N. 86 SENTENZA 21 maggio - 26 giugno 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Prescrizione - Azione di responsabilita' delle persone giuridiche nei confronti degli amministratori, finche' sono in carica - Sospensione del relativo termine prescrizionale - Estensione alle associazioni non riconosciute e ai loro amministratori - Omessa previsione - Irragionevole disparita' di trattamento e violazione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice civile, art. 2941, primo comma, numero 7). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.27 del 2-7-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo
comma, numero 7), del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario
di Napoli, sezione specializzata in materia d'impresa, nel
procedimento vertente tra IAL Campania srl - impresa sociale in
liquidazione coatta amministrativa e M.M. A., con ordinanza del 16
ottobre 2024, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 2024 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione di IAL Campania srl - impresa
sociale in liquidazione coatta amministrativa;
udita nell'udienza pubblica del 21 maggio 2025 la Giudice
relatrice Emanuela Navarretta;
udito l'avvocato Nicola Rascio per IAL Campania srl - impresa
sociale in liquidazione coatta amministrativa;
deliberato nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 237 del
registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Napoli, sezione
specializzata in materia d'impresa, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), del codice
civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della
prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro
amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di
responsabilita' contro di essi.
2.- Il rimettente riferisce di essere stato investito del
giudizio promosso dal commissario liquidatore della IAL Campania srl
- impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa nei confronti
di M.M. A., che aveva rivestito l'incarico di amministratore sia nel
periodo nel quale l'ente, allora denominato IAL Campania, era
un'associazione non riconosciuta sia nel periodo nel quale esso si
era trasformato in una societa' a responsabilita' limitata (a
partire, dunque, dal 15 luglio 2010).
Il giudice a quo riporta che, nell'ottobre 2014, IAL Campania srl
era stata posta in liquidazione volontaria e che, di seguito, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto
2016, era stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.
Nel 2019 il commissario liquidatore aveva esercitato un'azione di
responsabilita' nei confronti del richiamato amministratore, ai sensi
dell'art. 18 cod. civ., contestando condotte distrattive poste in
essere tra il 1° gennaio 2004 e il 19 novembre 2014.
L'amministratore si era costituito in giudizio e, sul presupposto
dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo in data 23 ottobre
2019, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati
per il periodo antecedente al 23 ottobre 2009, stante il decorso del
termine ordinario decennale stabilito in materia di mandato con
riguardo all'azione di responsabilita' nei confronti
dell'amministratore.
Il commissario liquidatore ha quindi invocato la sospensione
della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, primo comma, numero 7),
cod. civ., concernente i rapporti tra persone giuridiche e loro
amministratori, e, in subordine, ha prospettato un contrasto della
richiamata disposizione, ove non applicabile alle associazioni non
riconosciute, con i principi costituzionali.
3.- Il giudice a quo ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
4.- Quanto alla rilevanza delle censure, il Tribunale ha
osservato che, in mancanza della sospensione ex art. 2941, primo
comma, numero 7), cod. civ., tutte le pretese risarcitorie, fatte
valere a titolo di responsabilita' contrattuale e maturate prima del
23 ottobre 2009, risulterebbero prescritte.
Il giudice a quo ha, inoltre, rigettato la tesi, sostenuta dalla
parte attrice, secondo cui la decorrenza della prescrizione dovrebbe
ricollegarsi alla data di trasformazione dell'associazione in
societa' a responsabilita' limitata, osservando che tale
trasformazione «non determina l'estinzione di un ente e la
successione ad esso di un nuovo soggetto ma solo una modificazione
della forma e dell'organizzazione dello stesso soggetto giuridico che
mantiene la sua identita' e dunque non puo' incidere sulla decorrenza
del termine prescrizionale».
Il Tribunale, infine, ha escluso la possibilita' di applicare in
via diretta o analogica l'art. 2941, primo comma, numero 7), cod.
civ. alle associazioni non riconosciute, cosi' come di poter
conseguire il medesimo effetto attraverso una interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione, tenuto conto sia del
carattere tassativo delle ipotesi di sospensione del termine
prescrizionale sia dell'approccio adottato da questa Corte con le
sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998.
5.- Nel merito, il giudice a quo ha motivato il contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost.
5.1.- La violazione dell'art. 3 Cost. e' stata ravvisata sotto il
duplice profilo della irragionevole disparita' di trattamento fra
associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute, nonche'
fra le prime e le societa' in accomandita semplice e in nome
collettivo, cui la norma censurata gia' trova applicazione, grazie
alle citate sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998.
Secondo il rimettente, la ratio della disposizione, correlata
alla difficolta' per l'ente di accertare gli illeciti degli
amministratori, fintantoche' questi sono in carica, non
giustificherebbe l'esclusione dal suo ambito applicativo delle
associazioni non riconosciute, poiche' la personalita' giuridica non
costituirebbe un ragionevole criterio di distinzione.
Anzi, nel confronto con gli enti con scopo di lucro, nelle
associazioni non riconosciute difetterebbero finanche poteri
ispettivi interni in capo agli associati, sicche' risulterebbero
maggiori i rischi di opacita' nella gestione e di impunita' degli
amministratori per le loro condotte illecite.
Pertanto, «[a] fronte delle difficolta' operative, insite
nell'accertamento degli illeciti degli amministratori ancora in
carica», «la ratio della causa di sospensione in esame non [sarebbe]
in grado di fornire una giustificazione logica del diverso regime,
quanto al decorso del termine di prescrizione per l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilita' nei confronti degli
amministratori, tra persone giuridiche ed enti non muniti di
personalita' giuridica e soprattutto tra societa' di persone prive di
personalita' giuridica (quali s.a.s. e s.n.c.) ed associazioni non
riconosciute».
Ne' basterebbe evocare, al fine di escludere l'irragionevole
disparita' di trattamento, il piu' lungo termine di prescrizione
previsto per la responsabilita' degli amministratori delle
associazioni non riconosciute rispetto a quello applicabile per le
medesime azioni nella disciplina delle societa' di persone. Il
termine decennale, infatti, e' stabilito anche per le «associazioni
riconosciute, rispetto alle quali opera la causa di sospensione
prevista dall'art. 2941 n. 7 c.c.».
5.2.- Infine, la duplice disparita' di trattamento sopra
richiamata determinerebbe, secondo il giudice a quo, anche una
lesione dell'art. 24 Cost., «risolvendosi [...] in una minorazione
del diritto di difesa [dell'ente] nei confronti degli illeciti
compiuti dai propri amministratori».
6.- Il 23 gennaio 2025, IAL Campania srl - impresa sociale in
liquidazione coatta amministrativa si e' costituita in giudizio,
prospettando un'interpretazione costituzionalmente orientata della
disposizione censurata e insistendo, in subordine, per la
declaratoria di illegittimita' costituzionale.
In particolare, la parte attrice nel giudizio principale sostiene
che il reiterarsi di pronunce di illegittimita' costituzionale della
medesima norma accomunate dalla stessa ratio consentirebbe di
ricavare «la (sopravvenuta) immanenza nel sistema di un principio in
materia di sospensione della prescrizione, tale da giustificare
(senza la necessita' di nuove pronunce di incostituzionalita')
l'adozione di un modello interpretativo per cui essa sospensione puo'
sistematicamente riferirsi anche agli altri enti non societari quali
le associazioni non riconosciute». Una soluzione analoga, secondo la
parte, sarebbe stata gia' adottata - a titolo di esempio - in materia
di riassunzione del processo interrotto.
7.- Il 29 aprile 2025, IAL Campania srl - impresa sociale in
liquidazione coatta amministrativa ha depositato una memoria, nella
quale si sofferma sulle ragioni a supporto della fondatezza delle
questioni.
In particolare, sottolinea che nelle associazioni non
riconosciute mancherebbero istituzionalmente organi di controllo e
non sussisterebbero in capo agli associati poteri analoghi a quelli
attribuiti ai soci delle societa' di capitali. Di conseguenza,
risulterebbero ancora piu' evidenti le difficolta' dell'ente nel
venire a conoscenza degli illeciti degli amministratori e nel far
valere la relativa responsabilita'.
Inoltre, nel confronto con le associazioni riconosciute, la parte
pone in evidenza come vi sia una vera e propria identita' sotto il
profilo sia del tipo contrattuale sia della disciplina applicabile,
il che comporterebbe l'esigenza di riferire alle associazioni non
riconosciute tutte le norme in materia di associazioni riconosciute
che non siano direttamente correlate con la personalita' giuridica.
In conclusione, la parte ribadisce l'irragionevole disparita' di
trattamento delle associazioni non riconosciute tanto rispetto alle
associazioni riconosciute, che sarebbero «parimenti connotate da una
struttura spiccatamente personalistica», quanto rispetto alle
societa' di persone, alle quali la norma si applica grazie agli
interventi di questa Corte.
8.- Nell'udienza pubblica del 21 maggio del 2025, la parte
attrice nel giudizio principale ha insistito per le conclusioni
rassegnate negli scritti difensivi.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 237 del
registro ordinanze 2024, il Tribunale di Napoli, sezione
specializzata in materia d'impresa, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ., nella parte in cui
non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non
riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le
azioni di responsabilita' contro di essi.
2.- Il giudice rimettente riferisce di essere stato investito del
giudizio promosso dal commissario della IAL Campania srl - impresa
sociale in liquidazione coatta amministrativa nei riguardi
dell'amministratore che aveva rivestito tale incarico sia nel periodo
in cui l'ente aveva operato nelle forme dell'associazione non
riconosciuta sia in quello nel quale si era trasformato in una
societa' di capitali.
A fronte dell'azione di responsabilita' motivata in relazione ad
asserite condotte distrattive tenute dall'amministratore fra il 2004
e il 2014, quest'ultimo eccepiva l'intervenuta prescrizione delle
pretese risarcitorie concernenti gli illeciti compiuti anteriormente
al 23 ottobre 2009, rilevando che l'atto introduttivo del giudizio
era stato notificato il 23 ottobre 2019.
Il giudice a quo prende atto che, in assenza di una causa di
sospensione della prescrizione, risulterebbe oramai decorso, per le
pretese risarcitorie relative al periodo antecedente al 23 ottobre
2009, il termine ordinario decennale, applicabile all'azione di
responsabilita' nei confronti dell'amministratore di un'associazione,
ai sensi dell'art. 18 cod. civ.
Di conseguenza, il Tribunale solleva questioni di legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.
2941, primo comma, numero 7), cod. civ., motivandone rilevanza e non
manifesta infondatezza.
In particolare, il rimettente sostiene che escludere la
sospensione della decorrenza del termine di prescrizione per l'azione
di responsabilita' nei confronti degli amministratori, nel rapporto
fra le associazioni non riconosciute e gli stessi amministratori,
finche' sono in carica, integri una ingiustificata disparita' di
trattamento nel confronto tanto con le associazioni riconosciute,
quanto con le societa' in nome collettivo e con quelle in accomandita
semplice, enti privi di personalita' giuridica ai quali, nondimeno,
trova applicazione l'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ.
La denunciata irragionevole disparita' di trattamento si
risolverebbe, al contempo, in una minorazione del diritto di difesa
dell'ente rispetto agli illeciti compiuti dai suoi amministratori.
3.- Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
sono ammissibili e, nel merito, fondate.
4.- L'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ. dispone che il
decorso del termine di prescrizione rimane sospeso «tra le persone
giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le
azioni di responsabilita' contro di essi».
Si tratta di una norma che non e' suscettibile di applicazione
analogica, in quanto connotata da eccezionalita', e che questa Corte
ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittima, nella parte in cui
non trova applicazione a due tipologie di societa' prive della
personalita' giuridica: le societa' in accomandita semplice (sentenza
n. 322 del 1998) e quelle in nome collettivo (sentenza n. 262 del
2015).
Sin dalle richiamate pronunce, la giurisprudenza costituzionale
ha ravvisato la ratio della disciplina in un'esigenza di natura
sostanziale, costituita dalla difficolta' che l'ente incontra sia
nell'avere piena cognizione dell'operato degli amministratori, si' da
poter acquisire informazioni idonee a evidenziare una loro eventuale
responsabilita', sia nel promuovere l'azione, fintantoche' i
destinatari della stessa conservino l'incarico gestionale e una
posizione di preminenza decisionale (ancora sentenze n. 262 del 2015
e n. 322 del 1998).
5.- Chiarita, dunque, la funzione della disciplina censurata,
emerge l'irragionevole disparita' di trattamento che essa determina
nel riferire la causa di sospensione del decorso del termine di
prescrizione alle sole associazioni riconosciute e non anche a quelle
prive della personalita' giuridica.
5.1.- Il riconoscimento della personalita' giuridica,
diversamente da quanto si riteneva nell'epoca in cui e' stato emanato
il codice civile del 1942, non traccia piu' una linea di demarcazione
correlata alla dimensione della soggettivita' (in tal senso, il
diritto vivente sin dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione
prima civile, 16 novembre 1976, n. 4252; di recente, Corte di
cassazione, sezione terza civile, ordinanza 14 febbraio 2024, n.
4138; sezione quinta civile, ordinanza 6 settembre 2022, n. 26284;
sezione prima civile, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11635 e sentenza
16 novembre 2015, n. 23401).
Anche gli enti privi di personalita' giuridica, fra cui le
associazioni non riconosciute, sono autonomi centri di imputazione di
situazioni giuridiche soggettive, in virtu' di un principio di
alterita' che si fonda sulla loro struttura organizzativa (art. 36
cod. civ.), sull'elemento patrimoniale (art. 37 cod. civ.) e su
quello teleologico (artt. 1420, 1446 e 1449 cod. civ.).
La differenza delle associazioni non riconosciute rispetto a
quelle dotate di personalita' giuridica riguarda essenzialmente il
piano dei rapporti esterni (art. 38 cod. civ.), in quanto proprio la
mancanza del riconoscimento si frappone all'autonomia patrimoniale
perfetta dell'ente.
Di contro, sono applicabili anche alle associazioni non
riconosciute norme previste per quelle riconosciute, sempre che non
siano strettamente correlate alla personalita' giuridica. In
particolare, e' riferibile alle associazioni non riconosciute, in
quanto diretto a disciplinare solo i rapporti interni fra l'ente e
gli amministratori, l'art. 18 cod. civ., secondo cui questi ultimi
«sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato».
5.2.- In tale quadro sistematico, la persistenza di una
disciplina che subordina alla titolarita' della personalita'
giuridica dell'ente la sospensione del termine prescrizionale per la
citata azione di responsabilita' dell'associazione nei confronti
degli amministratori determina una diversita' di trattamento
palesemente irragionevole.
La ratio della sospensione non mostra alcuna relazione con la
sussistenza o meno della personalita' giuridica, proprio in quanto il
riconoscimento giuridico non incide sui rapporti interni fra gli
amministratori e l'ente.
Pertanto, la stessa difficolta' che incontra l'associazione
riconosciuta nell'avere contezza della responsabilita' dei suoi
amministratori e nel farla valere, fintantoche' essi sono in carica,
si rinviene, tal quale, nel caso dell'ente privo di personalita'
giuridica.
Anche alle associazioni non riconosciute trova applicazione la
disciplina che si limita a obbligare gli amministratori alla
convocazione, una volta l'anno, dell'assemblea degli associati per
l'approvazione del bilancio (art. 20, primo comma, cod. civ.). Tale
unica incombenza non e' sufficiente a garantire una effettiva
consapevolezza di come l'incarico sia stato eseguito e della sua
conformita' o difformita' rispetto ai canoni della diligenza e
correttezza. Ne' e' previsto per il modello associativo alcun obbligo
di contemplare nello statuto organi che siano preposti al controllo
dell'operato degli amministratori.
Solo una volta terminato l'incarico, l'art. 1713 cod. civ.,
applicabile in virtu' del rinvio operato dall'art. 18 cod. civ. alla
disciplina del mandato, impone all'amministratore di rendere il conto
del proprio operato e di rimettere tutto cio' che ha ricevuto a causa
del mandato, consentendo agli associati di avere cognizione delle
modalita' con cui e' stato eseguito l'incarico.
Inoltre, soltanto da quando quest'ultimo e' cessato,
l'associazione, sia essa riconosciuta o no, si sottrae a quegli
eventuali condizionamenti da parte degli amministratori che
configurano sicuri intralci alla possibilita' di dare impulso al
processo decisionale che conduce l'ente a promuovere l'azione di
responsabilita' nei loro confronti (sentenze n. 143 del 2023 e n. 354
del 2006).
Ne consegue che la sospensione della prescrizione, ai fini di una
tutela effettiva dell'ente nell'esercizio dell'azione di
responsabilita' verso gli amministratori, non e' meno necessaria, nel
caso dell'associazione non riconosciuta, di quanto lo sia
nell'ipotesi dell'associazione dotata di personalita' giuridica.
6.- Per analoghe motivazioni, l'irragionevole disparita' di
trattamento si apprezza anche nel confronto con le societa' in
accomandita semplice e in nome collettivo, che beneficiano del
meccanismo sospensivo in ragione di quanto dichiarato nelle citate
sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998, e che - come le
associazioni non riconosciute - sono enti privi di personalita'
giuridica.
Si deve anzi constatare che, nel caso delle menzionate societa',
i soci non amministratori godono di poteri di controllo che non
sussistono nel caso degli associati.
In particolare, alle societa' in nome collettivo trova
applicazione - in virtu' dell'art. 2293 cod. civ., che riferisce a
tali enti anche le norme previste per le societa' semplici - l'art.
2261 cod. civ., il quale dispone che «[i] soci che non partecipano
alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori
notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i
documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto
quando gli affari per cui fu costituita la societa' sono stati
compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i
soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al
termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine
diverso».
Quanto alle societa' in accomandita semplice, a esse si applica
l'art. 2320, terzo comma, cod. civ., secondo cui i soci accomandanti
«hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del
conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza,
consultando i libri, e gli altri documenti della societa'». Da tale
previsione la giurisprudenza di legittimita' ha dedotto non solo il
diritto ad «avere comunicazione annuale dei bilanci», ma anche un
«diritto di controllo in senso proprio, che interviene a posteriori
rispetto alla comunicazione del bilancio» (Corte di cassazione,
sezione prima civile, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26071).
In sostanza, dal momento che questa Corte ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della mancata sospensione della
prescrizione nel caso delle richiamate societa' di persone (ancora
sentenze n. 262 del 2015 e n. 322 del 1998), nonostante la presenza
di strumenti di garanzia che operano a favore dei soci, a fortiori,
nel caso delle associazioni non riconosciute, per le quali simili
rimedi non sono contemplati, la medesima omissione determina un
vulnus all'effettivita' del diritto di difesa dell'ente nei confronti
degli amministratori, fintantoche' essi sono in carica.
Sussiste, dunque, una irragionevole disparita' di trattamento che
determina, al contempo, una violazione del diritto di difesa.
7.- In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7), cod. civ.,
nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra
le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche'
sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2941, primo
comma, numero 7), del codice civile, nella parte in cui non prevede
la sospensione della prescrizione tra le associazioni non
riconosciute e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le
azioni di responsabilita' contro di essi.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI