N. 134 SENTENZA 15 - 28 luglio 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Realizzazione, nei parchi nazionali e nei parchi naturali con sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Divieto, anziche' possibile indicazione che le aree suddette sono non idonee - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale - Impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MWatt termici - Necessita', entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale, che i medesimi impianti riducano la potenza - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonche' della libera iniziativa economica privata e del legittimo affidamento - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36, art. 14, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 41, 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo; direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001; direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018; direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.(GU n.31 del 30-7-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE
ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto
Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1
e 2, della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36
(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n.
24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n.
10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 24 gennaio 2025, depositato in cancelleria il
successivo 28 gennaio, iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2025 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria, nonche' gli
atti di intervento del Consorzio legno valle del Mercure e del
Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria, del Comune di Laino
Borgo e altri e dell'Associazione forum ambientalista ODV,
quest'ultimo fuori termine;
udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2025 il Giudice
relatore Luca Antonini;
uditi gli avvocati Giancarlo Pompilio per il Consorzio legno
valle del Mercure e il Consorzio agricolo forestale biomasse
Calabria, Aurelia Zicaro per il Comune di Laino Borgo e gli altri
Comuni intervenuti, l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Naimo per
la Regione Calabria;
deliberato nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 (reg. ric. n. 6 del
2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in
riferimento agli artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s),
e terzo, della Costituzione - questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Calabria 26
novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018,
n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e
disposizioni normative).
Il suddetto art. 14 stabilisce: «1. E' vietata la realizzazione
nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica
alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese,
con potenza eccedente 10MWatt termici. 2. Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i
10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza,
uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della
relativa autorizzazione».
1.1.- Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente censura
l'art. 14, commi 1 e 2, per violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., in relazione alla materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia».
Introducendo, a priori, un divieto generalizzato, esso si
porrebbe in contrasto con i principi fondamentali dettati dalla
normativa statale «in tema di autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' di individuazione delle aree
idonee e non idonee per l'installazione» degli impianti medesimi.
1.1.1.- Nello specifico, l'Avvocatura generale premette che - ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina
per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione
di impianti a fonti rinnovabili), adottato in attuazione dell'art.
20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» - le regioni individuano le aree
non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili (impianti FER) «secondo
le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee
guida emanate» con il decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili).
Osserva in primo luogo il ricorrente che, alla stregua del
paragrafo 17, punti 1 e 2, delle menzionate Linee guida: a)
l'individuazione delle aree non idonee presuppone «un'apposita
istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni
volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della
biodiversita' e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di
protezione non compatibili con l'insediamento [...] di specifiche
tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero,
pertanto, una elevata probabilita' di esito negativo delle
valutazioni, in sede di autorizzazione»; b) tale istruttoria
confluisce nell'ambito di un atto di programmazione con cui «[l]e
Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela
dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di
valorizzazione delle energie rinnovabili».
Aggiunge il ricorrente che nelle aree individuate come inidonee
non sarebbe comunque preclusa la realizzazione degli impianti FER:
l'Allegato 3 alle Linee guida del 2010, infatti, stabilisce che
l'individuazione di queste aree non deve «configurarsi come divieto
preliminare [...]».
1.1.2.- Cosi' ricostruito il panorama normativo rilevante ai fini
della ricognizione dei principi fondamentali in materia, il
ricorrente osserva che, sulla scorta delle descritte previsioni delle
Linee guida, questa Corte avrebbe in diverse occasioni dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di disposizioni legislative regionali
che avevano individuato direttamente le aree inidonee
all'installazione degli impianti FER.
Infatti, sarebbero state dichiarate costituzionalmente
illegittime disposizioni che avevano «individu[ato] una serie di aree
inidonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili (nella specie impianti fotovoltaici a terra di
potenza superiore a 1 MW)», perche' contrastanti «con le dette linee
guida ministeriali, secondo cui (par. 17) la dichiarazione di
inidoneita' di aree e siti "alla installazione di specifiche
tipologie di impianti" deve risultare quale provvedimento finale di
un'istruttoria (destinata a sfociare non gia' in una legge, ma in un
atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo)
[...]» (e' citata la sentenza n. 216 del 2022).
D'altra parte - aggiunge la difesa statale - la giurisprudenza
costituzionale avrebbe anche affermato che, in ogni caso, i limiti
agli impianti FER non potrebbero «essere imposti aprioristicamente,
ma [dovrebbero] derivare da valutazioni caso per caso nell'ambito dei
procedimenti autorizzativi» (e' citata la sentenza n. 121 del 2022).
1.1.3.- Alla luce di tali principi, in definitiva, la disciplina
introdotta dall'art. 14 della legge reg. Calabria n. 36 del 2024
violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
1.2.- Con il secondo motivo d'impugnazione, il ricorrente
sostiene che l'art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36
del 2024 violi l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla
direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il
regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto
riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga
la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; alla direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
concernente la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE
e 2003/30/CE; alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; alla direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
1.2.1.- Tali direttive sarebbero dirette a promuovere la massima
diffusione delle energie rinnovabili e - ricorda la difesa statale -
questa Corte avrebbe affermato che la previsione di «limiti alla
facolta' di autorizzare l'installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili» si porrebbe in contrasto con l'evocato
parametro costituzionale, perche' pregiudicherebbe il perseguimento
del detto obiettivo.
1.3.- Con il terzo motivo d'impugnazione, il ricorrente sostiene
che l'art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024
rechi un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sotto
un duplice profilo.
1.3.1.- La disposizione impugnata, per un verso, inciderebbe
direttamente sull'evocato ambito materiale alterando il punto di
equilibrio individuato dal legislatore statale tra l'esigenza della
tutela ambientale e quella della massima diffusione delle energie
rinnovabili, senza peraltro innalzare lo standard minimo della tutela
stessa, gia' assicurato nell'ambito del procedimento di
autorizzazione all'installazione degli impianti FER.
1.3.2.- Per altro verso, contrasterebbe con la disciplina delle
aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette).
In particolare, secondo la difesa statale, l'art. 11 di questa
legge, prevedendo, al comma 1, che «l'esercizio delle attivita'
consentite» all'interno dei parchi nazionali sia disciplinato con
regolamento adottato dall'ente parco, imporrebbe, in sostanza, una
riserva di regolamento anche quanto ai divieti aventi a oggetto lo
svolgimento di determinate attivita', senza peraltro contemplare, al
successivo comma 3, tra le attivita' espressamente vietate,
l'installazione degli impianti FER.
1.4.- L'ultimo motivo di impugnazione si incentra sul comma 2
dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che violerebbe
gli artt. 3 e 41 Cost.
1.4.1.- A parere dell'Avvocatura generale, esso produrrebbe
effetti «"impropriamente retroattivi"», cio' che sarebbe consentito
solo a condizione che la disciplina introdotta non trasmodi «in un
"regolamento irrazionale", frustrando, con riguardo a situazioni
sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei
cittadini nella sicurezza giuridica».
Nella specie, invece, il legislatore regionale avrebbe
irragionevolmente compromesso, in particolare, il legittimo
affidamento degli operatori del settore nella possibilita' di
continuare a esercitare alle medesime condizioni l'attivita' di
produzione energetica, e per tal via la liberta' di iniziativa
economica privata.
Per di piu' - conclude la difesa statale - la disposizione in
esame sarebbe destinata a produrre effetti rispetto a un solo
impianto - la centrale del Mercure sita nel Parco nazionale del
Pollino - configurandosi, pertanto, quale norma provvedimento, che,
come tale, dovrebbe essere sottoposta a uno scrutinio di
costituzionalita' particolarmente severo.
2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Calabria, nella
persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo
di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni.
2.1.- Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l'impugnato art.
14, «per la parte relativa al Parco del Pollino», riprodurrebbe la
disciplina del piano per il parco, il cui Allegato 4, all'art. 3,
consente, in alcune sottozone del parco stesso, l'installazione di
impianti alimentati da biomasse secche, precisando, pero', che la
«potenza termica installata [...] non potra' eccedere i 10 MWt
termici».
2.2.- Nel merito, la resistente ritiene che il d.m. 21 giugno
2024 riconosca alle regioni il potere di qualificare come non idonee
determinate aree «anche con legge, non vietandolo in alcun punto».
Tale facolta' sarebbe, anzi, espressamente prevista sia dal «c. 3
del medesimo decreto» [recte: dall'art. 7, comma 3, del d.m. 21
giugno 2024], a mente del quale sono considerate non idonee le
superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a
tutela ai sensi degli artt. 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), e «possono» essere individuate come tali le superfici e le
aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai
sensi del medesimo decreto legislativo; sia dal comma 7 dell'art. 20
del d.lgs. n. 199 del 2021, secondo cui le «aree non incluse tra le
aree idonee non possono essere dichiarate non idonee
all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile,
in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli
procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero
delle aree idonee».
3.- Con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti in
giudizio il Consorzio legno valle del Mercure e il Consorzio agricolo
forestale biomasse Calabria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3.1.- I menzionati Consorzi, in quanto esercenti attivita' di
approvvigionamento di biomasse per la centrale del Mercure, assumono
di vantare un «interesse economico diretto e qualificato» a tutela
del quale sarebbero legittimati a intervenire ad adiuvandum.
Rilevano, inoltre, che l'ammissibilita' dell'intervento
assicurerebbe loro l'esercizio del diritto di difesa e sarebbe
conforme al principio di parita', avuto riguardo alla possibilita',
riconosciuta ai soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi,
di depositare opinio.
4.- Con atto pure depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti
ad adiuvandum in giudizio anche i Comuni di Laino Borgo, Castelluccio
inferiore, Castelluccio superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e
Papasidero, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
4.1.- I Comuni intervenienti espongono che la riduzione di
potenza, al di sotto di 10 MW termici, imposta dall'art. 14, comma 2,
della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, comporterebbe la chiusura
della suddetta centrale, con la conseguente perdita «di centinaia di
posti di lavoro» e di ingenti somme, corrisposte loro a titolo di
«compensazione e riequilibrio ambientale» in forza di un accordo
sottoscritto con la societa' che gestisce la centrale stessa e
utilizzate a favore delle rispettive comunita' locali: di qui, a loro
avviso, «l'interesse qualificato» a intervenire nel presente
giudizio.
5.- Con atto depositato, fuori termine, il 9 maggio 2025, e'
intervenuta ad opponendum in giudizio l'Associazione forum
ambientalista ODV, deducendo, a sostegno della propria legittimazione
a intervenire, di essere portatrice di un interesse diffuso - quello
alla tutela ambientale - che potrebbe subire «un pregiudizio diretto
e immediato in conseguenza dell'esito» dell'odierno giudizio.
6.- Il 9 giugno 2025, la Regione Calabria ha depositato memoria
illustrativa con la quale ha precisato che il d.m. 21 giugno 2024
consentirebbe alle regioni di individuare con legge anche le aree
inidonee.
Rileva, inoltre, la resistente che la costruzione, all'interno
dei parchi naturali, di impianti alimentati da biomasse comporterebbe
un evidente impatto sulla biodiversita'.
7.- Il 17 giugno 2025 anche il ricorrente ha depositato memoria
illustrativa.
L'Avvocatura generale sottolinea l'importanza degli impianti
alimentati da biomasse, in quanto, diversamente dagli impianti eolici
e fotovoltaici, produrrebbero energia «programmabile».
8.- All'udienza pubblica dell'8 luglio 2025 e' stata data lettura
dell'ordinanza dibattimentale, riportata in calce, con cui sono stati
dichiarati inammissibili gli interventi dei Consorzi legno valle del
Mercure e agricolo forestale biomasse Calabria, dei Comuni di Laino
Borgo, Castelluccio inferiore, Castelluccio superiore, Laino
Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero, nonche' dell'Associazione
forum ambientalista ODV.
Considerato in diritto
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 6 del
2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 14
della legge reg. Calabria n. 36 del 2024.
Tale disposizione stabilisce: «1. E' vietata la realizzazione nei
parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica
alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio calabrese,
con potenza eccedente 10MWatt termici. 2. Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, gli impianti di potenza eccedente i
10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza,
uniformandola alla presente disposizione, a pena di decadenza della
relativa autorizzazione».
2.- A parere del ricorrente, l'impugnato art. 14, commi 1 e 2,
violerebbe, in primo luogo, l'art. 117, terzo comma, Cost., in
relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», perche' contrasterebbe con i relativi
principi fondamentali, che precluderebbero alle regioni la
possibilita' sia di individuare direttamente con legge, anziche'
all'esito di apposita istruttoria all'interno di un procedimento
amministrativo, le aree inidonee alla installazione e all'esercizio
degli impianti FER, sia di prevedere divieti generalizzati alla loro
realizzazione.
Risulterebbe, in secondo luogo, leso l'art. 117, primo comma,
Cost., dal momento che la disposizione impugnata comprometterebbe la
realizzazione del principio della massima diffusione delle fonti
energetiche rinnovabili.
Sarebbe, in terzo luogo, violato l'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., in quanto la disciplina impugnata, innanzitutto,
altererebbe il punto di equilibrio individuato dal legislatore
statale tra l'esigenza della tutela ambientale e quella della massima
diffusione delle energie rinnovabili; inoltre, confliggerebbe con
l'art. 11 della legge n. 394 del 1991, il quale, prevedendo che
«l'esercizio delle attivita' consentite» all'interno dei parchi
nazionali sia disciplinato con regolamento adottato dall'ente parco
(comma 1), imporrebbe una riserva di regolamento anche quanto ai
divieti concernenti lo svolgimento di determinate attivita', senza
del resto contemplare, tra le attivita' vietate, l'installazione di
impianti FER (comma 3).
Il comma 2 dell'impugnato art. 14, infine, violerebbe anche gli
artt. 3 e 41 Cost.
Prescrivendo, per gli impianti gia' esistenti alimentati da
biomasse, la riduzione della potenza eccedente i 10 MW termici, a
pena di decadenza della relativa autorizzazione, la disposizione
introdurrebbe una previsione, peraltro qualificabile quale norma
provvedimento, che comprometterebbe il legittimo affidamento degli
operatori del settore nella possibilita' di continuare a esercitare
alle medesime condizioni l'attivita' di produzione energetica e,
quindi, la liberta' di iniziativa economica privata.
3.- Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilita'
che la difesa regionale ha sollevato deducendo che l'impugnato art.
14 recherebbe una disciplina analoga a quella prevista dal piano per
il Parco del Pollino, il cui Allegato 4, all'art. 3, consente, in
alcune sottozone del parco stesso, l'installazione di impianti
alimentati da biomasse secche, precisando, pero', che la potenza
termica installata non potra' eccedere i 10 MW termici.
Tale circostanza - che, peraltro, riguarda esclusivamente il
Parco nazionale del Pollino, mentre nel territorio della Regione
Calabria ricadono ulteriori tre parchi naturali - non puo' in alcun
modo incidere sull'ammissibilita' delle censure formulate dal
ricorrente, che attengono, com'e' ovvio, al solo piano legislativo.
4.- Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata, d'ufficio,
l'inammissibilita' della questione promossa in riferimento all'art.
117, primo comma, Cost.
A fondamento della stessa il ricorrente evoca, infatti,
indistintamente l'intero corpo di quattro direttive europee, due
delle quali peraltro abrogate, senza in alcun modo individuare le
norme interposte, espressione del principio della massima diffusione
delle energie rinnovabili, di cui lamenta la lesione.
La questione e', pertanto, inammissibile perche' generica (ex
plurimis, con riferimento ad analoghe censure, sentenze n. 286 del
2019, n. 14 del 2018 e n. 156 del 2016).
5.- Pur in difetto di eccezione sul punto, deve essere parimenti
rilevata l'inammissibilita' del secondo profilo in cui e' articolata
la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.
E' pur vero che l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991
stabilisce che il regolamento del parco «disciplina l'esercizio delle
attivita' consentite» al suo interno, ma la difesa statale non
chiarisce perche' da esso sarebbe desumibile la dedotta riserva di
regolamento anche quanto alla previsione di divieti, quando e' il
comma 3 del medesimo art. 11 che si occupa degli stessi. Inoltre, il
successivo art. 12, che regola il distinto strumento rappresentato
dal piano per il parco, prevede che questo, tra l'altro, articoli il
parco stesso in aree o parti - caratterizzate da forme differenziate
di uso, godimento e tutela - e disciplini, per quanto interessa,
«vincoli» con riferimento a tali aree (comma 1, lettere a e b) e,
quindi, anche eventuali divieti.
Il ricorrente non si confronta adeguatamente con queste
previsioni normative, omettendo di chiarire perche' il divieto di cui
si discute nell'odierno giudizio ricadrebbe nella riserva di
regolamento e non potrebbe, quindi, essere stabilito anche dal piano
per il parco.
6.- Nel merito occorre anzitutto precisare che l'art. 14, comma
1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024 non stabilisce sul
territorio regionale un divieto generalizzato di realizzazione di
impianti "verdi" di produzione energetica, ma, in riferimento ai soli
impianti alimentati da biomasse, in determinati contesti in cui
l'esigenza della protezione dell'habitat naturale e' particolarmente
forte - ovvero i parchi nazionali e regionali - prevede un limite di
potenza, individuato nei 10 MW termici.
Si tratta, dunque, di un divieto mirato quanto al tipo di
impianti, alla loro potenza e al contesto nel quale essi sono o
potrebbero essere localizzati.
E' opportuno, inoltre, ricordare che la criticita' ambientale
degli impianti termici a biomasse e' stata stigmatizzata dallo stesso
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), approvato
il 18 dicembre 2019 dalla Conferenza unificata e trasmesso il
successivo 31 dicembre alla Commissione europea, in attuazione del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e
dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e
(CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del
Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento
(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Nel PNIEC si constata, infatti, il «problema ambientale connesso
agli impatti emissivi degli impianti di riscaldamento esistenti a
biomasse solide» e si aggiunge che, «[p]ertanto, l'installazione di
nuovi impianti di riscaldamento a biomasse dovra' essere guidata in
modo da favorire gli impianti ad alta qualita' ambientale e ad alta
efficienza, considerando anche la possibilita' che siano introdotte
limitazioni a installazioni ex-novo nelle aree caratterizzate da
situazioni critiche sotto il profilo della qualita' dell'aria» (pag.
58).
Siccome i parchi naturali ricoprono solo una limitata parte del
territorio nazionale o regionale, e quindi sussiste un'abbondante
disponibilita' di altre aree dove realizzare tali impianti, appare
evidente il problema della dubbia coerenza, allo stato attuale dello
sviluppo tecnologico, tra la localizzazione in detti siti di questo
tipo di impianti, quando superino una certa potenza, e la scelta di
preservare i parchi stessi dall'eccesso di contaminazione antropica,
che e' quella che giustifica la loro costituzione.
Le centrali termiche a biomasse, infatti, possono produrre
effetti anche negativi sull'ambiente, non solo per le emissioni
nell'atmosfera derivanti dalla combustione, ma anche a causa
dell'imponente movimentazione di mezzi di trasporto delle medesime
biomasse, spesso solo in parte reperibili in loco, che e' necessaria
per alimentare questo tipo di centrali e che all'interno dei parchi
naturali puo' avvenire, verosimilmente, solo su gomma.
A differenza degli altri impianti che utilizzano fonti
energetiche rinnovabili - la cui realizzazione e operativita' si
pone, normalmente, in minore conflitto con la tutela dell'ambiente e
il cui sviluppo costituisce (ferma restando la valutazione del loro
impatto sul paesaggio e quella dell'incidenza sull'ambiente, che
comunque non puo' essere toccato) un interesse «di cruciale rilievo»
proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell'ambiente, anche
nell'interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022) -
per i suddetti impianti alimentati da biomasse, pur anch'esse
qualificabili nell'ambito delle FER, un tale conflitto e', invece,
piu' facilmente ipotizzabile, quando lo loro realizzazione avvenga in
aree, come i parchi, destinate precipuamente a difendere «l'ambiente,
la biodiversita' e gli ecosistemi», cioe' i beni cui fa espresso
riferimento il novellato art. 9 Cost.
Anche di recente, al riguardo, questa Corte ha precisato che
l'art. 9, terzo comma, Cost., con la «preminente rilevanza accordata
[...] alla protezione dell'ambiente», «consacra direttamente nel
testo della Costituzione il mandato di tutela dell'ambiente» stesso
(sentenze n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024).
In proposito, e' opportuno ricordare la Comunicazione della
Commissione europea del 20 maggio 2020, recante «Strategia dell'UE
sulla biodiversita' per il 2030», che esplicita gli obiettivi
dell'Unione consistenti «nella protezione e nel ripristino della
natura»: facendo riferimento agli ecosistemi e alla biodiversita' da
proteggere, la Comunicazione precisa, tra l'altro, che «le riserve
naturali scompaiono sotto i nostri occhi e il numero di specie a
rischio di estinzione non e' mai stato cosi' alto nella storia
dell'umanita'» (punto 1). Evidenzia, inoltre, che la crisi della
biodiversita' e quella climatica sono intrinsecamente legate e che il
ripristino della natura e' determinante per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra. Aggiunge, a proposito delle
biomasse forestali per la produzione di energia, che «[p]er capire e
monitorare meglio i potenziali rischi per il clima e la
biodiversita', la Commissione sta valutando la domanda e l'offerta di
biomassa nell'UE e nel mondo e la relativa sostenibilita'» (punto
2.2.5).
Collegato a questa strategia e' il recente regolamento (UE)
2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024,
sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE)
2022/869, per il «recupero a lungo termine e duraturo della
biodiversita' e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone
terrestri e marine [...] attraverso il ripristino degli ecosistemi
degradati» (art. 1, paragrafo 1, lettera a).
Tale regolamento prevede forme di preservazione e miglioramento
di diversi habitat naturali. Quanto al rapporto tra tutela degli
habitat e realizzazione di impianti "verdi", l'art. 6, paragrafo 2,
del suddetto regolamento afferma il principio secondo cui, «[i]n
circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri
possono limitare l'applicazione del paragrafo 1» - ovvero la
previsione che «la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili [...] sono
presunti di interesse pubblico prevalente» - «a determinate parti del
loro territorio nonche' a determinati tipi di tecnologie o a progetti
con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle
priorita' stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per
l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999».
Dunque, il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa di chiarire
che gli Stati membri possono stabilire che la realizzazione di
determinati impianti incidenti su specifiche parti del loro
territorio sia esclusa dalla presunzione di interesse pubblico
prevalente, facendo quindi venir meno il relativo favor.
7.- Fatta questa premessa, si deve, tuttavia, ritenere fondato,
nei termini di seguito illustrati, il primo motivo del ricorso
statale, che lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.,
in relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia».
A tale ambito di competenza, per consolidata giurisprudenza
costituzionale, deve essere, infatti, ricondotta la normativa
regionale in scrutinio, in considerazione del suo oggetto (ex
plurimis, sentenze n. 28 del 2025, n. 27 del 2023, n. 221, n. 216, n.
121 e n. 77 del 2022).
In proposito, questa Corte ha in piu' occasioni ricostruito i
tratti essenziali dell'evoluzione normativa nazionale e del ruolo che
questa ha accordato alle regioni nell'individuazione delle aree
idonee e inidonee all'installazione degli impianti FER, dando atto
del passaggio dalla disciplina introdotta con l'art. 12, comma 10,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') a quella dettata dall'art. 20 del d.lgs. n. 199
del 2021.
Il comma 4 di quest'ultima disposizione ha, infatti, permesso
l'intervento, prima non consentito, della legge regionale nella
individuazione delle aree idonee, mentre rimaneva fermo, nella
«perdurante assenza» dei decreti interministeriali previsti dal
precedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023), che - ai sensi del
paragrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del citato
art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
e del relativo Allegato 3 - l'individuazione delle aree inidonee
dovesse avvenire solo «attraverso un'apposita istruttoria» e, quindi,
non con legge ma all'esito di un procedimento amministrativo, e non
potesse «configurarsi come divieto preliminare».
7.1.- La valutazione della presente censura governativa della
legge calabrese richiede ora a questa Corte di affrontare, per la
prima volta ex professo - data la sua pertinenza ratione temporis -,
la portata del recente d.m. 21 giugno 2024, che, appunto attuando
l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, stabilisce i nuovi
principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle
regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee
all'installazione degli impianti FER.
In particolare, l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto dispone
che le regioni «individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4», del
d.lgs. n. 199 del 2021, «con propria legge», le aree di cui al
precedente art. 1, comma 2, che a sua volta e' comprensivo, tra
l'altro, delle «superfici e aree» sia «idonee» (lettera a) che «non
idonee» (lettera b).
In forza di tale innovazione, i principi affermati dalla
giurisprudenza costituzionale in precipua relazione all'art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e alle Linee guida del 2010 non
possono essere trasposti al nuovo assetto delineato con il d.lgs. n.
199 del 2021 e il d.m. 21 giugno 2024, dal momento che, aderendo a
tale opzione ermeneutica, «si finirebbe per obliterare indebitamente
il vigente contesto normativo, avuto specifico riguardo alla
circostanza per cui, de iure condito, l'articolo 20, comma 1, del
d.lgs. n. 199/2021 espressamente dispone che sia il Mase», con il
prescritto concerto e previo raggiungimento dell'intesa in Conferenza
unificata, a stabilire con decreto i principi e i criteri omogenei
strumentali all'individuazione delle aree idonee e non idonee
(Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione
terza, sentenze 13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n. 9162 e
n. 9155 del 2025).
In effetti, le pronunce di questa Corte che hanno dichiarato
costituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano parti
del territorio regionale, a volte anche particolarmente sensibili
(sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del 2022), alla possibilita' di
localizzazione di impianti di portata superiore a una determinata
potenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali
statali, che negava in radice una benche' minima competenza
legislativa regionale in merito (tra le molte, ancora, sentenza n.
216 del 2022).
Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, cosi'
come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza n. 77 del
2022), dal d.m. 21 giugno 2024, il potere, previsto dall'art. 20,
comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge le aree
idonee e' ora stato, invece, accordato alle regioni anche con
riguardo alle aree non idonee; tale possibilita', del resto, non e'
espressamente esclusa dal d.lgs. n. 199 del 2021.
7.2.- Va pero' precisato che un'attenta lettura del suddetto
decreto ministeriale fa emergere che la inidoneita' dell'area, pur se
dichiarata con legge regionale, non si puo' tradurre in un divieto
assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un'area in cui
l'installazione dell'impianto puo' essere egualmente autorizzata
ancorche' sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione
rafforzata.
L'art. 1, comma 2, lettera b), del d.m. 21 giugno 2024,
definisce, infatti, quelle non idonee come le «aree e siti le cui
caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche
tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17
e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero
dello sviluppo economico 10 settembre 2010».
Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare -
stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita
istruttoria», nonche' l'Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni
caso, che l'individuazione di queste aree non deve «configurarsi come
divieto preliminare» - che la decisione definitiva in merito alla
realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha
qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni
caso, all'esito del singolo procedimento di autorizzazione
concernente lo specifico progetto di impianto, all'interno del quale
si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua
realizzazione.
Pertanto, si deve concludere che, nel nuovo contesto dei principi
fondamentali della materia, il potere, previsto dall'art. 20, comma
4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le
aree idonee e' stato accordato alle regioni anche con riguardo alle
aree non idonee, con la precisazione, pero', che l'inidoneita' non
puo' mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto
alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il
rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano
evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della
biodiversita', ricorrano allo "strappo legislativo" per assecondare
la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori
(secondo l'efficace espressione "Ninmby": not in my back yard), cio'
che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello
sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come gia' ricordato, «di
cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela
dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni»
(sentenza n. 216 del 2022).
7.3.- Alla luce di questa nuova cornice dei principi fondamentali
della materia, deve quindi essere dichiarata l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in
relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», dell'art. 14, comma 1, della legge reg.
Calabria n. 36 del 2024, nella parte in cui dispone che «[e']
vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio
calabrese, la realizzazione degli impianti di potenza superiore a 10
MW termici alimentati da biomasse, anziche' disporre che i suddetti
parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa
tipologia di impianti.
Rimangono assorbite le altre censure statali.
8.- Deve essere pero' svolta un'ultima precisazione.
Dal momento che l'individuazione con legge dei parchi nazionali o
regionali come aree inidonee alla realizzazione degli impianti
alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MW termici non puo'
comportare un divieto assoluto, l'eventuale dissenso, in seno al
successivo procedimento amministrativo, di una delle amministrazioni
coinvolte (ad esempio, la regione o l'ente parco) potrebbe essere
superato dal Consiglio dei ministri.
Infatti, l'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.
190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4
e 5, letter[e] b e d, della legge 5 agosto 2022, n. 118) prescrive
che gli impianti superiori a determinate potenze sono soggetti a un
«procedimento autorizzatorio unico», nel corso del quale
l'amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi, la
cui conclusione, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
puo' avvenire sulla base delle «posizioni prevalenti»; in
quest'ipotesi, il successivo art. 14-quinquies stabilisce che le
amministrazioni dissenzienti portatrici di interessi cosiddetti
sensibili possano proporre opposizione avverso la determinazione
motivata di conclusione della conferenza (comma 1) e che, ove non
venga raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti,
l'"ultima parola" spetti al Consiglio dei ministri, che decide
sull'opposizione stessa (comma 6).
A questo riguardo, tuttavia, questa Corte ritiene di precisare
che, se tale regime potrebbe condurre, di per se', all'autorizzazione
di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei
parchi naturali, tale eventualita' - stante quanto premesso al
precedente punto 6 - potrebbe presentare criticita' rispetto alla
«preminente rilevanza accordata [...] alla protezione dell'ambiente»
dal novellato art. 9 Cost., che ne consacra direttamente nel testo
della Costituzione il mandato di tutela e «vincola cosi',
esplicitamente, tutte le pubbliche autorita' ad attivarsi in vista
della sua efficace difesa» (sentenze n. 125 del 2025 e n. 105 del
2024).
Tale mandato costituzionale, evidentemente, dovra' essere
attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti - ivi
compreso il Consiglio dei ministri in sede di decisione
sull'opposizione di cui all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del
1990 - in relazione all'esigenza di tutelare la biodiversita' e i
delicati ecosistemi che si sviluppano nei parchi nazionali o
regionali, ove assentissero in questi luoghi alla realizzazione delle
suddette centrali.
9.- Le medesime ragioni prima esposte ai punti da 7 a 7.2.
conducono a ritenere fondata anche la censura statale di violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. a opera dell'art. 14, comma 2,
della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, dal momento che anch'esso
si traduce in un divieto assoluto di esercizio per gli impianti gia'
esistenti che non adeguino la potenza generata al limite dei 10 MW
entro sei mesi.
In relazione a tale disposizione e' fondata anche la censura
statale prospettata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.
Benche', infatti, il novellato art. 41, secondo comma, Cost.
preveda ora tra i principi limitanti l'iniziativa economica privata
anche l'«ambiente», qui rileva che la previsione regionale assume il
carattere di legge provvedimento, poiche' e' riferibile unicamente
alla centrale del Mercure (che oggi e' il solo impianto a biomasse
collocato in un parco nazionale o regionale calabrese) e risulta,
quindi, destinata a incidere «su una singola posizione giuridica
(sentenze n. 181 del 2019, n. 24 del 2018, n. 231 del 2014),
"attraendo nella sfera legislativa quanto normalmente affidato
all'autorita' amministrativa" (sentenze n. 168 del 2020 e n. 114 del
2017)» (sentenza n. 186 del 2022).
Per costante giurisprudenza di questa Corte, disposizioni
legislative di tal fatta non sono di per se' incompatibili con
l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, «in
considerazione del pericolo di disparita' di trattamento insito in
previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio
stretto di costituzionalita', sotto i profili della non arbitrarieta'
e della non irragionevolezza della scelta legislativa» (sentenze n.
186 del n. 2022 e n. 49 del 2021; nello stesso senso, ex plurimis,
sentenze n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275,
n. 154 e n. 85 del 2013, n. 20 del 2012).
La disposizione regionale non supera questo tipo di sindacato,
perche' trasmoda in una disciplina lesiva del legittimo affidamento.
E' pur vero che secondo consolidata giurisprudenza costituzionale
questo e' «soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti
principi e diritti costituzionali» (sentenza n. 182 del 2022) e che
in riferimento «ai rapporti di durata, e alle modificazioni
peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della
cosiddetta retroattivita' impropria [...] il legislatore dispone di
ampia discrezionalita'» (sentenza n. 36 del 2025).
Tuttavia, nel caso in questione, data anche la brevita' del
termine richiesto per l'adeguamento (sei mesi) alla riduzione di
potenza, la norma impugnata non si giustifica adeguatamente rispetto
non solo all'iniziativa economica della societa' autorizzata alla
gestione dell'impianto ma anche alla posizione dei lavoratori nello
stesso occupati.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma
1, della legge Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed
integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010,
n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023,
n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), nella parte in cui
dispone che «[e'] vietata», nei parchi nazionali e regionali
ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di
potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziche'
disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla
realizzazione di questa tipologia di impianti;
2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma
2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024;
3) dichiara l'inammissibilita' delle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria
n. 36 del 2024 promosse, in riferimento agli artt. 117, commi primo e
secondo, lettera s), della Costituzione, quest'ultimo in relazione
all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza dell'8 luglio 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge della Regione
Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle
leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n.
24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n.
6/2024, e disposizioni normative), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 28 gennaio 2025
(reg. ric. n. 6 del 2025).
Rilevato che, con atto depositato il 10 marzo 2025, sono
intervenuti nel giudizio il Consorzio legno valle del Mercure e il
Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria;
che i menzionati Consorzi, esercenti attivita' di
approvvigionamento di biomasse per l'impianto denominato centrale del
Mercure sito nel parco nazionale del Pollino, assumono di vantare un
«interesse economico diretto e qualificato» a tutela del quale
sarebbero legittimati a intervenire ad adiuvandum, rilevando che
l'ammissibilita' dell'intervento assicurerebbe loro l'esercizio del
diritto di difesa e sarebbe conforme al principio di parita', avuto
riguardo alla possibilita', riconosciuta ai soggetti portatori di
interessi collettivi o diffusi, di depositare opinio;
che, con atto depositato il 10 marzo 2025, sono intervenuti in
giudizio ad adiuvandum anche i Comuni di Laino Borgo, Castelluccio
Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e
Papasidero;
che i Comuni intervenienti espongono che la riduzione di potenza,
al di sotto di 10 MWatt termini, imposta dall'impugnato art. 14,
comma 2, produrrebbe l'effetto della chiusura del suddetto impianto,
con la conseguente perdita «di centinaia di posti di lavoro», e
aggiungono che trarrebbero beneficio dall'attivita' svolta
dall'impianto medesimo, perche' avrebbero sottoscritto con la
societa' che lo gestisce un accordo in virtu' del quale
riceverebbero, a titolo di «compensazione e riequilibrio ambientale»,
ingenti somme utilizzate a favore delle rispettive comunita' locali;
che da queste considerazioni discenderebbe, ad avviso dei
menzionati Comuni, il loro «interesse qualificato» a intervenire nel
presente giudizio;
che, con atto depositato, fuori termine, il 9 maggio 2025, e'
intervenuta ad opponendum l'Associazione forum ambientalista ODV;
che tale associazione deduce, a sostegno propria legittimazione a
intervenire, di essere portatrice di un interesse diffuso - quello
alla tutela ambientale - che potrebbe subire «un pregiudizio diretto
e immediato in conseguenza dell'esito» dell'odierno giudizio.
Considerato che deve essere preliminarmente dichiarata
l'inammissibilita' dell'intervento spiegato dall'Associazione forum
ambientalista, in ragione dell'assorbente profilo relativo alla
tardivita' del deposito del relativo atto di intervento, effettuato
oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma 3, e 31, comma 1,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (sentenza n. 170 del 2017);
che, quanto agli altri interventi, questa Corte ha ripetutamente
affermato che il giudizio in via principale «si svolge esclusivamente
tra soggetti titolari di potesta' legislativa e non ammette
l'intervento di soggetti che ne siano privi» (ex plurimis, sentenza
n. 119 del 2024), ne' «di soggetti diversi dalla parte ricorrente e
dal titolare della potesta' legislativa il cui esercizio e' oggetto
di contestazione, salva l'ipotesi, in via del tutto eccezionale, in
cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di
attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome»
(ordinanza letta all'udienza 14 gennaio 2025 e allegata alla sentenza
n. 28 del 2025; nello stesso senso, ordinanza letta all'udienza 12
novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024);
che questa Corte ha altresi' escluso che il ristretto confine
entro cui e' ammissibile l'intervento pregiudichi il diritto di
difesa di soggetti i cui interessi possano essere incisi dall'esito
del giudizio in via di azione, osservando che questo «non scaturisce
da una controversia concreta rispetto alla quale possa configurarsi
l'interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla astratta
conformita' a Costituzione della legge impugnata» (ordinanza letta
all'udienza del 9 aprile 2024 e allegata alla sentenza n. 119 del
2024);
che, pertanto, gli interventi devono essere dichiarati
inammissibili.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi in giudizio dei Consorzi
legno valle del Mercure e agricolo forestale biomasse Calabria, dei
Comuni di Laino Borgo, Castelluccio Inferiore, Castelluccio
Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e Papasidero, nonche'
dell'Associazione forum ambientalista ODV.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente