IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di
aiuti da parte degli Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890
final del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» cosi' come modificata
dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del
20 luglio 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945
final del 28 ottobre 2022 (approvato con decreto del Ministro n.
48570 31 gennaio 2023) relativa al «Quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il
quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato
il 20 luglio 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711
final del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che
sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre
2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045
final del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che modifica
il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;
Vista la comunicazione della commissione recante la «Seconda
modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in
particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31
dicembre 2024 la scadenza della Sezione 2.1 del quadro temporaneo di
crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella
produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e
dell'acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale prot. del 12 giugno 2024, con il
quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste ha adottato le disposizioni applicative della proroga
del Quadro temporaneo in parola al 31 dicembre 2024, a seguito della
autorizzazione concessa dalla Commissione europea in data 7 giugno
2024 con propria decisione n. C (2024) 3890 final riferita al codice
SA.114343 che sostituisce il regime di aiuto come da ultimo
modificato SA.110474 (2023/N) approvato con decisione della
Commissione europea C (2023) 8838 del 12 dicembre 2023 - riguardante
le misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria
di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e
acquacoltura, in relazione alla crisi ucraina;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, relativo a «regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende
agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro
nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115
concernente il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116
recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28
luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
20 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 7
luglio 2020) per le annualita' 2020, 2021 e 2022;
Considerato che ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 20 maggio
2020 i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse stanziate
ed eccedenti le domande presentate dai soggetti beneficiari e
ammissibili ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto ministeriale del 12 settembre 2022, protocollo n.
421379 di concerto con il Ministro del Ministero dell'economia e
delle finanze concernente «Modifica del decreto 20 maggio 2020 -
Fondo grano duro», ammesso a registrazione dalla Corte dei conti il
17 ottobre 2021 al n. 1081 di registrazione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2022, con
il quale l'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze 20 maggio 2020 (Fondo grano duro) e' sostituito dal
seguente: «Le risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, da assegnare nel quadro
dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24 milioni di euro per
l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2023, a 12 milioni di
euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025»;
Visto il decreto interdipartimentale del 20 maggio 2022, protocollo
n. 229251, che regola il regime di aiuto di Stato recante il «Quadro
riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei
settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi
della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea
C(2022) 1890 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della
Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni
notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali alla Commissione europea e approvato con decisione C (2022)
n. 3359 final Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e
successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato con
comunicazione della CE C/2024/3113 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, ove e' previsto
che gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria
di prodotti agricoli e alle imprese attive nei settori della pesca e
dell'acquacoltura possono essere concessi fino al 31 dicembre 2024;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura e successive modifiche e
integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge
12 luglio 2024, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163
del 13 luglio 2024 recante «Disposizioni urgenti per le imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di
interesse strategico nazionale», ed in particolare l'art. 1, comma 5
ove e' previsto che «con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di
32 milioni di euro ai produttori di grano duro e dell'intera filiera
produttiva di cui all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160 nonche' ad imprese e consorzi della pesca e
dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al
sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla
crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu»;
Visto il capitolo 7098 «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle
filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» piano gestionale
01 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il
corrente esercizio finanziario 2024 e la relativa disponibilita' di
risorse finanziarie, in termini di residui EPR 2023;
Considerata la necessita' strategica di continuare a rafforzare
l'autoapprovvigionamento di grano duro e a tale scopo di concedere un
aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta
nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti
della filiera cerealicola con l'obiettivo di assicurare sbocchi di
mercato e di migliorare la qualita' dei prodotti con l'uso di sementi
certificate e l'adozione di buone pratiche agricole;
Ritenuto di dover destinare ulteriori 20 milioni di euro ai
produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui
all'art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in
continuita' con gli interventi relativi alla campagna 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 18 dicembre 2024:
Decreta:
Articolo unico
Al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali 20 maggio 2020, come modificato dal decreto ministeriale
del 12 settembre 2022, protocollo n. 421379 di concerto con il
Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'art. 3 le parole «12 milioni di euro per
l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «32 milioni di euro per
l'anno 2024»;
b) dopo il comma 1 dell'art. 3 e' aggiunto il seguente:
«2. All'incremento di 20 milioni di euro previsto per il 2024
si provvede con la dotazione finanziaria a valere sul capitolo 7098
"Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della
pesca e dell'acquacoltura" piano gestionale 01, esercizio di
provenienza 2023»;
c) al comma 1 dell'art. 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Per la sola annualita' 2024 l'importo unitario per ettaro e'
elevato a euro 200»; il comma 4 e' pertanto cosi' modificato: «per la
sola annualita' 2024, fermo restando il limite massimo di 200 euro a
ettaro...»;
d) dopo il comma 6 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Per l'annualita' 2024 gli aiuti individuali sono
concessi nei termini ora previsti dal punto 61 lettera C della
comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 - come da
ultimo modificata dalla comunicazione C/2024/3113»;
e) dopo il comma 7 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Il soggetto gestore chiude definitivamente i
procedimenti di erogazione degli aiuti relativamente all'annualita'
2024 entro il 30 giugno 2026»;
f) al comma 1 dell'art. 6, dopo le parole Registro nazionale
aiuti e' aggiunto il seguente periodo: «Per l'annualita' 2024 AGEA
richiede al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste lo stanziamento in funzione dell'importo richiesto
nelle domande, entro il 20 dicembre 2024, e sulla base dei dati della
campagna 2024 relativi alle imprese agricole produttrici di grano
duro»;
g) al comma 2 dell'art. 6 e' aggiunta, in fine, la seguente
formulazione: «nei limiti del massimale del regime di aiuto
applicato»;
h) al comma 4 dell'art. 6 le parole «al Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «al Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della
qualita' agroalimentare»;
i) all'art. 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il soggetto gestore trasmette al Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare entro quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 7-bis dell'art. 4, una
rendicontazione analitica degli importi erogati nell'annualita' 2024
ai beneficiari per i quali il procedimento amministrativo e' chiuso.
Tale rendicontazione e' corredata da una relazione relativa ai
procedimenti non ancora conclusi, indicando per ciascuna causale i
relativi importi complessivi.
5-ter. In riferimento all'annualita' 2024, le eventuali somme
non erogate da AGEA, ad eccezione di quelle relative ai procedimenti
non ancora conclusi di cui al comma precedente, sono restituite al
Ministero e versate su apposito capitolo in conto entrate. Le gia'
menzionate somme restano acquisite all'entrata del bilancio dello
Stato. Per le posizioni relative ai procedimenti non ancora conclusi,
il soggetto gestore aggiorna semestralmente la relazione di cui al
precedente comma 5-bis con comunicazioni analoghe a quelle ivi
previste e restituisce definitivamente gli importi relativi
all'annualita' 2024 non erogati entro il 31 gennaio 2026, ad
eccezione di quelli per i quali sussistano motivazioni oggettive che
impediscono la conclusione del procedimento».
j) all'art. 8, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«2. Per l'annualita' 2024 gli aiuti sono concessi secondo il
regime Quadro temporaneo di crisi e transizione per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea in data 2 maggio 2024».
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 dicembre 2024
Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 130