IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal
giorno 26 novembre 2022;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2022, n. 9 e recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a
partire dal 26 novembre 2022»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma
3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, e'
stato integrato di euro 54.200.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attivita' di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma
3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, e'
stato integrato di euro 1.135.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera
c) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma
3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, e'
stato integrato di euro 24.930.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alle lettere
a) e b del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma
3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, e'
stato integrato di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera
b del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023,
con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di
ulteriori dodici mesi;
Visto l'articolo 9, comma 7 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n.
153, con cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2024;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: «Primi interventi urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA),
a partire dal giorno 26 novembre 2022», n. 951 dell'11 dicembre 2022,
n. 954 del 24 dicembre 2022, n. 963 del 9 febbraio 2023 e n. 983 del
7 aprile 2023 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal
giorno 26 novembre 2022»;
Visto l'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che ha
previsto che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022 e
successive proroghe, il coordinamento degli interventi pianificati e
non ancora ultimati e delle attivita' di assistenza alla popolazione
previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26
novembre 2022, nonche' le relative risorse finanziarie sono
trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e che,
conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario subentri
nella titolarita' della contabilita' speciale istituita per
l'emergenza;
Visto l'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che ha
disposto per le attivita' di assistenza alla popolazione di cui al
comma 684 la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, che le
relative risorse siano erogate nel rispetto dei criteri, delle
modalita' e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario
straordinario e che il medesimo Commissario straordinario di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, provvede
altresi' all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter
del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni
dell'isola di Ischia;
Visto l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che ha
autorizzato la spesa, nel limite massimo di 10 milioni di euro per
l'anno 2025, per i contributi che possono essere riconosciuti, nel
rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalita' definiti con
ordinanza del Commissario straordinario, ai titolari di attivita'
economiche per indennizzare i mancati ricavi che, a causa degli
eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a
partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al
proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del
fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a
quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi
calamitosi;
Visto l'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» che, per
assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 684, ha
disposto: l'incremento della struttura del Commissario straordinario
di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, di
cinque unita' di personale non dirigenziale, nel limite complessivo
di spesa di 228.668 euro per l'anno 2025, e di una figura di esperto,
a cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo non
superiore a 48.000 euro per l'anno 2025; la possibilita' da parte del
Commissario straordinario di nominare un sub-commissario per il
coordinamento delle attivita' di attuazione del piano degli
interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre
2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio
2023, n. 9, il cui compenso e' determinato in misura non superiore ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, pari a 132.700 euro per l'anno 2025, comprensivi degli
oneri a carico dell'amministrazione;
Visto l'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto-legge 31 dicembre 2024,
n. 208, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare
situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza» che hanno disposto che il
soggetto subentrante cui sono trasferite le attivita' di assistenza
alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e
non ancora ultimati e' autorizzato, nei limiti delle risorse
finanziarie gia' stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati
eccezionali eventi meteorologici, a rimodulare, fino al termine
massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla
pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico
e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'OCDPC
n. 951/2022 e dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 954/2022 (comma 2); che
il citato soggetto subentrante provvede, entro il 31 gennaio 2025,
alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque
entro il limite massimo del 40% degli oneri attualmente pianificati
per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per
l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per
la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica (comma 3);
Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con
cui consentire la prosecuzione delle attivita' e degli interventi
ancora non ultimati, successivamente alla cessazione dello stato di
emergenza, in coerenza con le citate disposizioni della legge 30
dicembre 2024 n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio
2025-2027»:
Acquisita l'intesa della Regione Campania;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre
2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»,
il Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei
territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno
dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21
agosto 2017 e' individuato quale organo competente alla prosecuzione,
in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario
delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, nel
coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in
premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
2. Alla cessazione dell'incarico straordinario di Governo sopra
indicato, qualora gli interventi di cui al comma 1 non siano
completati, la Regione Campania subentra nelle funzioni di cui al
medesimo comma 1.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario
di Governo e' individuato quale soggetto responsabile delle
iniziative finalizzate al completamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di
cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 948/2022 e nelle eventuali rimodulazioni
degli stessi, gia' formalmente approvati dal Dipartimento della
protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile e alla Regione Campania una
relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei
provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di
attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
5. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale delle strutture organizzative della Regione Campania, nonche'
della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che
provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle
risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Il soggetto responsabile e' altresi'
autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici
e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la rimodulazione di
termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 della citata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
948/2022 ad all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
n. 983/2023.
6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 3 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6387, aperta ai sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 948/2022, che viene al medesimo intestata fino al 31
dicembre 2025. Le eventuali somme giacenti sulla predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 11.
7. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi
non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nella fattispecie di cui all'articolo
25, comma 2, lettere b), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della
protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli
interventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 948/2022.
8. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita'
speciale di cui al comma 6, qualora a seguito del compimento degli
interventi di cui al comma 3 ed al comma 7, residuino delle risorse,
il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano
degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi
interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in
trattazione.
9. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 7 e 8 devono essere
corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure
inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione,
della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali
ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
10. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile provvede alla chiusura della
medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le
modalita' di cui al comma 11.
11. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita'
speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a
interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio
della Regione Campania che provvede, anche avvalendosi dei soggetti
di cui al comma 5, nei modi ivi indicati, al completamento degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti
interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
12. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
13. Il soggetto responsabile e' tenuto a relazionare al
Dipartimento della protezione civile e alla Regione Campania, con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata
contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione
civile e alla Regione Campania una relazione delle attivita' svolte
e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi
ricompresi nei Piani approvati, provvede altresi' a inviare una
comunicazione conclusiva.
14. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in
trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione.
15. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui
all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano