CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

COMUNICATO

Codice deontologico forense - modifica agli articoli 48, 50, 51,  56,
61, 62, 62-bis e titolazione Titolo IV (25A04804) 
(GU n.202 del 1-9-2025)

 
    Il Consiglio nazionale forense, consultati i consigli dell'ordine
circondariali degli avvocati,  nella  seduta  amministrativa  del  21
marzo 2024, ha adottato la delibera n. 636 con la quale ha  apportato
al Codice deontologico forense le modifiche che seguono: 
 
                          Art. 48, comma 3 
 
    L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte  assistita
la corrispondenza di cui al comma 1;  puo',  qualora  venga  meno  il
mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a  sua
volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. 
 
                          Art. 50, comma 6 
 
    L'avvocato,  nella   presentazione   di   istanze   o   richieste
riguardanti lo stesso  fatto,  deve  indicare  i  provvedimenti  gia'
ottenuti, compresi quelli di rigetto, di cui sia a conoscenza. 
 
                          Art. 51, comma 2 
 
    L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul  contenuto  di
quanto appreso nel corso di colloqui riservati con  colleghi  nonche'
sul contenuto della corrispondenza riservata e di  quella  contenente
proposte  transattive  e  relative  risposte  intercorsa  con  questi
ultimi. 
 
                      Art. 56, commi 1 e 1-bis 
 
    1. Salvo che sia stato nominato  curatore  speciale  del  minore,
l'avvocato non puo' procedere all'ascolto di una  persona  minore  di
eta'  senza  il   consenso   degli   esercenti   la   responsabilita'
genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi  con  gli
stessi. 
    1-bis.  L'avvocato  procede  all'ascolto   del   minore   secondo
modalita' che assicurino il preminente interesse dello stesso. 
 
                          Art. 61, comma 3 
 
    L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se  una  delle
parti del procedimento sia assistita, o  sia  stata  assistita  negli
ultimi due anni, da altro professionista  di  lui  socio  o  con  lui
associato, ovvero  che  eserciti  negli  stessi  locali  o  collabori
professionalmente in maniera non occasionale. In ogni caso l'avvocato
deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di
fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla  sua
indipendenza, al fine di ottenere  il  consenso  delle  parti  stesse
all'espletamento dell'incarico. 
 
                    Art. 61, comma 5, lettera d) 
 
    d) deve rendere con chiarezza e lealta' le dichiarazioni  di  cui
all'art. 813 del codice di procedura civile. 
 
                          Art. 61, comma 7 
 
    Il divieto di intrattenere rapporti professionali di cui al comma
precedente si estende ai professionisti soci,  associati  ovvero  che
esercitino negli stessi locali  o  collaborino  professionalmente  in
maniera non occasionale. 
 
                    Art. 62, comma 3, lettera b) 
 
    b) se una delle parti sia assistita o sia stata  assistita  negli
ultimi due anni da professionista di lui socio o  con  lui  associato
ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente
in maniera non occasionale. 
    In  ogni  caso  costituisce  condizione  ostativa  all'assunzione
dell'incarico di mediatore la ricorrenza  di  una  delle  ipotesi  di
ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. 
 
                Art. 62, comma 4, dopo la lettera b) 
 
    Il divieto si estende ai professionisti  soci,  associati  ovvero
che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in
maniera non occasionale. 
 
                Art. 62-bis - Negoziazione assistita 
 
    1. All'avvocato che assiste la parte  in  negoziazione  e'  fatto
obbligo di comportarsi con lealta' nei  confronti  delle  parti,  dei
loro difensori e  dei  terzi  nel  corso  del  procedimento  e  nella
attivita' di istruzione stragiudiziale. 
    2. All'avvocato che assiste la parte  in  negoziazione  e'  fatto
obbligo  di  mantenere  riservate  le   informazioni   ricevute.   Le
dichiarazioni  rese  e  le  informazioni  acquisite  nel  corso   del
procedimento non possono essere utilizzate ne' riferite nel  giudizio
avente in tutto o in parte il medesimo oggetto,  ad  eccezione  delle
dichiarazioni acquisite nell'attivita' di istruzione stragiudiziale. 
    3. L'avvocato che assiste  la  parte  in  negoziazione  non  deve
intrattenersi  con  i  terzi  chiamati  a  rendere  le  dichiarazioni
nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. 
    4. All'avvocato che assiste la parte  in  negoziazione  e'  fatto
divieto di impugnare un accordo alla cui  redazione  ha  partecipato,
salvo che la stessa sia giustificata  da  fatti  sopravvenuti  o  dei
quali dimostri di non avere avuto conoscenza. 
    5. La violazione del divieto di cui ai commi 1, 3  e  4  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 
    La  violazione  del  divieto  di  cui   al   comma   2   comporta
l'applicazione  della   sanzione   disciplinare   della   sospensione
dall'esercizio dell'attivita' professionale da due a sei mesi. 
 
                              Titolo IV 
 
    Doveri  dell'avvocato  nel  processo  e   nei   procedimenti   di
risoluzione alternativa e complementare delle controversie.