PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 agosto 2025 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Toscana  in  conseguenza  delle  avverse   condizioni
meteorologiche verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio  2023  nel
territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze. (Ordinanza n.
1159). (25A04898) 
(GU n.208 del 8-9-2025)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 15  al  17  maggio  2023  nel  territorio  dei  comuni  di
Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul  Senio  e  di  Londa  della
Citta' metropolitana di Firenze, nonche' la  delibera  del  6  maggio
2024 con cui il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 5 giugno 2023, n. 1000, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17  maggio  2023  nel
territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze»; 
  Visto il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  100  del  31  luglio  2023,  recante
«Interventi urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  provocata  dagli
eventi alluvionali verificatisi  a  partire  dal  1°  maggio  2023  e
disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori  colpiti  dai
medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 20-ter del citato decreto-legge  n.  61
del 2023 e successive modifiche e integrazioni, che  ha  previsto  la
nomina di un commissario alla ricostruzione per gli eventi in  parola
fino al 31 maggio 2026; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
agosto 2023, attuativo del comma 3 dell'art. 20-ter del decreto-legge
1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
luglio  2023,  n.  100,  recante  «Disciplina  del  passaggio   delle
attivita' e delle funzioni di assistenza  alla  popolazione  e  delle
altre attivita' previste dal decreto legislativo n. 1  del  2018  che
sono trasferite alla gestione commissariale  straordinaria  ai  sensi
dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»; 
  Visto l'allegato A al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 agosto 2023,  recante  «Disciplina  del  passaggio  delle
attivita' e delle  funzioni  di  assistenza  alla  popolazione  delle
Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e  Marche  colpite  dagli   eventi
alluvionali del maggio 2023 e  delle  altre  attivita'  previste  dal
decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite  alla  gestione
commissariale straordinaria ai sensi dell'art. 20-ter, commi 1  e  3,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», in cui sono state
rideterminate  le  risorse  del  piano  degli   interventi   di   cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  5
giugno 2023, n. 1000, a valere sull'integrazione  del  Fondo  per  le
emergenze nazionali recata dal  richiamato  art.  18,  comma  1,  del
decreto-legge n. 61 del 2023; 
  Visto in particolare l'allegato A del citato decreto del Presidente
del Consiglio  dei  ministri  11  agosto  2023,  che  trasferisce  al
Commissario straordinario le eventuali residue attivita' di cui  alle
lettere a) b) e c) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo  n.
1/2018, non individuate nei  piani  degli  interventi  riportati  nel
citato allegato A; 
  Ravvisata la necessita' di adottare  un'ordinanza  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
1000/2023 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi
richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Toscana e' individuato quale soggetto responsabile  delle  iniziative
finalizzate   al   completamento   degli   interventi   integralmente
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'allegato
A del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  agosto
2023 citato in premessa e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi,
gia' formalmente approvati dal Dipartimento della  protezione  civile
alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto  soggetto
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi con il relativo stato di attuazione  e  il  cronoprogramma
per quelli non conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Toscana e dei soggetti gia' individuati dal Commissario,  nonche'  di
soggetti non gia' individuati dal Commissario, qualora sia necessario
avvalersene, sulla base di apposita convenzione e  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il soggetto responsabile utilizza  le  risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 6408, aperta ai sensi della richiamata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
1000/2023, che viene al medesimo intestata fino al 25 maggio 2027. Le
eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in  premessa,
non attribuite a interventi gia'  pianificati  e  approvati,  vengono
restituite,  se  disponibili  sulla  contabilita'  speciale,  con  le
modalita' di cui al comma  8,  ovvero,  ove  non  ancora  trasferite,
secondo le modalita' di cui all'art. 27, comma  2,  secondo  periodo,
del decreto legislativo n. 1  del  2  gennaio  2018,  sulla  medesima
contabilita', restano nella disponibilita' delle  amministrazioni  di
provenienza. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza le cui somme sono trasferite con le modalita'  previste  al
comma 8. 
  7. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 8. 
  8. All'esito del definitivo completamento delle attivita'  previste
nei piani di cui al comma  2  le  risorse  finanziarie  residue  sono
trasferite con le  modalita'  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  11  agosto  2023  citato  in
premessa, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di  diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di
provenienza. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento. Il medesimo soggetto  responsabile,  inoltre,
alla  chiusura  della  citata  contabilita'  speciale,  fornisce   al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  delle  attivita'
svolte  e,  a  seguito  dell'effettiva  ultimazione  di   tutti   gli
interventi  ricompresi  nei  piani  approvati,  provvede  altresi'  a
inviare una comunicazione conclusiva. 
  11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione  della
corruzione, ferme restando le competenze dei  soggetti  attuatori  ai
sensi della vigente normativa. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 agosto 2025 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano