IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle
Province di Ferrara, di Modena e di Parma;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 31 ottobre 2022, n. 940 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel
territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022, e' integrato
di euro 5.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023
con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di
ulteriori dodici mesi;
Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della
Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al
19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena
e di Parma.
1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata quale Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
940/2022 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi
richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati,
ricompresi nel piano di cui all'art. 1, comma 3 della medesima
ordinanza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Vicepresidente facente
funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna e' individuato
quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al
completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti
nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940/2022 e nelle
eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati dal
Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della
presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla
ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto
responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni
caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi
delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori
pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la
rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e
6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
940/2022.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il
commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di
cui al comma 2 una relazione sulle attivita' svolte contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna,
nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non
territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6385, aperta ai sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 940/2022, che viene al medesimo intestata fino al 5 ottobre
2026. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in
premessa, non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati,
vengono restituite, se disponibili sulla contabilita' speciale, con
le modalita' di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite,
secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima
contabilita', restano nella disponibilita' delle amministrazioni di
provenienza.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi
non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della
protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 940/2022.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse,
il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano
degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi
interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in
trattazione.
8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere
corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure
inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione,
della previsione di ultimazione, con motivazione degli eventuali
ritardi e criticita', dell'avanzamento della relativa erogazione a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla
chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse
residue con le modalita' di cui al comma 10.
10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita'
speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a
interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile della Regione Emilia-Romagna che provvede, anche avvalendosi
dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al
completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al
completamento di detti interventi, nonche' le eventuali ulteriori
risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della chiusura
della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata
contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione
civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei
Piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione
conclusiva.
13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in
trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai
sensi della vigente normativa.
14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2024
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano