AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a  base  di  pomalidomide,  «Pomalidomide  Reig  Jofre»,  cod.
MCA/2024/72. (25A02559) 
(GU n.100 del 2-5-2025)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 150/2025 del 16 aprile 2025 
 
    Procedura europea n. NL/H/6129/002-004/DC. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
POMALIDOMIDE REIG JOFRE, le cui caratteristiche sono riepilogate  nel
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   (RCP),   foglio
illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),  parti   integranti   della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggi e confezioni alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Laboratorio Reig Jofre S.A. con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Gran  Capitan,  10  -  08970  Sant  Joan  Despi'
(Barcelona) Spagna. 
    Confezioni: 
      «2 mg capsule rigide» 14  capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 051675015 (in base 10) 1K8ZW7 (in base 32); 
      «2 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675027  (in  base  10)
1K8ZWM (in base 32); 
      «2 mg capsule rigide» 21  capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 051675039 (in base 10) 1K8ZWZ (in base 32); 
      «2 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675041  (in  base  10)
1K8ZX1 (in base 32); 
      «2 mg capsule rigide» 14 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 051675054 (in base 10) 1K8ZXG (in base 32); 
      «2 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675066  (in  base  10)
1K8ZXU (in base 32); 
      «2 mg capsule rigide» 21 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 051675078 (in base 10) 1K8ZY6 (in base 32); 
      «2 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675080  (in  base  10)
1K8ZY8 (in base 32); 
      «3 mg capsule rigide» 14  capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 051675092 (in base 10) 1K8ZYN (in base 32); 
      «3 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675104  (in  base  10)
1K8ZZ0 (in base 32); 
      «3 mg capsule rigide» 21  capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 051675116 (in base 10) 1K8ZZD (in base 32); 
      «3 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675128  (in  base  10)
1K8ZZS (in base 32); 
      «3 mg capsule rigide» 14 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 051675130 (in base 10) 1K8ZZU (in base 32); 
      «3 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675142  (in  base  10)
1K9006 (in base 32); 
      «3 mg capsule rigide» 21 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 051675155 (in base 10) 1K900M (in base 32); 
      «3 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675167  (in  base  10)
1K900Z (in base 32); 
      «4 mg capsule rigide» 14  capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 051675179 (in base 10) 1K901C (in base 32); 
      «4 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675181  (in  base  10)
1K901F (in base 32); 
      «4 mg capsule rigide» 21  capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL  -
A.I.C. n. 051675193 (in base 10) 1K901T (in base 32); 
      «4 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule  in  blister  PVC/PCTFE/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675205  (in  base  10)
1K9025 (in base 32); 
      «4 mg capsule rigide» 14 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 051675217 (in base 10) 1K902K (in base 32); 
      «4 mg capsule rigide» 14 x 1 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675229  (in  base  10)
1K902X (in base 32); 
      «4 mg capsule rigide» 21 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 051675231 (in base 10) 1K902Z (in base 32); 
      «4 mg capsule rigide» 21 x 1 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL
divisibile per dose unitaria -  A.I.C.  n.  051675243  (in  base  10)
1K903C (in base 32). 
    Principio attivo: pomalidomide. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Qualimetrix S.A., 579 Mesogeion Avenue, Agia  Paraskevi,  15343
Athens, Greece; 
      Adalvo Limited, Malta Life Sciences Park, Building 1, Level  4,
Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann, SGN 3000 Malta; 
      Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park,  Paola
PLA 3000, Malta. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, ematologo, internista. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
    Prima dell'inizio della commercializzazione  del  medicinale  sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  ottemperare  a
quanto previsto  al  punto  5,  paragrafo  «Conditions  to  Marketing
Authorisation pursuant  to  Article  21a,  22  or  22a  of  Directive
2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP)  rilasciato
dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso  rimanda.  Fatti  salvi
RCP, FI ed etichette, il contenuto  e  il  formato  delle  condizioni
sopra indicate - liberamente  accessibili  e  consultabili  sul  sito
istituzionale di «HMA (Heads  of  Medicines  Agencies),  MRI  Product
Index» - sono soggetti alla preventiva  approvazione  del  competente
ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalita'
di distribuzione e a qualsiasi altro  aspetto  inerente  alla  misura
addizionale prevista,  con  obbligo  di  distribuzione  del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri
che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale  in
violazione degli obblighi e delle condizioni  di  cui  al  precedente
comma, il presente provvedimento autorizzativo potra' essere  oggetto
di revoca, secondo quanto disposto dall'art.  43,  comma  3,  decreto
ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta,  ai  sensi  dell'art.  142,
commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potra' disporre il
divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo  al
ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente
a singoli lotti. Salvo il caso che il  fatto  costituisca  reato,  si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6,  e  le
sanzioni amministrative  di  cui  all'art.  148,  comma  22,  decreto
legislativo n. 219/2006.RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 11 dicembre 2029, come indicata nella notifica di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.