AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base  di  lanreotide,  «Lanreotide  Sun».
(25A03219) 
(GU n.128 del 5-6-2025)

 
 
 
      Estratto determina AAM/PPA n. 323/2025 del 23 maggio 2025 
 
    Autorizzazione variazioni  e  descrizione  del   medicinale   con
attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata la seguente variazione di Tipo
IA -  B.II.e.5.a.1,  con  conseguente  immissione  in  commercio  del
medicinale LANREOTIDE SUN nelle confezioni di  seguito  indicate,  in
aggiunta alle confezioni autorizzate: 
      «60 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3 (3 x 1)
siringhe preriempite in PP  con  ago  confezione  multipla  -  A.I.C.
051642078 - (base 10) 1K7ZQY (base 32); 
      «90 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3 (3 x 1)
siringhe preriempite in PP  con  ago  confezione  multipla  -  A.I.C.
051642080 - (base 10) 1K7ZR0 (base 32); 
      «120 mg soluzione iniettabile in siringa pre-riempita» 3  (3  x
1) siringhe preriempite in PP con ago confezione  multipla  -  A.I.C.
051642092 - (base 10) 1K7ZRD (base 32). 
    Principio attivo: lanreotide. 
    Codice pratica: C1A/2025/766. 
    Procedura europea: DE/H/7602/001-003/IA/001. 
    Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con
sede legale e domicilio fiscale in Polarisavenue 87  -  CAP  2132  JH
Hoofddorp - Paesi Bassi (NL). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C-nn. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR - (medicinali soggetti  a
prescrizione medica). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Disposizioni finali: la presente determina ha effetto dal  giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata  alla
societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale.