IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di
Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della
Citta' metropolitana di Firenze, nonche' la delibera del 6 maggio
2024 con cui il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di
ulteriori dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel
territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul
Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze»;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai
medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto in particolare l'art. 20-ter del citato decreto-legge n. 61
del 2023 e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto la
nomina di un commissario alla ricostruzione per gli eventi in parola
fino al 31 maggio 2026;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
agosto 2023, attuativo del comma 3 dell'art. 20-ter del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2023, n. 100, recante «Disciplina del passaggio delle
attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle
altre attivita' previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che
sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi
dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;
Visto l'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 agosto 2023, recante «Disciplina del passaggio delle
attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi
alluvionali del maggio 2023 e delle altre attivita' previste dal
decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione
commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, commi 1 e 3,
del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», in cui sono state
rideterminate le risorse del piano degli interventi di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 5
giugno 2023, n. 1000, a valere sull'integrazione del Fondo per le
emergenze nazionali recata dal richiamato art. 18, comma 1, del
decreto-legge n. 61 del 2023;
Visto in particolare l'allegato A del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, che trasferisce al
Commissario straordinario le eventuali residue attivita' di cui alle
lettere a) b) e c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n.
1/2018, non individuate nei piani degli interventi riportati nel
citato allegato A;
Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
D'intesa con la Regione Toscana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Toscana e' individuata quale amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
1000/2023 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi
richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della Regione
Toscana e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative
finalizzate al completamento degli interventi integralmente
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'allegato
A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto
2023 citato in premessa e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi,
gia' formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile
alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto
provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo
trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente
competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli
interventi con il relativo stato di attuazione e il cronoprogramma
per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente
ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione
Toscana e dei soggetti gia' individuati dal Commissario, nonche' di
soggetti non gia' individuati dal Commissario, qualora sia necessario
avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle
risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 6408, aperta ai sensi della richiamata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
1000/2023, che viene al medesimo intestata fino al 25 maggio 2027. Le
eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa,
non attribuite a interventi gia' pianificati e approvati, vengono
restituite, se disponibili sulla contabilita' speciale, con le
modalita' di cui al comma 8, ovvero, ove non ancora trasferite,
secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima
contabilita', restano nella disponibilita' delle amministrazioni di
provenienza.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi
non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di
emergenza le cui somme sono trasferite con le modalita' previste al
comma 8.
7. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla
chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse
residue con le modalita' di cui al comma 8.
8. All'esito del definitivo completamento delle attivita' previste
nei piani di cui al comma 2 le risorse finanziarie residue sono
trasferite con le modalita' di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023 citato in
premessa, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di
provenienza.
9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
10. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre,
alla chiusura della citata contabilita' speciale, fornisce al
Dipartimento della protezione civile una relazione delle attivita'
svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli
interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresi' a
inviare una comunicazione conclusiva.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli
interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in
trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai
sensi della vigente normativa.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano