IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un
Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli
interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022
con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato
nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito,
«Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi
funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per
il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato
dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025», che:
al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario,
limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al
territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto
dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze
assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed
integrazioni e, nello specifico:
a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei
rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art.
199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi;
c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica
delle aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la
gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione
di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti
esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7,
comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto
legislativo n. 152/2006;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le
competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto
legislativo n. 152/2006;
al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini
dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 ove necessario, «puo'
provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. [...] La Regione Lazio si esprime entro il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si
procede anche in mancanza della pronuncia»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Norma in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del
paesaggio»;
Richiamate:
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre
2022 con la quale, a seguito di conclusione positiva della procedura
per la Valutazione ambientale strategica (VAS), e' stato approvato il
Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGRRC»),
unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla
dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre
2022 con la quale:
e' stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di
un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di
capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui
all'allegato C, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006,
(di seguito, «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste
dal Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito,
«PGRRC») approvato dal Commissario straordinario, relativo alla:
a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e
gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con
operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di
rifiuti;
b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e
gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei
rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione
delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della
distribuzione dei vettori energetici recuperati;
e' stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato
all'installazione del succitato impianto di termovalorizzazione sui
terreni e sulle pertinenze acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito
n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto
all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto
l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186
particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in localita'
Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600 (di seguito, anche «il
terreno»);
e' stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di
una manifestazione di interesse per la presentazione di Project
Financing per il su richiamato polo impiantistico, secondo i termini
e le modalita' da definirsi nello specifico avviso pubblico;
e' stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di
Project Financing individuata in esito alla conclusione della
manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;
e' stato disposto che venga costituito un diritto di
superficie, ex art. 952 e ss. del codice civile, a tempo determinato
ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea dei soci di AMA
S.p.a., secondo le forme e le modalita' stabilite dallo Statuto
societario, sul terreno di proprieta' di AMA S.p.a., in favore del
concessionario, per la realizzazione del predetto polo impiantistico,
quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per
l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta
presentazione di Project Financing;
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 16 novembre
2023, con la quale e' stata disposta:
l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore
del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli
inquinamenti n. NA/341/2023 relativa alla proposta tecnico economica
di Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo
n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni - proposta di
partenariato pubblico privato in finanza di progetto per
l'affidamento della concessione del polo impiantistico, come
descritto in precedenza, presentata dal RTI composta da ACEA Ambiente
S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag
(oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a.,
quali mandanti, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di
promotore;
che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del
programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del
decreto legislativo n. 36/2023 l'impianto di termovalorizzazione
autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a
600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare
deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento
termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e
l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici
recuperati;
che Roma Capitale, tramite le competenti strutture, provveda ad
indire una gara europea a procedura telematica aperta di Project
financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023
per l'affidamento della concessione del polo impiantistico;
in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del
decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni,
convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91, la
deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 di cui
all'art. 41, comma 2 nonche' all'art. 6 dell'All. I.7, relativamente
al contenuto del progetto di fattibilita' tecnico economica (di
seguito, «PFTE») posto a base di gara, nonche' parzialmente a quanto
indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n.
36/2023, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative,
contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base
di gara;
l'ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024 con la quale il Commissario
straordinario, attesa l'avvenuta indizione, ai sensi dell'art. 71 del
decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed
integrazioni, da parte di Roma Capitale della procedura aperta di
gara, tramite procedura di Project financing ex art. 193, decreto
legislativo n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del predetto
polo impiantistico, ha disposto che Roma Capitale, in qualita' di
stazione appaltante ed ente concedente, si avvalga dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a. («Invitalia»), quale centrale di committenza, per
l'affidamento delle attivita' di verifica, ai sensi dell'art. 42 e
dell'All.I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive
modificazioni ed integrazioni, sia del PFTE sia del successivo
progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2,
lettera c), invitando cinque operatori economici accreditati ai sensi
degli articoli 34 e 35 dell'All.I.7 sopra richiamato, autorizzando a
tal fine la sottoscrizione da parte di Roma Capitale di apposita
convenzione con Invitalia avvenuta in data 16 settembre 2024;
l'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 9 maggio 2025
con la quale, tra l'altro, e' stata disposta:
l'approvazione della determinazione dirigenziale rep. NA/156
del 5 maggio 2025 di aggiudicazione al costituendo RTI, come
costituitosi nella societa' di progetto RenewRome S.r.l., della
concessione del polo impiantistico relativo all'impianto di
termovalorizzazione de quo;
la dichiarazione di pubblica utilita', con vincolo preordinato
all'esproprio, per le aree adiacenti ovvero esterne a quelle
acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre
2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate
in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto
terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105, 560, 561,
673, 818, 819, 820, 821 e 822 in localita' Santa Palomba in via
Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o
opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del polo
impiantistico, nonche' alla realizzazione del nuovo tracciato del
Fosso della Cancelliera, rispetto al quale, con nota prot. 0186526.U
del 3 dicembre 2024, AMA S.p.a., ha presentato all'Agenzia del
demanio - Direzione Roma Capitale istanza di sdemanializzazione, come
risulteranno dal progetto redatto dal concessionario e approvato
dagli enti competenti;
la presa d'atto della stipula tra Roma Capitale (concedente) e
RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di concessione per la
progettazione, costruzione e gestione del polo impiantistico di cui
al rogito notarile repertorio n. 367, rogito n. 249 del 6 maggio 2025
del notaio dott. Enrico Castellini;
la presa d'atto della stipula tra AMA S.p.a. e RenewRome S.r.l.
(concessionario) del contratto di costituzione in favore del
concessionario del diritto di superficie a tempo determinato (33 anni
e 7 mesi), quale diritto di costruire, mantenere e gestire il
predetto polo impiantistico, di cui al in forza di rogito notarile
repertorio n. 369 rogito n. 250 del 6 maggio 2025 del notaio dott.
Enrico Castellini, sul terreno di proprieta' di AMA S.p.a. di cui al
foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822;
Atteso che:
l'Ufficio ispettorato edilizio del municipio Roma IX, a seguito
di segnalazione della polizia locale di Roma Capitale, in data 26
gennaio 2024 accertava in Roma - via Ardeatina km 23,600 - in area
ricadente in zona di P.R.G. Sistema insediativo - Citta' da
ristrutturare - Tessuti nei programmi integrati prevalentemente per
attivita' (Programma integrato n. 12 Santa Palomba) per le particelle
796, 818, 819, 820, 822, 860, 861 e in area ricadente in zona di
P.R.G. Sistema insediativo - Citta' della trasformazione - Ambiti a
pianificazione particolareggiata (A.S.I. di Santa Palomba) per le
particelle 560, 561, 673 e 674, area sottoposta a vincolo ai sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 42/2004
(zone di interesse archeologico e relative fasce di rispetto), la
presenza di diversi interventi edilizi;
il municipio Roma IX, con determinazione dirigenziale n. CN/1516
del 9 agosto 2024 dichiarava «l'inefficacia della D.I.A. prot. n.
40928 del 18 luglio 2002», (integrativa della precedente D.I.A. di
cui al prot. CN/2001/61193 concernente le particelle 16 e 105 di cui
al foglio 1186), «al netto dei tratti di recinzione previsti in aree
prive di vincolo di interesse archeologico e ingiungeva la rimozione
o demolizione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni, a carico di Immobiliare
Palmiero S.r.l. e di AMA S.p.a., rispettivamente in qualita'
responsabile della violazione edilizia e di proprietario non
responsabile della stessa, degli interventi edilizi realizzati in via
Ardeatina km 23,600, di cui alla lettera c) punti I., II. e III. del
citato provvedimento, riportati a seguire, entro il termine di
novanta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento medesimo
di cui alla nota prot. n. CN/112280 del 12 agosto 2024, e delle
ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, e il
ripristino dello stato dei luoghi:
I) nelle aree a sud del fosso, accessibili attraverso un
ingresso presente su via Ardeatina, sono state rilevate le seguenti
opere:
a. realizzazione di due cancelli carrabili, ciascuno di
dimensioni m. 7 di larghezza x m. 2 di altezza e di un cancello
pedonale di dimensioni m. 1.45 di larghezza x m. 2 di altezza,
sorretti da pilasti e muri in cemento armato anch'essi di altezza m.
2 circa; gli accessi carrabili e pedonale sono arretrati di circa 17
metri rispetto al sedime stradale di via Ardeatina;
b. lungo l'intero fronte di proprieta' prospicente via
Ardeatina e' stata realizzata una recinzione costituita da muri in
cemento armato di altezza m. 1 circa, con soprastanti pannelli
grigliati metallici modulari (tipo keller);
c. sul lato destro dell'ingresso di via Ardeatina e' stato
realizzato un manufatto di superficie di mq. 80 circa, con altezza
interna di m. 3, il cui piano di calpestio e' posto ad una quota
inferiore di circa un metro rispetto alla quota di campagna; il
manufatto, originariamente destinato ad ospitare locali tecnici, ha
accesso sia dall'interno della proprieta', sia da via Ardeatina
attraverso un varco pedonale presente sulla recinzione sopra
descritta;
d. sempre all'interno dell'ingresso su via Ardeatina, oltre i
cancelli, e' presente un'area asfaltata con doppia corsia di marcia
(corrispondente ai due cancelli sopra descritti) di dimensioni m. 55
x 20 circa, ricadente all'interno della p.lla 818; alla destra di
detta area e' presente un piazzale, anch'esso asfaltato, di forma
trapezoidale di superficie mq. 3.630 delimitata da muri in cemento
armato di altezza variabile fino ad un massimo di cm. 80 circa; alla
sinistra della viabilita' di ingresso e' presente un'altra area di
forma trapezoidale di superficie mq. 4.356, priva di pavimentazione,
anch'essa delimitata da muri in cemento armato di altezza variabile
fino ad un massimo di m. 1 circa; oltre i piazzali sopra descritti,
all'interno della p.lla 818, sono presenti tracce di pregressi
livellamenti;
e. in prossimita' del confine sud-ovest della proprieta', e'
presente un muro di contenimento di altezza variabile da m. 3.00 a m.
4.00 circa, di lunghezza m. 225 circa; un tratto del suddetto muro,
per una lunghezza di m. 21 circa, alla data del sopralluogo, e'
risultato collassato e ribaltato a terra; al di sopra del suddetto
muro, in corrispondenza del confine di proprieta', e' presente un
ulteriore muro in cemento armato con soprastanti pannelli metallici;
il muro sopra descritto prosegue lungo il confine nord est per un
tratto di m. 110 circa con altezza variabile da m. 4.00 a m. 1.50
circa ad accompagnare l'orografica del terreno circostante; parimenti
avviene sul lato sud ovest, dove il muro di contenimento prosegue per
un tratto di m. 40 circa, con altezza variabile da m. 3.50 a m. 1.00
circa, fino a raccordarsi ai muri del piazzale asfaltato sopra
descritto; nei punti di contatto tra i muri sopra descritti sono
presenti due tettoie in cemento armato di forma trapezoidale,
ciascuna delle quali ancorata su due lati ai muri di contenimento
stessi e, sulla parte frontale, sorrette da pilastri sempre in
cemento armato; le tettoie hanno superficie rispettivamente di mq. 76
e 72 circa;
f. oltre alle opere sopra descritte, all'interno dell'area
sono presenti pali di illuminazione e pozzetti in cemento interrati o
parzialmente interrati per la predisposizione del passaggio di reti
di impianti tecnologici e di raccolta e convogliamento delle acque;
II) nelle aree a nord del fosso, e' stata rilevata la
realizzazione di una recinzione della stessa tipologia di quella
indicata al precedente punto b. del precedente elenco su un tratto
del confine dell'area con via Cancelliera, per una lunghezza di 180
metri circa, in posizione arretrata rispetto al sedime stradale;
III) in relazione al citato fosso, dal confronto tra la
posizione dell'alveo indicata nella planimetria catastale e l'attuale
posizione, emerge che lo stesso abbia subito modifiche del tracciato;
dalla visione delle foto aeree disponibili in rete (google earth) si
e' potuto verificare che nel 2003 sono state effettuate
movimentazioni di terra che hanno spostato verso nord tratti
dell'alveo preesistente; dalla visione delle cartografie del Piano
territoriale paesistico (P.T.P.) 15/5 Decima Trigoria, allora vigente
e del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) attualmente
vigente, il suddetto fosso non risulta assoggettato a tutela ai sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.
42/2004»;
con il suddetto provvedimento dirigenziale il municipio Roma IX
determinava, altresi', che, qualora fosse stata accertata
l'inottemperanza a quanto ingiunto, senza pregiudizio dell'azione
penale, sarebbe stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 15,
comma 3, della L.R. n. 15/2008 e si sarebbe proceduto alla
demolizione d'ufficio, in danno, dell'opera realizzata sul terreno
sito in Roma, in via Ardeatina km. 23,600 distinto al nuovo catasto
terreni al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820,
821, 822 ricadente in sistema di P.R.G.;
su tale area, di proprieta' di AMA S.p.a., grava il vincolo di
destinazione di cui in premessa, imposto con la su richiamata
ordinanza commissariale n. 8/2022, finalizzato alla realizzazione del
«Polo impiantistico;
Atteso, altresi', che con ordinanza n. 40 dell'11 novembre 2024 il
Commissario straordinario ha disposto:
la deroga al termine di novanta giorni, di cui all'art. 15, comma
1, della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni con
contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre 2026 al fine di
assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del PFTE, oggetto
della procedura di Project Financing per l'affidamento della
concessione del polo impiantistico, medio tempore in fase di
aggiudicazione e, ad oggi, aggiudicato con determinazione
dirigenziale rep. NA/156/2025 del Dipartimento ciclo dei rifiuti e
risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale al RTI societa'
RenewRome S.r.l, la realizzazione dello stesso e garantire la tutela
del correlato interesse pubblico relativo al raggiungimento
dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e alla
prossimita' territoriale nel trattamento dei rifiuti;
la sospensione della determinazione dirigenziale del municipio
Roma IX n. CN/1516/2024 che individua in novanta giorni il termine
per la rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi realizzati
in via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali opere abusive
medio tempore ivi eseguite, nonche' il ripristino dello stato dei
luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati
catastali: foglio 1186 particelle 16, 105, 560, 561, 673, 818, 819,
820, 821, 822, 860 e 861, atteso che le attivita' ingiunte dal
municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con
tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno
effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di
termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi
costi, nel PFTE oggetto della procedura di Project Financing per
l'affidamento della concessione del polo impiantistico, come
comunicato dal direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti
prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale nonche'
RUP della procedura di Project Financing per la realizzazione del
polo impiantistico, con nota prot. n. NA/23104 del 31 ottobre 2024;
Preso atto che:
il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e
risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, in relazione
all'avvio delle attivita' preliminari di cantiere sull'area destinata
ad ospitare il piu' volte citato polo impiantistico, con nota prot.
n. NA/15664 del 16 luglio 2025, richiedeva al Ministero della cultura
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma il nulla
osta archeologico per l'esecuzione, da parte del concessionario per
la costruzione e gestione del suddetto polo, delle attivita' volte
alla «bonifica degli ordigni bellici», alla «demolizione del muro di
sostegno e realizzazione nuova paratia lato sud», allo «spianamento e
livellamento generalizzato dell'area destinata alla realizzazione del
polo impiantistico»;
con nota prot. n. MIC-SS-ABAP-RM0044322-P del 1° agosto 2025, la
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma comunicava
la concessione del predetto nulla osta con riguardo all'avvio delle
operazioni di bonifica bellica con le prescrizioni di cui a seguire:
esecuzione dell'intervento con assistenza archeologica continua
in corso d'opera da parte di professionisti selezionati tra quelli in
possesso dei requisiti previsti per la I o II fascia dell'Elenco
nazionale degli archeologi (ex legge n. 110/2014 e decreto
ministeriale n. 224/2019), con oneri a carico del richiedente;
conduzione dello scavo sotto la direzione scientifica della
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma da
concordarsi nei tempi e modi nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa (N.T.A. di P.R.G. del Comune di Roma, art. 16,
comma 8);
adeguata documentazione delle indagini eseguite in occasione
dell'intervento, anche laddove non vi dovessero essere ritrovamenti
archeologici, completa di relazione di scavo, schede US,
documentazione grafica georeferita al sistema cartografico piano
nazionale Gauss-Boaga/fuso est e all'immissione dei dati nel sistema
SITAR della Soprintendenza;
immediata segnalazione all'autorita' competente in caso di
ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (ex art. 90
del decreto legislativo n. 42/2004) con eventuale esigenza di
modifica, anche in modo sostanziale, delle modalita' di scavo e/o il
percorso delle opere;
disponibilita' della nota autorizzativa de qua in cantiere
unitamente al piano di sicurezza;
con la predetta comunicazione, la Soprintendenza archeologica
belle arti e paesaggio di Roma rappresentava, altresi', che, in
riferimento alle ulteriori opere indicate nella su richiamata nota
prot. n. NA/2025/15664, le stesse avrebbero dovuto seguire l'iter
previsto per gli interventi ricadenti in ambito sottoposto a tutela
paesaggistica, ai sensi degli articoli 134 e 142, comma 1, lettera m
del citato decreto legislativo n. 42/2004, ovvero essere autorizzate
contestualmente all'approvazione del progetto generale;
Rilevato che:
il muro di sostegno lato sud, di cui alla su richiamata nota
prot. n. NA/2025/15664, rientra tra le opere rispetto alle quale il
municipio Roma IX, con la predetta DD CN/1516/2024, ha ingiunto la
demolizione e/o rimozione come e' dato leggere al punto I, lettera e)
del suddetto provvedimento «in prossimita' del confine sud-ovest
della proprieta', e' presente un muro di contenimento di altezza
variabile da m. 3.00 a m. 4.00 circa, di lunghezza m. 225 circa; un
tratto del suddetto muro, per una lunghezza di m. 21 circa, alla data
del sopralluogo, e' risultato collassato e ribaltato a terra; al
disopra del suddetto muro, in corrispondenza del confine di
proprieta', e' presente un ulteriore muro in cemento armato con
soprastanti pannelli metallici; il muro sopra descritto prosegue
lungo il confine nord est per un tratto di m. 110 circa con altezza
variabile da m. 4.00 a m. 1.50 circa ad accompagnare l'orografica del
terreno circostante; parimenti avviene sul lato sud ovest, dove il
muro di contenimento prosegue per un tratto di m. 40 circa, con
altezza variabile da m. 3.50 a m. 1.00 circa, [...]».
Rilevato, altresi', che:
la demolizione del muro, come individuato al punto I, lettera e)
della su richiamata DD CN/1516/2024, risponde alla necessita' di dare
esecuzione a quanto ingiunto dal predetto municipio Roma IX;
la demolizione/rimozione delle recinzioni perimetrali e dei muri
di contenimento abusivi, prescinde dall'avvio e dalla conclusione del
procedimento di autorizzazione, di cui all'art. 208 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto trattasi di lavori preliminari e anticipatori
rispetto alla realizzazione del polo industriale, come si evince dal
progetto di fattibilita' tecnico-economica e dal correlato
cronoprogramma approvato, di cui alla su richiamata procedura di
Project Financing;
Ritenuto che contestualmente alla suddetta attivita', debbano
essere realizzate opere alternative (paratia/recinzioni), lungo il
perimetro interessato dalle opere abusive, che non consentano
l'accesso all'area de qua da parte di personale non autorizzato, onde
garantirne la necessaria sicurezza sia in relazione ed in occasione
della bonifica dagli ordigni esplosivi, gia' autorizzata dal Genio
militare, sia al fine di assicurare la stabilita' del terreno sia al
fine di evitare l'abbandono di rifiuti sull'area stessa;
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del
Commissario straordinario in data 1° agosto 2025, prot. n. RM/6304 ed
espresso con nota prot. n. U.0806564 del 5 agosto 2025 acquisita al
protocollo del Commissario straordinario il successivo 6 agosto al
prot. n. RM/6393.
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Dispone:
Con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022,
convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022,
1) che il RTI RenewRome S.r.l., quale concessionario per la
progettazione, costruzione e gestione del polo impiantistico nonche'
concessionario del diritto di superficie sul terreno di proprieta' di
AMA S.p.a., di cui al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818,
819, 820, 821 e 822, provveda:
a) all'avvio delle operazioni di bonifica bellica, a seguito
del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza archeologica belle
arti e paesaggio di Roma, di cui alla nota prot. n.
MIC-SS-ABAP-RM0044322-P del 1° agosto 2025, secondo le prescrizioni
ivi riportate;
b) alla demolizione/rimozione delle recinzioni perimetrali e
dei muri di contenimento abusivi, come individuati al punto I,
lettera e) della determinazione dirigenziale n. CN/1516/2024 del
municipio Roma IX;
c) alla realizzazione di opere alternative (paratia/recinzioni)
lungo il perimetro interessato dalle opere abusive, secondo quando
definito nel PFTE oggetto della procedura di Project Financing per
l'affidamento della concessione del polo impiantistico, aggiudicato
con determinazione dirigenziale rep. NA/156/2025 del Dipartimento
ciclo dei rifiuti e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale;
2) la comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, del
presente provvedimento, unitamente alla nota della Soprintendenza
archeologica belle arti e paesaggio di Roma, di cui alla nota prot.
n. MIC-SS-ABAP-RM0044322-P del 1° agosto 2025, a cura del
Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli
inquinamenti di Roma Capitale, al RTI RenewRome S.r.l., al municipio
Roma IX - direzione tecnica, alla Regione Lazio, nonche' al
coordinatore della Direzione 2 della Struttura commissariale;
3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito
istituzionale del Commissario straordinario di Governo.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata,
ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e
successive modificazioni ed integrazioni, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 e successive modificazioni ed integrazioni di «attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
Governo per il riordino del processo amministrativo».
Roma, 6 agosto 2025
Il Commissario
straordinario di Governo
Gualtieri