AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di beclometasone dipropionato  e  formoterolo  fumarato
diidrato, «Beclometasone e Formoterolo Elpen». (25A04871) 
(GU n.208 del 8-9-2025)

 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 289 del 4 agosto 2025 
 
    Codice pratica: MCA/2024/118. 
    Procedura europea n. SE/H/2583/001-002/DC. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
BECLOMETASONE  E  FORMOTEROLO  ELPEN,  le  cui  caratteristiche  sono
riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del  prodotto  (RCP),
foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti  integranti  della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggi e confezioni alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Elpen Pharmaceutical Co. Inc., con sede legale e
domicilio fiscale in 95, Marathonos Avenue - Pikermi, 19009,  Attiki,
Grecia. 
    Confezioni: 
      «100     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170014  (in  base
10) 1KS38Y (in base 32); 
      «100     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170026  (in  base
10) 1KS39B (in base 32); 
      «100     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170038  (in  base
10) 1KS39Q (in base 32); 
      «100     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in Al  da
180 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170040  (in  base
10) 1KS39S (in base 32); 
      «200     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170053  (in  base
10) 1KS3B5 (in base 32); 
      «200     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170065  (in  base
10) 1KS3BK (in base 32); 
    «200 microgrammi/6 microgrammi/erogazione soluzione pressurizzata
per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in Al da 120 erogazioni
con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170077 (in base 10)  1KRYGP  (in
base 32); 
      «200     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in Al  da
180 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170089  (in  base
10) 1KS3C9 (in base 32). 
    Principio  attivo:  beclometasone  dipropionato   e   formoterolo
fumarato diidrato. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Elpen Pharmaceutical  Co.  Inc.  Zapani,  Block  1048  Keratea,
19001, Grecia; 
      Elpen Pharmaceutical Co.  Inc.  Marathonos  Avenue  95  Pikermi
Attiki, 19009, Grecia. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «100     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170014  (in  base
10) 1KS38Y (in base 32); 
      «100     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170038  (in  base
10) 1KS39Q (in base 32); 
      «200     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170053  (in  base
10) 1KS3B5 (in base 32); 
      «200     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 3 contenitori sotto pressione in al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170077  (in  base
10) 1KRYGP (in base 32); 
      «100     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170026  (in  base
10) 1KS39B (in base 32). 
    Per tutte le confezioni sopra riportate e' adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C (nn). 
    Confezioni: 
      «100     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in Al  da
180 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170040  (in  base
10) 1KS39S (in base 32); 
      «200     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 1 contenitori sotto pressione in Al  da
180 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170089  (in  base
10) 1KS3C9 (in base 32); 
      «200     microgrammi/6     microgrammi/erogazione     soluzione
pressurizzata per inalazione» 2 contenitori sotto pressione in Al  da
120 erogazioni con valvola dosatrice - A.I.C. n. 052170065  (in  base
10) 1KS3BK (in base 32). 
    Per tutte le confezioni sopra riportate e' adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  classificazione  ai
fini della rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni  sopra  indicate  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:   RR:   medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei  testi
parti integranti della presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
parte integrante della presente determina. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 7 maggio 2030, come indicata  nella  notifica  di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.