MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 2025 

Comunicazione della data in cui e' reso disponibile sul sito Internet
Opencivitas della Societa' generale d'informatica S.p.a. -  SOGEI  il
Questionario unico FC90U per i comuni,  le  unioni  di  comuni  e  le
comunita' montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni  e
unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del  monitoraggio  e
della  revisione  dei  fabbisogni  standard  relativi  alle  funzioni
fondamentali. (25A02837) 
(GU n.110 del 14-5-2025)

 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n.  42  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre  2010,
n. 216, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art.  27
della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto  non  si  applica  agli
enti  locali  appartenenti  ai  territori  delle  regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
modifica l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
e  individua  a  regime  le  funzioni  fondamentali  dei  comuni   in
conformita'  all'art.  117,  comma   secondo,   lettera   p),   della
Costituzione; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 26 novembre  2010,  n.  216,
che disciplina la metodologia per la  determinazione  dei  fabbisogni
standard, prevedendo, al comma  1,  lettera  a),  che  il  fabbisogno
standard   e'   determinato   attraverso   l'identificazione    delle
informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile  necessari,
acquisiti  sia  da  banche  dati  ufficiali  esistenti,  sia  tramite
rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai  comuni  e
alle province, anche ai fini di una riclassificazione o  integrazione
delle informazioni contenute nei certificati contabili e, al comma 3,
che la  stessa  dovra'  tener  conto  delle  specificita'  legate  ai
recuperi di efficienza  ottenuti  attraverso  le  unioni  di  comuni,
ovvero le altre forme di esercizio di funzioni in forma associata; 
  Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo
26  novembre  2010,  n.  216,  che  disciplina  il  procedimento   di
determinazione  dei  fabbisogni  standard,  affidando  alla  SOSE   -
Soluzioni per il sistema economico  S.p.a.  (gia'  Societa'  per  gli
studi di settore S.p.a.), il compito di  predisporre  le  metodologie
occorrenti  alla  individuazione  dei  fabbisogni   standard   e   di
determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle
caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le
modalita' ed i criteri ivi indicati; 
  Visto  l'art.  5,  comma  1,  lettera  b),  del  medesimo   decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  che  dispone  che  la  SOSE  -
Soluzioni per il sistema economico S.p.a.  provvede  al  monitoraggio
della  fase  applicativa  e  all'aggiornamento   delle   elaborazioni
relative alla determinazione dei fabbisogni standard; 
  Visto, altresi', l'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  del  medesimo
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, il quale  prevede  che,
ai fini di cui alle lettere a) e b), la suddetta SOSE - Soluzioni per
il sistema economico S.p.a. possa  predisporre  appositi  questionari
funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai comuni  e
dalle  province,  con  obbligo,  a  carico  dei  predetti  enti,   di
restituire gli  anzidetti  questionari,  per  via  telematica,  entro
sessanta  giorni  dal  loro  ricevimento   pena   il   blocco,   fino
all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari  medesimi,  dei
trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul  sito
del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente; 
  Vista la lettera e) del medesimo  art.  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come  modificata  dall'art.  1,
comma 31, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che  prevede  che  le
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard  di
cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; 
  Visto l'art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010,
n. 216, come  modificato  dall'art.  1,  comma  32,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, che dispone che con uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei  ministri  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  sono  adottati,  anche  separatamente,  la   nota
metodologica  relativa  alla  procedura  di  calcolo  dei  fabbisogni
standard e il fabbisogno standard per  ciascun  comune  e  provincia,
previa verifica da parte del Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini  del
rispetto dell'art. 1, comma 3; 
  Visto altresi', il medesimo  art.  6  del  decreto  legislativo  26
novembre 2010, n. 216, secondo il quale sullo schema  di  decreto  e'
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel  caso  di
adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni  dalla
sua trasmissione alla Conferenza, il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio  dei
ministri;  esso  e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. Nel caso di  adozione  della  nota  metodologica
relativa alla procedura di calcolo,  decorsi  quindici  giorni  dalla
trasmissione alla Conferenza, lo schema e'  comunque  trasmesso  alle
Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare per l'attuazione del  federalismo  fiscale  e  da  parte
delle commissioni  parlamentari  competenti  per  le  conseguenze  di
carattere finanziario; 
  Visto l'art. 54, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  il
quale prevede che i questionari di  cui  all'art.  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono  resi  disponibili
sul sito internet della SOSE - Soluzioni  per  il  sistema  economico
S.p.a., disponendo, altresi', che  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e'  data  notizia  della  data  in  cui  i
questionari sono disponibili,  dalla  cui  pubblicazione  decorre  il
termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Visto l'accordo sancito in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali del 23 novembre 2017, sostitutivo dell'accordo sancito in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 16 dicembre  2014,
cosi' come modificato dall'accordo del 27 settembre 2016,  in  merito
alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art.  5,  comma
1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; 
  Visto l'art. 8, comma 2, della  legge  della  Regione  Siciliana  7
maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 1, della  legge
della  Regione  Siciliana  11  agosto  2017,  n.  15,   che   dispone
l'applicazione in ambito regionale, in attuazione dell'art. 1,  comma
513, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, delle disposizioni di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; 
  Visto il  punto  11  dell'accordo  tra  il  Governo  e  la  Regione
Siciliana del 16 dicembre 2021, in base al quale, a decorrere dal  1°
gennaio 2022,  la  regione  partecipa  ai  lavori  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard con propri rappresentanti  al  fine
di dare puntuale attuazione al disposto dell'art. 1, comma 807, della
legge 30 dicembre 2020, n.  178,  finalizzato  alla  rilevazione  dei
fabbisogni e dei costi standard, nonche', in  un'ottica  condivisa  e
nel rispetto delle prerogative costituzionalmente  riconosciute,  per
definire  le  capacita'   fiscali,   i   livelli   essenziali   delle
prestazioni, gli obiettivi di servizio della  regione  e  dei  propri
enti locali; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  8
marzo 2024, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 72 del 26 marzo 2024, di comunicazione della data in  cui
e' reso disponibile sul  sito  internet  Opencivitas  della  Societa'
generale d'informatica S.p.a. - SOGEI il questionario unico FC80U per
i comuni, le unioni di comuni e le comunita' montane delle regioni  a
statuto ordinario e per i comuni e unioni  di  comuni  della  Regione
Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione  dei  fabbisogni
standard relativi alle funzioni fondamentali; 
  Visto l'art. 18-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto  2023,  n.  112,
inserito dalla stessa legge di conversione e rubricato  «Fusione  per
incorporazione della societa' SOSE S.p.a. nella societa' SOGEI S.p.a.
e  disposizioni   concernenti   i   lavoratori   dell'Agenzia   delle
entrate-riscossione trasferiti alla societa' SOGEI S.p.a.»,  in  base
al quale e'  stata  disposta  la  fusione  per  incorporazione  della
societa'  SOSE  S.p.a.  nella  societa'  SOGEI  S.p.a.  al  fine   di
ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e  l'economicita'  dei  servizi
resi all'amministrazione economico-finanziaria; 
  Considerato che dal  1°  gennaio  2024  e'  operativa  la  predetta
incorporazione di  SOSE  in  SOGEI  e  che,  a  tal  fine,  tutte  le
comunicazioni SOSE si trovano sul sito Sogei www.sogei.it e  il  sito
OpenCivitas.it continuera' la sua operativita'; 
  Ritenuto di dover avviare, ai sensi dell'art. 5, comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo n. 216 del 2010,  il  monitoraggio  della
fase applicativa e l'aggiornamento delle elaborazioni  relative  alla
determinazione dei fabbisogni standard; 
  Considerato che la SOGEI - Societa' generale  d'informatica  S.p.a.
ha predisposto, con la collaborazione dell'IFEL  -  Istituto  per  la
finanza e l'economia locale, un questionario unico  da  somministrare
ai comuni, alle unioni di comuni  ed  alle  comunita'  montane  delle
regioni a statuto ordinario e ai comuni  e  unioni  di  comuni  della
Regione Siciliana ai fini del  monitoraggio  e  della  revisione  dei
fabbisogni  standard  relativi  alle   funzioni   fondamentali   come
individuate dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' reso disponibile sul sito  internet  della  SOGEI -  Societa'
generale   d'informatica   S.p.a.,   con    accesso    dall'indirizzo
http://www.opencivitas.it il nuovo questionario di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo  26  novembre  2010,  n.
216, denominato FC90U - Questionario unico per i comuni, le unioni di
comuni e le comunita' montane delle regioni a statuto ordinario e per
i comuni e unioni di comuni  della  Regione  Siciliana  ai  fini  del
monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi  alle
funzioni fondamentali. 
  2. Il questionario di cui al comma 1  e'  restituito  alla  SOGEI -
Societa' generale d'informatica S.p.a., da parte  dei  comuni,  delle
unioni di comuni e delle comunita' montane delle  regioni  a  statuto
ordinario e da parte dei comuni e  unioni  di  comuni  della  Regione
Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti. 
  3. La restituzione del questionario dovra' avvenire entro  sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante  invio  a
mezzo telematico, secondo le modalita' che saranno rese note nel sito
informatico di cui al comma  1.  In  caso  di  mancato  rispetto  del
termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26  novembre
2010, n. 216, secondo la  procedura  stabilita  dall'accordo  sancito
dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del  23
novembre 2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 maggio 2025 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Perrotta