IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) e, in particolare, l'art. 80, comma 21;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e in particolare l'art. 32-bis
che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione
del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in
particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema
scolastico, nonche' la costruzione di nuovi immobili sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosita';
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome
di Trento e Bolzano, facendo solo salvi i contributi erariali in
essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari
accesi, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, avente a oggetto «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
Visto in particolare il comma 4-sexies dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, secondo il quale «Per le finalita' di
cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio
finanziario 2013 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per
l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare
interventi di edilizia scolastica»;
Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato art. 11
del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che per
l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli
immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto
indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni
territorialmente competenti; che ciascuna regione e provincia
autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel
decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione
dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio
piano, formulato sulla base delle richieste pervenute; che la mancata
trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto
medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel
triennio di riferimento; che il Ministero, verificati i piani
trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di
osservazioni da formulare, li approva e ne da' loro comunicazione ai
fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei
rispettivi Bollettini ufficiali;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma
160, nel quale si e' stabilito di demandare ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-bis del
decreto-legge n. 269 del 2003;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto in particolare l'art. 4, comma 3-quater del citato
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2018, le risorse di cui all'art. 32-bis del decreto- legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, gia' confluite nel Fondo unico per
l'edilizia scolastica di cui all'art. 11, comma 4-sexies, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono ripartite secondo i
criteri della programmazione triennale nazionale di riferimento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20
marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il quale sono stati definiti i
termini e le modalita' di attuazione degli interventi di adeguamento
strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' sono state ripartite, su
base regionale, le risorse relative alle annualita' 2014 e 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto l'Accordo, sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 6
settembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province e gli enti
locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del
Dipartimento della protezione civile 17 gennaio 2018 recante
«Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni» e la relativa
circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare l'art. 6, con cui si stabilisce che il
Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero
dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del
merito»;
Dato atto che le risorse di cui all'art. 32-bis del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 sono confluite nel Fondo unico dell'edilizia
scolastica e, in particolare, sul capitolo 8105 - piano gestionale 1
- del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione e del
merito;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce
la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto
(CUP);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11
dicembre 2024, n. 254 con il quale sono state ripartite tra le
Regioni le risorse relative all'annualita' 2023, 2024, 2025, pari a
complessivi euro 61.000.000,00, utilizzando i medesimi criteri di
riparto della programmazione unica nazionale in materia di edilizia
scolastica, come definiti nella richiamata Conferenza Unificata del 6
settembre 2018 e sono stati individuati gli enti locali beneficiari;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del
citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 dicembre
2024, n. 254, «gli enti beneficiari dei finanziamenti di cui
all'allegato A sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione definitiva
dei lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»;
Considerato che il citato decreto del Ministro dell'istruzione e
del merito 11 dicembre 2024, n. 254 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 9 del 13 gennaio 2025 e che,
quindi, il termine di aggiudicazione definitiva dei lavori e' fissato
al 13 luglio 2025;
Dato atto che l'art. 5, comma 1, lettera a), del suddetto decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, 11 dicembre 2024, n. 254,
prevede che il mancato rispetto del termine di aggiudicazione
definitiva dei lavori costituisca un'ipotesi di revoca del
finanziamento;
Dato atto che con nota prot. DGFIESD n. 2992 del 14 maggio 2025, la
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle numerose
richieste di proroga pervenute, ha avviato una ricognizione volta a
verificare lo stato delle aggiudicazioni degli interventi;
Dato atto che, dei trentadue interventi finanziati, e' stato
fornito riscontro alla menzionata ricognizione per trentuno
interventi, per venticinque dei quali e' emersa la necessita' di
disporre una proroga del termine di aggiudicazione;
Considerato che i citati finanziamenti sono destinati
all'adeguamento sismico degli edifici del sistema scolastico, nonche'
alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio
sismico, che costituisce una priorita' per garantire la sicurezza
degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano
tali ambienti;
Ritenuto quindi, opportuno, alla luce delle criticita'
rappresentate dagli enti relativamente al rispetto del termine di
aggiudicazione e della oggettiva necessita' di realizzare i lavori di
messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico,
anche alla luce delle anticipazioni di spesa gia' erogate,
individuare un nuovo termine per l'aggiudicazione degli interventi
finanziati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 11
dicembre 2024, n. 254;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori
1. Per le ragioni esposte in premessa, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente decreto, il termine di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, 11 dicembre 2024, n. 254 (Piani 2023-2025), e' prorogato, dal
13 luglio 2025, al 13 luglio 2026. Il mancato rispetto del predetto
termine comporta la decadenza dal finanziamento concesso.
2. Il presente decreto e' comunicato agli enti locali beneficiari
del finanziamento dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica,
le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2025
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della cultura, n. 1545