N. 123 SENTENZA 9 giugno - 24 luglio 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Delitti di atti persecutori realizzati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 (cosiddetto decreto "correttivo" della riforma Cartabia), connessi con il delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede, divenuto successivamente procedibile a querela per effetto della medesima riforma - Regime di procedibilita' - Perpetuatio della procedibilita' d'ufficio, in forza del decreto "correttivo" - Irragionevole deroga del principio di retroattivita' della legge penale piu' favorevole - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Necessita' di individuare un nuovo termine a quo per la presentazione della querela e per la sua acquisizione da parte dell'autorita' giudiziaria - Data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale. - Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85, comma 2-ter. - Costituzione, art. 3.(GU n.31 del 30-7-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma
2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione
della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari), promosso dal Tribunale ordinario di Verona, sezione
penale, nel procedimento penale a carico di G.L. G., con ordinanza
del 29 maggio 2024, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2024 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 2024.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2025 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 29 maggio 2024 (iscritta al n. 135 reg.
ord. del 2024), il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, ha
sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 85,
comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
1.1.- Il rimettente deve giudicare, con rito ordinario, della
responsabilita' penale di G.L. G., imputato di atti persecutori ex
art. 612-bis, secondo comma, del codice penale e di danneggiamento
aggravato ex art. 635, secondo comma, cod. pen.
La pubblica accusa contesta all'imputato di avere inviato, tra
dicembre 2022 e febbraio 2023, numerosi messaggi di insulti alla
persona offesa attraverso il telefono e la posta elettronica, nonche'
di averle in piu' occasioni rivolto espressioni ingiuriose e
minacciose in pubblico. In due occasioni, l'imputato avrebbe altresi'
danneggiato l'autovettura della stessa, rompendone i tergicristalli.
Il giudice a quo riferisce che la persona offesa, con
dichiarazione depositata in cancelleria il 5 aprile 2023, ha rimesso
la querela nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo, a mezzo di
procuratore speciale, ha accettato la remissione di querela con
dichiarazione resa all'udienza del 17 maggio 2023, alla presenza
anche della persona offesa. Il processo veniva quindi piu' volte
rinviato, in attesa della decisione di questa Corte sulle numerose
questioni allora pendenti in materia di procedibilita' del delitto di
danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, e poi dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante
delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche' in
materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari), che ha previsto la
perseguibilita' a querela della persona offesa di tale ipotesi
delittuosa. Sulla base di questa sopravvenienza normativa, le parti
hanno concordemente chiesto emettersi sentenza di non doversi
procedere in ordine ai reati ascritti all'imputato, perche' estinti
per intervenuta rimessione di querela.
Un tale esito sarebbe tuttavia precluso, secondo il rimettente,
dall'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, il quale dispone: «[p]er il
delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto
e' commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni
dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199,
ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore
del presente decreto».
Dal canto suo, l'art. 85 prevede, al comma 2-ter, che «[p]er i
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice
penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto e'
connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona
offesa in base alle disposizioni del presente decreto».
Secondo il rimettente, dalla lettura congiunta di tali
disposizioni si desumerebbe che il delitto di atti persecutori
continuerebbe a essere procedibile d'ufficio, allorche' esso risulti
connesso con il delitto di danneggiamento di cose esposte alla
pubblica fede, divenuto perseguibile a querela della persona offesa
in base alle disposizioni del d.lgs. n. 31 del 2024.
Tuttavia, la disposizione di cui all'art. 85, comma 2-ter, del
d.lgs. n. 150 del 2022, della quale il giudice a quo sarebbe chiamato
a fare applicazione in virtu' del rinvio operato dall'art. 9 del
d.lgs. n. 31 del 2024, contrasterebbe con l'art. 3 Cost.
1.2.- La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
emergerebbe in maniera evidente dall'impossibilita', allo stato, per
il giudice a quo di accogliere la concorde richiesta delle parti di
una pronuncia di proscioglimento per avvenuta remissione della
querela. Qualora la disposizione censurata fosse invece dichiarata
costituzionalmente illegittima, il processo nei confronti
dell'imputato dovrebbe essere infatti immediatamente definito ai
sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, in ragione della
sopravvenuta perseguibilita' a querela di entrambi i reati ascritti
all'imputato e della intervenuta remissione di querela da parte della
persona offesa, accettata dall'imputato.
A tale conclusione non osterebbe la giurisprudenza della Corte di
cassazione, estesamente richiamata dal rimettente, secondo la quale,
in materia di reati sessuali, la perseguibilita' d'ufficio per
effetto della connessione con un reato perseguibile d'ufficio
permarrebbe anche in caso di estinzione per prescrizione di
quest'ultimo (sono citate Corte di cassazione, sezione terza penale,
sentenze 19 aprile-15 luglio 2019, n. 30938; 21 settembre-17 dicembre
2018, n. 56666; 19 marzo-28 aprile 2009, n. 17846; 27 ottobre 1978-12
gennaio 1979, n. 458; sezione prima penale, sentenza 30 maggio-26
settembre 1978, n. 11331). Tale giurisprudenza non sarebbe
trasponibile nel caso in esame, dal momento che l'effetto estintivo
sarebbe qui la conseguenza di un mutamento normativo attinente al
regime di procedibilita' del reato connesso, e non di una vicenda
attinente al singolo fatto di reato.
Ne' costituirebbe ostacolo al proscioglimento dell'imputato la
giurisprudenza di legittimita' per la quale la perseguibilita'
d'ufficio ex art. 609-septies, quarto comma, numero 4), cod. pen.,
non verrebbe meno neppure nell'ipotesi di abolizione del reato
connesso perseguibile d'ufficio (e' citata Corte di cassazione,
sezione terza penale, sentenza 31 gennaio-18 aprile 2019, n. 17070).
Ad avviso del rimettente, tale principio sarebbe basato sull'erroneo
presupposto che il regime di procedibilita' dei delitti sessuali sia
determinato al momento iniziale del processo, rimanendo poi fermo per
tutta la durata del rapporto processuale. Una tale lettura renderebbe
infatti priva di autonomo significato la previsione legislativa
censurata, la quale sarebbe stata introdotta proprio per evitare che,
in difetto di essa, la sopravvenuta procedibilita' a querela dei
reati connessi comportasse un mutamento del regime di procedibilita'
dei delitti ivi indicati.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente passa
analiticamente in rassegna gli approdi della giurisprudenza di
legittimita' rispetto «alla natura anche sostanziale delle previsioni
in materia di procedibilita', con conseguente applicazione ad esse
della disciplina dettata dall'art. 2 c.p., in materia di successione
di leggi penali nel tempo».
Osserva quindi che la disposizione censurata, impedendo
l'applicazione del principio di retroattivita' in mitius nel caso da
essa disciplinato, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. sotto due
distinti profili.
1.3.1.- In primo luogo, la deroga all'applicazione di questo
principio sarebbe ingiustificata.
Il rimettente ricorda come questa Corte abbia riconosciuto che il
principio di retroattivita' della legge piu' favorevole puo' «subire
deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una
sufficiente ragione giustificativa» (e' citata testualmente la
sentenza n. 236 del 2011, ma anche le sentenze n. 198 del 2022, n.
238 del 2020, n. 63 del 2019, n. 215 del 2008, n. 393 del 2006, n. 80
del 1995, n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978).
Il giudice a quo ritiene, per l'appunto, che nel caso in esame
non sussistano adeguate ragioni giustificative della deroga al
generale principio di retroattivita' della lex mitior. Rispetto ai
reati contro la liberta' sessuale, la ratio della perseguibilita' a
querela sarebbe stata ravvisata dalla giurisprudenza nell'esigenza di
evitare «che la pubblicizzazione di fatti attinenti alla sfera intima
possa spesso riuscire piu' di danno che di vantaggio per la vittima
del reato». Tale ratio non opererebbe, pero', allorche' un processo
debba comunque svolgersi, per effetto della procedibilita' d'ufficio
di un reato connesso a quello contro la liberta' sessuale; il che
spiegherebbe perche', una volta «verificatosi l'effetto attrattivo
del reato perseguibile d'ufficio su quello (o quelli) perseguibili a
querela di parte, esso perman[ga] per tutta la durata del rapporto
processuale» (e' citata nuovamente Cass., n. 17070 del 2019).
L'argomento non potrebbe, tuttavia, essere trasposto ai delitti di
cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen., rispetto ai quali la
persona offesa ha sempre la possibilita', salvo rare eccezioni, di
rimettere la querela, anche dopo l'esercizio dell'azione penale. Ne'
altre ragioni giustificative parrebbero emergere dai lavori
preparatori della disposizione censurata.
1.3.2.- In secondo luogo, la disciplina censurata creerebbe una
irragionevole disparita' di trattamento tra i casi in cui i delitti
previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter cod. pen. siano
connessi a reati divenuti perseguibili a querela in base al d.lgs. n.
150 del 2022, e i casi in cui essi siano connessi a un delitto di
danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede, divenuto
perseguibile a querela in base al d.lgs. n. 31 del 2024.
Osserva infatti il rimettente che il d.lgs. n. 150 del 2022 e'
entrato in vigore il 30 dicembre 2022. Il censurato comma 2-ter
dell'art. 85, inserito in tale decreto dalla legge n. 199 del 2022,
in sede di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162
(Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici
penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non
collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della
giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti
SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia
influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali) e',
invece, entrato in vigore soltanto il 31 dicembre 2022. A parere del
giudice a quo, dunque, il 30 dicembre 2022 si sarebbero prodotte
tutte le modifiche in mitius relative al regime di procedibilita' dei
reati contemplati dal d.lgs. n. 150 del 2022, compresa quella
relativa ai delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter cod.
pen. connessi a delitti divenuti procedibili a querela in base allo
stesso d.lgs. n. 150 del 2022. La deroga a tale disciplina stabilita
dal censurato comma 2-ter dell'art. 85, entrata in vigore il giorno
successivo, non avrebbe dal canto suo potuto applicarsi
retroattivamente, stante il suo carattere sfavorevole: e non sarebbe
- dunque - valsa a ripristinare l'ormai abrogato regime di
procedibilita' d'ufficio rispetto a tali ipotesi.
L'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe invece
trovato applicazione soltanto con riguardo all'ipotesi prevista dal
d.lgs. n. 31 del 2024, rappresentata dalla connessione dei delitti
ivi menzionati con un delitto di danneggiamento di cose esposte alla
pubblica fede, divenuto procedibile a querela proprio in forza di
tale decreto.
Con conseguente irragionevole disparita' di trattamento tra
ipotesi del tutto omogenee.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
A parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il rimettente
muoverebbe da «una lettura del parametro di costituzionalita' di cui
all'art. 3 Cost. non sintonica con la giurisprudenza costituzionale»,
fondando la questione sollevata non gia' su profili di manifesta
irragionevolezza o assoluta arbitrarieta', quanto piuttosto sulla
natura meramente inopportuna o discutibile della disposizione
censurata.
Quanto al primo profilo di contrasto con l'art. 3 Cost.
evidenziato dal giudice a quo, non sarebbe ravvisabile alcuna
manifesta irragionevolezza nella disposizione censurata. All'opposto,
la limitazione al principio di retroattivita' in mitius prevista dal
legislatore si fonderebbe su esigenze di tutela della persona offesa
dal reato, in ambiti in cui essa e' spesso «connotata da particolare
vulnerabilita'». Tale limitazione sarebbe finalizzata a «fare scudo»
alle persone offese evitando loro «la scelta, a distanza di un tempo
anche non breve dai fatti e, in tesi, dall'inizio del processo
penale, del se esporsi, proponendo querela, perche' il processo
continui, oppure omettere di tanto fare».
Sintomatica dell'esigenza di favorire «la rapida uscita dal
circuito processuale delle vittime» sarebbe anche la disciplina
risultante dal combinato disposto degli artt. 392, comma 1-bis, e
190-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., in materia di incidente
probatorio per l'esame della vittima dei reati qui in rilievo.
Quanto al secondo profilo di irragionevolezza ricostruito dal
rimettente, «ammesso e (assolutamente) non concesso che sia
condivisibile la ricostruzione giuridico-normativa operata dal
Giudice a quo», mancherebbe il presupposto fondante di una disparita'
di trattamento, poiche' non si sarebbe di fronte a situazioni
identiche disciplinate in maniera differente. Il rimettente porrebbe
a confronto il caso della connessione con il delitto di
«danneggiamento aggravato» con il caso della connessione con altri
reati, rispetto ai quali il d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto la
perseguibilita' a querela. Tuttavia, la «diversita' dei reati
connessi» sarebbe elemento sufficiente per «ritenere insostenibile la
premessa concettuale da cui prende le mosse il Tribunale di Verona
nell'articolare la seconda censura».
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona,
sezione penale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (la cosiddetta
"riforma Cartabia"), inserito dalla legge n. 199 del 2022 in sede di
conversione del decreto-legge n. 162 del 2022, ritenendolo in
contrasto con l'art. 3 Cost.
1.1.- Tale disposizione recita: «[p]er i delitti previsti dagli
articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a
procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un delitto
divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle
disposizioni del presente decreto».
La medesima disposizione e' richiamata dall'art. 9 del d.lgs. n.
31 del 2024 (il cosiddetto decreto "correttivo" della riforma
Cartabia), il quale dal canto suo prevede: «[p]er il delitto di cui
all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto e' commesso
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione
alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
L'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 si connette a sua volta alla
disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto, che ha introdotto il regime di procedibilita' a querela
(anziche' d'ufficio, come in passato) per il delitto di
danneggiamento di cose esposte per necessita' o per consuetudine o
per destinazione alla pubblica fede previsto dall'art. 635, secondo
comma, numero 1), cod. pen.
1.2.- Questo complesso reticolo normativo incide sul regime della
procedibilita' dei delitti di violenza sessuale (art. 609-bis cod.
pen.), atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) e diffusione
illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter
cod. pen.), commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31
del 2024, allorche' siano connessi con un delitto di danneggiamento
commesso su cose esposte alla pubblica fede.
I tre delitti in questione sono perseguibili a querela della
persona offesa, salvo che in una serie di ipotesi. Tra queste, viene
qui in considerazione quella in cui il delitto sia «connesso con un
altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio» (art.
609-septies, quarto comma, numero 4, cod. pen., in relazione alla
violenza sessuale; art. 612-bis, quarto comma, cod. pen., in
relazione agli atti persecutori; art. 612-ter, quinto comma, cod.
pen., in relazione alla diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti). In tal caso, anche i tre delitti in
questione divengono procedibili d'ufficio.
La legge lascia aperto pero' il quesito circa la disciplina
applicabile nell'ipotesi in cui il delitto connesso fosse procedibile
d'ufficio al momento della commissione dei fatti, ma divenga
procedibile a querela per effetto di una modifica normativa
successiva.
Questa specifica ipotesi non era regolata dalla versione
originaria della "riforma Cartabia", che pure aveva trasformato il
regime di procedibilita' di numerosi delitti, prevedendone la
procedibilita' a querela.
Il censurato art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 -
introdotto dalla legge n. 199 del 2022, in sede di conversione del
d.l. n. 162 del 2022 - fornisce invece una specifica soluzione al
quesito: il regime di procedibilita' d'ufficio dei delitti di cui
agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter cod. pen. viene mantenuto fermo
anche nell'ipotesi in cui il delitto connesso, procedibile d'ufficio
al momento della sua commissione, sia divenuto successivamente
procedibile a querela per effetto della stessa "riforma Cartabia".
Tale disposizione e' stata poi estesa - in forza del richiamo
contenuto nell'art. 9 del "correttivo" - all'ipotesi in cui i tre
delitti in questione siano connessi a un danneggiamento di cose
esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile a querela in base
allo stesso d.lgs. n. 31 del 2024.
1.3.- Secondo il rimettente, la regola stabilita dalla
disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,
sotto un duplice concorrente profilo.
Anzitutto, essa derogherebbe senza alcuna giustificazione al
principio della retroattivita' della lex mitior, applicabile anche ai
mutamenti favorevoli del regime di procedibilita' del reato (primo
profilo di censura).
In secondo luogo, essa creerebbe - parimenti in violazione
dell'art. 3 Cost. - una irragionevole disparita' di trattamento fra i
casi in cui uno dei tre delitti menzionati dalla disposizione
censurata (i delitti, cioe', previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e
612-ter cod. pen.) sia connesso a un delitto divenuto procedibile a
querela in base alla "riforma Cartabia" (il d.lgs. n. 150 del 2022),
e quelli invece in cui uno dei tre delitti sia connesso con un
delitto di danneggiamento di cose esposte a pubblica fede, divenuto
procedibile a querela soltanto in base al successivo "correttivo" (il
d.lgs. n. 31 del 2024).
Secondo il rimettente, infatti, la disposizione censurata -
introdotta nel testo della "riforma Cartabia" dalla legge n. 199 del
2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022, entrata in vigore il
31 dicembre 2022 - non sarebbe applicabile all'ipotesi della
connessione dei tre delitti in questione con i delitti divenuti
procedibili a querela in base alla "riforma Cartabia". Cio' in quanto
tale riforma e' entrata in vigore il 30 dicembre 2022, e dunque il
giorno precedente l'entrata in vigore della disposizione censurata:
data, questa, in cui - per effetto del principio della retroattivita'
della lex mitior - si sarebbe ormai ipso iure prodotto il venir meno
dell'originario regime di procedibilita' d'ufficio dei tre delitti in
questione per i delitti commessi sotto la vecchia disciplina.
L'entrata in vigore, il giorno successivo, del censurato comma 2-ter
dell'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 non sarebbe, dunque, valsa a
determinare l'applicazione retroattiva di una piu' sfavorevole
disciplina. Con conseguente irragionevole disparita' di trattamento
per situazioni in realta' del tutto omogenee (secondo profilo di
censura).
2.- Preliminare all'esame del merito della questione e' la
precisa messa a fuoco della disciplina censurata, al filtro della sua
rilevanza nel procedimento a quo.
Il rimettente deve giudicare della responsabilita' di un imputato
accusato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) connessi con un
danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede (art. 635,
secondo comma, numero 1, cod. pen.).
Oggetto dei suoi dubbi di illegittimita' costituzionale e'
dunque, come sottolineato dallo stesso rimettente, l'art. 85, comma
2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 in quanto richiamato dall'art. 9
del d.lgs. n. 31 del 2024. E' infatti quest'ultima disposizione che
estende il raggio applicativo della prima all'ipotesi, che qui
rileva, in cui i delitti di violenza sessuale, atti persecutori e
diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti siano
connessi con un delitto di danneggiamento di cose esposte alla
pubblica fede.
Resta dunque esclusa in questa sede ogni valutazione sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n.
150 del 2022, isolatamente considerato.
Inoltre, dal momento che il delitto della cui procedibilita' si
controverte nel giudizio a quo e' unicamente quello di atti
persecutori (art. 612-bis cod. pen.), l'oggetto dello scrutinio di
questa Corte deve essere ulteriormente circoscritto alla parte della
disposizione che concerne, appunto, tale delitto.
3.- Prima di esaminare il merito della questione, occorre
verificare la correttezza del presupposto attorno a cui si articola
la prospettazione del rimettente: quello, cioe', per cui la
disposizione censurata avrebbe natura derogatoria rispetto alla
ordinaria retroattivita' della lex mitior in materia penale. E'
proprio ascrivendo tale funzione alla disposizione, infatti, che il
rimettente ne assume la contrarieta' all'art. 3 Cost.
3.1.- Il rimettente osserva anzitutto, correttamente, che le
modificazioni del regime di procedibilita' sono sottoposte ai
principi costituzionali che regolano la successione delle leggi
penali nel tempo: irretroattivita' delle modifiche in peius e
retroattivita' di quelle in mitius.
Come recentemente rammentato da questa Corte, le disposizioni che
prevedono il regime di procedibilita' a querela dei delitti hanno
natura mista, sostanziale e processuale, dal momento che la querela
costituisce al tempo stesso condizione di procedibilita' e di
punibilita' (ordinanza n. 106 del 2024, e ivi puntuali riferimenti
alla conforme giurisprudenza di legittimita').
Proprio sulla base di tale natura mista la giurisprudenza di
legittimita' considera la querela «come istituto da assimilare a
quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an
e del quomodo di applicazione del precetto», con conseguente
applicazione alle disposizioni relative dei principi sulla
successione delle leggi penali nel tempo di cui all'art. 2, quarto
comma, cod. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza
21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150, e ivi ulteriori riferimenti).
Da cio' deriva la necessaria sottoposizione delle disposizioni
che modificano il regime di procedibilita' di un delitto ai principi
costituzionali che sovraintendono alla successione di leggi penali
nel tempo: e cioe' il divieto di applicazione retroattiva delle
modifiche sfavorevoli al reo, da un lato; e il principio
dell'applicazione retroattiva delle modifiche piu' favorevoli al reo,
dall'altro.
3.2.- Resta pero' da chiarire se la disposizione censurata
costituisca effettivamente una deroga al principio di retroattivita'
delle modifiche in mitius. A tal fine, occorre stabilire se - in
assenza di tale disposizione - si sarebbe comunque verificata una
perpetuatio della procedibilita' d'ufficio (tra gli altri) del
delitto di atti persecutori originariamente connesso con un delitto
procedibile d'ufficio, allorche' quest'ultimo fosse divenuto
procedibile a querela; ovvero se tale effetto sia ascrivibile proprio
e soltanto alla disposizione censurata, la quale avrebbe in tale
ipotesi derogato all'effetto favorevole per l'imputato che si sarebbe
naturalmente prodotto dal mutamento del regime di procedibilita' del
delitto connesso.
3.2.1.- Nel primo senso, potrebbe invero sostenersi che la
disposizione censurata si sarebbe limitata a chiarire una conseguenza
gia' desumibile dalla disciplina previgente; sicche' sarebbe da
escludere che tale disposizione abbia introdotto un novum normativo
idoneo a chiamare in causa il principio costituzionale della
retroattivita' della lex mitior.
L'argomento chiave in questo senso potrebbe essere quello secondo
cui la procedibilita' d'ufficio dei delitti di cui agli artt.
609-bis, 612-bis e 612-ter cod. pen. resterebbe fissata una volta per
tutte nel momento stesso in cui viene ad esistenza la connessione con
un qualsiasi delitto procedibile d'ufficio, indipendentemente dalle
vicende successive che interessino quest'ultimo.
Tale argomento potrebbe ritenersi deducibile dalla copiosa
giurisprudenza di legittimita' - con la quale il rimettente si
confronta estesamente, non senza accenti critici -, secondo cui, in
particolare in materia di violenza sessuale, la regola sulla
procedibilita' sancita dall'art. 609-septies, quarto comma, numero
4), cod. pen. si cristallizzerebbe «al momento iniziale del processo»
(Cass., n. 56666 del 2018), permanendo «per tutta la durata del
rapporto processuale» (Cass., n. 17070 del 2019).
Cio' comporta, tra l'altro, il permanere della procedibilita'
d'ufficio quando il delitto connesso divenga non punibile per effetto
della prescrizione (da ultimo, Cass., n. 30938 del 2019), o comunque
quando l'imputato venga prosciolto dall'imputazione relativa al reato
connesso (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 17
settembre 2020-8 gennaio 2021, n. 383, nonche' la gia' citata Cass.,
n. 56666 del 2018) per ragioni diverse dall'insussistenza del reato -
ipotesi, quest'ultima, in cui si ravviserebbe una connessione
soltanto «apparente», dissolvendosi ex tunc il legame intercorrente
tra il delitto perseguibile d'ufficio e quello perseguibile a querela
(Cass., n. 383 del 2021; nello stesso senso, da ultimo, Corte di
cassazione, sezione seconda penale, sentenza 9 maggio-20 giugno 2024,
n. 24547).
Questa stessa Corte, in una invero risalente occasione, ha preso
atto della giurisprudenza di legittimita' ora riferita, ritenendo in
particolare che non contrastasse con la Costituzione il diritto
vivente che, gia' all'epoca della pronuncia, teneva ferma la
procedibilita' d'ufficio per il delitto di violenza sessuale in caso
di connessione con altro delitto procedibile d'ufficio, anche qualora
quest'ultimo si fosse estinto per prescrizione (sentenza n. 64 del
1998).
3.2.2.- Tuttavia, il tema ora in discussione concerne l'ipotesi,
a giudizio di questa Corte affatto diversa, in cui il delitto
connesso, originariamente procedibile d'ufficio, divenga procedibile
a querela in forza di una legge entrata in vigore successivamente al
fatto.
Gli artt. 609-septies, quarto comma, numero 4), cod. pen. (in
relazione alla violenza sessuale), 612-bis, quarto comma, cod. pen.
(in relazione agli atti persecutori) e 612-ter, quinto comma, cod.
pen. (in relazione alla diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti) disegnano altrettante fattispecie normative
complesse, imperniate sulla connessione tra i delitti in questione e
un altro delitto procedibile d'ufficio. Tali regole, derogatorie
rispetto all'ordinario regime di procedibilita' a querela dei delitti
considerati, dispongono che - in presenza del presupposto
rappresentato dalla connessione con un delitto procedibile d'ufficio
- il loro regime di procedibilita' venga anch'esso attratto a quello
della procedibilita' d'ufficio. Lo schema disegnato dal legislatore
e', insomma, quello secondo cui il regime di procedibilita' del reato
"A" (normalmente condizionato alla querela della persona offesa) si
conforma a quello previsto per il reato "B", procedibile d'ufficio,
in ragione della connessione tra i due reati.
Ma allora, il mutamento del regime di procedibilita' del reato
connesso per effetto di una legge sopravvenuta non puo' - a giudizio
di questa Corte - non riverberarsi anche sul regime di procedibilita'
dei tre delitti in questione: la sopravvenuta procedibilita' a
querela del reato "B" fa venir meno le ragioni della (eccezionale)
attrazione del reato "A" al regime di procedibilita' d'ufficio, in
precedenza previsto per il reato "B".
In tal caso, la fattispecie complessa - derogatoria rispetto alla
regola generale - disegnata dagli artt. 609-septies, quarto comma,
numero 4), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, cod. pen.
non risultera' piu' integrata. Al suo posto, si riespandera' il
regime ordinario della procedibilita' a querela dei delitti in
discorso.
In questa ipotesi, la legge sopravvenuta opera dunque, a tutti
gli effetti, come lex mitior, determinando una conseguenza -
processuale e al tempo stesso sostanziale, in ragione della sopra
evidenziata duplice natura della disciplina della procedibilita' -
favorevole all'imputato.
La situazione e', qui, nettamente diversa da quella, considerata
dalla giurisprudenza di legittimita' sopra citata, in cui il reato
connesso - di cui resti ferma la procedibilita' d'ufficio - si
prescriva, ovvero l'imputato venga assolto dalla relativa imputazione
per ragioni diverse dall'insussistenza del fatto. Queste ultime
attengono infatti alla concreta punibilita' del fatto di reato
connesso; mentre cio' che ora e' in discussione e' l'astratto regime
di procedibilita' di quest'ultimo reato, mutato per effetto di una
sopravvenienza normativa. Sopravvenienza che non puo' non evocare,
per l'appunto, le regole codicistiche di cui all'art. 2 cod. pen. e,
assieme, i principi costituzionali relativi alla successione delle
leggi penali nel tempo.
3.2.3.- Rispetto a questo meccanismo, il censurato art. 85, comma
2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 - lungi dal porsi come norma
meramente confermativa di un risultato cui l'interprete sarebbe
comunque pervenuto - ha in realta' carattere innovativo, e
derogatorio, rispetto all'ordinario operare del principio della
retroattivita' della legge penale piu' favorevole entrata in vigore
dopo la commissione del fatto.
La disposizione stabilisce, in effetti, la perpetuatio della
procedibilita' d'ufficio dei delitti di violenza sessuale, atti
persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti, originariamente connessi con un delitto procedibile
d'ufficio al momento del fatto, ma divenuto procedibile a querela in
base alla stessa "riforma Cartabia" ovvero - per effetto del rinvio
contenuto nell'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 - in forza del suo
"correttivo". La disposizione in tal modo deroga - come giustamente
osserva il giudice a quo, con conclusione, peraltro, che la stessa
Avvocatura generale dello Stato non contesta - alla normale
operativita' della regola sancita, a livello di legislazione
ordinaria, dall'art. 2, quarto comma, cod. pen.
4.- Tanto premesso, la questione e' fondata sotto il primo
profilo articolato dal rimettente, restando assorbito il secondo.
Cio' per le ragioni di seguito sintetizzate, e piu' distesamente
chiarite nei paragrafi successivi.
La costante giurisprudenza di questa Corte riconduce il
fondamento del principio di retroattivita' della legge penale piu'
favorevole, tra l'altro, all'art. 3 Cost. evocato dal rimettente
(infra, 4.1.).
Tale principio, al quale corrisponde il diritto dell'imputato a
che sia applicata nei propri confronti la legge piu' favorevole
entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non e' assoluto e
puo' subire deroghe da parte del legislatore, purche' esse superino
un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si rivelino
proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi
dotati di rango costituzionale (infra, 4.2.).
La deroga operata dalla disciplina censurata al principio di
retroattivita' della legge penale piu' favorevole non supera, nei
limiti sottoposti dal rimettente allo scrutinio di questa Corte, tale
vaglio positivo di ragionevolezza e viola, pertanto, l'art. 3 Cost.
(infra, 4.3.).
4.1.- Il principio di retroattivita' della legge piu' favorevole
in materia penale ha, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «un
duplice, e concorrente, fondamento. L'uno - di matrice domestica -
riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 Cost., nel cui alveo peraltro la sentenza n. 393 del
2006, in epoca immediatamente precedente alle sentenze "gemelle" n.
348 e n. 349 del 2007, aveva gia' fatto confluire gli obblighi
internazionali derivanti dall'art. 15, comma 1, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'art. 49,
paragrafo 1, [della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea], considerati in quell'occasione come criteri interpretativi
(sentenza n. 15 del 1996) delle stesse garanzie costituzionali.
L'altro - di origine internazionale, ma avente ora ingresso nel
nostro ordinamento attraverso l'art. 117, primo comma, Cost. -
riconducibile all'art. 7 [della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo], nella lettura offertane dalla giurisprudenza di
Strasburgo (oltre alla sentenza Scoppola, Corte europea dei diritti
dell'uomo, decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; sentenza
24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania; sentenza 12 gennaio 2016,
Gouarre' Patte contro Andorra; sentenza 12 luglio 2016, Ruban contro
Ucraina), nonche' alle altre norme del diritto internazionale dei
diritti umani vincolanti per l'Italia che enunciano il medesimo
principio, tra cui gli stessi artt. 15, comma 1, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49, paragrafo
1, CDFUE, quest'ultimo rilevante nel nostro ordinamento anche ai
sensi dell'art. 11 Cost.» (sentenza n. 63 del 2019, punto 6.1. del
Considerato in diritto, e ivi ampi richiami a ulteriori precedenti).
La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene invece che «il
principio in parola resta estraneo alla sfera di tutela dell'art. 25,
secondo comma, Cost., il quale si limita a sancire il distinto
principio di irretroattivita' delle norme penali sfavorevoli,
finalizzato primariamente a tutelare la liberta' di
autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di non essere
sorpreso dall'inflizione di una sanzione penale per lui non
prevedibile al momento della commissione del fatto. Garanzia che non
e' posta in discussione dall'applicazione di una norma penale, pur
piu' gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, ma comunque
vigente quando il fatto fu realizzato (sentenze n. 238 del 2020, n.
63 del 2019 e n. 394 del 2006)» (sentenza n. 176 del 2024, punto 5.1.
del Considerato in diritto).
La ratio del principio della retroattivita' della legge penale
piu' favorevole riposa, piuttosto, su due concorrenti fondamenti,
entrambi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte.
Da un lato, il principio di eguaglianza «impone, in linea di
massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi
fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi
prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto
l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice» (sentenza n. 394 del
2006, punto 6.4. del Considerato in diritto). Cio' in quanto, in via
generale, «[n]on sarebbe ragionevole punire (o continuare a punire
piu' gravemente) una persona per un fatto che, secondo la legge
posteriore, chiunque altro puo' impunemente commettere (o per il
quale e' prevista una pena piu' lieve)» (sentenza n. 236 del 2011,
punto 10 del Considerato in diritto e, piu' di recente, sentenza n.
176 del 2024, punto 5.1. del Considerato in diritto; in senso
analogo, sentenze n. 238 del 2020, punto 6 del Considerato in
diritto; n. 230 del 2012, punto 7 del Considerato in diritto).
Dall'altro, il principio sottende - nel prisma stesso dell'art. 3
Cost. - il «diritto dell'autore del reato a essere giudicato, e se
del caso punito, in base all'apprezzamento attuale dell'ordinamento
relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziche' in base
all'apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento della sua
commissione» (sentenza n. 63 del 2019, punto 6.1. del Considerato in
diritto). Tale diritto richiama, a sua volta, la garanzia della
necessaria proporzione del quantum e dello stesso an della reazione
sanzionatoria rispetto al reato, secondo la valutazione del
legislatore (e della comunita' politica che si esprime attraverso la
legge) nel momento in cui la pena viene concretamente irrogata (nello
stesso senso, Corte EDU, grande camera, sentenza 17 settembre 2009,
Scoppola contro Italia n. 2, paragrafo 108).
4.2.- L'altrettanto costante giurisprudenza di questa Corte
riconosce, peraltro, che il diritto dell'imputato a essere giudicato
secondo la legge piu' favorevole entrata in vigore dopo la
commissione del fatto non e' assoluto, ed e' dunque aperto a
possibili deroghe da parte del legislatore, purche' giustificabili al
metro di quello che la sentenza n. 393 del 2006 di questa Corte ha
definito «vaglio positivo di ragionevolezza» (punto 6.3. del
Considerato in diritto, nonche' - in senso analogo - sentenze n. 176
del 2024, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 278 e n. 238 del
2020, rispettivamente punti 11 e 7 del Considerato in diritto; n. 63
del 2019, punto 6.1. del Considerato in diritto e n. 236 del 2011,
punto 10 del Considerato in diritto).
In altre parole, in tanto una deroga al diritto in questione puo'
trovare giustificazione sul piano costituzionale, in quanto essa
risulti proporzionata all'esigenza di salvaguardare altri interessi
costituzionalmente rilevanti, che rischierebbero di essere
pregiudicati laddove si desse luogo all'applicazione retroattiva
della legge penale piu' favorevole.
4.3.- Occorre allora verificare se la deroga oggi all'esame
superi la verifica di legittimita' costituzionale ex art. 3 Cost., al
metro di quel «vaglio positivo di ragionevolezza» di cui poc'anzi si
diceva.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la limitazione al
principio di retroattivita' in mitius stabilita dalla disposizione
censurata si fonderebbe su esigenze di tutela delle persone offese,
in circostanze in cui esse sarebbero specialmente vulnerabili; in
particolare evitando loro la necessita', magari a considerevole
distanza di tempo dai fatti, di "esporsi" proponendo querela.
Una simile motivazione non risulta persuasiva, ed e' comunque ben
lungi dall'evidenziare esigenze di tutela di interessi costituzionali
di tale cogenza da controbilanciare le ragioni, poc'anzi riassunte,
sottese al diritto dell'imputato a vedersi applicare la disciplina
penale piu' favorevole entrata in vigore dopo la commissione del
fatto.
Anzitutto, va rammentato che il regime ordinario stabilito dal
legislatore e' quello della procedibilita' a querela dei delitti
menzionati dall'art. 85, comma 2-ter del d.lgs. n. 150 del 2022, e in
particolare - per quanto qui rileva - del delitto di atti
persecutori: regime che necessariamente impone alla persona offesa
che abbia interesse alla punizione del proprio offensore di
"esporsi", manifestando la propria volonta' in tal senso. Tale
regola, peraltro, e' tradizionalmente giustificata dallo stesso
interesse della persona offesa, che potrebbe non desiderare che
aspetti intimi della propria vita privata siano scandagliati
nell'ambito di un processo penale, in cui le ragioni del diritto di
difesa dell'imputato impongono un esame dettagliato di tutte le
circostanze del fatto (cosi' gia' la sentenza n. 27 del 1973, punto 2
del Considerato in diritto, che individuo' la ratio di questa regola
generale in materia di violenza sessuale nella «opportunita' di
lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di portare o no
alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima»).
Lo stesso legislatore ha invero ritenuto - con valutazione la cui
legittimita' non e' in questa sede in discussione - che tale regola
meriti di essere derogata quando il reato subito sia connesso con
altro procedibile d'ufficio, in ragione della circostanza che, in tal
caso, un accertamento processuale sui fatti dovra' comunque compiersi
(cosi' anche la sentenza n. 64 del 1998, punto 2 del Considerato in
diritto).
Ma quando il delitto connesso divenga esso stesso procedibile a
querela, non sono affatto chiare le ragioni che potrebbero militare a
favore della perpetuatio della procedibilita' d'ufficio per il
delitto di atti persecutori.
Se il procedimento penale sui fatti e' gia' stato avviato, la
persona offesa dovra' in ogni caso "esporsi", esprimendosi sulla
propria volonta' se proporre o meno querela per il delitto connesso;
e a questo punto apparirebbe ovvio consentirle di esprimere analoga
volonta' di proporre o meno querela anche per il delitto di atti
persecutori, in esito a una valutazione complessiva dei propri
interessi che lei stessa e' nella migliore posizione per compiere. E
cio' tenendo conto anche della circostanza che, nel delitto di atti
persecutori la persona offesa mantiene di regola - a differenza di
quanto accade rispetto alla violenza sessuale - la possibilita' di
rimettere la querela, anche a processo gia' iniziato, e dunque anche
quando il cosiddetto "strepitus fori" si e', ormai, ampiamente
verificato.
Se invece il procedimento penale sui fatti non fosse ancora
iniziato, il mantenimento della procedibilita' d'ufficio risulterebbe
ancor piu' irragionevole. In tale situazione, infatti, il mutamento
del regime di procedibilita' del reato connesso consentirebbe alla
vittima di mantenere del tutto riservate circostanze attinenti alla
propria sfera privata, se non fosse proprio per l'operativita' della
disposizione censurata: la quale la forza a prendere parte a un
processo penale, quanto meno nella veste di testimone. Un processo
nel quale tali notizie saranno oggetto di attento scrutinio, anche
quando la persona offesa intendesse, invece, far prevalere il proprio
interesse alla riservatezza.
La disciplina censurata comporta, in definitiva, un sacrificio
netto dell'interesse dell'imputato che abbia commesso il fatto prima
della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi
abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonche' del suo
interesse all'applicazione di una disciplina che il legislatore
reputa oggi proporzionata rispetto al complesso degli interessi in
gioco. E cio' senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a
tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa
(la quale, anzi, rischia di subire addirittura un pregiudizio dalla
disciplina in parola), ne' altri apprezzabili interessi collettivi -
del resto, neppure evocati dalla difesa statale.
La deroga al principio di retroattivita' in mitius della legge
penale realizzata da tale disciplina deve, pertanto, essere ritenuta
lesiva dell'art. 3 Cost.
5.- La reductio ad legitimitatem della disciplina censurata, nei
limiti che rilevano nel giudizio a quo (supra, 2), deve essere
compiuta dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85,
comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, in quanto richiamato
dall'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, nella parte in cui prevede che
si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art.
612-bis cod. pen. connesso con il delitto di cui all'art. 635,
secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di
entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte
per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica
fede.
Il ripristino della regola generale della sopravvenuta
procedibilita' a querela dei fatti in parola comporta la necessita'
di assicurare alle persone offese la facolta' di proporre querela.
Essendo ormai scaduti i termini stabiliti all'uopo dal d.lgs. n. 31
del 2024 per il delitto di danneggiamento commesso su cose esposte
alla pubblica fede, e' necessario ora individuare un nuovo dies a quo
per il termine per la presentazione della querela per il delitto
previsto dall'art. 612-bis cod. pen. gia' stabilito dall'art. 85,
comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dal d.l. n. 162
del 2022, come convertito). Un nuovo dies a quo deve essere
individuato, altresi', per il termine previsto per l'acquisizione
della querela da parte dell'autorita' giudiziaria, nei casi di cui
all'art. 85, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Tale dies a quo, in ambedue i casi, deve essere individuato nella
data di pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta
Ufficiale, poiche' a partire da essa verra' meno l'efficacia della
disposizione censurata e, con essa, la procedibilita' d'ufficio dei
fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 31
del 2024.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma
2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione
della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo
19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della
legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere
d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale
connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero
1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del
medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessita' o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in
cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui
all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1
e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della
pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA