PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 dicembre 2024 

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio  dell'Ucraina,  con  riferimento  a  specifiche   esigenze
verificatesi sul territorio  della  Regione  Abruzzo.  (Ordinanza  n.
1122). (24A07020) 
(GU n.305 del 31-12-2024)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Viste le decisioni di esecuzione (UE) del Consiglio n. 2023/2409 19
ottobre 2023 e n. 2024/1836 del 26 giugno 2024 che hanno prorogato la
protezione temporanea introdotta dalla decisione di  esecuzione  (UE)
2022/382; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16,  recante  «Disposizioni
urgenti  di  protezione  temporanea  per   le   persone   provenienti
dall'Ucraina» e, in particolare, l'art. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022, del 28 settembre 2022 e  del  2  febbraio
2023; 
  Visti i commi da 669 a 671 dell'art.  1  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, con cui, tra l'altro, lo stato di emergenza in rassegna
e' stato prorogato fino al 3 marzo 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  febbraio  2023
con cui  il  predetto  stato  di  emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre 2023; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022, nn. 902 e  903  del  13  luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 926 del 22 settembre 2022, n. 927  del  3  ottobre
2022, n. 937 del 20 ottobre 2022, n 958 del 4 gennaio  2023,  n.  960
del 23 gennaio 2023, n. 964 del  9  febbraio  2023,  n.  969  del  27
febbraio 2023, n. 1028 del 5 ottobre 2023, n. 1051  del  29  dicembre
2023, n. 1088 dell'8 luglio  2024  e  n.  1090  del  19  luglio  2024
recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza il  soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina»; 
  Visto l'art. 13  del  decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.  170,
recante: «Disposizioni urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
normativi  e  versamenti  fiscali»  con  cui  il  Dipartimento  della
protezione civile e' stato autorizzato a  garantire  la  prosecuzione
delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni  in
qualita' di commissari  delegati  e  dai  presidenti  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  in  attuazione  di  quanto  previsto
dalla citata ordinanza  n.  872/2022,  e  delle  ulteriori  attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa  di  36
milioni di euro, da erogare alle  amministrazioni  interessate  nella
corso della predetta annualita', con copertura a valere sulle risorse
di cui all'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge 2 marzo  2023,
n. 16; 
  Visto l'art. 21, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023,  n.
191, recante «Misure urgenti  in  materia  economica  e  fiscale,  in
favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro  e  per  esigenze
indifferibili», che ha ulteriormente prorogato lo stato di  emergenza
in rassegna fino al 4 marzo 2024; 
  Visto l'art. 1, dal comma 389 fino al  comma  396  della  legge  30
dicembre 2023 n. 213 ed in particolare il comma 390 che ha  prorogato
lo stato di emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2024; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, e in  particolare,  l'art.
1, commi da 231 a 252; 
  Dato atto che, in considerazione degli elevati afflussi di profughi
provenienti dall'Ucraina, sul territorio della Regione  Abruzzo  sono
state rilevate criticita' nella registrazione tempestiva dei medesimi
sull'applicativo  all'uopo  utilizzato  per  lo   svolgimento   delle
attivita' di competenza regionale e che, in  particolare,  a  seguito
della rimodulazione delle attivita' assistenziali di  competenza  dei
Commissari delegati Presidenti delle regioni e dei  Presidenti  delle
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  disposta  con  l'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
937/2022, si sono  riscontrate  criticita'  nella  ricollocazione  di
alcuni nuclei familiari che non  hanno  accettato  tempestivamente  i
trasferimenti proposti dalle autorita' competenti, anche  sulla  base
di segnalate fragilita'; 
  Considerato che con le ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 1028/2023,  1088/2024  e  1090/2024  sono  state
adottate  disposizioni  volte  a  completare  la  regolazione   delle
attivita'  volte  alla  rimodulazione   delle   predette   forme   di
accoglienza di competenza dei Commissari  delegati  Presidenti  delle
regioni e dei Presidenti delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e ad introdurre opportuni rimedi volti  alla  risoluzione  di
casistiche  particolari  riscontrate  nell'ambito  del  processo   di
ricollocazione dei nuclei  familiari  interessati  nel  quadro  delle
altre e diverse forme di assistenza disponibili, anche ai fini  della
definizione delle conseguenti pendenze amministrative; 
  Tenuto conto della tempistica necessaria  per  l'  elaborazione  ed
adozione dei predetti provvedimenti e delle conseguenti attivita'  di
corretta   quantificazione   e   determinazione    delle    spettanze
riconoscibili a fronte delle richiamate circostanze particolari,  nel
quadro  di  particolare  criticita'  derivante  dall'evoluzione   del
contesto internazionale e dalle conseguenti ed insorgenti esigenze di
aggiornamento ed allineamento delle disposizioni volte ad  assicurare
la necessaria  assistenza  ed  accoglienza  ai  profughi  provenienti
dall'Ucraina; 
  Considerato  che,  in  alcune  circostanze,  cio'   ha   comportato
tempistiche  di  erogazione  delle   relative   risorse   finanziarie
dilazionate nel tempo,  facendo  emergere  situazioni  di  criticita'
nella gestione di alcune  strutture  alberghiere  convenzionate,  con
effetti sulle attivita' di competenza delle  predette  strutture  nel
quadro delle misure in materia tributaria richiamate in premessa; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare il necessario  sostegno  alle
attivita'   che   hanno   prestato    la    propria    collaborazione
nell'assistenza ed accoglienza dei profughi provenienti  dall'Ucraina
in convenzione con la Regione Abruzzo; 
  Visto il parere reso dall'avvocatura generale dello Stato  in  data
27 novembre 2024, acquisito al protocollo dipartimentale in pari data
al n. 60728; 
  D'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori disposizioni volte all'attuazione delle misure di cui  alle
  ordinanze del capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
  1028/2023, 1088/2024 e 1090/2024. 
 
  1. Per le ragioni di cui in premessa, relativamente alle  strutture
alberghiere operanti sul territorio della Regione Abruzzo  che  hanno
ospitato i profughi ucraini senza ricevere  alcun  corrispettivo  nel
periodo  decorrente  dal  1°  giugno  2023  e  fino  alla   data   di
pubblicazione  della  presente  ordinanza  in  considerazione   delle
tempistiche   di   definizione   degli   adempimenti   amministrativi
necessarie in attuazione del combinato disposto degli articoli 1 e  2
dell'OCDPC n. 1028/2023, degli articoli 1 e 2 dell'OCDPC n. 1088/2024
e dell'art. 1 dell'OCDPC  n.  1090/2024,  il  versamento  delle  rate
dovute ai fini della  definizione  agevolata  prevista  dall'art.  1,
commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  scadenti
nello stesso periodo e fino  al  31  dicembre  2024,  e'  considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia della stessa definizione  se
effettuato integralmente entro la data del 31 gennaio 2025. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  le  strutture  interessate
rendono, entro il 15 gennaio 2025, all'agente della  riscossione,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione   concernente   la
sussistenza delle predette  condizioni.  Entro  cinque  giorni  dalla
presentazione  di  tale  dichiarazione,  l'agente  della  riscossione
comunica, mediante  posta  elettronica  certificata,  alle  strutture
debitrici l'ammontare delle somme dovute, relativamente alle rate  di
cui al comma 1. 
  3. La Regione Abruzzo,  ricevuta  dalle  strutture  interessate  la
quantificazione delle somme dovute relativamente alle predette  rate,
in tempo utile per effettuare il versamento  entro  la  data  del  31
gennaio  2025,  provvede  direttamente   al   pagamento   di   quanto
determinato ai sensi  del  comma  2  nel  termine  previsto,  dandone
tempestiva  comunicazione  alle  competenti  strutture   territoriali
dell'Agenzia   delle   entrate-riscossione   e   procede,   altresi',
contestualmente e con le  ordinarie  modalita',  al  versamento  alle
strutture interessate  delle  eventuali  somme  residue  rispetto  al
corrispettivo dovuto. 
  4.   Le   procedure   esecutive    avviate    dall'Agenzia    delle
entrate-riscossione  a  seguito  dell'inefficacia  della  definizione
agevolata  di  cui  al  comma  1,  sono  sospese  a  far  data  dalla
presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  2  e  fino  al
predetto termine del 31  gennaio  2025.  Il  tempestivo  e  integrale
pagamento  delle  somme  dovute  ai  sensi  del  comma  1   determina
l'estinzione di tali procedure, salvo che non si sia tenuto il  primo
incanto con esito positivo. 
  5. Il  Presidente  della  Regione  Abruzzo -  Commissario  delegato
provvede agli adempimenti di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle risorse finanziarie  disponibili  sulla  contabilita'  speciale
istituita  al  fine  di  fronteggiare  le  conseguenze  del  contesto
emergenziale in rassegna. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 dicembre 2024 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano