PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 17 aprile 2025 

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto  legislativo
9 aprile 2008, n. 81, tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  finalizzato  alla  individuazione
della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia
di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo  n.  81
del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR). (25A03080) 
(GU n.119 del 24-5-2025)

 
               LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
           TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 
                       DI TRENTO E DI BOLZANO 
 
  Nella seduta del 17 aprile 2025: 
    Visto il decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in
particolare,  l'art.  32,  il  quale  detta   disposizioni   relative
all'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali  dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione; 
    Visto altresi' l'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n.  81
del 2008, il quale prevede che la durata, i  contenuti  minimi  e  le
modalita' della formazione di cui al comma 1  del  medesimo  art.  37
sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali; 
    Vista la nota prot. MLPS n. 9590 del 17 ottobre 2024,  acquisita,
in pari  data,  al  prot.  DAR  n.  16471,  con  la  quale  l'Ufficio
legislativo del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha
trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell'esame in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   finalizzato   alla
individuazione della durata  e  dei  contenuti  minimi  dei  seguenti
percorsi formativi: 
      datori di lavoro, dirigenti, preposti e  lavoratori,  ai  sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
      responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e  protezione,
ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
      datori di  lavoro  che  svolgono  direttamente  i  compiti  del
servizio di prevenzione  e  protezione  ai  sensi  dell'art.  34  del
decreto legislativo n. 81 del 2008; 
      coordinatori  per  la  progettazione  e  per  l'esecuzione  dei
lavori, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
      lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che  operano
in ambienti sospetti di  inquinamento  o  confinati,  secondo  quanto
previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  14
settembre 2011, n. 177; 
      operatori di attrezzature di lavoro per le quali  e'  richiesta
una specifica abilitazione  ai  sensi  dell'art.  73,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008; 
    Vista la nota prot. DAR n. 16508 del  18  ottobre  2024,  con  la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
di questa Conferenza ha trasmesso  la  predetta  documentazione  alle
regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle
amministrazioni statali interessate, con la contestuale  convocazione
di una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2024; 
    Considerato che, nel corso del predetto incontro tecnico  del  25
ottobre 2024, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano   hanno   espresso   avviso   favorevole   alla   conclusione
dell'accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di
inserire  la  clausola  di  salvaguardia  per  le  medesime  province
autonome; 
    Considerato che il punto, iscritto all'ordine  del  giorno  della
seduta del 7 novembre 2024 di questa Conferenza, e'  stato  rinviato,
su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano nonche' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    Vista la nota prot. DAR n. 17647 del  7  novembre  2024,  con  la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica sull'argomento
in oggetto per il giorno 20 novembre 2024; 
    Vista la nota prot. n. 49059 del 7 novembre 2024,  acquisita,  in
pari data, al prot. DAR n. 17673 e trasmessa con nota  prot.  DAR  n.
17709 dell'8 novembre 2024, con la quale il Ministero dell'economia e
delle finanze ha chiesto  di  integrare  il  testo  dell'accordo  con
l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria; 
    Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico del 20  novembre
2024, e' stato acquisito l'assenso  tecnico  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo; 
    Vista la nota acquisita al prot. DAR n.  18727  del  22  novembre
2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18743,  con  la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato il
nuovo testo dell'accordo, modificato a seguito di quanto discusso  in
sede tecnica e  sulla  base  della  citata  richiesta  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, trasmessa con nota prot. DAR n.  17709
dell'8 novembre 2024; 
    Vista la nota prot. n. 24405 del 27 novembre 2024, acquisita,  in
pari data, al prot. DAR n. 19057 e trasmessa con nota  prot.  DAR  n.
19065 nella medesima data, con la  quale  l'Ufficio  legislativo  del
Ministro delle imprese e del made in Italy ha trasmesso una richiesta
di integrazione del testo dell'accordo in oggetto; 
    Vista la nota, acquisita al prot. DAR n. 19105  del  27  novembre
2024 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19122 del  28  novembre  2024,
con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  ha  inviato  un  documento   di   risposta   alle
osservazioni formulate dal Ministero delle  imprese  e  del  made  in
Italy; 
    Considerato che il punto, iscritto all'ordine  del  giorno  della
seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, e'  stato  rinviato
per ulteriori approfondimenti, su richiesta  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
    Vista la nota prot. DAR n. 19157 del 28  novembre  2024,  con  la
quale l'Ufficio per il coordinamento delle attivita' della segreteria
di  questa  Conferenza  ha  convocato  una  nuova  riunione   tecnica
sull'argomento in oggetto per il giorno 11 dicembre 2024; 
    Vista la nota prot. DAR n. 20012 dell'11 dicembre  2024,  con  la
quale, all'esito del predetto incontro tecnico tenutosi in pari  data
e delle interlocuzioni  svolte  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali con le associazioni di categoria, l'Ufficio per  il
coordinamento delle attivita' della segreteria di  questa  Conferenza
ha chiesto al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
trasmettere il nuovo  testo  dell'accordo,  condiviso  con  tutte  le
amministrazioni statali interessate; 
    Vista la nota prot. MLPS n. 173 del 10 gennaio  2025,  acquisita,
in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale l'Ufficio legislativo
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ha  inviato  una
versione  aggiornata  dell'accordo,  unitamente  ad   una   nota   di
accompagnamento nella  quale  sono  state  evidenziate  le  modifiche
apportate al testo; 
    Vista la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la  quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita'  della  segreteria  di
questa Conferenza ha diramato il nuovo  testo  dell'accordo,  con  la
contestuale convocazione di una riunione tecnica  per  il  giorno  28
gennaio 2025; 
    Vista la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in  pari  data,  al
prot. DAR n. 1529 e trasmessa  con  nota  prot.  DAR  n.  1542  nella
medesima data, con la quale il Coordinamento  tecnico  interregionale
della Commissione salute  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome ha trasmesso un  documento  di  osservazioni  della
Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la  possibilita'  di
ricorrere a modalita' di apprendimento da remoto; 
    Considerato che nel corso dell'incontro tecnico  del  28  gennaio
2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di
non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell'accordo, mentre i
Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di
salute e le altre regioni che hanno partecipato alla  riunione  hanno
ritenuto non accoglibili le  sopracitate  richieste  della  Provincia
autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilita' di ricorrere a
modalita' di apprendimento da remoto; 
    Vista la nota del 21 febbraio 2025, acquisita  al  prot.  DAR  n.
3234, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, facendo seguito agli esiti della  riunione  tecnica  del  28
gennaio 2025, hanno comunicato che erano in corso a  livello  tecnico
ulteriori approfondimenti istruttori; 
    Vista la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la  quale
e' stato chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano di  fornire  un  riscontro  in  merito  agli  approfondimenti
istruttori effettuati; 
    Considerato che, nel corso della seduta del  17  aprile  2025  di
questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla  stipula  dell'accordo,
condizionato  all'accoglimento  dell'inserimento  nel   testo   della
seguente clausola  di  salvaguardia  per  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano: «In considerazione delle  sue  specificita'  territoriali  e
linguistiche  e  del  particolare   tessuto   economico-sociale,   la
Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti  pilota,
puo' prevedere in via sperimentale differenti modalita' di  fruizione
dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento,  anche  da  remoto,
nonche' deroghe al rapporto  docente/discente  nell'erogazione  della
formazione»; 
    Considerato che il Viceministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ha rappresentato di accogliere la predetta condizione; 
    Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo: 
 
  nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le  regioni
e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sul  documento  che,
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante  (allegato
A), finalizzato alla individuazione  della  durata  e  dei  contenuti
minimi dei percorsi formativi in materia di salute  e  sicurezza,  di
cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
                                             Il Presidente: Calderoli 
Il segretario: D'Avena 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
 
    il testo  del  provvedimento  (allegato  A)  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto di approvazione dell'accordo sancito in
data 17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR e'  stato  pubblicato  in
data 19 maggio 2025 nel sito  web  istituzionale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ed  e'  consultabile  alla  seguente
pagina                                                            web
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/
default (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025).