PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 febbraio 2025 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
nelle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nel territorio  dell'isola  di  Ischia,  a
partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 1130). (25A01461) 
(GU n.56 del 8-3-2025)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre  2022,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire  dal
giorno 26 novembre 2022; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre  2022,  n.  186,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio  2022,  n.  9  e   recante:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
eccezionali  verificatisi  nel  territorio  dell'isola  di  Ischia  a
partire dal 26 novembre 2022»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9  febbraio  2023,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1,  comma
3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, e'
stato integrato di euro 54.200.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018,  per  le  attivita'  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo  25  del  medesimo  decreto
legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  maggio  2023,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1,  comma
3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, e'
stato integrato di euro  1.135.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla  lettera
c) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  ottobre  2023,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1,  comma
3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, e'
stato integrato di euro 24.930.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alle  lettere
a) e b del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  aprile  2024,
con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1,  comma
3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, e'
stato integrato di euro 10.000.000,00  a  valere  sul  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla  lettera
b del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  5  ottobre  2023,
con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Visto l'articolo 9, comma 7 del decreto-legge 17 ottobre  2024,  n.
153, con cui il medesimo stato di emergenza  e'  stato  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2024; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: «Primi interventi urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia  (NA),
a partire dal giorno 26 novembre 2022», n. 951 dell'11 dicembre 2022,
n. 954 del 24 dicembre 2022, n. 963 del 9 febbraio 2023 e n. 983  del
7 aprile 2023 recanti: «Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire  dal
giorno 26 novembre 2022»; 
  Visto l'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2024, n.  207
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2025-2027»  che  ha
previsto che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza  di
cui alla delibera del Consiglio  dei  ministri  27  novembre  2022  e
successive proroghe, il coordinamento degli interventi pianificati  e
non ancora ultimati e delle attivita' di assistenza alla  popolazione
previsti dal codice  della  protezione  civile,  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia  a  partire  dal  26
novembre  2022,  nonche'  le  relative   risorse   finanziarie   sono
trasferiti al Commissario straordinario di cui  all'articolo  17  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130   e   che,
conseguentemente,  il  medesimo  Commissario  straordinario  subentri
nella  titolarita'  della   contabilita'   speciale   istituita   per
l'emergenza; 
  Visto l'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n.  207
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2025-2027»  che  ha
disposto per le attivita' di assistenza alla popolazione  di  cui  al
comma 684 la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  che  le
relative risorse  siano  erogate  nel  rispetto  dei  criteri,  delle
modalita' e delle condizioni definiti con ordinanza  del  Commissario
straordinario e che il  medesimo  Commissario  straordinario  di  cui
all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, provvede
altresi' all'attuazione degli interventi di  cui  all'articolo  5-ter
del  decreto-legge  3  dicembre  2022,  n.   186,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i  comuni
dell'isola di Ischia; 
  Visto l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2025-2027»  che  ha
autorizzato la spesa, nel limite massimo di 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, per i contributi che possono  essere  riconosciuti,  nel
rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalita' definiti  con
ordinanza del Commissario straordinario,  ai  titolari  di  attivita'
economiche per indennizzare i  mancati  ricavi  che,  a  causa  degli
eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia  a
partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o  limitazioni  al
proprio  esercizio  e  che  abbiano  registrato  una  riduzione   del
fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per  cento  rispetto  a
quello calcolato sulla media  del  triennio  precedente  agli  eventi
calamitosi; 
  Visto l'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2024, n.  207
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2025-2027»  che,  per
assicurare l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  684,  ha
disposto: l'incremento della struttura del Commissario  straordinario
di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, di
cinque unita' di personale non dirigenziale, nel  limite  complessivo
di spesa di 228.668 euro per l'anno 2025, e di una figura di esperto,
a cui  spetta  un  compenso  onnicomprensivo  di  importo  lordo  non
superiore a 48.000 euro per l'anno 2025; la possibilita' da parte del
Commissario straordinario  di  nominare  un  sub-commissario  per  il
coordinamento  delle  attivita'  di  attuazione   del   piano   degli
interventi di cui all'articolo 5-ter  del  decreto-legge  3  dicembre
2022, n. 186, convertito con modificazioni  dalla  legge  27  gennaio
2023, n. 9, il cui compenso e' determinato in misura non superiore ai
limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, pari a 132.700 euro per l'anno 2025, comprensivi  degli
oneri a carico dell'amministrazione; 
  Visto l'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto-legge 31 dicembre 2024,
n.  208,  recante  «Misure  organizzative  urgenti  per  fronteggiare
situazioni di particolare emergenza,  nonche'  per  l'attuazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza» che hanno  disposto  che  il
soggetto subentrante cui sono trasferite le attivita'  di  assistenza
alla popolazione e il coordinamento degli  interventi  pianificati  e
non  ancora  ultimati  e'  autorizzato,  nei  limiti  delle   risorse
finanziarie gia' stanziate e disponibili, in conseguenza  dei  citati
eccezionali eventi  meteorologici,  a  rimodulare,  fino  al  termine
massimo del 31 dicembre 2025, le misure di  supporto  operativo  alla
pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico
e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'OCDPC
n. 951/2022 e dell'articolo 1 dell'OCDPC n. 954/2022 (comma  2);  che
il citato soggetto subentrante provvede, entro il  31  gennaio  2025,
alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno  2025,  comunque
entro il limite massimo del 40% degli oneri  attualmente  pianificati
per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per
l'anno  2025,  alla   quantificazione   delle   risorse   finanziarie
effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per
la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica (comma 3); 
  Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli  articoli
26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  con
cui consentire la prosecuzione delle  attivita'  e  degli  interventi
ancora non ultimati, successivamente alla cessazione dello  stato  di
emergenza, in coerenza con le  citate  disposizioni  della  legge  30
dicembre 2024 n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario  2025  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2025-2027»: 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma  684  della  legge  30  dicembre
2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il  triennio  2025-2027»,
il Commissario straordinario  del  Governo  per  gli  interventi  nei
territori dei  Comuni  di  Casamicciola  Terme,  Forio,  Lacco  Ameno
dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del  giorno  21
agosto 2017 e' individuato quale organo competente alla prosecuzione,
in via  ordinaria,  dell'esercizio  delle  funzioni  del  Commissario
delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, nel
coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in
premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati. 
  2. Alla cessazione dell'incarico  straordinario  di  Governo  sopra
indicato, qualora  gli  interventi  di  cui  al  comma  1  non  siano
completati, la Regione Campania subentra nelle  funzioni  di  cui  al
medesimo comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario straordinario
di  Governo  e'  individuato  quale   soggetto   responsabile   delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 948/2022 e nelle  eventuali  rimodulazioni
degli stessi,  gia'  formalmente  approvati  dal  Dipartimento  della
protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. 
  4. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile  e  alla  Regione  Campania  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi con  il  relativo  stato  di
attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi. 
  5. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della Regione Campania,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per  la  finanza  pubblica.  Il  soggetto  responsabile  e'  altresi'
autorizzato,  per  ulteriori   sei   mesi,   ferma   in   ogni   caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle
disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici
e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la  rimodulazione  di
termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6  della  citata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
948/2022 ad all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento
n. 983/2023. 
  6. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  3  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6387,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 948/2022, che  viene  al  medesimo  intestata  fino  al  31
dicembre  2025.  Le   eventuali   somme   giacenti   sulla   predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 11. 
  7. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nella fattispecie  di  cui  all'articolo
25, comma 2, lettere b), del decreto legislativo del 2 gennaio  2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi  di  cui  all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 948/2022. 
  8. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 6, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 3 ed al comma 7, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  Piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  9. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 7 e 8 devono essere
corredate  della  relazione  sull'avanzamento  delle  singole  misure
inserite nel piano degli  interventi  e  nelle  eventuali  successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di  attuazione,
della previsione di ultimazione -  con  motivazione  degli  eventuali
ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione  a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate. 
  10. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale  il  soggetto  responsabile  provvede  alla  chiusura  della
medesima e al trasferimento delle eventuali risorse  residue  con  le
modalita' di cui al comma 11. 
  11. Le risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Campania che provvede, anche avvalendosi  dei  soggetti
di cui al comma 5, nei modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli
stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di  detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  12. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  13.  Il  soggetto  responsabile  e'   tenuto   a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile e  alla  Regione  Campania,  con
cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui  al  comma  10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile e alla Regione Campania una relazione delle  attivita'  svolte
e, a seguito  dell'effettiva  ultimazione  di  tutti  gli  interventi
ricompresi nei Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una
comunicazione conclusiva. 
  14. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione  della
corruzione. 
  15.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 febbraio 2025 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano