N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2024

Ordinanza del 20 settembre 2024  della  Corte  d'appello  di  Venezia
sull'appello  proposto  dall'  Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale - INPS contro Qiu Ming Yong titolare  della  ditta  Mercatino
Calzature e Borse di Qiu Ming Yong. 
 
Previdenza - Assegno per il nucleo  familiare  -  Cause  ostative  al
  riconoscimento della prestazione - Convivenza more  uxorio  tra  il
  datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione. 
- Decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio  1957  (recte:
  1955), n. 797 (Testo unico  delle  norme  concernenti  gli  assegni
  familiari), art. 2. 
(GU n.48 del 27-11-2024 )
 
                     CORTE D'APPELLO DI VENEZIA 
                           Sezione Lavoro 
 
    La Corte, a scioglimento della riserva, osserva: 
 
                              In fatto 
 
    1) Il titolare dell'impresa individuale  «Mercatino  calzature  e
borse  di  Qiu  Ming  Yong»  ha  agito  con  ricorso  in  opposizione
all'avviso di addebito n. 422 2018 000117448000 emesso dall'Inps  sul
presupposto dell'indebito conguaglio operato in favore dell'opponente
in relazione alla contribuzione dovuta per il periodo aprile  2010  -
dicembre 2016 ed oggetto di conguaglio con  gli  assegni  per  nucleo
familiare. 
    2) Detti assegni erano stati riconosciuto al datore di lavoro  in
relazione alla posizione lavorativa  di  Qiu  Shuangfen,  lavoratrice
subordinata  e  propria  convivente  more  uxorio  (qualificata  come
«compagna» e «convivente» nel ricorso di primo  grado)  risultando  a
carico i figli nati dalla relazione. 
    3)  A  sostegno  dell'opposizione  il  titolare  dell'impresa  ha
dedotto che non trattandosi di relazione di  parentela  o  affinita',
quella tra lui e la dipendente, non e' applicabile la causa  ostativa
al riconoscimento degli ANF prevista  dall'art.  2,  lettera  b,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955. 
    4) Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione  affermando
che «La mera convivente more uxorio (non  risulta  che  nel  caso  di
specie sia stata instaurata un'unione civile) non puo' in assenza  di
espressa previsione normativa essere equiparata  al  coniuge,  atteso
che - opinando diversamente -  la  norma  avente  natura  eccezionale
verrebbe estesa a casi analoghi, in spregio al canone di cui all'art.
12 disp. prel c.c..». 
    5) Nel gravare la sentenza l'Istituto  appellante  prospetta,  al
contrario,  un'interpretazione  estensiva   del   dettato   normativo
assumendo che nel caso in cui lavoratore dipendente sia coniugato con
il proprio datore di lavoro, ovvero parente o affine entro  il  terzo
grado  e  convivente,  viene  meno  la  presunzione  di  bisogno  che
giustifica l'insorgenza del diritto, dovendosi ritenere che il datore
di lavoro, in quanto soggetto economicamente piu' forte, provveda  al
mantenimento della famiglia. Inoltre, la disposizione ha la finalita'
di impedire che la misura di sostegno in favore del nucleo  familiare
si traduca in una forma di autofinanziamento per il datore.  Conclude
affermando che deve essere rivalutata  la  portata  della  norma  «da
considerarsi non gia'  semplicemente  come  eccezione  rispetto  alla
regola, ma quale e espressione di un principio piu' generale che vede
negli ANF  una  provvidenza  a  sostegno  del  nucleo  familiare  del
lavoratore dipendente a  condizione  non  abbia  relazioni  di  alcun
genere con il datore di lavoro.». 
    4)  Dalla  documentazione  in  atti  risulta  che  vi  e'   stata
registrazione all'anagrafe della  famiglia  (doc.  2  res.,  titolato
«collegamento con le anagrafi comunali») che descrive  la  situazione
di convivenza sia della signora Qiu Shunangfen sia  dei  figli  della
coppia. A seguito di acquisizione di informazioni e'  stato  appruato
che tale situazione di convivenza data dal 2 febbraio 2008. 
 
                             In diritto 
 
    5) La Corte collegio ritiene di sollevare, in quanto rilevante  e
non  manifestamente   infondata,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale alla  luce  delle  premesse  ora  illustrate  e  delle
considerazioni con riguardo ai parametri di cui agli articoli 3 e  38
della Costituzione. 
    6) Reputa, in primo luogo, che sul piano letterale la  norma  non
lascia   margini   interpretativi   che   consentano    un'estensione
dell'ambito di sua applicazione.  L'art.  2  decreto  del  Presidente
della Repubblica cit. prevede: «Gli assegni familiari  non  spettano:
a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed agli affini  non
oltre il  terzo  grado  del  datore  di  lavoro  che  siano  con  lui
conviventi; c) ...; d) ai  lavoratori  a  domicilio;  e)  ...f)  agli
artigiani e agli  altri  lavoratori  indipendenti  che  assumono  per
proprio conto l'incarico di condurre  a  termine  determinati  lavori
nell'interesse dei loro clienti.». 
    6.1) Le cause di esclusione, infatti, devono ritenersi tassative.
In tale senso, oltre alla loro analitica elencazione, va  considerata
la ratio sottesa alla prestazione: assicurare ai soggetti in stato di
bisogno - e solo ad essi  -  il  sostegno  garantito  con  l'assegno.
Diversamente opinando la norma si porrebbe in contrasto col  precetto
costituzionale  dell'art.  38  della  Costituzione  (sulla  copertura
costituzionale della disciplina in commento in combinata lettura  con
l'art. 36 della Costituzione, si  richiama  Cassazione  n.  6870  del
2019) in quanto  verrebbe  arbitrariamente  ampliato  il  novero  dei
soggetti esclusi,  oltre  l'elencazione  operata  nell'esercizio  del
proprio potere discrezionale dal legislatore ordinario, in assenza di
una legittima ragione. 
    In tale prospettiva anche la recente ordinanza di remissione alla
Corte costituzionale (n. 2121 del 2023) della Corte di cassazione, ha
prospettato  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   sul
presupposto del rapporto regola - eccezione riferito alla nozione  di
familiare richiamata nell'art. 230-bis  del  codice  civile  (il  cui
esito  nelle  more  dell'emissione  della   presente   ordinanza   e'
sopravvenuto: sentenza n.  148  del  2024),  per  cui  la  natura  di
eccezione  propria  di  tale  riferimento  non  e'   stato   ritenuto
suscettibile di estensione analogica. 
    6.2) L'Inps prospetta un'interpretazione teleologica,  ma  manca,
per quanto ora osservato, la  possibilita'  di  raccordare  il  testo
della disposizione, di  contenuto  derogatorio,  quindi,  di  portata
eccezionale, con la ratio antielusiva della stessa disposizione,  che
l'appellante vuole  estendere  alla  posizione  del  convivente  more
uxorio. 
    6.3) Ne' sul piano sistematico e' invocabile la legge n.  76  del
2016 - per altro  non  riferibile  alle  situazioni  in  buona  parte
pregresse rispetto alla sua  entrata  in  vigore  -  esaminate  nella
presente controversia. L'art. 1, comma 20, della legge n. 76 contiene
una clausola di carattere generale di salvaguardia, ma solo in favore
della  convivenza  di  fatto  («20.  Al  solo  fine   di   assicurare
l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento  degli
obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso,
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio  e  le  disposizioni
contenenti le parole  "coniuge",  "coniugi"  o  termini  equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,  nei
regolamenti  nonche'  negli  atti  amministrativi  e  nei   contratti
collettivi, si applicano anche  ad  ognuna  delle  parti  dell'unione
civile tra persone dello stesso sesso.  La  disposizione  di  cui  al
periodo precedente non si applica alle norme del  codice  civile  non
richiamate  espressamente  nella   presente   legge,   nonche'   alle
disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983,  n.  184.  Resta  fermo
quanto previsto e consentito  in  materia  di  adozione  dalle  norme
vigenti.»). Si tratta,  quindi,  di  disposizione  che  perimetra  il
proprio ambito applicativa alla «sola» salvaguardia dei diritti senza
che siano incise  eventuali  situazioni  ostative  all'esercizio  del
diritto del convivente more uxorio, come, invece, l'Istituto  postula
debba avvenire. 
    7)  Sotto  un   concorrente   aspetto   va   rimarcato   che   la
giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza  additiva  n.
404 del 1988  (sulla  successione  nel  contratto  di  locazione  del
convivente more uxorio), e' intervenuto omologando la  posizione  del
convivente more uxorio a quella del coniuge in relazione alla singola
situazione esaminata, senza postulare alcuna generalizzata estensione
dei diritti o degli obblighi del coniuge alla condizione  del  primo.
Esclude la Corte, cosi' ancora con  sentenza  n.  204  del  2003,  la
perfetta equiparazione tra convivente more  uxorio  e  coniuge,  come
pure  esclude  che  la  nozione  di  matrimonio  possa  esser  estesa
all'unione omosessuale in assenza di un  intervento  del  legislatore
(Corte Costituzionale n. 138 del 2010). 
    7.1) Sul punto giova  ricordare  quanto  il  diritto  vivente  ha
inciso  nella  valutazione  casistica  dell'assimilazione  delle  due
condizioni, ossia della famiglia instaurata nell'ambito del  rapporto
coniugale e della famiglia di fatto, e sul rilievo che la famiglia di
fatto ha, non piu' nel solo ambito delle  obbligazioni  naturali,  ma
nell'ambito degli obblighi di assistenza. 
    Al  riguardo,  ed  indipendentemente   dall'evoluzione   che   la
specifica  questione  ha  avuto,  in   quanto   chiarificatrice   del
prudenziale atteggiamento che il  tema  dell'omologazione  delle  due
situazioni pone, e' la disamina operata dalla Corte di cassazione con
la sentenza a Sezioni Unite n. 32198 del  2021  (in  tema  di  revoca
dell'assegno divorzile in caso di  instaurazione  di  una  convivenza
stabile) in cui si afferma. «19.4 - La Corte costituzionale,  laddove
si e' trovata ad esaminare profili di non piena  equiparazione  della
condizione  del  convivente  di  fatto   con   quella   del   coniuge
(sollecitati in  genere  dalla  opposta  esigenza,  di  estendere  al
convivente le tutele, o le cause di non punibilita' previste  per  il
coniuge), da un lato si e' sempre mostrata sensibile,  in  tempi  ben
precedenti alla regolamentazione normativa delle convivenze (v. Corte
costituzionale n. 8 del 1996) alla trasformazione della  coscienza  e
dei  costumi  sociali  legata  al   diffondersi   delle   convivenze,
sollecitando piu' volte un tempestivo intervento del legislatore  per
le coppie di fatto, al fine di disciplinare o  quanto  meno  chiarire
gli aspetti piu' problematici del fenomeno dei rapporti affettivi non
formalizzati (Corte Costituzionale n. 138 del 2010, n. 170 del 2014).
Ha per contro ribadito (v. Corte costituzionale n. 140 del 2009)  che
cio' non autorizza la perdita dei contorni caratteristici  delle  due
figure riducendone la differenza esclusivamente  al  dato  estrinseco
della mancanza della sanzione formale del vincolo. Ha pertanto negato
l'esigenza costituzionale di una piena parita' di  trattamento  delle
ricadute derivanti dalle due forme di vita in comune, pur richiamando
alla  piena  e  pari  dignita'   di   entrambe,   sottolineando   che
individuarne la specificita' consente anche di evitare di configurare
la convivenza come forma minore del rapporto coniugale (nel  caso  in
esame, si discuteva della legittimita' costituzionale  della  mancata
estensione al convivente della causa di esclusione della colpevolezza
dell'aver agito per salvare se' o un prossimo congiunto da  un  grave
nocumento nella liberta' o  nell'onore,  disciplinata  dall'art.  384
c.p.,  comma  1,  evidenziandosi   che   la   decisione   coinvolgeva
l'estensione di cause di  non  punibilita',  le  quali  costituiscono
altrettante deroghe a norme penali generali, e quindi  comportava  un
giudizio di ponderazione a soluzione aperta  tra  ragioni  diverse  e
confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma  generale
e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria:  un  giudizio
che,  nella  affermazione   della   Corte   costituzionale,   e'   da
riconoscersi,  ed  e'   stato   riconosciuto   dalla   stessa   Corte
costituzionale, appartenere primariamente al legislatore. La medesima
questione e' stata risolta di recente dalle Sezioni unite penali, con
sentenza n. 10381 del 2020, che hanno ritenuto applicabile l'esimente
anche al  convivente  di  fatto,  facendo  uso  della  c.d.  analogia
benevola). 
    19.5 - L'insegnamento della Corte costituzionale,  al  contrario,
induce a ritenere che, laddove  la  legge  ha  inteso  associare  una
automatica perdita di  tutela  all'instaurarsi  di  situazione,  deve
prevederlo espressamente, e che anche in presenza di  una  previsione
espressa  sia  opportuno   adottare   ogni   cautela   nell'applicare
meccanismi  automatici  pur  previsti  dalla  legge,   qualora   essi
comportino  una  contrazione  di  tutela  in  ambito  familiare,   in
particolare quando sia coinvolto il  superiore  interesse  dei  figli
(Corte Costituzionale n. 308 del 2008, nel dichiarare non fondata  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  155-quater  del
codice civile, laddove prevede la perdita del diritto  di  abitazione
nella casa  familiare  anche  in  ipotesi  di  nuova  convivenza,  ha
ritenuto la norma non contrastante con la Costituzione, laddove se ne
dia una interpretazione costituzionalmente orientata che esclude ogni
automatismo, precisando che l'assegnazione della casa  coniugale  non
possa  venir  meno  automaticamente  o  di  diritto  al   verificarsi
dell'ipotesi  della  convivenza  ne'  delle  nuove  nozze  senza  una
verifica della conformita' di  tale  variazione  all'interesse  della
prole).». 
    Ed ancora:  «23.2  -  L'instaurazione  di  una  nuova  convivenza
stabile, frutto di una scelta, libera  e  responsabile,  comporta  la
formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo  compagno  o  la
nuova compagna,  dai  quali  si  ha  diritto  a  pretendere,  finche'
permanga  la  convivenza,  un  impegno  dal  quale  possono  derivare
contribuzioni economiche che non rilevano piu' per l'ordinamento solo
quali adempimento di una  obbligazione  naturale,  ma  costituiscono,
dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di  fatto,  anche
l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale
e materiale (come attualmente previsto dalla legge n.  76  del  2016,
art. 1, comma 37), benche' non privo di precarieta' nel suo divenire,
in quanto legato al perdurare della situazione di fatto.». 
    8) E', quindi, in relazione alla specifica situazione oggetto  di
tutela che va operata  la  valutazione  circa  la  conformita'  della
disciplina legale ai  parametri  costituzionali  di  volta  in  volta
invocabili. 
    9) Con  specifico  riguardo  al  caso  in  esame,  va  richiamata
l'evoluzione giurisprudenziale tesa a valorizzare la situazione della
convivenza  di  fatto  nell'ambito  della  quale  i  conviventi  sono
reciprocamente impegnati nell'adempiere agli obblighi  di  assistenza
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 14783 del 18 giugno 2010 (Rv. 613853 - 01:
«Il diritto all'assegno per il nucleo  famigliare  compete  anche  in
relazione ai figli riconosciuti nati nell'ambito  di  una  coppia  di
fatto, sente che rilevi la circostanza che  il  genitore  sia  ancora
legato in matrimonio con altra persona,  atteso  che  la  nozione  di
"nucleo familiare" delineata dal legislatore presuppone solamente  la
condizione di figlio naturale riconosciuto, e non anche l'inserimento
nella famiglia legittima.»), ove l'obbligo di assistenza si determina
a favore del figlio, ma presuppone il rilievo della famiglia di fatto
con tutte le conseguenze che tale condizione determina e, quindi, nel
caso esaminato dalla Corte di cassazione il diritto  alla  percezione
degli assegni. 
    10) Se cosi' e', ne consegue che la situazione del convivente  di
fatto col datore di  lavoro,  beneficiario  della  prestazione,  deve
essere inclusa nel novero delle situazioni ostative. 
    10.1)  In  questo  caso,  condividendo  il   collegio   l'assunto
difensivo  dell'Istituto  appellante,  la  ratio  che   sorregge   la
disciplina  ostativa  verrebbe  vanificata:  essa  e'  fondata  sulla
necessita' di escludere che in relazione al medesimo nucleo familiare
a cui appartiene il datore di lavoro, -  tra  l'altro,  nel  caso  in
esame, capo famiglia, doc. 3 - questi  si  avvantaggi  indirettamente
della prestazione portando in compensazione l'anticipazione  dell'ANF
con la  contribuzione  dovuta.  Diversamente  verrebbe  frustrata  la
ragione fondante il riconoscimento del  beneficio,  ossia  quella  di
supportare il nucleo familiare rispetto ad uno stato di  bisogno,  in
quanto il ricorso alla  provvidenza  devierebbe  dalla  sua  naturale
funzione per divenire un sistema di esenzione (o  parziale  esenzione
contributiva) in favore del datore di lavoro, soggetto che si  assume
il rischio  d'impresa  collegato  al  principio  dell'art.  41  della
Costituzione,  mentre  la  prestazione  in  esame   individua   invia
esclusiva il lavoratore. 
    11) E' in questa prospettiva «sostanzialistica»  che,  ancora  di
recente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 67  del  2022  ha
individuato il nucleo di  tutela  essenziale  per  il  riconoscimento
dell'assegno nella condizione propria di quel nucleo  famigliare  che
sopporta  il  relativo  carico  e  che,  pertanto,  si  trova   nella
condizione di bisogno («...In luogo del requisito  della  "vivenza  a
carico", condizione per la concessione della provvidenza, e' lo stato
di bisogno del nucleo nel suo  complesso,  che  qualifica  il  nucleo
stesso  quale  destinatario  della  tutela.  L'assegno  in   oggetto,
funzionale all'integrazione  del  reddito  del  nucleo  familiare,  e
quindi  corrisposto  non  in  favore  dei   familiari   singolarmente
considerati   come   beneficiari,   ma   in   favore    del    nucleo
complessivamente  considerato,  si  calcola   in   relazione   a   un
accertamento in concreto del reale bisogno economico della  famiglia,
riferito al rapporto tra il numero dei suoi componenti e  l'ammontare
del reddito complessivo. I soggetti, in relazione ai quali  il  nuovo
trattamento e' stato riconosciuto, sono qualificati dall'appartenenza
al nucleo familiare, anche se non  conviventi  e  non  a  carico  del
richiedente, poiche' fruitori di redditi  propri.  Ciche  rileva,  ai
fini della percezione della prestazione in capo al richiedente, e' il
reddito familiare complessivamente considerato.»). 
    12) Un tale assetto della disciplina, quindi, fa  dubitare  della
sua conformita' ai precetti costituzionale degli art. 3  e  38  della
Costituzione.  Il  primo  in   relazione   all'evidente   trattamento
differenziato che riceverebbero due situazioni aventi per il  profilo
ora esaminato la medesima esigenza  di  tutela,  il  secondo  perche'
determinerebbe una deviazione dalla finalita'  istituzionale  propria
della  prestazione  in  quanto   destinata   beneficiare   condizioni
famigliare nelle quali si deve presumere che non vi sia la condizione
di   bisogno   che   giustifica   l'erogazione   della   provvidenza.
L'individuazione della finalita' della provvidenza  quale  misura  di
sostegno al nucleo familiare, e l'appartenenza ad esso di un soggetto
il datore di lavoro che ordinamento vuole estraneo a tale sistema  di
tutela, determina un contrasto della norma primaria con  il  precetto
costituzionale ora evocato nella parte in cui non estende  il  limite
ostativo alla posizione del datore di lavoro convivente more uxorio e
componente della famiglia di fatto, in quanto  determina  un'indebita
esenzione contributiva il datore di lavoro. 
    13) Di tale equiparazione sotto il profilo dei diritti, ma  anche
degli obblighi di assistenza  reciproca  e,  conseguentemente,  della
condizione  che  esclude  la  necessita'   dell'intervento   pubblico
mediante l'erogazione degli ANF la  norma  di  cui  si  sollecita  lo
scrutinio di costituzionalita' non fa menzione. Quindi,  e'  devoluta
necessariamente alla Corte costituzionale il tema  sull'esistenza  di
una lacuna  normativa  e  sul  rimedio  mediante  la  sola  soluzione
obbligata ossia il vincolante richiamo alla comprensione  del  datore
di lavoro convivente more uxorio. 
    14)  La  questione,  all'evidenza,  e'   rilevante   in   quanto,
l'eventuale sua fondatezza o meno e'  dirimente  per  l'accoglimento,
seppure parziale, o per il rigetto dell'appello. Anche  nel  caso  in
cui fosse ritenuta fondata l'eccezione di  prescrizione  quinquennale
(che   nell'assunto   difensivo   colpirebbe   i   crediti   maturati
anteriormente al febbraio 2016), infatti, resterebbe  in  discussione
la debenza della contribuzione per il periodo marzo - dicembre 2016. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n.  87
del 1953; 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale, in rapporto agli articoli 3
e 38 della Costituzione, dell'art. 2  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 797 del  1957  Costituzione  nella  parte  in  cui  non
prevede tra le cause ostative al riconoscimento dell'assegno  per  il
nucleo famigliare la situazione di  convivenza  more  uxorio  tra  il
datore di lavoro ed il lavoratore subordinato; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        c)  ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  la   presente
ordinanza sia notificata alle parti del giudizio ed al Presidente del
Consiglio dei ministri; 
        d) ordina, altresi', che  l'ordinanza  venga  comunicata  dal
cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        e) dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
          Venezia, cosi' deciso in Camera di consiglio il  18  aprile
2024 
 
                       Il Presidente: Alessio