N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2024

Ordinanza del 13 novembre 2024 del Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto  da  Carmine  Volpe  contro  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e altri. 
 
Impiego pubblico - Magistrati - Limite al trattamento  economico  del
  personale pubblico - Previsioni che nell'imporre un  tetto  massimo
  alla retribuzione dei dipendenti statali includono, in detta misura
  soglia, anche gli  emolumenti  corrispondenti  alle  indennita'  di
  mandato elettorale spettanti  ai  componenti  togati  eletti  negli
  organi di autogoverno della  magistratura  ordinaria  e  in  quelli
  delle magistrature speciali. 
- Decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti  per  la
  competitivita'   e   la   giustizia   sociale),   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, art. 13, comma 1;
  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per  la
  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti  pubblici),
  convertito, con modificazioni, nella legge  22  dicembre  2011,  n.
  214, art. 23-ter, comma 1. 
(GU n.52 del 27-12-2024 )
 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
              in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  258  del  2021,  proposto   da   Carmine   Volpe,
rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara,  con  domicilio
di eletto presso il suo studio in Roma, corso  Vittorio  Emanuele  II
154/3; 
    Contro  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   Ministero
dell'economia e delle finanze, Segretariato generale della  giustizia
amministrativa, Consiglio di Stato, in persona dei rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi 12; 
    Nei  confronti  per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Lazio  -  sede  di  Roma  (sezione
seconda) n. 6669/2020; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle  finanze,
del  Segretariato  generale  della  giustizia  Amministrativa  e  del
Consiglio di Stato; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; 
    Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento  dell'arretrato
del giorno 2 ottobre 2024 il cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti,
in collegamento da remoto, l'avv. Granara e  l'avv.  dello  Stato  De
Bellis; 
    1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte
appellante  -  mediante  l'impugnazione  delle  note  del  segretario
generale della giustizia amministrativa nn. 140 del 27 ottobre  2014,
170 del 22 dicembre  2014  e  90  del  5  agosto  2015,  nonche'  del
provvedimento  del  direttore  dell'Ufficio   di   segreteria   della
Commissione Tributaria Regionale del  Lazio  del  10  agosto  2015  -
chiedeva accertarsi il proprio diritto  a  percepire  il  trattamento
economico spettantegli senza  le  decurtazioni  effettuate  ai  sensi
degli articoli 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  e
23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in  relazione  alle  funzioni  svolte  di  componente  effettivo  del
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e  di  giudice
tributario presso la Commissione Tributaria Regionale  di  Roma,  con
conseguente condanna delle amministrazioni  intimate  a  erogargli  i
relativi compensi. 
    A supporto del gravame la parte appellante, presidente di sezione
del Consiglio di Stato, espone le seguenti circostanze: 
        la pretesa  esercitata  consegue  ai  recuperi  ed  ai  tagli
operati  dal  Segretariato   della   giustizia   amministrativa   sul
trattamento economico in godimento, in applicazione  del  cd.  «tetto
retributivo» di euro 240.000,00 annui, di cui all'art. 13,  comma  1,
del decreto-legge n. 66/2014,  convertito  con  modificazioni,  dalla
legge n. 89/2014; 
        detto importo era stato superato, negli anni 2014 e 2015, per
effetto dei compensi spettantigli come componente elettivo  effettivo
del  Consiglio   di   Presidenza   della   giustizia   amministrativa
(C.P.G.A.), funzione svolta dal 18 ottobre del 2013  al  24  novembre
del 2015, e come  giudice  componente  della  Commissione  tributaria
regionale del Lazio-Roma, incarico tuttora ricoperto; 
        per l'incarico al C.P.G.A. era prevista la corresponsione  di
un'indennita' in funzione onnicomprensiva  di  euro  45.000,00  lordi
annui, mentre per le funzioni di giudice tributario era stabilito  un
compenso fisso lordo di euro 311,00  (netto  euro  177,27)  al  mese,
oltre alla quota variabile sulla produttivita'; 
        con nota n. 140  del  27  ottobre  del  2014  gli  era  stato
comunicato che il maggiore importo rispetto al  tetto,  per  il  2014
pari ad euro 3.367,66,  sarebbe  stato  recuperato  a  decorrere  dal
successivo mese di novembre attraverso una decurtazione  indicata  in
un prospetto allegato alla comunicazione; 
        con la successiva nota n. 170 del 22 dicembre  del  2014  gli
veniva poi preannunciato che per l'anno 2015 le competenze  sarebbero
state ricondotte al tetto previsto per quest'ultimo  anno  attraverso
una decurtazione pari ad euro 29.955,27; 
        alle  note   facevano   seguito   le   trattenute   in   esse
preannunciate; 
        le suddette note erano tempestivamente impugnate con  ricorso
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; 
        successivamente, il 5 agosto del 2015, pervenivano la nota n.
90  del  segretario  generale  della  giustizia  amministrativa,  che
comunicava l'ulteriore recupero della somma di euro 7.161,00 a  lordo
delle ritenute fiscali, percepita nell'anno 2014, per  l'incarico  di
giudice tributario, e la nota del 10 agosto del 2015  che  comunicava
che si sarebbe richiesta la sospensione dell'erogazione dei  compensi
spettanti quale giudice tributario,  maturati  e  maturandi,  per  la
parte eccedente il limite di euro 240.000,00; 
        le predette note venivano impugnate con un primo ricorso  per
motivi aggiunti, cui seguiva, nei termini,  un  secondo  ricorso  per
motivi aggiunti nel quale venivano dedotte ulteriori censure  avverso
questi ultimi atti. 
    La sentenza impugnata ha rigettato sia  il  ricorso  introduttivo
che i motivi aggiunti, respingendo altresi' le sollevate questioni di
costituzionalita', sulla base delle precedenti sentenze  della  Corte
costituzionale del 26 maggio del 2017, n. 124, e del 10 novembre  del
2017, n. 236, e disattendendo gli ulteriori motivi di  illegittimita'
contestati. 
    Avverso  la  decisione  cosi'  sintetizzata,  il  ricorrente   ha
proposto  appello,   recante   le   censure   e   le   questioni   di
costituzionalita' gia' proposte in primo grado. 
    2. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei
ministeri e il Segretariato generale della  giustizia  amministrativa
contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame. 
    3. Tutto cio' premesso, in diritto si osserva che con  il  quinto
motivo di impugnazione la parte appellante segnala che,  per  effetto
dei contestati recuperi, il trattamento economico spettantegli  quale
componente effettivo per gli anni 2014 e parte del 2015 del Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa (C.P.G.A.) -  organo  di
autogoverno  della  magistratura  amministrativa  -  gli   e'   stato
sostanzialmente e illegittimamente azzerato. 
    Aggiunge la doglianza in esame che  la  sostanziale  eliminazione
del compenso spettante, dovuto in ragione di  quanto  previsto  dagli
articoli da 7 a 13 della legge n. 186 del 1982,  avrebbe  creato  una
situazione  sperequata  rispetto  ad  altri   magistrati   componenti
dell'organo di autogoverno che, in ragione della minore anzianita' di
servizio, pur cumulando il trattamento  stipendiale  loro  spettante,
con l'indennita' di funzione  onnicomprensiva,  determinata  in  euro
45.000 lordi annui, non avendo  raggiunto  il  tetto  massimo,  hanno
potuto fruire di  detto  emolumento  per  tutto  il  corso  del  loro
mandato. 
    4. La questione  cosi'  riproposta,  derivante  dall'applicazione
della  sopra  richiamata  normativa  in  tema  di  tetto  stipendiale
massimo,   impone   che   quest'ultima   sia   rimessa   alla   Corte
costituzionale, sotto il profilo del suo contrasto  coi  principi  di
autonomia  ed  indipendenza  della  magistratura,   con   particolare
riferimento alla  possibile  incidenza  che  essa  puo'  avere  sulla
composizione dell'organo di autogoverno, che costituisce il  presidio
e, al tempo stesso,  lo  strumento  di  tutela  dei  suddetti  valori
costituzionali. 
    4.1. Per rischiarare i sollevati profili di dubbio in ordine alla
costituzionalita' della suddetta  normativa,  e  dunque  al  fine  di
lumeggiare  la  non  manifesta  infondatezza  della   questione,   e'
necessario partire dalla ricognizione dei  principi  di  autonomia  e
indipendenza che  la  Costituzione  proclama  riferendoli  al  potere
giudiziario, declinandoli  in  particolare  in  relazione  all'ordine
giudiziario. Principi, che, incarnati e  perseguiti  dal  CSM,  fanno
divenire quest'ultimo la  pietra  angolare  (secondo  la  definizione
contenuta nella sentenza  della  Corte  costituzionale)  del  sistema
giurisdizionale ordinario,  sulla  cui  base  e'  possibile  altresi'
riconoscere, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.  108  della
Costituzione, analoghe guarentigie alle giurisdizioni speciali. 
    4.2. Ai sensi dell'art.  104,  comma  1,  della  Costituzione  la
magistratura ordinaria costituisce un ordine autonomo ed indipendente
da  ogni  altro  potere,  laddove  il  primo  dei  due  aggettivi  e'
riferibile alla cd. «indipendenza esterna», mentre il  secondo  volge
invece il suo sguardo alla cd. «indipendenza interna». 
    Il  rispetto  di  entrambe  le  declinazioni  del  principio   e'
garantito  dall'azione  dell'organo  di  autogoverno,  il   Consiglio
Superiore della Magistratura,  per  la  giurisdizione  ordinaria,  al
quale  la  Costituzione  attribuisce  la  competenza  relativa   alla
carriera (intesa in senso onnicomprensivo)  del  singolo  magistrato,
per  impedire  che  quest'ultimo,  e  l'ordine  giudiziario  nel  suo
complesso, subiscano  interferenze  dall'azione  degli  altri  poteri
dello Stato e/o dall'interno dello  stesso  ordine  giudiziario;  per
l'appunto a seconda della prospettiva (esterna o interna) dalla quale
se ne voglia preservare l'indipendenza di giudizio e di azione. 
    Non per caso, lo stesso art. 104 della Costituzione,  dopo  avere
affermato la valenza inderogabile di  quei  principi,  disciplina  la
composizione del C.S.M., attribuendone la  presidenza  al  Presidente
della Repubblica, prevedendo la presenza di due membri di diritto,  e
infine stabilendo, quanto agli altri componenti,  che  due  terzi  di
essi devono essere eletti da tutti i  magistrati  ordinari,  tra  gli
appartenenti alle «varie categorie», mentre il  restante  terzo  deve
essere nominato  dal  Parlamento  in  seduta  comune  tra  professori
ordinari di  universita'  in  materie  giuridiche  ed  avvocati  dopo
quindici anni di esercizio (art. 104, comma 4, della Costituzione). 
    4.3. Ai fini del presente giudizio assume rilevanza l'indicazione
riveniente da quest'ultima disposizione nella parte in cui disciplina
il diritto di elettorato passivo dei magistrati aspiranti consiglieri
del C.S.M., laddove il costituente ha precisato che i due  terzi  dei
componenti devono essere eletti  tra  «gli  appartenenti  alle  varie
categorie di magistrati». Oltre a rimarcare  l'assenza  di  relazione
gerarchica  e  la  sostanziale  paritarieta'  dei  giudici,  che   si
distinguono fra loro solo per le funzioni,  come  statuito  dall'art.
107,  comma  3,  della  Costituzione,  la  previsione  evidenzia   la
necessita'  -  evidentemente  ritenuta  dai   costituenti   strumento
irrinunciabile per un corretto funzionamento dell'autogoverno, e, per
il tramite di questo, individuata quale  indispensabile  disposizione
per garantire  l'effettiva  indipendenza,  interna  ed  esterna,  del
singolo giudice - che la composizione  dell'organo  rispecchi  quella
del corpo elettorale (togato) che lo esprime. 
    Dall'ordito costituzionale cosi' riassunto, sembra potersi  cioe'
profilare  una  caratteristica  strutturale  del  C.S.M.,  organo  di
rilievo costituzionale,  quale  collegio  a  necessaria  composizione
rappresentativa, almeno nella sua parte togata. 
    In altre parole, il dispositivo  ideato  in  Costituzione,  nella
parte in  cui  esige  espressamente  che  la  componente  togata  sia
rappresentata tenendo conto delle categorie che ne  costituiscono  la
base elettorale,  individua  la  fisionomia  dell'autogoverno  in  un
organo che,  per  il  tramite  dei  magistrati  elettori  chiamati  a
scegliere  i  propri  rappresentanti,  deve   necessariamente   farsi
portatore,  oltre  che  del  pluralismo  culturale   presente   nella
magistratura, anche delle  diverse  esigenze  proprie  delle  singole
funzioni esercitabili nell'ambito di essa; ossia, per l'appunto,  che
si tratti di  collegio  esaustivamente  rappresentativo  di  ciascuna
delle categorie che la costituiscono. 
    Anche  la  componente  laica  dell'autogoverno,   indirettamente,
presenta una composizione rappresentativa in  senso  democratico,  ma
quest'ultima  e'  conseguenza  del   fondamentale   principio   della
sovranita' popolare e della sua declinazione presente  nell'art.  101
della Costituzione secondo cui la giustizia «e' amministrata in  nome
del popolo». I membri  laici  del  CSM  sono  infatti  un'espressione
qualificata del Parlamento che, in seduta comune, li nomina, tuttavia
essi non sono, ne' potrebbero  obiettivamente  essere,  portatori  di
quella ulteriore rappresentativita' per fasce di categorie funzionali
della   magistratura,   che   caratterizza,   invece,    a    livello
costituzionale, esclusivamente e propriamente la componente togata. 
    Se cosi' non fosse, ossia se la necessaria rappresentativita' per
categorie  di  magistrati  dell'autogoverno  non  fosse   un'esigenza
considerata  dalla  Costituzione  indispensabile  per   il   corretto
funzionamento di  quest'ultimo,  per  ottenere  un'efficiente  tutela
dell'autonomia  e  dell'indipendenza  della  magistratura,   non   si
comprenderebbe la necessita' di contemplare un'apposita previsione di
livello costituzionale, che per  l'appunto,  entrando  nel  dettaglio
della disciplina dell'elettorato passivo, ha  ritenuto  di  precisare
che  l'elezione  della  componente  togata   debba   rispettare   una
rappresentanza per categorie di giudici. Nella descritta  prospettiva
la stessa Corte costituzionale, sin dal 1973, con la sentenza n.  142
ha definito il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  «organo  a
composizione parzialmente rappresentativa». 
    E sempre nella medesima ottica, la Corte costituzionale,  con  la
sentenza n. 29 del 1987, ha affermato che la legge n. 195  del  1958,
istitutiva  del  CSM,   deve   essere   annoverata   tra   le   leggi
costituzionalmente  necessarie,  non   sottoponibili   a   referendum
abrogativo,  data  la  sua  indispensabilita'  per  il  funzionamento
dell'autogoverno. 
    4.2. Venendo alle giurisdizioni speciali e,  per  quel  che  piu'
interessa in questa  sede,  alla  magistratura  amministrativa,  dopo
avere  previsto  la  riserva   di   legge   in   materia   di   norme
sull'ordinamento giudiziario, oltre che per  la  disciplina  di  ogni
magistratura, l'art. 108 della Costituzione stabilisce, al  comma  2,
che la  legge  deve  assicurare  «l'indipendenza  dei  giudici  delle
giurisdizioni speciali, del pubblico  ministero  presso  di  esse,  e
degli estranei che partecipano all'amministrazione della  giustizia».
E'  pacifico  che  nella  nozione  di  indipendenza  la  disposizione
costituzionale ora richiamata comprenda entrambe le declinazioni  del
termine presenti nell'art. 104, comma 1,  della  Costituzione,  ossia
sia quella interna che quella esterna, ed e' altrettanto pacifico che
il legislatore, in ragione della suddetta previsione, avrebbe  dovuto
al piu' presto istituire  un  organo  di  autogoverno  che,  in  modo
consimile al C.S.M., provvedesse  ad  assicurare  pienamente,  e  con
effettivita', alle giurisdizioni  speciali  le  medesime  guarentigie
previste in favore dei giudici ordinari. 
    Sarebbe altrimenti disarmonico, oltre che ingiustificato rispetto
ai connotati ontologici  della  funzione  giurisdizionale  -  le  cui
guarentigie  costituzionali  afferiscono  al  postulati  dello  stato
democratico e della separazione dei poteri - declinare la nozione  di
indipendenza in modo dissimile e disparitario a seconda  del  se  sia
riferito alla giurisdizione ordinaria o a quelle  speciali.  A  parte
l'illogica disarmonia costituzionale di siffatta interpretazione,  si
dovrebbe invero  sostenere,  in  assenza  di  elementi  di  carattere
testuale oltre che sistematico, che il concetto  di  indipendenza  di
cui all'art. 108, comma 2, della Costituzione presenti un significato
diverso dall'omologa nozione utilizzata dall'art. 104, comma 1, della
stessa Carta Fondamentale. 
    4.3. Ne'  a  differenziare  i  due  termini  potrebbe  valere  la
considerazione che l'art. 108, comma 2, della Costituzione rimette al
legislatore la disciplina  necessaria  ad  assicurare  l'indipendenza
delle  giurisdizioni  speciali,  mentre,  per  quanto   riguarda   la
giurisdizione ordinaria, la  Carta  fondamentale  l'ha  espressamente
contemplata. Infatti,  innanzitutto  la  disposizione  costituzionale
dedicata alle giurisdizioni  speciali  dimostra  che  alla  legge  in
questione,  per  l'importanza  del  principio  che  e'  chiamata   ad
assicurare, deve essere riconosciuto un valore rinforzato rispetto  a
quello attribuibile  ad  una  norma  primaria  per  i  principi  gia'
espressi da Corte costituzionale  n.  29/1987,  sopra-richiamata.  In
secondo luogo, la delega costituzionale al legislatore, piuttosto che
dequotare  l'importanza  del  relativo  principio,  si   spiega   con
l'evidente intento del Costituente  di  richiamare  l'attenzione  del
conditor legis a seguire, nella disciplina delle  garanzie  a  tutela
delle giurisdizioni speciali, il tracciato da  lui  stesso  disegnato
nel sopra citato art. 104 della Costituzione.  In  forza  del  rinvio
alla garanzia di indipendenza enunciato dall'art. 108, comma 2, della
Costituzione, quest'ultima disposizione assume pertanto  la  funzione
di parametro di riferimento per ogni intervento  di  legge  volto  ad
assicurare analoghe forme di indipendenza alle altre magistrature, la
cui esistenza e' riconosciuta in Costituzione. 
    4.4. Infine, a non  diverse  conclusioni  si  potrebbe  giungere,
rilevando  che  mentre  l'art.  104,  comma  1,  della   Costituzione
stabilisce  che  la  magistratura  costituisce  un  ordine  non  solo
indipendente, ma anche autonomo, l'art. 108, comma  2,  con  riguardo
alle giurisdizioni speciali, si  riferisce  alla  sola  indipendenza.
Infatti,  secondo  la  miglior  lettura  del  testo   costituzionale,
autonomia ed indipendenza rappresentano un'endiadi, dal  momento  che
non si puo' configurare una giurisdizione indipendente  che  non  sia
anche autonoma. Dunque il riferimento operato dall'art. 108, comma 2,
della Costituzione solo al primo dei due  termini  e'  da  intendersi
comprensivo di entrambe le aggettivazioni, proclamate dall'art.  104,
comma 1, della Costituzione, riferibili per l'appunto alle due  forme
della indipendenza interna e dell'indipendenza esterna,  che  vengono
ad essere ellitticamente coincise in questa previsione costituzionale
riferibile alle giurisdizioni speciali. 
    4.5.  Per  quanto  riguarda  il  complessivo  ordine  giudiziario
amministrativo - composto dai  plessi  dei  Tribunali  amministrativi
regionali e del Consiglio di Stato - l'organo di  autogoverno,  ossia
il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,  e'  stato
istituito con la legge ordinamentale n. 186 del 1982, successivamente
modificata, in questa parte, dalla legge n. 205 del 2000. Con  questa
previsione, si noti per incidens, il  legislatore  ha  implicitamente
confermato la natura  riassuntiva,  atta  a  comprendere  entrambi  i
principi di autonomia e di indipendenza, del concetto di indipendenza
contenuto nell'art. 108, comma 2, della Costituzione. 
    Tanto premesso, l'art. 7 della legge 186 prevede che il  C.P.G.A.
deve essere composto: 
        a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; 
        b) da quattro magistrati in servizio presso il  Consiglio  di
Stato; 
        c)  da  sei  magistrati  in  servizio  presso   i   tribunali
amministrativi regionali; 
        d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei deputati
e  due  dal  Senato  della  Repubblica  a  maggioranza  assoluta  dei
rispettivi componenti, tra i professori ordinari  di  universita'  in
materie giuridiche  o  gli  avvocati  con  venti  anni  di  esercizio
professionale; 
        e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato
con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b); 
        f)  da  due  magistrati  in  servizio  presso   i   tribunali
amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di
cui alla lettera c). 
    4.6. Dunque la legge n.  186  del  1982  -  nella  parte  in  cui
differenzia la composizione del Collegio, in ragione delle  categorie
di appartenenza dei magistrati eletti (sei per i magistrati Tribunale
amministrativo regionale e quattro per i magistrati del Consiglio  di
Stato) - adottandolo quale norma costituzionale parametro si e' posta
in evidente consonanza con quanto previsto, per il C.S.M.,  dall'art.
104, comma 4, della Costituzione,  che,  come  ricordato,  nella  sua
componente togata deve rispettare una rappresentanza per categoria. 
    Il legislatore degli anni  1982/2000  -  attuando  le  previsioni
contemplate dall'art. 108, comma 2  -  ha  rieditato,  dunque,  nella
composizione   dell'organo   di   autogoverno   della    magistratura
amministrativa,    evidentemente    allo    scopo    di    garantirne
l'indipendenza, ed emulando, anche in senso strutturale, l'art.  104,
comma 4, Costituzione, la composizione rappresentativa per categorie,
prospettata in Costituzione per il C.S.M. 
    Ed  e'  quasi  superfluo  ricordare  che  la  detta  composizione
rappresentativa e' da intendersi in stretta connessione funzionale al
principio di indipendenza,  declinabile,  in  egual  misura,  per  la
giurisdizione ordinaria come  per  quelle  speciali  riconosciute  in
Costituzione. E' di conseguenza inevitabile che, in questa parte,  la
previsione normativa deve intendersi  -  in  quanto  attuativa  delle
previsioni costituzionali di cui agli articoli 104, comma 4,  e  108,
comma 2, della  Costituzione  -  quale  normativa  «rinforzata»,  non
derogabile da norma di legge  ordinaria,  pena  la  vulnerazione  del
principio  di  indipendenza,  intesa  in  senso  ampio,  dei  giudici
speciali. 
    4.7. Di pari passo con l'esercizio  di  funzioni  rappresentative
istituzionali  procede   il   riconoscimento   della   spettanza   di
un'indennita' economica, nel suo duplice valore di remunerazione e di
rimborso spese, in favore di chi le svolge, pena lo svilimento  della
relativa funzione. Come in tutti i casi  di  svolgimento  di  mandati
elettorali,  anche  in  tal   caso   l'indennita'   rappresenta   una
«prerogativa di funzione», che garantisce non solo il singolo eletto,
ma la stessa istituzione di cui egli fa parte.  Entrambi  oggetti  di
tutela,  soprattutto  la  seconda,  che,  nel   caso   degli   organi
rappresentativi dei magistrati, sono a  loro  volta  funzionali  alla
preservazione  ed   alla   protezione   del   valore   costituzionale
dell'indipendenza della giurisdizione come del singolo giudice,  come
finora esposto. 
    4.8. La Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  mostrato  di  non
ritenere  illegittima  la  tendenza  della  legislazione  moderna  ad
estendere  l'istituto  dell'indennita'  per  le  funzioni   elettive,
nell'ottica di eliminare o  attenuare  la  gratuita'  delle  funzioni
pubbliche elettive (v. sentenze n. 193 del 1981 e n. 454 del 1997). 
    4.9. Per quanto riguarda i  componenti  togati  del  C.P.G.A.  il
relativo  trattamento  economico,  consistente  in  un'indennita'  di
funzione onnicomprensiva, e' previsto  da  normative  interne  emesse
dallo  stesso  Consiglio  di  Presidenza,  in  base  al  decreto  del
Presidente del Consiglio di Stato del 6 febbraio del 2012 che, a  sua
volta, si fonda sulle norme  istitutive  dell'organo  di  autogoverno
contenute negli articoli da 7 a 12 della legge n. 186 del 1982. 
    4.10.  Tanto  premesso,  la  normativa,  succedutasi  nel  tempo,
finalizzata a stabilire un tetto  onnicomprensivo  alle  retribuzioni
del pubblico dipendente (e cioe' i ricordati articoli  13,  comma  1,
del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni  dalla
legge n. 89 del 2014, e 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  n.  214  del
2011) produce l'effetto di azzerare la suddetta indennita' per  tutti
coloro che, pur essendo espressione di una specifica categoria togata
componente l'ordine  giudiziario  (nel  caso  di  specie  quella  dei
magistrati del Consiglio di Stato), e avendo raggiunto un trattamento
retributivo onnicomprensivo prossimo alla soglia massima, non possono
percepire ulteriori emolumenti, i quali avrebbero  quale  inevitabile
conseguenza di oltrepassare il tetto imposto dal  legislatore,  anche
allorquando svolgano la funzione di componenti effettivi del C.P.G.A.
in adempimento del mandato elettorale. 
    Il  dubbio  di   incostituzionalita'   risiede   esattamente   in
quest'ultimo aspetto e ruota attorno alla questione se  l'azzeramento
dell'indennita'  di  funzione,   diretta   conseguenza   del   limite
stipendiale annuo, sia o meno in grado di influenzare  indirettamente
la  composizione  dell'organo  di  autogoverno   della   magistratura
amministrativa,  e  di  incidere  piu'  nello  specifico  sulla   sua
rappresentativita' della categoria e per  ulteriore  conseguenza  sul
valore costituzionale di indipendenza della giurisdizione. E' infatti
dato di fatto indiscutibile che detta misura  -  oltre  a  comportare
un'obiettiva discriminazione tra  i  membri  elettivi,  alterando  la
paritarieta' di trattamento fra i singoli componenti dell'autogoverno
e  cosi'  incidendo  sul  diritto  di  elettorato  passivo   di   una
determinata  qualifica  -  ha  l'altrettanto  obiettivo  effetto   di
scoraggiare,  se  non,  in   ipotesi   estrema,   di   impedire,   la
partecipazione alla  competizione  elettorale  per  l'autogoverno  di
quella  specifica  categoria  dei  magistrati  che,  come  la   parte
appellante, avendo raggiunto,  nella  progressione  del  rapporto  di
lavoro, il vertice stipendiale,  fruiscono  gia'  di  un  trattamento
economico  prossimo  al  tetto  e  dunque   non   possono   percepire
l'indennita' di mandato. 
    La   descritta   deminutio   economica    rappresenta    peraltro
obiettivamente un quid pluris sul piano qualitativo di  una  semplice
incisione delle condizioni del lavoro. Infatti la  partecipazione  di
questi ultimi al CPGA, e con  essa  la  composizione  necessariamente
rappresentativa  dell'organo  e'  inevitabilmente   vulnerata   dalla
impossibilita'  di  percepire  le  indennita'   previste.   L'effetto
derivante e' quello di una sotto-rappresentazione di una parte  della
categoria  dei  magistrati  della  giurisdizione  amministrativa,   e
un'indiretta lesione dell'indipendenza di quest'ultima, che invece la
Costituzione (e, in attuazione di questa, il legislatore statale)  ha
inteso riaffermare, attraverso la articolazione per  categoria  nelle
quali  si  suddivide  l'elettorato  passivo,   secondo   i   principi
rivenienti dal combinato disposto degli articoli 104, comma 4, e 108,
comma 2. 
    In definitiva, ritiene il Collegio che, in parte qua, la predetta
normativa potrebbe risultare in contrasto con questi ultimi  articoli
della Carta Fondamentale,  e  piu'  in  generale,  con  i  valori  di
autonomia  e  di  indipendenza  della  giurisdizione   amministrativa
enunciati per tutti gli  ordini  giurisdizionali  dalle  disposizioni
costituzionali da ultimo richiamate. 
    4.11. Vale anche  precisare  che  non  risulta  che  la  relativa
questione   sia   stata   precedentemente   trattata   dalla    Corte
costituzionale che, nelle sentenze indicate dal  primo  giudice,  pur
avendo  rigettato  la  prospettata  illegittimita'  della   normativa
impositiva del tetto, ha affrontato problematiche diverse  da  quella
in questione. Infatti, con la sentenza n.  124  del  2017,  e'  stato
escluso che l'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011 e  l'art.  13
del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito con modificazioni  dalla
legge n. 89 del 2014), e l'art. 1 commi 471, 472 e 473 della legge n.
147 del 2013, siano in contrasto con gli articoli 4, 36  e  38  della
Costituzione, ritenendoli espressione di  scelte  non  irragionevoli,
finalizzate al contenimento  ed  alla  complessiva  razionalizzazione
della spesa. E' vero in particolare che, in quella sentenza, la Corte
ha escluso anche il contrasto con l'art. 104 della  Costituzione;  ma
e' del pari incontroverso che  le  questioni  erano  perimetrate  con
esclusivo  riferimento  al  limite  imposto  alla  retribuzione   del
magistrato, inteso come singolo giudice.  Non  e'  stata  per  contro
affrontata la questione relativa  alla  retribuzione  delle  funzioni
svolte  da  quest'ultimo,  in  ragione  di  un  mandato   elettorale,
nell'ambito   di   un   organo   a    composizione    necessariamente
rappresentativa, per come contemplato in Costituzione. 
    4.12. La questione ora posta non e' stata esaminata neppure dalla
sentenza della Corte  costituzionale  n.  236  del  2017  chiamata  a
pronunciarsi  sulla  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha  assoggettato  al  regime
del limite retributivo di cui all'art.  23-ter  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, anche  i  compensi  professionali  corrisposti
dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli  avvocati  dipendenti
delle   amministrazioni   stesse,   ivi    incluso    il    personale
dell'Avvocatura dello  Stato.  Anche  in  questo  caso,  infatti,  il
giudice delle leggi ha ritenuto detta misura  non  irragionevole,  in
quanto giustificata dalle esigenze  di  bilancio  e  di  contenimento
della spesa pubblica, escludendo altresi' che, nel caso di specie, il
legislatore avesse  abusato  della  decretazione  d'urgenza  data  la
particolare congiuntura economica  e  finanziaria.  Lo  scrutinio  di
costituzionalita' non  e'  stato  quindi  svolto  con  riguardo  alla
rappresentanza di categoria nell'organo di autogoverno. 
    4.13. Quanto precede vale dunque a  sostenere  la  non  manifesta
infondatezza della questione. 
    5. Venendo invece alla  rilevanza  della  questione,  considerato
l'oggetto dell'impugnazione, e' evidente  la  pregiudizialita'  della
problematica  dedotta  ai  fini  della   decisione   della   presente
controversia. 
    Infatti, il diritto azionato dal ricorrente nel presente giudizio
e  finalizzato  ad  ottenere  la  restituzione   dell'indennita'   di
componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
che gli e' stata prelevata  per  il  periodo  2014/2015  e'  ad  oggi
impedito dalle disposizioni di legge censurate. 
    6.  In  definitiva,  si   ritiene   di   rimettere   alla   Corte
costituzionale la questione di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 13, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con
modificazioni dalla legge n. 89 del 2014,  e  23-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 214 del 2011 - nella parte in cui,  nel  prevedere  un
tetto massimo alle retribuzioni dei dipendenti statali includono,  in
detta  misura  soglia,  anche  gli  emolumenti  corrispondenti   alle
indennita' di  mandato  elettorale  spettante  ai  componenti  togati
eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e  in
quelli delle magistrature speciali - per contrasto con  gli  articoli
104, comma 4, e e 108, comma 2, della Costituzione, oltre che con  il
principio di indipendenza della giurisdizione. 
    Il presente processo va conseguentemente sospeso, in attesa della
decisione  della  Corte  costituzionale  cui   vanno   immediatamente
trasmessi gli atti. 
    Riserva all'esito, la pronuncia sulle spese. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  (Sezione  Quinta),
non  definitivamente  pronunciando  sull'appello,  come  in  epigrafe
proposto, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della  legge
11 marzo del 1953, n. 87: 
        ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione  agli  articoli  104,  comma  4,  e  108,  comma  2,  della
Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
articoli 13, comma 1, del decreto-legge n. 66  del  2014,  convertito
con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, e 23-ter, comma 1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in  cui,  nel  prevedere  un
tetto massimo alle retribuzioni dei dipendenti statali includono,  in
detta  misura  soglia,  anche  gli  emolumenti  corrispondenti   alle
indennita' di  mandato  elettorale  spettante  ai  componenti  togati
eletti negli organi di autogoverno della magistratura ordinaria e  in
quelli delle magistrature speciali; 
        sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale; 
        riserva le spese al definitivo. 
        ordina che a cura  della  segreteria  la  presente  ordinanza
venga notificata alle parti in causa e al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati  e
del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso nella Camera di consiglio celebratasi da remoto  del
giorno 2 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati: 
        Fabio Franconiero, Presidente 
        Raffaello Sestini, consigliere 
        Sergio Zeuli, consigliere, estensore 
        Ugo De Carlo, consigliere 
        Roberto Michele Palmieri, consigliere 
 
                     Il Presidente: Franconiero 
 
                                                   L'Estensore: Zeuli