IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come
emendata (SOLAS 1974/78);
Visto il Codice internazionale per il trasporto marittimo delle
merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27
settembre 1965, come emendato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Riordino della legislazione in materia
portuale» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 di attuazione
della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello
Stato di bandiera;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, rubricato «Regolamento recante l'organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare
l'art. 14 relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di porto;
Vista la risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024 che ha
adottato il 42° emendamento al codice IMDG, che entrera' in vigore il
1° gennaio 2026;
Considerata la possibilita' prevista dalla succitata risoluzione
MSC. 556(108), per le amministrazioni di adottare tale emendamento,
in tutto o in parte, su base volontaria a partire dal 1° gennaio
2025;
Visto il parere unanime espresso nella seduta del 14 gennaio 2025
dal Gruppo di lavoro merci pericolose, istituito con decreto
dirigenziale n. 2096/2024 in data 12 dicembre 2024 di questo Comando
generale, di adottare, in via anticipata, l'emendamento 42-24 al
codice IMDG, con decorrenza dal 1° luglio 2025;
Ritenuto necessario emanare uno specifico provvedimento al fine di
anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni - contenute
nell'emendamento 42-24 al codice IMDG - che disciplinano il trasporto
delle merci pericolose in colli;
Decreta:
Articolo unico
Le disposizioni stabilite dal 42° emendamento al codice IMDG,
adottate con risoluzione MSC. 556(108) in data 23 maggio 2024,
relative al trasporto delle merci pericolose in colli, entrano in
vigore, per l'Italia, il 1° luglio 2025.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 18 giugno 2025
Il comandante generale: Carlone