AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo, «Colecalciferolo
Sandoz». (24A06223) 
(GU n.277 del 26-11-2024)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 910/2024 del 15 novembre 2024 
 
    E' autorizzata la variazione di tipo IAin  -  B.II.e).5.a).  1  -
Aggiunta confezione, con la conseguente autorizzazione all'immissione
in commercio del medicinale COLECALCIFEROLO SANDOZ  nella  confezione
di seguito indicata: 
      «50.000  U.I.  soluzione  orale  in  contenitore  monodose»   3
contenitori monodose in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 043926082 base 32
19WJL2. 
    Principio attivo: colecalciferolo. 
    Codice pratica: N1A/2024/1154. 
    In adeguamento alla lista dei termini standard  della  Farmacopea
europea e' inoltre autorizzata la modifica della denominazione  delle
confezioni di seguito specificate: 
      da: 
        043926056 «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 1  contenitore
monodose in vetro da 2,5 ml; 
        043926068 «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 2  contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml; 
        043926070 «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale» 4  contenitori
monodose in vetro da 2,5 ml; 
      a: 
        043926056  «50.000  U.I.  soluzione  orale   in   contenitore
monodose» 1 contenitore monodose in vetro da 2,5 ml; 
        043926068  «50.000  U.I.  soluzione  orale   in   contenitore
monodose» 2 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml; 
        043926070  «50.000  U.I.  soluzione  orale   in   contenitore
monodose» 4 contenitori monodose in vetro da 2,5 ml; 
    Titolare A.I.C.: Sandoz  S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in largo Umberto Boccioni n.  1  -  21040  Origgio  (Varese),
codice fiscale 00795170158. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per la nuova  confezione  sopracitata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per la nuova  confezione  sopracitata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio
con gli stampati, cosi' come precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    Per le confezioni 043926056 - 043926068 - 043926070  il  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  deve  apportare  le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
determina al riassunto delle caratteristiche del  prodotto;  entro  e
non oltre i sei mesi dalla medesima data  al  foglio  illustrativo  e
all'etichettatura. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della determina  di  cui
al presente estratto,  che  i  lotti  prodotti  nel  periodo  di  cui
all'art. 4, comma 2 della determina  di  cui  al  presente  estratto,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della
determina AIFA n. DG/821/2018  del  24  maggio  2018,  pubblicata  in
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.