N. 138 SENTENZA 24 giugno - 28 luglio 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Accertamento definitivo
  di violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte  e
  tasse  -  Violazioni  gravi  -  Definizione,  mediante   rinvio   a
  disposizione tributaria - Omesso pagamento superiore a 5000 euro  -
  Effetti -  Esclusione  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di
  appalto - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di
  proporzionalita' - Non  fondatezza  della  questione  -  Rinvio  al
  legislatore per  valutare  l'opportunita'  dell'innalzamento  della
  soglia oltre la quale il debito fiscale  si  considera  grave,  nel
  rispetto  del  principio   di   buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione. 
- Decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  art.  80,  comma  4,
  secondo periodo. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.31 del 30-7-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  80,  comma
4, secondo periodo, del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50
(Codice dei contratti pubblici), promosso  dal  Consiglio  di  Stato,
sezione terza, nel procedimento vertente tra  Markas  srl  e  Azienda
unita' sanitaria locale - IRCCS Reggio Emilia e altri, con  ordinanza
dell'11 settembre 2024, iscritta al n.  196  del  registro  ordinanze
2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,
prima serie speciale, dell'anno 2024. 
    Visti gli atti di costituzione  di  Dussmann  Service  srl  e  di
Markas srl, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  24  giugno  2025  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli per Dussmann Service  srl,
Pietro Adami per Markas srl, nonche' l'avvocata dello  Stato  Carmela
Pluchino per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza dell'11 settembre 2024, iscritta al n. 196 reg.
ord. del 2024, il Consiglio  di  Stato,  sezione  terza,  dubita,  in
riferimento  all'art.  3  Cost.,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 80, comma 4, secondo periodo, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici),  ove  si  prevede
che le violazioni definitivamente accertate  rispetto  agli  obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse sono  «gravi»,  e  quindi
causano l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto,
se comportano  un  omesso  pagamento  superiore  all'importo  di  cui
all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione
delle imposte sul reddito), importo attualmente pari a 5.000 euro. 
    1.1.-   Il   rimettente   premette   di    doversi    pronunciare
sull'impugnazione  della  sentenza   del   Tribunale   amministrativo
regionale per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, 5 febbraio
2024, n. 18, che ha respinto il  ricorso  presentato  da  Markas  srl
contro  l'aggiudicazione  in   favore   di   Dussmann   Service   srl
dell'appalto per  «l'affidamento  di  servizi  di  accompagnamento  e
trasporto interno di utenti/pazienti deambulanti  ovvero  posizionati
su sedia a rotelle, barella o letto, trasporto di materiale biologico
e sanitario e trasporto  salme/cadaveri  in  tre  lotti  distinti  di
durata quinquennale, occorrente all'Unione d'Acquisto  delle  Aziende
Sanitarie associate all'AVEN". Le censure articolate da  Markas  srl,
non accolte dal giudice di  primo  grado  e  riproposte  in  appello,
riguardavano la violazione dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 n. 2016  per
la mancata esclusione di Dussmann Service srl dalla gara, in  ragione
della  carenza  del  requisito  di  regolarita'   fiscale   e   della
correlativa omissione informativa, e dell'art. 97 del  d.lgs.  n.  50
del 2016, per l'incongruita' dell'offerta sotto il profilo dei  costi
della manodopera. 
    1.2.- Il giudice a quo, dopo  avere  confutato  alcune  eccezioni
preliminari sollevate dalle  parti  e  relative  alla  formazione  di
preclusioni processuali, ha chiarito che  alla  questione  sottoposta
erano «pienamente esportabili le rationes decidendi» enunciate in una
vertenza  speculare  nella  decisione  dell'adunanza   plenaria   del
Consiglio di Stato 24  aprile  2024,  n.  7,  che  ha  affrontato  la
medesima  quaestio  iuris,  vale  a  dire  la  rilevanza,   ai   fini
dell'esclusione dalla gara  di  Dussmann  Service  srl,  del  mancato
pagamento di  una  somma  di  18.000  euro  a  titolo  di  contributo
unificato e relative sanzioni. La decisione in questione,  dopo  aver
ribadito il principio della necessaria continuita' del  possesso  dei
requisiti di ammissione previsti dal bando per tutta la durata  della
gara, e del conseguente onere per il partecipante di dichiarare,  sin
dalla presentazione dell'offerta, l'eventuale carenza di uno di  tali
requisiti,  aveva  osservato  che  Dussmann  Service  srl   risultava
inadempiente rispetto al versamento del contributo unificato, che «va
ascritto alla categoria delle  entrate  tributarie».  L'inadempimento
era da ritenersi definitivo e, poiche'  a  fronte  di  un  debito  di
27.000 euro Dussmann  Service  srl  aveva  pagato  solo  9.000  euro,
residuavano 18.000 euro. L'importo era superiore  a  quello  previsto
dall'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pari a  5.000  euro,  e,
pertanto, non  poteva  revocarsi  in  dubbio  che  al  momento  della
partecipazione alla gara  Dussmann  Service  srl  fosse  carente  del
requisito di regolarita' fiscale. 
    Il rimettente fa proprie le considerazioni dell'Adunanza plenaria
e ritiene non conferenti le eccezioni dell'appellata Dussmann Service
srl attinenti alla peculiare natura del contributo unificato e  delle
sue modalita'  di  accertamento  e  relativa  notifica.  Quanto  alle
questioni di legittimita' costituzionale  prospettate  dall'appellata
sull'art. 80, comma 4, del d.lgs.  n.  50  del  2016,  il  rimettente
considera manifestamente infondate quelle poste in  riferimento  agli
artt. 3, per  disparita'  di  trattamento,  41  e  97  Cost.,  mentre
condivide i dubbi dell'appellata in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
sotto il profilo del contrasto della disposizione con i  principi  di
ragionevolezza  e  proporzionalita'.  Cio'  in  quanto  si  considera
«grave» la violazione tributaria nel caso di «mero superamento  della
soglia fissa e predeterminata di  cinquemila  euro,  in  forza  della
relatio all'art. 48-bis d.P.R. 602 del 1973». 
    1.3.- In punto di  rilevanza,  il  rimettente  fa  presente  che,
applicando la disposizione censurata, dovrebbe  trovare  accoglimento
il  primo  motivo  di  appello  presentato  da  Markas  srl,  con  la
conseguente esclusione di Dussmann Service srl dalla procedura,  alla
luce  dell'acclarata  violazione,  definitivamente  accertata,  della
normativa fiscale in materia di  contributo  unificato.  Infatti,  il
debito tributario in questione era pari a 18.000 euro e quindi,  come
detto, superiore alla soglia di 5.000 euro stabilita, per  mezzo  del
rinvio all'art. 48-bis del d.P.R. n.  602  del  1973,  dall'art.  80,
comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il dato testuale non  lascerebbe,
inoltre, spazio a esegesi difformi o  a  interpretazioni  correttive,
non potendosi disapplicare - come pure richiesto da Dussmann  Service
srl - la norma statale per contrasto con il principio comunitario  di
proporzionalita', tenuto conto che non  si  e'  in  presenza  di  una
sanzione in senso tecnico. Non sarebbe neppure percorribile una linea
ermeneutica adeguatrice,  volta  ad  assicurare  una  interpretazione
costituzionalmente orientata della  disposizione,  perche'  qualsiasi
intervento  comporterebbe  una   non   consentita   eterointegrazione
normativa. 
    1.4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, dopo
avere  svolto  alcune   considerazioni   preliminari   di   carattere
storico-sistematico,  descrive   l'assetto   della   fattispecie   di
esclusione dalle procedure di appalto  dell'operatore  economico  per
irregolarita'  fiscale  fissato  dal   d.lgs.   n.   50   del   2016,
caratterizzato dalla distinzione tra  le  violazioni  definitivamente
accertate e quelle non definitivamente accertate. Per  le  prime,  e'
prevista l'automatica esclusione dalla gara e la soglia  di  gravita'
e' individuata per relationem con l'importo di  cui  all'art.  48-bis
del d.P.R. n. 602 del 1973. Le gravi violazioni  non  definitivamente
accertate in materia fiscale sono invece oggetto  di  valutazione  da
parte della stazione appaltante ai  fini  dell'eventuale  esclusione.
Esse sono quelle «stabilite  da  un  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  previo  parere  del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri [...] che, [in ogni caso], devono  essere  correlate  al
valore dell'appalto e comunque di  importo  non  inferiore  a  35.000
euro». In attuazione di tale  rinvio  alla  fonte  regolamentare,  e'
stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
28 settembre 2022 (Disposizioni in materia  di  possibile  esclusione
dell'operatore  economico  dalla  partecipazione  a   una   procedura
d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente
accertate), per il quale la violazione  fiscale  non  definitivamente
accertata «si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad  un
obbligo di pagamento di imposte o  tasse  per  un  importo  che,  con
esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore  al  10%  del
valore dell'appalto. [...] In ogni caso, l'importo  della  violazione
non deve essere inferiore a 35.000 euro". 
    Il giudice a quo, dopo un inquadramento generale dei principi  di
proporzionalita' e ragionevolezza, osserva che la  previsione  recata
dal  richiamato  art.  48-bis  incide,  «in  omaggio  ad  una   ratio
squisitamente    esattiva»,    sui    pagamenti    delle    pubbliche
amministrazioni, prescrivendo la sospensione del pagamento  superiore
all'importo  di   5.000   euro   dovuto   a   qualsiasi   titolo   da
amministrazioni pubbliche  o  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica  «se  il  beneficiario  e'   inadempiente   all'obbligo   di
versamento derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle  di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo  e,
in caso affermativo,  non  procedono  al  pagamento  e  segnalano  la
circostanza all'agente della riscossione». In tal modo, prende  avvio
una procedura esecutiva mediante atto  di  pignoramento  del  credito
sino a concorrenza della somma dovuta in base alle cartelle insolute,
oltre aggi e accessori. In tale contesto, il valore-soglia  di  5.000
euro rappresenterebbe, secondo il rimettente, una opzione regolatoria
estremamente   razionale,   in   quanto   inibisce    il    pagamento
dell'amministrazione solo sino a concorrenza del  debitum  risultante
dalle cartelle esattoriali insolute, dunque senza  pregiudizio  delle
ulteriori ragioni creditorie dell'operatore economico. Invece, la sua
applicazione come causa automaticamente  escludente  dalle  gare  per
l'aggiudicazione di appalti per irregolarita' fiscali  porterebbe  ad
esiti paradossali, come nel caso di  specie,  dove  a  fronte  di  un
appalto dell'importo di 9.543.000 euro «un  operatore  economico  del
calibro di Dussmann service dovrebbe essere escluso  per  un  debitum
fiscale definitivamente accertato pari a soli 18  mila  euro,  dunque
530 volte inferiore a  quello  dell'appalto  in  causa».  Una  simile
sproporzione  non  sarebbe  giustificata  ne'   dalla   ratio   legis
intrinseca  -  il  perseguimento  dell'integrita'   e   affidabilita'
dell'operatore economico  con  cui  l'amministrazione  si  ritrova  a
contrattare - ne' dalla «ratio legis estrinseca, di  indole  fiscale,
tesa a perseguire la compliance impo-esattiva». 
    Il rimettente si interroga su quale  sia  «la  misura  altrimenti
perseguibile per contemperare gli scopi perseguiti» e richiama, quale
tertium comparationis, il differente meccanismo  determinativo  della
soglia  di  gravita'  relativo   alle   violazioni   tributarie   non
definitivamente accertate. Pur nella consapevolezza della  diversita'
tra le due fattispecie e  delle  notazioni  critiche  espresse  dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato, che le ritiene  incomparabili,
il giudice a quo nutre forti perplessita' sulla ragionevolezza  dello
«statuto dicotomico  della  gravita'  della  violazione  tributaria»,
tenendo anche conto della circostanza che «sino al 31 gennaio 2022 la
relatio all'importo di cui all'art. 48-bis  d.P.R.  602/1973  operava
indistintamente  con  riguardo  alle  violazioni  definitive  e   non
definitive e solo all'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche
apportate dalla legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre  2021,  n.
238) e' comparso il nuovo  congegno  determinativo  della  soglia  di
gravita' su base parametrica per le violazioni non definitive». 
    Allargando  l'esame  ad  altri   settori   dell'ordinamento,   il
rimettente osserva che le soglie di  rilevanza  penal-tributaria  per
taluni reati, quali la dichiarazione fraudolenta o infedele,  cui  si
correla in sede di responsabilita' amministrativa dipendente da reato
l'incapacita' di contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  sono
«marcatamente  superiori  a  quella  prevista  per  le  irregolarita'
fiscali automaticamente escludenti  dalla  disciplina  sui  contratti
pubblici». 
    Per riportare entro i canoni di proporzionalita' e ragionevolezza
l'automatismo  a  effetto  escludente  previsto  dalla   disposizione
censurata sarebbe sufficiente, secondo il rimettente,  un  intervento
additivo di principio di questa  Corte,  «secondo  cui  costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle che  comportano  un
omesso pagamento di imposte e  tasse  superiore  all'importo  di  cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  e  che,  in  ogni  caso,  sono
correlate al valore dell'appalto». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che  in
primo luogo eccepisce l'inammissibilita' della questione  sottoposta,
in quanto  nel  caso  di  pronuncia  additiva  di  questa  Corte,  il
Consiglio  di  Stato  dovrebbe  comunque   applicare   l'ipotesi   di
esclusione individuabile nel limite posto dall'art. 48-bis del d.P.R.
n. 602 del 1973 e -  nelle  more  di  un  successivo  intervento  del
legislatore  -  la  causa  di  esclusione  si  farebbe  dipendere  da
valutazioni  discrezionali  delle  stazioni  appaltanti,  con   grave
pregiudizio per la certezza del  diritto.  L'Avvocatura  dello  Stato
ritiene, inoltre, non censurabile la discrezionalita' esercitata  dal
legislatore  nel  disciplinare  la   fattispecie,   in   quanto   non
manifestamente irragionevole. 
    Nel merito, la stessa difesa statale chiede che la questione  sia
dichiarata non fondata, sottolineando come  la  disciplina  censurata
sia in linea con il diritto dell'Unione europea e che la  fattispecie
descritta nella diversa ipotesi  di  violazioni  non  definitivamente
accertate sarebbe  incomparabile,  per  presupposti  e  modalita'  di
esercizio del potere da parte della stazione appaltante. Inoltre,  il
giudice rimettente avrebbe operato «una lettura  "frazionata"  e  non
sistematica» dell'art.  80  del  d.lgs.  n.  50  del  2016,  che  non
introdurrebbe alcun "automatismo  legale",  in  quanto  la  causa  di
esclusione potrebbe operare solo laddove l'operatore  economico,  pur
incorso in una violazione degli obblighi fiscali, non abbia  comunque
proceduto, prima della presentazione della domanda di  partecipazione
alla procedura di gara, a un  "ravvedimento  operoso".  Non  sarebbe,
poi,  corretto  il   confronto   operato   rispetto   all'ordinamento
settoriale delle sanzioni, ispirato a logiche diverse da  quelle  che
reggono la disciplina delle cause di esclusione  dalle  procedure  di
appalto. 
    Il meccanismo  censurato  sarebbe  non  solo  idoneo  allo  scopo
(selezionare solo operatori puntualmente in regola con  gli  obblighi
fiscali, al netto degli importi bagatellari), ma anche necessario, in
quanto sarebbe quello che arreca il  minor  sacrificio  di  interessi
confliggenti, vale a dire quello degli operatori economici  al  favor
partecipationis e  quello  del  contraente  pubblico  ad  evitare  la
stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in
modo significativo sull'affidabilita' e sulla  solidita'  finanziaria
degli stessi. Peraltro, aggiunge la difesa statale,  l'inottemperanza
a obblighi fiscali  definitamente  accertati  potrebbe  conferire  un
indebito vantaggio competitivo determinando, in virtu'  dell'illecito
risparmio, una lesione del principio di leale concorrenza. La  misura
dell'indebitamento fiscale  rilevante  sarebbe  anche  in  linea  con
l'art. 57 della direttiva 2014/24/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici che abroga la
direttiva 2004/18/UE, che consente agli Stati membri di non  disporre
l'esclusione dalle procedure di appalto degli operatori economici che
hanno obblighi verso il fisco solo nel caso di  «piccoli  importi  di
imposte». Dunque, l'introduzione di  un  limite  correlato  anche  al
valore dell'appalto, cosi' come proposto dal giudice a quo,  potrebbe
risultare in contrasto con il diritto comunitario. 
    3.- Si e' costituita in giudizio Dussmann Service srl  che,  dopo
una ricostruzione della vicenda contenziosa e del quadro normativo di
riferimento, ha  condiviso  le  osservazioni  fatte  dal  rimettente,
sottolineando come l'automatica esclusione  dell'impresa  dalla  gara
sarebbe una reazione dell'ordinamento irragionevole e  sproporzionata
rispetto alla tenuita' dell'infrazione e del disvalore sociale che la
caratterizza. L'automatismo espulsivo in questione, inoltre, nel caso
di specie  apparirebbe  ancor  piu'  non  proporzionato,  venendo  in
considerazione una gara del valore di  circa  9  milioni  di  euro  a
fronte del mancato pagamento,  «per  di  piu'  inconsapevole,  di  un
"debito" di Euro 18.000 (tra l'altro poi subito saldato)». Di contro,
il sistema delineato dal  legislatore  nazionale  in  relazione  alle
violazioni fiscali non  definitivamente  accertate  risponderebbe  in
maniera  coerente  al  canone  di  proporzionalita',   con   evidente
irragionevole disparita'  di  trattamento  rispetto  alle  violazioni
definitivamente accertate, poiche' il disvalore  della  condotta  non
cambierebbe a seconda che l'illecito fiscale sia  accertato  in  modo
definitivo o non definitivo. 
    4.- Si e' costituita in giudizio anche Markas srl che ha  chiesto
che la questione di legittimita' costituzionale  sia  dichiarata  non
fondata. Con successiva memoria, la parte ha fatto  presente  che  la
disposizione censurata svolge  diverse  funzioni,  tra  le  quali  la
tutela della concorrenza, «perche' il  concorrente  che  non  paga  i
debiti con l'erario  gode  di  un  indebito  vantaggio  competitivo».
Aggiunge  che  l'interesse  alla  regolarita'  fiscale  e'  posto   a
beneficio  del  bilancio  nazionale  e  non  sussiste   «un   diritto
dell'operatore economico ad una  quota  di  evasione/inottemperanza».
Markas srl osserva, inoltre, che l'esclusione dalla gara non  e'  una
sanzione, se non in senso improprio, «e non puo' essere  graduata  in
alcun modo». La scelta del legislatore di un  importo  fisso  sarebbe
obbligata, a  fronte  dei  principi  comunitari,  perche'  se  ci  si
affidasse a una soglia che varia in percentuale sul valore della gara
si avrebbe il risultato, nel caso  di  gare  di  valore  elevato,  di
esorbitare dal concetto di mancato pagamento di «piccoli  importi  di
imposte», al quale fa riferimento la  normativa  europea  in  termini
derogatori rispetto all'ipotesi dell'esclusione automatica dalla gara
del concorrente moroso. Conclude affermando che la previsione  di  un
automatismo escludente, a fronte del mancato possesso  del  requisito
in parola, sarebbe rispettoso dei principi di trasparenza dell'azione
amministrativa e parita' di trattamento. 
    5.-  Con  memoria  depositata  in  vista  dell'udienza  pubblica,
Dussmann Service srl ha  sottolineato  l'estrema  peculiarita'  e  la
complessita' della vicenda fattuale che ha condotto il  rimettente  a
sollevare   la   questione   di   legittimita'   costituzionale.   In
particolare, ha osservato che  l'Adunanza  plenaria,  con  la  citata
sentenza n. 7 del 2024, aveva qualificato il  «"debito"  relativo  al
pagamento del "contributo unificato" e della "sanzione pecuniaria" in
termini di violazione ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.lgs. 50/2016»
e aveva affermato per la  prima  volta  la  «non  esaustivita'  delle
certificazioni rilasciate dalla Agenzia delle  Entrate»  al  fine  di
dimostrare, per la partecipazione alle gare,  l'assenza  di  obblighi
fiscali. Tali fattori,  aggiunge  la  societa',  sarebbero  rilevanti
anche al fine di affermare l'assoluta buona fede di Dussmann  Service
srl al momento della presentazione dell'offerta poiche' - non sapendo
dell'esistenza  del  predetto  debito  -  avrebbe   fatto   legittimo
affidamento sulle risultanze di tali certificazioni. 
    Richiamata, poi, la  disciplina  europea,  Dussmann  Service  srl
sostiene  che  non  vi  sarebbe  alcun  contrasto  tra   la   lettura
prospettata dall'ordinanza di rimessione e la  direttiva  2014/24/UE,
essendo in discussione proprio la legittimita' costituzionale  «della
scelta legislativa di stabilire l'esclusione automatica in  relazione
ad un importo "fisso" ed "esiguo"  ed  in  alcun  modo  correlato  al
valore della procedura di gara». 
    Non sarebbe, poi, pertinente il riferimento effettuato da  Markas
srl al  principio  della  tutela  della  concorrenza  perche',  anzi,
sarebbe l'esclusione automatica di  un  concorrente  in  ragione  del
superamento di una soglia fissa e di  importo  effimero  a  porsi  in
contrasto con il  principio  di  massima  competitivita'.  Ribadisce,
inoltre, che il debito di 18.000 euro era stato estinto un anno prima
dell'aggiudicazione della  gara  cosicche',  nella  fattispecie,  non
sarebbe neppure astrattamente prospettabile un vulnus della ratio del
requisito della regolarita' fiscale. 
    L'assenza di proporzionalita'  della  misura  afflittiva  sarebbe
ulteriormente confermata dalla circostanza che per  partecipare  alla
gara, secondo il regime allora vigente, doveva essere presentata  una
fideiussione provvisoria in favore della  stazione  appaltante  nella
misura del 2  per  cento  del  valore  dell'appalto  e  una  garanzia
definitiva  pari  al  10   per   cento   dell'importo   contrattuale,
adempimenti posti in essere da Dussmann Service srl  in  qualita'  di
aggiudicataria. 
    Ulteriore profilo di irragionevolezza sarebbe  rappresentato  dal
fatto che non e' prevista, in relazione alla causa di esclusione  per
irregolarita' fiscale, alcuna misura di self cleaning, che e'  invece
ammessa dallo stesso art. 80, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016  nel
corso della procedura di gara con riguardo a tutta una serie di gravi
fattispecie delittuose. 
    Dussmann  Service  srl  conclude  affermando   che   il   tertium
comparationis richiamato dal rimettente non sarebbe  disomogeneo,  in
quanto  proteggerebbe  il  medesimo  bene   giuridico,   e   pertanto
rileverebbe ai fini della valutazione della  irragionevolezza  e  non
proporzionalita' della disposizione censurata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Consiglio  di  Stato,  sezione  terza,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe  (reg.  ord.  n.  196  del  2024),  solleva,  in
riferimento   all'art.   3   Cost.,   questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs.  n.
50 del  2016,  ove  si  prevede  che  le  violazioni  definitivamente
accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle  imposte
e  tasse  sono  «gravi»,  e   quindi   causano   l'esclusione   dalla
partecipazione a una procedura di appalto, se  comportano  un  omesso
pagamento superiore all'importo di cui all'art.  48-bis,  commi  1  e
2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, attualmente pari a 5.000 euro. 
    Il rimettente dubita della legittimita'  costituzionale  di  tale
disposizione in riferimento all'art. 3 Cost.  sotto  il  profilo  del
contrasto con i principi di ragionevolezza e  proporzionalita'.  Cio'
in quanto viene considerata «grave» la violazione tributaria nel caso
di  «mero  superamento  della  soglia  fissa  e   predeterminata   di
cinquemila euro, in forza della relatio all'art.  48-bis  d.P.R.  602
del 1973». 
    Il giudice a quo osserva che la previsione recata dal  richiamato
art. 48-bis incide, «in omaggio ad una ratio squisitamente esattiva»,
sui  pagamenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  prescrivendo   la
sospensione del pagamento superiore  a  una  certa  soglia  dovuto  a
qualsiasi titolo da amministrazioni pubbliche o societa' a prevalente
partecipazione  pubblica   se   il   beneficiario   e'   inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla  notifica  di  una  o  piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo. La sua applicazione come  causa  automaticamente  escludente
dagli appalti  per  irregolarita'  fiscali  sarebbe  irragionevole  e
sproporzionata, in quanto non sarebbe giustificata  ne'  dalla  ratio
legis intrinseca - il perseguimento dell'integrita'  e  affidabilita'
dell'operatore economico  con  cui  l'amministrazione  si  ritrova  a
contrattare - ne' dalla «ratio legis estrinseca, di  indole  fiscale,
tesa a perseguire la compliance impo-esattiva». 
    Per riportare entro i canoni di proporzionalita' e ragionevolezza
l'automatismo  a  effetto  escludente  previsto  dalla   disposizione
censurata sarebbe sufficiente, secondo il rimettente,  un  intervento
additivo di principio di questa  Corte,  «secondo  cui  costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle che  comportano  un
omesso pagamento di imposte e  tasse  superiore  all'importo  di  cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  e  che,  in  ogni  caso,  sono
correlate al valore dell'appalto». 
    2.-   In   via   preliminare,   va   disattesa   l'eccezione   di
inammissibilita' proposta dall'Avvocatura dello Stato,  in  relazione
alla richiesta del rimettente di una sentenza additiva  di  principio
avente il dispositivo sopra riportato. Secondo l'Avvocatura, nel caso
di tale pronuncia additiva il Consiglio di  Stato  dovrebbe  comunque
ritenere grave la violazione compiuta da  Dussmann  Service  srl,  in
quanto superiore a 5.000 euro, «e  -  nelle  more  di  un  successivo
intervento del legislatore - si farebbe dipendere da valutazioni  del
tutto discrezionali delle Stazioni appaltanti la causa di  esclusione
automatica, con grave pregiudizio per la certezza del diritto». 
    La difesa dello Stato, dunque, da un  lato  dubita  dell'utilita'
del tipo di soluzione prescelta dal rimettente (una sentenza additiva
di principio) allo scopo di risolvere  la  controversia  che  gli  e'
stata sottoposta,  dall'altro  sostiene  che  l'intervento  richiesto
provocherebbe, fino all'adozione di una nuova disciplina  legislativa
sul punto, un vuoto di tutela non consentito. 
    Quanto  al  primo  aspetto,  concernente  la  richiesta  di   una
pronuncia  additiva  di  principio,  si  rammenta  che   il   petitum
dell'ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il  contenuto
e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente, ma non vincola
questa Corte, che, «ove ritenga fondate le questioni,  rimane  libera
di  individuare  la  pronuncia   piu'   idonea   alla   reductio   ad
legitimitatem della disposizione censurata (sentenza n. 221 del 2023,
punto 4 del Considerato  in  diritto;  in  senso  conforme,  piu'  di
recente, sentenza  n.  12  del  2024,  punto  8  del  Considerato  in
diritto)» (cosi', tra le piu' recenti, la sentenza n. 46 del 2024). 
    Avuto riguardo al secondo aspetto, relativo al paventato vuoto di
tutela che si creerebbe nell'attesa dell'intervento del  legislatore,
questa Corte, in sintonia  con  la  propria  recente  giurisprudenza,
rileva che ai fini dell'ammissibilita' del  giudizio  e'  sufficiente
«la   presenza   nell'ordinamento   di   una   o    piu'    soluzioni
"costituzionalmente  adeguate",  che  si  inseriscano   nel   tessuto
normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore  (ex
plurimis, sentenze n. 28 del 2022, n. 63 del 2021, n. 252  e  n.  224
del 2020, n. 99 e n. 40  del  2019,  n.  233  e  n.  222  del  2018)»
(sentenza n. 95 del 2022), mentre «l'assenza di una soluzione a  rime
obbligate non e' preclusiva di per se'  sola  dell'esame  nel  merito
delle censure» (sentenza n. 48 del 2021). 
    3.- Passando al merito della  questione,  essa  si  incentra  sul
richiamo operato dall'art. 80, comma 4, del d.lgs.  n.  50  del  2016
all'importo previsto dall'art. 48-bis del d.P.R.  n.  602  del  1973,
attualmente pari a 5.000  euro.  Il  legislatore,  attraverso  questo
richiamo, ha individuato per relationem l'importo  al  di  sopra  del
quale la violazione fiscale e' considerata «grave». 
    L'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede, per i pagamenti
dovuti dalle pubbliche amministrazioni, la sospensione del versamento
di importo superiore a 5.000  euro,  dovuto  a  qualsiasi  titolo  da
amministrazioni pubbliche  o  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica  «se  il  beneficiario  e'   inadempiente   all'obbligo   di
versamento derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'  cartelle  di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a  tale  importo»;
in caso affermativo, le amministrazioni non procedono al pagamento  e
segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente  per
territorio, ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  riscossione
delle somme iscritte a ruolo. 
    4.- E' opportuna una breve disamina della cornice  normativa  che
regola il  requisito  della  regolarita'  fiscale  richiesto  per  la
partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici. 
    In origine, la direttiva 18/2004/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  31  marzo  2004,  relativa  al  coordinamento  delle
procedure di aggiudicazione degli  appalti  pubblici  di  lavori,  di
forniture e di servizi, rimetteva alla  discrezionalita'  legislativa
dei singoli Stati  membri  la  scelta  se  introdurre  una  causa  di
esclusione dalle gare a  carico  dell'operatore  economico  «che  non
[fosse] in regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle
imposte e delle tasse secondo  la  legislazione  del  paese  dove  e'
stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice» (art.  45,
paragrafo 2, lettera f). 
    Il legislatore italiano, con l'art. 38, comma 1, lettera g),  del
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si  era  avvalso  della  facolta'
prevista dalla direttiva e aveva stabilito  l'esclusione  dalle  gare
dell'operatore   economico    che    aveva    commesso    «violazioni
definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi   relativi   al
pagamento delle imposte e  tasse».  L'art.  4  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per
l'economia), convertito, con modificazioni,  nella  legge  12  luglio
2011, n. 106, aveva modificato  la  previsione,  richiedendo  che  le
violazioni fossero «gravi». 
    A  seguito  dell'adozione  della   direttiva   2014/24/UE,   tale
disciplina e' mutata in maniera significativa. 
    Ai sensi dell'art. 57, paragrafo 2,  della  direttiva  2014/24/UE
gli Stati membri sono ora infatti obbligati a prevedere  l'esclusione
dalle gare degli operatori economici che non hanno «ottemperato  agli
obblighi relativi al pagamento di imposte»,  quando  l'inottemperanza
agli obblighi e' stata definitivamente accertata. 
    Accanto a questa fattispecie di esclusione obbligatoria e'  stata
inserita una ulteriore ipotesi, relativa alle violazioni di  obblighi
fiscali (e previdenziali) non definitivamente  accertate.  In  questo
caso, e' rimessa agli stessi Stati la  decisione  se  introdurre  una
causa automatica  di  esclusione  dalla  gara  ovvero  lasciare  alla
stazione appaltante la decisione se procedere all'esclusione. 
    In entrambe le ipotesi, la  causa  di  esclusione  «non  e'  piu'
applicabile quando  l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi
obblighi pagando o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
imposte o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali
interessi o multe» (art. 57, paragrafo 2, ultimo periodo). 
    La direttiva ha introdotto anche la possibilita'  per  gli  Stati
membri  di   prevedere   alcune   deroghe   rispetto   all'esclusione
obbligatoria  dalle  gare  dell'impresa  che  non  ha  ottemperato  a
obblighi fiscali (o contributivi) accertati in  via  definitiva.  Per
quanto qui rileva, la deroga e', tra l'altro, consentita «nei casi in
cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in  particolare
qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte» (art.
57, paragrafo 3, secondo periodo). 
    Dunque, mentre nella pregressa disciplina dettata dal legislatore
europeo l'esclusione dalle gare, per  qualsiasi  tipo  di  violazione
degli obblighi fiscali, era  rimessa  alla  scelta  degli  Stati,  la
direttiva 2014/24/UE distingue le violazioni degli  obblighi  fiscali
definitivamente accertate da quelle  non  definitivamente  accertate.
All'interno di questa dicotomia impone agli Stati membri di prevedere
l'esclusione  automatica  dalle   gare   solo   per   le   violazioni
definitivamente accertate, per le  quali  la  direttiva  consente  di
introdurre una deroga all'obbligo di  esclusione,  qualora  essa  sia
«chiaramente sproporzionata», in particolare per il mancato pagamento
di «piccoli importi di imposte» (ancora art. 57, paragrafo 3, secondo
periodo). 
    Nel recepire la direttiva 2014/24/UE, il d.lgs. n.  50  del  2016
aveva in origine disciplinato, all'art. 80, comma 4, solo la causa di
esclusione   obbligatoria   relativa    alle    «gravi»    violazioni
definitivamente  accertate  di  obblighi  fiscali,  specificando  che
«[c]ostituiscono gravi violazioni quelle  che  comportano  un  omesso
pagamento  di  imposte  e  tasse   superiore   all'importo   di   cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 
    La Commissione  europea,  nel  2019,  avviava  una  procedura  di
infrazione, con la quale veniva contestato  allo  Stato  italiano  il
mancato  recepimento  delle  previsioni   del   diritto   dell'Unione
riguardanti le violazioni fiscali non definitivamente  accertate.  Il
legislatore nazionale modificava  quindi  l'art.  80,  comma  4,  del
d.lgs. n. 50 del 2016 prevedendo che le stazioni appaltanti potessero
escludere l'operatore economico che aveva commesso una violazione non
definitivamente accertata «grave», in  quanto  superiore  all'importo
del richiamato art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973. 
    Successivamente, l'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e'
stato nuovamente modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), numero
1),  della  legge  23  dicembre  2021,  n.  238   (Disposizioni   per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020) ed e' stato affidato  a
un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il compito  di
stabilire quali  fossero  le  gravi  violazioni  non  definitivamente
accertate in materia  fiscale,  che  «in  ogni  caso,  devono  essere
correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non  inferiore
a 35.000 euro». Il decreto del Mef del 28 settembre  2022,  oltre  ad
avere stabilito all'art. 4 quando una violazione fiscale si considera
«non definitivamente accertata», ha altresi' individuato  all'art.  2
la soglia di gravita', fissandola nella misura del 10 per  cento  del
valore dell'appalto e aggiungendo  che  «[i]n  ogni  caso,  l'importo
della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro». 
    Da ultimo, e' intervenuto il decreto legislativo 31  marzo  2023,
n. 36 (Codice dei contratti pubblici in  attuazione  dell'articolo  1
della legge 21 giugno 2022, n.  78,  recante  delega  al  Governo  in
materia di contratti pubblici), che ha sostituito il d.lgs. n. 50 del
2016. Esso ora regola, agli artt. 94 e 95,  la  causa  di  esclusione
derivante  dalla  violazione  di   obblighi   fiscali,   in   maniera
sostanzialmente identica alla disposizione in esame.  Tuttavia,  tale
disposizione continua ad applicarsi, ai sensi dell'art. 226, comma 2,
del d.lgs. n. 36 del 2023 ratione temporis, in quanto nel giudizio  a
quo si controverte di una procedura di gara gia' bandita  al  momento
dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici. 
    5.- E' altresi' opportuno richiamare i  principi  espressi  dalla
giurisprudenza   costituzionale   avuto   riguardo   ai   canoni   di
ragionevolezza e proporzionalita'. 
    Questa Corte ha ritenuto sussistente una lesione del principio di
ragionevolezza «quando si accerti l'esistenza di  una  irrazionalita'
intra  legem,  intesa  come  "contraddittorieta'  intrinseca  tra  la
complessiva finalita' perseguita dal legislatore  e  la  disposizione
espressa dalla norma censurata" (sentenza n. 416 del 2000)» (sentenza
n. 6 del 2019; nello stesso senso, di recente, sentenza  n.  125  del
2022). In tal caso, il giudizio  di  ragionevolezza  consiste  in  un
«apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e  la  'causa'
normativa che la deve assistere» (sentenze n. 195 del 2022 e n. 6 del
2019). 
    Si e' anche rilevato che, qualora  il  legislatore  abbia  inteso
contemperare, attraverso la disposizione censurata, due  diritti,  il
giudizio di ragionevolezza sulle scelte  legislative  si  avvale  del
cosiddetto test di proporzionalita', che «richiede di valutare se  la
norma  oggetto  di  scrutinio,  con  la  misura  e  le  modalita'  di
applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al  conseguimento  di
obiettivi legittimamente  perseguiti,  in  quanto,  tra  piu'  misure
appropriate,  prescriva  quella  meno  restrittiva  dei   diritti   a
confronto  e  stabilisca  oneri  non   sproporzionati   rispetto   al
perseguimento di detti  obiettivi»  (sentenza  n.  20  del  2019;  in
termini, sentenze n. 5 del 2023, 188 del 2022 e n. 1 del 2014). 
    Dunque, sono tre le condizioni richieste per il  superamento  del
test di proporzionalita':  che  l'imposizione  di  oneri  sia  idonea
rispetto  ai  fini  perseguiti;  che  venga  scelta  la  misura  meno
restrittiva dei diritti oggetto di bilanciamento; che tali oneri  non
siano sproporzionati. 
    Il  test  si  considera  invece  non  superato,  con  conseguente
violazione dell'art. 3 Cost., quando  -  a  fronte  dell'esigenza  di
porre in essere un bilanciamento  tra  i  diritti  antagonisti  -  si
realizza  una  «manifesta   sproporzione   del   congegno   normativo
approntato  rispetto  al  perseguimento   dei   fini   legittimamente
perseguiti, almeno  ove  applicato,  senza  alcuna  differenziazione»
(cosi' sempre la sentenza n. 20 del 2019). 
    6.- Cosi' ricostruiti i tratti normativi e  giurisprudenziali  di
riferimento, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 50  del  2016,  sollevata
dal Consiglio di Stato  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,  non  e'
fondata. 
    Infatti, dalla giurisprudenza costituzionale sopra richiamata  si
evince che il giudizio sulla possibile irragionevolezza e sul difetto
di proporzionalita' della disposizione  censurata  dal  Consiglio  di
Stato rimettente presuppone, in primo luogo,  l'individuazione  della
sua ratio. 
    Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza  amministrativa,
l'esclusione  dell'operatore  che  ha   commesso   gravi   violazioni
definitivamente accertate degli  obblighi  fiscali  ha  lo  scopo  di
assicurare  l'integrita',  la  correttezza  e   l'affidabilita'   dei
concorrenti con  cui  l'amministrazione  e'  chiamata  a  contrattare
nonche' quello di indurre indirettamente gli operatori  economici  ad
assolvere ai propri obblighi fiscali integralmente  e  nei  tempi  di
legge (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 23 febbraio 2023,
n. 1890 e 27 luglio 2021, n. 5563). 
    La deroga all'esclusione, come detto, opera nel caso  in  cui  il
debito fiscale sia inferiore alla menzionata soglia di 5.000 euro. La
determinazione di tale importo fisso risponde a un duplice obiettivo:
da un lato, garantire la massima partecipazione alle gare di appalto,
evitando l'esclusione  di  operatori  economici  che  hanno  commesso
violazioni  fiscali  "bagatellari";  dall'altro,  favorire   la   par
condicio tra  i  partecipanti  alle  gare,  ancorando  a  un  importo
predefinito l'esclusione dalla gara, di modo che tutti gli  offerenti
siano consapevoli delle conseguenze connesse alla commissione di  una
violazione fiscale definitivamente accertata  che  superi  la  soglia
legislativa. 
    La disposizione censurata  persegue  anche  finalita'  di  tutela
della concorrenza, in quanto garantisce la "parita' delle armi" degli
operatori economici, che sanno di poter  confidare  nella  esclusione
dalla gara del concorrente che non ha  adempiuto  correttamente  agli
obblighi fiscali. Cio' coerentemente con la  giurisprudenza  europea,
secondo la quale  «[i]  principi  di  trasparenza  e  di  parita'  di
trattamento che disciplinano tutte le procedure di aggiudicazione  di
appalti  pubblici  richiedono  che  le   condizioni   sostanziali   e
procedurali  relative  alla  partecipazione  ad  un   appalto   siano
chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli
obblighi a carico degli offerenti, affinche'  questi  ultimi  possano
conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati  del
fatto che gli stessi  requisiti  valgono  per  tutti  i  concorrenti»
(Corte di giustizia dell'Unione europea,  26  settembre  2024,  cause
riunite C-403/23 e C-404/23, Luxone srl e Sofein spa). 
    Dunque, la misura in esame si rivela idonea allo scopo. 
    7.- La misura e' altresi' necessaria, tenuto conto: dell'obbligo,
imposto  dalla  direttiva  2014/24/UE,   di   escludere   l'operatore
economico che ha  commesso  una  violazione  fiscale  definitivamente
accertata;  della  circostanza  che  il  legislatore   nazionale   ha
esercitato una deroga, muovendosi all'interno  delle  strette  maglie
fissate dalla disciplina  comunitaria,  la  quale  mostra  un  chiaro
disfavore per la  possibilita'  di  consentire  l'accesso  alle  gare
dell'operatore economico che ha debiti fiscali, tranne  il  caso  del
mancato pagamento di «piccoli importi di imposte» (art. 57, paragrafo
3, della direttiva). 
    8.- Quanto alla proporzionalita' in senso stretto  della  misura,
si rileva che l'importo di 5.000  euro  individuato  dal  legislatore
nazionale e' mutuato da una norma che, come correttamente ricostruito
dal rimettente, risponde a una finalita' non sovrapponibile a  quella
perseguita dal codice dei contratti pubblici. Infatti, l'art.  48-bis
del d.P.R. n. 602 del 1973, ha ad oggetto l'attivazione di meccanismi
compensativo-esattivi nei confronti di un soggetto che e' al contempo
beneficiario di somme dovute dallo Stato e inadempiente agli obblighi
fiscali.  L'art.  48-bis  reca  una  disciplina  afferente  al  campo
dell'imposizione fiscale e individua un limite al di sotto del  quale
lo Stato non ritiene utile attivare la  compensazione  in  danno  del
debitore fiscale. 
    Tuttavia, la soglia richiamata puo' trovare applicazione anche al
fine   di   selezionare   operatori    economici    affidabili    per
l'aggiudicazione degli appalti. Essa, infatti, esprime un certo grado
di significativita' del debito fiscale, al  di  sopra  del  quale  il
legislatore nella sua discrezionalita' ha ritenuto di non  consentire
la  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento   di   contratti
pubblici. 
    9.-   La   misura,   infine,   si   rivela   non   manifestamente
irragionevole, in quanto essa contempera l'esigenza di  trattare  con
estrema severita', come richiesto dalle norme europee, i  concorrenti
che hanno commesso violazioni fiscali definitivamente  accertate  con
la possibilita' di consentire loro  la  partecipazione  a  fronte  di
violazioni di importo non significativo. 
    La diversa disciplina  che  regola  il  caso  di  violazioni  non
definitivamente accertate, che sono «gravi» solo se superiori  al  10
per cento del valore dell'appalto (e comunque non inferiori a  35.000
euro), non puo' costituire un valido indice comparativo ai  fini  del
giudizio  di  ragionevolezza  della  disposizione   censurata.   Tale
disposizione, infatti, introduce una causa di esclusione prevista  in
via   meramente   facoltativa   dalla   direttiva   comunitaria    e,
nell'individuare condizioni piu' favorevoli per l'operatore economico
che ha presuntivamente commesso violazioni fiscali, tiene  conto  dei
rischi sottesi alla decisione di escluderlo da una gara nonostante il
debitum in questione possa poi rivelarsi non esistente. 
    10.- Conclusivamente, la questione di legittimita' costituzionale
promossa dal Consiglio di Stato non e' fondata. 
    11.-  Spetta  al   legislatore,   nell'osservanza   delle   norme
dell'Unione europea, valutare l'opportunita' di prevedere una diversa
soglia  di  esclusione  per  le  violazioni  fiscali  definitivamente
accertate, in modo da perseguire con maggiore  efficacia  l'obiettivo
di garantire la piu' ampia partecipazione possibile  degli  operatori
economici alle gare per l'affidamento di appalti pubblici. 
    Spetta  altresi'  al  legislatore,  nella  misura  in  cui   cio'
corrisponda alle esigenze del  buon  andamento  dell'amministrazione,
considerare la possibilita' di  non  escludere  dalla  partecipazione
alla gara l'operatore economico che abbia commesso una violazione  di
importo superiore alla soglia di rilevanza, qualora provveda a pagare
tempestivamente il debito fiscale rimasto inadempiuto. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 80, comma 4, secondo periodo, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei  contratti  pubblici),  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Consiglio  di  Stato,
sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA