N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 gennaio 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale
  - Previsione che e' vietata la realizzazione nei parchi nazionali e
  regionali  di  impianti  di  produzione  energetica  alimentati  da
  biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese, con  potenza
  eccedente i 10 MWatt termici  -  Previsione  che,  entro  sei  mesi
  dall'entrata in vigore della legge regionale  n.  36  del  2024,  i
  medesimi impianti sono tenuti a ridurre la potenza, uniformandola a
  tale   disposizione,   a   pena   di   decadenza   della   relativa
  autorizzazione. 
- Legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche  ed
  integrazioni alle  leggi  regionali  n.  29/2002,  n.  24/2008,  n.
  8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n.  10/2022,
  n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni  normative),  art.
  14, commi 1 e 2. 
(GU n.8 del 19-2-2025 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per
legge  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato   (c.f.   80224030587)
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax  06/96514000  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 -  contro
la Regione Calabria, (c.f. 80001350802)  in  persona  del  Presidente
della giunta pro tempore per la declaratoria  di  incostituzionalita'
dell'art. 14, commi  1  e  2  della  legge  regionale  della  Regione
Calabria n. 36/2024, recante «Modifiche ed  integrazioni  alle  leggi
regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n.  24/2013,
n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n.  6/2024,
e disposizioni normative» pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione  Calabria  n.  245  del  26  novembre  2024,  per  violazione
dell'art.  117,  terzo  comma  della  Costituzione  e  dei   principi
fondamentali  della   materia   concorrente   fissati   dal   decreto
legislativo n. 387 del 28 dicembre 2003 «Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'», dal decreto legislativo n. 28 del  3  marzo  2011
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»  e  dal  decreto
legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 «Attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili», dell'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione  (che
impone alle regioni di esercitare la potesta' legislativa  anche  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  eurounitario,  nella
fattispecie delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001 e  (UE)
2023/2413 volte a promuovere  la  massima  diffusione  delle  energie
rinnovabili), nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione per violazione della  competenza  esclusiva  statale  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», ed infine  degli
articoli 3 e  41  della  Costituzione  per  violazione  dei  principi
costituzionali  di  uguaglianza,  di  certezza  del  diritto  e   del
legittimo affidamento, nonche' di liberta' di  iniziativa  economica,
nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili. 
    La legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36,  recante
«Modifiche ed  integrazioni  alle  leggi  regionali  n.  29/2002,  n.
24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n.
10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative»,
nel  dettare  disposizioni  di  modifica  e  integrazione  di   norme
regionali in diverse  materie,  presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art. 14, commi 1 e 2. 
    L'articolo in argomento,  rubricato  «Interventi  in  materia  di
salvaguardia ambientale» prevede, al primo comma, che «E' vietata  la
realizzazione  nei  parchi  nazionali  e  regionali  di  impianti  di
produzione energetica alimentati da biomasse, con sede ricadente  nel
territorio calabrese, con potenza eccedente 10 MWatt termici»  e,  al
secondo comma, che «Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge, gli impianti di potenza eccedente i 10 MWatt termici,
di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre  la  potenza,  uniformandola
alla presente  disposizione,  a  pena  di  decadenza  della  relativa
autorizzazione». 
    E'  stato  cosi'  introdotto  un   divieto   generalizzato   alla
«realizzazione» di impianti FER (nello specifico quelli alimentati  a
biomasse) con potenza eccedente i 10 MWatt termici e  si  e'  inoltre
previsto (al  comma  2)  che  gli  impianti  gia'  esistenti  o  gia'
autorizzati, di potenza eccedente i 10 MWatt termici, debbano ridurre
la potenza di esercizio, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
norma, a pena di decadenza dalla relativa autorizzazione. 
    Detta disposizione appare censurabile per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione dell'art. 117, terzo comma  della  Costituzione  e  dei
principi fondamentali della materia concorrente fissati  dal  decreto
legislativo n. 387 del 28 dicembre 2003 «Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'», dal decreto legislativo n. 28 del  3  marzo  2011
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»  e  dal  decreto
legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 «Attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili». 
    La  disciplina  introdotta   dalla   norma   in   esame   risulta
costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con i  principi
fondamentali  della  materia  concorrente  «produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia»  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Nelle materie di legislazione concorrente, difatti,  spetta  alle
regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione  dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato,  che,
per costante giurisprudenza  di  codesta  Corte  costituzionale,  non
tollera  eccezioni  sull'intero  territorio  nazionale  (cfr.   Corte
costituzionale sentenza n. 69/2018) ed  in  ogni  caso,  deve  essere
esercitata  nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti   dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. 
    A  questo  riguardo,  i  principi  fondamentali   della   materia
concorrente  in  argomento,  sono  desumibili  dal  quadro  normativo
nazionale di riferimento in tema  di  autorizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' di individuazione delle aree
idonee  e  non  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
rinnovabili e, quindi, dal decreto legislativo n. 387 del 28 dicembre
2003 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'», dal decreto legislativo n. 28 del
3 marzo 2011 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla  promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»,  dal
decreto legislativo n. 199 dell'8  novembre  2021  «Attuazione  della
direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili». 
    Detti principi fondamentali sono desumibili, inoltre, dalle linee
guida di cui al decreto ministeriale 10 settembre  2010,  espressione
della leale collaborazione tra Stato e regioni, che  sono  vincolanti
nei confronti delle medesime regioni, in quanto posti a completamento
della normativa primaria in settori squisitamente tecnici e connotate
dal carattere della inderogabilita'  a  garanzia  di  una  disciplina
uniforme in tutto il territorio  nazionale  (Corte  costituzionale  -
sentenza n. 27/2023), nonche' dal decreto ministeriale 21 giugno 2024
«Disciplina per l'individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili». 
    Giova, in primo luogo, chiarire che per  «superfici  e  aree  non
idonee» si intendono, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b),  del
citato decreto ministeriale 21 giugno 2024, le «aree e  siti  le  cui
caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di  specifiche
tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17
e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni». 
    In particolare, la definizione di «area idonea» e  «non  idonea»,
contenuta nel suddetto decreto ministeriale, e'  strettamente  legata
all'individuazione delle semplificazioni di cui si  puo'  beneficiare
ai fini autorizzativi, fermo restando  che,  anche  nelle  «aree  non
idonee», nulla vieta agli operatori di poter realizzare  impianti  di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. 
    In tal senso, pertanto, l'idoneita' dell'area consente, ai  sensi
dell'art. 22 del citato decreto legislativo  n.  199/2021,  che  «nei
procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di  energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi
quelli per l'adozione del provvedimento  di  valutazione  di  impatto
ambientale,  l'autorita'  competente  in  materia  paesaggistica   si
esprime con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso  inutilmente
il   termine   per   l'espressione   del   parere   non   vincolante,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione» nonche' «i termini delle procedure di  autorizzazione
per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo». 
    Ugualmente,  anche  le  menzionate  linee  guida  prevedono   che
«l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve,  dunque,
configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di  accelerazione
e semplificazione dell'iter  di  autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio, anche in termini di opportunita' localizzative offerte
dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio». 
    Ora, con specifico riferimento ai principi e criteri  individuati
all'allegato 3 delle linee guida, si evidenzia  che  l'individuazione
delle aree non idonee da parte delle  regioni  «non  puo'  riguardare
porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a
tutela   dell'ambiente,    del    paesaggio    e    del    patrimonio
storico-artistico», dal momento che la tutela di  tali  interessi  e'
«garantita all'interno del procedimento unico e  della  procedura  di
valutazione dell'impatto ambientale nei casi previsti». 
    Anche nei casi in cui le regioni possono individuare aree e  siti
non idonei, l'allegato 3 rimanda al rispetto delle modalita'  di  cui
al paragrafo 17 delle medesime linee guida peraltro «in coerenza  con
gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e
tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie
di impianti». 
    A tal proposito, il paragrafo 17 delle linee  guida  precisa  che
«l'individuazione della non  idoneita'  dell'area  e'  operata  dalle
regioni attraverso  un'apposita  istruttoria  avente  ad  oggetto  la
ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente,  del
paesaggio, del  patrimonio  storico  e  artistico,  delle  tradizioni
agroalimentari locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che
identificano   obiettivi   di   protezione   non   compatibili    con
l'insediamento, in determinate  aree,  di  specifiche  tipologie  e/o
dimensioni di  impianti,  i  quali  determinerebbero,  pertanto,  una
elevata probabilita' di esito negativo delle valutazioni, in sede  di
autorizzazione». 
    Le  aree  non  idonee  sono  quindi  individuate  dalle   regioni
«nell'ambito dell'atto di programmazione [e non con  legge]  con  cui
sono definite le misure e gli interventi necessari al  raggiungimento
degli  obiettivi  di  burden  sharing»,  nel  quale   devono   essere
richiamati gli esiti dell'istruttoria svolta. 
    In applicazione di questi principi,  in  diverse  occasioni  sono
state dichiarate costituzionalmente illegittime discipline  regionali
che, in contrasto con le linee guida, avevano individuato esse stesse
le aree inidonee all'installazione di impianti per la  produzione  di
energia   da   fonti   rinnovabili   (ex   multis,   sentenze   Corte
costituzionale n. 121 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020,  n.
86 del 2019 e n. 69 del 2018). 
    In una recente pronuncia, codesta Corte costituzionale  (sentenza
n.  216  del  2022)  ha  ribadito   peraltro   che   «va   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale della legge regionale  che  individui
una  serie  di  aree  inidonee  alla  realizzazione  di  impianti  di
produzione di energia da fonti  rinnovabili  (nella  specie  impianti
fotovoltaici a terra  di  potenza  superiore  a  1  MW).  Si  tratta,
difatti, di disposizione che si pone in contrasto con le dette  linee
guida  ministeriali,  secondo  cui  (par.  17)  la  dichiarazione  di
inidoneita'  di  aree  e  siti  «alla  installazione  di   specifiche
tipologie di impianti» deve risultare quale provvedimento  finale  di
un'istruttoria (destinata a sfociare non gia' in una legge, ma in  un
atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo)
volta a prendere in considerazione, alla luce della specificita'  dei
luoghi, tutti  gli  interessi  coinvolti  (massima  diffusione  delle
energie rinnovabili, nonche' tutela  del  paesaggio,  del  patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni  agroalimentari  locali,  della
biodiversita' e del paesaggio rurale)». 
    Appare pertanto evidente l'illegittimita'  dell'art.  14  oggetto
della presente impugnazione nella parte in cui introduce,  a  priori,
un divieto alla realizzazione e all'installazione  di  una  specifica
tipologia di impianto FER (biomasse con potenza superiore a 10 MW) in
una determinata area. 
    La normativa regionale risulta quindi incostituzionale, in quanto
viola  l'art.  117,  comma  3,  della  Costituzione  e   i   principi
fondamentali statali in materia di energia (dettati dai sopra  citati
decreti legislativi n. 387 del 2003, n. 28 del  2011  e  n.  199  del
2021). 
    Codesta Corte costituzionale (ex  multis,  sentenza  n.  121  del
2022) ha infatti chiarito che i limiti ad impianti  FER  non  possono
essere imposti aprioristicamente, ma devono derivare  da  valutazioni
caso per caso nell'ambito dei procedimenti autorizzativi. 
    Fermo quanto sopra, anche l'individuazione di aree non  idonee  -
ove si dimostri che questa sia stata la ratio della  norma  impugnata
avrebbe  richiesto  un'istruttoria  specifica   e   complessa,   come
stabilito dalle citate linee guida di cui al decreto ministeriale  10
settembre 2010, cui rinvia anche il decreto  ministeriale  21  giugno
2024, e non poteva essere effettuata neppure tramite legge regionale,
senza rispettare tali  procedure  (sul  punto  Corte  costituzionale,
sentenza n. 216/2022). 
    Inoltre, in ogni caso, le aree non idonee non possono  consistere
in esclusioni assolute, ma costituiscono solo delle prevalutazioni da
verificare nel concreto del caso specifico. 
2. Violazione dell'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione  (che
impone alle regioni di esercitare la potesta' legislativa  anche  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  eurounitario,  nella
fattispecie delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001 e  (UE)
2023/2413 volte a promuovere  la  massima  diffusione  delle  energie
rinnovabili). 
    L'art.  14  viola  altresi'  l'art.  117,  primo   comma,   della
Costituzione in quanto le normative regionali  devono  rispettare  le
direttive comunitarie (direttiva 2001/77/CE, la direttiva 2009/28/CE,
la direttiva (UE) 2018/2001 e la direttiva (UE) 2023/2413) - recepite
rispettivamente con i citati decreti legislativi n. 387 del 2003,  n.
28 del 2011, n.  199  del  2021  -  volte  a  promuovere  la  massima
diffusione  delle  energie   rinnovabili,   come   confermato   dalla
giurisprudenza costituzionale. 
    In sostanza, poiche' la normativa statale evocata alla stregua di
parametro  interposto  e'  attuativa  di   previsioni   del   diritto
dell'Unione europea, la norma in argomento violerebbe,  al  contempo,
l'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
    Al riguardo, da ultimo con sentenza n. 27/2023, codesta Corte  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una legge della Regione
Abruzzo  che  aveva  sospeso  l'autorizzazione  di   nuovi   impianti
alimentati da energie rinnovabili in attesa dell'individuazione delle
c.d. aree idonee. 
    In particolare, codesto giudice ha ritenuto che, «la possibilita'
di prevedere limiti alla facolta' di autorizzare  l'installazione  di
impianti di produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  secondo
quanto dispone l'art. 19, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 5  del
2022, si pone, in aperto contrasto anche con l'art. 117, primo comma,
della  Costituzione,  in  relazione  all'obiettivo  di  garantire  la
massima diffusione degli impianti da fonti  di  energia  rinnovabili,
perseguito  sia  dalla  direttiva  2009/28/CE,  e   gia'   prima   da
2001/77/CE,  sia  dalla  direttiva  2018/2001/UE.  Simile  finalita',
riflessa nella disciplina dettata dalle citate direttive  in  materia
di procedure  di  autorizzazione,  certificazione  e  rilascio  delle
licenze, viene chiaramente esplicitata  dalla  2018/2001/UE,  ove  si
evidenzia che il "maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili o
all'energia rinnovabile costituisce una parte importante delle misure
necessarie per ridurre le emissioni di gas  a  effetto  serra  e  per
rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di  Parigi
del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito  della  21ª  Conferenza
delle  parti  della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite   sui
cambiamenti climatici ('accordo di  Parigi')"  (Considerando  n.  2).
Occorre, dunque, ribadire, in linea con numerosi precedenti di questa
Corte, la  necessita'  di  garantire  la  "massima  diffusione  degli
impianti da fonti di energia rinnovabili" (sentenza n. 286 del  2019,
in senso analogo, ex multis, sentenze n. 221, n.  216  e  n.  77  del
2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del  2018,  n.  13  del
2014 n. 44 del 2011 "nel comune intento di ridurre  le  emissioni  di
gas ad effetto serra" (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso  senso,
sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del
2012), onde contrastare il  riscaldamento  globale  e  i  cambiamenti
climatici (sentenza n. 77 del 2022)" (sentenze n. 216 e  n.  121  del
2022)». 
3.  Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  della
Costituzione per violazione della  competenza  esclusiva  statale  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema  e  dell'art.  11,
commi 1 e 3, della legge n. 394 del 1991, quali norme interposte». 
3.1. L'art. 14 della legge regionale n.  36/2024  viola  altresi'  la
competenza esclusiva statale in materia di  «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema» di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione. 
    Giova, innanzitutto, premettere che in  materia  di  legislazione
esclusiva  la  «tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  di   cui
all'art. 117, comma 2, lettera s),  della  Costituzione,  secondo  la
giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, non  costituisce  una
materia  in  senso  tecnico  «[...]  dal  momento  che   non   sembra
configurabile  come  sfera  di   competenza   statale   rigorosamente
circoscritta e delimitata, giacche', al contrario, essa investe e  si
intreccia inestricabilmente con altri interessi e  competenze»  (cfr.
sentenza  n.  407  del  2002).  L'ambiente  e'   un   «[...]   valore
costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea  una  sorta
di  materia  «trasversale»,  in  ordine  alla  quale  si  manifestano
competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando  allo
Stato le determinazioni che  rispondono  ad  esigenze  meritevoli  di
disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (cfr.  sentenze
n. 171 del 2012 e n. 407 del 2002; nello stesso  senso,  sentenza  n.
210 del 2016). 
    In questo modo, e' possibile  che  «[..]  la  disciplina  statale
nella materia della tutela dell'ambiente venga a funzionare  come  un
limite alla disciplina che le regioni e le province autonome  dettano
in altre materia di loro competenza,  salva  la  facolta'  di  queste
ultime  di  adottare  norme  di  tutela   ambientale   piu'   elevata
nell'esercizio  di  competenze,  previste  dalla  Costituzione,   che
concorrano con quella dell'ambiente» (cfr. sentenza n. 199 del 2014). 
    Cio' premesso, in materia di tutela ambientale, in quanto materia
«trasversale»,  secondo  l'insegnamento  di  codesto  giudice,   alle
regioni e' consentito intervenire a tre condizioni, ovverosia ove  la
tutela ambientale: 
        a)  sia  effetto  indiretto  e  marginale  della   disciplina
adottata  dalla  regione  nell'esercizio  di  una  propria  legittima
competenza  (sia  essa  concorrente  od  esclusiva)   (si   veda   in
particolare, Corte costituzionale sentenza n. 12/2009); 
        b) sia realizzata per  innalzare  e  mai  per  diminuire  gli
standard di tutela ambientale; 
        c) non comprometta  «un  punto  di  equilibrio  tra  esigenze
contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato». 
    L'art. 14 della legge in esame, anche ammesso  che  assicuri  uno
standard di  tutela  ambientale  maggiore  rispetto  alla  disciplina
statale (cosa che comunque  non  e'  prospettabile,  atteso  che  gli
interessi ambientali risultano ampiamente tutelati  nel  procedimento
autorizzatorio degli impianti FER, nell'ambito del  quale  la  stessa
regione o, a seconda dei casi, lo Stato, si esprimono mediante la VIA
o  per  la  tutela  storico-paesaggistica),  non  pare   all'evidenza
rispettare i citati criteri sub a) e c). 
    In primo luogo, la «tutela ambientale» assicurata  dalla  regione
nel caso di specie non e' un  effetto  indiretto  e  marginale  della
disciplina  adottata  dalla  stessa  nell'esercizio  di  una  propria
legittima competenza, bensi' un effetto diretto e non certo marginale
di  una  norma  regionale  adottata  proprio  in  materia  di  tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali,  materia,  come
detto, attribuita alla competenza esclusiva dello  Stato  (art.  117,
comma 2, lettera s)). 
    In secondo luogo, la norma  regionale  compromette  il  punto  di
equilibrio gia' individuato dalla disciplina legislativa statale  (e,
in particolare, i citati decreti legislativi n. 387 del 2003,  n.  28
del 2011 e n. 199 del 2021) tra l'esigenza di tutela dell'ambiente  e
quella  contrapposta   della   massima   diffusione   delle   energie
rinnovabili. 
    In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 36  del  2024,
laddove all'art. 14 introduce delle limitazioni  alla  potenza  degli
impianti  alimentati  a  biomassa,  senza  tenere  conto  del  giusto
equilibrio tra l'interesse  alla  tutela  ambientale  e  quello  alla
massima diffusione delle energie  rinnovabili  (predeterminato  dallo
Stato), all'asserito fine di garantire una maggiore tutela ambientale
(non quale effetto indiretto di una disciplina rimessa  alla  propria
potesta' legislativa, bensi' intervenendo direttamente in una materia
di potesta' esclusiva dello Stato) si pone quindi in contrasto con  i
canoni costituzionali enunciati da codesta  Corte  costituzionale  in
relazione al corretto riparto di competenze nella materia di  «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni  culturali»  in  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
3.2. Come gia'  evidenziato,  l'art.  14  della  legge  regionale  n.
36/2024 in esame introduce un divieto specifico di  realizzazione  di
impianti di produzione energetica alimentati da biomasse, con potenza
eccedente 10 MW termici situati nei  parchi  nazionali  e  regionali,
all'interno del territorio calabrese, al  comma  1,  e  l'obbligo  di
adeguamento per quelli esistenti, al comma 2. 
    La suddetta disposizione si pone quindi in contrasto anche con la
specifica disciplina inerente alle  aree  naturali  protette  (Parchi
nazionali e regionali), di cui alla legge n.  394  del  1991  («Legge
quadro sulle  aree  protette»),  che  rientra  pacificamente  tra  le
materie di competenza esclusiva statale. 
    Codesta Corte costituzionale (cfr. sentenza n.  206/2018)  ha  da
tempo chiarito  che  «La  disciplina  delle  aree  naturali  protette
statali (volta alla salvaguardia e valorizzazione dei  territori  che
presentano valori culturali, paesaggistici ed  ambientali  meritevoli
di protezione) attiene come gia' piu'  volte  affermato  alla  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenze n. 12 del 2009, n. 387  del
2008, n. 422 del 2002) e rientra  ora  nella  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione». 
    A questi effetti vengono, appunto, in  rilievo  gli  standard  di
tutela uniformi fissati dalla  richiamata  legge  quadro  sulle  aree
protette citata che, per quanto qui di interesse, definisce i  parchi
nazionali come quelle aree «(...)  tali  da  richiedere  l'intervento
dello Stato ai fini  della  loro  conservazione  per  le  generazioni
presenti future» (art. 2, comma 1). 
    Codesto  giudice  ha,  infatti,  affermato  che  «Con   specifico
riferimento alle aree protette e ai parchi naturali,  il  modello  di
tutela e' contenuto nella legge n. 394 del 1991 che detta "i principi
fondamentali della materia, ai  quali  a  legislazione  regionale  e'
chiamata  ad  adeguarsi,  assumendo  dunque  anche  i  connotati   di
normativa interposta (sentenze n. 14 del 2012, n. 108 del 2005  e  n.
282  del  2000)"  (sentenza  n.  212  del  2014);  «tale  modello  e'
imperniato sull'esistenza di  un  ente  gestore  dell'area  protetta,
sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla
funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all'ente gestore,
e tali prescrizioni integrano lo standard minimo uniforme  di  tutela
nazionale (sentenza  n.  121  del  2018).»  (Corte  costituzionale  -
sentenza n. 158/2021). 
    A tal riguardo si fa presente che l'art. 11, comma 1, della legge
n. 394 del 1991 prevede che l'esercizio  delle  attivita'  consentite
all'interno del parco  nazionale  sia  disciplinato  con  regolamento
adottato dall'ente  parco,  cosi'  imponendo  una  c.d.  «riserva  di
amministrazione». 
    Inoltre, il comma 3 dell'art. 11 prevede, invece,  un  elenco  di
attivita'  espressamente  vietate   e,   tra   queste,   non   figura
l'installazione di impianti per la produzione di energia  rinnovabile
che, dunque, non  possono  nemmeno  essere  sottoposti  a  limiti  di
potenza. 
    Anche sotto tale profilo, la norma regionale si pone in contrasto
con il disposto dell'art. 11, commi 1 e 3, della  legge  n.  394  del
1991, quali norme interposte, cosi' violando  l'art.  117,  comma  2,
lettera s), della Costituzione che riserva alla potesta'  legislativa
statale  la  disciplina  delle  aree  protette  e  una   riserva   di
amministrazione, in favore dell'ente parco, per la  disciplina  delle
attivita' consentite. 
4. Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione per violazione
dei principi costituzionali di uguaglianza, di certezza del diritto e
del  legittimo  affidamento,  nonche'  di  liberta'   di   iniziativa
economica,  nel  campo   della   produzione   energetica   da   fonti
rinnovabili. 
    Il comma 2 dell'art. 14, che impone, entro sei mesi  dall'entrata
in vigore della legge, la riduzione della potenza  per  gli  impianti
con potenza eccedente i 10 MWatt termici, a pena di  decadenza  della
relativa autorizzazione appare costituzionalmente illegittimo. 
    Detto divieto sopra illustrato e' infatti destinato ad applicarsi
in maniera «retroattiva» con effetto «conformativo»,  non  solo  agli
impianti il cui iter di autorizzazione risulti gia' avviato  o  anche
concluso, ma, addirittura, anche agli  impianti  in  esercizio,  pena
infatti - come si legge nella previsione  normativa  del  legislatore
regionale - la decadenza dal medesimo titolo. 
    Il  legislatore  regionale,  dunque,  anziche'  salvaguardare  le
iniziative gia' avviate degli operatori, introducendo, ad esempio, un
regime transitorio  in  cui  tale  divieto  non  trovi  applicazione,
impone, con irrimediabile compromissione dei principi  costituzionali
di uguaglianza (di cui all'art. 3 della  Costituzione),  di  certezza
del diritto e del  legittimo  affidamento,  nonche'  di  liberta'  di
iniziativa economica (di cui all'art.  41  della  Costituzione),  nel
campo  della  produzione  energetica  da   fonti   rinnovabili,   una
applicazione retrodatata degli effetti derivanti  dalla  prescrizione
che si censura, richiedendo che  entro  sei  mesi  dalla  entrata  in
vigore della legge in oggetto gli impianti di potenza eccedente i  10
MW siano tenuti a ridurne la potenza. 
    La  disciplina  regionale  in  esame  costituisce  un'ipotesi  di
«retroattivita' impropria». 
    La giurisprudenza costituzionale ha indicato  in  piu'  occasioni
che non e' impedita al legislatore l'approvazione di  previsioni  con
effetto retroattivo. Cio' puo' avvenire, tuttavia, a  condizione  che
tali disposizioni non trasmodino  in  un  «regolamento  irrazionale»,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica. 
    Sulla base di tali  principi,  deve  essere  dunque  valutata  la
ragionevolezza della disposizione della legge in esame. 
    Allo stato degli atti risulta per di piu' che la norma  regionale
e' destinata ad intervenire su un numero particolarmente limitato  di
impianti   esistenti   (al   momento   sembrerebbe   trattarsi   solo
dell'impianto  Mercure  in  localita'  Laino  Borgo  (CS)   che   per
dimensioni rientrerebbe nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  14,
comma 2), in quanto contiene previsioni «di contenuto  particolare  e
concreto»  che  incidono  «su  un  numero  limitato  di  destinatari,
attraendo  alla  sfera  legislativa   quanto   normalmente   affidato
all'autorita'   amministrativa»   (sentenza   n.   114   del   2017),
configurandosi quale norma-provvedimento. 
    Ne  consegue,  pertanto,  la  necessita'  di  «uno  scrutinio  di
costituzionalita' stretto, ovvero particolarmente severo, poiche'  in
norme siffatte e' insito il pericolo di un  arbitrio,  connesso  alla
potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti,  dal  comune
trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati» (ex plurimis,
sentenze n. 182 del 2017 e n. 64 del 2014) (Corte  costituzionale  n.
168 del 2020). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2 della legge regionale  della
Regione Calabria n. 36/2024, recante «Modifiche ed integrazioni  alle
leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n.  8/2010,  n.  47/2011,  n.
24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n.
6/2024, e disposizioni normative» pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 245 del 26 novembre  2024,  per  violazione
dell'art.  117,  terzo  comma  della  Costituzione  e  dei   principi
fondamentali  della   materia   concorrente   fissati   dal   decreto
legislativo n. 387 del 28 dicembre 2003 «Attuazione  della  direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica  prodotta
da   fonti    energetiche    rinnovabili    nel    mercato    interno
dell'elettricita'», dal decreto legislativo n. 28 del  3  marzo  2011
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»  e  dal  decreto
legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 «Attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti
rinnovabili», dell'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione  (che
impone alle regioni di esercitare la potesta' legislativa  anche  nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento  eurounitario,  nella
fattispecie delle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE, 2018/2001 e  (UE)
2023/2413 volte a promuovere  la  massima  diffusione  delle  energie
rinnovabili), nonche' dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione per violazione della  competenza  esclusiva  statale  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e  dell'art.  11,
commi 1 e 3, della legge n. 394 del 1991, quali norme interposte,  ed
infine degli articoli 3 e 41 della Costituzione  per  violazione  dei
principi costituzionali di uguaglianza, di certezza del diritto e del
legittimo affidamento, nonche' di liberta' di  iniziativa  economica,
nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  23
gennaio 2025; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 24 gennaio 2025 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello