N. 86 SENTENZA 21 maggio - 26 giugno 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Prescrizione - Azione di responsabilita' delle persone giuridiche nei
  confronti  degli  amministratori,  finche'   sono   in   carica   -
  Sospensione del relativo termine prescrizionale -  Estensione  alle
  associazioni non riconosciute e ai  loro  amministratori  -  Omessa
  previsione - Irragionevole disparita' di trattamento  e  violazione
  del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Codice civile, art. 2941, primo comma, numero 7). 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.27 del 2-7-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo
comma, numero 7), del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario
di  Napoli,  sezione  specializzata   in   materia   d'impresa,   nel
procedimento vertente tra IAL  Campania  srl  -  impresa  sociale  in
liquidazione coatta amministrativa e M.M. A., con  ordinanza  del  16
ottobre 2024, iscritta al  n.  237  del  registro  ordinanze  2024  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  costituzione  di  IAL  Campania  srl  -  impresa
sociale in liquidazione coatta amministrativa; 
    udita  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2025  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    udito l'avvocato Nicola Rascio per IAL  Campania  srl  -  impresa
sociale in liquidazione coatta amministrativa; 
    deliberato nella camera di consiglio del 21 maggio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta  al  n.  237  del
registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario  di  Napoli,  sezione
specializzata in materia d'impresa, ha sollevato, in riferimento agli
artt.  3  e  24  della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2941, primo comma,  numero  7),  del  codice
civile,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  sospensione   della
prescrizione  tra  le  associazioni  non  riconosciute   e   i   loro
amministratori,  finche'  sono  in   carica,   per   le   azioni   di
responsabilita' contro di essi. 
    2.-  Il  rimettente  riferisce  di  essere  stato  investito  del
giudizio promosso dal commissario liquidatore della IAL Campania  srl
- impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa nei confronti
di M.M. A., che aveva rivestito l'incarico di amministratore sia  nel
periodo  nel  quale  l'ente,  allora  denominato  IAL  Campania,  era
un'associazione non riconosciuta sia nel periodo nel  quale  esso  si
era  trasformato  in  una  societa'  a  responsabilita'  limitata  (a
partire, dunque, dal 15 luglio 2010). 
    Il giudice a quo riporta che, nell'ottobre 2014, IAL Campania srl
era stata posta in liquidazione volontaria e  che,  di  seguito,  con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  9  agosto
2016, era stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. 
    Nel 2019 il commissario liquidatore aveva esercitato un'azione di
responsabilita' nei confronti del richiamato amministratore, ai sensi
dell'art. 18 cod. civ., contestando  condotte  distrattive  poste  in
essere tra il 1° gennaio 2004 e il 19 novembre 2014. 
    L'amministratore si era costituito in giudizio e, sul presupposto
dell'avvenuta notifica dell'atto  introduttivo  in  data  23  ottobre
2019, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti  azionati
per il periodo antecedente al 23 ottobre 2009, stante il decorso  del
termine ordinario decennale  stabilito  in  materia  di  mandato  con
riguardo    all'azione    di    responsabilita'     nei     confronti
dell'amministratore. 
    Il commissario liquidatore  ha  quindi  invocato  la  sospensione
della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, primo comma,  numero  7),
cod. civ., concernente i  rapporti  tra  persone  giuridiche  e  loro
amministratori, e, in subordine, ha prospettato  un  contrasto  della
richiamata disposizione, ove non applicabile  alle  associazioni  non
riconosciute, con i principi costituzionali. 
    3.- Il giudice a  quo  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ.,  in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. 
    4.-  Quanto  alla  rilevanza  delle  censure,  il  Tribunale   ha
osservato che, in mancanza della  sospensione  ex  art.  2941,  primo
comma, numero 7), cod. civ., tutte  le  pretese  risarcitorie,  fatte
valere a titolo di responsabilita' contrattuale e maturate prima  del
23 ottobre 2009, risulterebbero prescritte. 
    Il giudice a quo ha, inoltre, rigettato la tesi, sostenuta  dalla
parte attrice, secondo cui la decorrenza della prescrizione  dovrebbe
ricollegarsi  alla  data  di  trasformazione   dell'associazione   in
societa'   a   responsabilita'   limitata,   osservando   che    tale
trasformazione  «non  determina  l'estinzione  di  un   ente   e   la
successione ad esso di un nuovo soggetto ma  solo  una  modificazione
della forma e dell'organizzazione dello stesso soggetto giuridico che
mantiene la sua identita' e dunque non puo' incidere sulla decorrenza
del termine prescrizionale». 
    Il Tribunale, infine, ha escluso la possibilita' di applicare  in
via diretta o analogica l'art. 2941, primo  comma,  numero  7),  cod.
civ.  alle  associazioni  non  riconosciute,  cosi'  come  di   poter
conseguire  il  medesimo  effetto  attraverso   una   interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione, tenuto conto sia del
carattere  tassativo  delle  ipotesi  di  sospensione   del   termine
prescrizionale sia dell'approccio adottato da  questa  Corte  con  le
sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998. 
    5.- Nel merito, il giudice a quo ha motivato il contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost. 
    5.1.- La violazione dell'art. 3 Cost. e' stata ravvisata sotto il
duplice profilo della irragionevole  disparita'  di  trattamento  fra
associazioni non riconosciute e  associazioni  riconosciute,  nonche'
fra le prime  e  le  societa'  in  accomandita  semplice  e  in  nome
collettivo, cui la norma censurata gia'  trova  applicazione,  grazie
alle citate sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998. 
    Secondo il rimettente, la  ratio  della  disposizione,  correlata
alla  difficolta'  per  l'ente  di  accertare  gli   illeciti   degli
amministratori,   fintantoche'   questi   sono   in    carica,    non
giustificherebbe  l'esclusione  dal  suo  ambito  applicativo   delle
associazioni non riconosciute, poiche' la personalita' giuridica  non
costituirebbe un ragionevole criterio di distinzione. 
    Anzi, nel confronto con  gli  enti  con  scopo  di  lucro,  nelle
associazioni  non   riconosciute   difetterebbero   finanche   poteri
ispettivi interni in  capo  agli  associati,  sicche'  risulterebbero
maggiori i rischi di opacita' nella gestione  e  di  impunita'  degli
amministratori per le loro condotte illecite. 
    Pertanto,  «[a]  fronte  delle  difficolta'   operative,   insite
nell'accertamento  degli  illeciti  degli  amministratori  ancora  in
carica», «la ratio della causa di sospensione in esame non  [sarebbe]
in grado di fornire una giustificazione logica  del  diverso  regime,
quanto  al  decorso  del  termine  di  prescrizione  per  l'esercizio
dell'azione  sociale   di   responsabilita'   nei   confronti   degli
amministratori,  tra  persone  giuridiche  ed  enti  non  muniti   di
personalita' giuridica e soprattutto tra societa' di persone prive di
personalita' giuridica (quali s.a.s. e s.n.c.)  ed  associazioni  non
riconosciute». 
    Ne' basterebbe evocare,  al  fine  di  escludere  l'irragionevole
disparita' di trattamento, il  piu'  lungo  termine  di  prescrizione
previsto  per   la   responsabilita'   degli   amministratori   delle
associazioni non riconosciute rispetto a quello  applicabile  per  le
medesime azioni  nella  disciplina  delle  societa'  di  persone.  Il
termine decennale, infatti, e' stabilito anche per  le  «associazioni
riconosciute, rispetto alle  quali  opera  la  causa  di  sospensione
prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c.». 
    5.2.-  Infine,  la  duplice  disparita'  di   trattamento   sopra
richiamata determinerebbe,  secondo  il  giudice  a  quo,  anche  una
lesione dell'art. 24 Cost., «risolvendosi [...]  in  una  minorazione
del diritto  di  difesa  [dell'ente]  nei  confronti  degli  illeciti
compiuti dai propri amministratori». 
    6.- Il 23 gennaio 2025, IAL Campania srl  -  impresa  sociale  in
liquidazione coatta amministrativa  si  e'  costituita  in  giudizio,
prospettando un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della
disposizione  censurata  e   insistendo,   in   subordine,   per   la
declaratoria di illegittimita' costituzionale. 
    In particolare, la parte attrice nel giudizio principale sostiene
che il reiterarsi di pronunce di illegittimita' costituzionale  della
medesima  norma  accomunate  dalla  stessa  ratio  consentirebbe   di
ricavare «la (sopravvenuta) immanenza nel sistema di un principio  in
materia di  sospensione  della  prescrizione,  tale  da  giustificare
(senza  la  necessita'  di  nuove  pronunce  di  incostituzionalita')
l'adozione di un modello interpretativo per cui essa sospensione puo'
sistematicamente riferirsi anche agli altri enti non societari  quali
le associazioni non riconosciute». Una soluzione analoga, secondo  la
parte, sarebbe stata gia' adottata - a titolo di esempio - in materia
di riassunzione del processo interrotto. 
    7.- Il 29 aprile 2025, IAL Campania  srl  -  impresa  sociale  in
liquidazione coatta amministrativa ha depositato una  memoria,  nella
quale si sofferma sulle ragioni a  supporto  della  fondatezza  delle
questioni. 
    In   particolare,   sottolinea   che   nelle   associazioni   non
riconosciute mancherebbero istituzionalmente organi  di  controllo  e
non sussisterebbero in capo agli associati poteri analoghi  a  quelli
attribuiti ai  soci  delle  societa'  di  capitali.  Di  conseguenza,
risulterebbero ancora piu'  evidenti  le  difficolta'  dell'ente  nel
venire a conoscenza degli illeciti degli  amministratori  e  nel  far
valere la relativa responsabilita'. 
    Inoltre, nel confronto con le associazioni riconosciute, la parte
pone in evidenza come vi sia una vera e propria  identita'  sotto  il
profilo sia del tipo contrattuale sia della  disciplina  applicabile,
il che comporterebbe l'esigenza di  riferire  alle  associazioni  non
riconosciute tutte le norme in materia di  associazioni  riconosciute
che non siano direttamente correlate con la personalita' giuridica. 
    In conclusione, la parte ribadisce l'irragionevole disparita'  di
trattamento delle associazioni non riconosciute tanto  rispetto  alle
associazioni riconosciute, che sarebbero «parimenti connotate da  una
struttura  spiccatamente  personalistica»,   quanto   rispetto   alle
societa' di persone, alle quali  la  norma  si  applica  grazie  agli
interventi di questa Corte. 
    8.- Nell'udienza pubblica  del  21  maggio  del  2025,  la  parte
attrice nel giudizio  principale  ha  insistito  per  le  conclusioni
rassegnate negli scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta  al  n.  237  del
registro  ordinanze   2024,   il   Tribunale   di   Napoli,   sezione
specializzata in materia d'impresa, ha sollevato, in riferimento agli
artt.  3  e  24  Cost.,  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui
non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non
riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per  le
azioni di responsabilita' contro di essi. 
    2.- Il giudice rimettente riferisce di essere stato investito del
giudizio promosso dal commissario della IAL Campania  srl  -  impresa
sociale  in   liquidazione   coatta   amministrativa   nei   riguardi
dell'amministratore che aveva rivestito tale incarico sia nel periodo
in  cui  l'ente  aveva  operato  nelle  forme  dell'associazione  non
riconosciuta sia in quello  nel  quale  si  era  trasformato  in  una
societa' di capitali. 
    A fronte dell'azione di responsabilita' motivata in relazione  ad
asserite condotte distrattive tenute dall'amministratore fra il  2004
e il 2014, quest'ultimo  eccepiva  l'intervenuta  prescrizione  delle
pretese risarcitorie concernenti gli illeciti compiuti  anteriormente
al 23 ottobre 2009, rilevando che l'atto  introduttivo  del  giudizio
era stato notificato il 23 ottobre 2019. 
    Il giudice a quo prende atto che, in  assenza  di  una  causa  di
sospensione della prescrizione, risulterebbe oramai decorso,  per  le
pretese risarcitorie relative al periodo antecedente  al  23  ottobre
2009, il  termine  ordinario  decennale,  applicabile  all'azione  di
responsabilita' nei confronti dell'amministratore di un'associazione,
ai sensi dell'art. 18 cod. civ. 
    Di conseguenza, il Tribunale solleva  questioni  di  legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3  e  24  Cost.,  dell'art.
2941, primo comma, numero 7), cod. civ., motivandone rilevanza e  non
manifesta infondatezza. 
    In  particolare,  il  rimettente  sostiene   che   escludere   la
sospensione della decorrenza del termine di prescrizione per l'azione
di responsabilita' nei confronti degli amministratori,  nel  rapporto
fra le associazioni non riconosciute  e  gli  stessi  amministratori,
finche' sono in carica,  integri  una  ingiustificata  disparita'  di
trattamento nel confronto tanto  con  le  associazioni  riconosciute,
quanto con le societa' in nome collettivo e con quelle in accomandita
semplice, enti privi di personalita' giuridica ai  quali,  nondimeno,
trova applicazione l'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ. 
    La  denunciata  irragionevole  disparita'   di   trattamento   si
risolverebbe, al contempo, in una minorazione del diritto  di  difesa
dell'ente rispetto agli illeciti compiuti dai suoi amministratori. 
    3.- Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
sono ammissibili e, nel merito, fondate. 
    4.- L'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ. dispone che il
decorso del termine di prescrizione rimane sospeso  «tra  le  persone
giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in  carica,  per  le
azioni di responsabilita' contro di essi». 
    Si tratta di una norma che non e'  suscettibile  di  applicazione
analogica, in quanto connotata da eccezionalita', e che questa  Corte
ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittima, nella parte in cui
non trova applicazione  a  due  tipologie  di  societa'  prive  della
personalita' giuridica: le societa' in accomandita semplice (sentenza
n. 322 del 1998) e quelle in nome collettivo  (sentenza  n.  262  del
2015). 
    Sin dalle richiamate pronunce, la  giurisprudenza  costituzionale
ha ravvisato la ratio  della  disciplina  in  un'esigenza  di  natura
sostanziale, costituita dalla difficolta'  che  l'ente  incontra  sia
nell'avere piena cognizione dell'operato degli amministratori, si' da
poter acquisire informazioni idonee a evidenziare una loro  eventuale
responsabilita',  sia  nel  promuovere   l'azione,   fintantoche'   i
destinatari della  stessa  conservino  l'incarico  gestionale  e  una
posizione di preminenza decisionale (ancora sentenze n. 262 del  2015
e n. 322 del 1998). 
    5.- Chiarita, dunque, la  funzione  della  disciplina  censurata,
emerge l'irragionevole disparita' di trattamento che  essa  determina
nel riferire la causa di  sospensione  del  decorso  del  termine  di
prescrizione alle sole associazioni riconosciute e non anche a quelle
prive della personalita' giuridica. 
    5.1.-   Il   riconoscimento   della    personalita'    giuridica,
diversamente da quanto si riteneva nell'epoca in cui e' stato emanato
il codice civile del 1942, non traccia piu' una linea di demarcazione
correlata alla dimensione  della  soggettivita'  (in  tal  senso,  il
diritto vivente sin dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione
prima civile, 16  novembre  1976,  n.  4252;  di  recente,  Corte  di
cassazione, sezione terza civile,  ordinanza  14  febbraio  2024,  n.
4138; sezione quinta civile, ordinanza 6 settembre  2022,  n.  26284;
sezione prima civile, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11635  e  sentenza
16 novembre 2015, n. 23401). 
    Anche gli enti  privi  di  personalita'  giuridica,  fra  cui  le
associazioni non riconosciute, sono autonomi centri di imputazione di
situazioni giuridiche  soggettive,  in  virtu'  di  un  principio  di
alterita' che si fonda sulla loro struttura  organizzativa  (art.  36
cod. civ.), sull'elemento patrimoniale  (art.  37  cod.  civ.)  e  su
quello teleologico (artt. 1420, 1446 e 1449 cod. civ.). 
    La differenza delle  associazioni  non  riconosciute  rispetto  a
quelle dotate di personalita' giuridica  riguarda  essenzialmente  il
piano dei rapporti esterni (art. 38 cod. civ.), in quanto proprio  la
mancanza del riconoscimento si  frappone  all'autonomia  patrimoniale
perfetta dell'ente. 
    Di  contro,  sono  applicabili  anche   alle   associazioni   non
riconosciute norme previste per quelle riconosciute, sempre  che  non
siano  strettamente  correlate  alla   personalita'   giuridica.   In
particolare, e' riferibile alle  associazioni  non  riconosciute,  in
quanto diretto a disciplinare solo i rapporti interni  fra  l'ente  e
gli amministratori, l'art. 18 cod. civ., secondo  cui  questi  ultimi
«sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato». 
    5.2.-  In  tale  quadro  sistematico,  la  persistenza   di   una
disciplina  che  subordina  alla   titolarita'   della   personalita'
giuridica dell'ente la sospensione del termine prescrizionale per  la
citata azione  di  responsabilita'  dell'associazione  nei  confronti
degli  amministratori  determina  una   diversita'   di   trattamento
palesemente irragionevole. 
    La ratio della sospensione non mostra  alcuna  relazione  con  la
sussistenza o meno della personalita' giuridica, proprio in quanto il
riconoscimento giuridico non incide  sui  rapporti  interni  fra  gli
amministratori e l'ente. 
    Pertanto,  la  stessa  difficolta'  che  incontra  l'associazione
riconosciuta  nell'avere  contezza  della  responsabilita'  dei  suoi
amministratori e nel farla valere, fintantoche' essi sono in  carica,
si rinviene, tal quale, nel  caso  dell'ente  privo  di  personalita'
giuridica. 
    Anche alle associazioni non riconosciute  trova  applicazione  la
disciplina  che  si  limita  a  obbligare  gli  amministratori   alla
convocazione, una volta l'anno, dell'assemblea  degli  associati  per
l'approvazione del bilancio (art. 20, primo comma, cod.  civ.).  Tale
unica  incombenza  non  e'  sufficiente  a  garantire  una  effettiva
consapevolezza di come l'incarico sia  stato  eseguito  e  della  sua
conformita' o  difformita'  rispetto  ai  canoni  della  diligenza  e
correttezza. Ne' e' previsto per il modello associativo alcun obbligo
di contemplare nello statuto organi che siano preposti  al  controllo
dell'operato degli amministratori. 
    Solo una volta  terminato  l'incarico,  l'art.  1713  cod.  civ.,
applicabile in virtu' del rinvio operato dall'art. 18 cod. civ.  alla
disciplina del mandato, impone all'amministratore di rendere il conto
del proprio operato e di rimettere tutto cio' che ha ricevuto a causa
del mandato, consentendo agli associati  di  avere  cognizione  delle
modalita' con cui e' stato eseguito l'incarico. 
    Inoltre,   soltanto   da   quando   quest'ultimo   e'    cessato,
l'associazione, sia essa riconosciuta  o  no,  si  sottrae  a  quegli
eventuali  condizionamenti  da   parte   degli   amministratori   che
configurano sicuri intralci alla  possibilita'  di  dare  impulso  al
processo decisionale che conduce  l'ente  a  promuovere  l'azione  di
responsabilita' nei loro confronti (sentenze n. 143 del 2023 e n. 354
del 2006). 
    Ne consegue che la sospensione della prescrizione, ai fini di una
tutela   effettiva   dell'ente    nell'esercizio    dell'azione    di
responsabilita' verso gli amministratori, non e' meno necessaria, nel
caso  dell'associazione  non   riconosciuta,   di   quanto   lo   sia
nell'ipotesi dell'associazione dotata di personalita' giuridica. 
    6.-  Per  analoghe  motivazioni,  l'irragionevole  disparita'  di
trattamento si apprezza  anche  nel  confronto  con  le  societa'  in
accomandita semplice  e  in  nome  collettivo,  che  beneficiano  del
meccanismo sospensivo in ragione di quanto  dichiarato  nelle  citate
sentenze n. 262 del 2015  e  n.  322  del  1998,  e  che  -  come  le
associazioni non riconosciute  -  sono  enti  privi  di  personalita'
giuridica. 
    Si deve anzi constatare che, nel caso delle menzionate  societa',
i soci non amministratori godono  di  poteri  di  controllo  che  non
sussistono nel caso degli associati. 
    In  particolare,  alle  societa'   in   nome   collettivo   trova
applicazione - in virtu' dell'art. 2293 cod. civ.,  che  riferisce  a
tali enti anche le norme previste per le societa' semplici  -  l'art.
2261 cod. civ., il quale dispone che «[i] soci  che  non  partecipano
alla amministrazione hanno  diritto  di  avere  dagli  amministratori
notizia dello svolgimento  degli  affari  sociali,  di  consultare  i
documenti relativi all'amministrazione e di  ottenere  il  rendiconto
quando gli affari per  cui  fu  costituita  la  societa'  sono  stati
compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i
soci hanno diritto di avere  il  rendiconto  dell'amministrazione  al
termine di ogni anno, salvo che il contratto  stabilisca  un  termine
diverso». 
    Quanto alle societa' in accomandita semplice, a esse  si  applica
l'art. 2320, terzo comma, cod. civ., secondo cui i soci  accomandanti
«hanno diritto di avere comunicazione  annuale  del  bilancio  e  del
conto dei profitti e delle perdite, e  di  controllarne  l'esattezza,
consultando i libri, e gli altri documenti della societa'».  Da  tale
previsione la giurisprudenza di legittimita' ha dedotto non  solo  il
diritto ad «avere comunicazione annuale dei  bilanci»,  ma  anche  un
«diritto di controllo in senso proprio, che interviene  a  posteriori
rispetto alla  comunicazione  del  bilancio»  (Corte  di  cassazione,
sezione prima civile, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26071). 
    In  sostanza,  dal  momento  che  questa  Corte   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  della  mancata  sospensione   della
prescrizione nel caso delle richiamate societa'  di  persone  (ancora
sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998), nonostante  la  presenza
di strumenti di garanzia che operano a favore dei soci,  a  fortiori,
nel caso delle associazioni non riconosciute,  per  le  quali  simili
rimedi non sono  contemplati,  la  medesima  omissione  determina  un
vulnus all'effettivita' del diritto di difesa dell'ente nei confronti
degli amministratori, fintantoche' essi sono in carica. 
    Sussiste, dunque, una irragionevole disparita' di trattamento che
determina, al contempo, una violazione del diritto di difesa. 
    7.-  In  conclusione,  deve  essere  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2941, primo comma,  numero  7),  cod.  civ.,
nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione  tra
le associazioni non riconosciute e  i  loro  amministratori,  finche'
sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  2941,  primo
comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui  non  prevede
la  sospensione  della   prescrizione   tra   le   associazioni   non
riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per  le
azioni di responsabilita' contro di essi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI