N. 36 SENTENZA 30 gennaio - 27 marzo 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo tributario - Nuove prove  in  appello  -  Divieto  assoluto,
  introdotto per mezzo di  decreto  legislativo,  di  deposito  delle
  deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere
  rilevanti ai fini della  legittimita'  della  sottoscrizione  degli
  atti - Irragionevolezza  e  violazione  del  diritto  di  difesa  -
  Illegittimita' costituzionale parziale. 
Processo tributario - Nuove prove in appello - Limiti e preclusioni -
  Disciplina transitoria  -  Applicazione  immediata  ai  giudizi  di
  appello  gia'  instaurati  a  decorrere   dal   giorno   successivo
  all'entrata in vigore della novella, anziche' a quelli il cui primo
  grado sia instaurato successivamente all'entrata  in  vigore  della
  novella - Irragionevolezza e violazione del  principio  del  giusto
  processo - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Processo tributario - Nuove  prove  in  appello  - Divieto  assoluto,
  introdotto per mezzo di  decreto  legislativo,  di  deposito  delle
  notifiche  dell'atto   impugnato   ovvero   degli   atti   che   ne
  costituiscono  presupposto  di  legittimita'  che  possono   essere
  prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis
  - Denunciata violazione dei criteri  di  delega,  irragionevolezza,
  violazione del diritto di  difesa  e  del  giusto  processo  e  del
  raggiungimento di una  decisione  giusta  -  Non  fondatezza  delle
  questioni. 
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  art.  58,  comma  3,
  come inserito dall'art.  1,  comma  1,  lettera  bb),  del  decreto
  legislativo 30 dicembre 2023, n. 220. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma,  102,  primo
  comma, e 111, commi primo e secondo. 
(GU n.14 del 2-4-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 3,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),  come  introdotto
dall'art. 1,  comma  1,  lettera  bb),  del  decreto  legislativo  30
dicembre  2023,  n.  220  (Disposizioni  in  materia  di  contenzioso
tributario), promossi dalla Corte di giustizia tributaria di  secondo
grado  della  Campania,  sezione  16,  e  dalla  Corte  di  giustizia
tributaria  di  secondo  grado  della  Lombardia,  sezione  19,   con
ordinanze del 9  luglio  2024  e  del  27  settembre  2024,  iscritte
rispettivamente ai numeri 170 e 199 del  registro  ordinanze  2024  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 39 e  45,
prima serie speciale, dell'anno 2024, la  cui  trattazione  e'  stata
fissata per l'adunanza in camera di consiglio del 28 gennaio 2025. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udita nella camera di consiglio del 30 gennaio  2025  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 luglio 2024, iscritta al n. 170 reg. ord.
2024, la  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della
Campania, sezione 16, ha sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,
primo comma, 24, secondo comma, 102, primo  comma,  e  111,  primo  e
secondo  comma,  della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 58, comma  3,  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo  tributario  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come  introdotto  dall'art.  1,  comma  1,
lettera bb),  del  decreto  legislativo  30  dicembre  2023,  n.  220
(Disposizioni in materia di contenzioso tributario). 
    1.1.-  La  Corte  rimettente   premette   di   essere   investita
dell'appello proposto da un contribuente contro la sentenza che aveva
respinto parzialmente il ricorso dallo stesso spiegato nei  confronti
dell'Agenzia   delle   entrate   -   Riscossione   (ADER),    avverso
un'intimazione di pagamento fondata, tra le altre, su sei cartelle di
pagamento relative a vari tributi. 
    Il giudice a quo riferisce che,  in  prime  cure,  il  ricorrente
aveva dedotto diversi profili di illegittimita' dell'atto  impugnato,
tra i quali l'omessa notificazione degli atti ad esso presupposti,  e
che, nel contraddittorio con l'ADER, la Corte di giustizia tributaria
di primo grado aveva accolto il ricorso  solo  con  riferimento  alla
censura di difetto di notificazione di  due  delle  sei  cartelle  di
pagamento azionate. 
    Avverso tale pronuncia - prosegue l'ordinanza di rimessione -  il
contribuente aveva proposto appello con atto notificato il 30 gennaio
2024, lamentando che neanche per le restanti  cartelle  vi  fosse  in
atti    la    prova    dell'avvenuta     notificazione,     essendosi
l'Amministrazione  finanziaria  limitata  a  produrre   copia   delle
relative ricevute, dalle quali, peraltro,  risultava  che  una  delle
cartelle era  stata  ritirata  da  un  soggetto  a  lui  sconosciuto,
ancorche' qualificato come  "convivente".  Nel  giudizio  di  secondo
grado si era costituita l'ADER deducendo che ciascuna delle  cartelle
indicate dalla controparte era  stata  notificata  mediante  consegna
nelle mani di familiare convivente e che risultava  inviato  l'avviso
di legge a mezzo di lettera raccomandata come da distinta versata  in
atti. 
    Tanto premesso, la Corte rimettente rileva che nel  fascicolo  di
primo  grado  non  risultano   prodotte   tutte   le   relazioni   di
notificazione  delle  quattro  cartelle  di  pagamento,   presupposte
all'intimazione  impugnata,  ritenute  dal  giudice  di  primo  grado
validamente notificate. 
    L'ordinanza di rimessione aggiunge che nel  giudizio  di  appello
l'Amministrazione ha prodotto ulteriori documenti intesi a dimostrare
l'avvenuta   notifica   delle    cartelle    poste    a    fondamento
dell'ingiunzione  di  pagamento  e  che,  tuttavia,  l'appellante  ha
eccepito l'irritualita' di tale deposito in base all'art.  58,  comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma  1,
lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023. 
    1.2.- Il giudice a quo dubita della  legittimita'  costituzionale
di tale disposizione sospettandone, come si e' riferito, il contrasto
con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma,  e
111, primo e secondo comma, Cost. 
    1.3.- In punto di rilevanza, la Corte rimettente sottolinea  come
la nuova  disciplina  trovi  applicazione  nel  giudizio  principale,
avendo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 stabilito che le
disposizioni di detto decreto  operano  nei  giudizi  instaurati,  in
primo e in secondo grado, con ricorso notificato  successivamente  al
1°  settembre  2024,  fatta  eccezione  per  le  modifiche   elencate
nell'art. 1, comma 1 - tra cui, alla lettera  bb),  figura  anche  la
riforma delle prove in  appello  -,  che,  invece,  si  applicano  ai
giudizi  incardinati,  in  primo  e  in  secondo  grado,  nonche'  in
Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata  in  vigore
dello stesso decreto legislativo. 
    1.4.- La Corte rimettente esclude, poi, la praticabilita' di  una
interpretazione  costituzionalmente  orientata   della   disposizione
censurata, ritenendo che ad essa osti l'inequivoco  tenore  letterale
della stessa. 
    1.5.- Quanto al profilo della non  manifesta  infondatezza  delle
questioni sollevate, il giudice a quo denuncia anzitutto il contrasto
con «il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3,  primo  comma,
Cost.». Osserva in proposito che la pur ampia discrezionalita' di cui
gode il legislatore nella conformazione  degli  istituti  processuali
incontra il limite della  manifesta  irragionevolezza.  Nella  specie
tale limite sarebbe stato superato,  in  quanto  la  disposizione  in
scrutinio  esprimerebbe  una  scelta  legislativa   arbitraria   «che
ineluttabilmente perturba il canone dell'eguaglianza». 
    1.6.- Rileva, in  particolare,  il  Collegio  rimettente  che  la
disposizione censurata, per un verso, al comma 1, al  pari  dell'art.
345 del codice di procedura  civile  nella  versione  anteriore  alla
riforma introdotta dalla legge 18 giugno 2009,  n.  69  (Disposizioni
per lo sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitivita'
nonche' in materia  di  processo  civile),  consente  al  giudice  la
valutazione della  indispensabilita'  della  documentazione  prodotta
soltanto in secondo grado; per altro verso, al comma 3, impedisce  al
medesimo giudice di compiere tale verifica «per una  certa  tipologia
di   atti»,   quali   sono   le    notificazioni,    «ontologicamente
indispensabili secondo l'anzidetta accezione». 
    La previsione di cui al comma 3 - del tutto inedita  nel  sistema
processuale  generale  -  determinerebbe,  cosi',  una  «autoevidente
contraddizione», in quanto priverebbe il giudice dello stesso  potere
di  delibazione  della  prova  riconosciutogli  dal  comma   1.   Una
formulazione    siffatta    sarebbe    indice    sintomatico    della
irragionevolezza e della illogicita'  intrinseca  della  disposizione
censurata   e   determinerebbe,   al   contempo,    un'ingiustificata
differenziazione del trattamento delle parti del giudizio. 
    Secondo il rimettente, il legislatore avrebbe cosi'  compiuto  da
se' il giudizio di indispensabilita' - che, invece, lo stesso comma 1
del  riformato  art.  58  demanda  al  giudice  -  peraltro  in  modo
imperscrutabile  e  contrario  al  canone  di  razionalita'   pratica
ispirato  dal  criterio   dell'id   quod   plerumque   accidit.   Non
risulterebbe, infatti, comprensibile  la  ratio  dell'esclusione  dei
documenti indicati nel comma 3 tra quelli depositabili  al  ricorrere
dei  presupposti  di  cui  al  comma  1,  considerato  che  «il  loro
principale  tratto  comune  distintivo»  e'  da  individuarsi   nella
«possibile decisivita' della loro tardiva produzione nel  determinare
l'esito della lite». 
    1.7.- Secondo il giudice a quo,  una  simile  «perimetrazione  in
negativo  della   potestas   iudicandi»   costituirebbe   anche   una
illegittima intromissione del legislatore  in  un  ambito,  quale  e'
quello  della  valutazione  della  indispensabilita'   delle   prove,
riservato all'autorita' giudiziaria, in violazione degli  artt.  102,
primo comma, 111, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. 
    1.8.- La disposizione censurata sarebbe, altresi',  in  contrasto
con l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., secondo cui  il  giusto
processo deve necessariamente svolgersi nel  contraddittorio  tra  le
parti e in condizioni di parita',  davanti  ad  un  giudice  terzo  e
imparziale, onde consentire la ricerca della  verita'  processuale  e
una decisione giusta. 
    Il  rimettente  esclude,  poi,  che  il   denunciato   sacrificio
dell'esercizio  della  funzione  giurisdizionale   sia   giustificato
dall'esigenza di assicurare la ragionevole durata del processo, posto
che,  come  chiarito  dalla   giurisprudenza   costituzionale,   tale
principio e' leso soltanto da norme procedurali  che  comportino  una
dilatazione dei tempi del processo  non  sorretta  da  alcuna  logica
esigenza. 
    1.9.- L'art. 111, secondo comma, Cost. sarebbe ancora leso  sotto
il profilo della violazione del principio di eguaglianza tra le parti
del processo, posto che, alla  stregua  della  disciplina  censurata,
mentre la parte privata puo' produrre nuovi documenti, sia pure entro
i limiti stabiliti dai novellati commi 1 e 2 dell'art. 58 del  d.lgs.
n. 546 del 1992, la parte pubblica non puo' depositare le  specifiche
tipologie di documenti elencati nel comma 3 di detta disposizione. 
    Secondo  la  Corte  rimettente,  infatti,  alla   stregua   delle
connotazioni generali del diritto e del processo tributario e di  una
«oggettiva regola di esperienza», la  documentazione  indicata  nella
disposizione in scrutinio riguarda gli atti «che rendono legittima la
pretesa  tributaria  della  parte  pubblica»  e,  quindi,   attengono
all'attivita' difensiva dalla stessa ordinariamente svolta. 
    Viene, altresi', rimarcato che la  disciplina  in  scrutinio  non
consente l'acquisizione dei documenti da essa indicati neppure quando
l'indispensabilita' della relativa  produzione  derivi  dalle  difese
svolte dalla controparte nell'atto di appello ovvero dal deposito  di
documenti dalla stessa effettuato ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2,
del d.lgs. n. 546 del 1992. 
    2.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo dichiararsi inammissibili e comunque  manifestamente
infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate. 
    2.1.-  A  sostegno  della  inammissibilita',  la  difesa  statale
deduce, anzitutto, che il giudice a quo, riconducendo  le  violazioni
denunciate alla immediata applicabilita' della  nuova  disciplina  ai
giudizi in corso, ivi compresi  quelli  svolti  in  primo  grado  nel
vigore del  precedente  regime  processuale,  sarebbe  incorso  nella
erronea individuazione della  disposizione  espressiva  della  scelta
legislativa  ritenuta  costituzionalmente  illegittima,  che   invece
sarebbe da ravvisare nell'art. 4, comma 2,  del  d.lgs.  n.  220  del
2023. 
    2.1.1.- Le questioni  di  legittimita'  costituzionale  sarebbero
inammissibili   anche   perche'   muoverebbero   da    una    erronea
interpretazione del dato normativo. 
    Ad avviso dell'interveniente, l'art. 58, comma 3, del  d.lgs.  n.
546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb),  del
d.lgs. n. 220 del 2023, non precluderebbe affatto il  deposito  della
documentazione comprovante la notificazione degli atti impugnati,  ma
si limiterebbe a vietare la produzione di tre tipologie di atti -  le
deleghe, le procure e gli altri atti  di  conferimento  di  potere  -
ulteriormente specificando, in relazione all'ultima  delle  categorie
menzionate, che essa riguarda quelli che  rilevano  «ai  fini»  della
legittimita'  della  sottoscrizione  degli  atti  e  delle  notifiche
dell'atto impugnato,  ovvero  degli  atti  che  ne  costituiscono  il
presupposto di legittimita'. 
    Secondo la difesa statale, la disposizione censurata,  «declinata
in forma non sintetica», sarebbe diretta a vietare il deposito  delle
deleghe, delle procure  e  degli  atti  di  conferimento  di  potere,
distinti in tre gruppi: quelli rilevanti ai fini  della  legittimita'
della sottoscrizione degli  atti,  quelli  rilevanti  ai  fini  delle
notifiche dell'atto  impugnato  e  quelli  rilevanti  ai  fini  delle
notifiche degli atti che costituiscono  presupposto  di  legittimita'
dell'atto impugnato. 
    Alla stregua  di  tale  lettura,  avvalorata  dal  dato  testuale
dell'impiego, nella elencazione, della congiunzione "e", non  sarebbe
stata introdotta  alcuna  preclusione  espressa  alla  produzione  in
appello della documentazione comprovante la  notificazione  dell'atto
impugnato,  dal  momento  che  oggetto  del  divieto  sarebbero,   in
definitiva, soltanto gli atti di conferimento di potere rilevanti  ai
fini delle notifiche degli atti. 
    2.1.2.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  eccepisce
l'inammissibilita' delle questioni anche sotto il profilo del mancato
esperimento, da parte della Corte rimettente, di una, pur  possibile,
interpretazione costituzionalmente orientata. 
    Secondo  l'interveniente,  la  previsione  della  verifica  della
indispensabilita' dei documenti di cui  all'art.  58,  comma  1,  del
d.lgs. n. 546 del 1992  costituirebbe  «norma  portante  di  chiusura
della nuova disciplina» e  per  questo  andrebbe  coordinata  con  il
divieto posto dal comma 3. 
    Tale interpretazione della disposizione in  esame  evidenzierebbe
che la valutazione di indispensabilita' debba essere  riferita  anche
ai documenti elencati nel citato comma 3, in  linea  con  i  principi
costituzionali  della  tutela  del  diritto  di  difesa,  del  giusto
processo  e  della  parita'  delle  armi  in  giudizio,  nonche'   di
eguaglianza e di ragionevolezza. 
    2.2.- Ad avviso  dell'interveniente,  le  censure  formulate  dal
rimettente sarebbero, comunque, manifestamente infondate,  in  quanto
poggerebbero su una «discutibile lettura atomistica  ed  isolata  del
comma 3 dell'art. 58 che oblitera la  relazione  di  complementarita'
necessariamente esistente tra il menzionato comma 3 e il comma 1  del
medesimo  articolo,  quale  disposizione  contenente   un   principio
portante del sistema delle prove nel processo tributario». 
    In ogni caso, osserva la difesa statale, il divieto di depositare
le deleghe, le procure e gli atti di conferimento di potere -  e  non
anche le notifiche degli atti impugnati -  risponde  all'esigenza  di
«evitare carenze probatorie dovute a negligenza, essendo ora le parti
obbligate a un maggior rigore sin dall'avvio del giudizio». 
    3.- Con ordinanza del 27 settembre 2024, iscritta al n. 199  reg.
ord. 2024, la Corte di giustizia tributaria di  secondo  grado  della
Lombardia,  sezione  19,  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'
costituzionale dello stesso art. 58, comma 3, del d.lgs. n.  546  del
1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb),  del  d.lgs.
n. 220 del 2023, in riferimento ai medesimi parametri  costituzionali
evocati nell'ordinanza iscritta al n. 170 reg. ord. 2024. 
    3.1.-  La  Corte  rimettente   premette   di   essere   investita
dell'appello proposto dall'ADER avverso la sentenza  di  primo  grado
che aveva accolto l'impugnazione promossa da un  contribuente  contro
una comunicazione preventiva di  iscrizione  ipotecaria,  in  quanto,
stante la tardiva costituzione dell'amministrazione  resistente,  non
si era potuto tenere conto dei documenti dalla stessa depositati. 
    Il giudice a quo espone che, a  sostegno  del  ricorso  di  primo
grado, il contribuente aveva contestato la mancata  notificazione  di
cinque cartelle  di  pagamento  richiamate  nell'atto  impugnato,  il
difetto di  motivazione  di  quest'ultimo  e  la  prescrizione  della
pretesa erariale. 
    La Corte rimettente riferisce che, con l'atto di appello,  l'ADER
ha prodotto nuovamente i documenti depositati in primo grado, tra cui
le notificazioni delle cartelle esattoriali,  e  che  l'appellato  ha
disconosciuto la conformita' agli originali, ai sensi dell'art.  2719
del codice civile, delle copie di dette notificazioni, in relazione a
due delle quali ha anche dedotto la nullita' per omesso  invio  della
raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica. 
    L'ordinanza di rimessione chiarisce, quindi, che il  giudizio  di
primo grado e' iniziato nel vigore dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del
1992 nella versione anteriore alle modifiche  allo  stesso  apportate
dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, e che,
tuttavia, il processo di appello,  essendo  stato  incardinato  il  9
febbraio 2024, in  base  all'art.  4  di  tale  decreto  legislativo,
soggiace alla nuova disciplina. 
    Ad avviso del giudice a quo, nel  giudizio  di  appello  sarebbe,
pertanto, vietato produrre i documenti di cui al comma 3  del  citato
art. 58, in quanto introdotti in primo grado in modo irrituale. 
    La Corte rimettente da', quindi, atto dell'avvenuto  promovimento
dell'incidente di costituzionalita' dell'art. 58, comma 3, del d.lgs.
n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1,  lettera  bb),
del d.lgs. n. 220  del  2023,  ad  opera  della  Corte  di  giustizia
tributaria della Campania per poi sollevare  anch'essa  questioni  di
legittimita'  costituzionale  di   tale   disposizione,   precisando,
tuttavia, che l'esame della non manifesta  infondatezza  deve  essere
condotto non in termini generali, ma  limitatamente  all'applicazione
della nuova disciplina durante la fase transitoria. 
    3.2.- Ricostruito, quindi, il nuovo assetto normativo  introdotto
dagli artt. 1, comma 1, lettera bb), e 4, comma 2, del d.lgs. n.  220
del 2023, il giudice a  quo  osserva  come  l'intervento  riformatore
abbia  modificato  drasticamente  la  disciplina   delle   produzioni
documentali  in  appello,  laddove  la   «legge   delega»   prevedeva
unicamente di rafforzare il divieto di produrre nuovi  documenti  nei
gradi successivi al primo e non di  introdurre  un  divieto  assoluto
ne',  tanto  meno,  di  sancire  un  trattamento  differenziato   per
tipologia di documenti. 
    Secondo il giudice a quo, il regime delineato dal censurato comma
3 dell'art. 58, «particolarmente rigoroso» e  privo  di  qualsivoglia
fondamento nella legge delega, sarebbe reso ancor piu' drastico dalla
previsione della sua immediata applicabilita' ai giudizi in corso. 
    3.3.- In punto di rilevanza,  la  Corte  rimettente  ritiene  che
detta disposizione debba trovare applicazione nel giudizio principale
ed esclude che  la  sua  formulazione  letterale  si  presti  ad  una
interpretazione costituzionalmente orientata. 
    3.4.- Quanto alle ragioni di  non  manifesta  infondatezza  delle
questioni sollevate, secondo il giudice a quo la disciplina censurata
violerebbe, anzitutto, l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo
dell'irragionevolezza. 
    Si osserva, al riguardo, nella ordinanza di rimessione  che,  per
quanto il legislatore  goda  di  ampia  discrezionalita'  in  materia
processuale, la scelta di rendere il divieto di produzione in appello
delle indicate tipologie di documenti immediatamente applicabile alle
controversie gia' instaurate in primo grado al  momento  dell'entrata
in vigore della novella sia «indubbiamente irrazionale». 
    La previsione della immediata  applicabilita'  del  nuovo  regime
giuridico  ai  giudizi  in  corso  inciderebbe,  infatti,   in   modo
«gravemente pregiudizievole ed irreparabile» sulla  legittima  scelta
difensiva delle parti di rinviare,  nell'esercizio  di  una  facolta'
riconosciuta dalla legge, la produzione  di  documenti  all'eventuale
giudizio di appello. 
    3.4.1.- La violazione dell'art. 3,  primo  comma,  Cost.  sarebbe
resa evidente dalla circostanza che, a  differenza  delle  parti  dei
giudizi  introdotti  successivamente  all'entrata  in  vigore   della
novella, le quali hanno la  possibilita'  di  decidere  «nella  piena
consapevolezza della situazione», le parti dei giudizi in  corso  non
hanno potuto compiere tale valutazione. 
    3.5.- La Corte  rimettente  lamenta,  altresi',  che  il  divieto
assoluto introdotto con la novella del 2023 nell'art.  58,  comma  3,
del d.lgs. n. 546 del 1992 non trovi  riscontro  nella  legge  delega
(legge 9 agosto 2023 n.  111,  recante  «Delega  al  Governo  per  la
riforma  fiscale»),  la  quale  aveva  previsto   esclusivamente   il
rafforzamento del divieto  di  produrre  nuovi  documenti  nei  gradi
processuali successivi al primo. 
    Nella stessa legge delega, osserva il  giudice  a  quo,  non  era
contemplata neppure la possibilita'  di  applicare  il  nuovo  regime
processuale compendiato nell'art. 58, commi 1  e  3,  ai  giudizi  in
corso. 
    3.6.- Da ultimo, secondo il giudice  a  quo,  l'introduzione,  ad
opera  della  disposizione  censurata,  di  un  divieto  assoluto  di
produzione di documenti in appello anche nel caso in cui ricorrano  i
presupposti di cui al comma 1 dell'art. 58,  che  ne  consentirebbero
l'acquisizione, realizzerebbe  un'interferenza  nell'esercizio  della
funzione giurisdizionale,  determinando,  altresi',  la  lesione  del
diritto alla prova e una «palese ed  ingiustificata  violazione»  del
principio del giusto processo, in contrasto con gli artt. 102,  primo
comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. 
    Il vulnus al principio del giusto  processo,  conclude  la  Corte
rimettente, sarebbe particolarmente evidente sotto il  profilo  della
non prevedibilita' delle «regole processuali dell'intero percorso  di
tutela». 
    4.- Anche nel giudizio promosso con l'ordinanza  iscritta  al  n.
199 reg. ord. 2024 e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' e comunque
di non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    4.1.- Sotto il primo profilo, l'interveniente deduce anzitutto la
erronea individuazione della disposizione all'origine del  denunciato
vulnus al principio  di  ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.,
rilevando  che,  nella   prospettazione   della   Corte   rimettente,
l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione    censurata
deriverebbe, anzitutto, dalla sua immediata applicabilita' ai giudizi
in corso, cosi' che oggetto di  censura  avrebbe  dovuto  essere  non
l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma l'art. 4, comma 2,
del d.lgs. n. 220 del 2023. 
    4.1.1.-  La  censura  relativa  all'eccesso  di  delega  sarebbe,
invece, inammissibile in ragione della  erronea  identificazione  del
parametro costituzionale, avendo la rimettente ricondotto tale  vizio
alla violazione dell'art. 3 Cost. e non dell'art. 76 Cost. 
    4.1.2.- L'interveniente eccepisce, altresi', la  inammissibilita'
di tutte le censure articolate nell'ordinanza di rimessione  per  non
avere  il  giudice  a  quo  praticato  una  «doverosa  (e  possibile)
interpretazione  costituzionalmente  orientata»,  la  quale   avrebbe
consentito  di  superare  i  prospettati  dubbi   di   illegittimita'
costituzionale. 
    Con argomentazioni sovrapponibili a  quelle  spese  nel  giudizio
promosso con l'ordinanza iscritta al n. 170 reg. ord. 2024, la difesa
statale sostiene che l'inammissibilita' delle  questioni  deriverebbe
anche  dalla  erronea  ricostruzione  della  disposizione  censurata,
dovendo la stessa essere interpretata,  secondo  il  suo  significato
letterale, nel senso di riferire il divieto di produzione in  appello
esclusivamente alle deleghe,  alle  procure  e  agli  altri  atti  di
conferimento di potere e non anche alle notificazioni. 
    Inoltre, secondo la difesa statale, l'interpretazione conforme  a
Costituzione dei commi 1 e 3 dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del  1992
avrebbe posto in luce come il legislatore abbia inteso  ammettere  la
verifica di indispensabilita' anche  per  i  documenti  indicati  nel
citato comma 3. 
    4.1.3.- L'interveniente ha, altresi', ribadito quanto dedotto, in
relazione alla richiamata ordinanza iscritta al n. 170 del reg.  ord.
2024, in merito alla possibilita' di superare in  via  ermeneutica  i
sospetti  di  illegittimita'  costituzionale  legati  alla  immediata
applicabilita'  di  norme   processuali   restrittive   di   facolta'
precedentemente riconosciute. 
    Secondo l'interveniente,  sarebbe  mancata  un'indagine  volta  a
distinguere, tra le numerose disposizioni elencate nell'art. 1, comma
1, lettera bb), del d.lgs. n. 220  del  2023,  quelle  effettivamente
applicabili non solo ai giudizi incardinati in primo grado, ma  anche
a quelli instaurati in  appello  (come  nel  caso  di  specie)  e  in
cassazione. 
    4.2.- In subordine, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
concluso per  la  non  fondatezza  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate. La scelta di predisporre per  le  categorie
di atti indicate nel comma 3 dell'art. 58 una disciplina distinta  ed
autonoma rispetto a quella generale dettata dal comma 1 della  stessa
disposizione risponderebbe all'esigenza  di  ribadirne  espressamente
l'assoggettamento alla regola generale della non  producibilita'  per
la prima volta in appello, alla luce del principio  di  economia  dei
mezzi  giuridici  e  di  accelerazione  del  giudizio.  Cio',   nella
prospettiva  di  evitare  carenze  probatorie  dovute  a   negligenza
imponendo alle parti un maggior rigore sin dall'avvio  del  giudizio,
in linea con  l'esigenza  di  concentrazione  processuale  e  con  la
valorizzazione del principio di autoresponsabilita'. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 9 luglio 2024 (reg. ord. n. 170 del  2024),
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (CGT
Campania), sezione 16, ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  3,
primo comma, 24, secondo comma, 102, primo  comma,  e  111,  primo  e
secondo  comma,  Cost.,  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 -  come  introdotto
dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023  -,  ai
sensi del quale, nel giudizio di appello  tributario  «[n]on  è  mai
consentito il deposito delle deleghe, delle  procure  e  degli  altri
atti di conferimento di potere rilevanti ai fini  della  legittimita'
della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto  impugnato
ovvero degli atti che ne costituiscono  presupposto  di  legittimita'
che  possono  essere  prodotti  in  primo  grado   anche   ai   sensi
dell'articolo 14 comma 6-bis». 
    1.1.- Secondo la  Corte  rimettente,  la  disposizione  censurata
contrasterebbe, anzitutto, con il principio di ragionevolezza di  cui
all'art. 3,  primo  comma,  Cost.,  in  quanto,  ponendo  un  divieto
probatorio  privo  di  una  ratio  coerente  con  un   «criterio   di
razionalita' pratica», esprimerebbe una scelta che travalica i limiti
della pur  ampia  discrezionalita'  riservata  al  legislatore  nella
configurazione degli  istituti  processuali  e  «perturba  il  canone
dell'eguaglianza». 
    Per altro verso,  la  disciplina  in  questione  rivelerebbe  una
«autoevidente contraddizione» sintomatica di  irragionevolezza  e  di
illogicita' intrinseca, in quanto impedirebbe al giudice  di  appello
la valutazione di indispensabilita' delle nuove prove -  allo  stesso
demandata, in via generale, dal comma 1 del medesimo  art.  58  -  in
relazione  ad  alcune   tipologie   di   documenti   «ontologicamente
indispensabili» ai fini della decisione. 
    1.2.-  La  CGT  Campania  ravvisa,  altresi',   una   illegittima
intromissione del legislatore in un  ambito  riservato  all'autorita'
giurisdizionale, in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e  111,
primo comma, Cost. 
    La legge - osserva l'ordinanza di rimessione - puo' tipizzare  il
valore  probatorio  di  alcuni  mezzi  istruttori  e  anche  impedire
l'acquisizione di determinate prove in appello, ma non puo' enucleare
una serie eterogenea di documenti e inibire al giudice  di  valutarne
la indispensabilita' ai fini dell'acquisizione in secondo grado. 
    1.3.- Sarebbe, inoltre, leso il diritto di  difesa,  inteso  come
diritto al giudizio e alla prova, in  contrasto  con  gli  artt.  24,
secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. 
    1.4.- La disposizione censurata confliggerebbe, poi,  con  l'art.
111,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  in  quanto  vulnererebbe  il
contraddittorio  e  impedirebbe  al  giudice  di  pervenire  ad   una
decisione «possibilmente giusta» attraverso la ricerca della «verita'
materiale». 
    1.5.- Sarebbero, infine, violati gli artt.  24,  primo  comma,  e
111, primo e secondo comma, Cost.,  quest'ultimo  in  relazione  alla
garanzia della parita' tra le parti del processo, posto  che,  se  la
parte privata puo' produrre nuovi documenti -  sia  pure  nei  limiti
stabiliti dai commi 1 e 2 dello stesso art. 58 del d.lgs. n. 546  del
1992, come riformati dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n.
220 del 2023 -, alla parte pubblica e' vietato depositare proprio gli
atti che «rendono legittima la pretesa tributaria» e, quindi, secondo
una regola di esperienza,  attengono  all'attivita'  difensiva  dalla
stessa ordinariamente svolta. 
    2.- Anche la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Lombardia (CGT Lombardia), sezione 19, con ordinanza del 27 settembre
2024  (reg.  ord.  n.  199  del  2024),  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n.  546
del 1992, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs.
n. 220 del 2023. Tale disposizione e' censurata,  anzitutto,  perche'
ne e' prevista l'applicazione  ai  giudizi  instaurati  in  grado  di
appello a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in  vigore
e, dunque, anche a quelli aventi ad oggetto  sentenze  rese  in  base
alla disciplina previgente. 
    2.1.- Tale previsione  sarebbe  «indubbiamente  irrazionale»,  in
quanto,  in  contrasto  con  l'art.  3  Cost.,  inciderebbe  in  modo
«gravemente pregiudizievole ed irreparabile» sulla  scelta  difensiva
delle  parti  di  rinviare,  nell'esercizio  di  una  facolta'   loro
riconosciuta dalla disciplina previgente, il  deposito  di  documenti
all'eventuale giudizio di appello. 
    2.2.- Sarebbe, poi,  violato  il  principio  di  eguaglianza,  in
quanto, non essendo stata esclusa l'applicazione  del  divieto  posto
dall'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - cosi' come  della
previsione di cui al comma 1 della stessa disposizione - per  i  casi
in cui «le parti non abbiano avuto la  possibilita'  di  decidere  se
produrre  o  meno  nei  termini  documenti  in   primo   grado»,   si
determinerebbe una disparita' di trattamento tra le parti dei giudizi
in corso alla data di entrata in vigore della  nuova  disciplina,  le
quali non hanno  potuto  compiere  tale  valutazione,  e  quelle  dei
giudizi introdotti successivamente a tale data,  che,  invece,  hanno
potuto decidere «nella piena consapevolezza della situazione». 
    2.3.- Lamenta, ancora, la Corte rimettente che  ne'  il  «divieto
assoluto» di cui all'art. 58, comma 3, del d.lgs. n.  546  del  1992,
ne' la previsione  dell'applicabilita'  del  nuovo  regime  anche  ai
giudizi in corso troverebbero «alcun fondamento nella legge  delega»,
la quale si  e'  limitata  a  demandare  al  Governo  il  compito  di
rafforzare  il  divieto  di  produrre  nuovi  documenti   nei   gradi
processuali successivi al primo. 
    2.4.- Sarebbero, infine, violati gli artt. 102, primo comma,  24,
secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto  l'art.
58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, introducendo, in relazione a
determinati documenti, un divieto assoluto di produzione in  appello,
in deroga alla previsione di cui al comma 1 del medesimo  art.  58  -
che, invece, consente l'acquisizione dei documenti  indispensabili  o
non  depositati  in  primo  grado  per  causa   non   imputabile   -,
realizzerebbe   un'interferenza   nell'esercizio    della    funzione
giurisdizionale e una lesione del diritto  alla  prova,  determinando
una «palese ed ingiustificata violazione» del  principio  del  giusto
processo  «sotto  il  profilo  della  prevedibilita'   delle   regole
processuali dell'intero percorso di tutela». 
    3.- Le due ordinanze di rimessione censurano discipline in  parte
coincidenti e in parte funzionalmente connesse ed evocano i  medesimi
parametri, sicche' ne  e'  opportuna  la  riunione  ai  fini  di  una
decisione congiunta. 
    4.- In via preliminare, devono essere esaminate le  eccezioni  di
inammissibilita' formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    4.1.-  In  entrambi  i  giudizi   l'interveniente   ha   eccepito
l'erroneita' dell'indicazione della disposizione censurata  -  l'art.
58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992  -  rispetto  alle  deduzioni
svolte, sostenendo che i dubbi di  legittimita'  costituzionale,  per
come formulati, investirebbero, in realta', la  disciplina  contenuta
nell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023, secondo la quale lo
ius superveniens sulle prove in appello trova applicazione anche  nei
processi introdotti in secondo grado (e in Cassazione) a far data dal
5 gennaio 2024. 
    4.1.1.- Le eccezioni non sono fondate. 
    4.1.2.- Per quanto riguarda il giudizio iscritto al n.  170  reg.
ord. 2024, dalla lettura  complessiva  dell'ordinanza  di  rimessione
emerge con sufficiente chiarezza che il  riferimento  alla  normativa
intertemporale, peraltro solo accennato, ha  una  finalita'  soltanto
argomentativa,  mentre  l'oggetto  delle   questioni   effettivamente
sollevate e' costituito dalla disciplina di cui all'art. 58, comma 3,
in se' considerata. 
    Poiche', dunque, il richiamo  al  regime  transitorio  non  evoca
un'autonoma questione, deve escludersi che si  versi  in  ipotesi  di
aberratio ictus. 
    4.1.3.- Neanche la CGT Lombardia (reg. ord. n. 199 del 2024),  e'
incorsa nell'erronea individuazione della normativa  all'origine  dei
denunciati vulnera costituzionali. 
    E' pur vero che, come puntualizzato nell'ordinanza di rimessione,
le censure investono in via prioritaria la disciplina  intertemporale
in base alla  quale  le  nuove  regole  sulle  prove  in  appello  si
applicano ai giudizi di secondo grado incardinati dopo il  5  gennaio
2024, cosi' come prevede l'art. 4, comma 2  del  d.lgs.  n.  220  del
2023. 
    Cio' non di meno, la mancanza di una formale indicazione di  tale
disposizione tra quelle sospettate di  illegittimita'  costituzionale
deve  ritenersi  ininfluente  ai   fini   dell'ammissibilita'   delle
questioni, in quanto  dalla  lettura  complessiva  dell'ordinanza  di
rimessione risulta  chiaramente  che  il  giudice  a  quo  ha  inteso
censurare  in  modo  particolare  tale  disposizione  (ex   plurimis,
sentenze n. 9 del 2025, n. 143 del 2023 e n. 223 del 2022). 
    D'altronde, come ripetutamente  affermato  da  questa  Corte,  il
thema decidendum deve essere identificato alla stregua del  contenuto
delle censure formulate nell'ordinanza di rimessione (sentenza n. 142
del 2023) e, quindi, ricostruendo l'effettiva volonta' del rimettente
in base ad una lettura coordinata della motivazione e del dispositivo
(ex plurimis, sentenze n. 35 del 2023, n. 228 e n. 88 del 2022). 
    4.2.-   Non   sussiste    neppure    l'ulteriore    profilo    di
inammissibilita'   che   l'interveniente   ravvisa   nella    erronea
indicazione, nell'ordinanza  iscritta  al  n.  199  reg.  ord.  2024,
dell'art. 3 Cost.  come  parametro  della  denunciata  violazione  di
eccesso di delega. 
    La  censura  con  la  quale  la  CGT  Lombardia  lamenta  che  la
disciplina in scrutinio non troverebbe fondamento nella legge  delega
n. 111 del 2023 e', infatti,  illustrata  in  modo  tale  da  rendere
evidente che  la  norma  evocata  a  parametro  sia  quella  espressa
dall'art. 76 Cost. 
    Pertanto,  l'inesatta  indicazione  del  precetto  costituzionale
ritenuto violato, non impedendo  di  identificare  con  chiarezza  la
consistenza  della  questione  sollevata,   non   ne   determina   la
inammissibilita' (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2021 e  n.  87  del
2017) 
    4.3.- In entrambi i  giudizi  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri imputa al giudice rimettente di non aver colto  il  corretto
significato letterale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs.  n.  546  del
1992, in base al quale il deposito della  documentazione  comprovante
la  notificazione  dell'atto  impugnato  ovvero  degli  atti  che  ne
costituiscono  presupposto  di  legittimita'  non   sarebbe   affatto
precluso. 
    Piu' precisamente, secondo la difesa statale, la disposizione  in
scrutinio vieterebbe il deposito  di  tre  tipologie  di  atti  -  le
deleghe, le procure e gli altri atti di conferimento di potere -  per
poi specificare che tale  ultima  categoria  comprende  gli  atti  di
conferimento di potere che rilevano ai fini:  a)  della  legittimita'
della  sottoscrizione  degli  atti;  b)  delle  notifiche   dell'atto
impugnato; c) delle notifiche degli  atti  che  ne  costituiscono  il
presupposto di legittimita'. 
    Il legislatore  avrebbe  inteso,  cosi',  aggregare  in  un'unica
proposizione  reggente  i  tre  ambiti  indicati  dalla  disposizione
censurata, ossia quello che riguarda la  sottoscrizione  degli  atti,
quello che concerne le notifiche dell'atto  impugnato  e  quello  che
attiene alla notifica degli atti che costituiscono il presupposto  di
legittimita'. 
    Dalla ritenuta  erroneita'  delle  soluzioni  ermeneutiche  sulle
quali   poggiano   i   dubbi   di    illegittimita'    costituzionale
l'interveniente  fa  derivare  l'inammissibilita'   delle   questioni
sollevate. 
    4.3.1.- Anche questa eccezione e'  priva  di  fondamento,  atteso
che, come piu' volte affermato da questa Corte, la correttezza  della
scelta interpretativa da cui  muove  il  rimettente  e'  estranea  al
vaglio di ammissibilita' delle questioni e  attiene  propriamente  al
merito e percio' deve essere apprezzata unitamente a quest'ultimo (ex
aliis, sentenze n. 76 del 2021, n. 281 del 2020 e n. 75 del 2019). 
    4.4.- L'Avvocatura generale dello  Stato  rinviene  un  ulteriore
profilo di inammissibilita' nella mancata sperimentazione,  da  parte
di  entrambi  i  giudici   a   quibus,   di   una   pur   praticabile
interpretazione costituzionalmente orientata. 
    4.4.1.- A tal fine, l'interveniente argomenta che il  nuovo  art.
58, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, come inserito  dall'art.  1,
comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, contiene una «norma
portante  di  chiusura  della  nuova  disciplina»  che  deve   essere
coordinata con il divieto sancito dal comma 3. Per  mezzo  di  questa
operazione ermeneutica, la valutazione di indispensabilita' andrebbe,
quindi, riferita anche ai documenti elencati nel comma 3, in ossequio
ai principi costituzionali della tutela del diritto  di  difesa,  del
giusto  processo  e  della  parita'  delle  armi  in   giudizio,   di
ragionevolezza e di eguaglianza. 
    4.4.2.- Secondo la difesa statale, un tentativo «fattiv[o] (e non
solo  apparente)»  di  interpretazione  conforme  non  sarebbe  stato
compiuto neppure con riferimento alla disciplina  intertemporale,  la
quale  si  presterebbe,  invece,  ad  una  lettura  che,  nella  fase
transitoria, consenta di ammettere il deposito dei documenti  vietati
ai sensi dell'art. 58, comma 3, in  quanto  -  sottolinea  la  difesa
dello Stato - «documenti "indispensabili" ai fini della decisione». 
    4.4.3.- Neanche queste eccezioni sono fondate. 
    Le  Corti  rimettenti  hanno   escluso   la   praticabilita'   di
un'alternativa   ermeneutica   idonea   a   superare   i   dubbi   di
illegittimita' costituzionale  reputando  l'interpretazione  conforme
incompatibile con  l'inequivoco  tenore  letterale  della  disciplina
censurata. Tanto e' sufficiente per ritenere insussistente l'eccepita
inammissibilita',  attenendo  poi  al  merito   la   verifica   della
possibilita'  di  una  interpretazione  conforme  della  disposizione
censurata (ex plurimis, sentenze n. 5 del 2025, n. 202 e n.  104  del
2023). 
    5.- All'esame del merito delle questioni e' opportuno  premettere
la ricostruzione del  quadro  normativo  in  cui  si  inseriscono  le
disposizioni oggetto di censura. 
    5.1.- L'art. 58 del d.lgs. n.  546  del  1992,  rubricato  «Nuove
prove in appello», e'  stato  radicalmente  modificato  dall'art.  1,
comma 1, lettera bb),  del  d.lgs.  n.  220  del  2023,  mediante  la
riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3. 
    Il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi  mezzi
di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che  il
collegio li ritenga indispensabili  ai  fini  della  decisione  della
causa ovvero che la parte dimostri di  non  aver  potuto  proporli  o
produrli  nel  giudizio  di  primo  grado  per  causa  ad  essa   non
imputabile». 
    Il nuovo  comma  2  stabilisce,  invece,  che  «[p]ossono  essere
proposti motivi aggiunti qualora  la  parte  venga  a  conoscenza  di
documenti, non prodotti dalle  altre  parti  nel  giudizio  di  primo
grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati». 
    Infine, a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art.
58, «[n]on e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure
e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini  della
legittimita'  della  sottoscrizione  degli  atti,   delle   notifiche
dell'atto  impugnato  ovvero  degli   atti   che   ne   costituiscono
presupposto di legittimita' che  possono  essere  prodotti  in  primo
grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». 
    Il d.lgs. n. 220 del 2023 ha apportato le suddette  modifiche  in
attuazione della legge delega n.  111  del  2023,  il  cui  art.  19,
rubricato «Principi  e  criteri  direttivi  per  la  revisione  della
disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario»,  al  comma
1, lettera d), aveva previsto che il Governo, nella  revisione  della
disciplina del contenzioso tributario, avrebbe dovuto «rafforzare  il
divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali  successivi
al primo». 
    5.1.1.-  La  novella  in  scrutinio  si  inserisce  in  un  ampio
intervento di revisione del processo tributario che, a  completamento
del disegno di riforma avviato con la legge 31 agosto  2022,  n.  130
(Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari)  e  in
linea con  le  finalita'  di  riduzione  del  contenzioso  tributario
previste dal Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR),  si
prefigge di deflazionare il contenzioso attualmente pendente  davanti
alle corti di giustizia tributaria e alla  Corte  di  cassazione;  di
ridurre i  tempi  delle  controversie  tributarie;  di  garantire  la
parita'  delle  armi  tra  le  parti  del  processo  tributario;   di
completare la digitalizzazione della giustizia tributaria. 
    5.1.2.- Va aggiunto che il novellato art. 58 del  d.lgs.  n.  546
del 1992 e' stato pedissequamente trasfuso nell'art. 112 del  decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175  (Testo  unico  della  giustizia
tributaria), in vigore dal 29 novembre 2024, ma  applicabile  dal  1°
gennaio 2026, data da cui decorrono l'abrogazione delle  disposizioni
del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'efficacia dello  stesso  testo  unico,
come espressamente previsto agli artt. 130 e 131 dello stesso  d.lgs.
n. 175 del 2024. 
    5.2.- L'art. 58 del  d.lgs.  n.  546  del  1992,  come  riscritto
dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs.  n.  220  del  2023,  a
norma dell'art. 4, comma 1, di quest'ultimo decreto  legislativo,  e'
entrato in vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 3 gennaio 2024, e dunque il 4 gennaio
2024. 
    Il comma 2 del citato art. 4 del  d.lgs.  n.  220  del  2023  ha,
pero', stabilito che  «[l]e  disposizioni  del  presente  decreto  si
applicano ai giudizi instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con
ricorso  notificato  successivamente  al  1°  settembre  2024,  fatta
eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d),  e),
f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd),  che
si applicano ai giudizi instaurati, in  primo  e  in  secondo  grado,
nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo  all'entrata
in vigore del presente decreto». 
    Per quel che concerne, dunque, la novella sulle prove in  appello
introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n.  220  del
2023, la previsione transitoria prescrive  che  detta  disciplina  si
applichi ai giudizi instaurati in primo grado, in secondo grado e  in
Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata  in  vigore
del decreto legislativo, ossia dal 5 gennaio  2024,  laddove  per  le
disposizioni diverse da quelle elencate nel comma  2  la  riforma  si
applica «ai giudizi instaurati, in primo  e  in  secondo  grado,  con
ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024». 
    5.3.- Nella relazione di accompagnamento del d.lgs.  n.  220  del
2023 si chiarisce che la novella legislativa riscrive l'art.  58  del
d.lgs. n. 546 del 1992 prevedendo, nell'ottica del rafforzamento  del
divieto di nova nel giudizio di secondo grado programmato dalla legge
delega, «la preclusione espressa per il giudice d'appello di  fondare
la propria decisione su prove che avrebbero potuto essere disposte  o
acquisite nel giudizio di primo grado». 
    Viene, anche, rimarcato  che  «[r]esta  comunque  eccezionalmente
ferma la possibilita' per il giudice di secondo grado di acquisire le
prove  pretermesse  nel  primo   grado,   in   ragione   della   loro
indispensabilita' ai fini  della  decisione,  oppure  in  esito  alla
dimostrazione della riferibilita' della mancanza probatoria  a  causa
non imputabile alla parte appellante». 
    Nella stessa relazione si precisa che «si e' ritenuto  opportuno,
all'esito di ulteriori approfondimenti, effettuati su  impulso  delle
Commissioni riunite II e VI di  Camera  e  Senato,  in  un'ottica  di
ulteriore rafforzamento del divieto di produzione di nuovi  documenti
in secondo grado [...], di vietare il deposito di deleghe, procure  e
altri atti di conferimento di potere, nonche' di notifiche  dell'atto
impugnato  ovvero  di  atti  che  ne  costituiscono  presupposto   di
legittimita' e che possono essere prodotti in primo grado,  anche  ai
sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». 
    5.4.- E' utile ricordare che, nella versione  originaria,  l'art.
58 del d.lgs. n. 546 del 1992, al  comma  1,  vietava  l'ingresso  di
nuove prove in  appello,  salvo  che  il  giudice  non  le  ritenesse
necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostrasse di  non
averle potute dedurre nel precedente grado di giudizio per  causa  ad
essa non imputabile, ma, al comma 2, precisava che «[e'] fatta  salva
la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti». 
    La giurisprudenza di legittimita' aveva interpretato quest'ultima
previsione con particolare ampiezza, indicando come unico limite alla
producibilita' di nuovi  documenti  nel  giudizio  di  secondo  grado
l'essere gli stessi diretti a dimostrare la fondatezza delle  domande
e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n.  546  del  1992
(Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024,
n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze  25  ottobre  2024,  n.
27741, 24 luglio 2024, n. 20550,  22  aprile  2024,  n.  10788  e  27
febbraio 2024, n. 5199). 
    5.4.1.- La previgente disciplina dei nova istruttori nell'appello
tributario rinveniva il suo immediato referente  nell'omologo  regime
dettato dal codice di procedura civile. 
    Il contenuto precettivo del comma 1 dell'originario art. 58  era,
infatti, pressoche' coincidente con quello dell'art. 345  cod.  proc.
civ. nella formulazione assunta per effetto delle modifiche  ad  esso
apportate  dall'art.  52  della  legge  26  novembre  1990,  n.   353
(Provvedimenti urgenti per il processo civile). La  disposizione  del
processo tributario ricalcava quella dettata per il  processo  civile
sia quanto alla proibizione, in linea di principio, di nuove prove in
appello, sia quanto alla previsione di un duplice temperamento a tale
divieto, costituito dall'ammissione tanto della prova non dedotta  in
prime cure per causa non imputabile  alla  parte,  quanto  di  quella
ritenuta dal giudice necessaria ai fini della decisione. 
    Come confermato dalla  relazione  illustrativa  dello  schema  di
decreto legislativo sulla disciplina del processo dinanzi agli organi
speciali  di  giurisdizione  in  materia  tributaria   esaminato   in
Commissione  bicamerale  il  16  dicembre  1992,  dal  coevo  modello
civilistico l'art. 58 si discostava per la previsione espressa  della
facolta', per le parti, di produrre  in  appello  nuovi  documenti  a
prescindere dalla ricorrenza di una delle  condizioni  richieste  dal
comma 1 per l'introduzione degli altri mezzi di prova. 
    L'art. 345 cod. proc. civ., nel testo  risultante  dalla  riforma
introdotta dalla legge n.  353  del  1990,  disponeva,  infatti,  che
«[n]el giudizio d'appello non possono proporsi domande  nuove  e,  se
proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.  Possono
tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori  maturati
dopo  la  sentenza  impugnata,  nonche'  il  risarcimento  dei  danni
sofferti  dopo  la  sentenza  stessa.  Non  possono  proporsi   nuove
eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi
nuovi  mezzi  di  prova,  salvo  che  il  collegio  non  li   ritenga
indispensabili ai fini della decisione  della  causa  ovvero  che  la
parte dimostri di non aver potuto  proporli  nel  giudizio  di  primo
grado per causa ad essa non  imputabile.  Puo'  sempre  deferirsi  il
giuramento decisorio». 
    5.4.2.- La disciplina del processo civile che il legislatore  del
1992, nel configurare il giudizio tributario  di  secondo  grado,  ha
tenuto  presente  e'  stata,  tuttavia,  oggetto  di  due   ulteriori
interventi riformatori, i quali hanno riscritto la  disposizione  del
codice di rito in senso sempre piu'  restrittivo,  rendendo  via  via
piu' netto il divario tra i due sistemi. 
    5.4.2.1.- L'art. 345 cod. proc. civ. e' stato dapprima modificato
dall'art. 46, comma 18, della legge n.  69  del  2009,  il  quale  ha
aggiunto alla regola generale della impossibilita' di assumere  nuove
prove in appello l'espresso divieto di produzione di nuovi documenti.
Un'analoga formulazione e' stata  di  li'  a  poco  adottata  per  il
processo  amministrativo  dall'Allegato  1   (Codice   del   processo
amministrativo)  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), il cui art. 104, comma 2, dispone  che  «[n]on  sono
ammessi nuovi mezzi di prova e  non  possono  essere  prodotti  nuovi
documenti, salvo che il collegio li ritenga  indispensabili  ai  fini
della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver
potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per  causa  ad
essa non imputabile». 
    5.4.2.2.- La disciplina delle prove nell'appello civile e' stata,
infine, oggetto di  un'ulteriore  significativa  revisione  ad  opera
dell'art. 54, comma 1, lettera 0b), del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita  del  Paese),  convertito,  con
modificazioni, nella legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  quale  ha
eliminato  la  possibilita'  di  svolgere  attivita'  istruttoria  in
secondo  grado  in  ragione   della   indispensabilita'   del   mezzo
probatorio,  rendendo  ancora  piu'  marcata  la  configurazione  del
giudizio di appello quale revisio prioris instantiae,  piuttosto  che
come novum iudicium. 
    5.4.2.3.-   L'ammissibilita'   in   appello   di   nuove    prove
indispensabili e', invece, rimasta ferma per il rito semplificato  di
cognizione e per il cosiddetto  "rito  Fornero",  non  essendo  stati
modificati ne' l'art. 704-quater cod. proc. civ., ne' l'art. 1, comma
59, della legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)  -  in
seguito abrogati -, nonche' per il rito del  lavoro,  essendo  l'art.
437, secondo comma, cod. proc. civ. rimasto immutato. 
    6.- Tutto cio' premesso,  passando  all'esame  del  merito  delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  sollevate,  va  anzitutto
precisato  che  non  risulta   persuasiva   l'interpretazione   della
disciplina in scrutinio  prospettata  dalla  difesa  statale  -  gia'
illustrata nei precedenti punti 4.3. e 4.4. -, in base alla quale, da
un  lato,  il  divieto  oggetto  di  censura  non  riguarderebbe   le
notificazioni  dell'atto  impugnato  e  degli  atti  presupposti   e,
dall'altro, tanto l'art. 58, comma 3, del d.lgs.  n.  546  del  1992,
quanto l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 si presterebbero
ad una interpretazione conforme idonea a  scongiurare  le  ipotizzate
violazioni costituzionali. 
    6.1.- Alla stregua dei comuni  canoni  ermeneutici,  letterale  e
logico, il tenore dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546  del  1992
non consente, anzitutto, di escludere le notificazioni dallo  spettro
applicativo del divieto in esso sancito. 
    Nell'elenco riportato nella previsione in scrutinio e',  infatti,
possibile distinguere due gruppi omogenei di documenti, al primo  dei
quali vanno ascritti sia quelli riconducibili alle nozioni giuridiche
delle  «deleghe»  e  delle  «procure»,  sia  quelli  ricadenti  nella
descrizione concettuale, ad esse funzionalmente affine, degli  «altri
atti di conferimento di potere rilevanti ai fini  della  legittimita'
della sottoscrizione degli atti».  Diversamente  da  quanto  ritenuto
dall'interveniente,  infatti,  la  congiunzione  "e"  e   l'aggettivo
"altri" connettono logicamente il terzo elemento ai primi  due,  alla
stregua di una clausola di chiusura che completa il primo  ambito  di
operativita' del divieto e, al contempo, lo  distingue  dal  secondo,
che, invece,  comprende  le  notificazioni  tanto  del  provvedimento
impugnato quanto degli atti presupposti. 
    6.2.- Deve,  inoltre,  rilevarsi  che,  contrariamente  a  quanto
sostenuto dalla difesa statale, la configurazione del nuovo  art.  58
del d.lgs. n. 546 del 1992  offre  una  assoluta  resistenza  ad  una
lettura che, in chiave costituzionale, predichi la  soggezione  delle
ipotesi contemplate nel comma 3 alla  regola  generale  espressa  dal
comma 1. 
    6.2.1.-  L'art.  58  riformato  detta,  infatti,  una  disciplina
composita, articolata in una norma  proibitiva  generale,  codificata
nel comma 1, che sancisce un divieto di nova  istruttori  in  appello
avente portata relativa, che, cioe', soffre una duplice eccezione nel
caso in cui nuovo materiale probatorio, documentale  e  non,  risulti
indispensabile  ai  fini  della  decisione  o  la  parte  interessata
dimostri di non averlo potuto introdurre in primo grado per causa  ad
essa non imputabile; e da una norma proibitiva speciale - contenente,
cioe', un divieto  di  produzione  in  appello  di  alcuni  specifici
documenti - formulata in termini di assolutezza, come  reso  evidente
dall'incipit dell'enunciato normativo («[n]on e' mai consentito»). 
    L'espressa  indicazione   delle   ipotesi   escluse   dall'ambito
applicativo della regola  generale  e  la  perentorieta'  del  tenore
letterale del divieto precludono  una  esegesi  che  faccia  ricadere
anche  i  documenti  elencati  al  comma  3  nel  divieto  probatorio
temperato di cui al comma 1. 
    6.3.- Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con  riguardo  alla
disciplina transitoria. 
    L'inequivoca formulazione letterale dell'art.  4,  comma  2,  del
d.lgs. n. 220 del 2023 - il quale,  in  modo  espresso,  fa  ricadere
sotto lo ius superveniens i giudizi di appello incardinati dal giorno
successivo all'entrata in vigore dell'innovazione normativa - non  si
presta all'interpretazione conforme  proposta  dall'interveniente  al
fine di escludere le lesioni denunciate. 
    7.- Cio'  posto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del  1992,  sollevata  dalla
CGT Campania in riferimento agli artt. 3, primo  comma,  24,  secondo
comma, e 111, secondo comma, Cost. e'  fondata  nella  parte  in  cui
vieta il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti  di
conferimento di potere rilevanti ai  fini  della  legittimita'  della
sottoscrizione degli atti. 
    7.1.- Questa Corte e' consapevole che la  scelta  legislativa  di
introdurre limiti  piu'  o  meno  stringenti  all'ingresso  di  nuovo
materiale cognitivo nel giudizio di  secondo  grado  involge  opzioni
assiologiche  sulle   finalita'   del   processo   di   significativa
complessita',   come   dimostrano   le   oscillazioni    che    hanno
caratterizzato l'evoluzione legislativa dei nova nell'appello civile,
di cui il recente intervento riformatore  sull'omologo  istituto  del
processo tributario ha certamente tenuto conto.  Il  legislatore  e',
infatti, chiamato a compiere  una  ponderazione  tra  le  istanze  di
celerita' e di certezza che informano il sistema delle preclusioni  e
l'esigenza di un accertamento giudiziale che  sia  il  piu'  aderente
possibile alla verita' materiale. 
    Ed e' evidente che, con l'introduzione del divieto  ex  art.  58,
comma 3, del d.lgs. n. 546 del  1992,  il  legislatore  abbia  inteso
accordare priorita' all'esigenza di arginare la dilatazione dei tempi
di definizione del giudizio tributario. 
    Gli stessi lavori preparatori confermano che il divieto e'  volto
a circoscrivere ulteriormente, rispetto a  quanto  gia'  previsto  al
comma 1 dello stesso art. 58, lo spazio per un'appendice  istruttoria
in appello, in linea con gli obiettivi di riduzione  del  contenzioso
tributario indicati dalla legge delega n. 111 del 2023 e dal PNRR. 
    Il divieto concerne, infatti, due tipologie di documenti - quelli
comprovanti,   rispettivamente,   il    conferimento    del    potere
rappresentativo  sostanziale  e  processuale   e   la   notificazione
dell'atto impugnato e di quelli ad esso presupposto - la cui  mancata
acquisizione in prime cure e' all'origine di  un  vasto  contenzioso,
nell'ambito del quale, nel vigore del precedente testo dell'art.  58,
la Corte di cassazione aveva confermato la producibilita' in  appello
di entrambe le tipologie di prove documentali in questione (ex aliis,
Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 17 luglio  2019,
n. 19190; ordinanze 16 dicembre 2024, n. 32657 e 26 maggio  2021,  n.
14567). 
    7.2.- Per quanto riguarda, pero', le deleghe, le  procure  e  gli
altri  atti  di  conferimento  di  potere  rilevanti  ai  fini  della
legittimita' della sottoscrizione degli  atti,  la  esclusione  degli
stessi dalla regola - prevista per la generalita' delle prove - della
deducibilita' in appello nei  casi  in  cui  il  giudice  ne  ritenga
indispensabile l'acquisizione o ne sia stata impossibile la deduzione
in primo grado per causa  non  imputabile  alla  parte  esibisce  una
manifesta   irragionevolezza,   cosi'    travalicando    il    limite
all'esercizio  della  pur  ampia  discrezionalita'  riconosciuta   al
legislatore  nella  configurazione  degli  istituti  processuali  (ex
multis, sentenze n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023). 
    7.3.- L'ampiezza semantica dei  termini  «deleghe»  e  «procure»,
confermata dalla clausola di chiusura concernente gli «altri atti  di
conferimento di  potere»,  induce  ad  includere  nel  perimetro  del
divieto ex art. 58, comma 3,  non  solo  le  deleghe  con  cui  viene
attribuito il potere di  firma  degli  atti  impositivi  e,  piu'  in
generale, gli atti di conferimento  della  rappresentanza  sul  piano
sostanziale, ma anche  gli  atti  costituenti  il  presupposto  della
rappresentanza processuale e quelli  di  designazione  del  difensore
abilitato all'assistenza tecnica in giudizio. 
    7.3.1.-  Il  concetto  di  delega  evoca,  anzitutto,  l'atto  di
conferimento della legittimazione  sostitutiva  indicato  da  diverse
disposizioni   come   requisito   di   validita'    dell'accertamento
tributario. Emblematico, al riguardo, e' l'art. 42  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  (Disposizioni
comuni in materia di accertamento  delle  imposte  sui  redditi),  il
quale richiede, a pena di nullita' dell'avviso  di  accertamento,  la
sottoscrizione  del   capo   dell'ufficio,   ovvero   del   direttore
provinciale, o  del  funzionario  della  carriera  direttiva  da  lui
delegato (Corte di cassazione, sezione quinta  civile,  ordinanza  31
ottobre  2018,  n.  27871),  con  previsione  estesa  da   specifiche
disposizioni normative a diversi altri tributi. 
    7.3.2.- I termini «deleghe»  e  «procure»,  rimandano,  altresi',
agli atti di attribuzione della rappresentanza processuale  incidenti
sulla capacita' di stare in giudizio di cui all'art. 11 del d.lgs. n.
546 del 1992 e, quindi, da un lato, agli atti  con  cui  i  dirigenti
degli uffici che, ai sensi dei  commi  2,  3  e  3-ter  della  stessa
disposizione,  possono  stare   in   giudizio   anche   direttamente,
trasferiscono  ad  altro  funzionario  il  potere  di  rappresentanza
processuale ovvero il solo potere di firma degli atti processuali (ex
aliis, Corte  di  cassazione,  sezione  quinta  civile,  sentenza  14
ottobre 2015, n. 20628); dall'altro lato  alle  procure,  generali  o
speciali, con cui le altre parti, a mente del comma 1 della  medesima
disposizione, possono designare un rappresentante processuale. 
    Ancora, le deleghe e le procure richiamano  il  conferimento  del
potere di assistenza tecnica in giudizio  ai  soggetti  abilitati  ai
sensi dell'art. 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo. 
    7.3.2.1.-  Pur  tuttavia,  nell'accezione  indicata   nel   punto
precedente, gli atti in questione non  costituiscono  temi  di  prova
soggetti  alle  ordinarie  preclusioni  istruttorie,  in  quanto  non
attengono al merito della causa, ma alla legittimazione processuale o
alla rappresentanza tecnica e, quindi, alla regolare costituzione del
rapporto processuale. Esse non sono, pertanto, soggette  al  giudizio
di indispensabilita' supposto dall'art. 58, comma 1,  del  d.lgs.  n.
546 del 1992, ne' ricadono nello speciale divieto di cui al  comma  3
di tale disposizione. 
    7.4.- Cio' precisato, va rilevato che, con la riforma di  cui  al
d.lgs. n. 220 del 2023, il legislatore ha optato per  un  modello  di
gravame ad istruttoria chiusa,  temperato  dal  riconoscimento  della
facolta', per le parti, di introdurre in secondo  grado  prove  nuove
indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non  dedotte
in primo grado. 
    A fronte di una configurazione siffatta, la  deroga  alla  regola
della limitata acquisibilita' di nova istruttori  introdotta  per  le
deleghe, le procure e  gli  altri  atti  di  conferimento  di  potere
risulta priva di una ragionevole ratio distinguendi. 
    La  sottrazione  di  tali  documenti  al  regime  generale,   pur
perseguendo la finalita'  deflattiva  di  limitare  ulteriormente  il
materiale cognitivo acquisibile in appello, non trova appiglio  nelle
caratteristiche oggettive - strutturali, effettuali  e  funzionali  -
degli atti esclusi, non  essendo  rinvenibile  in  essi  un  elemento
differenziale sul quale  il  legislatore,  nell'esercizio  della  sua
discrezionalita', possa costruire una disciplina diversificata. 
    All'opposto,  le  deleghe,  le  procure  e  gli  altri  atti   di
conferimento di potere non solo  appartengono  al  piu'  ampio  genus
delle prove documentali, che  l'art.  58,  comma  1,  sottopone  alla
regola generale della  producibilita',  al  ricorrere  dei  requisiti
prescritti, in secondo grado, ma - a differenza  delle  notificazioni
dell'atto impugnato e di quelli presupposti, di cui si  dira'  meglio
piu' avanti - non presentano tratti differenziali idonei ad  incidere
sul meccanismo di acquisizione di nova istruttori in appello. 
    7.4.1.- La manifesta irragionevolezza del frammento normativo  in
esame viene ancor piu' chiaramente in luce ove si  consideri  che  il
divieto assoluto di produzione dei documenti con i quali si  fornisce
la prova della legittimazione sostanziale  o  processuale  altera  la
parita' delle armi, in quanto sottrae  una  facolta'  difensiva  alla
parte che, in base al  thema  decidendum,  sia  chiamata  a  fornirne
dimostrazione in giudizio. 
    7.5.-  Deve,  ancora,  evidenziarsi  che   la   disposizione   in
scrutinio, la' dove inibisce il deposito in  appello  delle  deleghe,
delle procure e degli altri atti di conferimento di potere pur quando
ne sia stata  incolpevolmente  impossibile  la  produzione  in  primo
grado, comporta un'ingiustificabile  compressione  del  diritto  alla
prova (sentenze n. 41 del 2024 e  n.  275  del  1990),  quale  nucleo
essenziale del diritto di difesa ex art. 24 Cost.  (sentenze  n.  205
del 1997 e n. 248 del 1974) e del contraddittorio. 
    7.5.1.- Occorre, infatti, considerare che il processo di  appello
costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi  di  prova
che  non  siano  stati  introdotti  in  primo  grado  per  causa  non
imputabile alla parte. 
    La regola della deducibilita' in secondo  grado  costituisce,  in
questo caso,  una  declinazione  dell'istituto  della  rimessione  in
termini previsto dall'art. 153 cod. proc. civ.  -  applicabile  anche
nel processo tributario  (ex  aliis,  Corte  di  cassazione,  sezione
quinta civile, sentenza 17  giugno  2015,  n.  12544)  -,  il  quale,
essendo posto a presidio delle garanzie  costituzionali  difensive  e
del giusto processo  (Corte  di  cassazione,  sezione  prima  civile,
ordinanza 15  luglio  2024,  n.  19395),  rappresenta  un  essenziale
rimedio  per   eliminare,   in   via   successiva,   le   conseguenze
pregiudizievoli dell'inattivita' processuale incolpevole. 
    Ne', in relazione alla specifica ipotesi in esame, le conseguenze
sfavorevoli derivanti dal divieto ex art. 58, comma 3, del d.lgs.  n.
546   del   1992   possono   ritenersi    adeguatamente    bilanciate
dall'interesse  all'accelerazione  dei  tempi  di   definizione   del
giudizio. 
    La finalita' acceleratoria e deflattiva e',  infatti,  realizzata
sopprimendo il diritto alla prova nei casi  in  cui  il  giudizio  di
appello rappresenta l'unica occasione per il suo esercizio, essendone
stata la deduzione in prime cure impossibile  a  causa  di  un  fatto
ostativo esterno alla sfera volitiva e di controllo della parte. 
    7.6.- Alla luce di quanto fin qui esposto, deve essere dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs.  n.
546 del 1992, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb),  del
d.lgs. n. 220 del 2023, limitatamente  alle  parole  «delle  deleghe,
delle procure e degli altri atti di conferimento di potere  rilevanti
ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,». 
    7.7.-   Rispetto   al   frammento   normativo   investito   dalla
dichiarazione di illegittimita' costituzionale tutte le altre censure
sono assorbite. 
    8.- Per quanto concerne, invece,  il  divieto  di  produzione  in
appello delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne
costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti
in primo grado anche ai sensi dell'articolo  14  comma  6-bis»,  pure
sancito dall'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546  del  1992,  nessuna
delle  censure  formulate  dalle  Corti   rimettenti   puo'   trovare
accoglimento. 
    8.1.- Priorita' logica deve essere accordata  alla  doglianza  di
eccesso di delega formulata dalla CGT Lombardia, la quale, come  gia'
detto, e' da ritenersi riferibile al parametro  di  cui  all'art.  76
Cost., non  formalmente  evocato,  ma  implicitamente  sotteso  dalle
argomentazioni sviluppate dalla rimettente. 
    8.1.1- Come chiarito dalla giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte
del legislatore delegato, di  norme  che  rappresentino  un  coerente
sviluppo e un completamento delle  scelte  espresse  dal  legislatore
delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata
ad  una  mera  scansione  linguistica  di  previsioni  stabilite  dal
secondo. 
    Il  sindacato  costituzionale  sulla  delega  legislativa   deve,
pertanto, svolgersi attraverso un confronto  tra  gli  esiti  di  due
processi  ermeneutici  paralleli,  riguardanti,  da   un   lato,   le
disposizioni che  determinano  l'oggetto,  i  principi  e  i  criteri
direttivi indicati dalla  legge  di  delegazione  e,  dall'altro,  le
disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel
significato compatibile con i principi e i  criteri  direttivi  della
delega. Tale affermazione, se porta a ritenere del tutto  fisiologica
quell'attivita' normativa di completamento e  sviluppo  delle  scelte
del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio  in  discorso  ai
casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino
all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse (ex
aliis, sentenze n. 129 del 2024 e n. 96 del 2020). 
    8.1.2.- Nel caso di specie, considerata l'ampiezza  del  criterio
fissato dall'art. 19, comma 1, lettera d), della legge delega n.  111
del  2023,  secondo  il  quale  il  Governo,  nella  revisione  della
disciplina del contenzioso tributario, avrebbe dovuto «rafforzare  il
divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali  successivi
al primo», non  puo'  ritenersi  che  il  legislatore  delegato,  nel
prevedere,  accanto  ad  un  generale  divieto  di  nova   temperato,
l'ulteriore e piu' stringente norma proibitiva di  cui  al  censurato
art. 58, comma 3, si sia discostato dalla ratio della legge delega. 
    8.2.- Non contrasta, inoltre, con il principio di  ragionevolezza
di cui all'art. 3, primo comma, Cost. ne' lede il diritto alla  prova
ex art. 24, secondo comma, Cost. e al contraddittorio  ex  art.  111,
secondo comma,  Cost.  la  scelta,  alla  base  della  previsione  in
scrutinio, di proibire il deposito delle notificazioni  anche  quando
risultino indispensabili ai fini della decisione. 
    8.2.1.-  In  proposito,  e'  utile  ricordare  che,  secondo   la
giurisprudenza di legittimita', e' indispensabile la prova idonea  ad
eliminare ogni possibile incertezza circa la  ricostruzione  fattuale
accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o  confermandola,  senza
lasciare margini di dubbio, oppure quella in grado di provare  quanto
rimasto  non  dimostrato  o  non   sufficientemente   dimostrato,   a
prescindere dal rilievo che la parte interessata fosse  incorsa,  per
propria negligenza o per altra causa, nelle  preclusioni  istruttorie
del primo grado (Corte di cassazione, sezioni unite civili,  sentenza
4 maggio 2017, n. 10790). 
    8.2.2.- La facolta' di dedurre in appello  una  prova  nuova,  ma
indispensabile costituisce, dunque, uno strumento di  contemperamento
tra il regime delle preclusioni istruttorie - il  quale  «non  e'  un
carattere tanto coessenziale al sistema da non ammettere alternative,
essendo soltanto una tecnica elaborata per  assicurare  rispetto  del
contraddittorio, parita' delle parti nel processo e  sua  ragionevole
durata» (ancora Cass.,  sez.  un.  civ.,  n.  10790  del  2017)  -  e
l'esigenza che l'accertamento giudiziale sia  aderente  alla  realta'
dei fatti. 
    La predisposizione di una disciplina che, al fine di favorire  la
ricerca della verita' materiale, accordi alle parti  la  possibilita'
di integrare in appello le carenze probatorie  emerse  all'esito  del
giudizio  di  primo  grado  non  costituisce,  dunque,  una  garanzia
indefettibile del giusto processo, ma, piuttosto, un'attenuazione del
rigore delle preclusioni istruttorie in appello, che  il  legislatore
puo', o meno, accordare «sulla base di una scelta discrezionale, come
tale insindacabile» (sentenza n. 199 del 2017) e calibrare secondo le
caratteristiche e le esigenze del tipo di processo. 
    E', infatti, significativo che nel processo civile, all'esito  di
una travagliata  evoluzione  legislativa,  tale  facolta'  sia  stata
espunta dalla disciplina dell'appello. 
    Cio' che, invece, in ossequio ai principi consacrati negli  artt.
24 e 111 Cost., deve essere necessariamente assicurato e' un  sistema
processuale che garantisca alle parti l'esercizio  del  diritto  alla
prova in almeno uno dei gradi di giudizio. 
    8.2.3.- Cio' premesso,  diversamente  da  quanto  ritenuto  dalle
Corti rimettenti, rispetto alle notificazioni dell'atto  impugnato  e
di quelli presupposti, la deroga in scrutinio appare sorretta da  una
adeguata ragione giustificativa. 
    I documenti in esame - a differenza delle  notifiche  degli  atti
processuali  che,  essendo  volte  a   documentare   la   regolarita'
dell'instaurazione e dello  svolgimento  del  processo,  sfuggono  al
divieto  probatorio  in  scrutinio  -  forniscono  la  prova  di  una
condizione di validita' o di efficacia dell'esercizio della  funzione
impositiva, e per tale ragione la produzione degli stessi nei giudizi
in  cui  tale  profilo  risulti  controverso  esaurisce   l'attivita'
istruttoria. 
    Infatti, la notificazione, da un lato, e' condizione di efficacia
degli  atti  impositivi,  in  quanto,  stante   il   loro   carattere
recettizio, consente ad  essi  la  produzione  degli  effetti,  senza
tuttavia incidere sulla loro validita' (Corte di cassazione,  sezione
quinta civile, ordinanza 24 agosto 2018, n. 21071); dall'altro  lato,
integra un requisito di  validita'  dell'atto  consequenziale,  posto
che,  secondo  una  consolidata   giurisprudenza   di   legittimita',
l'omissione della notifica di  un  atto  presupposto  costituisce  un
vizio procedurale che comporta la nullita'  dell'atto  consequenziale
notificato (Corte di cassazione, sezioni  unite  civili,  sentenza  4
marzo 2008, n. 5791; sezione  quinta  civile,  ordinanza  18  gennaio
2018, n. 1144). 
    Va, inoltre, considerato che, come chiarito  dalle  pronunce  ora
richiamate, in quest'ultimo caso la nullita' puo' essere fatta valere
dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.  19,  comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992 di impugnare solo l'atto consequenziale
notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica
dell'atto presupposto, o di impugnare  cumulativamente  anche  quello
presupposto  (nell'ordine,   cartella   di   pagamento,   avviso   di
accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere
i vizi che inficiano quest'ultimo,  per  contestare  radicalmente  la
pretesa tributaria. 
    La  Corte  di  cassazione  ha  anche  evidenziato  che   se,   in
quest'ultimo caso, il giudizio verte sull'esistenza,  o  meno,  della
pretesa tributaria, nel primo il giudice  e'  chiamato  a  verificare
esclusivamente la sussistenza, o meno, del difetto  di  notifica,  al
fine di pronunciarsi sulla  nullita'  dell'atto  consequenziale  (con
eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i  termini
di decadenza siano o meno decorsi) (Cass., sez. un. civ., n. 5791 del
2008). 
    Da cio' deriva che, in tale ultima evenienza, la dimostrazione, o
meno, della notificazione contestata definisce il giudizio. 
    8.2.4.- Ed e' in ragione di  tale  attitudine  dimostrativa  che,
rispetto alle notificazioni, il legislatore  ha  ritenuto  superflua,
perche' inutilmente dilatoria, l'operativita' del  modello  temperato
di cui all'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. 
    Si e' voluto, in questo modo, evitare che nelle  controversie  in
cui si faccia questione  della  esistenza  o  della  validita'  delle
notifiche il giudizio di appello venga instaurato  al  solo  fine  di
effettuare  un  deposito  documentale  che,  pur  essendo   da   solo
sufficiente per la definizione del  giudizio,  sia  stato  omesso  in
prime cure. 
    8.3.- Il divieto di produzione  delle  notifiche  in  appello  si
sottrae alle censure di irragionevolezza e di violazione degli  artt.
24 e 111, secondo comma,  Cost.,  anche  la'  dove  non  esclude  dal
proprio ambito di applicazione l'ipotesi in cui la parte dimostri  di
non aver potuto depositare il documento nel giudizio di  primo  grado
per causa ad essa non imputabile. 
    8.3.1.- Giova, anzitutto, ricordare che nella disciplina generale
dei nova istruttori in appello la causa non imputabile  coincide  con
un fatto estraneo alla sfera  di  controllo  della  parte  che  rende
impossibile la tempestiva deduzione della prova  in  prime  cure.  In
tale nozione rientra anche il caso  di  ignoranza  incolpevole  della
esistenza della prova o quello in cui la stessa prova sia  venuta  ad
esistenza in un momento  successivo  al  maturare  delle  preclusioni
istruttorie del giudizio di primo grado. 
    Va anche rammentato che nelle suddette evenienze, ai  fini  della
restituzione   in   termini,   la   valutazione    dell'imputabilita'
dell'impedimento deve effettuarsi  con  riferimento  allo  sforzo  di
diligenza richiesto nel caso concreto (Corte di  cassazione,  sezione
terza civile, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30324). 
    8.3.2.- Rispetto alla notificazione degli atti tributari  non  e'
configurabile, sul piano logico, ne' l'ipotesi in  cui  il  documento
venga ad esistenza successivamente allo spirare dei  termini  per  le
deduzioni istruttorie del giudizio di  primo  grado  in  cui  sia  in
contestazione l'atto notificato, ne' quella in cui  l'amministrazione
venga a conoscenza della sua esistenza solo  dopo  che  sia  maturata
detta preclusione. 
    Cio' in quanto l'atto tributario produce i  suoi  effetti  tipici
per mezzo della notificazione, sicche'  o  la  notifica  esiste  -  e
quindi deve essere necessariamente  conosciuta  dall'amministrazione,
sulla  quale  grava  un  dovere  qualificato  di  documentazione  del
procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi
atti - prima che la pretesa  impositiva  venga  azionata,  oppure  la
stessa pretesa e' da ritenersi inefficace ab  origine  e  quindi  non
puo' essere fatta valere. 
    8.3.3.- Inoltre, laddove le contestazioni cadano  sulla  notifica
di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha
adottato l'atto impugnato, il comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs.  n.
546 del 1992, parimenti introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, impone
che il ricorso introduttivo  sia  sempre  proposto  nei  riguardi  di
entrambi i soggetti, al fine di consentire che  la  produzione  della
notifica avvenga direttamente ad opera dell'ente  che  ha  provveduto
alla sua esecuzione. 
    Diverso e', invece, il caso in cui l'impossibilita'  di  produrre
in  primo  grado  la  documentazione  attestante   la   notificazione
dell'atto impugnato derivi dalla sua distruzione o perdita per  fatto
estraneo alla sfera di controllo  dell'amministrazione,  venendo,  in
tale evenienza, in considerazione la diversa facolta', da esercitarsi
pur sempre entro i termini per le deduzioni istruttorie del  giudizio
di primo grado, di ricostruire  il  documento  smarrito  o  distrutto
attraverso altri mezzi di prova, come  ad  esempio  la  testimonianza
scritta ex art. 257-bis cod. proc. civ.,  estesa  anche  al  processo
tributario dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n.  546  del  1992,  come
sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), della  legge  31  agosto
2022 n. 130 (Disposizioni in  materia  di  giustizia  e  di  processo
tributari): cio' in applicazione del  principio  generale  desumibile
dall'art. 2724 cod. civ., la cui estensione al diritto tributario  e'
stata confermata dalla stessa giurisprudenza di  legittimita'  (Corte
di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre  2016,  n.
23331). 
    8.3.4.- E' evidente come la  restrizione  operata  dall'art.  58,
comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 sia  diretta  a  evitare  che  il
giudizio di primo grado venga inutilmente instaurato  in  difetto  di
una regolare notifica, nonche' ad arginare le distorsioni processuali
indotte  dalla  «grave  vulnerabilita'  ed  inefficienza,  anche  con
riferimento al  sistema  delle  notifiche,  che  ancora  affligge  il
sistema italiano della riscossione» (sentenza n. 190 del 2023). 
    Non puo', infatti non ricordarsi come le gravi  inefficienze  del
sistema  della  riscossione  abbiano  dato   origine   «"[al]l'enorme
proliferazione, negli ultimi anni,  di  controversie  strumentali  di
impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a
ruolo" con "un aumento esponenziale delle cause  [...]  innanzi  alle
Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace e, piu' in generale,  alla
Magistratura ordinaria per far valere, spesso pretestuosamente,  ogni
sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima,
senza che l'Agente della riscossione si fosse attivato in alcun  modo
per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi  in
cui  vi  avesse  rinunciato,  anche  nell'esercizio  dell'autotutela"
(relazione finale della Commissione interministeriale per la  riforma
della giustizia tributaria del 30 giugno 2021)» (ancora, sentenza  n.
190 del 2023). 
    8.4.- Sempre con riferimento al divieto di produzione in  appello
delle notificazioni, non e' fondata neppure la censura di  violazione
del principio di eguaglianza e di parita' delle armi, posto che, come
gia' evidenziato, il regime diversificato introdotto per gli atti  in
questione risulta non manifestamente irragionevole. 
    8.5.- Parimenti non fondata e' la censura con la quale si lamenta
che la disposizione in scrutinio impedirebbe al giudice di  pervenire
ad  una  decisione  giusta  attraverso  la  ricerca   della   verita'
materiale, in contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 111,  primo
comma, Cost. 
    L'aderenza della ricostruzione processuale dei fatti alla verita'
materiale non e'  oggetto  di  specifica  protezione  costituzionale,
essendo piuttosto  le  garanzie  del  giusto  processo  espressamente
sancite dall'art. 111 Cost. a coadiuvare il giudice nell'accertamento
della verita' conducendolo ad una decisione giusta. 
    8.6.-  Deve,  infine,  escludersi  la  denunciata  ingerenza  del
legislatore nel potere giurisdizionale di valutazione della prova. 
    Anzitutto, l'apprezzamento della indispensabilita'  non  concerne
l'attitudine dimostrativa della  prova,  quanto,  piuttosto,  la  sua
idoneita' ad eliminare ogni possibile incertezza  in  ordine  ad  una
ricostruzione fattuale gia' effettuata  dal  giudice  di  prime  cure
(Cass., sez. un. civ., n. 10790 del 2017). 
    In ogni caso, l'ordinamento processuale ammette  la  possibilita'
che  il  potere  giudiziale  di  valutazione  della   prova   subisca
limitazioni imposte dalla legge, come e' reso evidente dal  principio
generale espresso dall'art. 116 cod. proc. civ., secondo il quale  il
giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento,
salvo che la legge disponga altrimenti. 
    9.-  Venendo  alle  questioni  di   legittimita'   costituzionale
sollevate dalla CGT Lombardia in riferimento all'art. 4, comma 2, del
d.lgs. n. 220 del 2023, sono fondate le censure  ex  artt.  3  e  111
Cost., con cui si prospetta, da un lato, la «palese ed ingiustificata
violazione» del principio del giusto processo «sotto il profilo della
prevedibilita'  delle  regole  processuali  dell'intero  percorso  di
tutela» e, dall'altro, il pregiudizio recato  alla  scelta  difensiva
delle parti dei processi gia' instaurati in primo  grado  al  momento
dell'entrata in vigore della novella processuale. 
    9.1.- Questa Corte ha affermato che ampia e' la  discrezionalita'
del  legislatore  nell'operare   le   scelte   piu'   opportune   per
disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo (ordinanze
n. 382 e n. 213 del 2005). 
    Il regime  transitorio  e',  infatti,  «volto  ad  assicurare  il
passaggio da una disciplina ad un'altra  secondo  tempi  e  scale  di
priorita' che rientrano nel  senso  politico  della  discrezionalita'
legislativa, si' che ben puo' essere mantenuta in vita solo una parte
ovvero la totalita' delle norme abrogate in riferimento a  situazioni
pendenti, e variamente stabilita la  sorte  dei  processi  in  corso»
(sentenza n. 400 del 1996). 
    In relazione alle disposizioni intertemporali,  questa  Corte  ha
peraltro precisato che vige «il principio generale il quale esige che
il passaggio da un previgente ad un nuovo regime processuale non  sia
regolato   da   norme   manifestamente   irragionevoli    e    lesive
dell'affidamento  nella   tutela   delle   posizioni   legittimamente
acquisite» (sentenza n. 309 del 2008). 
    Il principio  della  tutela  dell'affidamento  come  «ricaduta  e
declinazione "soggettiva"» della certezza del diritto,  la  quale,  a
propria volta, integra un  «elemento  fondamentale  e  indispensabile
dello  Stato  di  diritto»,  e'   connaturato   sia   all'ordinamento
nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale (sentenze n. 70  e
n. 4 del 2024, n. 210 del 2021). 
    Tale principio non esclude  che  il  legislatore  possa  adottare
disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati  la
disciplina di  rapporti  giuridici,  anche  in  relazione  a  diritti
soggettivi perfetti. Cio' puo' avvenire, tuttavia, a condizione  «che
tali disposizioni  non  trasmodino  in  un  regolamento  irrazionale,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi
precedenti, l'affidamento dei cittadini  nella  sicurezza  giuridica»
(sentenza n. 216 del 2023; nello stesso senso, sentenza  n.  145  del
2022). 
    9.2.- Il  limite  della  ragionevolezza  risulta,  nella  specie,
superato. 
    L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2023 dispone l'immediata
applicazione  del  nuovo  art.  58  del  d.lgs.  n.  546   del   1992
(segnatamente delle disposizioni «di cui  all'articolo  1,  comma  1,
letter[a] [...] bb)» del d.lgs. n. 220 del 2023, che hanno  riscritto
in senso piu'  restrittivo  la  disciplina  dei  nova  istruttori  in
appello dettata dal previgente  art.  58)  ai  processi  di  primo  e
secondo grado e di cassazione  incardinati  a  far  data  dal  giorno
successivo all'entrata in vigore (prevista per il 4 gennaio 2024) del
medesimo d.lgs. n. 220 del 2023. 
    Cosi' disponendo, tuttavia, la previsione transitoria oblitera la
circostanza che nei processi iniziati in grado di appello  dopo  tale
data, il cui primo grado  sia  stato  incardinato  nel  vigore  della
precedente disciplina, le  parti,  confidando  sulla  facolta',  loro
riconosciuta dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti
anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la
produzione in prime cure. 
    Infatti, nei casi in cui, al momento dell'entrata in vigore della
novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs.
n.  546  del  1992  siano  gia'  spirati,  le  parti  non  hanno   la
possibilita' di prevenire le  conseguenze  dei  sopravvenuti  divieti
probatori - e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma  3
- mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado. 
    In questo modo, lo ius superveniens,  sebbene  formalmente  operi
per il futuro, nella  sostanza  incide  sugli  effetti  giuridici  di
situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati  nel  vigore
della precedente normativa e ancora in corso. 
    Esso, infatti, finisce per riconsiderare, sanzionandola ex  post,
la mancata produzione di documenti in primo grado, senza  considerare
che la disciplina previgente ne consentiva ampiamente il differimento
in  appello,  come  confermato  dalla  ricordata  giurisprudenza   di
legittimita', secondo cui la producibilita' di  nuovi  documenti  nel
giudizio di secondo grado era  da  escludere  per  i  soli  documenti
diretti a dimostrare la fondatezza delle domande  e  delle  eccezioni
precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. 
    In definitiva, per i processi nei quali, al momento  dell'entrata
in vigore  della  novella,  siano  gia'  decorsi  i  termini  per  le
produzioni documentali in  primo  grado,  l'immediata  efficacia  del
mutamento normativo determina conseguenze  non  dissimili  da  quelle
della retroattivita' impropria, in quanto,  frustrando  l'aspettativa
delle parti che hanno confidato nella possibilita' di  esercitare  il
loro  diritto  alla  prova  anche  in  appello,  lede  il   legittimo
affidamento, «da considerarsi ricaduta  e  declinazione  "soggettiva"
dell'indispensabile  carattere  di   coerenza   di   un   ordinamento
giuridico,  quale  manifestazione  del  valore  della  certezza   del
diritto» (sentenza n. 108 del 2019). 
    E' pur vero che,  con  riferimento  particolare  ai  rapporti  di
durata, e alle modificazioni peggiorative che  su  di  essi  incidono
secondo il  meccanismo  della  cosiddetta  retroattivita'  impropria,
questa Corte ha piu' volte affermato che il  legislatore  dispone  di
ampia discrezionalita' e puo' anche modificare in  senso  sfavorevole
la disciplina di quei rapporti, ancorche' l'oggetto sia costituito da
diritti  soggettivi  perfetti,  e  comunque  a  condizione   che   la
retroattivita'  trovi  adeguata  giustificazione  sul   piano   della
ragionevolezza e  non  trasmodi  in  un  regolamento  irrazionalmente
lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (ex plurimis, sentenze
n. 136 del 2022, n. 234 del 2020 e n. 241 del 2019). 
    Tuttavia, una giustificazione siffatta non si ravvisa nel caso di
specie, non potendo la  pur  legittima  esigenza  di  dare  immediata
attuazione alla  disciplina  che  il  legislatore  ha  ritenuto  piu'
adeguata e opportuna, cosi' sostituendola  a  quella  contestualmente
abrogata,  prevalere  su  situazioni  giuridiche  gia'  maturate  nel
previgente assetto normativo. 
    Del resto, in relazione alla previgente disciplina  dei  nova  in
appello dettata dall'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992,  l'art.  79,
comma  1,  dello  stesso  decreto  legislativo  aveva   espressamente
previsto che le relative disposizioni «non si  applicano  ai  giudizi
gia' pendenti in grado d'appello davanti alla commissione  tributaria
di secondo  grado  e  a  quelli  iniziati  davanti  alla  commissione
tributaria regionale  se  il  primo  grado  si  e'  svolto  sotto  la
disciplina della legge anteriore». 
    9.3.- L'art. 4, comma  2,  del  d.lgs.  n.  220  del  2023  deve,
pertanto,  essere  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  nella
parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si  applicano  ai
giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo
alla sua entrata in vigore, anziche' ai giudizi  di  appello  il  cui
primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore  del
d.lgs. n. 220 del 2023. 
    9.4.- Le restanti censure riguardanti  l'art.  4,  comma  2,  del
d.lgs. n. 220 del 2023 sono assorbite. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  58,  comma
3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),  come  introdotto
dall'art. 1,  comma  1,  lettera  bb),  del  decreto  legislativo  30
dicembre  2023,  n.  220  (Disposizioni  in  materia  di  contenzioso
tributario), limitatamente alle parole «delle deleghe, delle  procure
e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini  della
legittimita' della sottoscrizione degli atti,»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 2023,  n.  220  (Disposizioni  in
materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive  che
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso
d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in  secondo
grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata  in  vigore,
anziche' ai giudizi di appello il  cui  primo  grado  sia  instaurato
successivamente  all'entrata   in   vigore   del   medesimo   decreto
legislativo; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs.  n.  546  del  1992,
come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n.  220
del 2023, nella parte in cui non consente la  produzione  in  appello
delle  «notifiche  dell'atto  impugnato  ovvero  degli  atti  che  ne
costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti
in  primo  grado  anche  ai  sensi  dell'articolo  14  comma  6-bis»,
sollevate, in riferimento agli artt.  3,  primo  comma,  24,  secondo
comma, 102,  primo  comma,  e  111,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria  di  secondo  grado
della Campania, sezione 16, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs.  n.  546  del  1992,
come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n.  220
del 2023, nella parte in cui non consente la  produzione  in  appello
delle  «notifiche  dell'atto  impugnato  ovvero  degli  atti  che  ne
costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti
in  primo  grado  anche  ai  sensi  dell'articolo  14  comma  6-bis»,
sollevate, in riferimento agli artt.  3,  primo  comma,  24,  secondo
comma, 76, 102, primo comma, e 111, primo  e  secondo  comma,  Cost.,
dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,
sezione 19, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA