N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 gennaio 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Previsione che e' vietata la realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Previsione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 2024, i medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a tale disposizione, a pena di decadenza della relativa autorizzazione. - Legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), art. 14, commi 1 e 2.(GU n.8 del 19-2-2025 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587)
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000 presso i cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - contro
la Regione Calabria, (c.f. 80001350802) in persona del Presidente
della giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita'
dell'art. 14, commi 1 e 2 della legge regionale della Regione
Calabria n. 36/2024, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013,
n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024,
e disposizioni normative» pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 245 del 26 novembre 2024, per violazione
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e dei principi
fondamentali della materia concorrente fissati dal decreto
legislativo n. 387 del 28 dicembre 2003 «Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'», dal decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e dal decreto
legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili», dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (che
impone alle regioni di esercitare la potesta' legislativa anche nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario, nella
fattispecie delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001 e (UE)
2023/2413 volte a promuovere la massima diffusione delle energie
rinnovabili), nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione per violazione della competenza esclusiva statale in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ed infine degli
articoli 3 e 41 della Costituzione per violazione dei principi
costituzionali di uguaglianza, di certezza del diritto e del
legittimo affidamento, nonche' di liberta' di iniziativa economica,
nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.
La legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36, recante
«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n.
24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n.
10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative»,
nel dettare disposizioni di modifica e integrazione di norme
regionali in diverse materie, presenta profili di illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art. 14, commi 1 e 2.
L'articolo in argomento, rubricato «Interventi in materia di
salvaguardia ambientale» prevede, al primo comma, che «E' vietata la
realizzazione nei parchi nazionali e regionali di impianti di
produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente nel
territorio calabrese, con potenza eccedente 10 MWatt termici» e, al
secondo comma, che «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici,
di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola
alla presente disposizione, a pena di decadenza della relativa
autorizzazione».
E' stato cosi' introdotto un divieto generalizzato alla
«realizzazione» di impianti FER (nello specifico quelli alimentati a
biomasse) con potenza eccedente i 10 MWatt termici e si e' inoltre
previsto (al comma 2) che gli impianti gia' esistenti o gia'
autorizzati, di potenza eccedente i 10 MWatt termici, debbano ridurre
la potenza di esercizio, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
norma, a pena di decadenza dalla relativa autorizzazione.
Detta disposizione appare censurabile per i seguenti
Motivi
1. Violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e dei
principi fondamentali della materia concorrente fissati dal decreto
legislativo n. 387 del 28 dicembre 2003 «Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'», dal decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e dal decreto
legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili».
La disciplina introdotta dalla norma in esame risulta
costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con i principi
fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione.
Nelle materie di legislazione concorrente, difatti, spetta alle
regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, che,
per costante giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, non
tollera eccezioni sull'intero territorio nazionale (cfr. Corte
costituzionale sentenza n. 69/2018) ed in ogni caso, deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
A questo riguardo, i principi fondamentali della materia
concorrente in argomento, sono desumibili dal quadro normativo
nazionale di riferimento in tema di autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' di individuazione delle aree
idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili e, quindi, dal decreto legislativo n. 387 del 28 dicembre
2003 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'», dal decreto legislativo n. 28 del
3 marzo 2011 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE», dal
decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 «Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili».
Detti principi fondamentali sono desumibili, inoltre, dalle linee
guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, espressione
della leale collaborazione tra Stato e regioni, che sono vincolanti
nei confronti delle medesime regioni, in quanto posti a completamento
della normativa primaria in settori squisitamente tecnici e connotate
dal carattere della inderogabilita' a garanzia di una disciplina
uniforme in tutto il territorio nazionale (Corte costituzionale -
sentenza n. 27/2023), nonche' dal decreto ministeriale 21 giugno 2024
«Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili».
Giova, in primo luogo, chiarire che per «superfici e aree non
idonee» si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del
citato decreto ministeriale 21 giugno 2024, le «aree e siti le cui
caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche
tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17
e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modificazioni ed
integrazioni».
In particolare, la definizione di «area idonea» e «non idonea»,
contenuta nel suddetto decreto ministeriale, e' strettamente legata
all'individuazione delle semplificazioni di cui si puo' beneficiare
ai fini autorizzativi, fermo restando che, anche nelle «aree non
idonee», nulla vieta agli operatori di poter realizzare impianti di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
In tal senso, pertanto, l'idoneita' dell'area consente, ai sensi
dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 199/2021, che «nei
procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi
quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto
ambientale, l'autorita' competente in materia paesaggistica si
esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere non vincolante,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione» nonche' «i termini delle procedure di autorizzazione
per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo».
Ugualmente, anche le menzionate linee guida prevedono che
«l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque,
configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione
e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio, anche in termini di opportunita' localizzative offerte
dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio».
Ora, con specifico riferimento ai principi e criteri individuati
all'allegato 3 delle linee guida, si evidenzia che l'individuazione
delle aree non idonee da parte delle regioni «non puo' riguardare
porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a
tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico», dal momento che la tutela di tali interessi e'
«garantita all'interno del procedimento unico e della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale nei casi previsti».
Anche nei casi in cui le regioni possono individuare aree e siti
non idonei, l'allegato 3 rimanda al rispetto delle modalita' di cui
al paragrafo 17 delle medesime linee guida peraltro «in coerenza con
gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e
tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie
di impianti».
A tal proposito, il paragrafo 17 delle linee guida precisa che
«l'individuazione della non idoneita' dell'area e' operata dalle
regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la
ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del
paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni
agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che
identificano obiettivi di protezione non compatibili con
l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o
dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una
elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede di
autorizzazione».
Le aree non idonee sono quindi individuate dalle regioni
«nell'ambito dell'atto di programmazione [e non con legge] con cui
sono definite le misure e gli interventi necessari al raggiungimento
degli obiettivi di burden sharing», nel quale devono essere
richiamati gli esiti dell'istruttoria svolta.
In applicazione di questi principi, in diverse occasioni sono
state dichiarate costituzionalmente illegittime discipline regionali
che, in contrasto con le linee guida, avevano individuato esse stesse
le aree inidonee all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili (ex multis, sentenze Corte
costituzionale n. 121 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n.
86 del 2019 e n. 69 del 2018).
In una recente pronuncia, codesta Corte costituzionale (sentenza
n. 216 del 2022) ha ribadito peraltro che «va dichiarata
l'illegittimita' costituzionale della legge regionale che individui
una serie di aree inidonee alla realizzazione di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili (nella specie impianti
fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW). Si tratta,
difatti, di disposizione che si pone in contrasto con le dette linee
guida ministeriali, secondo cui (par. 17) la dichiarazione di
inidoneita' di aree e siti «alla installazione di specifiche
tipologie di impianti» deve risultare quale provvedimento finale di
un'istruttoria (destinata a sfociare non gia' in una legge, ma in un
atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo)
volta a prendere in considerazione, alla luce della specificita' dei
luoghi, tutti gli interessi coinvolti (massima diffusione delle
energie rinnovabili, nonche' tutela del paesaggio, del patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversita' e del paesaggio rurale)».
Appare pertanto evidente l'illegittimita' dell'art. 14 oggetto
della presente impugnazione nella parte in cui introduce, a priori,
un divieto alla realizzazione e all'installazione di una specifica
tipologia di impianto FER (biomasse con potenza superiore a 10 MW) in
una determinata area.
La normativa regionale risulta quindi incostituzionale, in quanto
viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione e i principi
fondamentali statali in materia di energia (dettati dai sopra citati
decreti legislativi n. 387 del 2003, n. 28 del 2011 e n. 199 del
2021).
Codesta Corte costituzionale (ex multis, sentenza n. 121 del
2022) ha infatti chiarito che i limiti ad impianti FER non possono
essere imposti aprioristicamente, ma devono derivare da valutazioni
caso per caso nell'ambito dei procedimenti autorizzativi.
Fermo quanto sopra, anche l'individuazione di aree non idonee -
ove si dimostri che questa sia stata la ratio della norma impugnata
avrebbe richiesto un'istruttoria specifica e complessa, come
stabilito dalle citate linee guida di cui al decreto ministeriale 10
settembre 2010, cui rinvia anche il decreto ministeriale 21 giugno
2024, e non poteva essere effettuata neppure tramite legge regionale,
senza rispettare tali procedure (sul punto Corte costituzionale,
sentenza n. 216/2022).
Inoltre, in ogni caso, le aree non idonee non possono consistere
in esclusioni assolute, ma costituiscono solo delle prevalutazioni da
verificare nel concreto del caso specifico.
2. Violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (che
impone alle regioni di esercitare la potesta' legislativa anche nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario, nella
fattispecie delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001 e (UE)
2023/2413 volte a promuovere la massima diffusione delle energie
rinnovabili).
L'art. 14 viola altresi' l'art. 117, primo comma, della
Costituzione in quanto le normative regionali devono rispettare le
direttive comunitarie (direttiva 2001/77/CE, la direttiva 2009/28/CE,
la direttiva (UE) 2018/2001 e la direttiva (UE) 2023/2413) - recepite
rispettivamente con i citati decreti legislativi n. 387 del 2003, n.
28 del 2011, n. 199 del 2021 - volte a promuovere la massima
diffusione delle energie rinnovabili, come confermato dalla
giurisprudenza costituzionale.
In sostanza, poiche' la normativa statale evocata alla stregua di
parametro interposto e' attuativa di previsioni del diritto
dell'Unione europea, la norma in argomento violerebbe, al contempo,
l'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Al riguardo, da ultimo con sentenza n. 27/2023, codesta Corte ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una legge della Regione
Abruzzo che aveva sospeso l'autorizzazione di nuovi impianti
alimentati da energie rinnovabili in attesa dell'individuazione delle
c.d. aree idonee.
In particolare, codesto giudice ha ritenuto che, «la possibilita'
di prevedere limiti alla facolta' di autorizzare l'installazione di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo
quanto dispone l'art. 19, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 5 del
2022, si pone, in aperto contrasto anche con l'art. 117, primo comma,
della Costituzione, in relazione all'obiettivo di garantire la
massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili,
perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e gia' prima da
2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE. Simile finalita',
riflessa nella disciplina dettata dalle citate direttive in materia
di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle
licenze, viene chiaramente esplicitata dalla 2018/2001/UE, ove si
evidenzia che il "maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o
all'energia rinnovabile costituisce una parte importante delle misure
necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per
rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi
del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21ª Conferenza
delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici ('accordo di Parigi')" (Considerando n. 2).
Occorre, dunque, ribadire, in linea con numerosi precedenti di questa
Corte, la necessita' di garantire la "massima diffusione degli
impianti da fonti di energia rinnovabili" (sentenza n. 286 del 2019,
in senso analogo, ex multis, sentenze n. 221, n. 216 e n. 77 del
2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del
2014 n. 44 del 2011 "nel comune intento di ridurre le emissioni di
gas ad effetto serra" (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso,
sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del
2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti
climatici (sentenza n. 77 del 2022)" (sentenze n. 216 e n. 121 del
2022)».
3. Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione per violazione della competenza esclusiva statale in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dell'art. 11,
commi 1 e 3, della legge n. 394 del 1991, quali norme interposte».
3.1. L'art. 14 della legge regionale n. 36/2024 viola altresi' la
competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione.
Giova, innanzitutto, premettere che in materia di legislazione
esclusiva la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di cui
all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, secondo la
giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, non costituisce una
materia in senso tecnico «[...] dal momento che non sembra
configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente
circoscritta e delimitata, giacche', al contrario, essa investe e si
intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze» (cfr.
sentenza n. 407 del 2002). L'ambiente e' un «[...] valore
costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta
di materia «trasversale», in ordine alla quale si manifestano
competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo
Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di
disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (cfr. sentenze
n. 171 del 2012 e n. 407 del 2002; nello stesso senso, sentenza n.
210 del 2016).
In questo modo, e' possibile che «[..] la disciplina statale
nella materia della tutela dell'ambiente venga a funzionare come un
limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano
in altre materia di loro competenza, salva la facolta' di queste
ultime di adottare norme di tutela ambientale piu' elevata
nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che
concorrano con quella dell'ambiente» (cfr. sentenza n. 199 del 2014).
Cio' premesso, in materia di tutela ambientale, in quanto materia
«trasversale», secondo l'insegnamento di codesto giudice, alle
regioni e' consentito intervenire a tre condizioni, ovverosia ove la
tutela ambientale:
a) sia effetto indiretto e marginale della disciplina
adottata dalla regione nell'esercizio di una propria legittima
competenza (sia essa concorrente od esclusiva) (si veda in
particolare, Corte costituzionale sentenza n. 12/2009);
b) sia realizzata per innalzare e mai per diminuire gli
standard di tutela ambientale;
c) non comprometta «un punto di equilibrio tra esigenze
contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato».
L'art. 14 della legge in esame, anche ammesso che assicuri uno
standard di tutela ambientale maggiore rispetto alla disciplina
statale (cosa che comunque non e' prospettabile, atteso che gli
interessi ambientali risultano ampiamente tutelati nel procedimento
autorizzatorio degli impianti FER, nell'ambito del quale la stessa
regione o, a seconda dei casi, lo Stato, si esprimono mediante la VIA
o per la tutela storico-paesaggistica), non pare all'evidenza
rispettare i citati criteri sub a) e c).
In primo luogo, la «tutela ambientale» assicurata dalla regione
nel caso di specie non e' un effetto indiretto e marginale della
disciplina adottata dalla stessa nell'esercizio di una propria
legittima competenza, bensi' un effetto diretto e non certo marginale
di una norma regionale adottata proprio in materia di tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, materia, come
detto, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117,
comma 2, lettera s)).
In secondo luogo, la norma regionale compromette il punto di
equilibrio gia' individuato dalla disciplina legislativa statale (e,
in particolare, i citati decreti legislativi n. 387 del 2003, n. 28
del 2011 e n. 199 del 2021) tra l'esigenza di tutela dell'ambiente e
quella contrapposta della massima diffusione delle energie
rinnovabili.
In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 36 del 2024,
laddove all'art. 14 introduce delle limitazioni alla potenza degli
impianti alimentati a biomassa, senza tenere conto del giusto
equilibrio tra l'interesse alla tutela ambientale e quello alla
massima diffusione delle energie rinnovabili (predeterminato dallo
Stato), all'asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale
(non quale effetto indiretto di una disciplina rimessa alla propria
potesta' legislativa, bensi' intervenendo direttamente in una materia
di potesta' esclusiva dello Stato) si pone quindi in contrasto con i
canoni costituzionali enunciati da codesta Corte costituzionale in
relazione al corretto riparto di competenze nella materia di «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» in violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.
3.2. Come gia' evidenziato, l'art. 14 della legge regionale n.
36/2024 in esame introduce un divieto specifico di realizzazione di
impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con potenza
eccedente 10 MW termici situati nei parchi nazionali e regionali,
all'interno del territorio calabrese, al comma 1, e l'obbligo di
adeguamento per quelli esistenti, al comma 2.
La suddetta disposizione si pone quindi in contrasto anche con la
specifica disciplina inerente alle aree naturali protette (Parchi
nazionali e regionali), di cui alla legge n. 394 del 1991 («Legge
quadro sulle aree protette»), che rientra pacificamente tra le
materie di competenza esclusiva statale.
Codesta Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 206/2018) ha da
tempo chiarito che «La disciplina delle aree naturali protette
statali (volta alla salvaguardia e valorizzazione dei territori che
presentano valori culturali, paesaggistici ed ambientali meritevoli
di protezione) attiene come gia' piu' volte affermato alla tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenze n. 12 del 2009, n. 387 del
2008, n. 422 del 2002) e rientra ora nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione».
A questi effetti vengono, appunto, in rilievo gli standard di
tutela uniformi fissati dalla richiamata legge quadro sulle aree
protette citata che, per quanto qui di interesse, definisce i parchi
nazionali come quelle aree «(...) tali da richiedere l'intervento
dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni
presenti future» (art. 2, comma 1).
Codesto giudice ha, infatti, affermato che «Con specifico
riferimento alle aree protette e ai parchi naturali, il modello di
tutela e' contenuto nella legge n. 394 del 1991 che detta "i principi
fondamentali della materia, ai quali a legislazione regionale e'
chiamata ad adeguarsi, assumendo dunque anche i connotati di
normativa interposta (sentenze n. 14 del 2012, n. 108 del 2005 e n.
282 del 2000)" (sentenza n. 212 del 2014); «tale modello e'
imperniato sull'esistenza di un ente gestore dell'area protetta,
sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla
funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all'ente gestore,
e tali prescrizioni integrano lo standard minimo uniforme di tutela
nazionale (sentenza n. 121 del 2018).» (Corte costituzionale -
sentenza n. 158/2021).
A tal riguardo si fa presente che l'art. 11, comma 1, della legge
n. 394 del 1991 prevede che l'esercizio delle attivita' consentite
all'interno del parco nazionale sia disciplinato con regolamento
adottato dall'ente parco, cosi' imponendo una c.d. «riserva di
amministrazione».
Inoltre, il comma 3 dell'art. 11 prevede, invece, un elenco di
attivita' espressamente vietate e, tra queste, non figura
l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile
che, dunque, non possono nemmeno essere sottoposti a limiti di
potenza.
Anche sotto tale profilo, la norma regionale si pone in contrasto
con il disposto dell'art. 11, commi 1 e 3, della legge n. 394 del
1991, quali norme interposte, cosi' violando l'art. 117, comma 2,
lettera s), della Costituzione che riserva alla potesta' legislativa
statale la disciplina delle aree protette e una riserva di
amministrazione, in favore dell'ente parco, per la disciplina delle
attivita' consentite.
4. Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione per violazione
dei principi costituzionali di uguaglianza, di certezza del diritto e
del legittimo affidamento, nonche' di liberta' di iniziativa
economica, nel campo della produzione energetica da fonti
rinnovabili.
Il comma 2 dell'art. 14, che impone, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge, la riduzione della potenza per gli impianti
con potenza eccedente i 10 MWatt termici, a pena di decadenza della
relativa autorizzazione appare costituzionalmente illegittimo.
Detto divieto sopra illustrato e' infatti destinato ad applicarsi
in maniera «retroattiva» con effetto «conformativo», non solo agli
impianti il cui iter di autorizzazione risulti gia' avviato o anche
concluso, ma, addirittura, anche agli impianti in esercizio, pena
infatti - come si legge nella previsione normativa del legislatore
regionale - la decadenza dal medesimo titolo.
Il legislatore regionale, dunque, anziche' salvaguardare le
iniziative gia' avviate degli operatori, introducendo, ad esempio, un
regime transitorio in cui tale divieto non trovi applicazione,
impone, con irrimediabile compromissione dei principi costituzionali
di uguaglianza (di cui all'art. 3 della Costituzione), di certezza
del diritto e del legittimo affidamento, nonche' di liberta' di
iniziativa economica (di cui all'art. 41 della Costituzione), nel
campo della produzione energetica da fonti rinnovabili, una
applicazione retrodatata degli effetti derivanti dalla prescrizione
che si censura, richiedendo che entro sei mesi dalla entrata in
vigore della legge in oggetto gli impianti di potenza eccedente i 10
MW siano tenuti a ridurne la potenza.
La disciplina regionale in esame costituisce un'ipotesi di
«retroattivita' impropria».
La giurisprudenza costituzionale ha indicato in piu' occasioni
che non e' impedita al legislatore l'approvazione di previsioni con
effetto retroattivo. Cio' puo' avvenire, tuttavia, a condizione che
tali disposizioni non trasmodino in un «regolamento irrazionale»,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica.
Sulla base di tali principi, deve essere dunque valutata la
ragionevolezza della disposizione della legge in esame.
Allo stato degli atti risulta per di piu' che la norma regionale
e' destinata ad intervenire su un numero particolarmente limitato di
impianti esistenti (al momento sembrerebbe trattarsi solo
dell'impianto Mercure in localita' Laino Borgo (CS) che per
dimensioni rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 14,
comma 2), in quanto contiene previsioni «di contenuto particolare e
concreto» che incidono «su un numero limitato di destinatari,
attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato
all'autorita' amministrativa» (sentenza n. 114 del 2017),
configurandosi quale norma-provvedimento.
Ne consegue, pertanto, la necessita' di «uno scrutinio di
costituzionalita' stretto, ovvero particolarmente severo, poiche' in
norme siffatte e' insito il pericolo di un arbitrio, connesso alla
potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti, dal comune
trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati» (ex plurimis,
sentenze n. 182 del 2017 e n. 64 del 2014) (Corte costituzionale n.
168 del 2020).
P. Q. M.
Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2 della legge regionale della
Regione Calabria n. 36/2024, recante «Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n.
24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n.
6/2024, e disposizioni normative» pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 245 del 26 novembre 2024, per violazione
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione e dei principi
fondamentali della materia concorrente fissati dal decreto
legislativo n. 387 del 28 dicembre 2003 «Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'», dal decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e dal decreto
legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili», dell'art. 117, primo comma, della Costituzione (che
impone alle regioni di esercitare la potesta' legislativa anche nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario, nella
fattispecie delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001 e (UE)
2023/2413 volte a promuovere la massima diffusione delle energie
rinnovabili), nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione per violazione della competenza esclusiva statale in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e dell'art. 11,
commi 1 e 3, della legge n. 394 del 1991, quali norme interposte, ed
infine degli articoli 3 e 41 della Costituzione per violazione dei
principi costituzionali di uguaglianza, di certezza del diritto e del
legittimo affidamento, nonche' di liberta' di iniziativa economica,
nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23
gennaio 2025;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 24 gennaio 2025
L'Avvocato dello Stato: Aiello