N. 123 SENTENZA 9 giugno - 24 luglio 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati  e  pene  -  Delitti  di  atti  persecutori  realizzati   prima
  dell'entrata in vigore  del  d.lgs.  n.  31  del  2024  (cosiddetto
  decreto "correttivo"  della  riforma  Cartabia),  connessi  con  il
  delitto di danneggiamento commesso su cose  esposte  alla  pubblica
  fede, divenuto successivamente procedibile a  querela  per  effetto
  della medesima riforma - Regime  di  procedibilita'  -  Perpetuatio
  della procedibilita' d'ufficio, in forza del decreto "correttivo" -
  Irragionevole deroga del principio di  retroattivita'  della  legge
  penale piu' favorevole - Illegittimita' costituzionale in parte qua
  -  Necessita'  di  individuare  un  nuovo  termine  a  quo  per  la
  presentazione della querela e per  la  sua  acquisizione  da  parte
  dell'autorita' giudiziaria - Data di pubblicazione  della  sentenza
  nella Gazzetta Ufficiale.  
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85, comma 2-ter. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.31 del 30-7-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  85,  comma
2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150  (Attuazione
della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo  per
l'efficienza del processo penale, nonche'  in  materia  di  giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti
giudiziari), promosso dal  Tribunale  ordinario  di  Verona,  sezione
penale, nel procedimento penale a carico di G.L.  G.,  con  ordinanza
del 29 maggio 2024, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2024  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,  prima
serie speciale, dell'anno 2024. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  9  giugno  2025  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 29 maggio 2024 (iscritta  al  n.  135  reg.
ord. del 2024), il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale,  ha
sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  85,
comma  2-ter,  del  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti   giudiziari),   in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione. 
    1.1.- Il rimettente deve giudicare,  con  rito  ordinario,  della
responsabilita' penale di G.L. G., imputato di  atti  persecutori  ex
art. 612-bis, secondo comma, del codice penale  e  di  danneggiamento
aggravato ex art. 635, secondo comma, cod. pen. 
    La pubblica accusa contesta all'imputato di  avere  inviato,  tra
dicembre 2022 e febbraio 2023,  numerosi  messaggi  di  insulti  alla
persona offesa attraverso il telefono e la posta elettronica, nonche'
di  averle  in  piu'  occasioni  rivolto  espressioni  ingiuriose   e
minacciose in pubblico. In due occasioni, l'imputato avrebbe altresi'
danneggiato l'autovettura della stessa, rompendone i tergicristalli. 
    Il  giudice  a  quo  riferisce  che  la   persona   offesa,   con
dichiarazione depositata in cancelleria il 5 aprile 2023, ha  rimesso
la querela nei confronti  dell'imputato.  Quest'ultimo,  a  mezzo  di
procuratore speciale, ha  accettato  la  remissione  di  querela  con
dichiarazione resa all'udienza del  17  maggio  2023,  alla  presenza
anche della persona offesa. Il  processo  veniva  quindi  piu'  volte
rinviato, in attesa della decisione di questa  Corte  sulle  numerose
questioni allora pendenti in materia di procedibilita' del delitto di
danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, e poi dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31  (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.
150, di attuazione della legge 27 settembre  2021,  n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione  dei  procedimenti  giudiziari),  che  ha   previsto   la
perseguibilita' a  querela  della  persona  offesa  di  tale  ipotesi
delittuosa. Sulla base di questa sopravvenienza normativa,  le  parti
hanno  concordemente  chiesto  emettersi  sentenza  di  non   doversi
procedere in ordine ai reati ascritti all'imputato,  perche'  estinti
per intervenuta rimessione di querela. 
    Un tale esito sarebbe tuttavia precluso, secondo  il  rimettente,
dall'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, il quale  dispone:  «[p]er  il
delitto di cui all'articolo 635 del  codice  penale,  commesso  prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto
e' commesso su cose esposte per necessita' o per consuetudine  o  per
destinazione  alla  pubblica  fede,  si  osservano  le   disposizioni
dell'articolo 85 del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n.  150,
come  modificato  dal  decreto-legge  31  ottobre   2022,   n.   162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.  199,
ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto». 
    Dal canto suo, l'art. 85 prevede, al comma 2-ter,  che  «[p]er  i
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice
penale, commessi prima della data di entrata in vigore  del  presente
decreto, si  continua  a  procedere  d'ufficio  quando  il  fatto  e'
connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona
offesa in base alle disposizioni del presente decreto». 
    Secondo  il  rimettente,  dalla   lettura   congiunta   di   tali
disposizioni si  desumerebbe  che  il  delitto  di  atti  persecutori
continuerebbe a essere procedibile d'ufficio, allorche' esso  risulti
connesso con il  delitto  di  danneggiamento  di  cose  esposte  alla
pubblica fede, divenuto perseguibile a querela della  persona  offesa
in base alle disposizioni del d.lgs. n. 31 del 2024. 
    Tuttavia, la disposizione di cui all'art. 85,  comma  2-ter,  del
d.lgs. n. 150 del 2022, della quale il giudice a quo sarebbe chiamato
a fare applicazione in virtu' del  rinvio  operato  dall'art.  9  del
d.lgs. n. 31 del 2024, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. 
    1.2.- La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
emergerebbe in maniera evidente dall'impossibilita', allo stato,  per
il giudice a quo di accogliere la concorde richiesta delle  parti  di
una  pronuncia  di  proscioglimento  per  avvenuta  remissione  della
querela. Qualora la disposizione censurata  fosse  invece  dichiarata
costituzionalmente   illegittima,   il   processo    nei    confronti
dell'imputato dovrebbe  essere  infatti  immediatamente  definito  ai
sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, in ragione  della
sopravvenuta perseguibilita' a querela di entrambi i  reati  ascritti
all'imputato e della intervenuta remissione di querela da parte della
persona offesa, accettata dall'imputato. 
    A tale conclusione non osterebbe la giurisprudenza della Corte di
cassazione, estesamente richiamata dal rimettente, secondo la  quale,
in materia  di  reati  sessuali,  la  perseguibilita'  d'ufficio  per
effetto  della  connessione  con  un  reato  perseguibile   d'ufficio
permarrebbe  anche  in  caso  di  estinzione  per   prescrizione   di
quest'ultimo (sono citate Corte di cassazione, sezione terza  penale,
sentenze 19 aprile-15 luglio 2019, n. 30938; 21 settembre-17 dicembre
2018, n. 56666; 19 marzo-28 aprile 2009, n. 17846; 27 ottobre 1978-12
gennaio 1979, n. 458; sezione prima  penale,  sentenza  30  maggio-26
settembre  1978,  n.  11331).   Tale   giurisprudenza   non   sarebbe
trasponibile nel caso in esame, dal momento che  l'effetto  estintivo
sarebbe qui la conseguenza di un  mutamento  normativo  attinente  al
regime di procedibilita' del reato connesso, e  non  di  una  vicenda
attinente al singolo fatto di reato. 
    Ne' costituirebbe ostacolo al  proscioglimento  dell'imputato  la
giurisprudenza  di  legittimita'  per  la  quale  la  perseguibilita'
d'ufficio ex art. 609-septies, quarto comma, numero  4),  cod.  pen.,
non verrebbe  meno  neppure  nell'ipotesi  di  abolizione  del  reato
connesso perseguibile  d'ufficio  (e'  citata  Corte  di  cassazione,
sezione terza penale, sentenza 31 gennaio-18 aprile 2019, n.  17070).
Ad avviso del rimettente, tale principio sarebbe basato  sull'erroneo
presupposto che il regime di procedibilita' dei delitti sessuali  sia
determinato al momento iniziale del processo, rimanendo poi fermo per
tutta la durata del rapporto processuale. Una tale lettura renderebbe
infatti priva  di  autonomo  significato  la  previsione  legislativa
censurata, la quale sarebbe stata introdotta proprio per evitare che,
in difetto di essa, la  sopravvenuta  procedibilita'  a  querela  dei
reati connessi comportasse un mutamento del regime di  procedibilita'
dei delitti ivi indicati. 
    1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente passa
analiticamente  in  rassegna  gli  approdi  della  giurisprudenza  di
legittimita' rispetto «alla natura anche sostanziale delle previsioni
in materia di procedibilita', con conseguente  applicazione  ad  esse
della disciplina dettata dall'art. 2 c.p., in materia di  successione
di leggi penali nel tempo». 
    Osserva  quindi  che   la   disposizione   censurata,   impedendo
l'applicazione del principio di retroattivita' in mitius nel caso  da
essa disciplinato,  contrasterebbe  con  l'art.  3  Cost.  sotto  due
distinti profili. 
    1.3.1.- In primo luogo,  la  deroga  all'applicazione  di  questo
principio sarebbe ingiustificata. 
    Il rimettente ricorda come questa Corte abbia riconosciuto che il
principio di retroattivita' della legge piu' favorevole puo'  «subire
deroghe per via di legislazione  ordinaria,  quando  ne  ricorra  una
sufficiente  ragione  giustificativa»  (e'  citata  testualmente   la
sentenza n. 236 del 2011, ma anche le sentenze n. 198  del  2022,  n.
238 del 2020, n. 63 del 2019, n. 215 del 2008, n. 393 del 2006, n. 80
del 1995, n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978). 
    Il giudice a quo ritiene, per l'appunto, che nel  caso  in  esame
non  sussistano  adeguate  ragioni  giustificative  della  deroga  al
generale principio di retroattivita' della lex  mitior.  Rispetto  ai
reati contro la liberta' sessuale, la ratio della  perseguibilita'  a
querela sarebbe stata ravvisata dalla giurisprudenza nell'esigenza di
evitare «che la pubblicizzazione di fatti attinenti alla sfera intima
possa spesso riuscire piu' di danno che di vantaggio per  la  vittima
del reato». Tale ratio non opererebbe, pero', allorche'  un  processo
debba comunque svolgersi, per effetto della procedibilita'  d'ufficio
di un reato connesso a quello contro la  liberta'  sessuale;  il  che
spiegherebbe perche', una volta  «verificatosi  l'effetto  attrattivo
del reato perseguibile d'ufficio su quello (o quelli) perseguibili  a
querela di parte, esso perman[ga] per tutta la  durata  del  rapporto
processuale»  (e'  citata  nuovamente  Cass.,  n.  17070  del  2019).
L'argomento non potrebbe, tuttavia, essere trasposto  ai  delitti  di
cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod.  pen.,  rispetto  ai  quali  la
persona offesa ha sempre la possibilita', salvo  rare  eccezioni,  di
rimettere la querela, anche dopo l'esercizio dell'azione penale.  Ne'
altre  ragioni  giustificative   parrebbero   emergere   dai   lavori
preparatori della disposizione censurata. 
    1.3.2.- In secondo luogo, la disciplina censurata  creerebbe  una
irragionevole disparita' di trattamento tra i casi in cui  i  delitti
previsti dagli artt. 609-bis,  612-bis  e  612-ter  cod.  pen.  siano
connessi a reati divenuti perseguibili a querela in base al d.lgs. n.
150 del 2022, e i casi in cui essi siano connessi  a  un  delitto  di
danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede,  divenuto
perseguibile a querela in base al d.lgs. n. 31 del 2024. 
    Osserva infatti il rimettente che il d.lgs. n. 150  del  2022  e'
entrato in vigore il 30  dicembre  2022.  Il  censurato  comma  2-ter
dell'art. 85, inserito in tale decreto dalla legge n. 199  del  2022,
in sede di conversione del decreto-legge  31  ottobre  2022,  n.  162
(Misure urgenti in materia di divieto  di  concessione  dei  benefici
penitenziari  nei  confronti  dei  detenuti  o  internati   che   non
collaborano con  la  giustizia,  nonche'  in  materia di  termini  di
applicazione delle disposizioni del decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n.  150,  e  di  disposizioni  relative  a  controversie  della
giustizia  sportiva,  nonche'  di  obblighi  di   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2, di attuazione del Piano  nazionale  contro  una  pandemia
influenzale e di prevenzione e contrasto  dei  raduni  illegali)  e',
invece, entrato in vigore soltanto il 31 dicembre 2022. A parere  del
giudice a quo, dunque, il 30  dicembre  2022  si  sarebbero  prodotte
tutte le modifiche in mitius relative al regime di procedibilita' dei
reati contemplati  dal  d.lgs.  n.  150  del  2022,  compresa  quella
relativa ai delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter cod.
pen. connessi a delitti divenuti procedibili a querela in  base  allo
stesso d.lgs. n. 150 del 2022. La deroga a tale disciplina  stabilita
dal censurato comma 2-ter dell'art. 85, entrata in vigore  il  giorno
successivo,   non   avrebbe   dal   canto   suo   potuto   applicarsi
retroattivamente, stante il suo carattere sfavorevole: e non  sarebbe
-  dunque  -  valsa  a  ripristinare  l'ormai  abrogato   regime   di
procedibilita' d'ufficio rispetto a tali ipotesi. 
    L'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 avrebbe invece
trovato applicazione soltanto con riguardo all'ipotesi  prevista  dal
d.lgs. n. 31 del 2024, rappresentata dalla  connessione  dei  delitti
ivi menzionati con un delitto di danneggiamento di cose esposte  alla
pubblica fede, divenuto procedibile a querela  proprio  in  forza  di
tale decreto. 
    Con  conseguente  irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra
ipotesi del tutto omogenee. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 
    A parere dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  rimettente
muoverebbe da «una lettura del parametro di costituzionalita' di  cui
all'art. 3 Cost. non sintonica con la giurisprudenza costituzionale»,
fondando la questione sollevata non  gia'  su  profili  di  manifesta
irragionevolezza o assoluta  arbitrarieta',  quanto  piuttosto  sulla
natura  meramente  inopportuna  o  discutibile   della   disposizione
censurata. 
    Quanto  al  primo  profilo  di  contrasto  con  l'art.  3   Cost.
evidenziato  dal  giudice  a  quo,  non  sarebbe  ravvisabile  alcuna
manifesta irragionevolezza nella disposizione censurata. All'opposto,
la limitazione al principio di retroattivita' in mitius prevista  dal
legislatore si fonderebbe su esigenze di tutela della persona  offesa
dal reato, in ambiti in cui essa e' spesso «connotata da  particolare
vulnerabilita'». Tale limitazione sarebbe finalizzata a «fare  scudo»
alle persone offese evitando loro «la scelta, a distanza di un  tempo
anche non breve dai  fatti  e,  in  tesi,  dall'inizio  del  processo
penale, del se  esporsi,  proponendo  querela,  perche'  il  processo
continui, oppure omettere di tanto fare». 
    Sintomatica dell'esigenza  di  favorire  «la  rapida  uscita  dal
circuito processuale  delle  vittime»  sarebbe  anche  la  disciplina
risultante dal combinato disposto degli artt.  392,  comma  1-bis,  e
190-bis, comma 1-bis,  cod.  proc.  pen.,  in  materia  di  incidente
probatorio per l'esame della vittima dei reati qui in rilievo. 
    Quanto al secondo profilo  di  irragionevolezza  ricostruito  dal
rimettente,  «ammesso  e  (assolutamente)  non   concesso   che   sia
condivisibile  la  ricostruzione  giuridico-normativa   operata   dal
Giudice a quo», mancherebbe il presupposto fondante di una disparita'
di trattamento,  poiche'  non  si  sarebbe  di  fronte  a  situazioni
identiche disciplinate in maniera differente. Il rimettente  porrebbe
a  confronto  il  caso  della   connessione   con   il   delitto   di
«danneggiamento aggravato» con il caso della  connessione  con  altri
reati, rispetto ai quali il d.lgs. n. 150 del  2022  ha  previsto  la
perseguibilita'  a  querela.  Tuttavia,  la  «diversita'  dei   reati
connessi» sarebbe elemento sufficiente per «ritenere insostenibile la
premessa concettuale da cui prende le mosse il  Tribunale  di  Verona
nell'articolare la seconda censura». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona,
sezione penale, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 (la  cosiddetta
"riforma Cartabia"), inserito dalla legge n. 199 del 2022 in sede  di
conversione  del  decreto-legge  n.  162  del  2022,  ritenendolo  in
contrasto con l'art. 3 Cost. 
    1.1.- Tale disposizione recita: «[p]er i delitti  previsti  dagli
articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, si  continua  a
procedere d'ufficio quando  il  fatto  e'  connesso  con  un  delitto
divenuto perseguibile a querela della persona  offesa  in  base  alle
disposizioni del presente decreto». 
    La medesima disposizione e' richiamata dall'art. 9 del d.lgs.  n.
31  del  2024  (il  cosiddetto  decreto  "correttivo"  della  riforma
Cartabia), il quale dal canto suo prevede: «[p]er il delitto  di  cui
all'articolo 635 del codice penale,  commesso  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto  e'  commesso
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per  destinazione
alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del
decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150,  come  modificato  dal
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2022, n.  199,  ma  i  termini  ivi  previsti
decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto». 
    L'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 si connette a sua  volta  alla
disposizione di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),  del  medesimo
decreto, che ha introdotto il  regime  di  procedibilita'  a  querela
(anziche'  d'ufficio,  come   in   passato)   per   il   delitto   di
danneggiamento di cose esposte per necessita' o  per  consuetudine  o
per destinazione alla pubblica fede previsto dall'art.  635,  secondo
comma, numero 1), cod. pen. 
    1.2.- Questo complesso reticolo normativo incide sul regime della
procedibilita' dei delitti di violenza sessuale  (art.  609-bis  cod.
pen.),  atti  persecutori  (art.  612-bis  cod.  pen.)  e  diffusione
illecita di immagini o video  sessualmente  espliciti  (art.  612-ter
cod. pen.), commessi prima dell'entrata in vigore del  d.lgs.  n.  31
del 2024, allorche' siano connessi con un delitto  di  danneggiamento
commesso su cose esposte alla pubblica fede. 
    I tre delitti in questione  sono  perseguibili  a  querela  della
persona offesa, salvo che in una serie di ipotesi. Tra queste,  viene
qui in considerazione quella in cui il delitto sia «connesso  con  un
altro delitto  per  il  quale  si  deve  procedere  d'ufficio»  (art.
609-septies, quarto comma, numero 4, cod.  pen.,  in  relazione  alla
violenza  sessuale;  art.  612-bis,  quarto  comma,  cod.  pen.,   in
relazione agli atti persecutori; art.  612-ter,  quinto  comma,  cod.
pen., in relazione alla  diffusione  illecita  di  immagini  o  video
sessualmente  espliciti).  In  tal  caso,  anche  i  tre  delitti  in
questione divengono procedibili d'ufficio. 
    La legge lascia aperto  pero'  il  quesito  circa  la  disciplina
applicabile nell'ipotesi in cui il delitto connesso fosse procedibile
d'ufficio  al  momento  della  commissione  dei  fatti,  ma   divenga
procedibile  a  querela  per  effetto  di  una   modifica   normativa
successiva. 
    Questa  specifica  ipotesi  non  era  regolata   dalla   versione
originaria della "riforma Cartabia", che pure  aveva  trasformato  il
regime  di  procedibilita'  di  numerosi  delitti,  prevedendone   la
procedibilita' a querela. 
    Il censurato art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del  2022  -
introdotto dalla legge n. 199 del 2022, in sede  di  conversione  del
d.l. n. 162 del 2022 - fornisce invece  una  specifica  soluzione  al
quesito: il regime di procedibilita' d'ufficio  dei  delitti  di  cui
agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter cod. pen. viene mantenuto fermo
anche nell'ipotesi in cui il delitto connesso, procedibile  d'ufficio
al  momento  della  sua  commissione,  sia  divenuto  successivamente
procedibile a querela per effetto della stessa "riforma Cartabia". 
    Tale disposizione e' stata poi estesa -  in  forza  del  richiamo
contenuto nell'art. 9 del "correttivo" - all'ipotesi  in  cui  i  tre
delitti in questione siano  connessi  a  un  danneggiamento  di  cose
esposte alla pubblica fede, divenuto procedibile a  querela  in  base
allo stesso d.lgs. n. 31 del 2024. 
    1.3.-  Secondo  il  rimettente,   la   regola   stabilita   dalla
disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art.  3  Cost.,
sotto un duplice concorrente profilo. 
    Anzitutto, essa  derogherebbe  senza  alcuna  giustificazione  al
principio della retroattivita' della lex mitior, applicabile anche ai
mutamenti favorevoli del regime di procedibilita'  del  reato  (primo
profilo di censura). 
    In secondo  luogo,  essa  creerebbe  -  parimenti  in  violazione
dell'art. 3 Cost. - una irragionevole disparita' di trattamento fra i
casi in  cui  uno  dei  tre  delitti  menzionati  dalla  disposizione
censurata (i delitti, cioe', previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis  e
612-ter cod. pen.) sia connesso a un delitto divenuto  procedibile  a
querela in base alla "riforma Cartabia" (il d.lgs. n. 150 del  2022),
e quelli invece in cui uno  dei  tre  delitti  sia  connesso  con  un
delitto di danneggiamento di cose esposte a pubblica  fede,  divenuto
procedibile a querela soltanto in base al successivo "correttivo" (il
d.lgs. n. 31 del 2024). 
    Secondo il  rimettente,  infatti,  la  disposizione  censurata  -
introdotta nel testo della "riforma Cartabia" dalla legge n. 199  del
2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022, entrata in  vigore  il
31  dicembre  2022  -  non  sarebbe  applicabile  all'ipotesi   della
connessione dei tre delitti  in  questione  con  i  delitti  divenuti
procedibili a querela in base alla "riforma Cartabia". Cio' in quanto
tale riforma e' entrata in vigore il 30 dicembre 2022,  e  dunque  il
giorno precedente l'entrata in vigore della  disposizione  censurata:
data, questa, in cui - per effetto del principio della retroattivita'
della lex mitior - si sarebbe ormai ipso iure prodotto il venir  meno
dell'originario regime di procedibilita' d'ufficio dei tre delitti in
questione  per  i  delitti  commessi  sotto  la  vecchia  disciplina.
L'entrata in vigore, il giorno successivo, del censurato comma  2-ter
dell'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 non sarebbe, dunque, valsa  a
determinare  l'applicazione  retroattiva  di  una  piu'   sfavorevole
disciplina. Con conseguente irragionevole disparita'  di  trattamento
per situazioni in realta' del  tutto  omogenee  (secondo  profilo  di
censura). 
    2.- Preliminare  all'esame  del  merito  della  questione  e'  la
precisa messa a fuoco della disciplina censurata, al filtro della sua
rilevanza nel procedimento a quo. 
    Il rimettente deve giudicare della responsabilita' di un imputato
accusato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) connessi con un
danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede (art. 635,
secondo comma, numero 1, cod. pen.). 
    Oggetto  dei  suoi  dubbi  di  illegittimita'  costituzionale  e'
dunque, come sottolineato dallo stesso rimettente, l'art.  85,  comma
2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 in quanto  richiamato  dall'art.  9
del d.lgs. n. 31 del 2024. E' infatti quest'ultima  disposizione  che
estende il  raggio  applicativo  della  prima  all'ipotesi,  che  qui
rileva, in cui i delitti di violenza  sessuale,  atti  persecutori  e
diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti  siano
connessi con un  delitto  di  danneggiamento  di  cose  esposte  alla
pubblica fede. 
    Resta dunque  esclusa  in  questa  sede  ogni  valutazione  sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs.  n.
150 del 2022, isolatamente considerato. 
    Inoltre, dal momento che il delitto della cui  procedibilita'  si
controverte  nel  giudizio  a  quo  e'  unicamente  quello  di   atti
persecutori (art. 612-bis cod. pen.), l'oggetto  dello  scrutinio  di
questa Corte deve essere ulteriormente circoscritto alla parte  della
disposizione che concerne, appunto, tale delitto. 
    3.-  Prima  di  esaminare  il  merito  della  questione,  occorre
verificare la correttezza del presupposto attorno a cui  si  articola
la  prospettazione  del  rimettente:  quello,  cioe',  per   cui   la
disposizione  censurata  avrebbe  natura  derogatoria  rispetto  alla
ordinaria retroattivita' della  lex  mitior  in  materia  penale.  E'
proprio ascrivendo tale funzione alla disposizione, infatti,  che  il
rimettente ne assume la contrarieta' all'art. 3 Cost. 
    3.1.- Il rimettente  osserva  anzitutto,  correttamente,  che  le
modificazioni  del  regime  di  procedibilita'  sono  sottoposte   ai
principi costituzionali  che  regolano  la  successione  delle  leggi
penali  nel  tempo:  irretroattivita'  delle  modifiche  in  peius  e
retroattivita' di quelle in mitius. 
    Come recentemente rammentato da questa Corte, le disposizioni che
prevedono il regime di procedibilita' a  querela  dei  delitti  hanno
natura mista, sostanziale e processuale, dal momento che  la  querela
costituisce  al  tempo  stesso  condizione  di  procedibilita'  e  di
punibilita' (ordinanza n. 106 del 2024, e  ivi  puntuali  riferimenti
alla conforme giurisprudenza di legittimita'). 
    Proprio sulla base di tale  natura  mista  la  giurisprudenza  di
legittimita' considera la querela  «come  istituto  da  assimilare  a
quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'an
e  del  quomodo  di  applicazione  del  precetto»,  con   conseguente
applicazione  alle   disposizioni   relative   dei   principi   sulla
successione delle leggi penali nel tempo di cui  all'art.  2,  quarto
comma, cod. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza
21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150, e ivi ulteriori riferimenti). 
    Da cio' deriva la necessaria  sottoposizione  delle  disposizioni
che modificano il regime di procedibilita' di un delitto ai  principi
costituzionali che sovraintendono alla successione  di  leggi  penali
nel tempo: e cioe'  il  divieto  di  applicazione  retroattiva  delle
modifiche  sfavorevoli  al  reo,  da  un   lato;   e   il   principio
dell'applicazione retroattiva delle modifiche piu' favorevoli al reo,
dall'altro. 
    3.2.- Resta  pero'  da  chiarire  se  la  disposizione  censurata
costituisca effettivamente una deroga al principio di  retroattivita'
delle modifiche in mitius. A tal fine,  occorre  stabilire  se  -  in
assenza di tale disposizione - si  sarebbe  comunque  verificata  una
perpetuatio  della  procedibilita'  d'ufficio  (tra  gli  altri)  del
delitto di atti persecutori originariamente connesso con  un  delitto
procedibile  d'ufficio,   allorche'   quest'ultimo   fosse   divenuto
procedibile a querela; ovvero se tale effetto sia ascrivibile proprio
e soltanto alla disposizione censurata,  la  quale  avrebbe  in  tale
ipotesi derogato all'effetto favorevole per l'imputato che si sarebbe
naturalmente prodotto dal mutamento del regime di procedibilita'  del
delitto connesso. 
    3.2.1.- Nel  primo  senso,  potrebbe  invero  sostenersi  che  la
disposizione censurata si sarebbe limitata a chiarire una conseguenza
gia' desumibile  dalla  disciplina  previgente;  sicche'  sarebbe  da
escludere che tale disposizione abbia introdotto un  novum  normativo
idoneo  a  chiamare  in  causa  il  principio  costituzionale   della
retroattivita' della lex mitior. 
    L'argomento chiave in questo senso potrebbe essere quello secondo
cui la  procedibilita'  d'ufficio  dei  delitti  di  cui  agli  artt.
609-bis, 612-bis e 612-ter cod. pen. resterebbe fissata una volta per
tutte nel momento stesso in cui viene ad esistenza la connessione con
un qualsiasi delitto procedibile d'ufficio,  indipendentemente  dalle
vicende successive che interessino quest'ultimo. 
    Tale  argomento  potrebbe  ritenersi  deducibile  dalla   copiosa
giurisprudenza di legittimita'  -  con  la  quale  il  rimettente  si
confronta estesamente, non senza accenti critici -, secondo  cui,  in
particolare  in  materia  di  violenza  sessuale,  la  regola   sulla
procedibilita' sancita dall'art. 609-septies,  quarto  comma,  numero
4), cod. pen. si cristallizzerebbe «al momento iniziale del processo»
(Cass., n. 56666 del 2018),  permanendo  «per  tutta  la  durata  del
rapporto processuale» (Cass., n. 17070 del 2019). 
    Cio' comporta, tra l'altro,  il  permanere  della  procedibilita'
d'ufficio quando il delitto connesso divenga non punibile per effetto
della prescrizione (da ultimo, Cass., n. 30938 del 2019), o  comunque
quando l'imputato venga prosciolto dall'imputazione relativa al reato
connesso (Corte di cassazione,  sezione  terza  penale,  sentenza  17
settembre 2020-8 gennaio 2021, n. 383, nonche' la gia' citata  Cass.,
n. 56666 del 2018) per ragioni diverse dall'insussistenza del reato -
ipotesi,  quest'ultima,  in  cui  si  ravviserebbe  una   connessione
soltanto «apparente», dissolvendosi ex tunc il  legame  intercorrente
tra il delitto perseguibile d'ufficio e quello perseguibile a querela
(Cass., n. 383 del 2021; nello stesso  senso,  da  ultimo,  Corte  di
cassazione, sezione seconda penale, sentenza 9 maggio-20 giugno 2024,
n. 24547). 
    Questa stessa Corte, in una invero risalente occasione, ha  preso
atto della giurisprudenza di legittimita' ora riferita, ritenendo  in
particolare che non  contrastasse  con  la  Costituzione  il  diritto
vivente  che,  gia'  all'epoca  della  pronuncia,  teneva  ferma   la
procedibilita' d'ufficio per il delitto di violenza sessuale in  caso
di connessione con altro delitto procedibile d'ufficio, anche qualora
quest'ultimo si fosse estinto per prescrizione (sentenza  n.  64  del
1998). 
    3.2.2.- Tuttavia, il tema ora in discussione concerne  l'ipotesi,
a giudizio di  questa  Corte  affatto  diversa,  in  cui  il  delitto
connesso, originariamente procedibile d'ufficio, divenga  procedibile
a querela in forza di una legge entrata in vigore successivamente  al
fatto. 
    Gli artt. 609-septies, quarto comma, numero  4),  cod.  pen.  (in
relazione alla violenza sessuale), 612-bis, quarto comma,  cod.  pen.
(in relazione agli atti persecutori) e 612-ter,  quinto  comma,  cod.
pen. (in relazione alla  diffusione  illecita  di  immagini  o  video
sessualmente espliciti) disegnano altrettante  fattispecie  normative
complesse, imperniate sulla connessione tra i delitti in questione  e
un altro delitto  procedibile  d'ufficio.  Tali  regole,  derogatorie
rispetto all'ordinario regime di procedibilita' a querela dei delitti
considerati,  dispongono  che   -   in   presenza   del   presupposto
rappresentato dalla connessione con un delitto procedibile  d'ufficio
- il loro regime di procedibilita' venga anch'esso attratto a  quello
della procedibilita' d'ufficio. Lo schema disegnato  dal  legislatore
e', insomma, quello secondo cui il regime di procedibilita' del reato
"A" (normalmente condizionato alla querela della persona  offesa)  si
conforma a quello previsto per il reato "B",  procedibile  d'ufficio,
in ragione della connessione tra i due reati. 
    Ma allora, il mutamento del regime di  procedibilita'  del  reato
connesso per effetto di una legge sopravvenuta non puo' - a  giudizio
di questa Corte - non riverberarsi anche sul regime di procedibilita'
dei tre  delitti  in  questione:  la  sopravvenuta  procedibilita'  a
querela del reato "B" fa venir meno le  ragioni  della  (eccezionale)
attrazione del reato "A" al regime di  procedibilita'  d'ufficio,  in
precedenza previsto per il reato "B". 
    In tal caso, la fattispecie complessa - derogatoria rispetto alla
regola generale - disegnata dagli artt.  609-septies,  quarto  comma,
numero 4), 612-bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, cod.  pen.
non risultera' piu' integrata.  Al  suo  posto,  si  riespandera'  il
regime ordinario  della  procedibilita'  a  querela  dei  delitti  in
discorso. 
    In questa ipotesi, la legge sopravvenuta opera  dunque,  a  tutti
gli  effetti,  come  lex  mitior,  determinando  una  conseguenza   -
processuale e al tempo stesso sostanziale,  in  ragione  della  sopra
evidenziata duplice natura della disciplina  della  procedibilita'  -
favorevole all'imputato. 
    La situazione e', qui, nettamente diversa da quella,  considerata
dalla giurisprudenza di legittimita' sopra citata, in  cui  il  reato
connesso - di cui  resti  ferma  la  procedibilita'  d'ufficio  -  si
prescriva, ovvero l'imputato venga assolto dalla relativa imputazione
per ragioni  diverse  dall'insussistenza  del  fatto.  Queste  ultime
attengono infatti  alla  concreta  punibilita'  del  fatto  di  reato
connesso; mentre cio' che ora e' in discussione e' l'astratto  regime
di procedibilita' di quest'ultimo reato, mutato per  effetto  di  una
sopravvenienza normativa. Sopravvenienza che non  puo'  non  evocare,
per l'appunto, le regole codicistiche di cui all'art. 2 cod. pen.  e,
assieme, i principi costituzionali relativi  alla  successione  delle
leggi penali nel tempo. 
    3.2.3.- Rispetto a questo meccanismo, il censurato art. 85, comma
2-ter, del d.lgs. n. 150 del  2022  -  lungi  dal  porsi  come  norma
meramente confermativa  di  un  risultato  cui  l'interprete  sarebbe
comunque  pervenuto  -  ha  in  realta'   carattere   innovativo,   e
derogatorio,  rispetto  all'ordinario  operare  del  principio  della
retroattivita' della legge penale piu' favorevole entrata  in  vigore
dopo la commissione del fatto. 
    La disposizione stabilisce,  in  effetti,  la  perpetuatio  della
procedibilita' d'ufficio  dei  delitti  di  violenza  sessuale,  atti
persecutori e diffusione illecita di immagini  o  video  sessualmente
espliciti,  originariamente  connessi  con  un  delitto   procedibile
d'ufficio al momento del fatto, ma divenuto procedibile a querela  in
base alla stessa "riforma Cartabia" ovvero - per effetto  del  rinvio
contenuto nell'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024 - in  forza  del  suo
"correttivo". La disposizione in tal modo deroga -  come  giustamente
osserva il giudice a quo, con conclusione, peraltro,  che  la  stessa
Avvocatura  generale  dello  Stato  non  contesta  -   alla   normale
operativita'  della  regola  sancita,  a  livello   di   legislazione
ordinaria, dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. 
    4.- Tanto premesso,  la  questione  e'  fondata  sotto  il  primo
profilo articolato dal rimettente,  restando  assorbito  il  secondo.
Cio' per le ragioni di  seguito  sintetizzate,  e  piu'  distesamente
chiarite nei paragrafi successivi. 
    La  costante  giurisprudenza  di  questa   Corte   riconduce   il
fondamento del principio di retroattivita' della  legge  penale  piu'
favorevole, tra l'altro, all'art.  3  Cost.  evocato  dal  rimettente
(infra, 4.1.). 
    Tale principio, al quale corrisponde il diritto  dell'imputato  a
che sia applicata nei  propri  confronti  la  legge  piu'  favorevole
entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non  e'  assoluto  e
puo' subire deroghe da parte del legislatore, purche'  esse  superino
un  vaglio  positivo  di  ragionevolezza,  in  quanto   si   rivelino
proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi  stessi
dotati di rango costituzionale (infra, 4.2.). 
    La deroga operata dalla  disciplina  censurata  al  principio  di
retroattivita' della legge penale piu'  favorevole  non  supera,  nei
limiti sottoposti dal rimettente allo scrutinio di questa Corte, tale
vaglio positivo di ragionevolezza e viola, pertanto, l'art.  3  Cost.
(infra, 4.3.). 
    4.1.- Il principio di retroattivita' della legge piu'  favorevole
in materia penale ha, secondo la giurisprudenza di questa Corte,  «un
duplice, e concorrente, fondamento. L'uno - di  matrice  domestica  -
riconducibile allo spettro di tutela del principio di eguaglianza  di
cui all'art. 3 Cost., nel cui alveo peraltro la sentenza n.  393  del
2006, in epoca immediatamente precedente alle sentenze  "gemelle"  n.
348 e n. 349 del  2007,  aveva  gia'  fatto  confluire  gli  obblighi
internazionali  derivanti  dall'art.   15,   comma   1,   del   Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici e dall'art.  49,
paragrafo  1,  [della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea], considerati in quell'occasione come criteri  interpretativi
(sentenza n. 15  del  1996)  delle  stesse  garanzie  costituzionali.
L'altro - di origine  internazionale,  ma  avente  ora  ingresso  nel
nostro ordinamento  attraverso  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.  -
riconducibile all'art.  7  [della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo],  nella  lettura   offertane   dalla   giurisprudenza   di
Strasburgo (oltre alla sentenza Scoppola, Corte europea  dei  diritti
dell'uomo, decisione 27 aprile 2010, Morabito contro Italia; sentenza
24 gennaio 2012, Mihai Toma contro Romania; sentenza 12 gennaio 2016,
Gouarre' Patte contro Andorra; sentenza 12 luglio 2016, Ruban  contro
Ucraina), nonche' alle altre norme  del  diritto  internazionale  dei
diritti umani vincolanti  per  l'Italia  che  enunciano  il  medesimo
principio,  tra  cui  gli  stessi  artt.  15,  comma  1,  del   Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici e 49,  paragrafo
1, CDFUE, quest'ultimo rilevante  nel  nostro  ordinamento  anche  ai
sensi dell'art. 11 Cost.» (sentenza n. 63 del 2019,  punto  6.1.  del
Considerato in diritto, e ivi ampi richiami a ulteriori precedenti). 
    La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene invece che «il
principio in parola resta estraneo alla sfera di tutela dell'art. 25,
secondo comma, Cost., il  quale  si  limita  a  sancire  il  distinto
principio  di  irretroattivita'  delle  norme   penali   sfavorevoli,
finalizzato    primariamente    a    tutelare    la    liberta'    di
autodeterminazione individuale, garantendo al singolo di  non  essere
sorpreso  dall'inflizione  di  una  sanzione  penale  per   lui   non
prevedibile al momento della commissione del fatto. Garanzia che  non
e' posta in discussione dall'applicazione di una  norma  penale,  pur
piu' gravosa di quelle entrate in vigore successivamente, ma comunque
vigente quando il fatto fu realizzato (sentenze n. 238 del  2020,  n.
63 del 2019 e n. 394 del 2006)» (sentenza n. 176 del 2024, punto 5.1.
del Considerato in diritto). 
    La ratio del principio della retroattivita'  della  legge  penale
piu' favorevole riposa, piuttosto,  su  due  concorrenti  fondamenti,
entrambi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte. 
    Da un lato, il principio di  eguaglianza  «impone,  in  linea  di
massima, di equiparare  il  trattamento  sanzionatorio  dei  medesimi
fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati  commessi
prima o  dopo  l'entrata  in  vigore  della  norma  che  ha  disposto
l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice» (sentenza n.  394  del
2006, punto 6.4. del Considerato in diritto). Cio' in quanto, in  via
generale, «[n]on sarebbe ragionevole punire (o  continuare  a  punire
piu' gravemente) una persona per  un  fatto  che,  secondo  la  legge
posteriore, chiunque altro puo'  impunemente  commettere  (o  per  il
quale e' prevista una pena piu' lieve)» (sentenza n.  236  del  2011,
punto 10 del Considerato in diritto e, piu' di recente,  sentenza  n.
176 del 2024,  punto  5.1.  del  Considerato  in  diritto;  in  senso
analogo, sentenze n.  238  del  2020,  punto  6  del  Considerato  in
diritto; n. 230 del 2012, punto 7 del Considerato in diritto). 
    Dall'altro, il principio sottende - nel prisma stesso dell'art. 3
Cost. - il «diritto dell'autore del reato a essere  giudicato,  e  se
del caso punito, in base all'apprezzamento  attuale  dell'ordinamento
relativo al disvalore del fatto da lui realizzato, anziche'  in  base
all'apprezzamento sotteso alla legge in vigore al momento  della  sua
commissione» (sentenza n. 63 del 2019, punto 6.1. del Considerato  in
diritto). Tale diritto richiama,  a  sua  volta,  la  garanzia  della
necessaria proporzione del quantum e dello stesso an  della  reazione
sanzionatoria  rispetto  al  reato,  secondo   la   valutazione   del
legislatore (e della comunita' politica che si esprime attraverso  la
legge) nel momento in cui la pena viene concretamente irrogata (nello
stesso senso, Corte EDU, grande camera, sentenza 17  settembre  2009,
Scoppola contro Italia n. 2, paragrafo 108). 
    4.2.-  L'altrettanto  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte
riconosce, peraltro, che il diritto dell'imputato a essere  giudicato
secondo  la  legge  piu'  favorevole  entrata  in  vigore   dopo   la
commissione del  fatto  non  e'  assoluto,  ed  e'  dunque  aperto  a
possibili deroghe da parte del legislatore, purche' giustificabili al
metro di quello che la sentenza n. 393 del 2006 di  questa  Corte  ha
definito  «vaglio  positivo  di  ragionevolezza»  (punto   6.3.   del
Considerato in diritto, nonche' - in senso analogo - sentenze n.  176
del 2024, punto 5.1. del Considerato in diritto; n. 278 e n. 238  del
2020, rispettivamente punti 11 e 7 del Considerato in diritto; n.  63
del 2019, punto 6.1. del Considerato in diritto e n.  236  del  2011,
punto 10 del Considerato in diritto). 
    In altre parole, in tanto una deroga al diritto in questione puo'
trovare giustificazione sul  piano  costituzionale,  in  quanto  essa
risulti proporzionata all'esigenza di salvaguardare  altri  interessi
costituzionalmente   rilevanti,   che   rischierebbero   di    essere
pregiudicati laddove  si  desse  luogo  all'applicazione  retroattiva
della legge penale piu' favorevole. 
    4.3.- Occorre allora  verificare  se  la  deroga  oggi  all'esame
superi la verifica di legittimita' costituzionale ex art. 3 Cost., al
metro di quel «vaglio positivo di ragionevolezza» di cui poc'anzi  si
diceva. 
    Secondo l'Avvocatura generale  dello  Stato,  la  limitazione  al
principio di retroattivita' in mitius  stabilita  dalla  disposizione
censurata si fonderebbe su esigenze di tutela delle  persone  offese,
in circostanze in cui esse  sarebbero  specialmente  vulnerabili;  in
particolare evitando  loro  la  necessita',  magari  a  considerevole
distanza di tempo dai fatti, di "esporsi" proponendo querela. 
    Una simile motivazione non risulta persuasiva, ed e' comunque ben
lungi dall'evidenziare esigenze di tutela di interessi costituzionali
di tale cogenza da controbilanciare le ragioni,  poc'anzi  riassunte,
sottese al diritto dell'imputato a vedersi  applicare  la  disciplina
penale piu' favorevole entrata in  vigore  dopo  la  commissione  del
fatto. 
    Anzitutto, va rammentato che il regime  ordinario  stabilito  dal
legislatore e' quello della  procedibilita'  a  querela  dei  delitti
menzionati dall'art. 85, comma 2-ter del d.lgs. n. 150 del 2022, e in
particolare  -  per  quanto  qui  rileva  -  del  delitto   di   atti
persecutori: regime che necessariamente impone  alla  persona  offesa
che  abbia  interesse  alla  punizione  del  proprio   offensore   di
"esporsi", manifestando  la  propria  volonta'  in  tal  senso.  Tale
regola,  peraltro,  e'  tradizionalmente  giustificata  dallo  stesso
interesse della persona  offesa,  che  potrebbe  non  desiderare  che
aspetti  intimi  della  propria  vita  privata   siano   scandagliati
nell'ambito di un processo penale, in cui le ragioni del  diritto  di
difesa dell'imputato impongono  un  esame  dettagliato  di  tutte  le
circostanze del fatto (cosi' gia' la sentenza n. 27 del 1973, punto 2
del Considerato in diritto, che individuo' la ratio di questa  regola
generale in materia  di  violenza  sessuale  nella  «opportunita'  di
lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di  portare  o  no
alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima»). 
    Lo stesso legislatore ha invero ritenuto - con valutazione la cui
legittimita' non e' in questa sede in discussione - che  tale  regola
meriti di essere derogata quando il reato  subito  sia  connesso  con
altro procedibile d'ufficio, in ragione della circostanza che, in tal
caso, un accertamento processuale sui fatti dovra' comunque compiersi
(cosi' anche la sentenza n. 64 del 1998, punto 2 del  Considerato  in
diritto). 
    Ma quando il delitto connesso divenga esso stesso  procedibile  a
querela, non sono affatto chiare le ragioni che potrebbero militare a
favore  della  perpetuatio  della  procedibilita'  d'ufficio  per  il
delitto di atti persecutori. 
    Se il procedimento penale sui fatti e'  gia'  stato  avviato,  la
persona offesa dovra' in  ogni  caso  "esporsi",  esprimendosi  sulla
propria volonta' se proporre o meno querela per il delitto  connesso;
e a questo punto apparirebbe ovvio consentirle di  esprimere  analoga
volonta' di proporre o meno querela anche  per  il  delitto  di  atti
persecutori, in  esito  a  una  valutazione  complessiva  dei  propri
interessi che lei stessa e' nella migliore posizione per compiere.  E
cio' tenendo conto anche della circostanza che, nel delitto  di  atti
persecutori la persona offesa mantiene di regola -  a  differenza  di
quanto accade rispetto alla violenza sessuale -  la  possibilita'  di
rimettere la querela, anche a processo gia' iniziato, e dunque  anche
quando il  cosiddetto  "strepitus  fori"  si  e',  ormai,  ampiamente
verificato. 
    Se invece il procedimento  penale  sui  fatti  non  fosse  ancora
iniziato, il mantenimento della procedibilita' d'ufficio risulterebbe
ancor piu' irragionevole. In tale situazione, infatti,  il  mutamento
del regime di procedibilita' del reato  connesso  consentirebbe  alla
vittima di mantenere del tutto riservate circostanze  attinenti  alla
propria sfera privata, se non fosse proprio per l'operativita'  della
disposizione censurata: la quale la  forza  a  prendere  parte  a  un
processo penale, quanto meno nella veste di  testimone.  Un  processo
nel quale tali notizie saranno oggetto di  attento  scrutinio,  anche
quando la persona offesa intendesse, invece, far prevalere il proprio
interesse alla riservatezza. 
    La disciplina censurata comporta, in  definitiva,  un  sacrificio
netto dell'interesse dell'imputato che abbia commesso il fatto  prima
della modifica normativa a un trattamento  uguale  a  quello  di  chi
abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonche'  del  suo
interesse all'applicazione  di  una  disciplina  che  il  legislatore
reputa oggi proporzionata rispetto al complesso  degli  interessi  in
gioco. E cio' senza che tale  sacrificio  possa  dirsi  funzionale  a
tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa
(la quale, anzi, rischia di subire addirittura un  pregiudizio  dalla
disciplina in parola), ne' altri apprezzabili interessi collettivi  -
del resto, neppure evocati dalla difesa statale. 
    La deroga al principio di retroattivita' in  mitius  della  legge
penale realizzata da tale disciplina deve, pertanto, essere  ritenuta
lesiva dell'art. 3 Cost. 
    5.- La reductio ad legitimitatem della disciplina censurata,  nei
limiti che rilevano nel  giudizio  a  quo  (supra,  2),  deve  essere
compiuta dichiarando l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  85,
comma 2-ter, del  d.lgs.  n.  150  del  2022,  in  quanto  richiamato
dall'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, nella parte in cui prevede che
si continua a procedere d'ufficio per il delitto  previsto  dall'art.
612-bis cod. pen. connesso  con  il  delitto  di  cui  all'art.  635,
secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso,  prima  della  data  di
entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte
per necessita' o per consuetudine o per  destinazione  alla  pubblica
fede. 
    Il  ripristino   della   regola   generale   della   sopravvenuta
procedibilita' a querela dei fatti in parola comporta  la  necessita'
di assicurare alle persone offese la facolta'  di  proporre  querela.
Essendo ormai scaduti i termini stabiliti all'uopo dal d.lgs.  n.  31
del 2024 per il delitto di danneggiamento commesso  su  cose  esposte
alla pubblica fede, e' necessario ora individuare un nuovo dies a quo
per il termine per la presentazione  della  querela  per  il  delitto
previsto dall'art. 612-bis cod. pen.  gia'  stabilito  dall'art.  85,
comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022 (come modificato dal d.l. n.  162
del  2022,  come  convertito).  Un  nuovo  dies  a  quo  deve  essere
individuato, altresi', per il  termine  previsto  per  l'acquisizione
della querela da parte dell'autorita' giudiziaria, nei  casi  di  cui
all'art. 85, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 
    Tale dies a quo, in ambedue i casi, deve essere individuato nella
data  di  pubblicazione  della  presente  sentenza   nella   Gazzetta
Ufficiale, poiche' a partire da essa verra'  meno  l'efficacia  della
disposizione censurata e, con essa, la procedibilita'  d'ufficio  dei
fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.  n.  31
del 2024. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  85,  comma
2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150  (Attuazione
della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo  per
l'efficienza del processo penale, nonche'  in  materia  di  giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti
giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo
19 marzo 2024, n.  31  (Disposizioni  integrative  e  correttive  del
decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150,  di  attuazione  della
legge 27 settembre 2021,  n.  134,  recante  delega  al  Governo  per
l'efficienza del processo penale  nonche'  in  materia  di  giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei  procedimenti
giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua  a  procedere
d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale
connesso con il delitto di cui all'art. 635,  secondo  comma,  numero
1), cod. pen. commesso, prima della data di  entrata  in  vigore  del
medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessita' o  per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte  in
cui non  prevede  che,  relativamente  al  suddetto  delitto  di  cui
all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi  1
e  2,  del  d.lgs.  n.  150  del  2022  decorrano  dalla  data  della
pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA