IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di Presidenza
del Consiglio dei ministri, informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare,
l'art. 8, il quale, tra l'altro, prevede che, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al
Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale
dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono
attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro
delegato, il quale li esercita con il supporto del Dipartimento per
la trasformazione digitale e che il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro delegato esercita la vigilanza nei confronti
della societa' di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13;
Visto il decreto del Segretario generale 24 luglio 2019, recante
l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione
digitale, modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla
Corte dei conti in data 21 settembre 2020, al n. 2159;
Viste l'Agenda digitale europea, che ha definito gli obiettivi per
sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa nell'ambito
della strategia Europa 2020, e l'Agenda digitale italiana, con cui e'
stata successivamente elaborata una strategia nazionale per
raggiungere gli obiettivi indicati dall'Agenda europea;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (c.d. «DL
semplificazioni»);
Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione 2024-2026, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e,
in particolare, l'art. 8, concernente le attribuzioni al Presidente
del Consiglio dei ministri delle funzioni in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e l'istituzione, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale
per la transizione digitale (CITD);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre
2022 con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario e' stata
conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica
e transizione digitale;
Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il
Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del
Dipartimento per la trasformazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato
conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la
trasformazione digitale;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente
presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi
dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la
ripresa e resilienza dell'Italia», come modificata da ultimo, ai
sensi dell'art. 21 del regolamento n. 241/2021, con decisione di
esecuzione ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 e in particolare l'art. 15, recante
«Procedure finanziarie e contabili»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, come modificato da ultimo dal decreto del 23 febbraio
2023, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie per
l'attuazione del PNRR, in cui e' stata definita l'attribuzione al
Dipartimento per la trasformazione digitale della titolarita' delle
risorse PNRR sui diversi progetti di investimento;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n.
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in particolare il Titolo VII
- Capo I;
Visto il regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e
allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;
Visto in particolare l'art. 53, comma 1, lettera c), del citato
regolamento 2021/1060, ai sensi del quale «Le sovvenzioni fornite
dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme
seguenti: [...] c) somme forfettarie»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e in particolare
l'art. 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 121/2021, che prevede
la possibilita' di utilizzare le opzioni di semplificazione dei costi
nell'ambito del PNRR: «Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai
fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le
amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono
utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli
52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalita'
semplificata di cui al primo periodo e' altresi' estesa alla
contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute
nell'ambito dei piani di sviluppo e coesione di cui all'art. 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»;
Considerato che per la riduzione degli oneri amministrativi a
carico dei soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR il
Dipartimento per la trasformazione digitale ha implementato le misure
della missione 1, componente 1 del PNRR, con elevata cardinalita' di
soggetti attuatori attraverso l'adozione delle opzioni di costo
semplificato di cui al citato art. 53, comma 1, lettera c) (somme
forfettarie o lump sum);
Visti gli avvisi pubblici c.d. a lump sum sulla piattaforma
PAdigitale2026 adottati a partire da aprile 2022 dal Dipartimento per
la trasformazione digitale;
Considerato che i lump sum rappresentano delle stime ex ante dei
costi del progetto secondo una metodologia previamente approvata dal
Dipartimento e condivisa con il Ministero dell'economia e finanze e
che non rileva la spesa sostenuta dagli enti bensi' il risultato da
raggiungere;
Considerato quindi che le spese sostenute dagli enti possono essere
in concreto minori o maggiori della somma forfettaria definita ex
ante e oggetto di finanziamento;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42;
Viste le FAQ Arconet n. 48 in materia di contabilizzazione delle
risorse PNRR e n. 49 in materia di contabilizzazione del Cloud;
Viste le «Linee guida per i soggetti attuatori individuati tramite
avvisi pubblici a lump sum» approvate da ultimo con decreto del
coordinatore dell'unita' di missione n. 17 del 27 novembre 2023;
Acquisito il parere del Comitato interministeriale per la
transizione digitale (CITD);
Acquisito l'esito della riunione del 17 gennaio 2025, convocata
dall'ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, per discutere dello schema di direttiva, alla quale
hanno preso parte il Dipartimento per la trasformazione digitale, il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Struttura di missione
PNRR del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR;
Adotta
la seguente direttiva:
1. Contesto della direttiva.
Ruolo del Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' l'amministrazione titolare degli
investimenti relativi alla digitalizzazione della pubblica
amministrazione previsti dalla missione 1, componente 1, del Piano
nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR).
Con l'obiettivo di raggiungere le milestone e i target altamente
sfidanti previsti dal PNRR, sin dall'avvio del percorso di
strutturazione degli avvisi di finanziamento previsti dal piano, ha
introdotto alcune semplificazioni di processo volte a favorire la
partecipazione e la corretta implementazione delle attivita' di
digitalizzazione previste per un'ampia platea di soggetti attuatori
(oltre 23.000), in tutte le fasi di gestione dei progetti oggetto di
finanziamento: dalla candidatura alla realizzazione delle attivita',
dal completamento all'ottenimento dell'erogazione del finanziamento.
Semplificazioni e innovazioni introdotte.
Tra le innovazioni introdotte: PAdigitale2026, piattaforma digitale
che consente ai soggetti attuatori una gestione semplice e intuitiva
di ciascun progetto; un Transformation Office, costituito da team
territoriali dislocati in tutto il Paese, dedicato ad accompagnare i
soggetti attuatori in ogni fase di progetto; infine, un sistema di
avvisi pubblici cosiddetti a lump sum. I contributi concessi in
questa forma si delineano come somme forfettarie erogate in un'unica
soluzione a seguito del perfezionamento delle attivita' oggetto del
finanziamento, come disposto dall'art. 13 degli avvisi.
2. Finalita'.
Grazie al PNRR, gli enti hanno a disposizione un ammontare di
risorse straordinarie ed eccezionali per intraprendere un percorso di
trasformazione digitale e innovare il rapporto di servizio con
cittadini e imprese: e' necessario che tali risorse vengano spese in
modo da garantire un incremento deciso e misurabile in termini di
digitalizzazione dei servizi e dei processi.
Il PNRR ha stabilito una serie di interventi standard volti a
centrare obiettivi precisi in tempi definiti, attraverso target e
milestone, a prescindere dalla condizione di partenza e dalla
maturita' digitale di ogni ente.
Per fronteggiare l'elevata cardinalita' di soggetti attuatori
destinatari dei finanziamenti PNRR di propria competenza, il
Dipartimento per la trasformazione digitale ha adottato il meccanismo
delle c.d. opzioni semplificate di costo tramite la pubblicazione di
avvisi c.d. a lump sum, dando, quindi, a disposizione dei soggetti
attuatori, una somma forfettaria che puo' essere spesa per intero o
parzialmente.
Occorre quindi che gli enti riutilizzino le risorse eventualmente
non utilizzate per il complemento degli interventi di
digitalizzazione gia' in essere, andando a colmare le proprie
specifiche carenze, all'interno di un quadro organico di interventi,
auspicabilmente condiviso con le altre autorita' presenti sul
territorio, per un percorso di digitalizzazione completo e
inarrestabile.
Pertanto, la presente direttiva definisce i principi guida per
agevolare un utilizzo appropriato ed efficiente delle eventuali
risorse residue nell'ambito dei finanziamenti PNRR, secondo i criteri
di buona gestione amministrativa e in coerenza con la disponibilita'
da parte degli enti di altri fondi regionali, nazionali ed europei.
3. Oggetto.
Con il progredire della fase di realizzazione delle attivita' da
parte dei soggetti attuatori degli avvisi previsti dalla M1-C1 del
PNRR, pubblicati dal DTD, e' emersa da parte degli enti la richiesta
di ottenere chiarimenti riguardanti l'utilizzo di somme eventualmente
non utilizzate per l'attuazione del progetto finanziato rispetto al
contributo ricevuto o accordato. Da qui la necessita' di fornire
indicazioni in relazione a un'appropriata finalita' di gestione di
eventuali fondi residui derivanti da questo tipo di finanziamenti.
Importi residui.
Per «importi residui» - oggetto di questa direttiva - si intendono
le somme forfettarie concesse (lump sum) con decreti di finanziamento
non utilizzate dal soggetto attuatore per la realizzazione del
progetto e cioe' l'eventuale differenza (positiva) tra l'importo del
contributo PNRR ricevuto (lump sum) dal Dipartimento per la
trasformazione digitale, a seguito del completamento del progetto,
quando le attivita' sono state positivamente asseverate, e gli
importi spesi dal soggetto attuatore per realizzare il progetto. Tali
residui possono cumularsi qualora l'ente abbia ottenuto contributi a
lump sum su piu' avvisi pubblici.
In merito a tali eventuali importi, si richiama interamente quanto
fino ad oggi indicato agli enti, alla normativa nazionale sulla
contabilita', alle FAQ Arconet n. 48 e 49, inserite nelle linee guida
per i soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici a lump
sum (al paragrafo 2.6 «Gestione contabile degli interventi») e
utilizzate dall'help desk del Dipartimento per la trasformazione
digitale e nelle FAQ pubblicate sul sito PAdigitale2026, che in
sintesi prevedono il principio della perdita del vincolo di
destinazione delle risorse erogate in seguito alla conclusione delle
attivita' e alla positiva asseverazione formale e sostanziale da
parte del Dipartimento.
Tuttavia, come indicato nelle finalita', al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della PA italiana
e, in mancanza di disposizioni specifiche in merito, si ritiene
necessario perseguire un utilizzo appropriato ed efficiente di tali
risorse, attraverso l'emanazione di principi guida per indirizzare
gli enti nella sana e coerente gestione finanziaria delle risorse
pubbliche rinvenienti dai fondi PNRR.
4. Destinatari della direttiva.
La presente direttiva e' indirizzata ai soggetti attuatori
finanziati dagli avvisi c.d. a lump sum, pubblicati dal Dipartimento
per la trasformazione digitale su PAdigitale2026, a valere sulle
misure per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
previste dalla M1-C1 del PNRR.
In particolare, e' rivolta a quei soggetti attuatori che hanno
ottenuto il contributo previsto dagli avvisi di finanziamento a
seguito del completamento delle attivita' e all'esito di positiva
asseverazione e hanno maturato importi residui in quanto non hanno
speso tutta la somma forfettaria (lump sum) per la realizzazione del
progetto PNRR.
5. Principi guida.
Premesso che i soggetti attuatori sono tenuti a procedere
tempestivamente al pagamento dei soggetti realizzatori in base a
quanto stabilito nei rispettivi contratti sottoscritti dall'ente per
la realizzazione del progetto PNRR, non appena ricevuto il
trasferimento delle risorse dal Dipartimento per la trasformazione
digitale, nella gestione delle risorse residue sopra citate, si
indica dunque agli enti di seguire i seguenti principi:
a. prudenza: si suggerisce di procedere all'utilizzo delle
eventuali eccedenze non prima di aver concluso il progetto finanziato
da un avviso a lump sum e aver ricevuto esito positivo
all'asseverazione tecnica e formale da parte del Dipartimento per la
trasformazione digitale; prima di tale momento l'ente non puo' essere
certo di ricevere il contributo pubblico (lump sum);
b. massimizzazione degli impatti dei finanziamenti ottenuti: si
suggerisce di destinare le risorse residue ai capitoli di bilancio
relativi all'ambito delle spese per la digitalizzazione dell'ente. A
mero titolo di esempio, a spese utili a rafforzare la portata degli
avvisi stessi, a fornire maggiore sostenibilita' nel tempo agli
interventi effettuati, o piu' in generale alle spese nel campo del
comparto ICT dell'ente.
c. sostenibilita' degli interventi effettuati: si suggerisce di
destinare almeno parte delle risorse residue a progetti formativi e/o
di aggiornamento, destinati al personale impiegato nell'utilizzo
delle soluzioni tecnologiche e digitali realizzate attraverso le
misure M1-C1 del PNRR, per un loro utilizzo nelle loro piena
funzionalita' e finalita', previste dagli avvisi stessi.
d. comunicazione, pubblicita' e trasparenza degli interventi
effettuati: si suggerisce di destinare almeno parte delle risorse
residue alla massima comunicazione degli interventi realizzati con
fondi PNRR e alla diffusione dei risultati raggiunti, al fine di
contribuire alla piena fruizione da parte dei destinatari delle
misure di digitalizzazione, cittadini e imprese in primis.
Infine, qualora l'ammontare di risorse in eccesso sia
sufficientemente significativo, si suggerisce agli enti di destinare
eventuali risorse residue anche alla:
e. integrazione di altri interventi del soggetto attuatore aventi
le stesse finalita' dei progetti PNRR, sostenuti con altri fondi
europei, nazionali e regionali. In particolare, si invita ad
integrare gli interventi previsti dagli obiettivi strategici FSC
2021-2027 per l'area strategica digitalizzazione dai piani dei Fondi
di sviluppo e coesione, laddove si e' destinatari diretti o indiretti
di suddetti fondi. A tale ultimo proposito, si raccomanda ai comuni
di individuare possibili azioni e attivita' previa consultazione
della propria regione, quale autorita' di gestione dei Fondi di
sviluppo e coesione e/o con altri soggetti istituzionali
rappresentativi quali le province.
6. Monitoraggio della direttiva.
Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attivita' connesse
all'attuazione della presente direttiva e' affidata al Dipartimento
per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei
ministri attraverso il Transformation Office.
La presente direttiva verra' trasmessa ai competenti organi di
controllo per la successiva registrazione e sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Sottosegretario di Stato: Butti
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 765