PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 dicembre 2024 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia  Romagna  nelle  iniziative   finalizzate   al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel  territorio  delle  Province  di
Ferrara, di Modena e di Parma. (Ordinanza n. 1116). (25A00034) 
(GU n.3 del 4-1-2025)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  5  ottobre  2022,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle
Province di Ferrara, di Modena e di Parma; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 31 ottobre 2022, n. 940 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto  2022,  nel
territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, con
la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022, e'  integrato
di euro 5.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre  2023
con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Ravvisata la necessita' di adottare  un'ordinanza  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per garantire il subentro  nel  regime  ordinario  della
  Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al  superamento
  della situazione di criticita' determinatasi in  conseguenza  degli
  eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17  al
  19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena
  e di Parma. 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
940/2022 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli  eventi
richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati,
ricompresi nel piano di  cui  all'art.  1,  comma  3  della  medesima
ordinanza. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Vicepresidente  facente
funzioni di Presidente della Regione  Emilia-Romagna  e'  individuato
quale  soggetto  responsabile   delle   iniziative   finalizzate   al
completamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della  citata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940/2022 e nelle
eventuali rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati  dal
Dipartimento della protezione civile  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Il predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate  ai  soggetti  ordinariamente  competenti.   Il   soggetto
responsabile e' autorizzato, per ulteriori sei mesi,  ferma  in  ogni
caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad  avvalersi
delle disposizioni derogatorie in materia di  affidamento  di  lavori
pubblici  e  di  acquisizione  di  beni  e  servizi  nonche'  per  la
rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e
6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
940/2022. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  il
commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile e al  soggetto  responsabile  di
cui al comma  2  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative  della  Regione  Emilia-Romagna,
nonche'  della  collaborazione  degli   Enti   territoriali   e   non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6385,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 940/2022, che viene al medesimo intestata fino al 5 ottobre
2026. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di  cui  in
premessa, non attribuite a interventi gia' pianificati  e  approvati,
vengono restituite, se disponibili sulla contabilita'  speciale,  con
le modalita' di cui al comma 10, ovvero, ove non  ancora  trasferite,
secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma  2,  secondo  periodo,
del decreto legislativo n. 1  del  2  gennaio  2018,  sulla  medesima
contabilita', restano nella disponibilita' delle  amministrazioni  di
provenienza. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 940/2022. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  Piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere
corredate  della  relazione  sull'avanzamento  delle  singole  misure
inserite nel piano degli  interventi  e  nelle  eventuali  successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di  attuazione,
della previsione  di  ultimazione, con  motivazione  degli  eventuali
ritardi e criticita', dell'avanzamento della  relativa  erogazione  a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate. 
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 10. 
  10. Le risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la  protezione
civile della Regione Emilia-Romagna che provvede,  anche  avvalendosi
dei  soggetti  di  cui  al  comma  4,  nei  modi  ivi  indicati,   al
completamento degli stessi. Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al
completamento di detti interventi,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della  chiusura
della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali,  ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di  diversa  provenienza,  che
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  12. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi compresi  quelli  di  cui  al  comma  10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione  della
corruzione, ferme restando le competenze dei  soggetti  attuatori  ai
sensi della vigente normativa. 
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 dicembre 2024 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano