PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 6 agosto 2025 

Avvio  delle  operazioni  di  bonifica  bellica   e   rimozione   e/o
demolizione degli interventi edilizi realizzati in via  Ardeatina  km
23,600, il ripristino dello stato dei  luoghi  con  riferimento  alle
particelle identificate dai seguenti  dati  catastali:  foglio  1186,
particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, 860 e 861  di
cui alla determinazione dirigenziale n. CN/1516 del 9 agosto 2024 del
municipio Roma IX. (Ordinanza n. 44/2025). (25A04762) 
(GU n.198 del 27-8-2025)

 
               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un
Commissario straordinario del Governo  «al  fine  di  assicurare  gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato  Commissario   straordinario   di   Governo   (di   seguito,
«Commissario straordinario») al fine  di  assicurare  gli  interventi
funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica  per
il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come  modificato
dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022; 
  Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  e,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025», che: 
    al   comma   1,   attribuisce   al   Commissario   straordinario,
limitatamente al periodo del relativo mandato e  con  riferimento  al
territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto  di  quanto  disposto
dall'art.  114,  terzo  comma,  della  Costituzione,  le   competenze
assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e, nello specifico: 
      a) la predisposizione e l'adozione del piano  di  gestione  dei
rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri  di  cui  all'art.
199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni  e  degli  indirizzi  del  Programma  nazionale  per  la
gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto; 
      b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
pericolosi; 
      c) l'elaborazione e l'approvazione del piano  per  la  bonifica
delle aree inquinate; 
      d)  l'approvazione  dei  progetti  di  nuovi  impianti  per  la
gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando  la  realizzazione
di  tali  impianti  e  autorizzando  le  modifiche   degli   impianti
esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli  7,
comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto
legislativo n. 152/2006; 
      e)   l'autorizzazione   all'esercizio   delle   operazioni   di
smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le
competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto
legislativo n. 152/2006; 
    al comma 2, prevede che il  Commissario  straordinario,  ai  fini
dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1  ove  necessario,  «puo'
provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in  deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, delle disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea. [...]  La  Regione  Lazio  si  esprime  entro  il
termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale  termine  si
procede anche in mancanza della pronuncia»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni recante «Norma in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio»; 
  Richiamate: 
    l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7  del  1°  dicembre
2022 con la quale, a seguito di conclusione positiva della  procedura
per la Valutazione ambientale strategica (VAS), e' stato approvato il
Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito  «PGRRC»),
unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica  ed  alla
dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati; 
    l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8  del  1°  dicembre
2022 con la quale: 
      e' stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di
un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di
capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno  di  rifiuti,  di  cui
all'allegato C, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006,
(di seguito, «Polo impiantistico»), con le  caratteristiche  previste
dal Piano di gestione dei  rifiuti  di  Roma  Capitale  (di  seguito,
«PGRRC») approvato dal Commissario straordinario, relativo alla: 
        a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e
gestione  di  un  impianto  di  termovalorizzazione  autorizzato  con
operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno  di
rifiuti; 
        b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e
gestione dell'impiantistica  ancillare  deputata  alla  gestione  dei
rifiuti residui decadenti dal  trattamento  termico,  la  mitigazione
delle  emissioni  di  anidride  carbonica  e  l'ottimizzazione  della
distribuzione dei vettori energetici recuperati; 
      e'  stato  imposto  un  vincolo  di  destinazione   finalizzato
all'installazione del succitato impianto di  termovalorizzazione  sui
terreni e sulle pertinenze acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito
n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola  Atlante,  trascritto
all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto
l'area censita al catasto terreni del Comune di Roma al  foglio  1186
particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in  localita'
Santa Palomba in via Ardeatina  km  23,600  (di  seguito,  anche  «il
terreno»); 
      e' stata disposta l'indizione, da parte di  Roma  Capitale,  di
una manifestazione di  interesse  per  la  presentazione  di  Project
Financing per il su richiamato polo impiantistico, secondo i  termini
e le modalita' da definirsi nello specifico avviso pubblico; 
      e' stato dichiarato il pubblico  interesse  della  proposta  di
Project  Financing  individuata  in  esito  alla  conclusione   della
manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale; 
      e'  stato  disposto  che  venga  costituito   un   diritto   di
superficie, ex art. 952 e ss. del codice civile, a tempo  determinato
ed a titolo oneroso, con decisione dell'assemblea  dei  soci  di  AMA
S.p.a., secondo le forme  e  le  modalita'  stabilite  dallo  Statuto
societario, sul terreno di proprieta' di AMA S.p.a.,  in  favore  del
concessionario, per la realizzazione del predetto polo impiantistico,
quale  risultante  dalla  procedura  indetta  da  Roma  Capitale  per
l'acquisizione delle manifestazioni  di  interesse  per  la  predetta
presentazione di Project Financing; 
    l'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del  16  novembre
2023, con la quale e' stata disposta: 
      l'approvazione della determinazione dirigenziale del  direttore
del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e  risanamento  dagli
inquinamenti n. NA/341/2023 relativa alla proposta tecnico  economica
di Project financing ai sensi dell'art. 193 del  decreto  legislativo
n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni -  proposta  di
partenariato  pubblico   privato   in   finanza   di   progetto   per
l'affidamento  della  concessione  del   polo   impiantistico,   come
descritto in precedenza, presentata dal RTI composta da ACEA Ambiente
S.r.l., quale capogruppo mandataria, e  da  Hitachi  Zosen  Inova  Ag
(oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a.,
quali  mandanti,  attribuendo  allo  stesso  RTI  la   qualifica   di
promotore; 
      che  Roma  Capitale  provveda  ad  inserire   nell'ambito   del
programma triennale dei  lavori  pubblici  di  cui  all'art.  37  del
decreto legislativo  n.  36/2023  l'impianto  di  termovalorizzazione
autorizzato con operazione R1, e  capacita'  di  trattamento  pari  a
600.000 ton/anno di rifiuti  unitamente  all'impiantistica  ancillare
deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal  trattamento
termico, la mitigazione  delle  emissioni  di  anidride  carbonica  e
l'ottimizzazione   della   distribuzione   dei   vettori   energetici
recuperati; 
      che Roma Capitale, tramite le competenti strutture, provveda ad
indire una gara europea a  procedura  telematica  aperta  di  Project
financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo  n.  36/2023
per l'affidamento della concessione del polo impiantistico; 
      in  forza  dei  poteri  di  cui  all'art.  13,  comma  2,   del
decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed  integrazioni,
convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022,  n.  91,  la
deroga alle disposizioni del decreto legislativo n.  36/2023  di  cui
all'art. 41, comma 2 nonche' all'art. 6 dell'All. I.7,  relativamente
al contenuto del  progetto  di  fattibilita'  tecnico  economica  (di
seguito, «PFTE») posto a base di gara, nonche' parzialmente a  quanto
indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto  legislativo  n.
36/2023, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti  migliorative,
contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base
di gara; 
    l'ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024 con la quale  il  Commissario
straordinario, attesa l'avvenuta indizione, ai sensi dell'art. 71 del
decreto  legislativo  n.  36/2023  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, da parte di Roma Capitale  della  procedura  aperta  di
gara, tramite procedura di Project financing  ex  art.  193,  decreto
legislativo n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del predetto
polo impiantistico, ha disposto che Roma  Capitale,  in  qualita'  di
stazione appaltante  ed  ente  concedente,  si  avvalga  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a.   («Invitalia»),   quale   centrale   di   committenza,    per
l'affidamento delle attivita' di verifica, ai sensi  dell'art.  42  e
dell'All.I.7  del  decreto  legislativo  n.  36/2023   e   successive
modificazioni ed  integrazioni,  sia  del  PFTE  sia  del  successivo
progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2,
lettera c), invitando cinque operatori economici accreditati ai sensi
degli articoli 34 e 35 dell'All.I.7 sopra richiamato, autorizzando  a
tal fine la sottoscrizione da parte  di  Roma  Capitale  di  apposita
convenzione con Invitalia avvenuta in data 16 settembre 2024; 
    l'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 9 maggio 2025
con la quale, tra l'altro, e' stata disposta: 
      l'approvazione della determinazione  dirigenziale  rep.  NA/156
del  5  maggio  2025  di  aggiudicazione  al  costituendo  RTI,  come
costituitosi nella  societa'  di  progetto  RenewRome  S.r.l.,  della
concessione  del  polo   impiantistico   relativo   all'impianto   di
termovalorizzazione de quo; 
      la dichiarazione di pubblica utilita', con vincolo  preordinato
all'esproprio,  per  le  aree  adiacenti  ovvero  esterne  a   quelle
acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24  novembre
2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle  entrate
in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al catasto
terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105,  560,  561,
673, 818, 819, 820, 821 e 822  in  localita'  Santa  Palomba  in  via
Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o
opere  connessi  e/o   funzionali   alla   realizzazione   del   polo
impiantistico, nonche' alla realizzazione  del  nuovo  tracciato  del
Fosso della Cancelliera, rispetto al quale, con nota prot.  0186526.U
del 3 dicembre  2024,  AMA  S.p.a.,  ha  presentato  all'Agenzia  del
demanio - Direzione Roma Capitale istanza di sdemanializzazione, come
risulteranno dal progetto  redatto  dal  concessionario  e  approvato
dagli enti competenti; 
      la presa d'atto della stipula tra Roma Capitale (concedente)  e
RenewRome S.r.l. (concessionario) del contratto di concessione per la
progettazione, costruzione e gestione del polo impiantistico  di  cui
al rogito notarile repertorio n. 367, rogito n. 249 del 6 maggio 2025
del notaio dott. Enrico Castellini; 
      la presa d'atto della stipula tra AMA S.p.a. e RenewRome S.r.l.
(concessionario)  del  contratto  di  costituzione  in   favore   del
concessionario del diritto di superficie a tempo determinato (33 anni
e 7 mesi),  quale  diritto  di  costruire,  mantenere  e  gestire  il
predetto polo impiantistico, di cui al in forza  di  rogito  notarile
repertorio n. 369 rogito n. 250 del 6 maggio 2025  del  notaio  dott.
Enrico Castellini, sul terreno di proprieta' di AMA S.p.a. di cui  al
foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822; 
  Atteso che: 
    l'Ufficio ispettorato edilizio del municipio Roma IX,  a  seguito
di segnalazione della polizia locale di Roma  Capitale,  in  data  26
gennaio 2024 accertava in Roma - via Ardeatina km 23,600  -  in  area
ricadente  in  zona  di  P.R.G.  Sistema  insediativo  -  Citta'   da
ristrutturare - Tessuti nei programmi integrati  prevalentemente  per
attivita' (Programma integrato n. 12 Santa Palomba) per le particelle
796, 818, 819, 820, 822, 860, 861 e in  area  ricadente  in  zona  di
P.R.G. Sistema insediativo - Citta' della trasformazione -  Ambiti  a
pianificazione particolareggiata (A.S.I. di  Santa  Palomba)  per  le
particelle 560, 561, 673 e 674, area sottoposta a  vincolo  ai  sensi
dell'art. 142, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n. 42/2004
(zone di interesse archeologico e relative  fasce  di  rispetto),  la
presenza di diversi interventi edilizi; 
    il municipio Roma IX, con determinazione dirigenziale n.  CN/1516
del 9 agosto 2024 dichiarava «l'inefficacia  della  D.I.A.  prot.  n.
40928 del 18 luglio 2002», (integrativa della  precedente  D.I.A.  di
cui al prot. CN/2001/61193 concernente le particelle 16 e 105 di  cui
al foglio 1186), «al netto dei tratti di recinzione previsti in  aree
prive di vincolo di interesse archeologico e ingiungeva la  rimozione
o demolizione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. Lazio  n.  15/2008  e
successive modificazioni ed integrazioni,  a  carico  di  Immobiliare
Palmiero  S.r.l.  e  di  AMA  S.p.a.,  rispettivamente  in   qualita'
responsabile  della  violazione  edilizia  e  di   proprietario   non
responsabile della stessa, degli interventi edilizi realizzati in via
Ardeatina km 23,600, di cui alla lettera c) punti I., II. e III.  del
citato provvedimento,  riportati  a  seguire,  entro  il  termine  di
novanta giorni, decorrenti dalla notifica del provvedimento  medesimo
di cui alla nota prot. n. CN/112280  del  12  agosto  2024,  e  delle
ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi  eseguite,  e  il
ripristino dello stato dei luoghi: 
      I) nelle aree  a  sud  del  fosso,  accessibili  attraverso  un
ingresso presente su via Ardeatina, sono state rilevate  le  seguenti
opere: 
        a. realizzazione  di  due  cancelli  carrabili,  ciascuno  di
dimensioni m. 7 di larghezza x m. 2  di  altezza  e  di  un  cancello
pedonale di dimensioni m. 1.45  di  larghezza  x  m.  2  di  altezza,
sorretti da pilasti e muri in cemento armato anch'essi di altezza  m.
2 circa; gli accessi carrabili e pedonale sono arretrati di circa  17
metri rispetto al sedime stradale di via Ardeatina; 
        b.  lungo  l'intero  fronte  di  proprieta'  prospicente  via
Ardeatina e' stata realizzata una recinzione costituita  da  muri  in
cemento armato di  altezza  m.  1  circa,  con  soprastanti  pannelli
grigliati metallici modulari (tipo keller); 
        c. sul lato destro dell'ingresso di via  Ardeatina  e'  stato
realizzato un manufatto di superficie di mq. 80  circa,  con  altezza
interna di m. 3, il cui piano di calpestio  e'  posto  ad  una  quota
inferiore di circa un metro  rispetto  alla  quota  di  campagna;  il
manufatto, originariamente destinato ad ospitare locali  tecnici,  ha
accesso sia dall'interno  della  proprieta',  sia  da  via  Ardeatina
attraverso  un  varco  pedonale  presente  sulla   recinzione   sopra
descritta; 
        d. sempre all'interno dell'ingresso su via Ardeatina, oltre i
cancelli, e' presente un'area asfaltata con doppia corsia  di  marcia
(corrispondente ai due cancelli sopra descritti) di dimensioni m.  55
x 20 circa, ricadente all'interno della p.lla  818;  alla  destra  di
detta area e' presente un piazzale,  anch'esso  asfaltato,  di  forma
trapezoidale di superficie mq. 3.630 delimitata da  muri  in  cemento
armato di altezza variabile fino ad un massimo di cm. 80 circa;  alla
sinistra della viabilita' di ingresso e' presente  un'altra  area  di
forma trapezoidale di superficie mq. 4.356, priva di  pavimentazione,
anch'essa delimitata da muri in cemento armato di  altezza  variabile
fino ad un massimo di m. 1 circa; oltre i piazzali  sopra  descritti,
all'interno della  p.lla  818,  sono  presenti  tracce  di  pregressi
livellamenti; 
        e. in prossimita' del confine sud-ovest della proprieta',  e'
presente un muro di contenimento di altezza variabile da m. 3.00 a m.
4.00 circa, di lunghezza m. 225 circa; un tratto del  suddetto  muro,
per una lunghezza di m. 21  circa,  alla  data  del  sopralluogo,  e'
risultato collassato e ribaltato a terra; al di  sopra  del  suddetto
muro, in corrispondenza del confine di  proprieta',  e'  presente  un
ulteriore muro in cemento armato con soprastanti pannelli  metallici;
il muro sopra descritto prosegue lungo il confine  nord  est  per  un
tratto di m. 110 circa con altezza variabile da m.  4.00  a  m.  1.50
circa ad accompagnare l'orografica del terreno circostante; parimenti
avviene sul lato sud ovest, dove il muro di contenimento prosegue per
un tratto di m. 40 circa, con altezza variabile da m. 3.50 a m.  1.00
circa, fino a  raccordarsi  ai  muri  del  piazzale  asfaltato  sopra
descritto; nei punti di contatto tra  i  muri  sopra  descritti  sono
presenti  due  tettoie  in  cemento  armato  di  forma  trapezoidale,
ciascuna delle quali ancorata su due lati  ai  muri  di  contenimento
stessi e, sulla  parte  frontale,  sorrette  da  pilastri  sempre  in
cemento armato; le tettoie hanno superficie rispettivamente di mq. 76
e 72 circa; 
        f. oltre alle opere sopra  descritte,  all'interno  dell'area
sono presenti pali di illuminazione e pozzetti in cemento interrati o
parzialmente interrati per la predisposizione del passaggio  di  reti
di impianti tecnologici e di raccolta e convogliamento delle acque; 
      II)  nelle  aree  a  nord  del  fosso,  e'  stata  rilevata  la
realizzazione di una recinzione  della  stessa  tipologia  di  quella
indicata al precedente punto b. del precedente elenco  su  un  tratto
del confine dell'area con via Cancelliera, per una lunghezza  di  180
metri circa, in posizione arretrata rispetto al sedime stradale; 
      III) in  relazione  al  citato  fosso,  dal  confronto  tra  la
posizione dell'alveo indicata nella planimetria catastale e l'attuale
posizione, emerge che lo stesso abbia subito modifiche del tracciato;
dalla visione delle foto aeree disponibili in rete (google earth)  si
e'  potuto  verificare   che   nel   2003   sono   state   effettuate
movimentazioni  di  terra  che  hanno  spostato  verso  nord   tratti
dell'alveo preesistente; dalla visione delle  cartografie  del  Piano
territoriale paesistico (P.T.P.) 15/5 Decima Trigoria, allora vigente
e del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.)  attualmente
vigente, il suddetto fosso non risulta assoggettato a tutela ai sensi
dell'art. 142,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto  legislativo  n.
42/2004»; 
    con il suddetto provvedimento dirigenziale il municipio  Roma  IX
determinava,   altresi',   che,   qualora   fosse   stata   accertata
l'inottemperanza a quanto  ingiunto,  senza  pregiudizio  dell'azione
penale, sarebbe stata irrogata la  sanzione  prevista  dall'art.  15,
comma  3,  della  L.R.  n.  15/2008  e  si  sarebbe  proceduto   alla
demolizione d'ufficio, in danno, dell'opera  realizzata  sul  terreno
sito in Roma, in via Ardeatina km. 23,600 distinto al  nuovo  catasto
terreni al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819,  820,
821, 822 ricadente in sistema di P.R.G.; 
    su tale area, di proprieta' di AMA S.p.a., grava  il  vincolo  di
destinazione di  cui  in  premessa,  imposto  con  la  su  richiamata
ordinanza commissariale n. 8/2022, finalizzato alla realizzazione del
«Polo impiantistico; 
  Atteso, altresi', che con ordinanza n. 40 dell'11 novembre 2024  il
Commissario straordinario ha disposto: 
    la deroga al termine di novanta giorni, di cui all'art. 15, comma
1,  della  legge  R.L.  n.  15/2008  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni con
contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre  2026  al  fine  di
assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del  PFTE,  oggetto
della  procedura  di  Project  Financing  per   l'affidamento   della
concessione  del  polo  impiantistico,  medio  tempore  in  fase   di
aggiudicazione   e,   ad   oggi,   aggiudicato   con   determinazione
dirigenziale rep. NA/156/2025 del Dipartimento ciclo  dei  rifiuti  e
risanamento dagli inquinamenti  di  Roma  Capitale  al  RTI  societa'
RenewRome S.r.l, la realizzazione dello stesso e garantire la  tutela
del  correlato  interesse   pubblico   relativo   al   raggiungimento
dell'autosufficienza  impiantistica   di   Roma   Capitale   e   alla
prossimita' territoriale nel trattamento dei rifiuti; 
    la sospensione della determinazione  dirigenziale  del  municipio
Roma IX n. CN/1516/2024 che individua in novanta  giorni  il  termine
per la rimozione e/o demolizione degli interventi edilizi  realizzati
in via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali  opere  abusive
medio tempore ivi eseguite, nonche' il  ripristino  dello  stato  dei
luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati
catastali: foglio 1186 particelle 16, 105, 560, 561, 673,  818,  819,
820, 821, 822, 860 e  861,  atteso  che  le  attivita'  ingiunte  dal
municipio  IX  con  il  su  richiamato  provvedimento,   seppur   con
tempistiche  diverse  da  quelle  dallo  stesso   indicate,   saranno
effettuate  durante  i  lavori  di   costruzione   dell'impianto   di
termovalorizzazione in  quanto  ricomprese,  unitamente  ai  relativi
costi, nel PFTE oggetto della  procedura  di  Project  Financing  per
l'affidamento  della  concessione  del   polo   impiantistico,   come
comunicato  dal  direttore  del  Dipartimento   ciclo   dei   rifiuti
prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale nonche'
RUP della procedura di Project Financing  per  la  realizzazione  del
polo impiantistico, con nota prot. n. NA/23104 del 31 ottobre 2024; 
  Preso atto che: 
    il direttore del Dipartimento ciclo  dei  rifiuti  prevenzione  e
risanamento  dagli  inquinamenti  di  Roma  Capitale,  in   relazione
all'avvio delle attivita' preliminari di cantiere sull'area destinata
ad ospitare il piu' volte citato polo impiantistico, con  nota  prot.
n. NA/15664 del 16 luglio 2025, richiedeva al Ministero della cultura
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma il nulla
osta archeologico per l'esecuzione, da parte del  concessionario  per
la costruzione e gestione del suddetto polo,  delle  attivita'  volte
alla «bonifica degli ordigni bellici», alla «demolizione del muro  di
sostegno e realizzazione nuova paratia lato sud», allo «spianamento e
livellamento generalizzato dell'area destinata alla realizzazione del
polo impiantistico»; 
    con nota prot. n. MIC-SS-ABAP-RM0044322-P del 1° agosto 2025,  la
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Roma comunicava
la concessione del predetto nulla osta con riguardo  all'avvio  delle
operazioni di bonifica bellica con le prescrizioni di cui a seguire: 
      esecuzione dell'intervento con assistenza archeologica continua
in corso d'opera da parte di professionisti selezionati tra quelli in
possesso dei requisiti previsti per la  I  o  II  fascia  dell'Elenco
nazionale  degli  archeologi  (ex  legge  n.   110/2014   e   decreto
ministeriale n. 224/2019), con oneri a carico del richiedente; 
      conduzione dello scavo sotto  la  direzione  scientifica  della
Soprintendenza  archeologica  belle  arti  e  paesaggio  di  Roma  da
concordarsi nei tempi e modi nel rispetto di  quanto  previsto  dalla
vigente normativa (N.T.A. di P.R.G. del  Comune  di  Roma,  art.  16,
comma 8); 
      adeguata documentazione delle indagini  eseguite  in  occasione
dell'intervento, anche laddove non vi dovessero  essere  ritrovamenti
archeologici,  completa   di   relazione   di   scavo,   schede   US,
documentazione grafica  georeferita  al  sistema  cartografico  piano
nazionale Gauss-Boaga/fuso est e all'immissione dei dati nel  sistema
SITAR della Soprintendenza; 
      immediata segnalazione  all'autorita'  competente  in  caso  di
ritrovamenti archeologici soggetti alla normativa vigente (ex art. 90
del  decreto  legislativo  n.  42/2004)  con  eventuale  esigenza  di
modifica, anche in modo sostanziale, delle modalita' di scavo e/o  il
percorso delle opere; 
      disponibilita' della nota  autorizzativa  de  qua  in  cantiere
unitamente al piano di sicurezza; 
    con la predetta  comunicazione,  la  Soprintendenza  archeologica
belle arti e paesaggio  di  Roma  rappresentava,  altresi',  che,  in
riferimento alle ulteriori opere indicate nella  su  richiamata  nota
prot. n. NA/2025/15664, le stesse  avrebbero  dovuto  seguire  l'iter
previsto per gli interventi ricadenti in ambito sottoposto  a  tutela
paesaggistica, ai sensi degli articoli 134 e 142, comma 1, lettera  m
del citato decreto legislativo n. 42/2004, ovvero essere  autorizzate
contestualmente all'approvazione del progetto generale; 
  Rilevato che: 
    il muro di sostegno lato sud, di  cui  alla  su  richiamata  nota
prot. n. NA/2025/15664, rientra tra le opere rispetto alle  quale  il
municipio Roma IX, con la predetta DD CN/1516/2024,  ha  ingiunto  la
demolizione e/o rimozione come e' dato leggere al punto I, lettera e)
del suddetto provvedimento  «in  prossimita'  del  confine  sud-ovest
della proprieta', e' presente un  muro  di  contenimento  di  altezza
variabile da m. 3.00 a m. 4.00 circa, di lunghezza m. 225  circa;  un
tratto del suddetto muro, per una lunghezza di m. 21 circa, alla data
del sopralluogo, e' risultato collassato  e  ribaltato  a  terra;  al
disopra  del  suddetto  muro,  in  corrispondenza  del   confine   di
proprieta', e' presente un  ulteriore  muro  in  cemento  armato  con
soprastanti pannelli metallici;  il  muro  sopra  descritto  prosegue
lungo il confine nord est per un tratto di m. 110 circa  con  altezza
variabile da m. 4.00 a m. 1.50 circa ad accompagnare l'orografica del
terreno circostante; parimenti avviene sul lato sud  ovest,  dove  il
muro di contenimento prosegue per un  tratto  di  m.  40  circa,  con
altezza variabile da m. 3.50 a m. 1.00 circa, [...]». 
  Rilevato, altresi', che: 
    la demolizione del muro, come individuato al punto I, lettera  e)
della su richiamata DD CN/1516/2024, risponde alla necessita' di dare
esecuzione a quanto ingiunto dal predetto municipio Roma IX; 
    la demolizione/rimozione delle recinzioni perimetrali e dei  muri
di contenimento abusivi, prescinde dall'avvio e dalla conclusione del
procedimento di autorizzazione,  di  cui  all'art.  208  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in quanto trattasi di lavori preliminari e anticipatori
rispetto alla realizzazione del polo industriale, come si evince  dal
progetto  di   fattibilita'   tecnico-economica   e   dal   correlato
cronoprogramma approvato, di cui  alla  su  richiamata  procedura  di
Project Financing; 
  Ritenuto  che  contestualmente  alla  suddetta  attivita',  debbano
essere realizzate opere alternative  (paratia/recinzioni),  lungo  il
perimetro  interessato  dalle  opere  abusive,  che  non   consentano
l'accesso all'area de qua da parte di personale non autorizzato, onde
garantirne la necessaria sicurezza sia in relazione ed  in  occasione
della bonifica dagli ordigni esplosivi, gia'  autorizzata  dal  Genio
militare, sia al fine di assicurare la stabilita' del terreno sia  al
fine di evitare l'abbandono di rifiuti sull'area stessa; 
  Visto il  sentito  della  Regione  Lazio  richiesto  con  nota  del
Commissario straordinario in data 1° agosto 2025, prot. n. RM/6304 ed
espresso con nota prot. n. U.0806564 del 5 agosto 2025  acquisita  al
protocollo del Commissario straordinario il successivo  6  agosto  al
prot. n. RM/6393. 
  Per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                              Dispone: 
 
  Con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022,
convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, 
    1) che il RTI  RenewRome  S.r.l.,  quale  concessionario  per  la
progettazione, costruzione e gestione del polo impiantistico  nonche'
concessionario del diritto di superficie sul terreno di proprieta' di
AMA S.p.a., di cui al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818,
819, 820, 821 e 822, provveda: 
      a) all'avvio delle operazioni di bonifica  bellica,  a  seguito
del nulla osta rilasciato  dalla  Soprintendenza  archeologica  belle
arti  e  paesaggio   di   Roma,   di   cui   alla   nota   prot.   n.
MIC-SS-ABAP-RM0044322-P del 1° agosto 2025, secondo  le  prescrizioni
ivi riportate; 
      b) alla demolizione/rimozione delle  recinzioni  perimetrali  e
dei muri di  contenimento  abusivi,  come  individuati  al  punto  I,
lettera e) della  determinazione  dirigenziale  n.  CN/1516/2024  del
municipio Roma IX; 
      c) alla realizzazione di opere alternative (paratia/recinzioni)
lungo il perimetro interessato dalle opere  abusive,  secondo  quando
definito nel PFTE oggetto della procedura di  Project  Financing  per
l'affidamento della concessione del polo  impiantistico,  aggiudicato
con determinazione dirigenziale  rep.  NA/156/2025  del  Dipartimento
ciclo dei rifiuti e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale; 
    2) la comunicazione, a mezzo posta elettronica  certificata,  del
presente provvedimento, unitamente  alla  nota  della  Soprintendenza
archeologica belle arti e paesaggio di Roma, di cui alla  nota  prot.
n.  MIC-SS-ABAP-RM0044322-P  del  1°  agosto   2025,   a   cura   del
Dipartimento  ciclo  dei  rifiuti  prevenzione  e  risanamento  dagli
inquinamenti di Roma Capitale, al RTI RenewRome S.r.l., al  municipio
Roma  IX  -  direzione  tecnica,  alla  Regione  Lazio,  nonche'   al
coordinatore della Direzione 2 della Struttura commissariale; 
    3)  la  pubblicazione   della   presente   ordinanza   sul   sito
istituzionale del Commissario straordinario di Governo. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e'  pubblicata,
ai sensi dell'art. 13,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  50/2022  e
successive modificazioni ed integrazioni,  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Avverso la presenza ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  di   «attuazione
dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
Governo per il riordino del processo amministrativo». 
 
    Roma, 6 agosto 2025 
 
                                             Il Commissario           
                                        straordinario di Governo      
                                               Gualtieri