IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante
«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»
e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato
«Revisione delle patenti di abilitazione»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in
particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni
l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli
sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del
quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati
ai dirigenti»;
Visto il decreto dirigenziale 19 febbraio 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 71, del 25 marzo 2024, ultimo in
materia, concernente la revisione generale delle patenti di
abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici,
rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019;
Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio
1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas
tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione
rilasciata dalla preposta autorita' competente sanitaria;
Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono
essere persone di accertata idoneita' fisica e morale e di
riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di abilitazione
di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927,
n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative
all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento
di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal
medesimo regio decreto;
Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni
relative all'impiego di gas tossici e' soggetta a revisione periodica
quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9
gennaio 1927, n. 147 e puo' essere revocata quando vengono meno i
presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo
regio decreto e decade se non e' rinnovata in tempo utile;
Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di
abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici
rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020;
Decreta:
Art. 1
1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art.
35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e' disposta la
revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative
all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1°
gennaio - 31 dicembre 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2025
Il direttore generale: Campitiello