AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano,  a  base  di  paracetamolo,  «Tachipirina».
(25A03214) 
(GU n.128 del 5-6-2025)

 
 
 
      Estratto determina AAM/PPA n. 303/2025 del 16 maggio 2025 
 
    Autorizzazione variazioni  e  descrizione  del   medicinale   con
attribuzione  n.  A.I.C.: e'  autorizzata  la   seguente   variazione
B.II.e.5.a.2 di tipo IB, con conseguente immissione in commercio  del
medicinale TACHIPIRINA nelle quattro confezioni di seguito  indicate,
in aggiunta alle confezioni autorizzate: 
      «Neonati 62,5 mg supposte» 20  supposte  in  blister  PVC/PE  -
A.I.C. n. 012745321 (base 10) 0D4YM9 (base 32); 
      «Bambini 250 mg supposte»  20  supposte  in  blister  PVC/PE  -
A.I.C. n. 012745333 (base 10) 0D4YMP (base 32); 
      «Bambini 500 mg supposte»  20  supposte  in  blister  PVC/PE  -
A.I.C. n. 012745345 (base 10) 0D4YN1 (base 32); 
      «Prima infanzia 125 mg supposte» 20 supposte in blister  PVC/PE
- A.I.C. n. 012745358 (base 10) 0D4YNG (base 32). 
    Principio attivo: paracetamolo. 
    Codice pratica: N1B/2025/168. 
    Titolare A.I.C.:  Aziende  chimiche  riunite  Angelini  Francesco
A.C.R.A.F. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma,  viale
Amelia n. 70 - 00181 - codice fiscale 03907010585. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione  ai  fini  della  fornitura:  SOP  (medicinale  senza
obbligo di prescrizione). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.