio  di
un anno delle  elezioni  degli  organi  degli  enti  di  area  vasta,
disposto dall'art. 1 della  legge  reg.  Siciliana  n.  6  del  2023,
sarebbe giustificato - come risulta dallo stesso «tenore letterale  e
motivazionale» della  disposizione  -  dal  «processo  di  evoluzione
legislativa di rilievo nazionale per il  superamento  gia'  in  corso
della c.d. legge Delrio». La mancata impugnazione  della  legge  reg.
Siciliana n. 6 del 2023 da parte del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dimostrerebbe  anzi  che  la  normativa  regionale  risulta
«strumentale  all'attuazione  dei  nuovi  indirizzi  in  materia   di
elezione diretta degli organi degli enti di area vasta». 
    2.3.- La declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.
1 della legge  reg.  Siciliana  n.  6  del  2023  sortirebbe  poi  il
paradossale effetto di «eliminare dall'ordinamento giuridico  proprio
la normativa transitoria finalizzata a disciplinare  proceduralmente,
in prima applicazione, l'elezione di secondo livello  degli  enti  di
area vasta prevista dalla legge regionale 4 agosto 2015,  n.15  [...]
da tenersi nell'anno 2024», con cio' ponendosi in  contrasto  con  il
monito contenuto nella sentenza n. 136 del 2023. 
    2.4.-  I   provvedimenti   amministrativi   di   commissariamento
impugnati nel giudizio a quo si fonderebbero poi sugli artt. 97 e  98
Cost.,  che  enunciano  i  canoni  del  buon  andamento   dell'azione
amministrativa e  della  continuita'  dei  poteri  pubblici  e  della
funzione amministrativa, nonche' sull'art. 120, secondo comma, Cost.,
che prevede l'esercizio di poteri sostitutivi  a  tutela  dell'unita'
giuridica o economica e  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti  i  diritti   civili   e   sociali,   e   sull'art.   145
dell'ordinamento  amministrativo  degli  enti  locali  nella  Regione
siciliana, approvato con legge della Regione Siciliana 15 marzo 1963,
n. 16 e  successive  modificazioni,  che  disciplina  la  nomina  del
Commissario straordinario in sostituzione  degli  organi  del  libero
consorzio   comunale.   Pertanto,   l'eventuale    declaratoria    di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge reg.  Siciliana
n. 6 del 2023 non potrebbe  comunque  «automaticamente  implicare  la
declaratoria di nullita'» del provvedimento amministrativo di  nomina
del commissario straordinario, essendo questo implicitamente  fondato
su norme di rango costituzionale e giustificato dalla  necessita'  di
garantire la funzionalita' dell'ente commissariato. 
    3.- Si e' altresi' costituito in  giudizio  il  Comune  di  Enna,
ricorrente  nel  giudizio  a  quo,  chiedendo  l'accoglimento   delle
questioni. 
    Ripercorsa la sequenza - culminata  con  l'adozione  della  legge
reg. Siciliana n. 6 del 2023 - dei rinvii delle elezioni degli organi
degli enti di area vasta disposti dal 2015 fino al  2024,  il  Comune
lamenta che gli «interventi  puntuali  e  continui»  del  legislatore
regionale abbiano «di fatto impedito la costituzione  degli  enti  di
area  vasta  in  Sicilia».  Cio'  comporterebbe  «la  violazione  dei
principi di democraticita' di cui all'articolo 1, primo comma,  della
Costituzione  in  quanto  i  referendum  e  le  elezioni   (ancorche'
indirette) rappresentano il momento piu' alto di manifestazione della
sovranita' popolare»; la «[v]iolazione dell'art. 3 della Costituzione
e dunque [il] contrasto con il principio e canone  di  ragionevolezza
poiche' la situazione  di  eccezionalita'  che  poteva  giustificare,
nell'immediatezza dell'entrata in vigore della disciplina di riforma,
la proroga originariamente disposta nel 2016, non [puo']  essere  una
valida ragione giustificativa delle successive numerose proroghe  che
si  sono  susseguite  in  un  arco  temporale  di  nove   anni»;   la
«[v]iolazione degli artt.  5  e  114  della  Costituzione  in  quanto
l'autonomia  e  la  rappresentativita'  degli  enti  de  quibus  sono
svuotate da un commissariamento sine die». 
    Richiamata diffusamente la sentenza n. 136  del  2023  di  questa
Corte, la parte osserva che con la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023
sarebbero  stati  «palesemente  riprodotti   i   medesimi   vizi   di
incostituzionalita' in cui e' gia' incorso il  legislatore  regionale
nelle precedenti formazioni della medesima disciplina  della  materia
in questione». 
    Quanto alla  circostanza  che  tale  legge  regionale  sia  stata
emanata «[n]elle more  dell'approvazione  della  legge  regionale  di
riordino dei liberi Consorzi comunali e delle  Citta'  metropolitane,
finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio  universale  e
diretto degli organi dei predetti enti di area vasta» (art. 1,  comma
1, primo periodo), il Comune di Enna osserva che il d.d.l. n.  319-97
del 2023, volto a reintrodurre l'elezione diretta degli organi  degli
enti di area  vasta,  e'  stato  «bocciato  dall'Assemblea  regionale
siciliana in ultimo nella seduta del 7 febbraio  2024»,  sul  rilievo
che una tale disciplina sarebbe contraria alla legge n. 56 del  2014,
la quale contiene norme di riforma economico-sociale  vincolanti  per
la Regione Siciliana. 
    Benche' a livello statale  siano  state  presentate  proposte  di
legge volte alla reintroduzione dell'elezione  diretta  degli  organi
degli enti di area vasta, «l'attesa di provvedimenti legislativi - in
ambito statale come regionale  -  futuri  ed  incerti»  non  potrebbe
giustificare «il rinvio sine die delle  elezioni  per  la  formazione
degli organi di governo dell'ente intermedio»,  in  violazione  degli
artt. 1, 3, 5 e 114 Cost. e della sentenza n. 136 del 2023 di  questa
Corte. 
    4.- E' intervenuto ad adiuvandum nel  giudizio  avanti  a  questa
Corte F.M. D. 
    L'interveniente   osserva   che   la    propria    legittimazione
all'intervento deriverebbe: 
    a) dalla propria qualita' di cittadino  elettore  iscritto  nelle
liste  del  Comune  di  Aci  Castello  e  quindi  «interessato   alla
conformazione delle strutture istituzionali  in  cui  si  esprime  il
circuito della rappresentanza e  della  responsabilita'  politica  in
tutti i livelli di governo, a partire da quello locale» (e' citata la
sentenza di questa Corte n. 1 del 2014); 
    b) dall'avere egli instaurato, con ricorso  di  accertamento  del
proprio diritto  di  partecipare  alla  costituzione  dell'organo  di
vertice della Citta' metropolitana di Catania, il giudizio nel  corso
del  quale  sono  state  sollevate  le  questioni   di   legittimita'
costituzionale della legge reg. Siciliana n.  15  del  2015  e  della
legge n. 56 del 2014 vagliate da questa Corte con la sentenza n.  240
del 2021; 
    c) dall'avere egli spiegato, in  data  22  marzo  2024,  atto  di
intervento nell'odierno giudizio a quo. 
    L'intervento dovrebbe  poi  considerarsi  ammissibile  alla  luce
della giurisprudenza sia costituzionale (e' citata la sentenza n. 294
del 2011, che  nel  Ritenuto  in  fatto  da'  conto  dell'intervento,
innanzi a questa Corte,  della  parte  di  un  giudizio  diverso  dal
giudizio a quo), sia della Corte europea dei  diritti  dell'uomo  (e'
richiamata la sentenza 23 giugno 1993, Ruiz-Mateos contro Spagna). 
    5.- In prossimita' della pubblica udienza, la  Regione  Siciliana
ha depositato memoria illustrativa, nella quale rileva che  l'art.  1
della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, censurato  dal  rimettente,
e' stato abrogato dall'art. 1, comma 2,  della  legge  della  Regione
Siciliana 8 agosto 2024, n. 24 (Rinvio delle  elezioni  degli  organi
degli enti di area vasta). Tale nuova disposizione, «in aderenza alle
contestazioni sollevate», avrebbe «perimetrato, contenendolo entro un
range ancora piu'  chiaro  e  strettamente  contingentato,  il  nuovo
termine di rinvio delle elezioni». 
    La Regione  chiede,  pertanto,  la  restituzione  degli  atti  al
giudice a  quo  per  una  nuova  valutazione  sulla  rilevanza  delle
questioni sollevate. 
    6.- Ha altresi' depositato  memoria  illustrativa  il  Comune  di
Enna, il quale, pur dando atto dell'entrata  in  vigore  della  legge
reg. Siciliana n. 24 del 2024, ritiene che essa non abbia ottemperato
al monito contenuto nella sentenza n. 136 del 2023, ne' posto rimedio
ai vulnera denunciati dal rimettente nel presente giudizio. Il  novum
normativo avrebbe anzi confermato  il  gia'  censurato  rinvio  delle
elezioni al 2024, manifestando cosi'  la  «volonta'  del  legislatore
siciliano di continuare nei commissariamenti dei LCC e non  procedere
alle elezioni indirette». 
    7.- Ha depositato memoria illustrativa anche F.M.  D.,  ribadendo
la propria legittimazione a intervenire nel  giudizio  costituzionale
per le ragioni gia' svolte nell'atto di intervento e aggiungendo  che
«l'azione popolare  riconosciuta  a  tutti  i  cittadini-elettori  in
materia elettorale e' un vero e proprio principio generale del nostro
ordinamento,  espressione  a  sua  volta  di   valori   assolutamente
caratterizzanti l'assetto costituzionale, come quello  di  sovranita'
popolare  e  di  partecipazione  all'"organizzazione  politica"   del
Paese». 
    8.- Sempre in prossimita' dell'udienza pubblica, sia  la  Regione
Siciliana, sia F.M. D. hanno prodotto  in  giudizio  il  decreto  del
Presidente della Regione Siciliana  1°  ottobre  2024,  n.  551,  che
indice per il giorno 15 dicembre 2024 le elezioni  dei  Presidenti  e
dei   Consigli   dei   Liberi   consorzi   comunali   di   Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani nonche' dei  Consigli
metropolitani di Palermo, Catania e Messina. 
    9.- All'udienza del 15 ottobre 2024,  F.M.  D.  ha  reiterato  le
deduzioni  in  ordine  all'ammissibilita'  del  proprio   intervento,
aggiungendo di trovarsi in situazione analoga a quella del  contumace
che  decida  di  costituirsi  tardivamente  in  giudizio,  o  di  chi
intervenga nel  giudizio  di  merito  nel  quale  e'  stato  promosso
regolamento di giurisdizione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il TAR Sicilia, sezione
prima, ha censurato l'art. 1 della legge  reg.  Siciliana  n.  6  del
2023, denunciandone il contrasto con gli artt. 1, 3, 5 e 114 Cost. 
    La disposizione censurata, modificando  gli  artt.  6,  comma  2,
14-bis, comma 7, e 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15  del
2015, differisce le  elezioni  dei  Presidenti  dei  liberi  consorzi
comunali e dei consigli metropolitani a una data fissata con  decreto
del Presidente della Regione Siciliana da adottarsi «entro centoventi
giorni dalla data di svolgimento delle elezioni  degli  organi  degli
enti locali nel turno elettorale  ordinario  da  svolgersi  nell'anno
2024», e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della
gestione commissariale  delle  funzioni  dei  Presidenti  dei  liberi
consorzi comunali. 
    Tale differimento (che segue altri sedici precedenti rinvii delle
elezioni degli enti di  area  vasta  siciliana)  irragionevolmente  e
ingiustificatamente impedirebbe la costituzione  degli  organi  degli
enti  di  area  vasta  in  Sicilia,  in   violazione   dell'autonomia
costituzionalmente attribuita agli enti in questione. 
    2.-    Preliminarmente,    va     ribadita     l'inammissibilita'
dell'intervento, nel presente giudizio, di F.M. D.,  per  le  ragioni
esposte  nell'ordinanza  dibattimentale  letta  all'udienza  del   15
ottobre 2024 e allegata alla presente sentenza. 
    3.-  Va  poi  respinta  l'eccezione,  sollevata   dalla   Regione
Siciliana, di inammissibilita' delle questioni per genericita'  della
motivazione sulla rilevanza e difetto di strumentalita' rispetto alla
definizione del giudizio a quo. 
    Il giudice a quo ha infatti precisato: 
    -  di  ritenere   sussistenti   l'interesse   ad   agire   e   la
legittimazione del Comune di Enna a impugnare il  decreto  di  nomina
del Commissario straordinario per la gestione  del  Libero  consorzio
comunale di Enna, atteso che, ai sensi dell'art.  6,  commi  5  e  6,
della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, il sindaco e i consiglieri
comunali sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo  in
ordine all'elezione del Presidente del libero consorzio comunale; 
    - di giudicare ammissibile l'impugnazione  del  Comune  di  Enna,
avendo essa a oggetto un atto amministrativo  di  cui  il  ricorrente
assume, tra l'altro, l'illegittimita' "derivata", in  quanto  fondato
su una disposizione di legge (l'art. 1 della legge reg. Siciliana  n.
6 del 2023) da ritenersi costituzionalmente illegittima; 
    - di ritenere che la censura del ricorrente Comune di Enna  possa
essere accolta,  e  il  decreto  n.  566  del  2023  annullato,  solo
all'esito  della  declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6  del  2023,  non  essendo
l'atto affetto da altri vizi che ne possano inficiare  totalmente  la
legittimita'. 
    Tale puntuale motivazione supera certamente la soglia  della  non
implausibilita' cui questa Corte deve improntare  il  proprio  vaglio
esterno in ordine alla rilevanza delle questioni (ex multis, sentenze
n. 80 del 2024, punto 4.1. del Considerato  in  diritto;  n.  50  del
2024, punto 3.5.1. del Considerato in diritto; n. 164 del 2023, punto
4 del Considerato in diritto). 
    4.- Nelle more del presente giudizio, la legge reg. Siciliana  n.
6 del 2023, il cui art. 1 e' oggetto delle censure del rimettente, e'
stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 24
del 2024. 
    Quest'ultima  legge  regionale  non   dispone   alcun   ulteriore
differimento delle elezioni degli organi degli enti di area vasta, ma
individua direttamente un intervallo  temporale  per  lo  svolgimento
delle consultazioni elettorali (una domenica compresa tra l'1 e il 31
dicembre 2024). 
    Alla luce di tale sopravvenienza normativa, la Regione  Siciliana
ha chiesto a questa Corte di restituire gli atti al giudice a quo per
una nuova valutazione in ordine alla rilevanza delle questioni. 
    L'istanza non puo' essere accolta. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte  (ex  multis,
sentenze n. 227 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto; n.  170
del 2019, punto 3 del Considerato in diritto; n. 7 del 2019, punto  3
del Considerato in diritto; n. 240 del 2018, punto 3 del  Considerato
in diritto; n. 245 del 2016, punto 2.1. del Considerato  in  diritto;
nonche', a contrario, ordinanza n. 30  del  2024),  quando  le  norme
censurate costituiscono il fondamento di provvedimenti amministrativi
impugnati innanzi al giudice amministrativo, «[l]o  ius  superveniens
non impone la restituzione  degli  atti  al  rimettente,  poiche'  e'
ininfluente nel giudizio a quo, ove si discute della legittimita'  di
provvedimenti amministrativi da valutare in base al principio  tempus
regit actum» (sentenza n. 245 del 2016, punto 2.1. del Considerato in
diritto), e dunque «con  riguardo  alla  situazione  di  fatto  e  di
diritto esistente al momento della [loro] adozione» (sentenza n.  170
del 2019, punto 3 del Considerato in diritto). 
    Nel giudizio a quo, il Comune di Enna ha impugnato innanzi al TAR
Sicilia, tra l'altro, il decreto  del  Presidente  della  Regione  di
nomina di C. M. a  Commissario  straordinario  per  la  gestione  del
Libero consorzio  comunale  di  Enna,  lamentandone  l'illegittimita'
"derivata", discendente dal contrasto con gli artt. 1,  3,  5  e  114
Cost. dell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, sulla cui
base l'atto amministrativo e' stato adottato. 
    E' dunque evidente che  la  legittimita'  del  decreto  impugnato
dovra' essere valutata, nel giudizio a quo, sulla  base  della  legge
vigente al momento della sua adozione,  e  quindi  della  legge  reg.
Siciliana  n.  6  del  2023,  senza  che  rilevi  la  sua  successiva
abrogazione a opera dell'art. 1, comma 2, della legge reg.  Siciliana
n. 24 del 2024. 
    5.- Nel merito, le questioni sono  fondate  in  riferimento  agli
artt. 5 e 114 Cost., con assorbimento delle ulteriori censure. 
    5.1.-   La   sentenza   n.   136   del   2023    ha    dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 43, della legge  reg.
Siciliana n. 16 del 2022, per contrasto con gli  artt.  3,  5  e  114
Cost. 
    Tale disposizione aveva rinviato le elezioni degli  organi  degli
enti di area vasta della Regione Siciliana dal 2022 al 2023; e  aveva
contestualmente  prorogato   il   termine   finale   delle   gestioni
commissariali delle  funzioni  dei  presidenti  dei  liberi  consorzi
comunali da «non oltre il 31 agosto 2022» a «non oltre il  31  agosto
2023». 
    Ripercorsa  la  successione  delle  quindici   leggi   regionali,
precedenti la n. 16 del 2022, che avevano disposto altrettanti rinvii
delle elezioni degli organi degli enti di area  vasta  della  Regione
Siciliana, questa Corte ha rilevato che  l'assetto  istituzionale  di
tali enti e' rimasto «sinora sostanzialmente inattuato», dal  momento
che i  continui  rinvii  delle  elezioni  da  parte  del  legislatore
siciliano hanno «di fatto impedito la costituzione degli enti di area
vasta in Sicilia». Una tale situazione e' stata ritenuta in contrasto
con gli artt. 5 e 114 Cost., che impongono l'istituzione  dei  liberi
consorzi comunali (enti  che  tengono  luogo,  nella  Regione,  delle
soppresse circoscrizioni provinciali) e delle  citta'  metropolitane,
nel rispetto della loro natura di enti autonomi e  costituzionalmente
necessari; nonche' con il canone di ragionevolezza di cui all'art.  3
Cost., poiche' il rinvio delle  elezioni  era  stato  disposto  senza
alcuna giustificazione. 
    Questa Corte ha dunque invitato  la  Regione  Siciliana  a  porre
rimedio a tale situazione «senza  ulteriori  ritardi,  attraverso  il
tempestivo svolgimento  delle  elezioni  dei  presidenti  dei  liberi
Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani,  affinche'  anche  in
Sicilia gli enti intermedi siano istituiti  e  dotati  dell'autonomia
loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine  alla  piu'  volte
prorogata gestione commissariale». 
    5.2.- La legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, promulgata il giorno
antecedente a quello del deposito della sentenza n. 136 del  2023  ed
entrata in vigore l'8 luglio 2023, ha nuovamente rinviato le elezioni
del  presidente  del  libero  consorzio  comunale  e  del   consiglio
metropolitano, questa volta a una data da fissarsi  con  decreto  del
Presidente della Regione  «entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali  nel  turno
elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024» (art. 1,  comma  1,
lettere a e b). La lettera c) del comma  1  dell'art.  1,  novellando
l'art. 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, ha poi
prorogato la gestione commissariale delle funzioni di Presidente  del
libero consorzio comunale a «non oltre il 31 dicembre 2024». 
    Tali interventi  normativi  si  autoqualificano  come  realizzati
«[n]elle more dell'approvazione della legge regionale di riordino dei
liberi Consorzi comunali e delle  Citta'  metropolitane,  finalizzata
all'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto degli
organi dei predetti enti di area  vasta»  (art.  1,  comma  1,  primo
alinea); legge regionale  che,  in  effetti,  risultava  in  fase  di
gestazione all'epoca di presentazione del d.d.l. n. 502 del 26 maggio
2023, poi esitato nella legge reg. Siciliana n. 6 del 2023 (cosi'  la
relazione al d.d.l.). 
    L'art. 1, comma 1, lettere a)  e  b)  precisa,  inoltre,  che  il
rinvio delle elezioni e' disposto «nelle more dell'approvazione della
legge nazionale di riforma  degli  enti  di  area  vasta  finalizzata
all'introduzione dell'elezione a suffragio universale  diretto  degli
organi dei predetti enti». 
    5.3.- Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa regionale,  la
circostanza che la legge regionale oggi scrutinata  motivi  il  nuovo
rinvio delle elezioni con riferimento a processi politici di  riforma
allo stato non ancora compiuti, non vale, ad avviso di questa  Corte,
a escludere i vulnera costituzionali denunciati dal  rimettente,  con
riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. 
    In effetti, l'intervento normativo oggi censurato, sommandosi  ai
sedici che lo hanno preceduto,  ha  aggiunto  un  ennesimo  anello  a
quella «catena di rinvii», gia' stigmatizzati nella sentenza  n.  136
del 2023, «che ha fatto si' che le elezioni dei presidenti dei liberi
Consorzi comunali - che la legge reg. Siciliana n. 15 del 2015  aveva
originariamente previsto dovessero svolgersi fra il 1° ottobre  e  il
30 novembre 2015 -, nonche' quelle dei Consigli metropolitani  -  che
avrebbero dovuto svolgersi tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 ai
sensi della legge reg. Siciliana n. 5 del 2016 -, ancora non  abbiano
avuto luogo». 
    Valgono pertanto, anche rispetto  all'art.  1  della  legge  reg.
Siciliana n. 6 del 2023, le  considerazioni  gia'  svolte  da  questa
Corte,  secondo  cui,  frapponendo  un   perdurante   ostacolo   alla
costituzione degli organi elettivi dei  liberi  consorzi  comunali  e
delle  citta'   metropolitane   e   prorogando   contestualmente   il
commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei  liberi  consorzi,
il legislatore siciliano e' venuto meno al dovere,  scaturente  dagli
artt. 5 e 114 Cost., di istituire gli enti di area vasta nel rispetto
della loro autonomia, stanti la «natura costituzionalmente necessaria
degli enti previsti dall'art.  114  Cost.,  come  "costitutivi  della
Repubblica", ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall'art.
5 Cost.» (sentenza n. 136 del 2023, punto 3.6.1. del  Considerato  in
diritto, e precedenti ivi citati). 
    5.4.- La declaratoria di illegittimita' costituzionale  dell'art.
1 della legge reg. Siciliana  n.  6  del  2023,  d'altra  parte,  non
sortisce l'effetto - paventato dalla Regione  Siciliana  nel  proprio
atto di costituzione - di impedire lo svolgimento nel  breve  termine
delle elezioni degli organi degli enti di area vasta siciliani. 
    Cio' in  quanto,  medio  tempore,  il  legislatore  regionale  ha
nuovamente regolato la materia con la legge reg. Siciliana n. 24  del
2024. Tale legge regionale,  non  oggetto  di  censure  nel  presente
giudizio, ha ancora una volta modificato gli artt. 6, commi  1  e  2,
14-bis, comma 7, e 51, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 15  del
2015, disponendo che l'elezione dei Presidenti  dei  liberi  consorzi
comunali  (e,  di  conseguenza,  dei  Consigli  dei  liberi  consorzi
comunali, ex art. 7-bis, comma 6, della legge reg.  Siciliana  n.  15
del 2015) si svolga in una domenica compresa tra l'1 e il 31 dicembre
2024, e che nella stessa data abbiano luogo le elezioni dei  consigli
metropolitani. Elezioni che  risultano  essere  state  effettivamente
indette per il giorno 15 dicembre 2024 con il decreto del  Presidente
della Regione Siciliana n. 551 del 2024, depositato innanzi a  questa
Corte dalla Regione stessa. 
    6.- La restante disposizione  della  legge  regionale  impugnata,
riguardante la sua  entrata  in  vigore  (art.  2),  resta  priva  di
autonoma   portata   normativa.   Pertanto,   la   declaratoria    di
illegittimita' costituzionale deve estendersi all'intero testo  della
legge regionale (sentenze n. 168 del 2024, n. 31 del 2021, n. 228 del
2018 e n. 217 del 2015). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  della   legge   della
Regione Siciliana 5 luglio 2023, n. 6 (Disposizioni transitorie sulle
elezioni degli organi degli enti di area vasta). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2024. 
 
                                F.to: 
                 Augusto Antonio BARBERA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2024 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      ordinanza letta all'udienza del 15 ottobre 2024 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della  legge  della  Regione  Siciliana  5
luglio 2023, n. 6  (Disposizioni  transitorie  sulle  elezioni  degli
organi  degli  enti  di   area   vasta),   promosso   dal   Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sezione prima, con ordinanza
del 14 febbraio 2024 (reg. ord. n. 51 del 2024). 
    Rilevato che, con atto depositato l'8 aprile 2024,  nel  giudizio
di legittimita' costituzionale e' intervenuto F.M. D. 
    Considerato che F.M. D. ha  dedotto  di  essere  intervenuto  nel
giudizio a quo in data 22 marzo 2024, e dunque in data successiva  al
promovimento dell'incidente di costituzionalita' e  alla  sospensione
del giudizio a quo stesso, sicche' non puo' ritenersi che egli  abbia
acquisito la qualita' di parte in  tale  giudizio,  qualita'  che  lo
legittimerebbe  alla  partecipazione   al   giudizio   costituzionale
(sentenze n. 228 del 2022, punto 3.1. del Considerato in  diritto,  e
n. 171 del 2022, punto 2 del Considerato in diritto); 
    che  non  sono  pertinenti  gli  argomenti  svolti   in   udienza
dall'interveniente  relativi  alla  posizione  del  soggetto  rimasto
contumace nel giudizio a quo il quale e'  certamente  gia'  parte  in
quel giudizio; 
    che  neppure  e'  conferente  il  riferimento  al  giudizio   per
regolamento  preventivo   di   giurisdizione,   che   non   determina
necessariamente la  sospensione  del  giudizio  principale,  rendendo
cosi' possibile l'eventuale acquisizione in esso  della  qualita'  di
parte interveniente; 
    che, dunque, alla  posizione  di  F.M.  D.  devono  applicarsi  i
principi che regolano l'intervento nel giudizio in via incidentale di
soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo; 
    che, secondo tali principi, l'intervento di soggetti estranei  al
giudizio principale e' ammissibile soltanto quando si tratti di terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4,  comma
3,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale) (ex plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n.  39
e n. 22 del 2024 e n. 206 del 2019), dovendosi  ovviamente  intendere
per "giudizio" il giudizio a quo, e non il  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    che nel giudizio a  quo  si  controverte  della  legittimita'  di
plurimi decreti del Presidente della Regione Siciliana, di  nomina  o
proroga del Commissario per il libero  Consorzio  comunale  di  Enna:
thema disputandum rispetto al quale non  si  configura  un  interesse
"immediato e diretto" in  capo  a  F.M.  D.,  il  quale  peraltro  e'
iscritto nelle liste elettorali di Aci Castello, Comune  appartenente
all'ambito territoriale della Citta' metropolitana di Catania  e  non
del libero Consorzio comunale di Enna; 
    che neppure e' sufficiente a legittimare l'intervento di F.M.  D.
la qualita' di cittadino iscritto nelle liste  elettorali  siciliane,
come   tale   «interessato   alla   conformazione   delle   strutture
istituzionali in cui si esprime il circuito  della  rappresentanza  e
della responsabilita' politica in  tutti  i  livelli  di  governo,  a
partire da quello locale», posto che tale status  non  e'  differente
rispetto a quello di tutti gli altri cittadini elettori siciliani; 
    che non possono trarsi elementi di segno contrario dalla sentenza
n. 1 del 2014 di questa Corte, richiamata da F.M. D., atteso che,  in
tale pronuncia, il carattere  fondamentale  del  diritto  di  voto  e
l'esigenza di riconoscere il sindacato di questa  Corte  anche  sulle
leggi in materia elettorale, si'  da  evitare  di  creare  «una  zona
franca nel sistema di giustizia costituzionale», sono  richiamati  al
fine  di  valutare  la  rilevanza  di   questioni   di   legittimita'
costituzionale formulate dal giudice rimettente su leggi siffatte,  e
non gia' l'ammissibilita' dell'intervento innanzi a questa  Corte  di
soggetti terzi, i quali non potrebbero comunque  introdurre  autonome
questioni di legittimita' costituzionale ne' ampliare il perimetro di
quelle sollevate dal giudice a quo; 
    che  neppure  fonda  la  legittimazione  di   F.M.   D.   l'avere
instaurato, con  ricorso  di  accertamento  del  proprio  diritto  di
partecipare alla costituzione dell'organo  di  vertice  della  Citta'
metropolitana di Catania, il  giudizio  nell'ambito  del  quale  sono
state sollevate le questioni di legittimita' costituzionale  definite
da questa Corte con la sentenza n. 240 del 2021,  e  l'essere  quindi
interessato «a far  definire  l'efficacia»  di  tale  pronuncia,  non
essendo detto interesse  in  alcun  modo  riconducibile  alla  citata
previsione dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative; 
    che inconferenti appaiono altresi' i richiami  di  F.M.  D.  alla
sentenza n. 294 del 2011, che  non  contiene  alcuna  statuizione  in
contrasto con  la  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  oggi
recepita dal gia' citato art. 4, comma 3,  delle  Norme  integrative,
sull'ammissibilita'  dell'intervento  di  terzi   nel   giudizio   di
legittimita' costituzionale; 
    che, parimenti inconferente risulta, infine, il riferimento  alla
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo  23  giugno  1993,
Ruiz-Mateos  contro  Spagna,  che  concerne  unicamente   i   diritti
processuali, nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale,
di soggetti che siano al tempo stesso parti del giudizio principale; 
    che,  in  conclusione,  l'intervento  di  F.M.  D.  deve   essere
dichiarato inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       la corte costituzionale 
 
    dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di F.M. D. 
 
              F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente