LEGGE 14 marzo 2025, n. 35
Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilita' dei componenti del collegio sindacale. (25G00042)(GU n.73 del 28-3-2025)
Vigente al: 12-4-2025
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2407 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono adempiere i loro
doveri con la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti
di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei
casi in cui la revisione legale e' esercitata dal collegio sindacale
a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano
i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla societa'
che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi
nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i
seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte
il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il
compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il
compenso.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis,
2394, 2394-bis e 2395.
L'azione di responsabilita' verso i sindaci si prescrive nel
termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui
all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si e' verificato il
danno».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio