N. 128 SENTENZA 7 - 24 luglio 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Sentenza  di  non  doversi  procedere  per  mancata
  conoscenza della pendenza del processo  da  parte  dell'imputato  -
  Necessita' di contenere l'avviso  della  facolta'  di  accedere  ai
  programmi di giustizia riparativa - Omessa previsione -  Denunciata
  violazione del principio di eguaglianza e del diritto di  difesa  -
  Non fondatezza delle questioni. 
- Codice di procedura penale, art. 420-quater, comma 4. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.31 del 30-7-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  420-quater,
comma 4,  del  codice  di  procedura  penale,  promossi  dal  Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario  di  Grosseto,
nei procedimenti penali a carico di R. L. e A. A., con due  ordinanze
del 2 maggio 2024, rispettivamente iscritte ai numeri 152 e  163  del
registro ordinanze 2024 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, numeri 35 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2024. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  7  luglio  2025  il  Giudice
relatore Massimo Luciani; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con due distinte, ma identiche, ordinanze del 2 maggio  2024,
iscritte rispettivamente ai numeri 152 e 163 del  registro  ordinanze
2024,  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  presso  il   Tribunale
ordinario di Grosseto, chiamato a  pronunciarsi  sulla  richiesta  di
rinvio a giudizio di R. L.,  in  relazione  ai  reati  di  bancarotta
fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024), e di A. A., in relazione al
reato di maltrattamenti in famiglia (reg. ord. n. 163 del  2024),  ha
sollevato  d'ufficio,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, nella  parte  in
cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per  mancata
conoscenza  della  pendenza  del  processo  da  parte   dell'imputato
contenga  l'avviso  della  facolta'  del  medesimo  di  accedere   ai
programmi di giustizia riparativa. 
    1.1.- In punto di rilevanza della questione, il  giudice  a  quo,
premesso che R. L. e' chiamato a rispondere dei reati  di  bancarotta
fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024) e che A. A.  e'  chiamato  a
rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia (reg. ord. n.  163
del 2024), evidenzia  che:  la  notifica  dell'avviso  di  fissazione
dell'udienza preliminare ha avuto in entrambi i casi esito  negativo,
stante l'irreperibilita' degli imputati; per  tale  motivo  e'  stata
disposta  la  notifica  personale  ai  medesimi  tramite  la  polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 5,  cod.  proc.  pen.;
tuttavia, avendo le ricerche avuto esito negativo e non ricorrendo  i
presupposti per la celebrazione del  processo  in  assenza,  andrebbe
pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancata  conoscenza
del processo da parte degli imputati. 
    1.2.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che la norma di cui all'art. 420-quater, comma 4, cod.  proc.
pen. contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost. 
    Il giudice a  quo,  premesso  che  la  sentenza  di  non  doversi
procedere per mancata conoscenza del processo da parte  dell'imputato
e' stata introdotta dall'art. 23, comma 1, lettera  e),  del  decreto
legislativo 10 ottobre  2022,  n.  150  (Attuazione  della  legge  27
settembre 2021, n. 134, recante delega al  Governo  per  l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia  riparativa  e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti  giudiziari),
osserva che la stessa e' una sentenza «del  tutto  sui  generis»,  in
quanto difetta di natura decisoria, non contenendo alcun accertamento
nel merito, e ha  la  funzione  di  disporre  la  prosecuzione  delle
ricerche dell'imputato fino al decorso dei  termini  di  prescrizione
dei reati contestati nonche' di consentire la  ripresa  del  processo
nel caso in cui l'imputato venga rintracciato attraverso  la  vocatio
in iudicium di cui all'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen. 
    In  tal  senso  si  e'  espressa  anche  la   giurisprudenza   di
legittimita'  (si  richiama  Corte  di  cassazione,  sezione  seconda
penale, sentenza 26 ottobre-18  dicembre  2023,  n.  50426),  che  ha
affermato che, contenendo anche la vocatio in iudicium della  persona
ricercata, la predetta sentenza e' del tutto «assimilabile ad un atto
di impulso  processuale,  come  tale  insuscettibile  di  passare  in
giudicato». 
    Invero, prosegue il rimettente, quando le ricerche  dell'imputato
hanno esito positivo, tale sentenza  assolve  alla  funzione  propria
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare  di  cui  all'art.
419 cod. proc. pen., contenendo l'indicazione del giudice dinanzi  al
quale comparire, la data e il  luogo  dell'udienza  nonche'  l'avviso
che, in caso di mancata comparizione e di non  ricorrenza  di  alcuna
delle ipotesi di cui all'art. 420-ter cod. proc.  pen.,  il  processo
proseguira' in assenza  dell'imputato,  che  sara'  rappresentato  in
udienza dal difensore. 
    Trattandosi, dunque, di una vocatio in  iudicium  assimilabile  a
quella propria dell'avviso ex art. 419 cod. proc.  pen.,  il  giudice
rimettente   assume   quest'ultima   disposizione    quale    tertium
comparationis per inferirne  l'illegittimita'  costituzionale,  anche
pel  profilo  dell'irragionevolezza,   del   differente   trattamento
normativo previsto nel caso della sentenza di non doversi  procedere:
soltanto nel caso in cui venga immediatamente rintracciato l'imputato
riceve anche l'avviso della possibilita' di accedere ai programmi  di
giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 419, comma 3-bis, cod. proc.
pen., mentre tale avviso non e' previsto nel caso di pronuncia  della
sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater, comma  4,  cod.
proc. pen., ne' un avviso della possibilita' di accedere ai programmi
di giustizia riparativa e' fornito,  ai  sensi  del  successivo  art.
420-sexies, dalla polizia giudiziaria che,  rintracciato  l'imputato,
riesca a notificargli la sentenza. 
    Pertanto, prosegue il rimettente, mentre l'imputato  e'  avvisato
della possibilita' di accedere ai programmi di  giustizia  riparativa
nel caso in cui la notifica dell'avviso ex art. 419 cod.  proc.  pen.
«vada a buon fine», analogo avviso non gli e' dovuto nell'ipotesi  in
cui, a seguito  della  sua  iniziale  irreperibilita',  la  citazione
dinanzi al giudice dell'udienza  preliminare  avvenga  attraverso  la
notifica della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. 
    Cio' posto, il giudice  rimettente  osserva  come  la  «giustizia
riparativa» (indicata nelle  due  ordinanze,  con  apparente  refuso,
anche come il «nuovo istituto della messa alla  prova»)  non  sia  un
rito speciale, ma al piu' un procedimento incidentale, parallelo alla
giustizia  contenziosa,  che  le  si  affianca  in  un  rapporto   di
complementarita' integrativa, «secondo un modello - per così dire  -
autonomistico, in base al quale  la  giustizia  riparativa  e  quella
punitiva procedono separatamente su binari paralleli destinati a  non
incontrarsi, pur se la giustizia riparativa  trova  il  suo  naturale
habitat  proprio  nel  procedimento   penale:   qui   sono   promossi
tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i  suoi  effetti
positivi, ove ve ne siano» (viene  richiamata  Corte  di  cassazione,
sezione seconda penale, sentenza 12 dicembre 2023-14  febbraio  2024,
n. 6595). 
    L'orientamento   indicato,   che   ha   escluso   il    carattere
giurisdizionale del  procedimento  riparativo,  sarebbe  accompagnato
dall'esclusione di  un'ipotesi  di  nullita'  speciale  nel  caso  di
omissione dell'avviso ex art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.,  che
avrebbe solo una  finalita'  informativa,  nell'ambito  di  una  fase
presidiata dall'assistenza difensiva tecnica (viene richiamata  Corte
di cassazione, sezione sesta  penale,  sentenza  9  maggio-13  giugno
2023, n. 25367). 
    Tale  interpretazione   sarebbe   tuttavia   non   condivisibile:
l'argomento  della  funzione  meramente  "informativa"   dell'avviso,
infatti,  avrebbe  carattere  tautologico,  essendo  tale   finalita'
implicita  in  qualsiasi  tipo  di   avviso   procedimentale;   anche
l'asserita  assenza  di  un  pregiudizio   al   diritto   di   difesa
dell'imputato  non   sarebbe   in   linea   con   la   giurisprudenza
costituzionale, richiamata dal giudice a quo, che ha ribadito come il
diritto di difesa non contempli soltanto un'adeguata difesa  tecnica,
ma  anche  un'effettiva  autodifesa,  quale   diretta   e   personale
partecipazione  dell'imputato  al  processo  (viene   richiamata   la
sentenza di questa Corte n. 341 del 1999). 
    Inoltre, tale  orientamento  contraddirebbe  le  finalita'  della
riforma del  2022,  che,  all'art.  47  («Diritto  all'informazione»)
stabilisce  l'obbligatorieta'  dell'avviso  della   possibilita'   di
accedere alla giustizia riparativa nelle varie fasi del procedimento;
obbligatorieta' introdotta,  da  ultimo,  anche  con  riferimento  al
decreto che dispone il giudizio  immediato,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 19  marzo  2024,  n.  31
(Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari). 
    Ad avviso del rimettente, dunque, sarebbe preferibile il  diverso
orientamento emerso nella  giurisprudenza  di  legittimita',  che  ha
riconosciuto una nullita' di ordine generale ai sensi dell'art.  178,
lettera c), cod. proc. pen.  per  l'ipotesi  di  omesso  avviso,  nel
decreto ex art. 447 cod. proc. pen., della facolta' di accedere  alla
giustizia riparativa (viene richiamata Corte di  cassazione,  sezione
quarta penale, sentenza 9 maggio-26 luglio 2023, n. 32360). 
    A sostegno della preferibilita' di tale orientamento  si  osserva
che il procedimento  riparativo,  benche'  autonomo,  di  natura  non
giurisdizionale  e  facoltativo,  puo'  nondimeno  produrre   effetti
sostanziali   in   sede   penale:   al   fine   del    riconoscimento
dell'attenuante di cui all'art.  62,  primo  comma,  numero  6),  del
codice penale; al fine della commisurazione della pena  ex  art.  133
cod. pen.; quale presupposto per il riconoscimento della  sospensione
condizionale breve o speciale ex art. 163, quarto comma,  cod.  pen.;
al fine del riconoscimento della remissione tacita della querela  nei
reati procedibili a tale condizione. 
    Sulla base di tali coordinate ermeneutiche il giudice  rimettente
sostiene che il diverso trattamento normativo riservato  dagli  artt.
419, comma 3-bis, e 420-quater, comma 4, cod. proc. pen.,  in  merito
alla previsione dell'avviso della facolta' di accedere alla giustizia
riparativa «configuri una ingiustificata disparita' di trattamento di
situazioni  sostanzialmente  identiche»,  poiche'  non  vi  sarebbero
differenze sostanziali  tra  la  posizione  dell'imputato  che,  dopo
l'iniziale irreperibilita', venga reperito durante le ricerche  della
polizia giudiziaria e quella dell'imputato nei cui confronti vada  ab
origine a buon fine la notifica dell'avviso ex art.  419  cod.  proc.
pen. 
    Ne  conseguirebbe  l'irragionevolezza  del  diverso   trattamento
normativo delle due fattispecie, in  violazione  dell'art.  3  Cost.,
idoneo a pregiudicare l'imputato inizialmente irreperibile, il quale,
a differenza dell'imputato che riceve l'avviso  ex  art.  419,  comma
3-bis, «non e' posto subito nelle condizioni di valutare se  accedere
o  meno  al  programma  di  giustizia  riparativa,  con   conseguente
pregiudizio del suo diritto di pianificare con  anticipo  la  propria
strategia processuale», per la possibilita' di disperdere inutilmente
un significativo lasso di tempo (fino a dieci mesi) compreso  tra  la
notifica della sentenza e la celebrazione dell'udienza. 
    Esclusa la possibilita' di un'interpretazione  costituzionalmente
orientata, in quanto  l'inserimento  dell'avviso  nella  sentenza  si
tradurrebbe  in  una   indebita   integrazione   della   disposizione
censurata, il giudice rimettente conclude nel senso  che  l'omissione
dell'avviso della facolta'  di  accedere  alla  giustizia  riparativa
sarebbe di per se' idonea a discriminare la  posizione  dell'imputato
che riceve la vocatio in iudicium tramite la notifica della  sentenza
ex art. 420-quater cod. proc. pen. rispetto  a  quella  dell'imputato
che la riceve mediante la notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc.
pen., con violazione del principio di eguaglianza ex art. 3  Cost.  e
del diritto di difesa ex art. 24 Cost. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  sopradescritte  questioni  di  legittimita'
costituzionale siano dichiarate non fondate. 
    2.1.- Le questioni sarebbero manifestamente infondate  in  quanto
non sarebbe corretto porre a  raffronto  la  posizione  dell'imputato
«inizialmente irreperibile» e quella dell'imputato «nei cui confronti
vada ab origine a buon fine  la  notifica  dell'avviso  ex  art.  419
c.p.p.», non essendo possibile  procedere  ex  art.  420-quater  cod.
proc. pen. in assenza di regolare notifica dell'avviso di udienza; in
secondo  luogo,  la   sentenza   di   non   doversi   procedere   non
presupporrebbe  affatto  l'accertamento  ultimativo   della   mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, dunque
la mancata conoscenza dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen. e della
richiesta di rinvio a giudizio, ma unicamente la non ricorrenza delle
circostanze  che,  in  base  all'art.  420-bis   cod.   proc.   pen.,
legittimano il processo in assenza. 
    Inoltre,  in  difetto  di  una  sua  natura  decisoria  e  di  un
accertamento  nel  merito,  la  funzione  della  sentenza   ex   art.
420-quater cod. proc. pen. sarebbe quella di impedire la prosecuzione
del processo in assenza  di  prova  della  sua  conoscenza  da  parte
dell'imputato e di disporre la prosecuzione della sua ricerca, ovvero
di consentire la riapertura del processo nel caso in cui  questi  sia
rintracciato prima del decorso dei termini di prescrizione. 
    La disciplina della sentenza di  non  doversi  procedere  sarebbe
dunque sostanzialmente diversa da quella del  decreto  di  fissazione
dell'udienza preliminare, la cui funzione sarebbe quella  di  fissare
l'inizio del processo. Pertanto, i due distinti atti processuali  non
dovrebbero necessariamente avere lo  stesso  contenuto,  integrandosi
vicendevolmente nell'ipotesi in  cui  all'originaria  irreperibilita'
dell'imputato segua il suo reperimento. In tale prospettiva  andrebbe
letto il successivo art. 420-sexies cod. proc. pen., ove si  prevede,
al comma 1, che, quando rintraccia la persona nei  cui  confronti  e'
stata emessa la sentenza di improcedibilita', la polizia  giudiziaria
«le notifica la  sentenza  e  le  da'  avviso  della  riapertura  del
processo», redigendo processo verbale delle attivita' svolte e  degli
avvisi dati alla persona rintracciata (comma 2). 
    Secondo  la  difesa  erariale,   nell'attivita'   della   polizia
giudiziaria di notifica della sentenza e di «avviso della  riapertura
del processo» si realizza  quell'effetto  conoscitivo  di  tutti  gli
avvisi che, recati dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare
ex art. 419 cod. proc. pen. e trasfusi nel verbale di cui al comma  2
dell'art.  420-sexies  cod.  proc.  pen.,  vengono  cosi'  portati  a
conoscenza dell'imputato. Non occorrerebbe, dunque, che  la  sentenza
ex art. 420-quater cod. proc. pen. contenga  specificamente  l'avviso
della facolta' di accedere  ai  programmi  di  giustizia  riparativa,
poiche'  esso  dovrebbe  ritenersi  ricompreso   nell'«avviso   della
riapertura del  processo».  Inoltre,  eventuali  carenze  informative
dell'originario  decreto  di  fissazione   dell'udienza   preliminare
potrebbero essere prospettate dall'imputato e dal suo difensore  come
cause di nullita' processuale. 
    Quanto  al  profilo  della  violazione  del  diritto  di  difesa,
sostiene l'Avvocatura generale, le norme sugli avvisi concernenti  la
giustizia riparativa sarebbero estranee al perimetro  dell'intervento
dell'imputato, che riguarda esclusivamente la sua partecipazione agli
atti del procedimento penale,  laddove  la  giustizia  riparativa  e'
attivita'  extraprocessuale,  priva  di  carattere  procedimentale  e
giurisdizionale (viene richiamata Cass., n. 6595 del  2024).  Non  si
tratterebbe di  un  procedimento  speciale  ne'  di  un  procedimento
incidentale o complementare avente a oggetto questioni collegate alla
regiudicanda, in quanto il mediatore non interviene nel  procedimento
penale,  ma  contribuisce  al  perfezionarsi   di   una   fattispecie
successiva al fatto di reato, che potra' avere rilievo a diversi fini
(attenuanti, commisurativi, concessione di benefici, eccetera). 
    Tali  rilievi  escluderebbero  sia  il  denunciato   profilo   di
disparita' di trattamento (art.  3  Cost.),  sia  la  violazione  del
diritto di difesa ex  art.  24  Cost.,  non  essendo  l'avviso  della
facolta'   di   accedere   alla   giustizia   riparativa   funzionale
all'esercizio di alcun diritto di difesa o all'attuazione del  giusto
processo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. n. 152 e  n.
163 del 2024) il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale
di Grosseto ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e  24
Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater,
comma 4, cod. proc. pen., nella parte  in  cui  non  prevede  che  la
sentenza di  non  doversi  procedere  per  mancata  conoscenza  della
pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso  della
sua facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 
    1.1.- Il rimettente espone che: e' stato chiamato a  pronunciarsi
sulla richiesta di rinvio a giudizio di R. L. in relazione  ai  reati
di bancarotta fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024), e di A. A. in
relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (reg.  ord.  n.  163
del  2024);  la  notifica  dell'avviso  di  fissazione   dell'udienza
preliminare ha avuto  in  entrambi  i  casi  esito  negativo,  stante
l'irreperibilita' degli imputati; per tale motivo e'  stata  disposta
la notifica personale ai medesimi, tramite la polizia giudiziaria, ai
sensi dell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.;  tuttavia,  avendo
le ricerche avuto esito negativo e non ricorrendo i  presupposti  per
la  celebrazione  del  processo  in  assenza,  andrebbe   pronunciata
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo
da parte degli imputati. 
    1.2.- Il  giudice  a  quo  denuncia  la  norma  di  cui  all'art.
420-quater, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3  e
24 Cost., poiche', disciplinando il contenuto di  una  sentenza  «del
tutto sui generis», priva di contenuto decisorio e  connotata  invece
dalla vocatio in iudicium dell'imputato per il caso che questi  venga
rintracciato e venga disposta la ripresa del processo,  non  contiene
l'avviso della possibilita' di accedere  ai  programmi  di  giustizia
riparativa, come e' invece previsto dall'art. 419, comma 3-bis,  cod.
proc. pen.,  per  l'avviso  di  fissazione  dell'udienza  preliminare
notificato all'imputato immediatamente reperibile. 
    Tanto premesso, il diverso trattamento normativo riservato  dagli
artt. 419, comma 3-bis, e 420-quater, comma 4, cod.  proc.  pen.,  in
merito alla previsione dell'avviso della facolta'  di  accedere  alla
giustizia riparativa configurerebbe, ad avviso del  rimettente,  «una
ingiustificata    disparita'    di    trattamento    di    situazioni
sostanzialmente  identiche»,  poiche'  non  vi  sarebbero  differenze
sostanziali tra  la  posizione  dell'imputato  che,  dopo  l'iniziale
irreperibilita', venga reperito durante  le  ricerche  dalla  polizia
giudiziaria e quella dell'imputato nei cui confronti vada ab  origine
a buon fine la notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen. 
    Ne conseguirebbe  un  diverso  trattamento  normativo  delle  due
fattispecie,   idoneo   a   pregiudicare   l'imputato    inizialmente
irreperibile, il quale, a differenza di quello che riceve l'avviso ex
art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., «non e'  posto  subito  nelle
condizioni di valutare se accedere o meno al programma  di  giustizia
riparativa,  con  conseguente  pregiudizio   del   suo   diritto   di
pianificare con anticipo la propria strategia processuale». Tanto, in
violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del diritto
di difesa ex art. 24 Cost. 
    2.- In via preliminare, deve  essere  disposta  la  riunione  dei
giudizi perche' siano decisi con unica sentenza, avendo  le  relative
questioni  di  legittimita'  costituzionale  a  oggetto  la  medesima
disposizione, prospettando le medesime censure ed evocando  parametri
coincidenti (tra le tante, sentenze n. 171 del  2024  e  n.  220  del
2023). 
    3.- Le questioni di legittimita' costituzionale  sopra  descritte
non sono fondate. 
    3.1.-  Occorre,  ai  fini   di   una   compiuta   argomentazione,
evidenziare che  l'art.  420-quater  cod.  proc.  pen.,  nell'attuale
formulazione oggetto di censura, e' stato  modificato  dall'art.  23,
comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 150 del 2022 (cosiddetta  "riforma
Cartabia"). Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e  di  riforma  del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili), era stato eliminato l'istituto della contumacia ed era
stata  contemplata  l'assenza  quale  unica  situazione   codificata,
processualmente rilevante, in cui  l'imputato  non  risulta  presente
all'udienza preliminare; in tale quadro, l'art. 420-quater cod. proc.
pen.  disciplinava  la  «[s]ospensione  del  processo   per   assenza
dell'imputato», nel caso in cui non ricorressero  i  presupposti  per
procedere in assenza e le ulteriori ricerche  dell'imputato  disposte
dal  giudice  avessero  dato  esito  negativo.  La  soluzione   della
sospensione, che lasciava in una condizione  di  incertezza  tutti  i
processi nei quali non era possibile procedere in assenza,  e'  stata
sostituita dall'introduzione della sentenza di non doversi  procedere
per mancata conoscenza  del  processo,  allo  scopo  di  ottenere  la
deflazione  del  contenzioso  e  un  recupero  dell'efficienza  della
giurisdizione. Nel nuovo regime, infatti, la pronuncia  definisce  il
procedimento evitando ch'esso rimanga pendente e che il giudice debba
disporre ogni anno nuove ricerche dell'imputato. 
    Tuttavia, quella prevista dall'art. 420-quater cod. proc. pen. e'
una pronuncia sui generis,  con  un  contenuto  complesso:  oltre  al
contenuto   generico   tipico   delle    sentenze    (l'intestazione,
l'indicazione   dell'autorita'   giudiziaria,    l'imputazione,    il
dispositivo),  essa  esibisce  anche  un  contenuto  specifico,   con
l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate,
della data fino alla quale le ricerche finalizzate a rintracciare  la
persona destinataria della sentenza dovranno continuare, di una serie
di avvertimenti sulla riapertura del processo, sul suo luogo e  sulla
sua data. Si tratta dunque di una sentenza in rito, che prescinde  da
ogni accertamento di  merito.  La  sentenza  e'  inappellabile  e  ha
un'efficacia  preclusiva  limitata,  in  quanto  destinata  a  essere
revocata, sia pure entro determinati limiti temporali  ivi  indicati,
quando  la  persona  nei  cui  confronti  e'   stata   emessa   viene
rintracciata (art. 420-sexies cod. proc. pen.).  La  pronuncia  della
sentenza determina  la  sospensione  della  prescrizione  (art.  159,
ultimo comma, cod.  pen.,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  1,
lettera i, numero 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), ancorche' non possa
superarsi il doppio dei termini di  prescrizione  previsti  dall'art.
157 cod. pen. 
    3.2.- Di particolare rilievo, ai fini  del  sindacato  rimesso  a
questa Corte, appare altresi' la vicenda normativa  della  "giustizia
riparativa": la  "riforma  Cartabia"  ne  ha  infatti  disegnato  una
disciplina  organica,   provvedendo   altresi'   a   una   serie   di
interpolazioni al codice penale, al codice di procedura penale,  alle
sue norme di  attuazione  e  coordinamento  e  ad  alcune  previsioni
extra-codicistiche. 
    Quanto  alla   natura   della   giustizia   riparativa,   si   e'
condivisibilmente evidenziato che il  sistema  ruota  intorno  a  una
logica binaria: per i reati perseguibili  a  querela  rimettibile  la
giustizia  riparativa  puo'  configurarsi   come   vera   e   propria
alternativa alla giustizia penale, poiche' l'esito riparativo conduce
alla non proposizione della querela o alla sua remissione, espressa o
tacita (giusta quanto previsto dal nuovo art. 152, terzo comma,  cod.
pen.); per le  altre  fattispecie  criminose,  invece,  la  giustizia
riparativa si colloca in una posizione di complementarita' rispetto a
quella contenziosa, nel senso che puo' svilupparsi parallelamente  al
procedimento penale,  rispetto  al  quale  e'  garantita  una  ferrea
impermeabilita' di quanto  dichiarato  nel  corso  della  mediazione,
mentre l'esito riparativo potra' tendenzialmente rilevare soltanto ai
fini della commisurazione della pena e in bonam partem. 
    Ebbene, proprio la morfologia della  giustizia  riparativa  e  il
profilo  relativo  al  rapporto  di   alternativita'/complementarita'
rispetto alla giustizia  penale  comporta  che  la  fase,  del  tutto
eventuale,  della  riparazione  non  possa   configurarsi   come   un
procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone  a  quello  di
cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi  gli  attori
(non essendo, ad esempio, prevista  la  partecipazione  del  pubblico
ministero) e lo stesso oggetto;  non  e'  prevista  la  presenza  del
difensore; non e' richiesto alcun accertamento incidentale e sommario
della  responsabilita'  dell'imputato,  posto  che  il  programma  di
giustizia  riparativa  non  postula  affatto  l'accertamento  di  una
responsabilita' penale. 
    In altri  termini,  puo'  concordarsi  con  chi  osserva  che  la
giustizia riparativa si configura come un  post  factum  destinato  a
svilupparsi   fuori   del   processo   penale,   come   un'esperienza
giuridicamente    rilevante    che    tuttavia     si     concretizza
indipendentemente da questo. 
    Invero,  si  tratta  di  attivita'  extraprocessuale   priva   di
carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente,
come un programma (e non come un procedimento, almeno  nell'accezione
processual-penalistica del termine), condotto da  un  soggetto  -  il
mediatore - che non e' chiamato in alcun  modo  a  ius  dicere  e  ha
l'obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti  nel  procedimento
penale, di "curare" le conseguenze derivanti dal reato. 
    Il profilo della  disciplina  dell'informazione  sull'accesso  va
dunque  scrutinato  sul  presupposto  che  non  si   tratta   di   un
procedimento  speciale  ovvero  di  un  procedimento  incidentale   o
complementare,  non  essendo  ancorato  al   processo   penale,   cui
semplicemente si affianca. 
    La disposizione generale, a tal proposito, e' l'art. 47, comma 1,
del d.lgs. n.  150  del  2022,  ove  si  stabilisce  che  l'autorita'
giudiziaria deve informare, in ogni stato e grado  del  procedimento,
la persona indicata come autore dell'offesa e la  vittima  del  reato
della facolta' di accedere  ai  programmi  di  giustizia  riparativa.
Inoltre,  tale  decreto   legislativo   contiene   molteplici   norme
introduttive di oneri informativi in capo  all'autorita'  giudiziaria
procedente: la persona sottoposta alle indagini viene avvisata  della
facolta' di accedere ai programmi di  giustizia  riparativa  gia'  in
sede di adempimenti esecutivi delle misure cautelari (art. 293, comma
1, lettera i-bis, cod. proc. pen.) e precautelari (art. 386, comma 1,
lettera i-bis, cod. proc. pen.) nonche' con l'avviso  di  conclusione
delle indagini di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod.  proc.  pen.  e
con il decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447,  comma
1, cod. proc. pen.; nei confronti  dell'imputato  un'informazione  e'
prevista nel decreto penale di condanna (art. 460, comma  1,  lettera
h-bis, cod. proc. pen.); il recente intervento correttivo di  cui  al
d.lgs. n.  31  del  2024  ha  opportunamente  esteso  la  doverosita'
dell'informazione anche al  provvedimento  che  dispone  il  giudizio
immediato (art. 456, comma 2-bis, cod. proc. pen.); dopo la condanna,
un'informazione e' contenuta nell'ordine di  esecuzione  (artt.  656,
comma 5, e 660, comma 3, cod. proc. pen.). Infine,  e'  prevista  una
serie di avvisi che vanno dati tanto all'indagato, prima, e imputato,
poi, quanto  alla  persona  offesa:  si  allude  all'informazione  di
garanzia (art. 369, comma 1-ter,  cod.  proc.  pen.),  all'avviso  di
fissazione dell'udienza a seguito della  richiesta  di  archiviazione
(art. 409, comma  2,  cod.  proc.  pen.),  all'avviso  di  fissazione
dell'udienza preliminare (art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.), al
decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma  1,  lettera  d-bis,
cod. proc. pen.) e al decreto di citazione diretta a  giudizio  (art.
552, comma 1, lettera h-bis, cod. proc. pen.). 
    4.- Cio' posto quanto alla natura della sentenza di  non  doversi
procedere ex art. 420-quater  cod.  proc.  pen.  e  della  cosiddetta
giustizia   riparativa,   tre   appaiono   i   profili   maggiormente
significativi: la natura della giustizia  riparativa;  i  limiti  del
sindacato  di  costituzionalita'  nella   materia   processuale;   la
comparazione con l'omessa  previsione  degli  avvisi  concernenti  la
facolta' di accesso a un rito alternativo. 
    4.1.- Il  primo  aspetto,  concernente  la  natura  di  programma
extraprocessuale e non di procedimento  incidentale  della  giustizia
riparativa,  appare  assorbente,  in  quanto  ne  discende  anche  la
valutazione degli altri profili. 
    Come si e' gia' rilevato (supra,  punto  3.2.),  il  rapporto  di
alternativita'/complementarita' della giustizia  riparativa  rispetto
alla giustizia penale comporta che la prima non si configuri come  un
procedimento incidentale o parallelo rispetto al procedimento  penale
di cognizione, diversi essendone gli attori, in parte, le  finalita',
l'oggetto. La giustizia riparativa  -  si  e'  gia'  accennato  -  si
configura come un post factum che  si  sviluppa  fuori  del  processo
penale  che  resta  largamente  impermeabile   ai   contenuti   della
riparazione, salvo che, in caso di esito positivo,  in  relazione  ai
profili latamente commisurativi della pena, ai  sensi  dell'art.  133
cod. pen. secondo quanto stabilito dall'art. 58  d.lgs.  n.  150  del
2022. La disciplina della giustizia riparativa non richiede, infatti,
alcun  accertamento  incidentale  e  sommario  della  responsabilita'
dell'imputato, proprio perche'  il  relativo  programma  non  postula
affatto l'accertamento di una responsabilita' penale. 
    Quanto alla evidenziazione di una disparita' di  trattamento  con
la previsione dell'avviso  in  favore  dell'imputato  reperibile,  va
osservato che, se la giustizia  riparativa  non  e'  un  procedimento
speciale, incidentale (non riguardando la medesima  regiudicanda  del
processo penale)  o  complementare,  ma  un  programma  di  attivita'
extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico,
ne' giurisdizionale, il cui esito riparativo puo' assumere  rilevanza
ai fini dell'attenuazione, della commisurazione o  della  concessione
della  sospensione  condizionale  della  pena,  l'omessa   previsione
normativa in uno specifico momento processuale (quello della sentenza
ex art. 420-quater cod. proc. pen.)  dell'avviso  della  facolta'  di
accedervi non puo' essere ritenuta idonea a violare il  principio  di
eguaglianza e con esso il diritto di difesa,  poiche'  si  e'  al  di
fuori del «procedimento» penale e quindi dell'ambito di  applicazione
dell'art.  24  Cost.,  anche  nella   dimensione   della   cosiddetta
autodifesa (sulla quale molto ha argomentato il rimettente). 
    4.2.-  Gia'  dalle  considerazioni  che   precedono   deriva   la
necessita' di  dichiarare  non  fondate  le  sollevate  questioni  di
legittimita'   costituzionale.   Vanno   nondimeno   rammentati    ad
abundantiam, ai fini del controllo di ragionevolezza, anche i  limiti
del sindacato di costituzionalita' in materia processuale. 
    La giurisprudenza di questa Corte ha  sovente  ribadito  che  «in
tema di disciplina del processo e  di  conformazione  degli  istituti
processuali il legislatore dispone di un'ampia discrezionalita',  con
il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle
scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50
del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009,
n. 67 del 2007)» (ordinanza n. 141 del 2011); ha altresi' evidenziato
che l'astratta possibilita' di una diversa disciplina legislativa sul
punto non sarebbe necessariamente piu' razionale di quella  censurata
ne', comunque, sarebbe costituzionalmente obbligata (ordinanza n.  43
del 2010). 
    Per vero, questo  principio  e'  fatto  in  genere  valere  nella
prospettiva  dell'inammissibilita'  delle  questioni  che  comportano
un'invasione nel campo della  discrezionalita'  del  legislatore,  ma
esso vale anche come sollecitazione a uno  scrutinio  particolarmente
prudente  della  manifesta  irragionevolezza  o  arbitrarieta'  della
scelta legislativa. 
    La soglia dell'irragionevolezza manifesta non  e'  qui  superata,
poiche' la scelta del legislatore  di  non  inserire  l'avviso  della
facolta' di accesso alla giustizia riparativa tra i  contenuti  della
sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. e' giustificata  da  cio'
che: e' gia' prevista una serie di ipotesi in cui tale  avviso  viene
dato, tanto all'indagato, prima, e  all'imputato,  poi,  quanto  alla
persona offesa, con  l'informazione  di  garanzia  (art.  369,  comma
1-ter, cod. proc. pen.), con l'avviso di  fissazione  dell'udienza  a
seguito della richiesta di archiviazione (art.  409,  comma  2,  cod.
proc. pen.), con l'avviso di conclusione delle  indagini  preliminari
(art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.), con l'avviso di  fissazione
dell'udienza preliminare (art. 419, comma 3-bis,  cod.  proc.  pen.),
con il decreto che dispone il giudizio (art. 429,  comma  1,  lettera
d-bis, cod. proc. pen.) e con  il  decreto  di  citazione  diretta  a
giudizio (art. 552, comma 1, lettera h-bis, cod. proc.  pen.);  nella
fase che qui viene in rilievo, compresa tra  l'avviso  di  fissazione
dell'udienza preliminare (art. 419 cod.  proc.  pen.)  e  l'eventuale
decreto di rinvio a giudizio (art. 429 cod. proc. pen.),  l'imputato,
sia pur irreperibile, dovrebbe gia' aver ricevuto l'avviso con  altri
atti notificati nella precedente fase delle indagini preliminari (per
esempio, con l'informazione di garanzia o con l'avviso di conclusione
delle indagini preliminari) e comunque  lo  riceverebbe  in  sede  di
rinvio a giudizio (salvo che non venga pronunciata  sentenza  di  non
luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.);  l'omessa  previsione
dell'avviso nella sentenza ex art. 420-quater  cod.  proc.  pen.,  in
ogni caso, non compromette in alcun modo la facolta' dell'imputato di
accedere alla giustizia  riparativa,  non  essendo  previsti  termini
perentori o scadenze. 
    4.3.- Ne' si potrebbe equiparare l'omessa previsione  dell'avviso
della possibilita' di accesso alla  giustizia  riparativa  all'omessa
previsione dell'avviso concernente la facolta' di accedere a un  rito
alternativo, cui - pure - il rimettente rapidamente allude. 
    A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza  di  questa  Corte  (da
ultimo, sentenze n. 19 del 2020 e n. 201 del 2016) che ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale delle  disposizioni  processuali  che
non prevedevano gli avvisi  per  l'accesso  ai  riti  alternativi  ha
motivato sulla  base  di  due  presupposti,  entrambi  assenti  nella
fattispecie  in  esame:  l'esistenza  di  un  rito  alternativo,  con
contenuto premiale; la previsione di un  termine  perentorio  per  la
richiesta di ammissione, con perdita irrimediabile della facolta'  di
presentarla nell'ipotesi della sua inosservanza. 
    Invero, appare  assorbente,  come  gia'  si  e'  evidenziato,  la
considerazione che la giustizia riparativa non e' un rito alternativo
per la definizione della responsabilita' penale (anche nella limitata
ipotesi dei reati procedibili  a  querela  rimettibile,  nella  quale
l'estinzione consegue non all'opzione riparativa in se', bensi'  alla
valutabilita' dell'esito riparativo quale elemento di fatto  ai  fini
della remissione tacita della querela). 
    In ogni caso, anche ove cosi' non fosse, resta comunque  il  dato
normativo che non si prevede  alcun  termine  perentorio  o  scadenza
processuale per la richiesta di ammissione  da  parte  dell'imputato,
tant'e' che il programma puo' essere avviato «[i]n ogni stato e grado
del procedimento» (art. 129-bis, comma 1, cod. proc. pen.),  e  anche
nella fase dell'esecuzione o dopo l'esecuzione della pena. 
    5.- Va altresi' rilevato che le censure prospettate  dal  giudice
rimettente sono significativamente argomentate anche sul  presupposto
della sussistenza della sanzione processuale della nullita'  in  caso
di omesso avviso della facolta' di accesso alla giustizia riparativa. 
    Tuttavia,  premesso  che  il  tema  della   nullita'   e',   qui,
secondario, non si puo' mancare di osservare che  la  giurisprudenza,
formatasi in riferimento ad  atti  diversi  dalla  sentenza  ex  art.
420-quater cod. proc. pen., sul punto non e' unanime e che  parte  di
essa segue l'opzione interpretativa che esclude la  nullita',  ancora
una volta in  considerazione  della  natura  non  procedimentale  del
programma di giustizia riparativa e dell'assenza nel  dato  normativo
della previsione di nullita' speciali  o  generali  (non  riguardando
l'«intervento»   dell'imputato   inteso   quale    sua    consapevole
partecipazione al processo penale). 
    L'omessa previsione dell'avviso, anche considerando i  molteplici
momenti informativi che scandiscono l'intero  procedimento  penale  e
l'assenza  di  termini  perentori  o  di  scadenze  processuali   per
l'accesso,  rientra  nell'ambito  delle  scelte   discrezionali   del
legislatore  e  comunque  non  supera  la  soglia   della   manifesta
irragionevolezza. 
    6.- Peraltro, la natura  di  mero  post  factum  della  giustizia
riparativa e,  soprattutto,  dell'eventuale  esito  positivo,  appare
elemento tale da contribuire a evidenziare la  non  fondatezza  delle
questioni per un ulteriore profilo: l'esito riparativo, infatti, puo'
incidere su attenuanti, commisurazione della pena  o  concessione  di
benefici,  ma  nell'ambito   dell'esercizio   dei   medesimi   poteri
discrezionali  assegnati   al   giudice   ai   fini,   proprio,   del
riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione  o  del
risarcimento del danno (art. 62, numero 6, primo periodo, cod. pen.).
In altri termini: l'esito riparativo puo' essere assunto dal  giudice
quale  "elemento  di  fatto"  successivo  al  fatto-reato   ai   fini
dell'esercizio della discrezionalita' nella commisurazione (art.  133
cod. pen.), nell'attenuazione (art. 62 cod. pen.) o nella sospensione
(art. 163 cod. pen.) della pena e  rientra  nella  base  cognitiva  e
valutativa allo stesso modo dell'"elemento  di  fatto"  dell'avvenuto
risarcimento. 
    In  tal  senso,  non  sarebbe  ipotizzabile  sostenere  (ne'  una
questione del genere e' stata posta) l'obbligatorieta' di  un  avviso
sui potenziali effetti attenuanti  (o  anche  commisurativi)  di  una
circostanza   quale   quella,   strutturalmente   analoga   all'esito
riparativo, dell'intervenuto risarcimento del danno. 
    7.- Alla luce delle considerazioni che precedono le questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate con le  ordinanze  indicate  in
epigrafe e  descritte  in  narrativa  devono  essere  dichiarate  non
fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 420-quater,  comma  4,  del  codice  di  procedura  penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,  dal
Giudice dell'udienza preliminare presso  il  Tribunale  ordinario  di
Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Massimo LUCIANI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA