MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 26 febbraio 2025 

Modifica  del  disciplinare   di   produzione   della   denominazione
«Prosciutto  di  Sauris»  registrata  in  qualita'   di   indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (UE)  n.  320/2010  della
Commissione del 19 aprile 2010. (25A01360) 
(GU n.55 del 7-3-2025)

 
                      IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visto l'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (UE)  2024/1143,  che
prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di  una
DOP o di una IGP; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 del 30 ottobre 2024, che
integra il regolamento (UE) 2024/1143 e  che  abroga  il  regolamento
delegato (UE) n. 664/2014, in particolare, l'art. 7,  che  stabilisce
le relative procedure della modifica temporanea di un disciplinare di
un'indicazione geografica; 
  Visto il regolamento (UE) n.  320/2010  della  Commissione  del  19
aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
- Serie L 98 - del 20 aprile 2010, con il quale e' stata iscritta nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la indicazione geografica  protetta  «Prosciutto
di Sauris»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili -  «Normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 70; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il  citato
regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla
prevenzione e al controllo di determinate malattie  elencate  ed,  in
particolare, l'art. 63 che dispone che in caso  di  conferma  di  una
malattia di categoria A in animali selvatici  delle  specie  elencate
conformemente all'art.  9,  paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento
delegato (UE) 2020/689, l'autorita'  competente  puo'  stabilire  una
zona infetta  al  fine  di  prevenire  l'ulteriore  diffusione  della
malattia; 
  Visto l'art. 2 del decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27
concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.  117,
che individua le  autorita'  competenti  designate  ad  effettuare  i
controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali  nei  settori
elencati ed, in particolare,  il  comma  7  che  con  riferimento  al
settore della sanita' animale di cui al comma 1,  lettere  c)  ed  e)
stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto
55)  del  regolamento  (UE)   2016/429,   e'   l'autorita'   centrale
responsabile dell'organizzazione e del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo
2013 recante il riordino degli organi collegiali ed  altri  organismi
operanti  presso  il  Ministero  della  salute,  tra  cui  il  centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del 16  marzo  2023,  che
stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per  la  peste
suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; 
  Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione per la  peste  suina
africana in Italia per il 2024, inviato alla Commissione europea  per
l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429  e
successivi regolamenti derivati, ed il  manuale  delle  emergenze  da
peste suina africana in popolazioni di suini  selvatici  rev.  4  del
dicembre 2023; 
  Vista  l'ordinanza  13  gennaio  2022  del  Ministro  della  salute
d'intesa con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, recante misure urgenti per il controllo  della  diffusione
della peste suina africana a seguito della  conferma  della  presenza
del virus nei selvatici, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022; 
  Visto il dispositivo  direttoriale  prot.  n.  583-DGSAF-MDS-P  del
Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la  zona
infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in
cui sono vietate tutte le attivita' all'aperto,  fermo  restando  che
detta zona e' suscettibile di modifiche  sulla  base  dell'evoluzione
della situazione epidemiologica; 
  Visto il dispositivo dirigenziale n. 0001195 del  18  gennaio  2022
del Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale
e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo  e  prevenzione
della diffusione della  peste  suina  africana,  e,  in  particolare,
l'art. 3; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022,  n.  9,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40
del 17  febbraio  2022,  recante  misure  urgenti  per  arrestare  la
diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la  legge
di conversione 7  aprile  2022,  n.  29,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90  del  16
aprile 2022; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini  per
allevamento, delle stalle di transito e  dei  mezzi  che  trasportano
suini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022; 
  Visto che l'art. 4 del  medesimo  decreto  attribuisce  all'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle
attivita'  previste  dai  vigenti  programmi   di   sorveglianza   ed
eradicazione delle malattie del suino, la verifica del  rispetto  dei
sopra citati requisiti di biosicurezza; 
  Viste le ordinanze del Commissario straordinario alla  peste  suina
africana, nominato con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022,
con la quale sono state  fornite  indicazioni  per  l'adozione  delle
misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate
dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di  peste
suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e  per  rafforzare
le misure  di  prevenzione  per  i  territori  ancora  indenni  dalla
malattia; 
  Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  2,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95  del  22
aprile 2023; 
  Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  3,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del  26
maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  4,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del  14
luglio 2023; 
  Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione  della
peste suina  africana»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023; 
  Vista l'ordinanza 19 febbraio 2024  del  Commissario  straordinario
alla peste suina africana n. 1/2024, di proroga delle misure  di  cui
all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43  del  21
febbraio 2024; 
  Vista l'ordinanza 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla
peste  suina  africana  n.  2/2024,  recante   misure   speciali   di
applicazione del «Piano  straordinario  di  catture,  abbattimento  e
smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento  delle  azioni
strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione  nelle  zone
di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo  ed
eradicazione della peste suina africana,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del  15
maggio 2024; 
  Vista l'ordinanza 29 agosto 2024 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 3/2024, recante peste suina africana:  misure
urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti  nelle  Regioni
Piemonte, Lombardia  ed  Emilia-Romagna,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del  30
agosto 2024; 
  Vista l'ordinanza 23 settembre 2024 del  Commissario  straordinario
alla peste suina africana  n.  4/2024,  di  proroga,  con  modifiche,
all'ordinanza n.  3/2024,  recante:  «Peste  suina  africana:  misure
urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti  nelle  Regioni
Piemonte, Lombardia ed  Emilia-Romagna»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del  26
settembre 2024; 
  Vista l'ordinanza 2 ottobre 2024 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 5/2024,  recante  misure  di  eradicazione  e
sorveglianza della peste suina africana,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233  del  4
ottobre 2024; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2656 della Commissione
del 4 ottobre 2024, che modifica  l'allegato  I  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di  controllo
per la peste suina africana; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2825 della Commissione
del 29 ottobre 2024, che modifica l'allegato  I  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di  controllo
per la peste suina africana; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2886 della Commissione
del 12 novembre 2024, che modifica l'allegato I  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di  controllo
per la peste suina africana; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione
del 20 novembre 2024, che modifica l'allegato I  del  regolamento  di
esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di  controllo
per la peste suina africana; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  -  Serie  C  1504  -  del  18
dicembre 2023, relativa  agli  orientamenti  sulla  prevenzione,  sul
controllo e sull'eradicazione della peste suina africana  nell'Unione
(«Orientamenti sulla PSA»); 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  136,  recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge  22  aprile  2021,  n.  53  per  adeguare  e
raccordare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  prevenzione  e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli  animali
o all'uomo, alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,  e,  in
particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  2,
comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.
27, individua il Ministero  della  salute  quale  autorita'  centrale
responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55), del  regolamento  (UE)
2016/429,  dell'organizzazione  e  del  coordinamento  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali per la prevenzione  e  il
controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura  dei
servizi veterinari delle AA.SS.LL.; 
  Visto il Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Considerato che la peste suina africana e' una  malattia  infettiva
virale trasmissibile, che  colpisce  i  suini  domestici  detenuti  e
cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9, del regolamento (UE)
2016/429 «Normativa in materia di sanita' animale» come integrato dal
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/1882  della  Commissione,  e'
categorizzata come una malattia di categoria A che,  quindi,  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Tenuto  conto  che  la  peste  suina  africana  puo'  avere   gravi
ripercussioni sulla salute della  popolazione  animale  selvatica  di
cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla  redditivita'  del
settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla
produttivita' del settore agricolo, a causa di  perdite  sia  dirette
che  indirette  con  possibili  gravi  ripercussioni  economiche   in
relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini  vivi
e dei relativi prodotti  derivati  all'interno  dell'Unione  e  nelle
esportazioni; 
  Considerato che e' necessario evitare qualsiasi contatto dei  suini
iscritti al sistema di controllo della IGP  «Prosciutto  di  Sauris»,
con cinghiali infetti  o  materiale  biologico  che  potrebbe  essere
contaminato con il virus  agente  della  peste  suina  africana,  che
potrebbero  trasmettere  la  malattia,  fermo   restando   tutte   le
prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra; 
  Considerato che la presenza della peste  suina  africana  e'  stata
individuata in alcune aree all'interno della zona di  produzione  dei
suini iscritti al sistema  di  controllo  della  IGP  «Prosciutto  di
Sauris» di cinghiali o di materiale  biologico  infetti,  comportando
l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma,  nel  rispetto
nelle disposizioni imposte  dal  Ministero  della  salute,  autorita'
nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di
contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato che se fosse accertata la presenza di  cinghiali  o  di
materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di  produzione
della stessa IGP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di
peste suina africana, sarebbe necessario procedere  al  depopolamento
della medesima area sia dei cinghiali che degli animali  allevati  e,
conseguentemente, anche dei suini allevati in  qualsiasi  forma,  nel
rispetto nelle  disposizioni  imposte  dal  Ministero  della  salute,
autorita' nazionale competente in  materia  igienico-sanitaria,  come
strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia; 
  Considerato detto  depopolamento  per  i  suini  allevati  comporta
l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma; 
  Vista la  richiesta,  inviata  dai  produttori  di  «Prosciutto  di
Sauris»  IGP,  iscritti  al  sistema  di  controllo,  acquisita   con
protocollo n. 0062543 dell'11 febbraio 2025, di modifica  temporanea,
per un periodo di dodici mesi, dell'art. 5 «Metodi di ottenimento del
Prosciutto di Sauris» del disciplinare di produzione, con la quale si
chiede un aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso
vivo)  di  chilogrammi  160  piu'  25%,  dei   suini   inviati   alla
macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di criticita' che
coinvolge la filiera suinicola della IGP «Prosciutto di Sauris»; 
  Considerati gli effetti  negativi  derivanti  dalle  restrizioni  e
limitazioni imposte dalle autorita' sanitarie italiane,  al  fine  di
bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da
quelle gia' identificate e delimitate; 
  Considerata, altresi',  la  rallentata  movimentazione  dei  suini,
iscritti al sistema di controllo della IGP  «Prosciutto  di  Sauris»,
connessa alle conseguenti verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato, pertanto, che tali suini,  pur  avendo  completato  la
fase di accrescimento previsto dal disciplinare di  produzione  della
IGP, attendono negli allevamenti iscritti al  sistema  di  controllo,
per ricevere le verifiche delle autorita' sanitarie; 
  Considerato che l'allungamento del ciclo di  allevamento  determina
l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini,  destinati  alla
produzione di «Prosciutto di Sauris» IGP, rispetto a quanto stabilito
dal citato disciplinare di produzione della IGP; 
  Considerato che  gli  stessi  produttori  iscritti  al  sistema  di
controllo della IGP «Prosciutto di Sauris», 1° febbraio 2024, avevano
presentato una domanda di modifica temporanea del disciplinare  della
IGP «Prosciutto di Sauris», sempre relativa  alle  conseguenze  della
peste suina africana sugli allevamenti suini,  con  la  richiesta  di
aumentare il valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di
chilogrammi 160 piu' 15%; 
  Considerato che detta richiesta di  modifica  temporanea  e'  stata
approvata con decreto n. 0074535 del 15  febbraio  2024,  per  dodici
mesi dalla data di pubblicazione nel sito del Ministero; 
  Considerato, altresi', che le sopra citate condizioni,  determinate
dalla peste suina africana, allo stato, non appaiono  sostanzialmente
mutate rispetto al quadro gia' presente; 
  Vista la dichiarazione, resa  in  data  6  febbraio  2025  da  IFCQ
Certificazioni s.r.l., organismo di controllo della  IGP  «Prosciutto
di Sauris», attestante che dal 1° gennaio al  31  dicembre  2024,  le
partite di suini di peso vivo medio comprese tra 176,01 kg  e  200,00
kg  sono  state  20.989  su  un  totale  di  partite   avviate   alla
macellazione di 59.180, pari quindi a 35,47% del totale e che dal  1°
gennaio al 31 dicembre 2024, gli  allevamenti  che  hanno  consegnato
suini con peso vivo medio in partita tra 176,01 kg e 200,00  kg  sono
stati 2.079 su un totale  di  2.354  allevamenti  che  hanno  avviato
animali alla macellazione ai fini IGP nel periodo  considerato,  pari
quindi a 88,32% del totale; 
  Considerato che tale  numero  sta  progressivamente  aumentando,  a
causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione  della
peste suina africana; 
  Considerato, altresi', che, in base ai dati acquisiti alla data del
presente provvedimento, e' possibile ipotizzare,  per  almeno  dodici
mesi, un incremento significativo dei suini,  che  potrebbero  essere
esclusi dalla filiera del «Prosciutto di Sauris» IGP a causa del loro
peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con  il
rischio concreto di un aggravamento ulteriore  della  filiera  e  dei
soggetti iscritti, nel limite massimo del 15% del valore massimo  del
peso medio per partita (peso  vivo)  di  chilogrammi  160  come  gia'
approvato con il decreto  n.  0074535  del  15  febbraio  2024  sopra
richiamato, e fermo restando il valore minimo pari a  meno  10%,  con
riferimento al peso medio della partita (peso vivo); 
  Ritenuto di  non  poter  escludere  a  priori  che  altri  soggetti
iscritti al sistema di controllo della IGP possano  essere  coinvolti
in futuro; 
  Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli
elementi forniti, tale causa non esaurira', realisticamente in  tempi
brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo
della IGP «Prosciutto di Sauris», e sara' intimamente  connessa  alle
future  decisioni  delle  autorita'  sanitarie  nazionali,  volte   a
contrastare la sua diffusione; 
  Ritenuto, stante quanto sopra,  di  poter  accogliere  la  proposta
avanzata  dai  proponenti  la   domanda   di   modifica   temporanea,
relativamente all'aumento del  valore  massimo  del  peso  medio  per
partita (peso vivo), nei limiti sopra indicati; 
  Ritenuto, altresi', che, sulla base degli elementi  acquisiti,  sia
verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validita'
della modifica temporanea di  che  trattasi,  tenendo,  tuttavia,  in
debita considerazione le future decisioni delle  autorita'  sanitarie
nazionali, in merito  all'evoluzione  dell'epidemia  di  Peste  suina
africana; 
  Vista  la  comunicazione  trasmessa  dalla  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, acquisita al protocollo n. 0086543 del 25 gennaio  2025,  che
conferma quanto comunicato dai proponenti la domanda sopra  citata  e
dall'organismo  di  controllo,  esprimendo,   al   contempo,   parere
favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Sauris», ai sensi
del citato art. 24, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1143; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare  di  produzione  della  IGP  «Prosciutto  di  Sauris»
attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Prosciutto di Sauris»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2010,  e'
modificato come di seguito riportato: 
    Art. 5. 
    «- Il peso medio della singola partita (peso vivo)  inviata  alla
macellazione deve corrispondere a kg. 160, piu' 15%  o  meno  10%  e,
quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg. 144 e
kg. 184». 
  Il presente decreto, recante il rinnovo della  modifica  temporanea
del disciplinare di produzione della indicazione geografica  protetta
«Prosciutto di Sauris», sara' in vigore dalla data  di  pubblicazione
dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e  delle  foreste,  per  dodici  mesi  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2025 
 
                                               Il dirigente: Gasparri