MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 3 luglio 2025 

Proroga del termine di aggiudicazione definitiva degli interventi  di
adeguamento degli edifici scolastici  alla  normativa  antisismica  -
Piani 2023-2025. (25A04460) 
(GU n.185 del 11-8-2025)

 
              IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,  recante  istituzione  del
Servizio nazionale di protezione civile; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo  delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e  in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato,  e  in
particolare  l'art.  2,  comma  276,  che,  al  fine  di   conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico  degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome
di Trento e Bolzano, facendo solo  salvi  i  contributi  erariali  in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti  obbligazionari
accesi, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese; 
  Visto in particolare il comma  4-sexies  dell'art.  11  del  citato
decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita'  di
cui ai commi da  4-bis  a  4-quinquies,  a  decorrere  dall'esercizio
finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico  per
l'edilizia  scolastica,  nel  quale  confluiscono  tutte  le  risorse
iscritte nel bilancio dello Stato  comunque  destinate  a  finanziare
interventi di edilizia scolastica»; 
  Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del  citato  art.  11
del  decreto-legge  n.  179  del  2012,   che   prevedono   che   per
l'inserimento in  tali  piani,  gli  enti  locali  proprietari  degli
immobili  adibiti  all'uso  scolastico  presentano,  secondo   quanto
indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda  alle  regioni
territorialmente  competenti;  che  ciascuna  regione   e   provincia
autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma 4-bis e  tenuto  conto  della  programmazione
dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero  il  proprio
piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata
trasmissione dei piani regionali nei  termini  indicati  nel  decreto
medesimo comporta la  decadenza  dai  finanziamenti  assegnabili  nel
triennio  di  riferimento;  che  il  Ministero,  verificati  i  piani
trasmessi dalle regioni e dalle  province  autonome,  in  assenza  di
osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione  ai
fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni,  nei
rispettivi Bollettini ufficiali; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, nel quale si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma   3-quater   del   citato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che  prevede  che,  a  decorrere
dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-bis del decreto-  legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  gia'  confluite  nel  Fondo  unico  per
l'edilizia  scolastica  di  cui  all'art.  11,  comma  4-sexies,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  sono  ripartite  secondo  i
criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento; 
  Vista l'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi  in  materia  di  criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre   2015,   su   proposta   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti  i
termini e le modalita' di attuazione degli interventi di  adeguamento
strutturale e antisismico, in  attuazione  dell'art.  1,  comma  160,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' sono state ripartite,  su
base regionale, le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto l'Accordo, sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il  6
settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province  e  gli  enti
locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale  in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile  17  gennaio   2018   recante
«Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» e la relativa
circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si  stabilisce  che  il
Ministero  dell'istruzione  assume  la  denominazione  di   Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante  «Regolamento
concernente l'organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito»; 
  Dato atto che le risorse di cui all'art. 32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 sono confluite nel Fondo unico dell'edilizia
scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 - piano gestionale  1
- del bilancio di previsione  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito; 
  Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63,  che  introduce
la normativa attuativa della riforma del  codice  unico  di  progetto
(CUP); 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  11
dicembre 2024, n. 254 con  il  quale  sono  state  ripartite  tra  le
Regioni le risorse relative all'annualita' 2023, 2024, 2025,  pari  a
complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando  i  medesimi  criteri  di
riparto della programmazione unica nazionale in materia  di  edilizia
scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza Unificata del 6
settembre 2018 e sono stati individuati gli enti locali beneficiari; 
  Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 3,  comma  1,  del
citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11  dicembre
2024,  n.  254,  «gli  enti  beneficiari  dei  finanziamenti  di  cui
all'allegato A sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione  definitiva
dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»; 
  Considerato che il citato decreto del  Ministro  dell'istruzione  e
del merito 11  dicembre  2024,  n.  254  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 9 del 13 gennaio 2025  e  che,
quindi, il termine di aggiudicazione definitiva dei lavori e' fissato
al 13 luglio 2025; 
  Dato atto che l'art. 5, comma 1, lettera a), del  suddetto  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n.  254,
prevede  che  il  mancato  rispetto  del  termine  di  aggiudicazione
definitiva  dei  lavori  costituisca   un'ipotesi   di   revoca   del
finanziamento; 
  Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 2992 del 14 maggio 2025, la
Direzione  generale  per  l'edilizia  scolastica,  le  risorse  e  il
supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto  conto  delle  numerose
richieste di proroga pervenute, ha avviato una ricognizione  volta  a
verificare lo stato delle aggiudicazioni degli interventi; 
  Dato atto  che,  dei  trentadue  interventi  finanziati,  e'  stato
fornito  riscontro  alla   menzionata   ricognizione   per   trentuno
interventi, per venticinque dei quali  e'  emersa  la  necessita'  di
disporre una proroga del termine di aggiudicazione; 
  Considerato   che   i   citati   finanziamenti    sono    destinati
all'adeguamento sismico degli edifici del sistema scolastico, nonche'
alla  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi   degli   edifici
esistenti, laddove  indispensabili  a  sostituire  quelli  a  rischio
sismico, che costituisce una priorita'  per  garantire  la  sicurezza
degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente  frequentano
tali ambienti; 
  Ritenuto   quindi,   opportuno,   alla   luce   delle    criticita'
rappresentate dagli enti relativamente al  rispetto  del  termine  di
aggiudicazione e della oggettiva necessita' di realizzare i lavori di
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso  scolastico,
anche  alla  luce  delle  anticipazioni  di   spesa   gia'   erogate,
individuare un nuovo termine per  l'aggiudicazione  degli  interventi
finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito,  11
dicembre 2024, n. 254; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori 
 
  1. Per le ragioni esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del presente  decreto,  il  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione  e  del
merito, 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025), e' prorogato, dal
13 luglio 2025, al 13 luglio 2026. Il mancato rispetto  del  predetto
termine comporta la decadenza dal finanziamento concesso. 
  2. Il presente decreto e' comunicato agli enti  locali  beneficiari
del finanziamento dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica,
le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 3 luglio 2025 
 
                                               Il Ministro: Valditara 

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito,  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e   del
Ministero della cultura, n. 1545