N. 134 SENTENZA 15 - 28 luglio 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale
  - Realizzazione, nei parchi nazionali e  nei  parchi  naturali  con
  sede ricadente nel territorio calabrese, di impianti di  produzione
  energetica alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10  MWatt
  termici - Divieto,  anziche'  possibile  indicazione  che  le  aree
  suddette sono non idonee - Violazione dei principi fondamentali  in
  materia  di  produzione,  trasporto   e   distribuzione   nazionale
  dell'energia - Illegittimita' costituzionale in parte qua.  
 Energia - Impianti alimentati da fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione Calabria - Interventi in materia di salvaguardia ambientale
  - Impianti di produzione  energetica  alimentati  da  biomasse  con
  potenza eccedente i 10 MWatt termici - Necessita', entro  sei  mesi
  dall'entrata in  vigore  della  legge  regionale,  che  i  medesimi
  impianti riducano la potenza - Violazione dei principi fondamentali
  in materia  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale
  dell'energia, nonche' della libera iniziativa economica  privata  e
  del legittimo affidamento - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Calabria 26 novembre  2024,  n.  36,  art.  14,
  commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, commi primo, secondo, lettera s), e
  terzo; direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
  del 27 settembre 2001; direttiva 2009/28/CE del Parlamento  europeo
  e del Consiglio, del 23 aprile 2009; direttiva (UE)  2018/2001  del
  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11   dicembre   2018;
  direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
  del 18 ottobre 2023. 
(GU n.31 del 30-7-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco  D'ALBERTI,   Giovanni   PITRUZZELLA,   Antonella   SCIARRONE
  ALIBRANDI, Massimo  LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,  Roberto
  Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1
e 2, della legge della Regione  Calabria  26  novembre  2024,  n.  36
(Modifiche ed  integrazioni  alle  leggi  regionali  n.  29/2002,  n.
24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n.
10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato  il  24  gennaio  2025,  depositato  in   cancelleria   il
successivo 28 gennaio, iscritto al n. 6 del registro ricorsi  2025  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria, nonche'  gli
atti di intervento del  Consorzio  legno  valle  del  Mercure  e  del
Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria, del Comune  di  Laino
Borgo  e  altri  e   dell'Associazione   forum   ambientalista   ODV,
quest'ultimo fuori termine; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  luglio  2025  il   Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi gli avvocati Giancarlo  Pompilio  per  il  Consorzio  legno
valle  del  Mercure  e  il  Consorzio  agricolo  forestale   biomasse
Calabria, Aurelia Zicaro per il Comune di Laino  Borgo  e  gli  altri
Comuni intervenuti, l'avvocato dello  Stato  Giacomo  Aiello  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Naimo per
la Regione Calabria; 
    deliberato nella camera di consiglio del 15 luglio 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 (reg. ric. n. 6 del
2025), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  -  in
riferimento agli artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s),
e   terzo,   della   Costituzione   -   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14 della legge  della  Regione  Calabria  26
novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi  regionali
n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018,
n.  32/2021,  n.  10/2022,  n.  9/2023,  n.  62/2023,  n.  6/2024,  e
disposizioni normative). 
    Il suddetto art. 14 stabilisce: «1. E' vietata  la  realizzazione
nei parchi nazionali e regionali di impianti di produzione energetica
alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio  calabrese,
con potenza eccedente 10MWatt termici. 2. Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, gli impianti di potenza  eccedente  i
10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza,
uniformandola alla presente disposizione, a pena di  decadenza  della
relativa autorizzazione». 
    1.1.- Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente  censura
l'art. 14, commi 1 e 2, per violazione dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost.,  in  relazione   alla   materia   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    Introducendo,  a  priori,  un  divieto  generalizzato,  esso   si
porrebbe in contrasto  con  i  principi  fondamentali  dettati  dalla
normativa  statale  «in  tema  di   autorizzazione   degli   impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' di individuazione delle aree
idonee e non idonee per l'installazione» degli impianti medesimi. 
    1.1.1.- Nello specifico, l'Avvocatura generale premette che -  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina
per l'individuazione di superfici e aree idonee  per  l'installazione
di impianti a fonti rinnovabili), adottato  in  attuazione  dell'art.
20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» - le regioni individuano  le  aree
non idonee all'installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili (impianti  FER)  «secondo
le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee
guida emanate» con il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
10 settembre 2010 (Linee guida per  l'autorizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili). 
    Osserva in primo  luogo  il  ricorrente  che,  alla  stregua  del
paragrafo  17,  punti  1  e  2,  delle  menzionate  Linee  guida:  a)
l'individuazione  delle  aree  non  idonee  presuppone   «un'apposita
istruttoria avente ad  oggetto  la  ricognizione  delle  disposizioni
volte  alla  tutela  dell'ambiente,  del  paesaggio,  del  patrimonio
storico e artistico, delle tradizioni  agroalimentari  locali,  della
biodiversita' e del paesaggio rurale che  identificano  obiettivi  di
protezione non compatibili con  l'insediamento  [...]  di  specifiche
tipologie e/o  dimensioni  di  impianti,  i  quali  determinerebbero,
pertanto,  una  elevata  probabilita'   di   esito   negativo   delle
valutazioni,  in  sede  di  autorizzazione»;  b)   tale   istruttoria
confluisce nell'ambito di un atto di  programmazione  con  cui  «[l]e
Regioni e le Province autonome  conciliano  le  politiche  di  tutela
dell'ambiente  e  del  paesaggio  con  quelle  di   sviluppo   e   di
valorizzazione delle energie rinnovabili». 
    Aggiunge il ricorrente che nelle aree individuate  come  inidonee
non sarebbe comunque preclusa la realizzazione  degli  impianti  FER:
l'Allegato 3 alle Linee  guida  del  2010,  infatti,  stabilisce  che
l'individuazione di queste aree non deve «configurarsi  come  divieto
preliminare [...]». 
    1.1.2.- Cosi' ricostruito il panorama normativo rilevante ai fini
della  ricognizione  dei  principi  fondamentali   in   materia,   il
ricorrente osserva che, sulla scorta delle descritte previsioni delle
Linee guida, questa Corte avrebbe  in  diverse  occasioni  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di disposizioni legislative regionali
che   avevano   individuato    direttamente    le    aree    inidonee
all'installazione degli impianti FER. 
    Infatti,   sarebbero    state    dichiarate    costituzionalmente
illegittime disposizioni che avevano «individu[ato] una serie di aree
inidonee alla realizzazione di impianti di produzione di  energia  da
fonti rinnovabili (nella specie  impianti  fotovoltaici  a  terra  di
potenza superiore a 1 MW)», perche' contrastanti «con le dette  linee
guida  ministeriali,  secondo  cui  (par.  17)  la  dichiarazione  di
inidoneita'  di  aree  e  siti  "alla  installazione  di   specifiche
tipologie di impianti" deve risultare quale provvedimento  finale  di
un'istruttoria (destinata a sfociare non gia' in una legge, ma in  un
atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo)
[...]» (e' citata la sentenza n. 216 del 2022). 
    D'altra parte - aggiunge la difesa statale  -  la  giurisprudenza
costituzionale avrebbe anche affermato che, in ogni  caso,  i  limiti
agli impianti FER non potrebbero «essere  imposti  aprioristicamente,
ma [dovrebbero] derivare da valutazioni caso per caso nell'ambito dei
procedimenti autorizzativi» (e' citata la sentenza n. 121 del 2022). 
    1.1.3.- Alla luce di tali principi, in definitiva, la  disciplina
introdotta dall'art. 14 della legge reg.  Calabria  n.  36  del  2024
violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla  materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    1.2.-  Con  il  secondo  motivo  d'impugnazione,  il   ricorrente
sostiene che l'art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n.  36
del 2024 violi l'art. 117, primo  comma,  Cost.,  in  relazione  alla
direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
18 ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)  2018/2001,  il
regolamento (UE) 2018/1999 e la  direttiva  n.  98/70/CE  per  quanto
riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga
la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; alla  direttiva  2009/28/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile   2009,
concernente la promozione dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive  2001/77/CE
e 2003/30/CE; alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili;  alla  direttiva  2001/77/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  settembre  2001,  sulla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 
    1.2.1.- Tali direttive sarebbero dirette a promuovere la  massima
diffusione delle energie rinnovabili e - ricorda la difesa statale  -
questa Corte avrebbe affermato che  la  previsione  di  «limiti  alla
facolta' di autorizzare l'installazione di impianti di produzione  di
energia da fonti rinnovabili» si porrebbe in contrasto con  l'evocato
parametro costituzionale, perche' pregiudicherebbe  il  perseguimento
del detto obiettivo. 
    1.3.- Con il terzo motivo d'impugnazione, il ricorrente  sostiene
che l'art. 14, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 36 del  2024
rechi un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sotto
un duplice profilo. 
    1.3.1.- La disposizione  impugnata,  per  un  verso,  inciderebbe
direttamente sull'evocato ambito  materiale  alterando  il  punto  di
equilibrio individuato dal legislatore statale tra  l'esigenza  della
tutela ambientale e quella della  massima  diffusione  delle  energie
rinnovabili, senza peraltro innalzare lo standard minimo della tutela
stessa,   gia'   assicurato   nell'ambito   del    procedimento    di
autorizzazione all'installazione degli impianti FER. 
    1.3.2.- Per altro verso, contrasterebbe con la  disciplina  delle
aree naturali protette di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.  394
(Legge quadro sulle aree protette). 
    In particolare, secondo la difesa statale, l'art.  11  di  questa
legge, prevedendo, al  comma  1,  che  «l'esercizio  delle  attivita'
consentite» all'interno dei parchi  nazionali  sia  disciplinato  con
regolamento adottato dall'ente parco, imporrebbe,  in  sostanza,  una
riserva di regolamento anche quanto ai divieti aventi  a  oggetto  lo
svolgimento di determinate attivita', senza peraltro contemplare,  al
successivo  comma  3,  tra  le   attivita'   espressamente   vietate,
l'installazione degli impianti FER. 
    1.4.- L'ultimo motivo di impugnazione si  incentra  sul  comma  2
dell'art. 14 della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, che violerebbe
gli artt. 3 e 41 Cost. 
    1.4.1.-  A  parere  dell'Avvocatura  generale,  esso  produrrebbe
effetti «"impropriamente retroattivi"», cio' che  sarebbe  consentito
solo a condizione che la disciplina introdotta non  trasmodi  «in  un
"regolamento irrazionale",  frustrando,  con  riguardo  a  situazioni
sostanziali  fondate  sulle  leggi  precedenti,   l'affidamento   dei
cittadini nella sicurezza giuridica». 
    Nella  specie,   invece,   il   legislatore   regionale   avrebbe
irragionevolmente   compromesso,   in   particolare,   il   legittimo
affidamento  degli  operatori  del  settore  nella  possibilita'   di
continuare a  esercitare  alle  medesime  condizioni  l'attivita'  di
produzione energetica, e  per  tal  via  la  liberta'  di  iniziativa
economica privata. 
    Per di piu' - conclude la difesa statale  -  la  disposizione  in
esame sarebbe  destinata  a  produrre  effetti  rispetto  a  un  solo
impianto - la centrale del  Mercure  sita  nel  Parco  nazionale  del
Pollino - configurandosi, pertanto, quale norma  provvedimento,  che,
come  tale,  dovrebbe  essere   sottoposta   a   uno   scrutinio   di
costituzionalita' particolarmente severo. 
    2.- Si e' costituita  in  giudizio  la  Regione  Calabria,  nella
persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,  chiedendo
di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni. 
    2.1.- Il ricorso sarebbe inammissibile in quanto l'impugnato art.
14, «per la parte relativa al Parco del  Pollino»,  riprodurrebbe  la
disciplina del piano per il parco, il cui  Allegato  4,  all'art.  3,
consente, in alcune sottozone del parco  stesso,  l'installazione  di
impianti alimentati da biomasse secche,  precisando,  pero',  che  la
«potenza termica installata  [...]  non  potra'  eccedere  i  10  MWt
termici». 
    2.2.- Nel merito, la resistente ritiene che  il  d.m.  21  giugno
2024 riconosca alle regioni il potere di qualificare come non  idonee
determinate aree «anche con legge, non vietandolo in alcun punto». 
    Tale facolta' sarebbe, anzi, espressamente prevista sia dal «c. 3
del medesimo decreto» [recte: dall'art.  7,  comma  3,  del  d.m.  21
giugno 2024], a mente  del  quale  sono  considerate  non  idonee  le
superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei  beni  sottoposti  a
tutela ai sensi degli artt. 10 e 136, comma 1, lettere a) e  b),  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), e «possono» essere individuate come tali le superfici  e  le
aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai
sensi del medesimo decreto legislativo; sia dal comma 7 dell'art.  20
del d.lgs. n. 199 del 2021, secondo cui le «aree non incluse  tra  le
aree   idonee   non   possono   essere    dichiarate    non    idonee
all'installazione di impianti di produzione di  energia  rinnovabile,
in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di  singoli
procedimenti, in ragione della sola  mancata  inclusione  nel  novero
delle aree idonee». 
    3.- Con atto depositato il 10 marzo  2025,  sono  intervenuti  in
giudizio il Consorzio legno valle del Mercure e il Consorzio agricolo
forestale biomasse Calabria, chiedendo l'accoglimento del ricorso. 
    3.1.- I menzionati Consorzi, in  quanto  esercenti  attivita'  di
approvvigionamento di biomasse per la centrale del Mercure,  assumono
di vantare un «interesse economico diretto e  qualificato»  a  tutela
del quale sarebbero legittimati a intervenire ad adiuvandum. 
    Rilevano,   inoltre,   che    l'ammissibilita'    dell'intervento
assicurerebbe loro  l'esercizio  del  diritto  di  difesa  e  sarebbe
conforme al principio di parita', avuto riguardo  alla  possibilita',
riconosciuta ai soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi,
di depositare opinio. 
    4.- Con atto pure depositato il 10 marzo 2025,  sono  intervenuti
ad adiuvandum in giudizio anche i Comuni di Laino Borgo, Castelluccio
inferiore, Castelluccio superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e
Papasidero, chiedendo l'accoglimento del ricorso. 
    4.1.- I  Comuni  intervenienti  espongono  che  la  riduzione  di
potenza, al di sotto di 10 MW termici, imposta dall'art. 14, comma 2,
della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, comporterebbe  la  chiusura
della suddetta centrale, con la conseguente perdita «di centinaia  di
posti di lavoro» e di ingenti somme, corrisposte  loro  a  titolo  di
«compensazione e riequilibrio ambientale»  in  forza  di  un  accordo
sottoscritto con la  societa'  che  gestisce  la  centrale  stessa  e
utilizzate a favore delle rispettive comunita' locali: di qui, a loro
avviso,  «l'interesse  qualificato»  a   intervenire   nel   presente
giudizio. 
    5.- Con atto depositato, fuori termine,  il  9  maggio  2025,  e'
intervenuta  ad   opponendum   in   giudizio   l'Associazione   forum
ambientalista ODV, deducendo, a sostegno della propria legittimazione
a intervenire, di essere portatrice di un interesse diffuso -  quello
alla tutela ambientale - che potrebbe subire «un pregiudizio  diretto
e immediato in conseguenza dell'esito» dell'odierno giudizio. 
    6.- Il 9 giugno 2025, la Regione Calabria ha  depositato  memoria
illustrativa con la quale ha precisato che il  d.m.  21  giugno  2024
consentirebbe alle regioni di individuare con  legge  anche  le  aree
inidonee. 
    Rileva, inoltre, la resistente che  la  costruzione,  all'interno
dei parchi naturali, di impianti alimentati da biomasse comporterebbe
un evidente impatto sulla biodiversita'. 
    7.- Il 17 giugno 2025 anche il ricorrente ha  depositato  memoria
illustrativa. 
    L'Avvocatura  generale  sottolinea  l'importanza  degli  impianti
alimentati da biomasse, in quanto, diversamente dagli impianti eolici
e fotovoltaici, produrrebbero energia «programmabile». 
    8.- All'udienza pubblica dell'8 luglio 2025 e' stata data lettura
dell'ordinanza dibattimentale, riportata in calce, con cui sono stati
dichiarati inammissibili gli interventi dei Consorzi legno valle  del
Mercure e agricolo forestale biomasse Calabria, dei Comuni  di  Laino
Borgo,  Castelluccio   inferiore,   Castelluccio   superiore,   Laino
Castello, Lauria, Mormanno e  Papasidero,  nonche'  dell'Associazione
forum ambientalista ODV. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in  epigrafe  (reg.  ric.  n.  6  del
2025), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  l'art.  14
della legge reg. Calabria n. 36 del 2024. 
    Tale disposizione stabilisce: «1. E' vietata la realizzazione nei
parchi nazionali e regionali di  impianti  di  produzione  energetica
alimentati da biomasse, con sede ricadente nel territorio  calabrese,
con potenza eccedente 10MWatt termici. 2. Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, gli impianti di potenza  eccedente  i
10MWatt termici, di cui al comma 1, sono tenuti a ridurre la potenza,
uniformandola alla presente disposizione, a pena di  decadenza  della
relativa autorizzazione». 
    2.- A parere del ricorrente, l'impugnato art. 14, commi  1  e  2,
violerebbe, in primo  luogo,  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in
relazione  alla  materia  «produzione,  trasporto   e   distribuzione
nazionale  dell'energia»,  perche'  contrasterebbe  con  i   relativi
principi  fondamentali,   che   precluderebbero   alle   regioni   la
possibilita' sia di  individuare  direttamente  con  legge,  anziche'
all'esito di apposita  istruttoria  all'interno  di  un  procedimento
amministrativo, le aree inidonee alla installazione  e  all'esercizio
degli impianti FER, sia di prevedere divieti generalizzati alla  loro
realizzazione. 
    Risulterebbe, in secondo luogo, leso  l'art.  117,  primo  comma,
Cost., dal momento che la disposizione impugnata comprometterebbe  la
realizzazione del principio  della  massima  diffusione  delle  fonti
energetiche rinnovabili. 
    Sarebbe, in terzo  luogo,  violato  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost., in quanto la disciplina  impugnata,  innanzitutto,
altererebbe  il  punto  di  equilibrio  individuato  dal  legislatore
statale tra l'esigenza della tutela ambientale e quella della massima
diffusione delle energie  rinnovabili;  inoltre,  confliggerebbe  con
l'art. 11 della legge n. 394  del  1991,  il  quale,  prevedendo  che
«l'esercizio  delle  attivita'  consentite»  all'interno  dei  parchi
nazionali sia disciplinato con regolamento adottato  dall'ente  parco
(comma 1), imporrebbe una riserva  di  regolamento  anche  quanto  ai
divieti concernenti lo svolgimento di  determinate  attivita',  senza
del resto contemplare, tra le attivita' vietate,  l'installazione  di
impianti FER (comma 3). 
    Il comma 2 dell'impugnato art. 14, infine, violerebbe  anche  gli
artt. 3 e 41 Cost. 
    Prescrivendo, per  gli  impianti  gia'  esistenti  alimentati  da
biomasse, la riduzione della potenza eccedente i  10  MW  termici,  a
pena di decadenza  della  relativa  autorizzazione,  la  disposizione
introdurrebbe una  previsione,  peraltro  qualificabile  quale  norma
provvedimento, che comprometterebbe il  legittimo  affidamento  degli
operatori del settore nella possibilita' di continuare  a  esercitare
alle medesime condizioni  l'attivita'  di  produzione  energetica  e,
quindi, la liberta' di iniziativa economica privata. 
    3.- Va preliminarmente disattesa  l'eccezione  d'inammissibilita'
che la difesa regionale ha sollevato deducendo che  l'impugnato  art.
14 recherebbe una disciplina analoga a quella prevista dal piano  per
il Parco del Pollino, il cui Allegato 4,  all'art.  3,  consente,  in
alcune  sottozone  del  parco  stesso,  l'installazione  di  impianti
alimentati da biomasse secche,  precisando,  pero',  che  la  potenza
termica installata non potra' eccedere i 10 MW termici. 
    Tale circostanza -  che,  peraltro,  riguarda  esclusivamente  il
Parco nazionale del Pollino,  mentre  nel  territorio  della  Regione
Calabria ricadono ulteriori tre parchi naturali - non puo'  in  alcun
modo  incidere  sull'ammissibilita'  delle  censure   formulate   dal
ricorrente, che attengono, com'e' ovvio, al solo piano legislativo. 
    4.- Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata, d'ufficio,
l'inammissibilita' della questione promossa in  riferimento  all'art.
117, primo comma, Cost. 
    A  fondamento  della  stessa  il   ricorrente   evoca,   infatti,
indistintamente l'intero corpo  di  quattro  direttive  europee,  due
delle quali peraltro abrogate, senza in  alcun  modo  individuare  le
norme interposte, espressione del principio della massima  diffusione
delle energie rinnovabili, di cui lamenta la lesione. 
    La questione e', pertanto,  inammissibile  perche'  generica  (ex
plurimis, con riferimento ad analoghe censure, sentenze  n.  286  del
2019, n. 14 del 2018 e n. 156 del 2016). 
    5.- Pur in difetto di eccezione sul punto, deve essere  parimenti
rilevata l'inammissibilita' del secondo profilo in cui e'  articolata
la censura di violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    E' pur vero che l'art. 11, comma 1, della legge n. 394  del  1991
stabilisce che il regolamento del parco «disciplina l'esercizio delle
attivita' consentite» al  suo  interno,  ma  la  difesa  statale  non
chiarisce perche' da esso sarebbe desumibile la  dedotta  riserva  di
regolamento anche quanto alla previsione di  divieti,  quando  e'  il
comma 3 del medesimo art. 11 che si occupa degli stessi. Inoltre,  il
successivo art. 12, che regola il  distinto  strumento  rappresentato
dal piano per il parco, prevede che questo, tra l'altro, articoli  il
parco stesso in aree o parti - caratterizzate da forme  differenziate
di uso, godimento e tutela -  e  disciplini,  per  quanto  interessa,
«vincoli» con riferimento a tali aree (comma 1, lettere  a  e  b)  e,
quindi, anche eventuali divieti. 
    Il  ricorrente  non  si  confronta   adeguatamente   con   queste
previsioni normative, omettendo di chiarire perche' il divieto di cui
si  discute  nell'odierno  giudizio  ricadrebbe  nella   riserva   di
regolamento e non potrebbe, quindi, essere stabilito anche dal  piano
per il parco. 
    6.- Nel merito occorre anzitutto precisare che l'art.  14,  comma
1, della legge reg. Calabria  n.  36  del  2024  non  stabilisce  sul
territorio regionale un divieto  generalizzato  di  realizzazione  di
impianti "verdi" di produzione energetica, ma, in riferimento ai soli
impianti alimentati da  biomasse,  in  determinati  contesti  in  cui
l'esigenza della protezione dell'habitat naturale e'  particolarmente
forte - ovvero i parchi nazionali e regionali - prevede un limite  di
potenza, individuato nei 10 MW termici. 
    Si tratta, dunque,  di  un  divieto  mirato  quanto  al  tipo  di
impianti, alla loro potenza e al  contesto  nel  quale  essi  sono  o
potrebbero essere localizzati. 
    E' opportuno, inoltre, ricordare  che  la  criticita'  ambientale
degli impianti termici a biomasse e' stata stigmatizzata dallo stesso
Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), approvato
il 18  dicembre  2019  dalla  Conferenza  unificata  e  trasmesso  il
successivo 31 dicembre alla Commissione europea,  in  attuazione  del
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, sulla governance  dell'Unione  dell'energia  e
dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e
(CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE  e
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le  direttive  del
Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e  che  abroga  il  regolamento
(UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
    Nel PNIEC si constata, infatti, il «problema ambientale  connesso
agli impatti emissivi degli impianti  di  riscaldamento  esistenti  a
biomasse solide» e si aggiunge che, «[p]ertanto,  l'installazione  di
nuovi impianti di riscaldamento a biomasse dovra' essere  guidata  in
modo da favorire gli impianti ad alta qualita' ambientale e  ad  alta
efficienza, considerando anche la possibilita' che  siano  introdotte
limitazioni a installazioni  ex-novo  nelle  aree  caratterizzate  da
situazioni critiche sotto il profilo della qualita' dell'aria»  (pag.
58). 
    Siccome i parchi naturali ricoprono solo una limitata  parte  del
territorio nazionale o regionale,  e  quindi  sussiste  un'abbondante
disponibilita' di altre aree dove realizzare  tali  impianti,  appare
evidente il problema della dubbia coerenza, allo stato attuale  dello
sviluppo tecnologico, tra la localizzazione in detti siti  di  questo
tipo di impianti, quando superino una certa potenza, e la  scelta  di
preservare i parchi stessi dall'eccesso di contaminazione  antropica,
che e' quella che giustifica la loro costituzione. 
    Le  centrali  termiche  a  biomasse,  infatti,  possono  produrre
effetti anche negativi  sull'ambiente,  non  solo  per  le  emissioni
nell'atmosfera  derivanti  dalla  combustione,  ma  anche   a   causa
dell'imponente movimentazione di mezzi di  trasporto  delle  medesime
biomasse, spesso solo in parte reperibili in loco, che e'  necessaria
per alimentare questo tipo di centrali e che all'interno  dei  parchi
naturali puo' avvenire, verosimilmente, solo su gomma. 
    A  differenza  degli  altri   impianti   che   utilizzano   fonti
energetiche rinnovabili - la  cui  realizzazione  e  operativita'  si
pone, normalmente, in minore conflitto con la tutela dell'ambiente  e
il cui sviluppo costituisce (ferma restando la valutazione  del  loro
impatto sul paesaggio  e  quella  dell'incidenza  sull'ambiente,  che
comunque non puo' essere toccato) un interesse «di cruciale  rilievo»
proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell'ambiente,  anche
nell'interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022) -
per  i  suddetti  impianti  alimentati  da  biomasse,  pur  anch'esse
qualificabili nell'ambito delle FER, un tale  conflitto  e',  invece,
piu' facilmente ipotizzabile, quando lo loro realizzazione avvenga in
aree, come i parchi, destinate precipuamente a difendere «l'ambiente,
la biodiversita' e gli ecosistemi», cioe'  i  beni  cui  fa  espresso
riferimento il novellato art. 9 Cost. 
    Anche di recente, al riguardo,  questa  Corte  ha  precisato  che
l'art. 9, terzo comma, Cost., con la «preminente rilevanza  accordata
[...] alla  protezione  dell'ambiente»,  «consacra  direttamente  nel
testo della Costituzione il mandato di tutela  dell'ambiente»  stesso
(sentenze n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024). 
    In proposito,  e'  opportuno  ricordare  la  Comunicazione  della
Commissione europea del 20 maggio 2020,  recante  «Strategia  dell'UE
sulla  biodiversita'  per  il  2030»,  che  esplicita  gli  obiettivi
dell'Unione consistenti «nella  protezione  e  nel  ripristino  della
natura»: facendo riferimento agli ecosistemi e alla biodiversita'  da
proteggere, la Comunicazione precisa, tra l'altro,  che  «le  riserve
naturali scompaiono sotto i nostri occhi e  il  numero  di  specie  a
rischio di estinzione non  e'  mai  stato  cosi'  alto  nella  storia
dell'umanita'» (punto 1). Evidenzia,  inoltre,  che  la  crisi  della
biodiversita' e quella climatica sono intrinsecamente legate e che il
ripristino della  natura  e'  determinante  per  la  riduzione  delle
emissioni di  gas  a  effetto  serra.  Aggiunge,  a  proposito  delle
biomasse forestali per la produzione di energia, che «[p]er capire  e
monitorare  meglio  i  potenziali  rischi   per   il   clima   e   la
biodiversita', la Commissione sta valutando la domanda e l'offerta di
biomassa nell'UE e nel mondo e  la  relativa  sostenibilita'»  (punto
2.2.5). 
    Collegato a questa  strategia  e'  il  recente  regolamento  (UE)
2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024,
sul ripristino della  natura  e  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2022/869,  per  il  «recupero  a  lungo  termine  e  duraturo   della
biodiversita' e della resilienza degli ecosistemi in  tutte  le  zone
terrestri e marine [...] attraverso il  ripristino  degli  ecosistemi
degradati» (art. 1, paragrafo 1, lettera a). 
    Tale regolamento prevede forme di preservazione  e  miglioramento
di diversi habitat naturali. Quanto  al  rapporto  tra  tutela  degli
habitat e realizzazione di impianti "verdi", l'art. 6,  paragrafo  2,
del suddetto regolamento afferma  il  principio  secondo  cui,  «[i]n
circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli  Stati  membri
possono  limitare  l'applicazione  del  paragrafo  1»  -  ovvero   la
previsione che «la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia da  fonti  rinnovabili  [...]  sono
presunti di interesse pubblico prevalente» - «a determinate parti del
loro territorio nonche' a determinati tipi di tecnologie o a progetti
con  determinate   caratteristiche   tecniche,   conformemente   alle
priorita' stabilite nei  rispettivi  piani  nazionali  integrati  per
l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999». 
    Dunque, il regolamento n. 2024/1991/UE si preoccupa  di  chiarire
che gli Stati  membri  possono  stabilire  che  la  realizzazione  di
determinati  impianti  incidenti  su  specifiche   parti   del   loro
territorio  sia  esclusa  dalla  presunzione  di  interesse  pubblico
prevalente, facendo quindi venir meno il relativo favor. 
    7.- Fatta questa premessa, si deve, tuttavia,  ritenere  fondato,
nei termini di  seguito  illustrati,  il  primo  motivo  del  ricorso
statale, che lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.,
in relazione alla  materia  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia». 
    A tale  ambito  di  competenza,  per  consolidata  giurisprudenza
costituzionale,  deve  essere,  infatti,  ricondotta   la   normativa
regionale  in  scrutinio,  in  considerazione  del  suo  oggetto  (ex
plurimis, sentenze n. 28 del 2025, n. 27 del 2023, n. 221, n. 216, n.
121 e n. 77 del 2022). 
    In proposito, questa Corte ha in  piu'  occasioni  ricostruito  i
tratti essenziali dell'evoluzione normativa nazionale e del ruolo che
questa ha  accordato  alle  regioni  nell'individuazione  delle  aree
idonee e inidonee all'installazione degli impianti  FER,  dando  atto
del passaggio dalla disciplina introdotta con l'art.  12,  comma  10,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  (Attuazione  della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita') a quella dettata dall'art. 20 del  d.lgs.  n.  199
del 2021. 
    Il comma 4 di quest'ultima  disposizione  ha,  infatti,  permesso
l'intervento, prima  non  consentito,  della  legge  regionale  nella
individuazione  delle  aree  idonee,  mentre  rimaneva  fermo,  nella
«perdurante  assenza»  dei  decreti  interministeriali  previsti  dal
precedente comma 1 (sentenza n. 58 del 2023),  che  -  ai  sensi  del
paragrafo 17 delle Linee guida allora emanate, sulla base del  citato
art. 12, comma 10, del d.lgs.  n.  387  del  2003,  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee  guida
per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti  rinnovabili)
e del relativo Allegato 3  -  l'individuazione  delle  aree  inidonee
dovesse avvenire solo «attraverso un'apposita istruttoria» e, quindi,
non con legge ma all'esito di un procedimento amministrativo,  e  non
potesse «configurarsi come divieto preliminare». 
    7.1.- La valutazione della  presente  censura  governativa  della
legge calabrese richiede ora a questa Corte  di  affrontare,  per  la
prima volta ex professo - data la sua pertinenza ratione temporis  -,
la portata del recente d.m. 21 giugno  2024,  che,  appunto  attuando
l'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021,  stabilisce  i  nuovi
principi e criteri  omogenei  per  l'individuazione  da  parte  delle
regioni  delle  superfici  e  delle  aree   idonee   e   non   idonee
all'installazione degli impianti FER. 
    In particolare, l'art. 3, comma 1, del suddetto  decreto  dispone
che le regioni «individuano ai sensi  dell'art.  20,  comma  4»,  del
d.lgs. n. 199 del 2021, «con  propria  legge»,  le  aree  di  cui  al
precedente art. 1, comma 2, che  a  sua  volta  e'  comprensivo,  tra
l'altro, delle «superfici e aree» sia «idonee» (lettera a)  che  «non
idonee» (lettera b). 
    In  forza  di  tale  innovazione,  i  principi  affermati   dalla
giurisprudenza costituzionale  in  precipua  relazione  all'art.  12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e alle Linee guida del 2010  non
possono essere trasposti al nuovo assetto delineato con il d.lgs.  n.
199 del 2021 e il d.m. 21 giugno 2024, dal momento  che,  aderendo  a
tale opzione ermeneutica, «si finirebbe per obliterare  indebitamente
il  vigente  contesto  normativo,  avuto  specifico   riguardo   alla
circostanza per cui, de iure condito, l'articolo  20,  comma  1,  del
d.lgs. n. 199/2021 espressamente dispone che sia  il  Mase»,  con  il
prescritto concerto e previo raggiungimento dell'intesa in Conferenza
unificata, a stabilire con decreto i principi e  i  criteri  omogenei
strumentali  all'individuazione  delle  aree  idonee  e  non   idonee
(Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  Roma,  sezione
terza, sentenze 13 maggio 2025, n. 9167, n. 9166, n. 9165, n. 9162  e
n. 9155 del 2025). 
    In effetti, le pronunce di  questa  Corte  che  hanno  dichiarato
costituzionalmente illegittime norme regionali che sottraevano  parti
del territorio regionale, a  volte  anche  particolarmente  sensibili
(sentenze n. 28 del 2025 e n. 216 del  2022),  alla  possibilita'  di
localizzazione di impianti di portata  superiore  a  una  determinata
potenza si fondavano sul precedente assetto dei principi fondamentali
statali,  che  negava  in  radice  una  benche'   minima   competenza
legislativa regionale in merito (tra le molte,  ancora,  sentenza  n.
216 del 2022). 
    Nel nuovo quadro dei principi fondamentali della  materia,  cosi'
come integrati, sul piano tecnico (ex plurimis, sentenza  n.  77  del
2022), dal d.m. 21 giugno 2024, il  potere,  previsto  dall'art.  20,
comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge le aree
idonee e'  ora  stato,  invece,  accordato  alle  regioni  anche  con
riguardo alle aree non idonee; tale possibilita', del resto,  non  e'
espressamente esclusa dal d.lgs. n. 199 del 2021. 
    7.2.- Va pero' precisato  che  un'attenta  lettura  del  suddetto
decreto ministeriale fa emergere che la inidoneita' dell'area, pur se
dichiarata con legge regionale, non si puo' tradurre  in  un  divieto
assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare  un'area  in  cui
l'installazione  dell'impianto  puo'  essere  egualmente  autorizzata
ancorche' sulla base di una idonea istruttoria e di  una  motivazione
rafforzata. 
    L'art.  1,  comma  2,  lettera  b),  del  d.m.  21  giugno  2024,
definisce, infatti, quelle non idonee come le «aree  e  siti  le  cui
caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di  specifiche
tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17
e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero
dello sviluppo economico 10 settembre 2010». 
    Tale rimando alle precedenti Linee  guida  sta  a  significare  -
stante il menzionato paragrafo 17, il  quale  prevede  una  «apposita
istruttoria», nonche' l'Allegato 3,  il  quale  stabilisce,  in  ogni
caso, che l'individuazione di queste aree non deve «configurarsi come
divieto preliminare» - che la decisione  definitiva  in  merito  alla
realizzazione degli impianti FER, anche  se  la  legge  regionale  ha
qualificato determinate aree come non idonee,  va  assunta,  in  ogni
caso,  all'esito   del   singolo   procedimento   di   autorizzazione
concernente lo specifico progetto di impianto, all'interno del  quale
si  potrebbero  comunque  evidenziare  ragioni  a  favore  della  sua
realizzazione. 
    Pertanto, si deve concludere che, nel nuovo contesto dei principi
fondamentali della materia, il potere, previsto dall'art.  20,  comma
4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale  le
aree idonee e' stato accordato alle regioni anche con  riguardo  alle
aree non idonee, con la precisazione, pero',  che  l'inidoneita'  non
puo' mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. 
    Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto
alla autonomia regionale ma  al  contempo  idoneo  a  scongiurare  il
rischio che gli organi  politici  regionali,  quando  non  sussistano
evidenti  ragioni  di   salvaguardia   degli   ecosistemi   e   della
biodiversita', ricorrano allo "strappo legislativo"  per  assecondare
la  tentazione  di  ostacolare  impianti  sui  rispettivi   territori
(secondo l'efficace espressione "Ninmby": not in my back yard),  cio'
che si porrebbe in palese contrasto con la pressante  esigenza  dello
sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come gia' ricordato,  «di
cruciale rilievo» proprio «rispetto al  vitale  obiettivo  di  tutela
dell'ambiente,  anche  nell'interesse   delle   future   generazioni»
(sentenza n. 216 del 2022). 
    7.3.- Alla luce di questa nuova cornice dei principi fondamentali
della  materia,  deve  quindi  essere   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.,  in
relazione  alla  materia  «produzione,  trasporto   e   distribuzione
nazionale dell'energia», dell'art. 14,  comma  1,  della  legge  reg.
Calabria n. 36 del  2024,  nella  parte  in  cui  dispone  che  «[e']
vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti  nel  territorio
calabrese, la realizzazione degli impianti di potenza superiore a  10
MW termici alimentati da biomasse, anziche' disporre che  i  suddetti
parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione  di  questa
tipologia di impianti. 
    Rimangono assorbite le altre censure statali. 
    8.- Deve essere pero' svolta un'ultima precisazione. 
    Dal momento che l'individuazione con legge dei parchi nazionali o
regionali  come  aree  inidonee  alla  realizzazione  degli  impianti
alimentati da biomasse con potenza eccedente i 10 MW termici non puo'
comportare un divieto assoluto,  l'eventuale  dissenso,  in  seno  al
successivo procedimento amministrativo, di una delle  amministrazioni
coinvolte (ad esempio, la regione o  l'ente  parco)  potrebbe  essere
superato dal Consiglio dei ministri. 
    Infatti, l'art. 9 del decreto legislativo 25  novembre  2024,  n.
190 (Disciplina  dei  regimi  amministrativi  per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4
e 5, letter[e] b e d, della legge 5 agosto 2022,  n.  118)  prescrive
che gli impianti superiori a determinate potenze sono soggetti  a  un
«procedimento   autorizzatorio   unico»,   nel   corso   del    quale
l'amministrazione procedente convoca una conferenza  di  servizi,  la
cui conclusione, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
puo'  avvenire  sulla   base   delle   «posizioni   prevalenti»;   in
quest'ipotesi, il successivo  art.  14-quinquies  stabilisce  che  le
amministrazioni  dissenzienti  portatrici  di  interessi   cosiddetti
sensibili possano  proporre  opposizione  avverso  la  determinazione
motivata di conclusione della conferenza (comma 1)  e  che,  ove  non
venga  raggiunta  un'intesa  tra  le  amministrazioni   partecipanti,
l'"ultima parola"  spetti  al  Consiglio  dei  ministri,  che  decide
sull'opposizione stessa (comma 6). 
    A questo riguardo, tuttavia, questa Corte  ritiene  di  precisare
che, se tale regime potrebbe condurre, di per se', all'autorizzazione
di centrali alimentate da biomasse di  elevata  potenza  termica  nei
parchi naturali,  tale  eventualita'  -  stante  quanto  premesso  al
precedente punto 6 - potrebbe  presentare  criticita'  rispetto  alla
«preminente rilevanza accordata [...] alla protezione  dell'ambiente»
dal novellato art. 9 Cost., che ne consacra  direttamente  nel  testo
della  Costituzione  il  mandato  di   tutela   e   «vincola   cosi',
esplicitamente, tutte le pubbliche autorita' ad  attivarsi  in  vista
della sua efficace difesa» (sentenze n. 125 del 2025  e  n.  105  del
2024). 
    Tale  mandato  costituzionale,   evidentemente,   dovra'   essere
attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti - ivi
compreso  il  Consiglio   dei   ministri   in   sede   di   decisione
sull'opposizione di cui all'art. 14-quinquies della legge n. 241  del
1990 - in relazione all'esigenza di tutelare  la  biodiversita'  e  i
delicati  ecosistemi  che  si  sviluppano  nei  parchi  nazionali   o
regionali, ove assentissero in questi luoghi alla realizzazione delle
suddette centrali. 
    9.- Le medesime ragioni prima  esposte  ai  punti  da  7  a  7.2.
conducono a ritenere fondata anche la censura statale  di  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. a  opera  dell'art.  14,  comma  2,
della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, dal momento  che  anch'esso
si traduce in un divieto assoluto di esercizio per gli impianti  gia'
esistenti che non adeguino la potenza generata al limite  dei  10  MW
entro sei mesi. 
    In relazione a tale disposizione  e'  fondata  anche  la  censura
statale prospettata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. 
    Benche', infatti, il novellato  art.  41,  secondo  comma,  Cost.
preveda ora tra i principi limitanti l'iniziativa  economica  privata
anche l'«ambiente», qui rileva che la previsione regionale assume  il
carattere di legge provvedimento, poiche'  e'  riferibile  unicamente
alla centrale del Mercure (che oggi e' il solo  impianto  a  biomasse
collocato in un parco nazionale o  regionale  calabrese)  e  risulta,
quindi, destinata a incidere  «su  una  singola  posizione  giuridica
(sentenze n. 181 del  2019,  n.  24  del  2018,  n.  231  del  2014),
"attraendo  nella  sfera  legislativa  quanto  normalmente   affidato
all'autorita' amministrativa" (sentenze n. 168 del 2020 e n. 114  del
2017)» (sentenza n. 186 del 2022). 
    Per  costante  giurisprudenza  di  questa   Corte,   disposizioni
legislative di tal fatta  non  sono  di  per  se'  incompatibili  con
l'assetto dei poteri  stabilito  dalla  Costituzione.  Tuttavia,  «in
considerazione del pericolo di disparita' di  trattamento  insito  in
previsioni di questo tipo, esse devono  soggiacere  a  uno  scrutinio
stretto di costituzionalita', sotto i profili della non arbitrarieta'
e della non irragionevolezza della scelta legislativa»  (sentenze  n.
186 del n. 2022 e n. 49 del 2021; nello stesso  senso,  ex  plurimis,
sentenze n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017,  n.  275,
n. 154 e n. 85 del 2013, n. 20 del 2012). 
    La disposizione regionale non supera questo  tipo  di  sindacato,
perche' trasmoda in una disciplina lesiva del legittimo affidamento. 
    E' pur vero che secondo consolidata giurisprudenza costituzionale
questo  e'  «soggetto  al  normale  bilanciamento  proprio  di  tutti
principi e diritti costituzionali» (sentenza n. 182 del 2022)  e  che
in  riferimento  «ai  rapporti  di  durata,  e   alle   modificazioni
peggiorative che su di essi  incidono  secondo  il  meccanismo  della
cosiddetta retroattivita' impropria [...] il legislatore  dispone  di
ampia discrezionalita'» (sentenza n. 36 del 2025). 
    Tuttavia, nel caso in  questione,  data  anche  la  brevita'  del
termine richiesto per l'adeguamento  (sei  mesi)  alla  riduzione  di
potenza, la norma impugnata non si giustifica adeguatamente  rispetto
non solo all'iniziativa economica  della  societa'  autorizzata  alla
gestione dell'impianto ma anche alla posizione dei  lavoratori  nello
stesso occupati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma
1, della legge Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed
integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n.  8/2010,
n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023,
n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative), nella parte in  cui
dispone  che  «[e']  vietata»,  nei  parchi  nazionali  e   regionali
ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di  impianti  di
potenza superiore a 10 MW termici alimentati  da  biomasse,  anziche'
disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non  idonee»  alla
realizzazione di questa tipologia di impianti; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma
2, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024; 
    3) dichiara l'inammissibilita' delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge  reg.  Calabria
n. 36 del 2024 promosse, in riferimento agli artt. 117, commi primo e
secondo, lettera s), della Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge  quadro  sulle
aree protette), dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                       Ordinanza letta all'udienza dell'8 luglio 2025 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge  della  Regione
Calabria 26 novembre 2024, n.  36  (Modifiche  ed  integrazioni  alle
leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n.  8/2010,  n.  47/2011,  n.
24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n.
6/2024,  e  disposizioni  normative),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso  depositato  il  28  gennaio  2025
(reg. ric. n. 6 del 2025). 
    Rilevato  che,  con  atto  depositato  il  10  marzo  2025,  sono
intervenuti nel giudizio il Consorzio legno valle del  Mercure  e  il
Consorzio agricolo forestale biomasse Calabria; 
    che   i   menzionati    Consorzi,    esercenti    attivita'    di
approvvigionamento di biomasse per l'impianto denominato centrale del
Mercure sito nel parco nazionale del Pollino, assumono di vantare  un
«interesse economico  diretto  e  qualificato»  a  tutela  del  quale
sarebbero legittimati a  intervenire  ad  adiuvandum,  rilevando  che
l'ammissibilita' dell'intervento assicurerebbe loro  l'esercizio  del
diritto di difesa e sarebbe conforme al principio di  parita',  avuto
riguardo alla possibilita', riconosciuta  ai  soggetti  portatori  di
interessi collettivi o diffusi, di depositare opinio; 
    che, con atto depositato il 10 marzo 2025,  sono  intervenuti  in
giudizio ad adiuvandum anche i Comuni di  Laino  Borgo,  Castelluccio
Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Castello, Lauria, Mormanno e
Papasidero; 
    che i Comuni intervenienti espongono che la riduzione di potenza,
al di sotto di 10 MWatt  termini,  imposta  dall'impugnato  art.  14,
comma 2, produrrebbe l'effetto della chiusura del suddetto  impianto,
con la conseguente perdita «di  centinaia  di  posti  di  lavoro»,  e
aggiungono   che   trarrebbero   beneficio   dall'attivita'    svolta
dall'impianto  medesimo,  perche'  avrebbero  sottoscritto   con   la
societa'  che  lo  gestisce  un   accordo   in   virtu'   del   quale
riceverebbero, a titolo di «compensazione e riequilibrio ambientale»,
ingenti somme utilizzate a favore delle rispettive comunita' locali; 
    che  da  queste  considerazioni  discenderebbe,  ad  avviso   dei
menzionati Comuni, il loro «interesse qualificato» a intervenire  nel
presente giudizio; 
    che, con atto depositato, fuori termine, il  9  maggio  2025,  e'
intervenuta ad opponendum l'Associazione forum ambientalista ODV; 
    che tale associazione deduce, a sostegno propria legittimazione a
intervenire, di essere portatrice di un interesse  diffuso  -  quello
alla tutela ambientale - che potrebbe subire «un pregiudizio  diretto
e immediato in conseguenza dell'esito» dell'odierno giudizio. 
    Considerato   che   deve   essere   preliminarmente    dichiarata
l'inammissibilita' dell'intervento spiegato  dall'Associazione  forum
ambientalista,  in  ragione  dell'assorbente  profilo  relativo  alla
tardivita' del deposito del relativo atto di  intervento,  effettuato
oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma  3,  e  31,  comma  1,
delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale (sentenza n. 170 del 2017); 
    che, quanto agli altri interventi, questa Corte ha  ripetutamente
affermato che il giudizio in via principale «si svolge esclusivamente
tra  soggetti  titolari  di  potesta'  legislativa  e   non   ammette
l'intervento di soggetti che ne siano privi» (ex  plurimis,  sentenza
n. 119 del 2024), ne' «di soggetti diversi dalla parte  ricorrente  e
dal titolare della potesta' legislativa il cui esercizio  e'  oggetto
di contestazione, salva l'ipotesi, in via del tutto  eccezionale,  in
cui  la  legge  impugnata  incida  specificamente  sulla   sfera   di
attribuzione costituzionale di altre  regioni  o  province  autonome»
(ordinanza letta all'udienza 14 gennaio 2025 e allegata alla sentenza
n. 28 del 2025; nello stesso senso, ordinanza  letta  all'udienza  12
novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024); 
    che questa Corte ha altresi' escluso  che  il  ristretto  confine
entro cui e'  ammissibile  l'intervento  pregiudichi  il  diritto  di
difesa di soggetti i cui interessi possano essere  incisi  dall'esito
del giudizio in via di azione, osservando che questo «non  scaturisce
da una controversia concreta rispetto alla quale  possa  configurarsi
l'interesse di specifici soggetti, vertendo piuttosto sulla  astratta
conformita' a Costituzione della legge  impugnata»  (ordinanza  letta
all'udienza del 9 aprile 2024 e allegata alla  sentenza  n.  119  del
2024); 
    che,  pertanto,   gli   interventi   devono   essere   dichiarati
inammissibili. 
 
                          Per Questi Motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili gli interventi in  giudizio  dei  Consorzi
legno valle del Mercure e agricolo forestale biomasse  Calabria,  dei
Comuni  di  Laino   Borgo,   Castelluccio   Inferiore,   Castelluccio
Superiore, Laino Castello, Lauria,  Mormanno  e  Papasidero,  nonche'
dell'Associazione forum ambientalista ODV. 
 
                 F.to: Giovanni Amoroso, Presidente