L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento
sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che -
sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione
tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni
competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del
CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del
trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal
citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa
con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo
all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico
della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica
comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta
delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito Gruppo di
lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'unione europea
(IGRUE);
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente
direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183
del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di
cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno dei piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (PAC) e finanziati dal FEASR e dal FEAGA;
Visto l'art. 9 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 il quale
prevede, tra l'altro, che gli Stati membri elaborano gli interventi
dei piani strategici della PAC, approvati dalla Commissione europea,
conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione;
Visto l'art. 42, lettera e), del suindicato regolamento (UE)
2021/2115, che dispone l'applicazione delle norme di cui al Capo III
ai tipi di intervento nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da
tavola di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento
(UE) n. 1308/2013;
Visto, in particolare, il paragrafo 4 dell'art. 43 del suindicato
regolamento (UE) 2021/2115 che riconosce agli Stati membri la
possibilita' di attuare, nei propri piani strategici della PAC, i
tipi di interventi di cui all'art. 42, lettere d), e), f);
Visto l'art. 63 del suindicato regolamento (UE) 2021/2115 che
individua per lo Stato membro l'opportunita' di perseguire, nel
settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, uno o piu'
obiettivi tra quelli contemplati all'art. 46, lettere a), h), j), k);
Visto, in particolare, l'art. 65, paragrafo 3, del suindicato
regolamento (UE) 2021/2115 che prevede, a integrazione del
finanziamento dell'Unione, un finanziamento complementare a carico
dello Stato membro in misura non superiore al 50 per cento della
spesa ammissibile esclusa dal finanziamento dell'Unione europea;
Visto, altresi', l'art. 88, paragrafo 4, lettera c), del suindicato
regolamento (UE) 2021/2115 che assicura un aiuto dell'Unione a favore
dei programmi di attivita' annuali a sostegno del settore dell'olio
d'oliva e delle olive da tavola, il cui importo, per l'Italia, e' di
34.590.000,00 euro;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/126 della Commissione del 7
dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con
requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli
Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo
dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme
relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/330 della Commissione del
22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato
(UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 con requisiti
aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati
membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal
2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme
relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n.
1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/127 della Commissione del 7
dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme
concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso
dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 della Commissione
del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del
4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della PAC e
l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la
condizionalita';
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 2
dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027
dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione europea finanziato dal
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quale sono contenuti gli
interventi per il settore «dell'olio d'oliva e delle olive da
tavola»;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 27
dicembre 2022, n. 55, concernente l'«Utilizzo del Fondo di rotazione
per il cofinanziamento nazionale del piano strategico nazionale di
cui al regolamento (UE) 2021/2115 e di alcune misure anticrisi»;
Vista la successiva decisione di esecuzione della Commissione
europea n. 6849 del 30 settembre 2024, che approva le modifiche al
piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno
dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR che non ha, tuttavia,
rimodulato le specifiche assegnazioni a favore del settore dell'olio
d'oliva e delle olive da tavola;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste n. 0413214 dell'8 agosto 2023, recante
disposizioni nazionali sui programmi operativi delle organizzazioni
dei produttori (OP) e associazioni di organizzazioni dei produttori
(AOP) del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste n. 0025306 del 20 gennaio 2025, con il
quale sono state modificate, per l'annualita' 2025, le date riportate
all'art. 7. del citato decreto n. 0413214 del 2023;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste n. 0163840 del 9 aprile 2025,
che approva i programmi operativi del settore dell'olio d'oliva e
delle olive da tavola presentati dalle organizzazioni beneficiarie
per l'anno 2025;
Vista la nota n. 0300116 del 2 luglio 2025, con la quale il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello
sviluppo rurale - PIUE IV, a fronte di risorse dell'Unione
attivabili, per l'annualita' 2025, per i programmi operativi del
settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, pari a
34.589.950,30 euro, ha richiesto un cofinanziamento nazionale
complessivo di 6.084.893,76 euro a valere sulle disponibilita' del
Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a fronte del
totale complessivo del programma che risulta pari a 46.759.737,82
euro;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle
disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987 e che il
predetto programma e' stato censito sul Sistema finanziario IGRUE con
codice intervento OLIODOLIVA2025;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 29 luglio 2025,
tenutasi in videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore dei programmi
operativi del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di
cui regolamento (UE) 2021/2115, per l'annualita' 2025, e' pari a
6.084.893,76 euro.
2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al
punto 1, vengono effettuate secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso
informatizzate inoltrate dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA).
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello
sviluppo rurale - PIUE IV e l'AGEA effettuano i controlli circa la
sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei
requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2,
nonche' verificano che i finanziamenti europei e nazionali siano
utilizzati entro le scadenze previste e in conformita' alla normativa
dell'Unione e nazionale vigente.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello
sviluppo rurale - PIUE IV, comunica al Fondo di rotazione eventuali
riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di
adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.
5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse
dell'Unione alla Commissione europea, il predetto Ministero e l'AGEA
si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui
al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale
gia' erogate.
6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, comunica al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - IGRUE la situazione finale
sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali con evidenza
degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle
eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa
a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente
decreto.
7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2025
L'Ispettore generale capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1328