MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 dicembre 2024 

Modifica del decreto 20 maggio 2020 recante «Criteri e  modalita'  di
ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo  23-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro)». (25A01004) 
(GU n.40 del 18-2-2025)

 
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e  108  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2022)  1890
final del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di  crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» cosi' come modificata
dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del
20 luglio 2022; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2022)  7945
final del 28 ottobre 2022 (approvato  con  decreto  del  Ministro  n.
48570 31 gennaio 2023) relativa al «Quadro temporaneo  di  crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»  che  sostituisce  il
quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato
il 20 luglio 2022; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2023)  1711
final del 9 marzo 2023 relativa al  «Quadro  temporaneo  di  crisi  e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno  dell'economia  a
seguito  dell'aggressione  della   Russia   contro   l'Ucraina»   che
sostituisce il quadro temporaneo di  crisi  adottato  il  28  ottobre
2022; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2023)  8045
final del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi  e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che  modifica
il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023; 
  Vista  la  comunicazione  della  commissione  recante  la  «Seconda
modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2  maggio  2024,  in
particolare i punti 10 e 11,  con  i  quali  viene  prorogata  al  31
dicembre 2024 la scadenza della Sezione 2.1 del quadro temporaneo  di
crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive  nella
produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto ministeriale prot. del  12  giugno  2024,  con  il
quale il Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste ha adottato le disposizioni applicative  della  proroga
del Quadro temporaneo in parola al 31 dicembre 2024, a seguito  della
autorizzazione concessa dalla Commissione europea in  data  7  giugno
2024 con propria decisione n. C (2024) 3890 final riferita al  codice
SA.114343  che  sostituisce  il  regime  di  aiuto  come  da   ultimo
modificato  SA.110474  (2023/N)   approvato   con   decisione   della
Commissione europea C (2023) 8838 del 12 dicembre 2023 -  riguardante
le misure a sostegno delle imprese attive nella  produzione  primaria
di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e
acquacoltura, in relazione alla crisi ucraina; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, relativo a «regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali  31  maggio  2017,  n.  115
concernente  il   «Regolamento   recante   la   disciplina   per   il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234»  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
20 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 7
luglio 2020) per le annualita' 2020, 2021 e 2022; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 9 del citato decreto  20  maggio
2020 i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse stanziate
ed  eccedenti  le  domande  presentate  dai  soggetti  beneficiari  e
ammissibili ai sensi dell'art. 23-bis  del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto ministeriale del 12 settembre 2022, protocollo  n.
421379 di concerto con il  Ministro  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze concernente «Modifica del  decreto  20  maggio  2020  -
Fondo grano duro», ammesso a registrazione dalla Corte dei  conti  il
17 ottobre  2021  al  n.  1081  di  registrazione,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2022, con
il quale l'art. 3 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 20 maggio 2020 (Fondo grano  duro)  e'  sostituito  dal
seguente:  «Le  risorse  del  Fondo  di  cui  all'art.   23-bis   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  da  assegnare  nel   quadro
dell'applicazione del presente decreto, ammontano  a  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2023, a  12  milioni  di
euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025»; 
  Visto il decreto interdipartimentale del 20 maggio 2022, protocollo
n. 229251, che regola il regime di aiuto di Stato recante il  «Quadro
riepilogativo delle  misure  a  sostegno  delle  imprese  attive  nei
settori agricolo, forestale, della  pesca  e  acquacoltura  ai  sensi
della sezione  2.1  della  comunicazione  della  Commissione  europea
C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia  contro  l'Ucraina»  e  successive  modifiche  e  integrazioni
notificato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022)
n. 3359 final Aiuto  di  Stato  SA.  102896  del  18  maggio  2022  e
successive modifiche e integrazioni, come da  ultimo  modificato  con
comunicazione  della  CE  C/2024/3113   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, ove e'  previsto
che gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione  primaria
di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca  e
dell'acquacoltura possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024; 
  Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
istituisce il Fondo per lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura e  successive  modifiche  e
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01; 
  Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con  legge
12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  163
del 13 luglio 2024  recante  «Disposizioni  urgenti  per  le  imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese  di
interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma  5
ove e' previsto che «con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e
dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo  di
32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera  filiera
produttiva di cui all'art. 23-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160 nonche' ad  imprese  e  consorzi  della  pesca  e
dell'acquacoltura per  interventi  di  conto  capitale  destinati  al
sostegno e allo sviluppo della filiera ittica  e  di  contrasto  alla
crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu»; 
  Visto il capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il  sostegno  delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  piano  gestionale
01 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero  per  il
corrente esercizio finanziario 2024 e la relativa  disponibilita'  di
risorse finanziarie, in termini di residui EPR 2023; 
  Considerata la necessita' strategica  di  continuare  a  rafforzare
l'autoapprovvigionamento di grano duro e a tale scopo di concedere un
aiuto diretto a favorire il rafforzamento della  filiera  grano-pasta
nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra  i  soggetti
della filiera cerealicola con l'obiettivo di  assicurare  sbocchi  di
mercato e di migliorare la qualita' dei prodotti con l'uso di sementi
certificate e l'adozione di buone pratiche agricole; 
  Ritenuto di  dover  destinare  ulteriori  20  milioni  di  euro  ai
produttori di grano duro e  dell'intera  filiera  produttiva  di  cui
all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  in
continuita' con gli interventi relativi alla campagna 2023; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 18 dicembre 2024: 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  Al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali 20 maggio 2020, come modificato  dal  decreto  ministeriale
del 12 settembre 2022,  protocollo  n.  421379  di  concerto  con  il
Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 3 le  parole  «12  milioni  di  euro  per
l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «32 milioni di euro  per
l'anno 2024»; 
    b) dopo il comma 1 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente: 
      «2. All'incremento di 20 milioni di euro previsto per  il  2024
si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul  capitolo  7098
"Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle  filiere  agricole,  della
pesca  e  dell'acquacoltura"  piano  gestionale  01,   esercizio   di
provenienza 2023»; 
    c) al comma 1 dell'art. 4  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
      «Per la sola annualita' 2024 l'importo unitario per  ettaro  e'
elevato a euro 200»; il comma 4 e' pertanto cosi' modificato: «per la
sola annualita' 2024, fermo restando il limite massimo di 200 euro  a
ettaro...»; 
    d) dopo il comma 6 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente: 
      «6-bis.  Per  l'annualita'  2024  gli  aiuti  individuali  sono
concessi nei termini ora  previsti  dal  punto  61  lettera  C  della
comunicazione della Commissione  europea  2023/C  101/03  -  come  da
ultimo modificata dalla comunicazione C/2024/3113»; 
    e) dopo il comma 7 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis.  Il   soggetto   gestore   chiude   definitivamente   i
procedimenti di erogazione degli aiuti  relativamente  all'annualita'
2024 entro il 30 giugno 2026»; 
    f) al comma 1 dell'art. 6,  dopo  le  parole  Registro  nazionale
aiuti e' aggiunto il seguente periodo: «Per  l'annualita'  2024  AGEA
richiede al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste lo  stanziamento  in  funzione  dell'importo  richiesto
nelle domande, entro il 20 dicembre 2024, e sulla base dei dati della
campagna 2024 relativi alle imprese  agricole  produttrici  di  grano
duro»; 
    g) al comma 2 dell'art. 6  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
formulazione:  «nei  limiti  del  massimale  del  regime   di   aiuto
applicato»; 
    h)  al  comma  4  dell'art.  6  le  parole  «al  Ministero»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «al   Dipartimento   della   sovranita'
alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della
qualita' agroalimentare»; 
    i) all'art. 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Il soggetto gestore  trasmette  al  Dipartimento  della
sovranita' alimentare  e  dell'ippica -  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare entro quindici giorni  dalla
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  7-bis  dell'art.  4,  una
rendicontazione analitica degli importi erogati nell'annualita'  2024
ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo e'  chiuso.
Tale rendicontazione  e'  corredata  da  una  relazione  relativa  ai
procedimenti non ancora conclusi, indicando per  ciascuna  causale  i
relativi importi complessivi. 
      5-ter. In riferimento all'annualita' 2024, le  eventuali  somme
non erogate da AGEA, ad eccezione di quelle relative ai  procedimenti
non ancora conclusi di cui al comma precedente,  sono  restituite  al
Ministero e versate su apposito capitolo in conto  entrate.  Le  gia'
menzionate somme restano acquisite  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. Per le posizioni relative ai procedimenti non ancora conclusi,
il soggetto gestore aggiorna semestralmente la relazione  di  cui  al
precedente comma  5-bis  con  comunicazioni  analoghe  a  quelle  ivi
previste  e  restituisce   definitivamente   gli   importi   relativi
all'annualita'  2024  non  erogati  entro  il  31  gennaio  2026,  ad
eccezione di quelli per i quali sussistano motivazioni oggettive  che
impediscono la conclusione del procedimento». 
    j) all'art. 8, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «2. Per l'annualita' 2024 gli aiuti sono  concessi  secondo  il
regime Quadro temporaneo di crisi e  transizione  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea in data 2 maggio 2024». 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 27 dicembre 2024 
 
                                        Il Ministro dell'agricoltura, 
                                         della sovranita' alimentare  
                                              e delle foreste         
                                               Lollobrigida           
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze      
       Giorgetti          

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 130