IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni,
recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e
province», adottato in attuazione della delega contenuta nella
predetta legge n. 42 del 2009;
Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010,
n. 216, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27
della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli
enti locali appartenenti ai territori delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
modifica l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
e individua a regime le funzioni fondamentali dei comuni in
conformita' all'art. 117, comma secondo, lettera p), della
Costituzione;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,
che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni
standard, prevedendo, al comma 1, lettera a), che il fabbisogno
standard e' determinato attraverso l'identificazione delle
informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari,
acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti, sia tramite
rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai comuni e
alle province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione
delle informazioni contenute nei certificati contabili e, al comma 3,
che la stessa dovra' tener conto delle specificita' legate ai
recuperi di efficienza ottenuti attraverso le unioni di comuni,
ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
26 novembre 2010, n. 216, che disciplina il procedimento di
determinazione dei fabbisogni standard, affidando alla SOSE -
Soluzioni per il sistema economico S.p.a. (gia' Societa' per gli
studi di settore S.p.a.), il compito di predisporre le metodologie
occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di
determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle
caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le
modalita' ed i criteri ivi indicati;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che dispone che la SOSE -
Soluzioni per il sistema economico S.p.a. provvede al monitoraggio
della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni
relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale prevede che,
ai fini di cui alle lettere a) e b), la suddetta SOSE - Soluzioni per
il sistema economico S.p.a. possa predisporre appositi questionari
funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni e
dalle province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di
restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro
sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino
all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei
trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito
del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;
Vista la lettera e) del medesimo art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificata dall'art. 1,
comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione;
Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010,
n. 216, come modificato dall'art. 1, comma 32, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni
standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia,
previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del
rispetto dell'art. 1, comma 3;
Visto altresi', il medesimo art. 6 del decreto legislativo 26
novembre 2010, n. 216, secondo il quale sullo schema di decreto e'
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso di
adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla
sua trasmissione alla Conferenza, il decreto puo' essere comunque
adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei
ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Nel caso di adozione della nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione alla Conferenza, lo schema e' comunque trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte
delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di
carattere finanziario;
Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
quale prevede che i questionari di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili
sul sito internet della SOSE - Soluzioni per il sistema economico
S.p.a., disponendo, altresi', che con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i
questionari sono disponibili, dalla cui pubblicazione decorre il
termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 216 del 2010;
Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'accordo sancito in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 16 dicembre 2014,
cosi' come modificato dall'accordo del 27 settembre 2016, in merito
alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma
1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;
Visto l'art. 8, comma 2, della legge della Regione Siciliana 7
maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge
della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 15, che dispone
l'applicazione in ambito regionale, in attuazione dell'art. 1, comma
513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle disposizioni di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;
Visto il punto 11 dell'accordo tra il Governo e la Regione
Siciliana del 16 dicembre 2021, in base al quale, a decorrere dal 1°
gennaio 2022, la regione partecipa ai lavori della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti al fine
di dare puntuale attuazione al disposto dell'art. 1, comma 807, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla rilevazione dei
fabbisogni e dei costi standard, nonche', in un'ottica condivisa e
nel rispetto delle prerogative costituzionalmente riconosciute, per
definire le capacita' fiscali, i livelli essenziali delle
prestazioni, gli obiettivi di servizio della regione e dei propri
enti locali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8
marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 72 del 26 marzo 2024, di comunicazione della data in cui
e' reso disponibile sul sito internet Opencivitas della Societa'
generale d'informatica S.p.a. - SOGEI il questionario unico FC80U per
i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane delle regioni a
statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione
Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni
standard relativi alle funzioni fondamentali;
Visto l'art. 18-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,
inserito dalla stessa legge di conversione e rubricato «Fusione per
incorporazione della societa' SOSE S.p.a. nella societa' SOGEI S.p.a.
e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle
entrate-riscossione trasferiti alla societa' SOGEI S.p.a.», in base
al quale e' stata disposta la fusione per incorporazione della
societa' SOSE S.p.a. nella societa' SOGEI S.p.a. al fine di
ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dei servizi
resi all'amministrazione economico-finanziaria;
Considerato che dal 1° gennaio 2024 e' operativa la predetta
incorporazione di SOSE in SOGEI e che, a tal fine, tutte le
comunicazioni SOSE si trovano sul sito Sogei www.sogei.it e il sito
OpenCivitas.it continuera' la sua operativita';
Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, il monitoraggio della
fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
Considerato che la SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a.
ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL - Istituto per la
finanza e l'economia locale, un questionario unico da somministrare
ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane delle
regioni a statuto ordinario e ai comuni e unioni di comuni della
Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei
fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali come
individuate dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135;
Decreta:
Art. 1
1. E' reso disponibile sul sito internet della SOGEI - Societa'
generale d'informatica S.p.a., con accesso dall'indirizzo
http://www.opencivitas.it il nuovo questionario di cui all'art. 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, denominato FC90U - Questionario unico per i comuni, le unioni di
comuni e le comunita' montane delle regioni a statuto ordinario e per
i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del
monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle
funzioni fondamentali.
2. Il questionario di cui al comma 1 e' restituito alla SOGEI -
Societa' generale d'informatica S.p.a., da parte dei comuni, delle
unioni di comuni e delle comunita' montane delle regioni a statuto
ordinario e da parte dei comuni e unioni di comuni della Regione
Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti.
3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a
mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno rese note nel sito
informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del
termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre
2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'accordo sancito
dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 23
novembre 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2025
Il Ragioniere generale dello Stato: Perrotta