LEGGE 8 agosto 2025, n. 120 

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo
per la riforma fiscale. (25G00125) 
(GU n.184 del 9-8-2025)
 
 Vigente al: 24-8-2025  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, primo  periodo,  la  parola:  «ventiquattro»  e'
sostituita dalla seguente: «trentasei»; 
      2) al comma 6, le parole: «dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla data di cui al comma 1» e  le  parole:  «di  cui  ai
commi 1 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»; 
    b)  all'articolo  9,  comma  1,  lettera  a),  il  numero  5)  e'
sostituito dal seguente: 
      «5) prevedere la possibilita' di  estendere  anche  ai  tributi
regionali e locali la disciplina del trattamento dei debiti tributari
di cui agli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245  e  284-bis  del  codice
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui  al  citato  decreto
legislativo n. 14 del  2019,  concernente  il  pagamento  parziale  o
dilazionato  dei  tributi,  e  introdurre  analoga   disciplina   per
l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi»; 
    c) all'articolo 15, comma 2: 
      1) alla lettera a), numero  1),  la  parola:  «diminuzione»  e'
sostituita dalla seguente: «revisione»; 
      2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le
seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse; 
    d) all'articolo 19, comma 1, dopo la lettera m)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «m-bis) uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo
dei magistrati tributari,  in  quanto  compatibili,  a  quelli  della
magistratura ordinaria, con riferimento, in particolare, fatte  salve
le prerogative dell'avvio del procedimento disciplinare attribuite al
Presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della corte  di
giustizia tributaria di secondo grado nonche'  quelle  decisorie  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, alle  fattispecie
disciplinari, con le relative sanzioni e procedure, e al regime delle
incompatibilita', della dispensa dal servizio e del trasferimento  di
ufficio»; 
    e) all'articolo 21, comma 1,  alinea,  le  parole:  «31  dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 agosto 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio