N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2025
Ordinanza del 14 gennaio 2025 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da P.P.A. d.P. contro Ordine degli psicologi del Lazio. Professioni - Albi - Ordinamento della professione di psicologo - Sanzioni disciplinari - Previsione che la radiazione e' pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, e' stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. - Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), art. 26, comma 3.(GU n.9 del 26-2-2025 )
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Giampiero Barrasso - presidente;
dott.ssa Paola Grimaldi - giudice;
dott.ssa Clelia Buonocore - giudice relatore.
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
n. 33648/2024 R.G., promosso da dott. P.P.A. d.P., nato a ... il ...
(codice fiscale ...), elettivamente domiciliato in Roma, al viale
Parioli n. 44, presso lo studio dell'avv. Paolo Mazzoli che, con
l'avv. Giovanni Caprara, lo rappresenta e difende per mandato in
calce al ricorso.
Ricorrente contro Ordine degli psicologi del Lazio, con sede in
Roma, alla via del Conservatorio n. 91 (codice fiscale 96251290589),
in persona del presidente del Consiglio dell'ordine e legale
rappresentante p.t., dott. Federico Conte, elettivamente domiciliato
in Roma, alla via Eustachio Manfredi n. 5, presso lo studio dell'avv.
Paolo Caruso, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla
comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto premesso che con delibera n. ... del ..., il consiglio
dell'Ordine degli psicologi del Lazio, a definizione del procedimento
disciplinare n. ..., ha irrogato al dott. P.P.A. d.P. la sanzione
disciplinare della radiazione dall'albo.
La suindicata sanzione e' stata irrogata in ossequio al disposto
dell'art. 26, comma 3 della legge n. 56 del 18 febbraio 1989
(Ordinamento della professione di psicologo) e sul rilievo che il
dott. P.P.A. d.P. con sentenza n. 1291/2018 - resa dal GUP del
Tribunale di Roma il 22 giugno 2018 e divenuta irrevocabile il 6
ottobre 2018 - era stato ritenuto responsabile, in concorso con
altri, del delitto previsto e punito dagli articoli 223, comma 2, n.
2, e 219, comma 1, L.F.
Con ricorso depositato il 12 agosto 2024, il dott. P.P.A. d.P. ha
impugnato il suindicato provvedimento disciplinare, ponendo, tra
l'altro, la questione della legittimita' costituzionale del comma 3
dell'art. 26 della legge n. 56/1989, in rapporto agli articoli 3, 24,
27 e 111 della Costituzione «ed ai relativi vincoli comunitari ed
obblighi internazionali».
Nel giudizio di impugnazione, si e' costituito l'Ordine degli
psicologi del Lazio che, del pari, ha sollecitato la rimessione alla
Consulta della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26,
comma 3 della legge n. 56/1989, «per violazione dei principi di
gradualita' e proporzionalita' della sanzione disciplinare e dei
principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nella misura in cui la
norma introduce un automatismo sanzionatorio sacrificando del tutto
la valutazione discrezionale dell'organo disciplinare e impedendo di
valutare l'adeguatezza della sanzione rispetto all'illecito».
Osserva
Ritiene il collegio che si palesi rilevante e non manifestamente
infondata la questione afferente la legittimita' costituzionale, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, del comma 3 dell'art. 26
della legge 18 febbraio 1989, n. 56, che cosi' recita: «La radiazione
e' pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in
giudicato, e' stato condannato a pena detentiva non inferiore a due
anni per reato non colposo».
La cennata questione e' indubbiamente rilevante, in quanto la
definizione del giudizio di impugnazione promosso dal dott. P.P.A.
d.P. non puo' prescindere dall'applicazione della norma censurata.
Invero, il consiglio dell'Ordine degli psicologi del Lazio, con
la delibera oggetto di impugnazione nel presente giudizio, ha
irrogato al dott. P.P.A. d.P. a la sanzione disciplinare della
radiazione (ovvero, la piu' grave tra le sanzioni disciplinari
contemplate dall'art. 13 del proprio regolamento disciplinare) sul
mero rilievo che la stessa conseguiva di diritto - in via del tutto
automatica - alla circostanza che il predetto professionista aveva
riportato una condanna definitiva alla pena detentiva di anni due per
un reato non colposo (bancarotta fraudolenta aggravata), essendo
prevista e prescritta, appunto, dal citato comma 3 dell'art. 26 della
legge n. 56/1989.
Ritiene, poi, il collegio che - anche alla luce dei principi da
tempo espressi dalla consulta in relazione a disposizioni analoghe a
quella all'attenzione - la questione di legittimita' costituzionale
all'attenzione sia, altresi', non manifestamente infondata.
In proposito va rammentato che la Corte costituzionale ha gia'
dichiarato l'illegittimita', per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, di norme che, in vari settori, prevedevano l'automatica
destituzione di dipendenti pubblici o l'automatica cancellazione di
professionisti dall'albo, in conseguenza della loro condanna in sede
penale.
Segnatamente, la consulta, con sentenza n. 971/1988 ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della norma contemplante la
destituzione di diritto degli impiegati civili dello Stato e dei
dipendenti degli enti locali della Regione Siciliana a seguito di
condanna per taluni delitti; con sentenza n. 40/1990 e' intervenuta
sulla norma contemplante la destituzione automatica dei notai; con
sentenza n. 158/1990 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
della norma relativa alla radiazione automatica dei dottori
commercialisti; con sentenza n. 16/1991 ha dichiarato
l'illegittimita' della disposizione concernente la destituzione di
diritto del dipendente regionale; con sentenza n. 197/1993 si e'
pronunciata sulla destituzione di diritto del personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche a seguito del passaggio in giudicato
della sentenza di condanna per taluni reati, ovvero della
definitivita' del provvedimento applicativo di una misura di
prevenzione per appartenenza ad associazione di tipo mafioso; ancora,
con sentenza n. 2/1999 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
di norma - analoga a quella che ci occupa - contemplante la
radiazione automatica dall'albo dei ragionieri e periti commerciali;
con sentenza n. 268/2016 ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale di una disciplina, relativa al personale militare, che
non prevedeva l'instaurazione del procedimento disciplinare per la
cessazione dal servizio per perdita del grado, conseguente alla pena
accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici irrogata
dal giudice penale; piu' recentemente, con sentenza n. 51/2024 ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 5 del
decreto legislativo n. 109/2006 in tema di illeciti disciplinari dei
magistrati.
Nelle suindicate pronunce la Corte costituzionale ha evidenziato
come sia necessario che le sanzioni destitutive, sia nel campo del
pubblico impiego che in quello delle professioni inquadrate in ordini
o collegi professionali, non siano disposte in modo automatico dalla
legge, ma siano irrogate solo a seguito di un procedimento
disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto
secondo il principio di proporzione.
In particolare, con la citata sentenza n. 51/2024 il giudice
delle leggi, richiamate le proprie precedenti pronunce rese su
disposizioni contemplanti la destituzione o radiazione di diritto del
dipendente o del professionista, per precedente condanna riportata in
sede penale, ha rimarcato come, nel vagliare la legittimita'
costituzionale delle norme in materia di sanzioni disciplinari, debba
tenersi conto di due principi essenziali e tra loro in correlazione,
ovvero di quello, generale, di proporzionalita' della sanzione
disciplinare rispetto alla gravita' della condotta, nonche' del
principio della autonomia della valutazione in sede disciplinare
rispetto a quella del giudice penale, fatta salva la vincolativita'
di quanto accertato in fatto nel giudizio penale.
Sempre nella pronuncia da ultimo richiamata, la consulta, con
riferimento al requisito della necessaria proporzionalita' della
sanzione disciplinare, ha evidenziato come lo stesso possa
«normalmente, essere soddisfatto soltanto da una valutazione
individualizzata della gravita' dell'illecito, alla quale la risposta
sanzionatoria deve essere calibrata [...]. Le sanzioni fisse sono,
per contro, tendenzialmente in contrasto con questo principio, a meno
che [...] esse risultino non manifestamente sproporzionate rispetto
all'intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie
astratta dell'illecito sanzionato [...] Al di fuori di questa
ipotesi, che presuppone un certo grado di omogeneita' della
fattispecie astratta sotto il profilo della gravita' delle condotte a
essa riconducibili, il corollario dell'individualizzazione della
sanzione esige una gradualita' della risposta, affinche' essa possa
risultare adeguata al concreto disvalore della condotta».
Nella medesima sentenza n. 51/2024 la Corte costituzionale ha,
poi, rimarcato «la centralita' della valutazione discrezionale
dell'organo disciplinare nell'irrogazione della sanzione che a tale
organo compete», precisando come «tale valutazione non possa mai
essere in toto pretermessa, per essere semplicemente surrogata da
quella del giudice penale. E cio' specie quando si tratta di
applicare sanzioni disciplinari definitive come la destituzione o la
cancellazione dall'albo professionale».
La consulta, sul punto, ha, in particolare, cosi' argomentato:
«Il significato della riserva di uno spazio autonomo di valutazione
all'organo disciplinare pur a fronte di una condanna penale e',
d'altronde, chiaro: spetta a quest'ultimo apprezzare non gia' la
(generica) gravita' dell'illecito commesso, ma - piu' specificamente
- la significativita' di tale illecito rispetto al giudizio di
persistente idoneita' dell'interessato a svolgere le proprie funzioni
o la propria professione».
Cio' posto, appare evidente come il comma 3 dell'art. 26 della
legge n. 56/1989 si ponga non in linea con i principi sopra
enunciati.
Infatti, la norma in questione ricollega, in via automatica, la
radiazione di diritto del professionista alla circostanza che lo
stesso, con sentenza definitiva, sia stato in precedenza condannato
ad una pena detentiva non inferiore ad anni due, per un qualunque
reato non colposo; e - come pure gia' evidenziato dalla consulta in
fattispecie analoga a quella che ci occupa - un automatismo di tal
fatta, «ancorato non gia' a una «species facti», bensi' a una mera
«species poenae»», preclude in radice qualunque valutazione di
proporzionalita' della sanzione.
Inoltre, la disposizione censurata sottrae, al consiglio
dell'Ordine degli psicologi - titolare del potere disciplinare nei
confronti dei propri iscritti - ogni margine di apprezzamento sulla
sanzione da applicare (che il legislatore individua, appunto, nella
sola radiazione dall'albo).
E, come ancora evidenziato dalla consulta nella citata sentenza
n. 51/2024, in forza della norma censurata «non solo l'an ma anche il
quomodo della responsabilita' disciplinare sono interamente
determinati dalla previa decisione del giudice penale: al cui
orizzonte conoscitivo e valutativo resta, pero', del tutto estranea
la questione se possa considerarsi proporzionata, rispetto allo
specifico fascio di interessi di cui si fa carico la responsabilita'
disciplinare, la successiva sanzione della» radiazione dello
psicologo dall'albo «che - pure - discendera' automaticamente dalla
condanna da lui pronunciata».
In conclusione, dunque, la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 26
della legge n. 56/1989, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, puo' apprezzarsi per un duplice profilo:
a) l'automatismo della sanzione della radiazione, come
previsto dalla norma censurata, appare irragionevole, «contrastando
con il principio di proporzione che e' alla base della razionalita'
che informa il principio di uguaglianza» (cfr. sentenza della Corte
costituzionale n. 2/1999);
b) inoltre, attesa l'intervenuta «soppressione» dell'istituto
della destituzione di diritto nel campo del pubblico impiego e della
radiazione di diritto per talune professioni «protette», appare
contraria al principio di uguaglianza una norma che contempli detta
radiazione di diritto solo per gli esercenti la professione di
psicologo.
Pertanto, previa rimessione della causa sul ruolo, va rimessa
alla consulta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
26, comma 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, come sopra composto, pronunciando nel
procedimento iscritto al n. 33648/2024 R.G., cosi' provvede:
previa rimessione della causa sul ruolo
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, apparendo, il comma 3 dell'art. 26 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
per i motivi e profili indicati in premessa;
Sospende il presente giudizio;
Conferma la gia' disposta sospensione provvisoria della efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia, altresi', comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso, in Roma, il 13 gennaio 2025.
Il Presidente: Barrasso