AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a  base  di  Esomeprazolo,  «Esomeprazolo  EG  Stada  Italia».
(25A04072) 
(GU n.173 del 28-7-2025)

 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 260 del 14 luglio 2025 
 
    Codice pratica: MCA/2024/119. 
    Procedura europea n. NL/H/6126/001-002/DC . 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Esomeprazolo  EG  Stada  Italia»,  le   cui   caratteristiche   sono
riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del  prodotto  (RCP),
foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti  integranti  della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggi e confezioni alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e  domicilio  fiscale
in Via Pavia, 6, 20136 Milano (MI), Italia. 
    Confezioni: 
      «20 mg compresse  gastroresistenti»  14  compresse  in  blister
AL/AL - A.I.C. n. 052028014 (in base 10) 1KMSMG (in base 32); 
      «20 mg compresse  gastroresistenti»  28  compresse  in  blister
AL/AL - A.I.C. n. 052028026 (in base 10) 1KMSMU (in base 32); 
      «20 mg compresse  gastroresistenti»  56  compresse  in  blister
AL/AL - A.I.C. n. 052028038 (in base 10) 1KMSN6 (in base 32); 
      «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone HDPE
- A.I.C. n. 052028040 (in base 10) 1KMSN8 (in base 32); 
      «20 mg compresse gastroresistenti»  100  compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 052028053 (in base 10) 1KMSNP (in base 32); 
      «40 mg compresse  gastroresistenti»  14  compresse  in  blister
AL/AL - A.I.C. n. 052028065 (in base 10) 1KMSP1 (in base 32); 
      «40 mg compresse  gastroresistenti»  28  compresse  in  blister
AL/AL - A.I.C. n. 052028077 (in base 10) 1KMSPF (in base 32); 
      «40 mg compresse  gastroresistenti»  56  compresse  in  blister
AL/AL - A.I.C. n. 052028089 (in base 10) 1KMSPT (in base 32); 
      «40 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in flacone HDPE
- A.I.C. n. 052028091 (in base 10) 1KMSPV (in base 32); 
      «40 mg compresse gastroresistenti»  100  compresse  in  flacone
HDPE - A.I.C. n. 052028103 (in base 10) 1KMSQ7 (in base 32). 
    Principi attivi: esomeprazolo. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Laboratorios Liconsa S.A., Avenida De  Miralcampo  7,  Poligono
Industrial  Miralcampo,  Azuqueca  De  Henares  Guadalajara  19200  -
Spagna; 
      STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse  2-18,  Bad  Vilbel  61118,
Germania. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  classificazione  ai
fini della rimborsabilita':  apposita sezione  della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 7 maggio 2030, come indicata  nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.