AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CIRCOLARE 15 gennaio 2025 

Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025.  Chiarimenti
circa  lo  svolgimento  delle  elezioni.   (Circolare   n.   1/2025).
(25A00421) 
(GU n.20 del 25-1-2025)

 
                                  A  tutte  le  amministrazioni   dei
                                  comparti 
                                  Funzioni centrali 
                                  Funzioni locali 
                                  Sanita' 
                                  Istruzione e ricerca 
                                  PCM 
                                  Loro sedi 
                                  Alle commissioni elettorali per  il
                                  tramite delle amministrazioni 
 
Indice 
  § 1. Premessa 
  § 2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica  delle  procedure
di voto 
  § 3. Sede di elezione della RSU 
  § 4. Soggetti che possono presentare le liste elettorali e relativi
adempimenti 
  § 5. Elettorato passivo 
  § 6. Procedura per la presentazione delle liste 
  § 7. Elettorato attivo 
  § 8. Commissione elettorale: composizione e costituzione 
  § 9. Compiti della commissione elettorale 
  § 10. Compiti delle amministrazioni 
  § 11. Modalita' di esercizio del voto 
  § 12. Quoziente necessario per la validita' delle elezioni 
  § 13. Verbale elettorale della singola sezione 
  § 14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU 
  § 15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi 
  § 16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti 
  § 17. Documentazione da consegnare all'amministrazione 
  § 18. Comitato dei garanti 
  § 19. Insediamento della RSU 
  § 20. Rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  nonche'  istituti
italiani di cultura all'estero 
  § 21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N. 
  § 22. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N. 
  § 23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti 
  § 24. Documenti correlati 
1. Premessa 
  Ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo collettivo nazionale quadro  del
12  aprile  2022  (nel  proseguo  del  seguente  documento   indicato
semplicemente  come  ACNQ  12  aprile  2022),   con   il   protocollo
sottoscritto il 20 novembre 2024  e'  stato  definito  il  calendario
delle  votazioni  per  il  rinnovo  delle  Rappresentanze   sindacali
unitarie (RSU) - che si terranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile  2025,
nonche' la tempistica e gli adempimenti delle procedure elettorali. 
  La presente nota e' finalizzata a fornire ogni chiarimento utile al
corretto svolgimento delle elezioni - indette  contestualmente  nella
generalita' delle amministrazioni in indirizzo - anche alla luce  del
nuovo regolamento elettorale contenuto nell'ACNQ 12 aprile 2022. 
  Le amministrazioni sono invitate a  partecipare  e  condividere  la
presente nota con le proprie eventuali sedi «periferiche» individuate
come autonome sedi RSU, con le organizzazioni sindacali presentatrici
di lista e con le commissioni elettorali. 
  La  consegna  di  copia  della  presente  nota   alle   commissioni
elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici  di  lista,
nel pieno  rispetto  della  liberta'  sindacale,  e'  finalizzata  ad
agevolare le commissioni stesse nell'adempimento dei  propri  compiti
ed in particolare nella corretta stesura  dei  verbali  elettorali  e
nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine  di
evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione  nazionale
dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentativita'. 
  Si precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente  il
rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne  la  individuazione  dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovra'  fare
riferimento alla normativa  che  disciplina  attualmente  la  materia
(CCNQ del 10 luglio 1996, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  e
successive modificazioni ed integrazioni). 
  Si ricorda che  i  verbali  elettorali  dovranno  essere  trasmessi
all'A.Ra.N. esclusivamente mediante procedura on-line.  Per  maggiori
informazioni su tale punto si veda infra § 21. 
  Si fa, infine, presente che nel prosieguo della presente nota,  con
il termine «Amministrazione» sono  indicate  genericamente  tutte  le
amministrazioni pubbliche comunque denominate nonche' le  istituzioni
scolastiche  ed  educative,  mentre  con  la  dizione  «comparti»  si
intendono  i  comparti  di  contrattazione  collettiva  del  pubblico
impiego, di cui da ultimo al CCNQ del 22 febbraio 2024. 
  Con il termine  «collegio  elettorale»  o  «collegio»,  si  intende
l'ambito di elezione della RSU, che: 
    1) per  amministrazioni  articolate  sul  territorio  in  sedi  o
strutture periferiche del comparto Funzioni  centrali,  del  comparto
Istruzione e ricerca (con esclusione delle  istituzioni  scolastiche,
educative  e  di  alta  formazione  e  delle  universita')  e   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  coincide  con  la  sede  di
elezione RSU come  individuata  dal  processo  di  mappatura  di  cui
all'art. 2 del protocollo per la  definizione  del  calendario  delle
votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie  del
personale  dei  comparti  -  tempistica  delle  procedure  elettorali
sottoscritto il 20 novembre 2024; 
    2) per tutte le altre amministrazioni coincide con  l'unica  sede
di elezione RSU dell'amministrazione stessa. 
  Con il termine «Sezione» o  «Sezione  elettorale»,  si  intende  il
luogo fisico individuato per l'esercizio del diritto di voto. Qualora
l'articolazione interna su base territoriale del collegio  elettorale
lo  richieda,  possono  essere  istituite  piu'  sezioni   elettorali
all'interno del Collegio. 
2. Protocollo del 20 novembre 2024 e tempistica  delle  procedure  di
voto 
  Il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per
il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale  dei
comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto  il  20
novembre 2024 contiene il calendario delle elezioni e lo  scadenzario
dei principali adempimenti relativi alla procedura elettorale. 
  Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni
in indirizzo e non possono essere rinviate per  motivi  organizzativi
locali. Copia dell'annuncio deve essere affissa in luogo  accessibile
a tutti i dipendenti o pubblicata nell'intranet dell'amministrazione. 
  A  prescindere  dalla  data  di  elezione  di  quelle   attualmente
operanti, tutte le RSU delle amministrazioni ricomprese nei  comparti
in indirizzo devono essere rielette. 
  I giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 sono destinati alle votazioni.  Il
primo giorno (14 aprile 2025) e' utilizzato per l'insediamento  della
o delle sezioni elettorali (le  commissioni  elettorali,  in  ragione
della  dislocazione  di  eventuali  sedi  distaccate   del   collegio
elettorale, possono decidere di allestire piu' sezioni che fanno capo
all'unico collegio di elezione della RSU) - nonche' per le operazioni
di voto. 
  E' compito delle commissioni elettorali, al fine di  assicurare  le
migliori condizioni per l'esercizio del voto,  definire  l'orario  di
apertura e chiusura giornaliera  della  sezione  e,  in  particolare,
l'orario di chiusura dell'ultimo  giorno  di  votazione  (16  aprile)
dandone la necessaria preventiva pubblicita'  a  tutti  gli  elettori
attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti i  dipendenti  o
pubblicate sull'intranet dell'amministrazione. 
  Le operazioni di scrutinio si terranno  a  partire  dalla  chiusura
delle operazioni elettorali ed entro le  ore  14,00  di  giovedi'  17
aprile. Il verbale elettorale dovra' essere  affisso  dal  17  al  24
aprile 2025. 
3. Sede di elezione della RSU 
  E' prevista l'elezione di una unica RSU nelle  amministrazioni  del
comparto Funzioni locali e del comparto Sanita', nonche' del comparto
Istruzione e  ricerca  limitatamente  alle  istituzioni  scolastiche,
educative e di alta formazione e alle universita'. 
  In tali enti, dunque, ad ogni amministrazione, corrisponde un unico
collegio elettorale (che ricomprende le eventuali sedi  distaccate  a
prescindere dalla loro ubicazione territoriale). 
  Si ricorda  che  alle  organizzazioni  sindacali  che  ne  facciano
richiesta sono forniti: 
    l'elenco delle istituzioni scolastiche ed educative, fornito  dal
Ministero dell'istruzione e del merito; 
    l'elenco  delle  istituzioni  di  alta  formazione,  fornito  dal
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    l'elenco   delle   istituzioni   scolastiche   statali   italiane
all'estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e degli
uffici scolastici  consolari,  con  riferimento  al  personale  della
scuola in servizio  nelle  iniziative  scolastiche  statali  previste
dalla legge n. 153 del  1971,  fornito  dal  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). 
  E', invece, possibile prevedere piu' sedi  di  elezione  della  RSU
nelle amministrazioni del comparto Funzioni  centrali,  del  comparto
Istruzione e ricerca (limitatamente  agli  enti  di  ricerca)  e  del
comparto autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per
l'individuazione delle sedi  di  elezione  delle  RSU,  occorre  fare
riferimento agli  appositi  protocolli  che  le  amministrazioni  dei
citati  comparti  articolate  sul  territorio  in  sedi  e  strutture
periferiche  dovranno  definire  con  le   organizzazioni   sindacali
rappresentative nel singolo comparto entro il 10 gennaio 2025. 
4. Soggetti che possono presentare le  liste  elettorali  e  relativi
adempimenti 
  Possono presentare le liste elettorali: 
    1. le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  aderenti  alle
confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022. 
  Per l'ammissione della lista, e' necessario che  le  stesse,  entro
l'11 marzo 2025 provvedano a: 
    a)  dichiarare  formalmente  all'A.Ra.N.  -   che   ne   rilascia
certificazione  -,  di  applicare  le  norme  sui  servizi   pubblici
essenziali di cui alla legge 12 giugno  1990,  n.  146  e  successive
modificazioni ed integrazioni (art.  17,  comma  3,  ACNQ  12  aprile
2022); 
    b) richiedere  il  pre-inserimento  della  propria  denominazione
nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le  organizzazioni
sindacali devono depositare  all'A.Ra.N.,  sempre  entro  l'11  marzo
2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca  con  chiarezza  in
quali comparti intendono  partecipare  alle  elezioni  RSU  2025.  La
dichiarazione  dovra'  essere  corredata,  da   originale   o   copia
autenticata  dell'atto  costitutivo  e  del  vigente  statuto.   Tale
adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione  dell'esatta
denominazione della lista da inserire  nell'applicativo  verbali  RSU
dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto  siano  gia'  stati
formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella  suddetta
dichiarazione  si  attesti  che   gli   stessi   non   hanno   subito
modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022). 
    2. le organizzazioni sindacali rappresentative diverse da  quelle
di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ 12  aprile
2022,  nonche'  le   altre   organizzazioni   sindacali   formalmente
costituite con proprio statuto ed  atto  costitutivo  che  aderiscano
formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. 
  Per l'ammissione della lista, e' necessario che  le  stesse,  entro
l'11 marzo 2025, provvedano a: 
    a) aderire formalmente all'ACNQ 12 aprile 2022. Di tali  adesioni
l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione (art. 17, comma 1, ACNQ 12
aprile 2022); 
    b)  dichiarare  formalmente  all'A.Ra.N.  -   che   ne   rilascia
certificazione  -,  di  applicare  le  norme  sui  servizi   pubblici
essenziali di cui alla legge 12  giugno  1990  n.  146  e  successive
modificazioni ed integrazioni (art.  17,  comma  3,  ACNQ  12  aprile
2022); 
    c) richiedere  il  pre-inserimento  della  propria  denominazione
nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le  organizzazioni
sindacali devono depositare  all'A.Ra.N.,  sempre  entro  l'11  marzo
2025, formale dichiarazione dalla quale si evinca  con  chiarezza  in
quali comparti intendono  partecipare  alle  elezioni  RSU  2025.  La
dichiarazione  dovra'  essere  corredata,  da   originale   o   copia
autenticata  dell'atto  costitutivo  e  del  vigente  statuto.   Tale
adempimento e' finalizzato a consentire l'individuazione  dell'esatta
denominazione della lista da inserire  nell'applicativo  VERBALI  RSU
dell'A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto  siano  gia'  stati
formalmente trasmessi all'Agenzia, e' sufficiente che nella  suddetta
dichiarazione  si  attesti  che   gli   stessi   non   hanno   subito
modificazioni (art. 17, comma 6, ACNQ 12 aprile 2022). 
  L'A.Ra.N. pubblica sul proprio sito internet  (art.  17,  comma  8,
ACNQ 12 aprile 2022), diviso per  singolo  comparto,  l'elenco  delle
organizzazioni sindacali che hanno completato gli  adempimenti  sopra
indicati  e,  pertanto,  sono  state  inserite  nella  procedura   di
rilevazione dei verbali elettorali. Nel caso in cui sussistano  dubbi
sul possesso dei  requisiti  necessari  per  la  presentazione  della
lista, l'A.Ra.N. valuta la possibilita' di inserire  con  riserva  la
lista nella procedura di rilevazione. 
  Non possono, comunque, presentare le liste elettorali: 
    1. le organizzazioni sindacali aggregate tra  loro  di  fatto,  a
meno  che  non  abbiano  costituito  un  nuovo   soggetto   sindacale
rilevabile dallo statuto. In tal caso la lista deve essere  intestata
al nuovo soggetto e non ad eventuali singole componenti dello stesso; 
    2. le organizzazioni  sindacali  che,  a  seguito  dei  mutamenti
associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto  e,
conseguentemente,  hanno  cessato  ogni   attivita'   sindacale   nel
comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le
proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire,  pertanto,
unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito  le
deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima  indicata
nel   vigente   statuto.   Non   sono    ammesse    indicazioni    di
sezioni/settori/dipartimenti o  ogni  altra  forma  di  articolazione
interna; 
    3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro; 
    4. le organizzazioni e le associazioni che non  sono  formalmente
costituite con proprio statuto ed atto costitutivo; 
    5. i dipendenti attraverso proprie liste; 
    6. le associazioni che non abbiano finalita' sindacali. 
  Per tutto quanto sopra esposto: 
    1) le organizzazioni sindacali  presenti  nell'elenco  pubblicato
dall'A.Ra.N. possono presentare  le  proprie  liste  senza  ulteriori
adempimenti presso i singoli collegi elettorali  (art.  4,  comma  4,
protocollo 20 novembre 2024); 
    2) le organizzazioni sindacali ammesse  con  riserva  nell'elenco
pubblicato dall'A.Ra.N. dovranno corredare le  liste  presentate  nei
collegi elettorali con la documentazione di cui all'art. 17 dell'ACNQ
12 aprile 2022, in quanto saranno le singole  commissioni  elettorali
interessate a decidere autonomamente in merito  all'ammissione  della
lista stessa (art. 17, comma 7, ACNQ 12 aprile 2022); 
    3)  le  organizzazioni   sindacali   non   presenti   nell'elenco
pubblicato dall'A.Ra.N. non possono presentare liste elettorali. 
5. Elettorato passivo 
  La  nuova  formulazione  dell'art.  7  dell'ACNQ  12  aprile   2022
riconosce l'elettorato  passivo  (candidatura)  ai  lavoratori  sotto
indicati: 
    1.  in  tutti  i  comparti  con  esclusione   delle   istituzioni
scolastiche, educative e di alta formazione: 
      i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  pieno  o  parziale
titolari di contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
determinato. In tale ultimo caso, al fine di garantire la  stabilita'
della RSU, il contratto a termine deve avere una  durata  complessiva
di almeno dodici mesi e non deve concludersi prima  del  31  dicembre
2025. 
    2. nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione: 
      i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  pieno  o  parziale
titolari di contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
determinato cui sia stato  conferito  un  incarico  annuale  fino  al
termine dell'anno  scolastico/accademico  o  fino  al  termine  delle
attivita' didattiche. Il personale a tempo indeterminato  che  svolga
l'attivita' su due o piu' istituzioni esercita  l'elettorato  passivo
nella sede di titolarita'. Il personale a tempo  determinato  di  cui
sopra che svolta l'attivita' su  due  o  piu'  istituzioni,  esercita
l'elettorato passivo nella sede con piu' ore o,  a  parita'  di  ore,
nella sede che gestisce il contratto. 
  In tutti i casi (tempo indeterminato o determinato),  i  dipendenti
candidabili devono essere in  servizio  alla  data  di  inizio  della
procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025. 
  I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo  o
qualsiasi  altra  forma  di  assegnazione  temporanea  presso   altre
amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica  della
stessa amministrazione, nel caso la  stessa  sia  articolata  in  una
pluralita' di sedi RSU) esercitano l'elettorato passivo: 
    a) presso l'amministrazione/sede di  assegnazione,  a  condizione
che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di  assegnazione
temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere  del  diritto
all'elettorato  passivo  nel  caso  di  rapporto  di   lavoro   tempo
determinato di cui ai punti 1)  e  2).  Al  termine  del  periodo  di
comando, fuori ruolo o altra  forma  di  assegnazione  temporanea  il
lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e  decade
dalla carica di componente RSU; 
    b) presso  l'amministrazione/sede  di  provenienza,  laddove  non
sussistano i requisiti di cui al punto a). Qualora eletti, gli stessi
devono rientrare nell'amministrazione/sede di  provenienza,  pena  la
decadenza da componente RSU. 
  Il personale in distacco o  aspettativa  sindacale  a  tempo  pieno
esercita   l'elettorato    passivo    nell'amministrazione/sede    di
appartenenza. 
  Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data
di inizio delle procedure elettorali (27  gennaio  2025)  risulti  in
servizio solo o prevalentemente  personale  comandato  in  attesa  di
inquadramento nelle relative dotazioni organiche,  ai  dipendenti  e'
riconosciuto l'elettorato passivo  anche  nella  amministrazione  ove
presta  servizio  in   comando   purche'   abbiano   tale   requisito
nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
n.  165/2001  rappresentate  dall'A.Ra.N..   In   tale   ipotesi   le
amministrazioni  coinvolte,   ovvero   l'amministrazione   di   nuova
istituzione e le amministrazioni  a  cui  appartengono  i  dipendenti
comandati, devono mettersi in relazione al fine  di  controllare  che
non si verifichino casi di doppia candidatura. 
  Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non  essendo
tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni. 
  Non sono titolari di elettorato passivo: 
    i presentatori della lista; 
    i membri della commissione elettorale; 
    i dipendenti a tempo determinato  che  non  abbiano  i  requisiti
precedentemente indicati ai punti 1) e 2) del presente paragrafo; 
    i  dipendenti  con  qualifica  dirigenziale,  ivi   compreso   il
personale del comparto al quale sia  stato  conferito  l'incarico  di
dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto
individuale. 
  E' possibile candidarsi  in  una  sola  lista.  Nel  caso  in  cui,
nonostante il divieto, un dipendente si candidi  in  piu'  liste,  la
commissione  elettorale,  dopo  la  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle liste  e  prima  di  renderle  pubbliche  tramite
affissione, lo invita con atto scritto, entro un  termine  assegnato,
ad optare per una delle liste, pena l'esclusione  dalla  competizione
elettorale. 
  Non e' previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o
di  iscriversi  all'organizzazione  sindacale  nelle  cui  liste   e'
presentato. 
6. Procedura per la presentazione delle liste 
  La  procedura  per  la   presentazione   delle   liste   e'   stata
dettagliatamente regolata nell'art. 18 dell'ACNQ 12 aprile 2022. 
  Le organizzazioni sindacali che  intendono  presentare  la  propria
lista acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo di un  apposito
modello (modello 1 - allegato 1 all'ACNQ 12  aprile  2022)  cui  deve
essere allegata copia di un valido documento  di  riconoscimento  del
candidato. In alternativa puo' anche  essere  utilizzato  un  modello
analogo,  purche'  contenga  le  stesse  informazioni  riportate  nel
modello allegato al citato ACNQ. 
  Successivamente, il nominativo dei candidati viene riportato  nella
lista, la quale deve essere sottoscritta  dai  lavoratori  dipendenti
titolari  di  elettorato  attivo  nell'amministrazione/sede  RSU.  Il
numero minimo di firme necessario per la  validita'  della  lista  e'
cosi' determinato: 
    a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del
totale dei dipendenti; 
    b) nelle amministrazioni/sedi RSU con piu' di  2.000  dipendenti:
quaranta firme piu' l'1% del numero  di  dipendenti  che  eccedono  i
2.000. In ogni caso, non e' necessario  acquisire  piu'  di  duecento
firme. 
  Ai fini del dimensionamento  delle  amministrazioni/sedi  RSU,  per
dipendenti si intendono i lavoratori titolari  di  elettorato  attivo
nell'amministrazione/sede RSU in servizio alla data di  inizio  della
procedura elettorale (annuncio) ovvero il 27 gennaio 2025. 
  Ogni lavoratore puo' firmare per una sola lista, pena  la  nullita'
della firma apposta. 
  Ogni lista ha un solo presentatore, che puo'  essere  un  dirigente
sindacale   (aziendale-territoriale-nazionale)    dell'organizzazione
sindacale interessata, ovvero  un  dipendente -  anche  di  qualifica
dirigenziale - delegato per iscritto dalla  stessa.  La  delega  deve
essere allegata alla lista. 
  Il     presentatore     di     lista     che     sia     dipendente
dell'amministrazione/sede RSU puo' anche essere tra i firmatari della
stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro. 
  Le liste devono essere presentate  dai  soggetti  sopra  richiamati
(dirigente sindacale o  dipendente  delegato  dall'O.S.)  all'ufficio
dell'amministrazione che, secondo il proprio ordinamento, gestisce le
relazioni sindacali  o,  comunque,  il  personale.  Inoltre,  possono
essere presentate direttamente alla commissione elettorale, se questa
e' gia' stata costituita. 
  La lista, corredata dai modelli 1 e relativi  allegati  (copia  del
valido  documento  di  riconoscimento  dei  candidati),  deve  essere
firmata  dal  presentatore  e  trasmessa  utilizzando  il  modello  2
(allegato 2 all'ACNQ 12 aprile 2022). La firma del presentatore della
lista apposta sul modello 2 deve essere autenticata dal  responsabile
della  gestione  del   personale   della   struttura   amministrativa
interessata o da un suo delegato o negli altri  modi  previsti  dalla
legge. Il presentatore della lista garantisce sull'autenticita' delle
firme apposte sulla stessa dai lavoratori. 
  In alternativa, la lista puo' essere presentata telematicamente. In
tali casi, la lista, corredata dai  modelli  1  e  relativi  allegati
(copia del valido documento di riconoscimento  dei  candidati),  puo'
essere  inviata   tramite   posta   elettronica   certificata   (PEC)
all'indirizzo  PEC  dell'amministrazione  dedicato   alle   relazioni
sindacali o, comunque, alla  gestione  del  personale.  Nel  caso  di
amministrazione  articolata  su  piu'  sedi  RSU,  laddove  la   sede
periferica non sia dotata di  PEC,  l'invio  avviene  dalla  PEC  del
mittente alla  PEO  (posta  elettronica  ordinaria)  della  sede  RSU
dedicato alle relazioni sindacali  o,  comunque,  alla  gestione  del
personale.  Nell'ipotesi  di  presentazione   per   via   telematica,
pertanto, il modello 2 e la lista dovranno  essere  sottoscritti  con
firma digitale dal presentatore di lista o dal legale  rappresentante
del sindacato che  ne  assicura  l'autenticita'  nella  forma  e  nei
contenuti. In tali casi  non  e'  necessaria  l'autenticazione  della
firma. I file ricevuti vengono  inoltrati  dall'amministrazione  alla
commissione  elettorale  all'indirizzo  di  posta  elettronica  dalla
stessa indicato. 
  Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 28  gennaio
2025 e sino al 14 marzo 2025, ultimo giorno utile. Nel solo  caso  in
cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata del 14 marzo  2025  -
termine ultimo per la presentazione delle liste -  e  la  commissione
elettorale non possa operare (es. festivita' locale), l'ultimo giorno
per la presentazione delle liste  elettorali  e'  spostato  al  primo
giorno lavorativo immediatamente successivo. 
  La commissione elettorale comunica, attraverso affissione in  luogo
accessibile    a    tutti    i     dipendenti     o     sull'intranet
dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle
liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con  quello
di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la  mezzanotte
nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata. 
  E'  possibile  la  presentazione  di  una  sola  lista   per   ogni
organizzazione sindacale. 
  Per individuare l'ordine di arrivo delle liste, fa fede la data  di
ricevimento  delle  stesse  e  il  numero  di   registrazione   della
commissione elettorale o il numero  protocollo  dell'amministrazione.
Nel  caso  di  liste  presentate  contemporaneamente,   l'ordine   di
precedenza sulla scheda e' estratto a sorte. 
  Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali  devono
usare la propria esatta denominazione, come risultante dallo  statuto
ed indicata nell'elenco pubblicato sul sito dell'A.Ra.N.. 
  E' interesse  della  organizzazione  sindacale  verificare  che  la
propria  denominazione  sia  riportata  correttamente  sulle   schede
elettorali e nei verbali contenenti i risultati delle votazioni. 
  Le commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti  la
denominazione della organizzazione sindacale  in  modo  assolutamente
conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della  lista  e
non  possono,  in  alcun  caso,   utilizzare   dizioni   difformi   o
abbreviazioni in uso nella prassi. 
  L'ammissione della lista  elettorale  e'  compito  esclusivo  della
commissione elettorale. 
  Il numero dei candidati di ogni lista non puo' superare di oltre un
terzo  il  numero  dei  componenti  la  RSU  da  eleggere.  A  titolo
esemplificativo, nel caso  in  cui  la  RSU  da  eleggere  sia  di  3
componenti il  numero  di  candidati  della  lista  non  puo'  essere
superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il  regolamento
elettorale non disciplina  l'eventuale  arrotondamento  dei  decimali
risultanti. Ad avviso dell'A.Ra.N., tale arrotondamento deve avvenire
per eccesso. 
7. Elettorato attivo 
  La normativa relativa all'elettorato attivo  e'  stata  riformulata
con l'art. 6 dell'ACNQ  12  aprile  2022.  In  particolare  la  nuova
disciplina riconosce l'elettorato attivo (diritto di voto) a tutti  i
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  e
determinato in servizio  nell'amministrazione  alla  data  di  inizio
della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025, ivi
compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi  prestano
servizio in posizione di  comando,  fuori  ruolo  o  altra  forma  di
assegnazione provvisoria, (rientrano in  questa  casistica  tutte  le
forme  di  utilizzazioni  stabili  es:   personale   utilizzato,   in
assegnazione   provvisoria   o   temporaneamente   assegnato   presso
l'amministrazione sede di elezione,  personale  in  comando  o  fuori
ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso  comparto,
personale  beneficiario  di  prerogative  sindacali).  Il  lavoratore
potra' effettivamente esprimere il  proprio  voto  solo  laddove  sia
ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della  votazione
(14 aprile 2025). 
  Il  personale  assunto -  con   contratto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato o con contratto a tempo determinato  con  scadenza  non
anteriore  al  31  dicembre  2025 -  nel  periodo  intercorrente  tra
l'inizio delle procedure elettorali (27  gennaio  2025)  e  il  primo
giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di  voto  (elettorato
attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - nella sede
ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate,
compreso il calcolo dei componenti  la  RSU,  il  cui  numero  rimane
invariato. 
  Il personale delle istituzioni scolastiche,  educative  e  di  alta
formazione che svolga l'attivita' su due o piu' istituzioni  esercita
l'elettorato attivo: 
    nella sede di titolarita', se e' a tempo indeterminato; 
    nella sede in cui presta il maggior numero di  ore,  se  a  tempo
determinato; 
    nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato  con
orario della stessa entita'. 
  Le  istituzioni  scolastiche,  educative  e  di   alta   formazione
coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al
fine del corretto  inserimento  del  nominativo  di  detto  personale
nell'elenco generale alfabetico degli elettori, al  fine  di  evitare
che vi siano duplicazioni. 
  Infatti, il diritto di voto si  esercita  in  una  unica  sede.  E'
sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non
si verifichino casi  di  doppia  partecipazione  al  voto  presso  le
diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare. 
  Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi: 
    il personale con rapporto  di  lavoro  interinale,  contratto  di
formazione e lavoro, etc.; 
    il personale non contrattualizzato  o  assimilato  a  quello  non
contrattualizzato; 
    il  personale  con  qualifica  dirigenziale,  ivi   compreso   il
personale del comparto al quale sia  stato  conferito  l'incarico  di
dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto
individuale; 
    il personale a cui si applica un contratto di lavoro  diverso  da
quelli stipulati dall'A.Ra.N. (es.  dipendenti  a  cui  si  applicano
contratti  di  settori  privati,   quali   agroalimentari,   chimici,
forestali, etc.); 
    il personale con contratto di consulenza o comunque «atipico». 
8. Commissione elettorale: composizione e costituzione 
  I  componenti   della   commissione   elettorale   sono   designati
esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste
e  devono  essere  indicati  tra  i  lavoratori  in  servizio  presso
l'amministrazione in  cui  si  vota,  ivi  compresi  quelli  a  tempo
determinato o in posizione di comando o fuori  ruolo.  Il  lavoratore
designato quale  componente  della  commissione  elettorale  all'atto
dell'accettazione dovra' dichiarare di non volersi candidare. 
  In presenza di amministrazioni sede unica  di  RSU,  articolate  in
piu' sedi di servizio, il componente della commissione puo' essere un
qualsiasi dipendente  dell'amministrazione,  indipendentemente  dalla
sede di lavoro (principale o distaccata). 
  Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano  previste  piu'
collegi di elezione della  RSU  (es.  ministeri  articolati  in  piu'
dipartimenti aventi sede in un unico stabile),  il  componente  della
commissione elettorale puo' anche essere  un  dipendente  di  ufficio
diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purche'
in servizio presso la sede stessa. 
  Non possono essere designati  quali  componenti  della  commissione
elettorale i dirigenti (a  tempo  indeterminato  o  determinato,  ivi
inclusi i dipendenti  del  comparto  ai  quali  sia  stato  conferito
l'incarico di dirigente a  tempo  determinato  con  stipulazione  del
relativo contratto individuale). 
  L'amministrazione non ha alcun compito ne' puo'  intervenire  sulle
designazioni dei componenti della commissione elettorale, che possono
essere  effettuate  fino  al  14  marzo  2025  esclusivamente   dalle
organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali. 
  La  commissione  elettorale  deve  essere  formata  da  almeno  tre
componenti ed e' compito delle organizzazioni sindacali presentatrici
di lista garantirne il numero minimo. 
  Le  designazioni  dei   componenti   sono   effettuate   di   norma
contestualmente  alla  presentazione  della   lista   o,   al   piu',
successivamente alla presentazione della  stessa  e  sono  presentate
all'ufficio dell'amministrazione a cio' preposto. 
  A decorrere dal 6 febbraio  2025,  al  raggiungimento  della  terza
designazione,  l'amministrazione  comunica  ai   soggetti   designati
l'avvenuta  costituzione  della   commissione   elettorale,   nonche'
l'indicazione del locale ove la stessa opera  e  trasmette  a  questa
tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La commissione  elettorale
e' integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, con tutti  i
componenti designati entro il  14  marzo  2025  dalle  organizzazioni
sindacali che hanno presentato una lista. 
  Con l'avvenuta costituzione della commissione elettorale, le  liste
e tutti gli atti  saranno  consegnati  direttamente  a  quest'ultima,
tranne le liste trasmesse via PEC che l'amministrazione  trasmettera'
successivamente all'indirizzo mail della commissione elettorale. 
  Nel caso in cui alla data del 14 marzo  2025  non  siano  pervenute
almeno tre designazioni,  sara'  cura  dell'amministrazione  chiedere
tempestivamente  a  tutte  le  organizzazioni  sindacali  che   hanno
presentato le liste di designare, entro  il  21  marzo  2025  (n.d.r.
sette giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un
componente  aggiuntivo  al  fine  di  raggiungere  i  tre  componenti
necessari per la costituzione della commissione  elettorale.  Qualora
siano state presentate due liste e  designati  due  soli  componenti,
entrambi i sindacati  presentatori  di  lista  possono  designare  un
componente aggiuntivo. Nel caso in cui sia stata presentata  un'unica
lista,  o  se   i   solleciti   inviati   dall'amministrazione   alle
organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero
seguito, il 22 marzo 2025 (n.d.r. decorsi sette giorni dal termine di
presentazione delle liste) la commissione  elettorale  puo'  comunque
essere costituita con i componenti designati. 
9. Compiti della commissione elettorale 
  Il regolamento per la disciplina dell'elezione  della  RSU  di  cui
alla sezione II dell'ACNQ 12 aprile 2022 non e' esaustivo dell'intera
casistica che puo' presentarsi nel corso delle procedure  elettorali.
E', pertanto, compito  delle  commissioni  elettorali,  a  fronte  di
fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui
attenersi sulla base dei principi di correttezza  e  di  buona  fede,
nonche' facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento. 
  Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole  contrattuali  e
dei chiarimenti forniti nelle  precedenti  elezioni  in  ordine  agli
adempimenti della commissione elettorale, la quale: 
    1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione
delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con
il dirigente preposto, definisce  l'orario  di  apertura  e  chiusura
giornaliera della sezione ed  in  particolare  l'orario  di  chiusura
dell'ultimo  giorno  di  votazione,  avvertendo  tutti  i  dipendenti
elettori  mediante  pubblicita'  in  luogo  accessibile  a  tutti   i
dipendenti  o  nell'intranet  dell'amministrazione.  La   commissione
elettorale non puo' modificare le date di votazione  e  di  scrutinio
stabilite con il protocollo del 20 novembre 2024, ma puo' fissare  la
durata giornaliera di apertura della sezione che dovra'  essere  tale
da contemperare da un lato  la  necessita'  di  favorire  la  massima
partecipazione  al  voto  del  personale,  anche  tenendo  conto   di
eventuali articolazioni  dell'orario  di  lavoro  su  piu'  turni,  e
dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla  funzionalita'
del servizio se non  nei  limiti  descritti.  Nel  caso  in  cui,  ad
esempio, si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli
elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovra' rimanere
chiusa sino alla data fissata per procedere  allo  scrutinio,  avendo
cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale; 
    2)  acquisisce  dall'amministrazione  l'elenco   generale   degli
elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili
(titolari di elettorato passivo) e tutta la documentazione  pervenuta
all'amministrazione  sino  alla  prima  formale  costituzione   della
commissione elettorale; 
    3) riceve le ulteriori liste elettorali; 
    4) verifica le liste e le  candidature  presentate  e  ne  decide
l'ammissibilita'. A tal fine  si  rinvia  ad  un'attenta  lettura  di
quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5; 
    5) esamina,  entro  due  giorni  lavorativi  dal  ricevimento,  i
ricorsi sull'ammissibilita' delle liste e delle candidature. Compete,
infatti, esclusivamente alla commissione elettorale la  verifica  del
rispetto delle regole che devono essere seguite  nella  presentazione
delle  liste.  Le  commissioni  elettorali  devono  autonomamente   e
motivatamente decidere sull'ammissibilita' delle liste e sui  difetti
meramente  i  formali  ammesse  alla  regolarizzazione,  non  essendo
possibile a soggetti terzi, ivi  compresa  l'A.Ra.N.,  intervenire  e
assumere orientamenti in proposito. 
    In  caso  di  rilevazione  di  difetti  meramente  formali  nella
presentazione  delle  liste  rientranti  tra  quelli   ammessi   alla
regolarizzazione,  la  commissione  assegna,  in  forma  scritta,  un
termine congruo per  provvedervi.  Tra  i  casi  di  regolarizzazioni
formali  ammissibili  rientrano  anche  quelli   relativi   a   liste
presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla
denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione  sindacale
a cui la  lista  si  riferisce,  per  come  riportato  negli  elenchi
pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.; 
    6) conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle
stesse, comunica tempestivamente alle organizzazioni sindacali se  la
lista che e' stata presentata sia stata ammessa o meno; 
    7) porta a conoscenza di tutti i lavoratori le  liste  elettorali
ed i relativi candidati mediante affissione in  luogo  accessibile  a
tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'amministrazione
almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni  (ovvero
entro il 3 aprile 2025); 
    8) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona
da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire la/le sezioni)
e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto  al  voto
per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a  tutti  l'esercizio
del voto.  Qualora  l'ubicazione  delle  sedi  di  lavoro  (es.  sedi
staccate) e il numero dei votanti  lo  richiedano,  infatti,  possono
essere stabiliti piu' luoghi di votazione in misura atta  ad  evitare
una significativa mobilita' del personale,  avendo  cura  di  evitare
eccessivi frazionamenti  e  di  assicurare  la  segretezza  del  voto
garantendo  l'integrita'  dell'urna  con  le  modalita'  indicate  al
successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualita'  delle
votazioni, fermo rimanendo  che  il  collegio  elettorale  e'  unico,
essendo unica la RSU da eleggere. 
    I luoghi delle votazioni devono essere portati  a  conoscenza  di
tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i
dipendenti o  pubblicati  nell'intranet  dell'amministrazione  almeno
otto giorni prima della data fissata per le votazioni; 
    9) predispone il «modello» della scheda elettorale e ne segue  la
successiva   stampa   verificando,   con   scrupolosita',   che    le
denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che  siano
rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali,  nonche'
le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022; 
    10) distribuisce il materiale necessario allo  svolgimento  delle
elezioni; 
    11) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per
ciascuna sezione; 
    12) nomina il presidente di sezione  nell'ambito  dei  componenti
della commissione stessa.  Nel  caso  di  pluralita'  di  sezioni  la
commissione elettorale puo'  nominare  il  presidente  della  sezione
anche scegliendo tra il personale titolare - nella singola sezione  -
dell'elettorato attivo; 
    13) nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato
attivo che non siano candidati. Nel  nominare  gli  scrutatori  tiene
conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi  dell'art.  23
dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le  designazioni  degli  scrutatori
pervenute non siano sufficienti, la commissione elettorale nomina  al
suo interno ulteriori scrutatori affinche' il numero degli stessi sia
almeno pari a due. In caso  di  pluralita'  di  sezioni,  qualora  il
numero di designazioni  degli  scrutatori  non  sia  sufficiente,  la
commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori  scegliendo  al
suo interno o tra il personale titolare di  elettorato  attivo  nella
singola sezione, che non sia candidato; 
    14) fermo restando  che  all'interno  del  seggio  elettorale  e'
ammessa la presenza solo dei componenti del  seggio,  dei  componenti
della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a
garantire la regolarita' delle votazioni e l'integrita'  dell'urna  e
delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo: 
      attestare formalmente nel verbale al termine di  ogni  giornata
di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto
di voto; 
      al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne  con
apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e
inserire le schede gia' firmate dai componenti della  sezione  e  non
utilizzate in una busta da sigillare; 
      garantire    in    collaborazione     con     l'amministrazione
l'inaccessibilita' delle urne durante la chiusura della sezione. 
    15) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio  avendo  cura
di verificare, prima di procedere all'apertura delle  urne,  che  sia
stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per  la  validita'
delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le
eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in  cui  nel  collegio
elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non  si  deve
procedere allo scrutinio; 
    16) raccoglie i dati elettorali parziali  delle  singole  sezioni
(se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati; 
    17) compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello
finale contenente  i  risultati.  Nel  verbale  delle  operazioni  di
scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio,  dovranno
essere riportate tutte le contestazioni.  Sulla  base  dei  risultati
elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti (Cfr. sub
§ 15). 
10. Compiti delle amministrazioni 
  L'amministrazione deve favorire la piu'  ampia  partecipazione  dei
lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli  tempestivamente,
anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti  piu'  idonei,
dell'importanza delle elezioni,  facilitando  l'affluenza  alle  urne
mediante una adeguata organizzazione  del  lavoro.  L'amministrazione
e',  altresi',  chiamata  a  dare  il  proprio  supporto   logistico,
attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinche' le votazioni si
svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le  elezioni  un
fatto endosindacale, la stessa non  deve  entrare  nel  merito  delle
questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata  da
ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo  sulla
legittimita'  dell'operato   della   commissione   e   sui   relativi
adempimenti elettorali. 
  L'amministrazione, sin  dal  28  gennaio  2025,  giorno  successivo
all'inizio delle procedure elettorali, deve  mettere  a  disposizione
alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta  gli  elenchi
alfabetici generali dei  dipendenti  aventi  diritto  al  voto  (cfr.
paragrafo § 7 elettorato attivo) e dei lavoratori  candidabili  (cfr.
paragrafo § 5 elettorato passivo), distinti per  genere.  I  medesimi
elenchi dovranno essere consegnati anche alla commissione elettorale. 
  A richiesta delle OO.SS. o della  commissione  elettorale  dovranno
essere forniti sottoelenchi,  suddivisi  con  le  medesime  modalita'
degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni  elettorali
istituite dalla commissione elettorale per agevolare le operazioni di
voto. 
  L'amministrazione,   che   concorda   gli   adempimenti   con    le
organizzazioni  sindacali  e  poi,  una  volta  insediata,   con   la
commissione elettorale,  dovra'  fornire  la  propria  collaborazione
curando tempestivamente tutti gli aspetti di  pertinenza  che,  oltre
alla  consegna  degli  elenchi  degli  elettori  e   dei   lavoratori
candidabili, sono: 
    la messa a disposizione: 
      del locale per la commissione elettorale; 
      dei locali per il voto; 
      del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio  (matite,
urne, ...); 
      della stampa  del  «modello»  della  scheda  predisposta  dalla
commissione elettorale; 
      della  stampa  delle   liste   dei   candidati   da   affiggere
all'ingresso delle sezioni; 
    in accordo con la commissione elettorale, adottare ogni possibile
misura volta a garantire: 
      la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo
la chiusura giornaliera delle sezioni; 
      l'integrita'  delle  urne   sigillate   fino   allo   scrutinio
utilizzando ogni mezzo utile a disposizione. 
  L'amministrazione ha l'obbligo di consentire  ai  componenti  delle
commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti  utilizzando
ogni forma di flessibilita' nell'organizzazione del lavoro. 
  I componenti della commissione elettorale espletano i compiti  loro
attribuiti durante l'orario di servizio e,  ove  compatibile  con  la
composizione della commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il
tempo necessario per l'espletamento delle  operazioni  elettorali  e'
equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato. 
  Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i  compiti
loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove  compatibile  con
la durata  delle  operazioni  elettorali  -  comprendente  il  giorno
antecedente alla votazione e quello successivo  alla  chiusura  delle
votazioni - durante l'orario  di  lavoro.  Il  tempo  necessario  per
l'espletamento delle operazioni elettorali e'  equiparato  anche  per
loro a tutti gli effetti al servizio prestato. 
  L'amministrazione   deve   trasmettere   all'A.Ra.N.   il   verbale
riassuntivo ricevuto dalla commissione elettorale  tempestivamente  e
comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed  il  6  maggio
2025, rispettando scrupolosamente le modalita' per  l'invio  indicate
al paragrafo § 21 della presente nota. 
11. Modalita' di esercizio del voto 
  Il voto si esprime utilizzando  la  scheda  elettorale  predisposta
dalla commissione elettorale, comprendente al suo  interno  tutte  le
liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. 
  La scheda deve  essere  firmata  da  almeno  tre  componenti  della
sezione. La preparazione delle schede e la conservazione delle stesse
deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarita' del
voto. 
  L'elettore  puo'  votare  per  la  sola  lista  e/o  esprimere  una
preferenza per un candidato. 
  Si rammenta che: 
    nei collegi elettorali fino a 200 dipendenti la scheda elettorale
riporta anche i nomi dei candidati e si puo' esprimere la  preferenza
per un solo candidato della lista; 
    nei collegi elettorali con oltre 200 dipendenti le liste dovranno
essere affisse all'entrata della sezione ed e'  consentito  esprimere
la preferenza a favore di due candidati della stessa lista  scrivendo
il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio  sulla
scheda. 
  L'indicazione di piu' preferenze  date  a  candidati  della  stessa
lista vale unicamente come votazione della lista, anche  se  non  sia
stato espresso il voto della lista. 
  Il voto apposto a piu'  di  una  lista,  o  l'indicazione  di  piu'
preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende  nulla
la scheda. 
  Nel caso di voto apposto ad  una  lista  e  di  preferenze  date  a
candidati di altre liste, si considera valido solamente  il  voto  di
lista e nulli i voti di preferenza. 
12. Quoziente necessario per la validita' delle elezioni 
  Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente necessario  per
la validita' delle elezioni, occorre prendere  in  considerazione  il
numero dei votanti rapportandolo al numero degli  aventi  diritto  al
voto nell'intero collegio elettorale. 
  Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la meta'  piu'  uno
degli aventi diritto al voto (elettorato attivo). 
  Esempio: 
    nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi  diritto  al  voto
sia pari a 125 dipendenti, il quoziente e' raggiunto solo nel caso in
cui abbiano votato almeno 63 elettori [(125:2)+1]; 
    nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi  diritto  al  voto
sia pari a 126 dipendenti, il quoziente e' raggiunto solo nel caso in
cui abbiano votato almeno 64 elettori [(126:2)+1]. 
  La commissione elettorale autorizza l'apertura delle  urne  per  lo
scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel  caso  in  cui  vi
siano piu' sezioni) solo  dopo  avere  proceduto  alla  verifica  del
raggiungimento  del  quoziente  necessario  per  la  validita'  delle
elezioni nel collegio elettorale. 
  In caso di mancato raggiungimento del quoziente  richiesto  non  si
deve procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono
essere ripetute entro trenta giorni. In tali casi non e'  ammessa  la
presentazione di nuove liste. 
  Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde
elezioni,  l'intera  procedura  deve  essere  riattivata  ex  novo  e
conclusa nei successivi novanta giorni. 
13. Verbale elettorale della singola sezione 
  Nella sola ipotesi in cui il collegio elettorale e'  articolato  in
piu' sezioni, dopo che la commissione autorizza l'apertura delle urne
in quanto il quoziente per  la  validita'  delle  elezioni  e'  stato
raggiunto,  la  singola  sezione  all'esito  dello  scrutinio  dovra'
compilare il verbale di sezione. 
  Il  verbale  di   sezione   deve   essere   compilato   utilizzando
esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12  aprile  2022.
Tale documento non e'  suscettibile  di  rielaborazione  e  non  puo'
contenere    omissioni    o    cancellazioni    perche'     collegato
all'accertamento  della   rappresentativita'.   Non   e'   consentito
l'utilizzo di verbali diversi da  quello  allegato  all'ACNQ  del  12
aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati. 
  Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si  formulano
le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di: 
    una parte  iniziale  che  riporta  i  dati  identificativi  della
sezione  e  dell'amministrazione/collegio  nonche'  la   data   delle
elezioni; 
    una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai
dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti  (elettori
che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle  schede  nulle,
alle schede bianche, alle schede scrutinate; 
    a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle  colonne  «Nome
lista» numerate progressivamente da uno a sei, il  nome  delle  liste
ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di
esse. Laddove siano presenti piu' di  sei  liste,  occorre  compilare
successivi modelli componenti un unico verbale di sezione; 
    in fondo al verbale va apposta  la  firma  del  presidente  della
sezione e degli scrutatori. 
  Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve
avere cura di verificare  la  esattezza  e  la  congruita'  dei  dati
riportati quali, a titolo esemplificativo: 
    che il numero dei votanti coincida  con  la  somma  delle  schede
scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle); 
    che totale dei voti di tutte le  liste  coincida  con  il  numero
delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle). 
14. Calcolo del numero dei componenti da eleggere nella RSU 
  Il numero dei componenti la RSU e' fissato dall'ACNQ 12 aprile 2022
e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non puo',
pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU. 
  La regola generale e' contenuta  all'art.  4  dell'ACNQ  12  aprile
2022, in base alla quale la RSU deve essere cosi' composta: 
    a) nelle amministrazioni che occupano fino a  200  dipendenti:  3
componenti; 
    b) nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000  dipendenti:
3 componenti per i  primi  200  dipendenti  piu'  3  componenti  ogni
ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300; 
    c) nelle amministrazioni che occupano piu' di  3.000  dipendenti,
al numero di componenti previsto per  le  amministrazioni  con  3.000
dipendenti (pari a 33) si sommano 3  dipendenti  ogni  ulteriori  500
dipendenti o frazione di 500. 
  Nel comparto Istruzione e ricerca, ove  non  sono  stati  stipulati
accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti
della RSU si dovra' fare riferimento allo schema sovrastante. 
  Diversamente, nei comparti  Funzioni  locali,  Sanita'  e  Funzioni
centrali per definire il numero dei componenti della  RSU  si  dovra'
fare  riferimento  agli   accordi   integrativi   di   comparto.   In
particolare, come chiarito all'art. 4 del protocollo sottoscritto  il
20 novembre 2024: 
    accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle  pubbliche
amministrazioni  e  per  la  definizione  del  relativo   regolamento
elettorale - comparto Funzioni centrali del 16 novembre 2023. 
    accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle  pubbliche
amministrazioni  e  per  la  definizione  del  relativo   regolamento
elettorale - comparto Funzioni locali del 6 maggio 2024; 
    accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle  pubbliche
amministrazioni  e  per  la  definizione  del  relativo   regolamento
elettorale - comparto Sanita' del 26 settembre 2024; 
15. Procedimento per l'attribuzione dei seggi 
  Il numero dei seggi attribuibili e' pari al numero  dei  componenti
della RSU eleggibili nel collegio elettorale (cfr. § 14). 
  Tenuto conto che l'art.  3,  comma  2,  dell'ACNQ  12  aprile  2022
recita: «alla costituzione della RSU si procede mediante  elezione  a
suffragio universale ed a voto segreto con  il  metodo  proporzionale
tra liste  concorrenti»,  il  successivo  art.  32,  al  comma  1  ha
precisato che  «il  numero  dei  seggi  sara'  ripartito  secondo  il
criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole
liste concorrenti». In particolare, ad  ogni  scheda  corrisponde  un
unico voto di lista, indipendentemente dal numero di  preferenze  che
potevano essere espresse (cfr. § 10). 
  Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione
e la successiva assegnazione dei seggi: 
    A. calcolo del quorum; 
    B. ripartizione dei seggi alle liste; 
    C. attribuzione dei seggi ai candidati. 
  In dettaglio: 
A. Calcolo del quorum 
  1) Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per  il
numero dei seggi attribuibili. 
  Esempio: 
    collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al  voto
e 3  seggi  da  attribuire.  Si  recano  a  votare  n.  120  elettori
(votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla: 
      calcolo del quorum: 
        voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n.
3) = 118: 3 = 39,333; 
        il quorum e' pari a 39,333. 
    La norma non prevede  alcun  arrotondamento  per  difetto  o  per
eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con
i suoi decimali. 
B. Ripartizione dei seggi alle liste 
  I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo  il  criterio
proporzionale. 
  In particolare: 
    a) si divide il numero dei voti ottenuti da  ogni  singola  lista
per il quorum calcolato come sopra; 
    b) si assegna ad ogni lista un numero di  seggi  pari  al  numero
intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a); 
    c) si  assegnano  i  seggi  residui  utilizzando  la  regola  dei
migliori resti [intendendo per «resto» il decimale  dopo  la  virgola
del risultato della divisione di cui al punto a)]. 
  Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati  a  votare
sono risultati cosi' espressi: 118 voti validi alle varie  liste, una
scheda  bianca  e una  scheda  nulla.   Le   liste   hanno   ottenuto
rispettivamente: 
 
                 +-----------+---------------------+
                 |lista n. 1 |voti validi 55       |
                 +-----------+---------------------+
                 |lista n. 2 |voti validi 46       |
                 +-----------+---------------------+
                 |lista n. 3 |voti validi 12       |
                 +-----------+---------------------+
                 |lista n. 4 |voti validi 5        |
                 +-----------+---------------------+
                 |           |totale voti          |
                 |           |validi 118           |
                 +-----------+---------------------+
 
 
  Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste: 
 
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
|           |            |diviso      |                |            |
|           |            |quorum      |                |            |
|           |voti validi |39,333 =    |                |            |
|lista n. 1 |55          |1,398       |ovvero 1 seggio |resto 0,398 |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
|           |            |diviso      |                |            |
|           |            |quorum      |                |            |
|           |voti validi |39,333 =    |                |            |
|lista n. 2 |46          |1,169       |ovvero 1 seggio |resto 0,169 |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
|           |            |diviso      |                |            |
|           |            |quorum      |                |            |
|           |voti validi |39,333 =    |                |            |
|lista n. 3 |12          |0,305       |ovvero 0 seggi  |resto 0,305 |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
|           |            |diviso      |                |            |
|           |            |quorum      |                |            |
|           |voti validi |39,333 =    |                |            |
|lista n. 4 |5           |0,127       |ovvero 0 seggi  |resto 0,127 |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
|           |totale voti |            |                |            |
|           |validi 118  |            |                |            |
+-----------+------------+------------+----------------+------------+
 
   In questo caso sono stati ripartiti  con  il  quoziente  intero  2
seggi su 3. 
  Il terzo seggio e' assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha
il resto maggiore. 
  I tre seggi sono cosi' ripartiti: 
 
                     +-----------+-------------+
                     |lista 1    |2 seggi      |
                     +-----------+-------------+
                     |lista 2    |1 seggio     |
                     +-----------+-------------+
                     |lista 3    |0 seggi      |
                     +-----------+-------------+
                     |lista 4    |0 seggi      |
                     +-----------+-------------+
 
  In caso di parita' di resti, il seggio viene attribuito alla  lista
che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di  voti  (da  non
confondere con le preferenze). 
  In  caso  di  parita'  di  voti,  il  seggio  viene  attribuito  al
componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine
e' necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei  seggi
ai candidati aventi titolo per  verificare  la  distribuzione  fra  i
generi. 
  A parita' di genere, al componente anagraficamente piu' giovane. 
C. Attribuzione dei seggi ai candidati 
  Solo dopo avere ripartito i seggi  tra  le  liste,  la  commissione
elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza  ottenuti
dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi,  al  fine
di individuare gli eletti. 
  Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai
voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parita'
di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista. 
  Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti  i  seggi
per mancanza di candidati  (es.  una  lista  ha  presentato  un  solo
candidato ma ha ottenuto due seggi) e'  esclusa  la  possibilita'  di
assegnazione del seggio rimasto vacante  ad  un  candidato  di  altra
lista. 
  Qualora  il  numero  dei  seggi  complessivamente  attribuiti   sia
inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (art. 9, comma 5,
ACNQ 12 aprile  2022),  fermo  restando  l'invio  del  verbale  delle
elezioni all'A.Ra.N., le elezioni dovranno essere ripetute, attivando
ex novo l'intera  procedura  che  dovra'  concludersi  entro  novanta
giorni,  con  l'avvertenza  che  non  sono  contemplate  nelle  norme
elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. 
16. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti 
  Dopo  aver  accertato  il  raggiungimento  del  quoziente  per   la
validita' delle elezioni ed effettuato lo scrutinio,  la  commissione
procede a compilare il verbale finale che deve riportare  esattamente
la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente
conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale. 
  Il verbale finale deve essere compilato utilizzando  esclusivamente
il fac-simile allegato n. 3 all'ACNQ 12 aprile 2022.  Tale  documento
non e' suscettibile di rielaborazione e non puo' contenere  omissioni
o  cancellazioni  da  parte  della  commissione  elettorale   perche'
collegato   all'accertamento   della   rappresentativita'.   Non   e'
consentito l'utilizzo di verbali finali diversi  da  quello  allegato
all'ACNQ 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati. 
  Per facilitare la compilazione del verbale finale si  formulano  le
seguenti indicazioni. Il verbale si compone di: 
    una  sezione  iniziale  che   riporta   i   dati   identificativi
dell'amministrazione o del collegio, il comparto di appartenenza e la
data delle elezioni: 
    una «Parte prima» nella quale vanno  riportati  i  dati  numerici
relativi ai dipendenti  aventi  diritto  al  voto  (elettori)  ed  ai
votanti (elettori che hanno espresso il voto),  alle  schede  valide,
alle schede nulle,  alle  schede  bianche,  alle  schede  scrutinate,
nonche' la percentuale di validita' delle elezioni ed  il  numero  di
seggi da ripartire (confronta § 14). In particolare: 
      se il collegio  elettorale  e'  composto  di  un'unica  sezione
occorre compilare solo le colonne «Totale» e «Totale generale»  e  «%
validita' delle elezioni», contrassegnate con un asterisco; 
      se, invece, il collegio elettorale e' composto da piu' sezioni,
la commissione elettorale deve compilare il verbale finale riportando
i risultati dei diversi modelli 4 nelle colonne  «Sezione»  (una  per
ciascuna sezione), indicando la somma dei dati relativi alle  singole
sezioni nelle colonne «Totale» e «Totale generale», e  calcolando  la
«% validita' delle elezioni». Laddove siano presenti piu' di  quattro
sezioni, occorre compilare successivi  modelli  componenti  un  unico
verbale finale; 
    nella «Parte seconda» vanno  indicati,  in  corrispondenza  delle
colonne «Nome lista» numerate progressivamente da  1  a  6,  il  nome
delle  liste   ammesse   alla   competizione   elettorale,   i   voti
complessivamente ottenuti da ciascuna  lista  (sommando  i  risultati
riportati nei diversi modelli 4 ove presenti piu' sezioni), nonche' i
seggi eventualmente attribuiti a  ciascuna  di  esse.  Laddove  siano
presenti piu' di sei  liste,  occorre  compilare  successivi  modelli
componenti un unico verbale finale; 
    in fondo al verbale va apposta la  firma  del  presidente  e  dei
membri della commissione elettorale. 
  La commissione elettorale, nel compilare il  verbale  finale,  deve
avere cura di verificare  la  esattezza  e  la  congruita'  dei  dati
riportati quali, a titolo esemplificativo: 
    che il numero dei votanti coincida  con  la  somma  delle  schede
scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle); 
    che totale dei voti di tutte le  liste  coincida  con  il  numero
delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle). 
  La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui  sopra
sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello  trasmesso
dalle eventuali sezioni distaccate, esclusi i verbali. 
  La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori,  alla
amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno  presentato
le liste  attraverso  l'affissione  del  verbale  finale  come  sopra
compilato dal 17 fino al 24 aprile 2025 in luogo accessibile a  tutti
i dipendenti e/o pubblicato sull'intranet dell'amministrazione. 
  Dovra' essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici  di
lista verificare che il nome riportato nel verbale finale corrisponda
esattamente  alla  denominazione  della  propria  lista  e  in   caso
contrario inoltrare ricorso alla commissione elettorale  nei  termini
previsti. 
  Decorsi i giorni dedicati  all'affissione  senza  che  siano  stati
presentati ricorsi da parte  degli  interessati,  l'assegnazione  dei
seggi e' confermata,  la  commissione  elettorale  ne  da'  atto  nel
verbale delle operazioni  elettorali  e  il  verbale  finale  diviene
definitivo. Una  copia  del  verbale  stesso  viene  trasmesso  dalla
commissione elettorale all'amministrazione per l'inoltro all'A.Ra.N.. 
  Se,  invece,  nei  giorni  di  affissione  dei  risultati   vengono
presentati ricorsi o reclami la  commissione  li  esamina  entro  due
giorni lavorativi, inserendo l'esito  nel  verbale  delle  operazioni
elettorali e,  se  necessario,  modificando  il  verbale  finale  che
diviene definitivo. Copia del verbale finale definitivo, del  verbale
delle operazioni elettorali e, in caso di  piu'  sezioni,  copia  dei
verbali di sezione, sono notificati -  entro  due  giorni  lavorativi
dall'esame di  tutti  i  ricorsi  pervenuti  durante  il  periodo  di
affissione - dalla commissione elettorale a  tutti  i  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali presentatori di lista (cfr. §  6)  nel
collegio  elettorale,  nonche'  all'amministrazione   per   l'inoltro
all'A.Ra.N.. 
  Le decisioni della commissione elettorale  sono  impugnabili  entro
dieci giorni lavorativi dinanzi all'apposito Comitato dei garanti. 
17. Documentazione da consegnare all'amministrazione 
  All'amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali  -  in
originale  o  copia  conforme  -  nonche'  una  copia  della   scheda
predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente  e  da
tutti i componenti della  commissione  elettorale.  Tutti  i  verbali
devono essere conservati anche dalla RSU. 
  La commissione elettorale, dopo la convalida  della  RSU,  consegna
all'amministrazione il plico sigillato  di  cui  al  paragrafo  §  16
contenente tutto il materiale delle elezioni,  che  sara'  conservato
secondo gli accordi tra commissione elettorale e amministrazione,  in
modo da garantirne la sua integrita' per almeno tre mesi o,  in  caso
di  contenziosi  pendenti,  fino  alla  conclusione   degli   stessi.
Successivamente sara' distrutto alla presenza di  un  delegato  della
commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione. 
18. Comitato dei garanti 
  Contro le decisioni della commissione elettorale, in alternativa al
ricorso all'autorita' giudiziaria, si  puo'  ricorrere,  entro  dieci
giorni  lavorativi,  all'apposito  Comitato  dei   garanti   previsto
dall'art. 34 dell'ACNQ 12 aprile 2022. 
  Se il ricorso ha ad oggetto l'attribuzione dei seggi,  il  Comitato
dei garanti, costituito a livello provinciale, e' composto: 
    1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un
suo delegato  che  lo  presiedono  e  che,  ove  necessario,  possono
avvalersi della consulenza  di  un  funzionario  dell'amministrazione
interessata; 
    2) da un componente designato da  ciascuna  delle  organizzazioni
sindacali presentatrici di liste direttamente coinvolte  nel  ricorso
in quanto si contendono uno o piu' seggi. 
  Se il ricorso abbia ad oggetto altre  decisioni  della  commissione
elettorale,  il  Comitato   dei   garanti,   costituito   a   livello
provinciale, e' composto: 
    1) dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un
suo delegato  che  lo  presiedono  e  che,  ove  necessario,  possono
avvalersi della consulenza  di  un  funzionario  dell'amministrazione
interessata; 
    2)  da  un  componente  designato  dall'organizzazione  sindacale
ricorrente; 
    3)  dal  presidente  della  commissione  elettorale.  Laddove  il
presidente   della    commissione    elettorale    sia    espressione
dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sara'  sostituito
da un altro membro della commissione stessa. 
  Il  comitato  si  insedia  presso  l'Ispettorato  territoriale  del
lavoro. Esso si pronuncia entro il termine perentorio di dieci giorni
lavorativi dal ricevimento del ricorso. 
  Il pronunciamento del Comitato dei garanti  e'  vincolante  per  la
commissione elettorale. 
  Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 34  dell'ACNQ  12
aprile 2022 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi
un rappresentante dell'A.Ra.N.. In proposito si precisa che l'A.Ra.N.
non puo' sostituirsi al Comitato dei garanti, ne' incidere sulle  sue
deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non  puo'  in  alcun
modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta  a  quesiti
posti all'A.Ra.N.. Qualora il Comitato dei garanti  non  rinvenga  le
soluzioni nell'ACNQ 12 aprile 2022 o nella presente circolare, dovra'
utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove
possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in
materia  elettorale,  colmando  in  tal  modo  le  eventuali   lacune
rinvenute nella normativa contrattuale. 
19. Insediamento della RSU 
  La   commissione   elettorale,   trascorsi   i   giorni    dedicati
all'affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a  tutti
i dipendenti o nell'intranet  dell'amministrazione  senza  che  siano
stati presentati ricorsi,  ovvero  dopo  avere  esaminato  entro  due
giorni lavorativi gli eventuali  ricorsi  e  reclami,  da'  atto  nel
verbale finale -  che  diviene  definitivo  -  della  conferma  della
proclamazione  degli  eletti.  Da   tale   momento,   la   RSU   puo'
legittimamente  operare.  L'insediamento  della  RSU   e',   infatti,
contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la  necessita'  di
alcun adempimento o iniziativa da  parte  dell'amministrazione  o  da
parte delle organizzazioni sindacali. 
  In caso di ricorsi presentati al Comitato dei  garanti  o  in  sede
giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU puo'  comunque
operare con riserva,  circostanza  che  deve  risultare  anche  nelle
convocazioni degli incontri con  la  nuova  RSU  nelle  quali  dovra'
essere esplicitato l'esistenza di un giudizio pendente. 
20. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' istituti italiani
di cultura all'estero 
  L'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 prevede che «Fermo  restando
quanto previsto dall'art. 42, comma 3-bis del decreto legislativo  n.
165  del  2001,  a  tutto  il  personale  in   servizio   presso   le
rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso  gli  istituti
italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea rappresentanza
nelle RSU. A tale fine, ai sensi  dell'art.  42,  comma  10,  vengono
individuati due specifici  collegi  elettorali,  l'uno  destinato  al
personale il cui rapporto di lavoro  e'  disciplinato  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui al decreto legislativo  n.  165
del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicita' della  RSU
i seggi vengono ripartiti sulla base  dei  voti  ottenuti  garantendo
almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.». 
  La clausola in parola dispone,  dunque,  che  nelle  rappresentanze
diplomatiche e consolari, nonche' presso  gli  istituti  italiani  di
cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si  terra'  un  unico
procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi. 
  La competizione elettorale si svolgera'  fra  le  liste  presentate
dalle organizzazioni sindacali nei due distinti collegi. 
  In particolare, verra' costituita una sola commissione  elettorale.
Inoltre, poiche' le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il  numero
dei componenti della stessa e' determinato tenendo conto della  somma
dei  dipendenti  aventi  diritto  al  voto  in  entrambi  i  collegi.
Analogamente,  il  quoziente  necessario  per  la   validita'   delle
elezioni, di cui all'art. 30, comma  2,  dell'ACNQ  12  aprile  2022,
dovra' essere verificato con riguardo alla totalita'  dei  lavoratori
aventi  diritto  al   voto,   indipendentemente   dal   collegio   di
appartenenza. 
  L'esercizio di voto, invece, avverra' in due collegi  separati,  in
ognuno dei quali si procedera' alle votazioni ed all'assegnazione  di
un seggio sulla base  dei  criteri  generali  previsti  dall'ACNQ  12
aprile 2022. A tal fine il calcolo del quorum di cui al  paragrafo  §
15 andra' riferito al numero complessivo dei voti validi  della  RSU.
L'altro o gli altri seggi  (di  norma  uno,  attesa  l'esiguita'  dei
dipendenti ricompresi nella  singola  sede  RSU),  andranno,  invece,
assegnati alla/e lista/e che avra'/avranno ottenuto i maggiori resti. 
  Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non  vengano  presentate
liste o non  si  presenti  alcun  elettore  tutti  i  seggi  verranno
assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale. 
  La commissione elettorale, infine, dovra' redigere un  verbale  per
ciascuno dei collegi piu' un verbale elettorale  finale  complessivo,
sulla base delle regole di cui al paragrafo § 16. Si ricorda che,  in
tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire
una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale  abbia
presentato due liste (una per collegio), nel verbale finale la stessa
dovra' apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma  dei
voti ottenuti nei singoli collegi. 
21. Trasmissione dei verbali elettorali all'A.Ra.N. 
  Come noto, l'art. 43  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001
prevede che, ai fini dell'accertamento della rappresentativita' delle
organizzazioni sindacali, occorre tener conto,  oltre  che  del  dato
associativo, anche del dato elettorale, ovvero  dei  voti  conseguiti
dalle diverse associazioni sindacali in occasione del  rinnovo  delle
RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza  la  piena
collaborazione delle amministrazioni con  particolare  riguardo  alla
tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che  dovra'
essere  effettuata  tenendo  scrupolosamente  conto  delle   seguenti
indicazioni: 
    a) la commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i  giorni
di  affissione  in  luogo  accessibile  a  tutti   i   dipendenti   o
nell'intranet dell'amministrazione, il verbale finale definitivo,  in
originale  o  copia  conforme,   all'amministrazione   per   la   sua
trasmissione all'A.Ra.N. (cfr. § 17); 
    b)  l'invio  all'A.Ra.N.  deve  avvenire  esclusivamente  a  cura
dell'amministrazione nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il
6 maggio 2025 mediante l'inserimento dei dati contenuti  nel  verbale
finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile
nell'area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito  internet
www.aranagenzia.it  -  si  precisa  che  l'applicativo  verra'   reso
accessibile a partire dal 28 aprile 2025; 
    c)  a  tal  fine,   occorre   prioritariamente   procedere   alla
registrazione del responsabile legale dell'ente (RLE) o del  collegio
(RLC).  Sotto  tale  profilo  ogni  amministrazione  ed   ogni   sede
periferica  di  elezione  RSU  individuata  nelle  mappature  di  cui
all'art. 2 del protocollo del 20 novembre 2024 dovra'  provvedere,  a
meno che non vi abbia gia' provveduto, ad accreditare il proprio  RLE
o RLC. Per i dettagli relativi  alla  registrazione  si  rinvia  alla
guida    scaricabile    nell'«Area    Riservata    alle     Pubbliche
Amministrazioni». 
    d) per accedere all'applicativo  «Verbali  RSU»,  il  RLE  potra'
designare un responsabile del procedimento (RP)  verbali  RSU.  L'RLE
rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP,  di  tutti  i  dati
immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di  accesso
assegnate al RP verbali RSU.  Tali  dati  sono  equiparati  all'invio
cartaceo sottoscritto con firma autografa. 
  L'A.Ra.N. non prendera' in considerazione: 
    a.  verbali/dati  che  non  pervengano  attraverso  l'applicativo
«VERBALI RSU»; 
    b.  verbali/dati  inviati  dalle  commissioni   elettorali,   dal
presidente delle stesse, dalle organizzazioni sindacali, ecc.. 
  Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione
dei dati contenuti nei verbali  RSU,  si  ricorda  che  e'  opportuno
procedere  al  loro  caricamento  in   presenza   della   commissione
elettorale. Infatti: 
    1) nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalera' la
presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti  non
coincide  con  la  somma  delle  schede  scrutinate).  In  tal   caso
l'amministrazione non potra'  correggere  autonomamente  il  dato  ma
dovra' comunicare alla commissione elettorale le anomalie riscontrate
dalla procedura. Solo qualora la commissione  provveda  a  correggere
tali anomalie, redigendo un  nuovo  verbale  finale  che  sostituisce
quello errato, l'amministrazione potra' inserire il dato corretto. Al
contrario, ove cio' non accada, l'amministrazione  dovra'  dichiarare
che,  benche'  informata,  la  commissione  non  ha  provveduto  alla
modifica  del  verbale  finale   e   completare   la   procedura   di
trasmissione; 
    2) prima di procedere all'invio  dei  dati  caricati,  occorrera'
stampare  il  documento  generato  dalla  procedura,  contenente   il
riepilogo  dei  dati  inseriti,  che  dovra'  essere  firmato   dalla
commissione  elettorale;  il  verbale   elettorale   generato   dalla
procedura deve essere una  copia  conforme  all'originale  consegnato
dalla commissione elettorale; 
    3)   il    documento    firmato    dovra'    essere    conservato
dall'amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia  della
scheda elettorale, per dieci anni; 
    4) copia del documento generato dall'applicativo e firmato  dalla
commissione elettorale  dovra'  essere  consegnata  alla  commissione
stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista; 
    5) verra' richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di
affissione  dei  risultati  elettorali  per  i  giorni  previsti  dal
calendario elettorale. Inoltre,  sara'  necessario  precisare,  negli
appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti.  Anche  in
presenza di ricorsi il verbale dovra' comunque essere trasmesso,  con
l'apposita annotazione, e sara' cura dell'amministrazione  comunicare
successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi; 
  Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni
devono  darne   tempestiva   comunicazione   all'A.Ra.N.   attraverso
l'applicativo «VERBALI RSU». L'informazione e',  infatti,  condizione
necessaria affinche' questa Agenzia non solleciti l'invio di  verbali
mancanti. 
22. Correzione dei verbali trasmessi all'A.Ra.N. 
  I   dati   relativi   ai   verbali   elettorali   finali   inseriti
nell'applicativo «VERBALI RSU», alle cadenze  definite  dal  Comitato
paritetico 2025-2027 di cui all'art. 43 del  decreto  legislativo  n.
165/2001 costituito presso l'A.Ra.N., vengono  messi  a  disposizione
delle  organizzazioni   sindacali   al   fine   di   verificarne   la
corrispondenza rispetto ai dati in proprio possesso. 
  A seguito di cio', o comunque nel momento in cui le  organizzazioni
sindacali ricevono notizia dei  dati  contenuti  nei  verbali  finali
caricati nell'applicativo dalle amministrazioni, puo' accadere che si
rinvengano ulteriori errori materiali. 
  Per la rettifica di tali errori e' necessario  che  la  commissione
elettorale rediga un nuovo verbale finale che annulla  e  sostituisce
il precedente.  Tale  nuovo  verbale  dovra'  essere  tempestivamente
caricato dall'amministrazione nell'applicativo VERBALI RSU  riaprendo
il relativo fascicolo telematico. Non sara' ammissibile la correzione
dei  dati  qualora  la  comunicazione  dell'errore  materiale   venga
effettuata dal solo presidente della commissione elettorale o qualora
non sia accompagnata dal nuovo verbale elettorale finale. 
  Si ricorda che le correzioni potranno avvenire  entro  la  scadenza
della rilevazione fissata dal Comitato paritetico 2025-2027. 
23. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti 
  L'A.Ra.N. ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del
pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati  e  vi
provvede  anche  mediante   note   di   chiarimenti,   curandone   la
pubblicazione sul  proprio  sito  internet.  Pertanto,  a  fronte  di
quesiti  scritti  posti  dalle  singole  amministrazioni,   l'A.Ra.N.
rispondera' solo a quelli aventi carattere  generale  che  propongano
questioni assolutamente nuove e  non  gia'  definite  nella  presente
circolare  o   nei   chiarimenti   pubblicati   sul   sito   internet
dell'Agenzia. 
  Si rappresenta, inoltre, che l'A.Ra.N. non potra' dare riscontro  a
quesiti posti sia dalle  commissioni  elettorali  (che,  in  caso  di
necessita', possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali  che  ne
hanno  designato  i  componenti),  da  singoli  dipendenti  o   dalle
amministrazioni su materie di competenza delle commissioni elettorali
(liste, candidature ed  altre  procedure  elettorali),  ne'  fornira'
pareri telefonici. 
  Si evidenzia,  infine,  che  ogni  interpretazione  proveniente  da
amministrazioni diverse dall'A.Ra.N., e  contrastante  con  le  norme
contenute nell'ACNQ del 12 aprile 2022 e con la  presente  circolare,
non  dovra'  essere  presa  in   considerazione   dalle   commissioni
elettorali. 
24. Documenti correlati 
  1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per
il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti -
tempistica  delle  procedure  elettorali  sottoscritto  in  data   20
novembre 2024; 
  2. ACNQ del  12  aprile  2022  in  materia  di  costituzione  delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche  amministrazioni  e  per  la   definizione   del   relativo
regolamento elettorale; 
  3. Accordo integrativo del comparto Funzioni centrali (16  novembre
2023); 
  4. Accordo integrativo  del  comparto  Funzioni  locali  (6  maggio
2024); 
  5. Accordo integrativo del comparto Sanita' (26 settembre 2024); 
  6.  Fac-simile  «Accettazione  della  candidatura»  (modello  1)  -
allegato 1 all'ACNQ del 12 aprile 2022; 
  7. Fac-simile «Presentazione della lista» (modello 2) - allegato  2
all'ACNQ del 12 aprile 2022; 
  8. Fac-simile «Verbale finale delle elezioni della RSU» (modello 3)
- allegato 3 all'ACNQ del 12 aprile 2022; 
  9. Fac-simile «Verbale della  sezione  elettorale»  (modello  4)  -
allegato 4 all'ACNQ del 12 aprile 2022. 
  Tenuto conto che la presente circolare ha la finalita'  di  fornire
un quadro complessivo degli  adempimenti  da  assolversi  nell'ambito
delle procedure elettorali, si raccomanda alle commissioni elettorali
una attenta  lettura  della  circolare  stessa  ritenendo  che  possa
costituire  un   utile   strumento   per   consentire   di   svolgere
correttamente il proprio compito. 
  Nel   richiamare   l'attenzione   sull'importanza   del    corretto
svolgimento del procedimento  elettorale,  inoltre,  si  invitano  le
amministrazioni a porre in essere  ogni  utile  iniziativa  volta  ad
agevolare  e  garantire   la   sicurezza   dell'intero   procedimento
elettorale, assicurando alle  commissioni  elettorali  il  necessario
supporto strumentale. 
  Considerato che le elezioni RSU assumono una valenza istituzionale,
atteso che la corretta acquisizione del dato elettorale e' necessaria
per la definizione del sistema della rappresentativita' sindacale, si
raccomanda  particolare  attenzione  nella  trasmissione   dei   dati
contenuti nel verbale finale (Cfr. § 21). 
  Nel ribadire, infine, che dal rispetto puntuale  degli  adempimenti
indicati dipende la rapidita' e la esattezza  della  rilevazione,  si
confida nella piena collaborazione degli enti in indirizzo. 
 
    Roma, 15 gennaio 2025 
 
                                                Il Presidente: Naddeo