N. 128 SENTENZA 7 - 24 luglio 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - Necessita' di contenere l'avviso della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Non fondatezza delle questioni. - Codice di procedura penale, art. 420-quater, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.31 del 30-7-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater,
comma 4, del codice di procedura penale, promossi dal Giudice
dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Grosseto,
nei procedimenti penali a carico di R. L. e A. A., con due ordinanze
del 2 maggio 2024, rispettivamente iscritte ai numeri 152 e 163 del
registro ordinanze 2024 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, numeri 35 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2024.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 il Giudice
relatore Massimo Luciani;
deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con due distinte, ma identiche, ordinanze del 2 maggio 2024,
iscritte rispettivamente ai numeri 152 e 163 del registro ordinanze
2024, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale
ordinario di Grosseto, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di
rinvio a giudizio di R. L., in relazione ai reati di bancarotta
fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024), e di A. A., in relazione al
reato di maltrattamenti in famiglia (reg. ord. n. 163 del 2024), ha
sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato
contenga l'avviso della facolta' del medesimo di accedere ai
programmi di giustizia riparativa.
1.1.- In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo,
premesso che R. L. e' chiamato a rispondere dei reati di bancarotta
fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024) e che A. A. e' chiamato a
rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia (reg. ord. n. 163
del 2024), evidenzia che: la notifica dell'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare ha avuto in entrambi i casi esito negativo,
stante l'irreperibilita' degli imputati; per tale motivo e' stata
disposta la notifica personale ai medesimi tramite la polizia
giudiziaria, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.;
tuttavia, avendo le ricerche avuto esito negativo e non ricorrendo i
presupposti per la celebrazione del processo in assenza, andrebbe
pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza
del processo da parte degli imputati.
1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
ritiene che la norma di cui all'art. 420-quater, comma 4, cod. proc.
pen. contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost.
Il giudice a quo, premesso che la sentenza di non doversi
procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato
e' stata introdotta dall'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27
settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari),
osserva che la stessa e' una sentenza «del tutto sui generis», in
quanto difetta di natura decisoria, non contenendo alcun accertamento
nel merito, e ha la funzione di disporre la prosecuzione delle
ricerche dell'imputato fino al decorso dei termini di prescrizione
dei reati contestati nonche' di consentire la ripresa del processo
nel caso in cui l'imputato venga rintracciato attraverso la vocatio
in iudicium di cui all'art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen.
In tal senso si e' espressa anche la giurisprudenza di
legittimita' (si richiama Corte di cassazione, sezione seconda
penale, sentenza 26 ottobre-18 dicembre 2023, n. 50426), che ha
affermato che, contenendo anche la vocatio in iudicium della persona
ricercata, la predetta sentenza e' del tutto «assimilabile ad un atto
di impulso processuale, come tale insuscettibile di passare in
giudicato».
Invero, prosegue il rimettente, quando le ricerche dell'imputato
hanno esito positivo, tale sentenza assolve alla funzione propria
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare di cui all'art.
419 cod. proc. pen., contenendo l'indicazione del giudice dinanzi al
quale comparire, la data e il luogo dell'udienza nonche' l'avviso
che, in caso di mancata comparizione e di non ricorrenza di alcuna
delle ipotesi di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen., il processo
proseguira' in assenza dell'imputato, che sara' rappresentato in
udienza dal difensore.
Trattandosi, dunque, di una vocatio in iudicium assimilabile a
quella propria dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen., il giudice
rimettente assume quest'ultima disposizione quale tertium
comparationis per inferirne l'illegittimita' costituzionale, anche
pel profilo dell'irragionevolezza, del differente trattamento
normativo previsto nel caso della sentenza di non doversi procedere:
soltanto nel caso in cui venga immediatamente rintracciato l'imputato
riceve anche l'avviso della possibilita' di accedere ai programmi di
giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 419, comma 3-bis, cod. proc.
pen., mentre tale avviso non e' previsto nel caso di pronuncia della
sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater, comma 4, cod.
proc. pen., ne' un avviso della possibilita' di accedere ai programmi
di giustizia riparativa e' fornito, ai sensi del successivo art.
420-sexies, dalla polizia giudiziaria che, rintracciato l'imputato,
riesca a notificargli la sentenza.
Pertanto, prosegue il rimettente, mentre l'imputato e' avvisato
della possibilita' di accedere ai programmi di giustizia riparativa
nel caso in cui la notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen.
«vada a buon fine», analogo avviso non gli e' dovuto nell'ipotesi in
cui, a seguito della sua iniziale irreperibilita', la citazione
dinanzi al giudice dell'udienza preliminare avvenga attraverso la
notifica della sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen.
Cio' posto, il giudice rimettente osserva come la «giustizia
riparativa» (indicata nelle due ordinanze, con apparente refuso,
anche come il «nuovo istituto della messa alla prova») non sia un
rito speciale, ma al piu' un procedimento incidentale, parallelo alla
giustizia contenziosa, che le si affianca in un rapporto di
complementarita' integrativa, «secondo un modello - per così dire -
autonomistico, in base al quale la giustizia riparativa e quella
punitiva procedono separatamente su binari paralleli destinati a non
incontrarsi, pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale
habitat proprio nel procedimento penale: qui sono promossi
tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti
positivi, ove ve ne siano» (viene richiamata Corte di cassazione,
sezione seconda penale, sentenza 12 dicembre 2023-14 febbraio 2024,
n. 6595).
L'orientamento indicato, che ha escluso il carattere
giurisdizionale del procedimento riparativo, sarebbe accompagnato
dall'esclusione di un'ipotesi di nullita' speciale nel caso di
omissione dell'avviso ex art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., che
avrebbe solo una finalita' informativa, nell'ambito di una fase
presidiata dall'assistenza difensiva tecnica (viene richiamata Corte
di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 9 maggio-13 giugno
2023, n. 25367).
Tale interpretazione sarebbe tuttavia non condivisibile:
l'argomento della funzione meramente "informativa" dell'avviso,
infatti, avrebbe carattere tautologico, essendo tale finalita'
implicita in qualsiasi tipo di avviso procedimentale; anche
l'asserita assenza di un pregiudizio al diritto di difesa
dell'imputato non sarebbe in linea con la giurisprudenza
costituzionale, richiamata dal giudice a quo, che ha ribadito come il
diritto di difesa non contempli soltanto un'adeguata difesa tecnica,
ma anche un'effettiva autodifesa, quale diretta e personale
partecipazione dell'imputato al processo (viene richiamata la
sentenza di questa Corte n. 341 del 1999).
Inoltre, tale orientamento contraddirebbe le finalita' della
riforma del 2022, che, all'art. 47 («Diritto all'informazione»)
stabilisce l'obbligatorieta' dell'avviso della possibilita' di
accedere alla giustizia riparativa nelle varie fasi del procedimento;
obbligatorieta' introdotta, da ultimo, anche con riferimento al
decreto che dispone il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31
(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari).
Ad avviso del rimettente, dunque, sarebbe preferibile il diverso
orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimita', che ha
riconosciuto una nullita' di ordine generale ai sensi dell'art. 178,
lettera c), cod. proc. pen. per l'ipotesi di omesso avviso, nel
decreto ex art. 447 cod. proc. pen., della facolta' di accedere alla
giustizia riparativa (viene richiamata Corte di cassazione, sezione
quarta penale, sentenza 9 maggio-26 luglio 2023, n. 32360).
A sostegno della preferibilita' di tale orientamento si osserva
che il procedimento riparativo, benche' autonomo, di natura non
giurisdizionale e facoltativo, puo' nondimeno produrre effetti
sostanziali in sede penale: al fine del riconoscimento
dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 6), del
codice penale; al fine della commisurazione della pena ex art. 133
cod. pen.; quale presupposto per il riconoscimento della sospensione
condizionale breve o speciale ex art. 163, quarto comma, cod. pen.;
al fine del riconoscimento della remissione tacita della querela nei
reati procedibili a tale condizione.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche il giudice rimettente
sostiene che il diverso trattamento normativo riservato dagli artt.
419, comma 3-bis, e 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., in merito
alla previsione dell'avviso della facolta' di accedere alla giustizia
riparativa «configuri una ingiustificata disparita' di trattamento di
situazioni sostanzialmente identiche», poiche' non vi sarebbero
differenze sostanziali tra la posizione dell'imputato che, dopo
l'iniziale irreperibilita', venga reperito durante le ricerche della
polizia giudiziaria e quella dell'imputato nei cui confronti vada ab
origine a buon fine la notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc.
pen.
Ne conseguirebbe l'irragionevolezza del diverso trattamento
normativo delle due fattispecie, in violazione dell'art. 3 Cost.,
idoneo a pregiudicare l'imputato inizialmente irreperibile, il quale,
a differenza dell'imputato che riceve l'avviso ex art. 419, comma
3-bis, «non e' posto subito nelle condizioni di valutare se accedere
o meno al programma di giustizia riparativa, con conseguente
pregiudizio del suo diritto di pianificare con anticipo la propria
strategia processuale», per la possibilita' di disperdere inutilmente
un significativo lasso di tempo (fino a dieci mesi) compreso tra la
notifica della sentenza e la celebrazione dell'udienza.
Esclusa la possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, in quanto l'inserimento dell'avviso nella sentenza si
tradurrebbe in una indebita integrazione della disposizione
censurata, il giudice rimettente conclude nel senso che l'omissione
dell'avviso della facolta' di accedere alla giustizia riparativa
sarebbe di per se' idonea a discriminare la posizione dell'imputato
che riceve la vocatio in iudicium tramite la notifica della sentenza
ex art. 420-quater cod. proc. pen. rispetto a quella dell'imputato
che la riceve mediante la notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc.
pen., con violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e
del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le sopradescritte questioni di legittimita'
costituzionale siano dichiarate non fondate.
2.1.- Le questioni sarebbero manifestamente infondate in quanto
non sarebbe corretto porre a raffronto la posizione dell'imputato
«inizialmente irreperibile» e quella dell'imputato «nei cui confronti
vada ab origine a buon fine la notifica dell'avviso ex art. 419
c.p.p.», non essendo possibile procedere ex art. 420-quater cod.
proc. pen. in assenza di regolare notifica dell'avviso di udienza; in
secondo luogo, la sentenza di non doversi procedere non
presupporrebbe affatto l'accertamento ultimativo della mancata
conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, dunque
la mancata conoscenza dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen. e della
richiesta di rinvio a giudizio, ma unicamente la non ricorrenza delle
circostanze che, in base all'art. 420-bis cod. proc. pen.,
legittimano il processo in assenza.
Inoltre, in difetto di una sua natura decisoria e di un
accertamento nel merito, la funzione della sentenza ex art.
420-quater cod. proc. pen. sarebbe quella di impedire la prosecuzione
del processo in assenza di prova della sua conoscenza da parte
dell'imputato e di disporre la prosecuzione della sua ricerca, ovvero
di consentire la riapertura del processo nel caso in cui questi sia
rintracciato prima del decorso dei termini di prescrizione.
La disciplina della sentenza di non doversi procedere sarebbe
dunque sostanzialmente diversa da quella del decreto di fissazione
dell'udienza preliminare, la cui funzione sarebbe quella di fissare
l'inizio del processo. Pertanto, i due distinti atti processuali non
dovrebbero necessariamente avere lo stesso contenuto, integrandosi
vicendevolmente nell'ipotesi in cui all'originaria irreperibilita'
dell'imputato segua il suo reperimento. In tale prospettiva andrebbe
letto il successivo art. 420-sexies cod. proc. pen., ove si prevede,
al comma 1, che, quando rintraccia la persona nei cui confronti e'
stata emessa la sentenza di improcedibilita', la polizia giudiziaria
«le notifica la sentenza e le da' avviso della riapertura del
processo», redigendo processo verbale delle attivita' svolte e degli
avvisi dati alla persona rintracciata (comma 2).
Secondo la difesa erariale, nell'attivita' della polizia
giudiziaria di notifica della sentenza e di «avviso della riapertura
del processo» si realizza quell'effetto conoscitivo di tutti gli
avvisi che, recati dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare
ex art. 419 cod. proc. pen. e trasfusi nel verbale di cui al comma 2
dell'art. 420-sexies cod. proc. pen., vengono cosi' portati a
conoscenza dell'imputato. Non occorrerebbe, dunque, che la sentenza
ex art. 420-quater cod. proc. pen. contenga specificamente l'avviso
della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa,
poiche' esso dovrebbe ritenersi ricompreso nell'«avviso della
riapertura del processo». Inoltre, eventuali carenze informative
dell'originario decreto di fissazione dell'udienza preliminare
potrebbero essere prospettate dall'imputato e dal suo difensore come
cause di nullita' processuale.
Quanto al profilo della violazione del diritto di difesa,
sostiene l'Avvocatura generale, le norme sugli avvisi concernenti la
giustizia riparativa sarebbero estranee al perimetro dell'intervento
dell'imputato, che riguarda esclusivamente la sua partecipazione agli
atti del procedimento penale, laddove la giustizia riparativa e'
attivita' extraprocessuale, priva di carattere procedimentale e
giurisdizionale (viene richiamata Cass., n. 6595 del 2024). Non si
tratterebbe di un procedimento speciale ne' di un procedimento
incidentale o complementare avente a oggetto questioni collegate alla
regiudicanda, in quanto il mediatore non interviene nel procedimento
penale, ma contribuisce al perfezionarsi di una fattispecie
successiva al fatto di reato, che potra' avere rilievo a diversi fini
(attenuanti, commisurativi, concessione di benefici, eccetera).
Tali rilievi escluderebbero sia il denunciato profilo di
disparita' di trattamento (art. 3 Cost.), sia la violazione del
diritto di difesa ex art. 24 Cost., non essendo l'avviso della
facolta' di accedere alla giustizia riparativa funzionale
all'esercizio di alcun diritto di difesa o all'attuazione del giusto
processo.
Considerato in diritto
1.- Con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. n. 152 e n.
163 del 2024) il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale
di Grosseto ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 420-quater,
comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della
pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della
sua facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1.1.- Il rimettente espone che: e' stato chiamato a pronunciarsi
sulla richiesta di rinvio a giudizio di R. L. in relazione ai reati
di bancarotta fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024), e di A. A. in
relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (reg. ord. n. 163
del 2024); la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare ha avuto in entrambi i casi esito negativo, stante
l'irreperibilita' degli imputati; per tale motivo e' stata disposta
la notifica personale ai medesimi, tramite la polizia giudiziaria, ai
sensi dell'art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, avendo
le ricerche avuto esito negativo e non ricorrendo i presupposti per
la celebrazione del processo in assenza, andrebbe pronunciata
sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo
da parte degli imputati.
1.2.- Il giudice a quo denuncia la norma di cui all'art.
420-quater, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e
24 Cost., poiche', disciplinando il contenuto di una sentenza «del
tutto sui generis», priva di contenuto decisorio e connotata invece
dalla vocatio in iudicium dell'imputato per il caso che questi venga
rintracciato e venga disposta la ripresa del processo, non contiene
l'avviso della possibilita' di accedere ai programmi di giustizia
riparativa, come e' invece previsto dall'art. 419, comma 3-bis, cod.
proc. pen., per l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare
notificato all'imputato immediatamente reperibile.
Tanto premesso, il diverso trattamento normativo riservato dagli
artt. 419, comma 3-bis, e 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., in
merito alla previsione dell'avviso della facolta' di accedere alla
giustizia riparativa configurerebbe, ad avviso del rimettente, «una
ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni
sostanzialmente identiche», poiche' non vi sarebbero differenze
sostanziali tra la posizione dell'imputato che, dopo l'iniziale
irreperibilita', venga reperito durante le ricerche dalla polizia
giudiziaria e quella dell'imputato nei cui confronti vada ab origine
a buon fine la notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen.
Ne conseguirebbe un diverso trattamento normativo delle due
fattispecie, idoneo a pregiudicare l'imputato inizialmente
irreperibile, il quale, a differenza di quello che riceve l'avviso ex
art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., «non e' posto subito nelle
condizioni di valutare se accedere o meno al programma di giustizia
riparativa, con conseguente pregiudizio del suo diritto di
pianificare con anticipo la propria strategia processuale». Tanto, in
violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del diritto
di difesa ex art. 24 Cost.
2.- In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei
giudizi perche' siano decisi con unica sentenza, avendo le relative
questioni di legittimita' costituzionale a oggetto la medesima
disposizione, prospettando le medesime censure ed evocando parametri
coincidenti (tra le tante, sentenze n. 171 del 2024 e n. 220 del
2023).
3.- Le questioni di legittimita' costituzionale sopra descritte
non sono fondate.
3.1.- Occorre, ai fini di una compiuta argomentazione,
evidenziare che l'art. 420-quater cod. proc. pen., nell'attuale
formulazione oggetto di censura, e' stato modificato dall'art. 23,
comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 150 del 2022 (cosiddetta "riforma
Cartabia"). Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in
materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili), era stato eliminato l'istituto della contumacia ed era
stata contemplata l'assenza quale unica situazione codificata,
processualmente rilevante, in cui l'imputato non risulta presente
all'udienza preliminare; in tale quadro, l'art. 420-quater cod. proc.
pen. disciplinava la «[s]ospensione del processo per assenza
dell'imputato», nel caso in cui non ricorressero i presupposti per
procedere in assenza e le ulteriori ricerche dell'imputato disposte
dal giudice avessero dato esito negativo. La soluzione della
sospensione, che lasciava in una condizione di incertezza tutti i
processi nei quali non era possibile procedere in assenza, e' stata
sostituita dall'introduzione della sentenza di non doversi procedere
per mancata conoscenza del processo, allo scopo di ottenere la
deflazione del contenzioso e un recupero dell'efficienza della
giurisdizione. Nel nuovo regime, infatti, la pronuncia definisce il
procedimento evitando ch'esso rimanga pendente e che il giudice debba
disporre ogni anno nuove ricerche dell'imputato.
Tuttavia, quella prevista dall'art. 420-quater cod. proc. pen. e'
una pronuncia sui generis, con un contenuto complesso: oltre al
contenuto generico tipico delle sentenze (l'intestazione,
l'indicazione dell'autorita' giudiziaria, l'imputazione, il
dispositivo), essa esibisce anche un contenuto specifico, con
l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate,
della data fino alla quale le ricerche finalizzate a rintracciare la
persona destinataria della sentenza dovranno continuare, di una serie
di avvertimenti sulla riapertura del processo, sul suo luogo e sulla
sua data. Si tratta dunque di una sentenza in rito, che prescinde da
ogni accertamento di merito. La sentenza e' inappellabile e ha
un'efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata a essere
revocata, sia pure entro determinati limiti temporali ivi indicati,
quando la persona nei cui confronti e' stata emessa viene
rintracciata (art. 420-sexies cod. proc. pen.). La pronuncia della
sentenza determina la sospensione della prescrizione (art. 159,
ultimo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1,
lettera i, numero 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), ancorche' non possa
superarsi il doppio dei termini di prescrizione previsti dall'art.
157 cod. pen.
3.2.- Di particolare rilievo, ai fini del sindacato rimesso a
questa Corte, appare altresi' la vicenda normativa della "giustizia
riparativa": la "riforma Cartabia" ne ha infatti disegnato una
disciplina organica, provvedendo altresi' a una serie di
interpolazioni al codice penale, al codice di procedura penale, alle
sue norme di attuazione e coordinamento e ad alcune previsioni
extra-codicistiche.
Quanto alla natura della giustizia riparativa, si e'
condivisibilmente evidenziato che il sistema ruota intorno a una
logica binaria: per i reati perseguibili a querela rimettibile la
giustizia riparativa puo' configurarsi come vera e propria
alternativa alla giustizia penale, poiche' l'esito riparativo conduce
alla non proposizione della querela o alla sua remissione, espressa o
tacita (giusta quanto previsto dal nuovo art. 152, terzo comma, cod.
pen.); per le altre fattispecie criminose, invece, la giustizia
riparativa si colloca in una posizione di complementarita' rispetto a
quella contenziosa, nel senso che puo' svilupparsi parallelamente al
procedimento penale, rispetto al quale e' garantita una ferrea
impermeabilita' di quanto dichiarato nel corso della mediazione,
mentre l'esito riparativo potra' tendenzialmente rilevare soltanto ai
fini della commisurazione della pena e in bonam partem.
Ebbene, proprio la morfologia della giustizia riparativa e il
profilo relativo al rapporto di alternativita'/complementarita'
rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto
eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un
procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di
cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori
(non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico
ministero) e lo stesso oggetto; non e' prevista la presenza del
difensore; non e' richiesto alcun accertamento incidentale e sommario
della responsabilita' dell'imputato, posto che il programma di
giustizia riparativa non postula affatto l'accertamento di una
responsabilita' penale.
In altri termini, puo' concordarsi con chi osserva che la
giustizia riparativa si configura come un post factum destinato a
svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza
giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza
indipendentemente da questo.
Invero, si tratta di attivita' extraprocessuale priva di
carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente,
come un programma (e non come un procedimento, almeno nell'accezione
processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto - il
mediatore - che non e' chiamato in alcun modo a ius dicere e ha
l'obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento
penale, di "curare" le conseguenze derivanti dal reato.
Il profilo della disciplina dell'informazione sull'accesso va
dunque scrutinato sul presupposto che non si tratta di un
procedimento speciale ovvero di un procedimento incidentale o
complementare, non essendo ancorato al processo penale, cui
semplicemente si affianca.
La disposizione generale, a tal proposito, e' l'art. 47, comma 1,
del d.lgs. n. 150 del 2022, ove si stabilisce che l'autorita'
giudiziaria deve informare, in ogni stato e grado del procedimento,
la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato
della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Inoltre, tale decreto legislativo contiene molteplici norme
introduttive di oneri informativi in capo all'autorita' giudiziaria
procedente: la persona sottoposta alle indagini viene avvisata della
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa gia' in
sede di adempimenti esecutivi delle misure cautelari (art. 293, comma
1, lettera i-bis, cod. proc. pen.) e precautelari (art. 386, comma 1,
lettera i-bis, cod. proc. pen.) nonche' con l'avviso di conclusione
delle indagini di cui all'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen. e
con il decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma
1, cod. proc. pen.; nei confronti dell'imputato un'informazione e'
prevista nel decreto penale di condanna (art. 460, comma 1, lettera
h-bis, cod. proc. pen.); il recente intervento correttivo di cui al
d.lgs. n. 31 del 2024 ha opportunamente esteso la doverosita'
dell'informazione anche al provvedimento che dispone il giudizio
immediato (art. 456, comma 2-bis, cod. proc. pen.); dopo la condanna,
un'informazione e' contenuta nell'ordine di esecuzione (artt. 656,
comma 5, e 660, comma 3, cod. proc. pen.). Infine, e' prevista una
serie di avvisi che vanno dati tanto all'indagato, prima, e imputato,
poi, quanto alla persona offesa: si allude all'informazione di
garanzia (art. 369, comma 1-ter, cod. proc. pen.), all'avviso di
fissazione dell'udienza a seguito della richiesta di archiviazione
(art. 409, comma 2, cod. proc. pen.), all'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare (art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.), al
decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 1, lettera d-bis,
cod. proc. pen.) e al decreto di citazione diretta a giudizio (art.
552, comma 1, lettera h-bis, cod. proc. pen.).
4.- Cio' posto quanto alla natura della sentenza di non doversi
procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. e della cosiddetta
giustizia riparativa, tre appaiono i profili maggiormente
significativi: la natura della giustizia riparativa; i limiti del
sindacato di costituzionalita' nella materia processuale; la
comparazione con l'omessa previsione degli avvisi concernenti la
facolta' di accesso a un rito alternativo.
4.1.- Il primo aspetto, concernente la natura di programma
extraprocessuale e non di procedimento incidentale della giustizia
riparativa, appare assorbente, in quanto ne discende anche la
valutazione degli altri profili.
Come si e' gia' rilevato (supra, punto 3.2.), il rapporto di
alternativita'/complementarita' della giustizia riparativa rispetto
alla giustizia penale comporta che la prima non si configuri come un
procedimento incidentale o parallelo rispetto al procedimento penale
di cognizione, diversi essendone gli attori, in parte, le finalita',
l'oggetto. La giustizia riparativa - si e' gia' accennato - si
configura come un post factum che si sviluppa fuori del processo
penale che resta largamente impermeabile ai contenuti della
riparazione, salvo che, in caso di esito positivo, in relazione ai
profili latamente commisurativi della pena, ai sensi dell'art. 133
cod. pen. secondo quanto stabilito dall'art. 58 d.lgs. n. 150 del
2022. La disciplina della giustizia riparativa non richiede, infatti,
alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilita'
dell'imputato, proprio perche' il relativo programma non postula
affatto l'accertamento di una responsabilita' penale.
Quanto alla evidenziazione di una disparita' di trattamento con
la previsione dell'avviso in favore dell'imputato reperibile, va
osservato che, se la giustizia riparativa non e' un procedimento
speciale, incidentale (non riguardando la medesima regiudicanda del
processo penale) o complementare, ma un programma di attivita'
extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico,
ne' giurisdizionale, il cui esito riparativo puo' assumere rilevanza
ai fini dell'attenuazione, della commisurazione o della concessione
della sospensione condizionale della pena, l'omessa previsione
normativa in uno specifico momento processuale (quello della sentenza
ex art. 420-quater cod. proc. pen.) dell'avviso della facolta' di
accedervi non puo' essere ritenuta idonea a violare il principio di
eguaglianza e con esso il diritto di difesa, poiche' si e' al di
fuori del «procedimento» penale e quindi dell'ambito di applicazione
dell'art. 24 Cost., anche nella dimensione della cosiddetta
autodifesa (sulla quale molto ha argomentato il rimettente).
4.2.- Gia' dalle considerazioni che precedono deriva la
necessita' di dichiarare non fondate le sollevate questioni di
legittimita' costituzionale. Vanno nondimeno rammentati ad
abundantiam, ai fini del controllo di ragionevolezza, anche i limiti
del sindacato di costituzionalita' in materia processuale.
La giurisprudenza di questa Corte ha sovente ribadito che «in
tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti
processuali il legislatore dispone di un'ampia discrezionalita', con
il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle
scelte compiute (ex plurimis: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50
del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009,
n. 67 del 2007)» (ordinanza n. 141 del 2011); ha altresi' evidenziato
che l'astratta possibilita' di una diversa disciplina legislativa sul
punto non sarebbe necessariamente piu' razionale di quella censurata
ne', comunque, sarebbe costituzionalmente obbligata (ordinanza n. 43
del 2010).
Per vero, questo principio e' fatto in genere valere nella
prospettiva dell'inammissibilita' delle questioni che comportano
un'invasione nel campo della discrezionalita' del legislatore, ma
esso vale anche come sollecitazione a uno scrutinio particolarmente
prudente della manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' della
scelta legislativa.
La soglia dell'irragionevolezza manifesta non e' qui superata,
poiche' la scelta del legislatore di non inserire l'avviso della
facolta' di accesso alla giustizia riparativa tra i contenuti della
sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen. e' giustificata da cio'
che: e' gia' prevista una serie di ipotesi in cui tale avviso viene
dato, tanto all'indagato, prima, e all'imputato, poi, quanto alla
persona offesa, con l'informazione di garanzia (art. 369, comma
1-ter, cod. proc. pen.), con l'avviso di fissazione dell'udienza a
seguito della richiesta di archiviazione (art. 409, comma 2, cod.
proc. pen.), con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari
(art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen.), con l'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare (art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.),
con il decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 1, lettera
d-bis, cod. proc. pen.) e con il decreto di citazione diretta a
giudizio (art. 552, comma 1, lettera h-bis, cod. proc. pen.); nella
fase che qui viene in rilievo, compresa tra l'avviso di fissazione
dell'udienza preliminare (art. 419 cod. proc. pen.) e l'eventuale
decreto di rinvio a giudizio (art. 429 cod. proc. pen.), l'imputato,
sia pur irreperibile, dovrebbe gia' aver ricevuto l'avviso con altri
atti notificati nella precedente fase delle indagini preliminari (per
esempio, con l'informazione di garanzia o con l'avviso di conclusione
delle indagini preliminari) e comunque lo riceverebbe in sede di
rinvio a giudizio (salvo che non venga pronunciata sentenza di non
luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.); l'omessa previsione
dell'avviso nella sentenza ex art. 420-quater cod. proc. pen., in
ogni caso, non compromette in alcun modo la facolta' dell'imputato di
accedere alla giustizia riparativa, non essendo previsti termini
perentori o scadenze.
4.3.- Ne' si potrebbe equiparare l'omessa previsione dell'avviso
della possibilita' di accesso alla giustizia riparativa all'omessa
previsione dell'avviso concernente la facolta' di accedere a un rito
alternativo, cui - pure - il rimettente rapidamente allude.
A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo, sentenze n. 19 del 2020 e n. 201 del 2016) che ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni processuali che
non prevedevano gli avvisi per l'accesso ai riti alternativi ha
motivato sulla base di due presupposti, entrambi assenti nella
fattispecie in esame: l'esistenza di un rito alternativo, con
contenuto premiale; la previsione di un termine perentorio per la
richiesta di ammissione, con perdita irrimediabile della facolta' di
presentarla nell'ipotesi della sua inosservanza.
Invero, appare assorbente, come gia' si e' evidenziato, la
considerazione che la giustizia riparativa non e' un rito alternativo
per la definizione della responsabilita' penale (anche nella limitata
ipotesi dei reati procedibili a querela rimettibile, nella quale
l'estinzione consegue non all'opzione riparativa in se', bensi' alla
valutabilita' dell'esito riparativo quale elemento di fatto ai fini
della remissione tacita della querela).
In ogni caso, anche ove cosi' non fosse, resta comunque il dato
normativo che non si prevede alcun termine perentorio o scadenza
processuale per la richiesta di ammissione da parte dell'imputato,
tant'e' che il programma puo' essere avviato «[i]n ogni stato e grado
del procedimento» (art. 129-bis, comma 1, cod. proc. pen.), e anche
nella fase dell'esecuzione o dopo l'esecuzione della pena.
5.- Va altresi' rilevato che le censure prospettate dal giudice
rimettente sono significativamente argomentate anche sul presupposto
della sussistenza della sanzione processuale della nullita' in caso
di omesso avviso della facolta' di accesso alla giustizia riparativa.
Tuttavia, premesso che il tema della nullita' e', qui,
secondario, non si puo' mancare di osservare che la giurisprudenza,
formatasi in riferimento ad atti diversi dalla sentenza ex art.
420-quater cod. proc. pen., sul punto non e' unanime e che parte di
essa segue l'opzione interpretativa che esclude la nullita', ancora
una volta in considerazione della natura non procedimentale del
programma di giustizia riparativa e dell'assenza nel dato normativo
della previsione di nullita' speciali o generali (non riguardando
l'«intervento» dell'imputato inteso quale sua consapevole
partecipazione al processo penale).
L'omessa previsione dell'avviso, anche considerando i molteplici
momenti informativi che scandiscono l'intero procedimento penale e
l'assenza di termini perentori o di scadenze processuali per
l'accesso, rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del
legislatore e comunque non supera la soglia della manifesta
irragionevolezza.
6.- Peraltro, la natura di mero post factum della giustizia
riparativa e, soprattutto, dell'eventuale esito positivo, appare
elemento tale da contribuire a evidenziare la non fondatezza delle
questioni per un ulteriore profilo: l'esito riparativo, infatti, puo'
incidere su attenuanti, commisurazione della pena o concessione di
benefici, ma nell'ambito dell'esercizio dei medesimi poteri
discrezionali assegnati al giudice ai fini, proprio, del
riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione o del
risarcimento del danno (art. 62, numero 6, primo periodo, cod. pen.).
In altri termini: l'esito riparativo puo' essere assunto dal giudice
quale "elemento di fatto" successivo al fatto-reato ai fini
dell'esercizio della discrezionalita' nella commisurazione (art. 133
cod. pen.), nell'attenuazione (art. 62 cod. pen.) o nella sospensione
(art. 163 cod. pen.) della pena e rientra nella base cognitiva e
valutativa allo stesso modo dell'"elemento di fatto" dell'avvenuto
risarcimento.
In tal senso, non sarebbe ipotizzabile sostenere (ne' una
questione del genere e' stata posta) l'obbligatorieta' di un avviso
sui potenziali effetti attenuanti (o anche commisurativi) di una
circostanza quale quella, strutturalmente analoga all'esito
riparativo, dell'intervenuto risarcimento del danno.
7.- Alla luce delle considerazioni che precedono le questioni di
legittimita' costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in
epigrafe e descritte in narrativa devono essere dichiarate non
fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di
Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Massimo LUCIANI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA